| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 12 luglio 2004
n. 6805
Presidente Corsaro, Est. Russo
SOCIETE’ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS à responsabilité
limitée, SOLOTRAT s.a. (Avv.ti A. Di Majo, L. Medugno e
P. Cesarei ) c. MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ed
il MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Avv.
Stato), PARMALAT s.p.a. in amministrazione straordinaria
(Avv.ti V. Cerulli Irelli, A. Maffei Alberti e F. Gianni),
PARMALAT FINANCE CORPORATION BV in a.s. (Avv. M. Amoroso,
A. Auricchio ed A. Lirosi), Enrico BONDI nella qualità d’amministratore
straordinario delle predette Società, (n.c.); CAPITALIA
s.p.a. (Avv. F. e F. Carbonetti); DEMINOR ITALIA s.p.a.
(Avv. A. Lautieri), CODACONS, ASSOCIAZIONE TUTELA UTENTI
SERVIZI FINANZIARI, BANCARI E ASICURATIVI e della LISTA
DEI CONSUMATORI (Avv.ti C. Rienzi e M. Tabano), ASSOCIAZIONE
ITALIANA DEI CONSUMATORI –AIC (Avv. L. Parente) |
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1. Procedure concorsuali – Amministrazione
straordinaria – Disciplina D. L. 26 del 1979 – Finalità
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2. Procedure concorsuali – Amministrazione
straordinaria – Ammissione di certe imprese rispetto ad
altre – Non vi è disparità di trattamento – Motivi
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3. Diritto comunitario – Disciplina aiuti
di Stato – Idoneità della concessione del regime dell’amministrazione
straordinaria a configurare aiuto di Stato – Conseguenze
e condizioni
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4. Procedure concorsuali – Amministrazione
straordinaria – Differenze tra normativa ordinaria e D.L
347 del 2003
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5. Procedure concorsuali – Amministrazione
straordinaria – “Salto” della fase d’osservazione ex .L
347 del 2003 – Finalità
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6. Procedure concorsuali - Decisione del
Ministro di ammissione dell’impresa all’amministrazione
straordinaria – Natura – Conseguenze
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7. Procedure concorsuali - D.L. 347 del 2003
– Non deroga al D.Lgs. 270 del 1999 – Motivi
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8. Procedure concorsuali - Art. 28, co.2,
Legge fall. - Soggetto che, con la propria attività di collaborazione
o di gestione, abbia contribuito a creare in modo determinante
ed irreversibile la decozione dell’impresa – Nomina a curatore
– È esclusa
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1. Si deve escludere che il D.L. 26 del 1979
integri una forma di privilegium a favore di determinati
soggetti, per distrarli dal fallimento, poiché l’istituto
dell’amministrazione straordinaria si connota proprio per
la sua finalità di riorganizzazione delle strutture produttive
delle imprese ammessevi, in vista del loro risanamento,
mentre, solo subordinanatamente all’eventualità che questi
scopi non siano più realizzabili, si apre la fase liquidatoria
destinata alla soddisfazione delle ragioni dei creditori
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2. In materia di amministrazione straordinaria,
l’enucleazione delle imprese suscettibili, a determinate
condizioni, di sottoposizione ad amministrazione straordinaria,
non crea irragionevoli disparità di trattamento con le imprese
che tali condizioni non realizzino, trattandosi di situazioni
non omogenee e , come tali, legittimamente apprezzabili
in modo diverso
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3. La normativa nazionale sull’amministrazione
straordinaria è disapplicabile in relazione alla violazione
del divieto di aiuti di Stato alle imprese ex artt. 87 e
ss. Tratt. UE (ex 92 e ss.), in quanto sia accertata in
concreto l’esistenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impresa
in condizioni tali da realizzare un trattamento diverso
da quello ipotizzabile in caso di procedure concorsuali
ordinarie, così da consentirle benefici non compatibili
con l’ordinamento comunitario. Pertanto quando sia dimostrato
effettivamente che l’applicazione dell’amministrazione straordinaria
sia idonea di per sé a generare la concessione di un aiuto
di Stato, tale regime non è illegittimo di per sé solo,
ma, più semplicemente, non può essere attuato se non è stato
notificato alla commissione UE, e, in caso di notifica,
prima di una decisione della Commissione che riconosca la
compatibilità del progetto d’aiuto con il mercato comune
o, se la Commissione non adotta alcuna decisione entro due
mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di
tale termine
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4. Il D.L. 347/2003 si differenzia dalla
normativa ordinaria per la circostanza che l’amministrazione
straordinaria è governata anche dalla P.A., ossia perché
l’intervento del Ministro delle Attività Produttive anticipa,
mercè l’accertamento in via interinale e d’urgenza dei presupposti
per l’ammissione all’ammissione straordinaria, la dichiarazione
dello stato d’insolvenza.
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5. In materia di amministrazione straordinaria,
il “salto” della fase d’osservazione dell’impresa, prevista
dall’art. 19 D.Lgs. 270 del 1999, è una soluzione approntata
dal legislatore con il D.L. 347 del 2003 al fine di investire
immediatamente il Commissario straordinario degli strumenti
per approntare, se egli accerti la concreta possibilità,
il programma di ristrutturazione.
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6. La decisione del Ministro di ammissione
dell’impresa all’amministrazione straordinaria, avendo natura
essenzialmente cautelare, deve contenere una deliberazione
solo sommaria della possibilità del risanamento ed individuare
i presupposti ex art. 1 D.L. 347 del 2003, senza con ciò
anticipare alcun giudizio sull’effettiva realizzabilità
del risanamento stesso, sul quale deve invece pronunciare
esclusivamente in base al materiale di cui all’art. 4. Inoltre
il procedimento ex art. 2 non richiede un’attiva partecipazione,
potendo i creditori far valere le proprie ragioni innanzi
al Tribunale, che è investito della questione entro 5 giorni
dall’emanazione del D.M.
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7. Poiché il D.L. 347 del 2003 non deroga
al D.Lgs. 270 del 1999, l’ammissione all’amministrazione
straordinaria presuppone il bilanciamento tra la posizione
dei creditori cui è inibito l’esperimento di azioni esecutive
una volta che l’impresa sia stata ammessa all’amministrazione
straordinaria, e gli interessi, parimenti meritevoli di
tutela, dell’economia nazionale, discendenti dalla conservazione
dell’impresa e dei relativi livelli di occupazione. Una
scelta normativa che a fronte di una situazione di insolvenza
di grandi imprese di per sé ancora produttive, bilanci l’interesse
dei creditori al soddisfacimento immediato con quello della
produzione non è irragionevole, né distorce l’equilibrio
del mercato, in quanto si ispira alla necessità del mantenimento
del valore dell’organizzazione mediante la prosecuzione
dell’attività d’impresa
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8. L’art. 28, co.2, Legge fall., allorché
esclude dalla nomina a curatore chi abbia prestato la sua
attività professionale a favore del fallito o si sia in
qualsiasi modo ingerito nell’attività d’impresa nei due
anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, va inteso
nel senso di escludere dalla nomina il soggetto che, con
la propria attività di collaborazione o di gestione, abbia
contribuito a creare in modo determinante ed irreversibile
la decozione dell’impresa
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