| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 8 luglio 2004
n. 10007
Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin
Santagata Antonio, Iorio Carmela, Santagata Maria, Colella
Stefano, Di Domenico Agostino, Santagata Maria Rosaria,
Barbato Agnese, Santagata Giuseppe (Avv. Giuseppe Palma)
contro la Regione Campania (Avv. Guido Maria Malarico) il
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia
di Caserta, (Avv. Arturo Massimo) |
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1. Intervenuta scadenza del P.R.G. dell’area
di sviluppo industriale di Caserta – Limiti alla proroga
dalla validità dei piani a.si. prevista dalla L.R. 16/1998
– Alla luce dell’interpretazione autentica dell’art. 77,
comma 2 della successiva L.r. n. 10/2001 - Significato dell’inciso
“anche se medio tempore scaduti” - Interpretazione restrittiva.
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2. Intervenuta scadenza del P.R.G. dell’area
di sviluppo industriale di Caserta –Procedura espropriativi
– Illiceità – Per carenza del presupposto fondamentale della
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
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3. Annullamento della procedura espropriativa
– Richiesta di risarcimento del danno – Anche in forma specifica
– Respinta – Necessità di allegare in modo specifico quale
sia il danno subito e di fornire una prova al riguardo.
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1. Il Piano a.s.i della provincia di Caserta
si ritiene scaduto fin dal luglio 1980 dal momento che si
pone al di fuori della proroga alla validità dei piani a.si.
“esistenti”per il periodo di tre anni dalla data della sua
entrata in vigore prevista dall’art. 10 comma 9 della L.R.
16/1998. Siffatta previsione è stata interpretata dall’art.
77, comma 2, della successiva L.R. 10/2001 nel senso che:
“…la stessa si applica a tutti i Piani esistenti, anche
se medio tempore scaduti”. Ne consegue che occorre verificare
quale sia il significato dell’inciso “anche se medio tempore
scaduti, ossia se esso vada inteso nel senso che concerne
tutti i piani storicamente esistenti – a prescindere dalla
data della loro scadenza – oppure solo a taluno di essi.
Premettendo che la delimitazione temporale deve avvenire
sulla base di una interpretazione restrittiva si è ritenuto
che il legislatore regionale abbia voluto saldare la proroga
disposta nel 1998 alle proroghe previste in precedenza da
leggi statali: poiché l’ultima di queste proroghe era scaduta
il 31/12/1990 deve ritenersi che il periodo intermedio cui
ha voluto far riferimento l’art. 77, comma 2, della L.r.
n. 10/2001 sia quello compreso tra il 1/1/19991 e il 25/8/1998.
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2. La scadenza del piano a.s.i. comporta
che la procedura ablatoria per l’occupazione delle aree
è illecita per carenza del fondamentale presupposto di una
valida utilità delle opere realizzande e di urgenza ed indifferibilità
dei relativi lavori: manca infatti in radice il titolo che
consenta all’amministrazione di apprendere i suoli di proprietà
privata per destinarli alla realizzazione delle previsioni
del piano a.s.i. scaduto.
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3. La richiesta risarcitoria in caso di occupazione
illecita dei suoli di proprietà privata, anche in forma
specifica mediante “ordine di demolizione delle opere che
eventualmente saranno eseguite nelle more del presente giudizio”non
può essere accolta qualora il richiedente non ha allegato
in modo specifico quale sia il danno subito e in ogni caso
non ha fornito alcuna prova al riguardo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA,
NAPOLI, V SEZIONE,
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composto dai signori: Carlo d’Alessandro,
Presidente; Fabio Donadono, Consigliere; Federica Tondin,
Referendario, estensore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7224 del 2002 R.G., proposto
da
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Santagata Antonio, Iorio Carmela, Santagata
Maria, Colella Stefano, Di Domenico Agostino, Santagata
Maria Rosaria, Barbato Agnese, Santagata Giuseppe, tutti
rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Palma e con
lo stesso domiciliati in Napoli, Viale Gramsci 10
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contro
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- la Regione Campania, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato
Guido Maria Talarico, con lo stesso domiciliata in Napoli,
via santa Lucia n. 81;
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- il Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale della provincia di Caserta, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Arturo Massimo, con lo stesso domiciliato
in Napoli, via Melisurgo 4;
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per l’annullamento previa sospensiva
1) del decreto del Presidente della Giunta della Regione
Campania n. 212 del 13/3/2002, con cui, nell’esercizio dei
poteri sostitutivi ex art 39 della legge regionale 51/1978,
è stata disposta l’occupazione temporanea d’urgenza, in
favore del Consorzio A.s.i., degli immobili identificati
negli allegati piani particellari grafici e descrittivi;
2) di ogni altro atto preordinato e connesso, e tra questi:
2.1 del piano A.s.i. e del P.R.G. approvato con decreto
P.C.M. del 16/1/1968 e del 28/7/1970;
2.2 della delibera n. 1219 del 2/3/2001 avente ad oggetto
la riapprovazione dei piani esecutivi di espropriazione,
la fissazione dei termini per l’esproprio e del progetto
per la realizzazione di insediamenti industriali, delle
connesso infrastrutture in agglomerato industriale “Aversa
nord”;
2.3 della delibera n. 1220 del 2/3/2001 avente ad oggetto
la riapprovazione dell’iniziativa per l’insediamento di
n. 51 ditte consorziate in IMPRECO soc. coop. a r.l. – rifissazione
dei termini per inizio e fine espropriazione e lavori –
tenimento comunale di Carinaro e Gricignano D’Aversa;
2.4 delle delibere n. 894 e 895 del 25/7/2000 aventi originariamente
ad oggetto l’assegnazione di suoli sempre alla IMPRECO società
consortile a r.l., nonché della delibera n. 729 del 6/3/2000
recante l’approvazione dei relativi piani esecutivi di esproprio
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nonché per la condanna
delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni
subiti e subendi
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Visto il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione delle resistenti e visti
tutti gli atti della causa;
Alla camera di consiglio del 12/2/2004 fissata per la trattazione
dell’incidente cautelare, relatore la dott.ssa Federica
Tondin, uditi i difensori presenti di cui al verbale di
udienza;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione
nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi
dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come
modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Con ricorso depositato il 25/6/2002 i
soggetti in epigrafe indicati, nella dedotta qualità di
proprietari di suoli siti in Gricignano D’Aversa, hanno
impugnato il decreto di occupazione d’urgenza e gli atti
ad esso presupposti, denunciando che, per effetto della
intervenuta scadenza del piano regolatore dell’area di sviluppo
industriale di Caserta, l’intera procedura ablatoria deve
considerarsi priva del presupposto fondamentale della dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere
realizzande.
Essi allegano che il ricorso introduttivo del presente giudizio
riproduce il ricorso per motivi aggiunti proposto nell’ambito
del procedimento n. 6187/2001 R.G. e specificano che la
sua proposizione in via autonoma è stata giustificata da
una eccezione di improponibilità dei motivi aggiunti dedotta
dalla Regione Campania in quel procedimento.
Con memoria depositata nell’udienza fissata per la trattazione
della domanda cautelare il consorzio A.s.i., rilevato che
questa Sezione si è nel frattempo pronunciata con sentenza
6882/2002 sul ricorso n. 6187/2001, ha chiesto che il Collegio
dichiari l’improcedibilità del presente giudizio per violazione
del divieto di bis in idem; i ricorrenti, nella memoria
depositata il 10/2/2004, hanno chiesto la conferma della
succitata sentenza.
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2. Rileva in via preliminare il Collegio
che deve essere accolta l’eccezione di improcedibilità del
ricorso per violazione del divieto di bis in idem proposta
dalla resistente relativamente a tutti i ricorrenti tranne
la sig.ra Iorio Carmela. La sentenza sopra richiamata, infatti,
definisce nel merito tra le medesime parti l’intera materia
oggetto del presente giudizio (proposta in quella sede con
lo strumento processuale dei motivi aggiunti), tranne che
per la posizione della ricorrente Iorio, il cui ricorso
per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile poiché
la stessa non rientrava tra gli originari ricorrenti. Poiché,
dunque, la pronuncia intervenuta nei confronti della sig.ra
Iorio è una pronuncia di rito (inammissibilità) e poiché
il ricorso dalla stessa proposto in questa sede è ammissibile,
non sussiste alcuna preclusione di rito alla definizione,
nel merito, del presente giudizio limitatamente alla sua
posizione.
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3. Il ricorso della sig.ra Iorio è fondato
e deve per questo essere accolto.
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3.1. Come già affermato con sentenza n. 6882/2002
il Collegio condivide l’impostazione della ricorrente secondo
cui il piano a.s.i. di Caserta è scaduto il 28 luglio 1980.
In punto di diritto, l’art 25 della legge 1/1978 stabilisce
che i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia
per la durata di dieci anni dalla data del decreto di approvazione.
Il piano regolatore dell’area di sviluppo industriale di
Caserta fu approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 16/1/1968 e ampliato con successivo decreto
28/7/1970.
Sostiene il resistente consorzio a.s.i. che la validità
del piano è stata prorogata dalla legge regionale 16/1998,
come modificata dalla legge regionale 10/2001.
Il Collegio non condivide tale impostazione.
Infatti, l’art 10, comma 9, della L.R. 16/1998 ha previsto
la proroga della validità dei piani a.si. “esistenti” per
il periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore
(26 agosto 1998); l’articolo 77, comma 2, della successiva
L.R. 10/2001 ha stabilito letteralmente che “l’interpretazione
autentica dell’art 10, comma 9, della legge regionale 13/8/1998
n. 16, è la seguente: “La proroga di validità ed efficacia
dei Piani Regolatori delle Aree e dei Nuclei industriali
di cui all’art 10, comma 9, della L.R. 13/8/1998 n. 16,
è intesa nel senso che la stessa si applica a tutti i Piani
esistenti, anche se medio tempore scaduti”. Si tratta allora
di verificare quale sia il significato dell’inciso “anche
se medio tempore scaduti”, ossia se esso vada inteso nel
senso che la proroga concerne tutti i piani storicamente
esistiti – a prescindere dalla data della loro scadenza
– oppure solo a taluni di essi. La circostanza è rilevante
perché, nel caso di specie, il piano a.s.i. della provincia
di Caserta, approvato il 28/7/1970, è scaduto quasi diciotto
anni prima dell’entrata in vigore della legge regionale
richiamata, per cui solo interpretando la norma dell’art
10, comma 9, citata nel senso di estenderne la portata a
tutti i piani storicamente esistiti, a prescindere dalla
data della loro scadenza, si può sostenere che esso sia
stato “prorogato”.
Sul punto il Collegio non ha ragione per discostarsi dalla
propria precedente giurisprudenza, secondo cui la “proroga”
presuppone che l’atto cui si riferisce sia efficace nel
momento in cui essa interviene. Ciò premesso, si deve contestare
il carattere di interpretazione autentica dell’art 77, comma
2, della legge regionale n. 10/2001, poiché la norma in
esame, lungi dall’imporre una delle possibili interpretazioni
compatibili col tenore letterale della norma interpretata,
attribuisce a quest’ultima un significato che non era ragionevolmente
e plausibilmente desumibile dal suo tenore letterale in
base ai comuni canoni ermeneutici e si traduce pertanto
in un ampliamento del suo ambito applicativo. In altri termini
l’art 77, comma 2, delle legge regionale 10/2001 è norma
innovativa che amplia retroattivamente l’ambito della proroga
dei piani a.s.i. prevista dalla legge regionale 16/1998.
Per definire la portata di tale ampliamento occorre stabilire
quale sia il significato della locuzione “medio tempore
scaduti” che, evidentemente, col richiamare un periodo intermedio
fa riferimento a piani la scadenza si è verificata nel corso
di un periodo compreso tra un momento iniziale e un momento
finale.
Il momento finale non può che coincidere con la data di
pubblicazione della legge (25 agosto 1998); il termine iniziale,
invece, non è di immediata individuazione.
Sul punto occorre premettere che la delimitazione del periodo
in questione deve avvenire sulla base di una interpretazione
restrittiva, dato che il riferimento ad un periodo di tempo
eccessivamente lungo comporterebbe problemi di legittimità
costituzionale della norma, sia sotto il profilo della sua
ragionevolezza che sotto quello della sua compatibilità
con la tutela della proprietà privata e della necessità
di una rigorosa delimitazione dei vincoli urbanistici di
preordinazione all’espropriazione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che il legislatore regionale
abbia voluto “saldare” la proroga disposta nel 1998 alle
proroghe previste in precedenza da leggi statali; poiché
l’ultima di queste proroghe era scaduta il 31/12/1990 (articolo
11 della legge 31 maggio 1990 n. 128), deve ritenersi che
il periodo intermedio cui ha voluto far riferimento l’art
77, comma 2, della legge regionale n. 10/2001 sia quello
compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 25 agosto 1998. Tale
interpretazione pare l’unica possibile in base al tenore
letterale di una norma che non specifica quale sia il termine
iniziale che comunque presuppone.
Sulla base di tale interpretazione il piano a.s.i. della
provincia di Caserta - cui si riferisce la controversia
in esame- si pone al di fuori della proroga, per essere
scaduto fin dal luglio 1980.
La conseguenza è che l’occupazione delle aree di cui è causa
è illecita per carenza del fondamentale presupposto di una
valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità delle
opere realizzande e di urgenza ed indifferibilità dei relativi
lavori; manca cioè in radice il titolo che consenta all’amministrazione
di apprendere i suoli di proprietà provata per destinarli
alla realizzazione delle previsioni del piano a.s.i. scaduto.
L’occupazione del suolo della ricorrente, e tutti gli atti
della procedura espropriativi impugnati, devono pertanto
essere annullati.
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3.2. La ricorrente chiede che le resistenti
vengano altresì condannate al risarcimento dei danni conseguenza
dell’illecito commesso, anche in forma specifica mediante
“ordine di demolizione delle opere che eventualmente saranno
eseguite nelle more del presente giudizio”.
Sul punto rileva il Collegio che la ricorrente non ha allegato
in modo specifico quale sia il danno subito (limitandosi
a dire che i suoli di cui si tratta sono interessati da
coltivazioni di pregio che richiedono anni per giungere
al meglio della produttività) e in ogni caso non ha fornito
alcuna prova al riguardo, pertanto la relativa richiesta
risarcitoria deve essere respinta.
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3.3. Sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso limitatamente ai sig.ri
Santagata Antonio, Santagata Maria, Colella Stefano, Di
Domenico Agostino, Santagata Maria Rosaria, Barbato Agnese,
Santagata Giuseppe;
b) accoglie il ricorso proposto da Iorio Carmela, nei limiti
di cui in motivazione.
c) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nelle camere di Consiglio
del 12 febrbaio e del 18 marzo 2004.
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Carlo d’Alessandro, Presidente
Federica Tondin, Referendario estensore
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