| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 luglio 2004
n. 10167
Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin
Medilab s.a.s. (Avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri)
contro Azienda sanitaria locale di Napoli 1 (Avv. Innocenzo
Militerni, Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri) |
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1. Regime di accreditamento – Eccezione -
Inesistenza dei presupposti per l’accreditamento – Non è
conferente – Struttura ex sé provvisoriamente accreditata
– E’ Inammissibile – Rilevanza unicamente della condizione
di soggetto accreditato.
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2. Regime di accreditamento – Rapporto non
regolato secondo il normale standard privatistico - Moduli
derogatori normativamente previsti - Distinta riepilogativa
- Assolve integralmente l’onere di documentazione - Ente
pubblico - Soggetto in possesso di tutti gli elementi per
il controllo della veridicità e della coerenza – Onere della
prova.
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3. Regime di accreditamento - Accessori -
Disposizioni sulla contabilità pubblica - Pagamenti delle
Asl presso gli uffici di tesoreria delle amministrazioni
debitrici - Esplicita deroga all’art. 1182, co. 3, c.c.,
- Ritardo nel pagamento da parte dell’Azienda - Non comporta
interessi moratori e risarcimento dell’eventuale maggior
danno.
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4. Regime di accreditamento - Previsione
di un termine convenzionale – Ex art. 5 del D.P.R. 16/5/1980
– Scadenza - Liquidità ed esigibilità del relativo credito
- Decorrenza degli interessi corrispettivi - Ai sensi dell’art.
1282 c.c. - Principio della naturale fecondità del credito.
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1. In regime di accreditamento l’eccezione
di inesistenza dei presupposti per l’accreditamento non
è conferente in quanto da un lato in assenza di un provvedimento
che ne determini la decadenza, la struttura è ex sé provvisoriamente
accreditata, dall’altra è inammissibile in quanto postula
l’esame di un elemento che attiene al distinto procedimento
amministrativo di accreditamento della struttura, mentre
in questa sede rileva unicamente l’esito di tale procedimento,
cioè proprio la condizione di soggetto accreditato, quale
presupposto per la richiesta di pagamento.
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2. In regime di accreditamento il rapporto
intercorrente tra il ricorrente e la A.S.L. non si connota
secondo il normale standard privatistico ma secondo moduli
derogatori, normativamente previsti per cui la distinta
riepilogativa consegnata alla azienda assolve integralmente
l’onere di documentazione. Per converso è l’Ente pubblico
il soggetto su cui incombe l’onere di allegare elementi
che inficiano la prospettazione del creditore perché in
possesso di tutti gli elementi per il controllo della veridicità
e della coerenza delle affermazioni ivi contenute.
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3. In regime di accreditamento, quanto agli
accessori, le disposizioni sulla contabilità pubblica secondo
le quali i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, compresi
quelli delle A.s.l., si effettuano presso gli uffici di
tesoreria delle amministrazioni debitrici - a nulla rilevando
l’eventuale agevolazione, concordata tra tesoriere e creditore,
sulla riscossione mediante accreditamento bancario delle
somme dovute - costituiscono un’esplicita deroga al precetto
di cui all’art. 1182, co. 3, c.c., secondo cui l’obbligazione
avente ad oggetto una somma di denaro dev’essere adempiuta
al domicilio del creditore. Di conseguenza, al momento della
scadenza, non scatta la mora automatica ai sensi dell’art.
1219, co. 2, n. 3, c.c., e pertanto, stante la natura “querable”
del credito, il ritardo nel pagamento da parte dell’Azienda
non comporta la spettanza di interessi moratori e del risarcimento
dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.
in mancanza della costituzione in mora eseguita ai sensi
dell’art. 1219, co. 1, c.c.
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4. In regime di accreditamento, la previsione
di un termine convenzionale per l’adempimento fissato dall’art.
5 del D.P.R. 16/5/1980 entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di presentazione della distinta riepilogativa implica
la liquidità ed esigibilità del relativo credito alla scadenza,
con la conseguenza che dalla data di maturazione del credito
iniziano a decorrere, ai sensi dell’art. 1282 c.c. gli interessi
corrispettivi in virtù del principio della naturale fecondità
del credito.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania,
sezione quinta
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composto dai signori: Carlo d’Alessandro,
Presidente; Ugo De Maio, Consigliere; Federica Tondin, Referendario
estensore, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 12236/03 reg. gen., proposto
da
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“Medilab” s.a.s., rappresentato e
difeso dagli avvocati Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri
e presso gli stessi domiciliato in Napoli, Piazza Francese
1/3;
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contro
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Azienda sanitaria locale di Napoli 1,
in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e
difesa dagli avvocati Innocenzo Militerni, Antonio Nardone
e Giuseppe Ceceri e presso gli stessi elettivamente domiciliata
in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 276;
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per l’accertamento
del credito vantato dal ricorrente pari ad euro 23.272,23
a titolo di corrispettivo per la fornitura, in regime di
accreditamento, nel mese di settembre 2003, di prestazioni
in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale
e conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento
delle somme dovute, oltre interessi a far data dalla scadenza
del termine convenzionalmente determinato;
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visto il ricorso notificato il 13/11/2003
e depositato, con i relativi allegati, il 20/11/2003;
vista la memoria di costituzione in giudizio dell'amministrazione
con la produzione allegata;
vista la domanda di concessione di ordinanza ex artt. 186-bis
o 186-ter c.p.c. ovvero di provvedimento cautelare ex art.
3 della legge n. 205 del 2000;
visti gli atti tutti di causa;
alla camera di consiglio del 17/6/2004 fissata per la trattazione
dell’incidente cautelare, relatore la dott.ssa Tondin, uditi
gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
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ritenuto che il giudizio sia suscettibile
di immediata definizione nel merito, con motivazione in
forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della
legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della
legge n. 205 del 2000;
premesso che il ricorrente chiede il saldo del credito risultante
dalla distinta riepilogativa mensile delle prestazioni erogate
in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale
nel mese di settembre 2003;
rilevato che l’amministrazione, costituendosi, ha eccepito
l’inesistenza dei presupposti per l’accreditamento della
ricorrente, a norma dell’art. 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724;
considerato che tale eccezione, da un lato, non è conferente,
in quanto, in assenza di un provvedimento che ne determini
la decadenza, la struttura è ex se provvisoriamente accreditata;
dall’altro è inammissibile, in quanto postula l’esame di
un elemento che attiene al distinto procedimento amministrativo
di accreditamento della struttura, mentre in questa sede
rileva unicamente l’esito di tale procedimento, cioè proprio
la condizione di soggetto accreditato, quale presupposto
per la richiesta di pagamento;
considerato che la A.S.L. ha eccepito che il ricorrente
non avrebbe fornito la prova della sussistenza del credito,
in quanto tale valore non avrebbe la mera allegazione delle
distinte riepilogative, in quanto atti unilaterali del richiedente;
rilevato che tale eccezione è infondata, in quanto il rapporto
intercorrente tra il ricorrente e la A.S.L. non si connota
secondo il normale standard privatistico, ma secondo moduli
derogatori, normativamente previsti, per cui, da un lato,
il ricorrente, consegnando alla azienda la propria distinta
riepilogativa, assolve integralmente all’onere di documentazione
spettantegli, e dall’altro, è l’ente pubblico il soggetto
in possesso di tutti gli elementi per il controllo della
veridicità e della coerenza delle affermazioni ivi contenute,
e che pertanto tocca a questi l’onere di allegare elementi
che inficiano la prospettazione del creditore;
considerato che, nel caso di specie, sono allegate al ricorso
le distinte riepilogative delle prestazioni effettuate,
dalle quali emerge che la relativa documentazione è stata
prodotta al competente ufficio della a.s.l. in data 16/10/2003;
considerato che pertanto può accedersi alla ricostruzione
della ricorrente in merito alla spettanza delle somme risultanti
dalla distinta riepilogativa mensile delle prestazioni erogate
in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale
nel mese di settembre 2003;
ritenuto, quanto agli accessori, che:
- le disposizioni sulla contabilità pubblica - secondo le
quali i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, compresi
quelli delle A.s.l., si effettuano presso gli uffici di
tesoreria delle amministrazioni debitrici (cfr. anche artt.
42 e 43 della legge regionale n. 32 del 1994 e artt. 38
e 39 della legge regionale n. 63 del 1980), a nulla rilevando
l’eventuale agevolazione, concordata tra tesoriere e creditore,
sulla riscossione mediante accreditamento bancario delle
somme dovute - costituiscono un’esplicita deroga al precetto
di cui all’art. 1182, co. 3, c.c., secondo cui l’obbligazione
avente ad oggetto una somma di denaro dev’essere adempiuta
al domicilio del creditore, con la conseguenza che al momento
della scadenza non scatta la mora automatica ai sensi dell’art.
1219, co. 2, n. 3, c.c., e pertanto, stante la natura “querable”
del credito, il ritardo nel pagamento da parte dell’Azienda
non comporta la spettanza di interessi moratori e del risarcimento
dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.
in mancanza della costituzione in mora eseguita ai sensi
dell’art. 1219, co. 1, c.c., senza che al riguardo incida
l’avvenuto invio da parte del creditore delle distinte contabili
riepilogative delle prestazioni effettuate mensilmente,
essendo tale onere anteriore e funzionale alla maturazione
del credito (cfr. Cass., sez. I, 12/5/1995, n. 5177; 21/2/2001,
n. 2478);
- nondimeno, la previsione di un termine convenzionale per
l’adempimento implica la liquidità ed esigibilità del relativo
credito alla scadenza, con la conseguenza che dalla data
di maturazione del credito iniziano a decorrere, ai sensi
dell’art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi; in virtù
del principio della naturale fecondità del denaro, che prescinde
dalla costituzione in mora del debitore (cfr. Cass., sez.
I, 22/10/1999, n. 11871), da qualsiasi indagine sulla causa
del ritardo nel pagamento (cfr. Cons. St., sez. V, 25/9/1995,
n. 1344), nonché dagli adempimenti relativi allo svolgimento
delle procedure contabili, riguardanti la fase esecutiva
del pagamento ed inidonei ad influire sulla preesistente
qualità esigibile del credito (cfr. Cons. St., ad. plen.,
7/4/1981, n. 2);
- che, nel caso di specie, il termine per l’adempimento
è fissato dall’art 5 del d.P.R. 16/5/1980, che stabilisce
che il pagamento deve essere effettuato entro il giorno
15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta
riepilogativa;
considerato che le spese di giudizio seguono la soccombenza,
come per legge, e vengono liquidate nella misura indicata
in dispositivo;
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, sezione quinta, definitivamente pronunciando
ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 sul ricorso
n. 12236/2003, così provvede:
- condanna la A.s.l. di Napoli 1 al pagamento, in favore
di Medilab s.a.s., della somma di euro 23.272,23, oltre
interessi, al saggio legale, con la decorrenza di cui in
motivazione;
- condanna l’A.s.l. di Napoli 1 al pagamento, in favore
di Medilab s.a.s, delle spese di giudizio, liquidate in
euro cinquecento (500), oltre IVA e CPA, con distrazione
in favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
del 17/6/2004.
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