| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio
2004 n. 2016
Pres. Perricone, Est. Testori
Vasini Sandro c. comune di Bellaria–Igea Marina |
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Proposta privata di modifica della disciplina
urbanistica di cui alle NTA del PRG – Procedimento amministrativo
atipico – Pretesa del privato di veder accolte le sue richieste
– Infondatezza
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L’iniziativa del privato volta a proporre
una modifica della disciplina urbanistica di cui alle NTA
del PRG non si inquadra in alcun procedimento amministrativo
tipico, posto che la normativa di settore attribuisce ai
soli organi pubblici il potere di promuovere la formazione
o la modificazione degli strumenti urbanistici generali,
salvo la marginale ipotesi di integrazione della disciplina
urbanistica di zone che ne siano rimaste prive a seguito
della decadenza di vincoli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone,
Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino, Consigliere; Dott.
Carlo Testori, Consigliere rel.est., ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1546 del 2000 proposto da
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Vasini Sandro, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gabriele De Bellis ed elettivamente domiciliato
in Bologna, via Castiglione n. 37, presso lo studio dell’Avv.
Pier Furio Zelaschi,
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contro
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il Comune di Bellaria - Igea Marina,
costituitosi in giudizio in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Morri ed elettivamente
domiciliato in Bologna, via Santo Stefano n. 16, presso
lo studio dell’Avv. Roberto Manservisi,
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per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 11769/15.6.2000 - pratica n.
2000/25157 del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia
Privata del Comune di Bellaria - Igea Marina, con il quale
è stata rigettata l'istanza del ricorrente di modifica e/o
integrazione dell’art. VI – 5.05 delle N.T.A. del P.R.G.
vigente;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente,
preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso,
ivi comprese le deliberazioni della Giunta comunale di Bellaria
- Igea Marina in data 27/4/2000, 18/5/2000 e 3/6/2000, non
note, che avrebbero valutato negativamente l'istanza del
ricorrente;
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nonché, per l'effetto, per la condanna
del Comune di Bellaria - Igea Marina al risarcimento del
danno ingiusto arrecato al ricorrente dai provvedimenti
impugnati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellaria
- Igea Marina;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 2004 gli Avv.ti
G. De Bellis e M. Morri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1) Il ricorrente, proprietario di un immobile
destinato ad esercizio alberghiero in Comune di Bellaria
– Igea Marina, ha presentato alla predetta Amministrazione
comunale, in data 7/4/2000, una proposta di modifica dell'articolo
VI - 5.05 delle NTA del PRG all'epoca vigente; ciò al fine
di introdurre, nella disciplina urbanistica a cui è assoggettato
l'immobile in questione, previsioni che consentano più ampie
possibilità di variazioni d'uso. In ordine a tale proposta
il Comune si è espresso negativamente; contro le determinazioni
così assunte l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe,
prospettando vizi di incompetenza, violazione di legge ed
eccesso di potere sotto diversi profili.
La causa è stata chiamata all'udienza del 20 novembre 2003;
con ordinanza n. 143 del 9 dicembre 2003 questa Sezione
ha disposto istruttoria a carico dell'Amministrazione intimata,
che si è costituita in giudizio per resistere al gravame
e ha depositato la documentazione richiesta.
All'udienza del 24 giugno 2004 la causa è passata in decisione.
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2) Il ricorso è infondato.
L’iniziativa assunta dal ricorrente, di proporre una modifica
della disciplina urbanistica di cui alle NTA del PRG, non
si inquadra in alcun procedimento amministrativo tipico,
posto che, come esattamente evidenziato dalla difesa del
Comune resistente, la normativa di settore attribuisce ai
soli organi pubblici e non anche ai privati il potere di
promuovere la formazione o la modificazione degli strumenti
urbanistici generali (salva la marginale ipotesi, a cui
ha accennato nella discussione orale in udienza la medesima
difesa comunale, di integrazione della disciplina urbanistica
riguardante aree che ne siano rimaste prive a seguito della
decadenza di vincoli); e le ragioni di ciò sono facilmente
comprensibili se si considera, da un lato, che in sede di
pianificazione generale l'ente pubblico è istituzionalmente
chiamato ad assicurare l'equilibrato assetto del territorio
nel suo complesso, anche attraverso il componimento di esigenze
ed aspettative spesso confliggenti tra loro; dall'altro
che dare spazio all'iniziativa privata in materia potrebbe
obbligare la P.A. ad un'attività di riscontro tanto defatigante
quanto improduttiva, se non addirittura pregiudizievole
per la complessiva coerenza della pianificazione stessa.
Perciò l'iniziativa del ricorrente va collocata prima e
al di fuori della procedura tipica di formazione o variante
del PRG e dunque legittimamente è stata valutata, ai fini
della sua eventuale traduzione in atti formali di avvio
della procedura di modifica dell'assetto esistente, dalla
Giunta comunale con il supporto degli uffici competenti;
ne consegue che le prime tre censure formulate nel ricorso,
riguardanti pretesi profili di incompetenza, di violazione
della procedura normativamente prevista per l'approvazione
delle varianti e di intervento della Commissione edilizia
comunale, sono infondate perché muovono da un erroneo presupposto.
Quanto all'ultima censura dedotta, che investe il merito
della valutazione negativa operata sulla proposta del ricorrente,
premesso che - proprio in relazione alla portata dell'iniziativa
assunta, come precedentemente chiarita - il predetto non
poteva vantare alcuna pretesa all'accoglimento delle sue
richieste, si osserva:
- la risposta fornita dall'Amministrazione non risulta affatto
immotivata, in quanto si fonda sulla prospettazione dei
concreti pericoli che potrebbero derivare dalla riconversione
delle strutture alberghiere conseguente alla modifica proposta
dall'interessato, senza i correlativi interventi volti alla
tutela della qualità ambientale che la disciplina intende
assicurare attraverso il necessario ricorso ad un piano
particolareggiato (si vedano, in proposito, le considerazioni
svolte dai tecnici addetti all'urbanistica – all.ti 3 e
5 depositati a dal Comune resistente);
- la Giunta comunale, d'altra parte, si è riservata una
riconsiderazione della problematica nell'ambito di una revisione
generale del PRG;
- tale riesame della questione è in effetti stato operato
nell'ambito del procedimento di formazione della variante
generale dello strumento urbanistico adottata nel 2001,
in ordine alla quale il medesimo ricorrente ha proposto
osservazioni che riproducono il testo della proposta di
cui si controverte del presente giudizio e che sono state
infine respinte in sede di approvazione della variante stessa,
con deliberazione del Consiglio comunale di Bellaria – Igea
Marina n. 83 del 31 luglio 2002 (che non risulta impugnata
dal dott. Vasini).
Per le ragioni illustrate, che consentono di prescindere
dall'esame delle eccezioni avanzate dalla difesa comunale,
il ricorso risulta infondato e va quindi respinto.
Sussistono validi motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 24 giugno 2004.
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