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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 12 luglio 2004 n. 6804
Pres. Corsaro, Est. Russo
FORTUNE S.P.A. (Avv.ti S. Queirolo e L. Lazzaro) c. MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Avv. Stato), PARMALAT FINANCE CORPORATION BV in amministrazione straordinaria (Avv.ti V. Cerulli Irelli, A. Maffei Alberti, F. Gianni e A. Lirosi)


1. Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria – D.L. 347 del 2003 – Individua un modello speciale di amministrazione straordinaria – Applicabilità

 

2. Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria – Art. 81 D.Lgs. 270 del 1999 – Inapplicabilità alle fattispecie previste dal D.L. 347 del 2003 - Motivi

 

3. Procedure concorsuali – D.M. ex art. 2 D.L. 347 del 2003 – Concreta una misura interinale ed anticipatoria dell’ammissione all’amministrazione straordinaria – Conseguenze

 

4. Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria ex D.L. 347 del 2003 – Piano di ristrutturazione – Oggetto della valutazione tecnico – discrezionale del Ministro

1. La disciplina del D.L. 347 del 2003 delinea un modello speciale di amministrazione straordinaria, applicabile a quelle grandi imprese o gruppi, le cui dimensioni ed il cui dissesto assumono una rilevanza tale, per le implicazioni industriali e finanziarie, da giustificare un differenziato trattamento rispetto ad altri operatori parimenti soggetti al fallimento.

 

2. É inapplicabile l’art. 81 del D.Lgs. 270 del 1999, in quanto l’ammissione all’amministrazione straordinaria, per la sua immediatezza e per il carattere cautelare e d’urgenza che ne caratterizza la procedura, si fonda su un giudizio tecnico di non manifesta infondatezza, pretestuosità o irrealizzabilità dell’ipotesi di ristrutturazione, proposta al Ministro dall’impresa istante.

 

3. Il decreto ministeriale ex art. 2 del D.L. 347 del 2003, pur se basato su apprezzamenti tecnici assai ampi in ordine all’urgenza e alla necessità di provvedere, concreta una misura interinale ed anticipatoria dell’ammissione all’amministrazione straordinaria, e non dell’efficacia dello stato d’insolvenza. Pertanto tale d.m. non è la sedes materiae dell’istruttoria sulla realizzabilità o meno del programma di risanamento dell’impresa e né tantomeno lo stesso decreto produce in capo ai creditori gli effetti propriamente concorsuali della procedura, i quali sono prodotti solo in forza della sentenza del tribunale che ne dichiara lo stato d’insolvenza e nei cui confronti è esperibile l’opposizione ex art. 9 D. Lgs. 270 del 1999.

 

4. Solo sul piano di ristrutturazione, che può avere solo contenuti finanziari e non necessariamente di dismissione di beni e che rappresenta il definitivo progetto per il risanamento dell’impresa, il Ministro esprime la propria valutazione tecnico – discrezionale, autorizzando o no il Commissario straordinario a darne attuazione ai sensi dell’art. 4 del D.L. 347 del 2003.


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