| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio
2004 n. 2014
Pres. Perricone, Est. Testori
Brunga Ded c. Ufficio territoriale del Governo - Prefettura
di Forlì-Cesena e Brungaj Gezim |
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1. Richiesta di legalizzazione i rapporti
di lavoro irregolari - Ricorrenza delle condizioni ostative
ex D. L. n. 195/2002- Valutazione di qualsiasi altro profilo
– Esclusione - Rigetto dell’istanza – Legittimità.
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2. Processo di regolarizzazione - Inosservanza
dei termini ex D.L. n. 195/2002 – Mancanza di una previsione
sanzionatoria – Natura perentoria del riferimento temporale
ivi indicato – Esclusione.
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3. Denuncia di fatti che rilevano come circostanze
ostative al rilascio della regolarizzazione – Successiva
alla scadenza del temine per la presentazione della dichiarazione
di emersione - Rilevanza.
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1. L’art. 1, comma 8, lett. c), D. L. n.
195 del 2002 stabilisce che le disposizioni in tema di legalizzazione
dei rapporti di lavoro irregolari non si applicano ai quei
lavoratori extracomunitari, che risultino denunciati per
uno dei reati di cui agli artt.380 e 381 c.p.p. Qualora
si configuri la fattispecie delineata dalla suddetta norma,
l’amministrazione è vincolata al rigetto dell’istanza, senza
che residuino margini di discrezionalità in capo alla stessa.
Il provvedimento legislativo in questione introduce benefici
in favore di soggetti in posizione irregolare, che altrimenti
non avrebbero titolo a permanere nel territorio nazionale,
la cui fruizione è, però, subordinata dall’ordinamento alla
sussistenza di determinati requisiti o meglio alla insussistenza
di circostanze ostative al rilascio delle suddetta regolarizzazione.
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2. La cadenza temporale prevista dal D.L.
n. 195 del 2002 in cui deve articolarsi il procedimento
avviato al fine di ottenere la regolarizzazione, ha valore
solo indicativo e non perentorio. A tale conclusione si
perviene sulla base di una duplice circostanza, in primo
luogo tendendo conto del fatto della mancanza di una previsione
sanzionatoria conseguente all’inottemperanza dei termini
de quibus, in secondo luogo che i termini in questione apparivano
già all’origine del tutto insuscettibili di osservanza,
stante la complessità dell’accertamento che l’amministrazione
deve compiere per la definizione della procedura.
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3. La denuncia per uno dei reati ex art.
1, comma 8, lett. c), D.L. n. 195 del 2002 pendente nei
confronti del lavoratore straniero interessato, che risalga
ad una data successiva alla scadenza del temine (11 novembre
2002) per la presentazione della dichiarazione di emersione,
rileva ai fini della decisione sull’istanza di regolarizzazione,
dal momento che il suddetto articolo non contiene alcuna
esplicita indicazione circa il riferimento temporale da
considerare nella valutazione della posizione del lavoratore
richiedente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone,
Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino, Consigliere; Dott.
Carlo Testori, Consigliere rel.est., ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1079 del 2003 proposto da
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Brunga Ded, rappresentato e difeso
dall’Avv. Walter Galeotti ed elettivamente domiciliato in
Bologna, via S. Vitale n. 40/3 (studio Masi Borsari Orlandi
Girani),
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contro
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l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura
di Forlì-Cesena, costituitosi in giudizio in persona
del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici
è domiciliato in via G. Reni n. 4, e nei confronti
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di Brungaj Gezim, non costituitosi
in giudizio,
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per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento di archiviazione della procedura di emersione
dal lavoro irregolare emesso dalla Prefettura di Forlì-Cesena
in data 27/5/2003 prot. n. 6451/03/A-I°/Imm.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale
del Governo – Prefettura di Forlì-Cesena;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 giugno 2004 l’Avv. W.
Galeotti e l’Avv. dello Stato S. Cappelli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1) Il sig. Brungaj Gezim ha presentato dichiarazione
di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi del D.L. n.
195/2002, in favore del cittadino albanese Brunga Ded.
Con decreto in data 27/5/2003 prot. n. 6451/03/A-I°/Imm.il
Prefetto della provincia di Forlì-Cesena ha respinto la
richiesta di regolarizzazione facendo riferimento alle risultanze
ostative segnalate dall'Ufficio Immigrazione della Questura
di Forlì-Cesena, consistenti nella circostanza che il lavoratore
interessato era stato denunciato in data 4/2/2003 dal Comando
Stazione Carabinieri di S. Martino in Strada (FC) per i
reati di cui agli artt. 110, 81, 582, 593, 624 c.p., nonché
per porto di armi ed oggetti atti ad offendere; reati rientranti
tra quelli di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che, a norma
dell'art. 1 comma 8 lett. c) del D.L. citato, non consentono
una conclusione positiva del procedimento di legalizzazione.
Contro detto provvedimento prefettizio il sig. Brunga Ded
ha proposto il ricorso in epigrafe, censurando vizi di violazione
di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e prospettando
altresì dubbi di legittimità costituzionale della norma
applicata nel caso di specie, con riferimento agli artt.
2, 3 e 27 comma 2 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata chiedendo
la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 23 ottobre 2003 questo Tribunale,
con ordinanza n. 736, ha accolto la domanda incidentale
di sospensione del decreto impugnato. All'udienza dell'8
giugno 2004 a causa è passata in decisione.
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2) L’art. 1 comma 8 del D.L. n. 195/2002
stabilisce che le disposizioni in tema di legalizzazione
di rapporti di lavoro irregolari non si applicano nei confronti
di lavoratori extracomunitari:
"c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati
negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che il procedimento penale si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,
ovvero nei casi di archiviazione previsti dall' articolo
411 del codice di procedura penale ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza,
salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione".
Il tenore della norma è chiaro nel disporre che, ove si
configuri la fattispecie di cui alla citata lettera c),
l'Amministrazione è vincolata al rigetto dell'istanza di
regolarizzazione, restando preclusa la valutazione di qualsiasi
altro profilo. Perciò, nel caso di specie, la Prefettura
di Forlì-Cesena non poteva adottare altro che una decisione
negativa sull'istanza riguardante il ricorrente, tenuto
conto dei reati per i quali il predetto è stato denunciato,
alcuni dei quali (artt. 582 e 624) sono espressamente citati
nell'articolo 381 c.p.p.
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3) Ciò premesso, risulta infondato il primo
motivo di ricorso, sia nella parte in cui contesta la mancata
valutazione, da parte dell'Amministrazione, di circostanze
favorevoli all'interessato (che invece non erano suscettibili
di considerazione, per le ragioni illustrate), sia laddove
lamenta la genericità - e dunque il difetto - della motivazione
su cui si fonda il decreto impugnato; quest'ultimo profilo
va ritenuto superabile non solo (e non tanto) alla luce
dei chiarimenti forniti dall'Avvocatura dello Stato circa
la reale natura degli elementi ostativi riscontrati, quanto
soprattutto in ragione della circostanza che lo stesso ricorrente
- come emerge dal contenuto del ricorso e dalla stessa documentazione
allegata: si veda, in particolare, il doc. n.8 - era a conoscenza
della pendenza a suo carico.
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4) Non sussiste neppure la denunciata violazione
dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo,
tenuto conto che lo stesso è stato iniziato ad istanza di
parte (il datore di lavoro), che di esso il lavoratore straniero
era comunque a conoscenza, avendo sottoscritto l'apposito
modulo nella parte relativa alla richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno e che non gravava sull'Amministrazione
l'obbligo (non previsto normativamente) di comunicare agli
interessati, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo,
le eventuali risultanze ostative emerse, per instaurare
una sorta di contraddittorio sul punto; in tal senso questo
Tribunale si è già ripetutamente espresso, tra le altre
con le sentenze 31 marzo 2004 n. 463, 2 febbraio 2004 n.
151 e 5 novembre 2003 n. 2321.
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5) Quanto al mancato rispetto, da parte della
Questura di Forlì-Cesena, di tutti i termini richiamati
nel ricorso sub B3), con l'effetto di rendere illegittima,
se non inesistente, la nota datata 26/5/2003 relativa alle
risultanze penali rilevate a carico del ricorrente e, conseguentemente,
lo stesso provvedimento prefettizio impugnato, si osserva:
- l’art. 1 del D.L. n,. 195/2002 prevede una cadenza procedimentale
articolata su termini palesemente sollecitatori, dunque
non perentori; a tale conclusione si perviene necessariamente
tenuto conto, in primo luogo, della mancanza di una previsione
sanzionatoria conseguente all'inosservanza dei termini indicati;
in secondo luogo, della evidente inapplicabilità dei termini
medesimi che, a fronte delle prevedibili (e previste) dimensioni
della regolarizzazione avviata con i citati testi normativi,
apparivano già all'origine del tutto insuscettibili di osservanza;
- d'altra parte l'importanza del processo di regolarizzazione
attivato con la legge n. 189/2002 e con il D.L. n. 195/2002
e i suoi effetti, di evidente rilevanza, sull'ordine pubblico
inducono a ritenere che, in mancanza di espresse indicazioni
normative di segno diverso, l'accertamento da parte della
questura della sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione
(o meglio, della insussistenza di circostanze ostative alla
stessa) costituisce un presupposto ineludibile per la definizione
della procedura, a prescindere dal tempo occorrente per
il suo svolgimento.
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6) Le ulteriori censure - relative al difetto
di istruttoria, nonché alla illogicità e manifesta ingiustizia
del provvedimento impugnato - in parte sono infondate perché
ripropongono questioni concernenti la pretesa, mancata valutazione
di elementi favorevoli al ricorrente (che, come già detto,
non erano suscettibili di considerazione), oppure fanno
riferimento a profili (l'esigenza di ricorrere nel settore
dell'edilizia a manodopera extracomunitaria) non di legittimità,
bensì di opportunità, che non possono trovare spazio nel
presente giudizio. In parte invece propongono una questione
di massima che merita specifica attenzione, in quanto relativa
alla circostanza che la denuncia pendente nei confronti
del lavoratore straniero interessato risale ad una data
successiva a quella (11 novembre 2002) di scadenza del termine
per la presentazione delle dichiarazioni di emersione; il
punto di diritto da affrontare è dunque relativo alla rilevanza
o meno, ai fini della decisione sulle istanze di regolarizzazione,
delle circostanze (sfavorevoli all'interessato, come nel
caso di specie, ma anche – parallelamente - di segno eventualmente
positivo) sopravvenute alla scadenza predetta.
In proposito si osserva che il D.L. n. 195/2002 (così come,
d'altra parte, il parallelo art. 33 della legge n. 189/2002)
da un lato non contiene alcuna indicazione esplicita circa
il riferimento temporale a cui ancorare la valutazione circa
la sussistenza dei requisiti per ottenere la regolarizzazione
(o meglio, l’insussistenza di elementi a ciò ostativi);
dall'altro, come già rilevato, prevede una cadenza procedimentale
articolata su termini non perentori (60 giorni successivi
alla ricezione della dichiarazione per la verifica, da parte
della prefettura, dell'ammissibilità e della ricevibilità
della dichiarazione stessa, nonché per l'accertamento, da
parte della questura, della sussistenza di eventuali motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno; 10 giorni
successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi
per l'invito della prefettura alle parti a presentarsi per
la stipula del contratto di soggiorno e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno). A ben vedere, peraltro,
l’art. 1 comma 8 di cui ha fatto applicazione l'Amministrazione
non solo non contiene alcuna esplicita indicazione circa
il riferimento temporale da considerare nella valutazione
delle posizioni dei lavoratori interessati, ma anzi utilizza
una formulazione che appare orientata a sottrarre le decisioni
di segno negativo ai vincoli della procedura ordinaria,
laddove statuisce: "Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti i lavoratori
extracomunitari……"; con l'effetto di escludere ogni possibile
collegamento tra la tempistica di cui ai commi 4 e 5 e i
procedimenti in cui emergono circostanze ostative alla regolarizzazione.
In tale quadro normativo, il discrimine temporale di cui
si controverte va individuato valorizzando lo spirito del
testo legislativo in questione, che appare ispirato dalla
volontà, da un lato, di offrire un percorso di regolarizzazione
alla centinaia di migliaia di lavoratori extracomunitari
in situazione irregolare, dall'altro di fissare puntuali
limiti alla possibilità di fruire di tale beneficio, in
relazione alla sussistenza di elementi che il legislatore
ha ritenuto indicativi di contrasto tra la posizione dello
straniero e l’ordinamento nazionale. Tali elementi sono
indicati nel citato comma 8 dell'art. 1 e risultano particolarmente
rigorosi, tanto da indurre diversi tribunali amministrativi
regionali a sollevare questioni di legittimità costituzionale;
per quanto specificamente riguarda le fattispecie di cui
alla lettera c) che qui interessa, questo TAR si è peraltro
ripetutamente pronunciato per la manifesta infondatezza
dei dubbi di illegittimità costituzionale della norma, in
rapporto (principalmente) agli artt. 3 e 27 Cost. (tra le
ultime cfr. 24 maggio 2004 n. 788), muovendo dal presupposto
che le disposizioni in tema di regolarizzazione introducono
benefici a favore di soggetti in posizione comunque irregolare
- che dunque non avrebbero altrimenti titolo a permanere
nel territorio nazionale - la cui fruizione ben può essere
sottoposta dall'ordinamento a limiti e condizioni.
Partendo da quest'ultima considerazione, si osserva che
detti limiti e condizioni, in quanto espressivi del legittimo
intento del legislatore di impedire il consolidamento di
posizione individuali ritenute incompatibili con il proficuo
inserimento nella collettività nazionale, hanno ragione
di operare fino al momento in cui viene assunta dall'Amministrazione
la decisione finale circa la regolarizzazione del lavoratore
straniero; una diversa conclusione, volta ad ancorare la
valutazione circa la sussistenza o meno di elementi ostativi
alla data di presentazione della domanda o a quella di scadenza
del termine dell’11 novembre 2002 o, ancora, a quella di
scadenza dei termini ordinatori di cui ai commi 4 e 5, anche
a prescindere dalla mancanza di idoneo supporto normativo
o, addirittura, dalla sussistenza di indicazioni di segno
opposto, comporterebbe comunque l'effetto di rendere irrilevanti
ai fini della procedura de qua tutti gli eventi successivi
a tali date, ancorché riconducibili alle fattispecie ostative
di cui al comma 8. Ma ciò finirebbe con il privilegiare,
rispetto all'interesse pubblico che il legislatore ha inteso
tutelare con le disposizioni di cui al comma citato, l'interesse
del singolo a consolidare una posizione che lo stesso legislatore
ha ritenuto non meritevole di regolarizzazione; e la sola
circostanza che sia stata nel frattempo presentata la dichiarazione
di emersione non appare sufficiente a modificare il quadro
giuridico nel senso di attribuire al lavoratore straniero
un'aspettativa tutelata, di per sé idonea a neutralizzare
gli elementi ostativi medio tempore intervenuti. È innegabile
che una simile conclusione lascia spazio a disparità di
trattamento (sul territorio nazionale e anche nello stesso
ambito provinciale) in relazione al tempo occorrente per
la definizione della singola pratica; ma si tratta di una
conseguenza fisiologica delle condizioni non omogenee di
afflusso e di trattazione delle domande, comunque non tale
da giustificare una diversa soluzione, i cui effetti risulterebbero
non meno discriminatori, in danno degli obiettivi - e dunque
dell'interesse pubblico – privilegiati e perseguiti dal
legislatore, quali emergono dal quadro normativo di riferimento.
Applicando le conclusioni raggiunte al caso di specie, si
giunge a riconoscere che legittimamente l'Amministrazione
ha tenuto conto della denuncia pendente a carico del ricorrente,
anche se intervenuta in epoca successiva alla scadenza del
termine di presentazione delle dichiarazioni di emersione;
l'operato della Prefettura di Forlì-Cesena era dunque vincolato
all'adozione della determinazione negativa impugnata con
il ricorso, derminazione che risulta perciò immune anche
dall'ultimo vizio dedotto.
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7) Resta da accennare ai dubbi di illegittimità
costituzionale dell’art. 1 comma 8 lett. c) del D.L.n. 195/2002
sollevati dalla difesa del ricorrente con riferimento agli
artt. 2, 3 e 27 comma 2 della Costituzione, che peraltro
- come precedentemente riferito - questo Tribunale ha già
ripetutamente ritenuto manifestamente infondati, evidenziando:
- che le disposizioni normative relative alla regolarizzazione
introducono benefici a favore di soggetti in posizione comunque
irregolare - che dunque non avrebbero altrimenti titolo
a permanere nel territorio nazionale - la cui fruizione
ben può essere sottoposta dall'ordinamento a limiti e condizioni;
- che in tale quadro la qualificazione, come elemento ostativo
alla regolarizzazione, anche di una mera denuncia non appare
configgente con il principio della presunzione di non colpevolezza
ex art. 27 Cost., né con il diritto alla difesa, ove si
consideri:
- che il legislatore ha evidentemente inteso in tal modo
valorizzare un elemento obiettivamente indicativo di contrasto
tra la posizione dello straniero e l’ordinamento, ritenuto
non irrilevante (benché non ancora oggetto di accertamento
giudiziale) se riconducibile a ben determinate figure di
reati;
- che l’ovvia necessità di definire le procedure della regolarizzazione
nei tempi più brevi possibili non consentiva di attendere
la definizione delle pendenze in corso.
Per quanto concerne infine la presunta violazione del principio
di uguaglianza ex art. 3 Cost., essa non appare ravvisabile
rispetto a situazioni non omogenee (quella dello straniero
che chiede di fare ingresso nel territorio nazionale, la
cui domanda è suscettibile di valutazione discrezionale,
sulla base dei parametri di cui all’art. 4 T.U. n. 286/1998;
e quella dello straniero già irregolarmente presente sul
territorio nazionale, la cui posizione va definita con la
massima celerità consentita e sulla base di parametri obiettivi,
preventivamente fissati dal legislatore, rispetto ai quali
non residuano margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione).
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8) Per le ragioni illustrate il ricorso va
respinto.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna l’8 giugno 2004.
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