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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 12 luglio 2004 n. 6805
Presidente Corsaro, Est. Russo
SOCIETE’ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS à responsabilité limitée, SOLOTRAT s.a. (Avv.ti A. Di Majo, L. Medugno e P. Cesarei ) c. MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ed il MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Avv. Stato), PARMALAT s.p.a. in amministrazione straordinaria (Avv.ti V. Cerulli Irelli, A. Maffei Alberti e F. Gianni), PARMALAT FINANCE CORPORATION BV in a.s. (Avv. M. Amoroso, A. Auricchio ed A. Lirosi), Enrico BONDI nella qualità d’amministratore straordinario delle predette Società, (n.c.); CAPITALIA s.p.a. (Avv. F. e F. Carbonetti); DEMINOR ITALIA s.p.a. (Avv. A. Lautieri), CODACONS, ASSOCIAZIONE TUTELA UTENTI SERVIZI FINANZIARI, BANCARI E ASICURATIVI e della LISTA DEI CONSUMATORI (Avv.ti C. Rienzi e M. Tabano), ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSUMATORI –AIC (Avv. L. Parente)


1. Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria – Disciplina D. L. 26 del 1979 – Finalità

 

2. Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria – Ammissione di certe imprese rispetto ad altre – Non vi è disparità di trattamento – Motivi

 

3. Diritto comunitario – Disciplina aiuti di Stato – Idoneità della concessione del regime dell’amministrazione straordinaria a configurare aiuto di Stato – Conseguenze e condizioni

 

4. Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria – Differenze tra normativa ordinaria e D.L 347 del 2003

 

5. Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria – “Salto” della fase d’osservazione ex .L 347 del 2003 – Finalità

 

6. Procedure concorsuali - Decisione del Ministro di ammissione dell’impresa all’amministrazione straordinaria – Natura – Conseguenze

 

7. Procedure concorsuali - D.L. 347 del 2003 – Non deroga al D.Lgs. 270 del 1999 – Motivi

 

8. Procedure concorsuali - Art. 28, co.2, Legge fall. - Soggetto che, con la propria attività di collaborazione o di gestione, abbia contribuito a creare in modo determinante ed irreversibile la decozione dell’impresa – Nomina a curatore – È esclusa

1. Si deve escludere che il D.L. 26 del 1979 integri una forma di privilegium a favore di determinati soggetti, per distrarli dal fallimento, poiché l’istituto dell’amministrazione straordinaria si connota proprio per la sua finalità di riorganizzazione delle strutture produttive delle imprese ammessevi, in vista del loro risanamento, mentre, solo subordinanatamente all’eventualità che questi scopi non siano più realizzabili, si apre la fase liquidatoria destinata alla soddisfazione delle ragioni dei creditori

 

2. In materia di amministrazione straordinaria, l’enucleazione delle imprese suscettibili, a determinate condizioni, di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, non crea irragionevoli disparità di trattamento con le imprese che tali condizioni non realizzino, trattandosi di situazioni non omogenee e , come tali, legittimamente apprezzabili in modo diverso

 

3. La normativa nazionale sull’amministrazione straordinaria è disapplicabile in relazione alla violazione del divieto di aiuti di Stato alle imprese ex artt. 87 e ss. Tratt. UE (ex 92 e ss.), in quanto sia accertata in concreto l’esistenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impresa in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso da quello ipotizzabile in caso di procedure concorsuali ordinarie, così da consentirle benefici non compatibili con l’ordinamento comunitario. Pertanto quando sia dimostrato effettivamente che l’applicazione dell’amministrazione straordinaria sia idonea di per sé a generare la concessione di un aiuto di Stato, tale regime non è illegittimo di per sé solo, ma, più semplicemente, non può essere attuato se non è stato notificato alla commissione UE, e, in caso di notifica, prima di una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto d’aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta alcuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine

 

4. Il D.L. 347/2003 si differenzia dalla normativa ordinaria per la circostanza che l’amministrazione straordinaria è governata anche dalla P.A., ossia perché l’intervento del Ministro delle Attività Produttive anticipa, mercè l’accertamento in via interinale e d’urgenza dei presupposti per l’ammissione all’ammissione straordinaria, la dichiarazione dello stato d’insolvenza.

 

5. In materia di amministrazione straordinaria, il “salto” della fase d’osservazione dell’impresa, prevista dall’art. 19 D.Lgs. 270 del 1999, è una soluzione approntata dal legislatore con il D.L. 347 del 2003 al fine di investire immediatamente il Commissario straordinario degli strumenti per approntare, se egli accerti la concreta possibilità, il programma di ristrutturazione.

 

6. La decisione del Ministro di ammissione dell’impresa all’amministrazione straordinaria, avendo natura essenzialmente cautelare, deve contenere una deliberazione solo sommaria della possibilità del risanamento ed individuare i presupposti ex art. 1 D.L. 347 del 2003, senza con ciò anticipare alcun giudizio sull’effettiva realizzabilità del risanamento stesso, sul quale deve invece pronunciare esclusivamente in base al materiale di cui all’art. 4. Inoltre il procedimento ex art. 2 non richiede un’attiva partecipazione, potendo i creditori far valere le proprie ragioni innanzi al Tribunale, che è investito della questione entro 5 giorni dall’emanazione del D.M.

 

7. Poiché il D.L. 347 del 2003 non deroga al D.Lgs. 270 del 1999, l’ammissione all’amministrazione straordinaria presuppone il bilanciamento tra la posizione dei creditori cui è inibito l’esperimento di azioni esecutive una volta che l’impresa sia stata ammessa all’amministrazione straordinaria, e gli interessi, parimenti meritevoli di tutela, dell’economia nazionale, discendenti dalla conservazione dell’impresa e dei relativi livelli di occupazione. Una scelta normativa che a fronte di una situazione di insolvenza di grandi imprese di per sé ancora produttive, bilanci l’interesse dei creditori al soddisfacimento immediato con quello della produzione non è irragionevole, né distorce l’equilibrio del mercato, in quanto si ispira alla necessità del mantenimento del valore dell’organizzazione mediante la prosecuzione dell’attività d’impresa

 

8. L’art. 28, co.2, Legge fall., allorché esclude dalla nomina a curatore chi abbia prestato la sua attività professionale a favore del fallito o si sia in qualsiasi modo ingerito nell’attività d’impresa nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, va inteso nel senso di escludere dalla nomina il soggetto che, con la propria attività di collaborazione o di gestione, abbia contribuito a creare in modo determinante ed irreversibile la decozione dell’impresa


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