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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004 n. 2016
Pres. Perricone, Est. Testori
Vasini Sandro c. comune di Bellaria–Igea Marina


Proposta privata di modifica della disciplina urbanistica di cui alle NTA del PRG – Procedimento amministrativo atipico – Pretesa del privato di veder accolte le sue richieste – Infondatezza

L’iniziativa del privato volta a proporre una modifica della disciplina urbanistica di cui alle NTA del PRG non si inquadra in alcun procedimento amministrativo tipico, posto che la normativa di settore attribuisce ai soli organi pubblici il potere di promuovere la formazione o la modificazione degli strumenti urbanistici generali, salvo la marginale ipotesi di integrazione della disciplina urbanistica di zone che ne siano rimaste prive a seguito della decadenza di vincoli.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I

 

composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone, Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino, Consigliere; Dott. Carlo Testori, Consigliere rel.est., ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1546 del 2000 proposto da

 

Vasini Sandro, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele De Bellis ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Castiglione n. 37, presso lo studio dell’Avv. Pier Furio Zelaschi,

 

contro

 

il Comune di Bellaria - Igea Marina, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Morri ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Santo Stefano n. 16, presso lo studio dell’Avv. Roberto Manservisi,

 

per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 11769/15.6.2000 - pratica n. 2000/25157 del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bellaria - Igea Marina, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente di modifica e/o integrazione dell’art. VI – 5.05 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese le deliberazioni della Giunta comunale di Bellaria - Igea Marina in data 27/4/2000, 18/5/2000 e 3/6/2000, non note, che avrebbero valutato negativamente l'istanza del ricorrente;

 

nonché, per l'effetto, per la condanna
del Comune di Bellaria - Igea Marina al risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente dai provvedimenti impugnati.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellaria - Igea Marina;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 24 giugno 2004 gli Avv.ti G. De Bellis e M. Morri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) Il ricorrente, proprietario di un immobile destinato ad esercizio alberghiero in Comune di Bellaria – Igea Marina, ha presentato alla predetta Amministrazione comunale, in data 7/4/2000, una proposta di modifica dell'articolo VI - 5.05 delle NTA del PRG all'epoca vigente; ciò al fine di introdurre, nella disciplina urbanistica a cui è assoggettato l'immobile in questione, previsioni che consentano più ampie possibilità di variazioni d'uso. In ordine a tale proposta il Comune si è espresso negativamente; contro le determinazioni così assunte l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
La causa è stata chiamata all'udienza del 20 novembre 2003; con ordinanza n. 143 del 9 dicembre 2003 questa Sezione ha disposto istruttoria a carico dell'Amministrazione intimata, che si è costituita in giudizio per resistere al gravame e ha depositato la documentazione richiesta.
All'udienza del 24 giugno 2004 la causa è passata in decisione.

 

2) Il ricorso è infondato.
L’iniziativa assunta dal ricorrente, di proporre una modifica della disciplina urbanistica di cui alle NTA del PRG, non si inquadra in alcun procedimento amministrativo tipico, posto che, come esattamente evidenziato dalla difesa del Comune resistente, la normativa di settore attribuisce ai soli organi pubblici e non anche ai privati il potere di promuovere la formazione o la modificazione degli strumenti urbanistici generali (salva la marginale ipotesi, a cui ha accennato nella discussione orale in udienza la medesima difesa comunale, di integrazione della disciplina urbanistica riguardante aree che ne siano rimaste prive a seguito della decadenza di vincoli); e le ragioni di ciò sono facilmente comprensibili se si considera, da un lato, che in sede di pianificazione generale l'ente pubblico è istituzionalmente chiamato ad assicurare l'equilibrato assetto del territorio nel suo complesso, anche attraverso il componimento di esigenze ed aspettative spesso confliggenti tra loro; dall'altro che dare spazio all'iniziativa privata in materia potrebbe obbligare la P.A. ad un'attività di riscontro tanto defatigante quanto improduttiva, se non addirittura pregiudizievole per la complessiva coerenza della pianificazione stessa.
Perciò l'iniziativa del ricorrente va collocata prima e al di fuori della procedura tipica di formazione o variante del PRG e dunque legittimamente è stata valutata, ai fini della sua eventuale traduzione in atti formali di avvio della procedura di modifica dell'assetto esistente, dalla Giunta comunale con il supporto degli uffici competenti; ne consegue che le prime tre censure formulate nel ricorso, riguardanti pretesi profili di incompetenza, di violazione della procedura normativamente prevista per l'approvazione delle varianti e di intervento della Commissione edilizia comunale, sono infondate perché muovono da un erroneo presupposto.
Quanto all'ultima censura dedotta, che investe il merito della valutazione negativa operata sulla proposta del ricorrente, premesso che - proprio in relazione alla portata dell'iniziativa assunta, come precedentemente chiarita - il predetto non poteva vantare alcuna pretesa all'accoglimento delle sue richieste, si osserva:
- la risposta fornita dall'Amministrazione non risulta affatto immotivata, in quanto si fonda sulla prospettazione dei concreti pericoli che potrebbero derivare dalla riconversione delle strutture alberghiere conseguente alla modifica proposta dall'interessato, senza i correlativi interventi volti alla tutela della qualità ambientale che la disciplina intende assicurare attraverso il necessario ricorso ad un piano particolareggiato (si vedano, in proposito, le considerazioni svolte dai tecnici addetti all'urbanistica – all.ti 3 e 5 depositati a dal Comune resistente);
- la Giunta comunale, d'altra parte, si è riservata una riconsiderazione della problematica nell'ambito di una revisione generale del PRG;
- tale riesame della questione è in effetti stato operato nell'ambito del procedimento di formazione della variante generale dello strumento urbanistico adottata nel 2001, in ordine alla quale il medesimo ricorrente ha proposto osservazioni che riproducono il testo della proposta di cui si controverte del presente giudizio e che sono state infine respinte in sede di approvazione della variante stessa, con deliberazione del Consiglio comunale di Bellaria – Igea Marina n. 83 del 31 luglio 2002 (che non risulta impugnata dal dott. Vasini).
Per le ragioni illustrate, che consentono di prescindere dall'esame delle eccezioni avanzate dalla difesa comunale, il ricorso risulta infondato e va quindi respinto.
Sussistono validi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna il 24 giugno 2004.


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