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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 8 luglio 2004 n. 10007
Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin
Santagata Antonio, Iorio Carmela, Santagata Maria, Colella Stefano, Di Domenico Agostino, Santagata Maria Rosaria, Barbato Agnese, Santagata Giuseppe (Avv. Giuseppe Palma) contro la Regione Campania (Avv. Guido Maria Malarico) il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta, (Avv. Arturo Massimo)


1. Intervenuta scadenza del P.R.G. dell’area di sviluppo industriale di Caserta – Limiti alla proroga dalla validità dei piani a.si. prevista dalla L.R. 16/1998 – Alla luce dell’interpretazione autentica dell’art. 77, comma 2 della successiva L.r. n. 10/2001 - Significato dell’inciso “anche se medio tempore scaduti” - Interpretazione restrittiva.

 

2. Intervenuta scadenza del P.R.G. dell’area di sviluppo industriale di Caserta –Procedura espropriativi – Illiceità – Per carenza del presupposto fondamentale della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

 

3. Annullamento della procedura espropriativa – Richiesta di risarcimento del danno – Anche in forma specifica – Respinta – Necessità di allegare in modo specifico quale sia il danno subito e di fornire una prova al riguardo.

1. Il Piano a.s.i della provincia di Caserta si ritiene scaduto fin dal luglio 1980 dal momento che si pone al di fuori della proroga alla validità dei piani a.si. “esistenti”per il periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore prevista dall’art. 10 comma 9 della L.R. 16/1998. Siffatta previsione è stata interpretata dall’art. 77, comma 2, della successiva L.R. 10/2001 nel senso che: “…la stessa si applica a tutti i Piani esistenti, anche se medio tempore scaduti”. Ne consegue che occorre verificare quale sia il significato dell’inciso “anche se medio tempore scaduti, ossia se esso vada inteso nel senso che concerne tutti i piani storicamente esistenti – a prescindere dalla data della loro scadenza – oppure solo a taluno di essi. Premettendo che la delimitazione temporale deve avvenire sulla base di una interpretazione restrittiva si è ritenuto che il legislatore regionale abbia voluto saldare la proroga disposta nel 1998 alle proroghe previste in precedenza da leggi statali: poiché l’ultima di queste proroghe era scaduta il 31/12/1990 deve ritenersi che il periodo intermedio cui ha voluto far riferimento l’art. 77, comma 2, della L.r. n. 10/2001 sia quello compreso tra il 1/1/19991 e il 25/8/1998.

 

2. La scadenza del piano a.s.i. comporta che la procedura ablatoria per l’occupazione delle aree è illecita per carenza del fondamentale presupposto di una valida utilità delle opere realizzande e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori: manca infatti in radice il titolo che consenta all’amministrazione di apprendere i suoli di proprietà privata per destinarli alla realizzazione delle previsioni del piano a.s.i. scaduto.

 

3. La richiesta risarcitoria in caso di occupazione illecita dei suoli di proprietà privata, anche in forma specifica mediante “ordine di demolizione delle opere che eventualmente saranno eseguite nelle more del presente giudizio”non può essere accolta qualora il richiedente non ha allegato in modo specifico quale sia il danno subito e in ogni caso non ha fornito alcuna prova al riguardo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
NAPOLI, V SEZIONE,

 

composto dai signori: Carlo d’Alessandro, Presidente; Fabio Donadono, Consigliere; Federica Tondin, Referendario, estensore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 7224 del 2002 R.G., proposto da

 

Santagata Antonio, Iorio Carmela, Santagata Maria, Colella Stefano, Di Domenico Agostino, Santagata Maria Rosaria, Barbato Agnese, Santagata Giuseppe, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Palma e con lo stesso domiciliati in Napoli, Viale Gramsci 10

 

contro

 

- la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Maria Talarico, con lo stesso domiciliata in Napoli, via santa Lucia n. 81;

 

- il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Massimo, con lo stesso domiciliato in Napoli, via Melisurgo 4;

 

per l’annullamento previa sospensiva
1) del decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 212 del 13/3/2002, con cui, nell’esercizio dei poteri sostitutivi ex art 39 della legge regionale 51/1978, è stata disposta l’occupazione temporanea d’urgenza, in favore del Consorzio A.s.i., degli immobili identificati negli allegati piani particellari grafici e descrittivi;
2) di ogni altro atto preordinato e connesso, e tra questi:
2.1 del piano A.s.i. e del P.R.G. approvato con decreto P.C.M. del 16/1/1968 e del 28/7/1970;
2.2 della delibera n. 1219 del 2/3/2001 avente ad oggetto la riapprovazione dei piani esecutivi di espropriazione, la fissazione dei termini per l’esproprio e del progetto per la realizzazione di insediamenti industriali, delle connesso infrastrutture in agglomerato industriale “Aversa nord”;
2.3 della delibera n. 1220 del 2/3/2001 avente ad oggetto la riapprovazione dell’iniziativa per l’insediamento di n. 51 ditte consorziate in IMPRECO soc. coop. a r.l. – rifissazione dei termini per inizio e fine espropriazione e lavori – tenimento comunale di Carinaro e Gricignano D’Aversa;
2.4 delle delibere n. 894 e 895 del 25/7/2000 aventi originariamente ad oggetto l’assegnazione di suoli sempre alla IMPRECO società consortile a r.l., nonché della delibera n. 729 del 6/3/2000 recante l’approvazione dei relativi piani esecutivi di esproprio

 

nonché per la condanna
delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi

 

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione delle resistenti e visti tutti gli atti della causa;
Alla camera di consiglio del 12/2/2004 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, relatore la dott.ssa Federica Tondin, uditi i difensori presenti di cui al verbale di udienza;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con ricorso depositato il 25/6/2002 i soggetti in epigrafe indicati, nella dedotta qualità di proprietari di suoli siti in Gricignano D’Aversa, hanno impugnato il decreto di occupazione d’urgenza e gli atti ad esso presupposti, denunciando che, per effetto della intervenuta scadenza del piano regolatore dell’area di sviluppo industriale di Caserta, l’intera procedura ablatoria deve considerarsi priva del presupposto fondamentale della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere realizzande.
Essi allegano che il ricorso introduttivo del presente giudizio riproduce il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’ambito del procedimento n. 6187/2001 R.G. e specificano che la sua proposizione in via autonoma è stata giustificata da una eccezione di improponibilità dei motivi aggiunti dedotta dalla Regione Campania in quel procedimento.
Con memoria depositata nell’udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare il consorzio A.s.i., rilevato che questa Sezione si è nel frattempo pronunciata con sentenza 6882/2002 sul ricorso n. 6187/2001, ha chiesto che il Collegio dichiari l’improcedibilità del presente giudizio per violazione del divieto di bis in idem; i ricorrenti, nella memoria depositata il 10/2/2004, hanno chiesto la conferma della succitata sentenza.

 

2. Rileva in via preliminare il Collegio che deve essere accolta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del divieto di bis in idem proposta dalla resistente relativamente a tutti i ricorrenti tranne la sig.ra Iorio Carmela. La sentenza sopra richiamata, infatti, definisce nel merito tra le medesime parti l’intera materia oggetto del presente giudizio (proposta in quella sede con lo strumento processuale dei motivi aggiunti), tranne che per la posizione della ricorrente Iorio, il cui ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile poiché la stessa non rientrava tra gli originari ricorrenti. Poiché, dunque, la pronuncia intervenuta nei confronti della sig.ra Iorio è una pronuncia di rito (inammissibilità) e poiché il ricorso dalla stessa proposto in questa sede è ammissibile, non sussiste alcuna preclusione di rito alla definizione, nel merito, del presente giudizio limitatamente alla sua posizione.

 

3. Il ricorso della sig.ra Iorio è fondato e deve per questo essere accolto.

 

3.1. Come già affermato con sentenza n. 6882/2002 il Collegio condivide l’impostazione della ricorrente secondo cui il piano a.s.i. di Caserta è scaduto il 28 luglio 1980.
In punto di diritto, l’art 25 della legge 1/1978 stabilisce che i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data del decreto di approvazione. Il piano regolatore dell’area di sviluppo industriale di Caserta fu approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16/1/1968 e ampliato con successivo decreto 28/7/1970.
Sostiene il resistente consorzio a.s.i. che la validità del piano è stata prorogata dalla legge regionale 16/1998, come modificata dalla legge regionale 10/2001.
Il Collegio non condivide tale impostazione.
Infatti, l’art 10, comma 9, della L.R. 16/1998 ha previsto la proroga della validità dei piani a.si. “esistenti” per il periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore (26 agosto 1998); l’articolo 77, comma 2, della successiva L.R. 10/2001 ha stabilito letteralmente che “l’interpretazione autentica dell’art 10, comma 9, della legge regionale 13/8/1998 n. 16, è la seguente: “La proroga di validità ed efficacia dei Piani Regolatori delle Aree e dei Nuclei industriali di cui all’art 10, comma 9, della L.R. 13/8/1998 n. 16, è intesa nel senso che la stessa si applica a tutti i Piani esistenti, anche se medio tempore scaduti”. Si tratta allora di verificare quale sia il significato dell’inciso “anche se medio tempore scaduti”, ossia se esso vada inteso nel senso che la proroga concerne tutti i piani storicamente esistiti – a prescindere dalla data della loro scadenza – oppure solo a taluni di essi. La circostanza è rilevante perché, nel caso di specie, il piano a.s.i. della provincia di Caserta, approvato il 28/7/1970, è scaduto quasi diciotto anni prima dell’entrata in vigore della legge regionale richiamata, per cui solo interpretando la norma dell’art 10, comma 9, citata nel senso di estenderne la portata a tutti i piani storicamente esistiti, a prescindere dalla data della loro scadenza, si può sostenere che esso sia stato “prorogato”.
Sul punto il Collegio non ha ragione per discostarsi dalla propria precedente giurisprudenza, secondo cui la “proroga” presuppone che l’atto cui si riferisce sia efficace nel momento in cui essa interviene. Ciò premesso, si deve contestare il carattere di interpretazione autentica dell’art 77, comma 2, della legge regionale n. 10/2001, poiché la norma in esame, lungi dall’imporre una delle possibili interpretazioni compatibili col tenore letterale della norma interpretata, attribuisce a quest’ultima un significato che non era ragionevolmente e plausibilmente desumibile dal suo tenore letterale in base ai comuni canoni ermeneutici e si traduce pertanto in un ampliamento del suo ambito applicativo. In altri termini l’art 77, comma 2, delle legge regionale 10/2001 è norma innovativa che amplia retroattivamente l’ambito della proroga dei piani a.s.i. prevista dalla legge regionale 16/1998.
Per definire la portata di tale ampliamento occorre stabilire quale sia il significato della locuzione “medio tempore scaduti” che, evidentemente, col richiamare un periodo intermedio fa riferimento a piani la scadenza si è verificata nel corso di un periodo compreso tra un momento iniziale e un momento finale.
Il momento finale non può che coincidere con la data di pubblicazione della legge (25 agosto 1998); il termine iniziale, invece, non è di immediata individuazione.
Sul punto occorre premettere che la delimitazione del periodo in questione deve avvenire sulla base di una interpretazione restrittiva, dato che il riferimento ad un periodo di tempo eccessivamente lungo comporterebbe problemi di legittimità costituzionale della norma, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza che sotto quello della sua compatibilità con la tutela della proprietà privata e della necessità di una rigorosa delimitazione dei vincoli urbanistici di preordinazione all’espropriazione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il legislatore regionale abbia voluto “saldare” la proroga disposta nel 1998 alle proroghe previste in precedenza da leggi statali; poiché l’ultima di queste proroghe era scaduta il 31/12/1990 (articolo 11 della legge 31 maggio 1990 n. 128), deve ritenersi che il periodo intermedio cui ha voluto far riferimento l’art 77, comma 2, della legge regionale n. 10/2001 sia quello compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 25 agosto 1998. Tale interpretazione pare l’unica possibile in base al tenore letterale di una norma che non specifica quale sia il termine iniziale che comunque presuppone.
Sulla base di tale interpretazione il piano a.s.i. della provincia di Caserta - cui si riferisce la controversia in esame- si pone al di fuori della proroga, per essere scaduto fin dal luglio 1980.
La conseguenza è che l’occupazione delle aree di cui è causa è illecita per carenza del fondamentale presupposto di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzande e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori; manca cioè in radice il titolo che consenta all’amministrazione di apprendere i suoli di proprietà provata per destinarli alla realizzazione delle previsioni del piano a.s.i. scaduto.
L’occupazione del suolo della ricorrente, e tutti gli atti della procedura espropriativi impugnati, devono pertanto essere annullati.

 

3.2. La ricorrente chiede che le resistenti vengano altresì condannate al risarcimento dei danni conseguenza dell’illecito commesso, anche in forma specifica mediante “ordine di demolizione delle opere che eventualmente saranno eseguite nelle more del presente giudizio”.
Sul punto rileva il Collegio che la ricorrente non ha allegato in modo specifico quale sia il danno subito (limitandosi a dire che i suoli di cui si tratta sono interessati da coltivazioni di pregio che richiedono anni per giungere al meglio della produttività) e in ogni caso non ha fornito alcuna prova al riguardo, pertanto la relativa richiesta risarcitoria deve essere respinta.

 

3.3. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso limitatamente ai sig.ri Santagata Antonio, Santagata Maria, Colella Stefano, Di Domenico Agostino, Santagata Maria Rosaria, Barbato Agnese, Santagata Giuseppe;
b) accoglie il ricorso proposto da Iorio Carmela, nei limiti di cui in motivazione.
c) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nelle camere di Consiglio del 12 febrbaio e del 18 marzo 2004.

 

Carlo d’Alessandro, Presidente
Federica Tondin, Referendario estensore


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