| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 12 luglio 2004
n. 6804
Pres. Corsaro, Est. Russo
FORTUNE S.P.A. (Avv.ti S. Queirolo e L. Lazzaro) c. MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Avv. Stato), PARMALAT FINANCE
CORPORATION BV in amministrazione straordinaria (Avv.ti
V. Cerulli Irelli, A. Maffei Alberti, F. Gianni e A. Lirosi)
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1. Procedure concorsuali – Amministrazione
straordinaria – D.L. 347 del 2003 – Individua un modello
speciale di amministrazione straordinaria – Applicabilità
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2. Procedure concorsuali – Amministrazione
straordinaria – Art. 81 D.Lgs. 270 del 1999 – Inapplicabilità
alle fattispecie previste dal D.L. 347 del 2003 - Motivi
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3. Procedure concorsuali – D.M. ex art. 2
D.L. 347 del 2003 – Concreta una misura interinale ed anticipatoria
dell’ammissione all’amministrazione straordinaria – Conseguenze
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4. Procedure concorsuali – Amministrazione
straordinaria ex D.L. 347 del 2003 – Piano di ristrutturazione
– Oggetto della valutazione tecnico – discrezionale del
Ministro
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1. La disciplina del D.L. 347 del 2003 delinea
un modello speciale di amministrazione straordinaria, applicabile
a quelle grandi imprese o gruppi, le cui dimensioni ed il
cui dissesto assumono una rilevanza tale, per le implicazioni
industriali e finanziarie, da giustificare un differenziato
trattamento rispetto ad altri operatori parimenti soggetti
al fallimento.
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2. É inapplicabile l’art. 81 del D.Lgs. 270
del 1999, in quanto l’ammissione all’amministrazione straordinaria,
per la sua immediatezza e per il carattere cautelare e d’urgenza
che ne caratterizza la procedura, si fonda su un giudizio
tecnico di non manifesta infondatezza, pretestuosità o irrealizzabilità
dell’ipotesi di ristrutturazione, proposta al Ministro dall’impresa
istante.
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3. Il decreto ministeriale ex art. 2 del
D.L. 347 del 2003, pur se basato su apprezzamenti tecnici
assai ampi in ordine all’urgenza e alla necessità di provvedere,
concreta una misura interinale ed anticipatoria dell’ammissione
all’amministrazione straordinaria, e non dell’efficacia
dello stato d’insolvenza. Pertanto tale d.m. non è la sedes
materiae dell’istruttoria sulla realizzabilità o meno del
programma di risanamento dell’impresa e né tantomeno lo
stesso decreto produce in capo ai creditori gli effetti
propriamente concorsuali della procedura, i quali sono prodotti
solo in forza della sentenza del tribunale che ne dichiara
lo stato d’insolvenza e nei cui confronti è esperibile l’opposizione
ex art. 9 D. Lgs. 270 del 1999.
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4. Solo sul piano di ristrutturazione, che
può avere solo contenuti finanziari e non necessariamente
di dismissione di beni e che rappresenta il definitivo progetto
per il risanamento dell’impresa, il Ministro esprime la
propria valutazione tecnico – discrezionale, autorizzando
o no il Commissario straordinario a darne attuazione ai
sensi dell’art. 4 del D.L. 347 del 2003.
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