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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 8 luglio 2004 n. 9842
Pres. Michele Perrelli, Est. Alessandro Pagano
Campagnone Francesco (Avv.ti A. D’Avino e E. Silvestro) contro Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Avv. D. Marinuzzi)


1. Pubblico impiego – Trattamento Pensionistico – Facoltà di scelta – Mantenimento posizione assicurativa con riferimento al fondo integrativo pensionistico – Diritto alla ripetizione della parte di contribuzione versata nei fondi di previdenza integrativi – Decorrenza – Dal mancato esercizio della facoltà d’opzione - Scadenza - Dies a quo rilevante ai fini del computo prescrizionale

 

2. Pubblico impiego – Trattamento Pensionistico – Facoltà di scelta – Diritto alla ripetizione della parte di contribuzione versata nei fondi di previdenza integrativi – Decorrenza – Determinata da una scelta del lavoratore – Non da un provvedimento amministrativo di liquidazione del quantum dovuto

1. Il diritto alla ripetizione della parte di contribuzione versata dal lavoratore nei fondi di previdenza integrativi deve essere esercitato dal momento del mancato esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. Dunque, ai sensi dell’art. 2935 C.C., la scadenza del termine per l’esercizio della facoltà di opzione è appunto il dies a quo al fine del computo prescrizionale.

 

2. Il decorso del tempo, rilevante ai fini prescrizionali, del diritto alla ripetizione della parte di contribuzione versata dal lavoratore nei fondi di previdenza integrativi non ha inizio in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di liquidazione del quantum dovuto ma è determinato da una scelta del lavoratore che esercita o meno l’opzione predetta.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli (sezione VIª)

 

composto da: Michele Perrelli - Presidente; Alessandro Pagano - Comp. rel. est.; Sergio Zeuli – Comp. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11021 anno 1999 proposto da:

 

Compagnone Francesco rappresentato e difeso dall'avv.to A. D’Avino e E. Silvestro con cui domicilia in Napoli, v. G. Filangieri nr. 11,

 

contro

 

l’Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, v. S. Croce di Gerusalemme nr. 55, rappr.to e difeso dall’avv.to D. Marinuzzi, con cui domicilia in Napoli, Centro direzionale isola G/8 (st. Janes Carratù);

 

per la declaratoria
del diritto alla restituzione dei contributi versati ai fondi integrativi di previdenza costituti presso gli enti di provenienza

 

visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 10.05.2004 – rel. il cons. A. Pagano – gli avv.ti: come da verbale di udienza;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il ricorrente, già dipendente dell’INAIL, ha proseguito il suo rapporto di lavoro presso l’Ente Ospedaliero Centro traumatologico ortopedico di Napoli, formalizzato solo successivamente con DPGR del 19.12.1975 pubblicato sul Burc della regione Campania nr. 2 del 15 gennaio 1976.
Con il presente gravame rileva che, al momento del suo transito al servizio sanitario nazionale non ha optato per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita con riferimento al fondo integrativo pensionistico, attivato presso l’ente di provenienza con lo scopo di integrare l’ordinario trattamento pensionistico.
Conclude quindi osservando che il mancato esercizio della facoltà di opzione, prevista dagli articoli 74 e 75 del DPR 761/1979, ha fatto sorgere il suo diritto al rimborso degli importi versati nel predetto fondo integrativo, atteso che nessun beneficio -si assume- potrebbe derivare, rispetto alla acquisita posizione pensionistica, dagli obbligatori versamenti al FIP effettuati in costanza del rapporto di lavoro con l’INAIL.
Ha successivamente depositato documenti e memoria.
2. - Resiste l’amministrazione.
3. - All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in decisione.

 

Considerato in diritto

 

4. - Il ricorso è infondato, alla stregua della eccepita prescrizione da parte dell’Inpdap.
4.1. - La parte ricorrente pone infatti alla base della sua pretesa il disposto dell’art. 75 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761 che, per la parte qui rilevante, così recita: Al personale contemplato nell’art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’àmbito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L’opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali.
Nel contesto normativo e fattuale descritto, appare insuperabile il rilievo di parte avversa che se il mancato esercizio della facoltà di opzione costituisce fonte del diritto alla ripetizione della parte di contribuzione versata dal lavoratore nei fondi di previdenza integrativi, è da tale momento che lo stesso diritto avrebbe dovuto essere esercitato e dunque, ai sensi dell’art. 2935 C.C., la scadenza per l’esercizio della facoltà di opzione è appunto il dies a quo al fine del computo prescrizionale: nel caso di specie, entro sei mesi dalla iscrizione nei ruoli del personale regionale.
In replica, la difesa del ricorrente assume che, per l’inizio della decorrenza della prescrizione occorreva un provvedimento amministrativo di liquidazione del quantum dovuto e che, allorquando il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato a conoscenza dell’interessato.
Ad avviso del Tribunale, tali osservazioni non hanno pregio giuridico, dovendosi ribadire che, nella presente fattispecie, il decorso del tempo, rilevante ai fini prescrizionali, non è determinato da una scelta dell’amministrazione, ma da quella del lavoratore che esercita o meno l’opzione predetta.
Irrilevante è, infine, il richiamo alla proroga disposta dalla L. 422/1988 in tema di disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato che ha riprodotto, per le varie categorie di personale trasferito, la facoltà di opzione di cui al predetto art. 75 DPR 761 cit.: anche conteggiando tale proroga, decorrente dal novantesimo giorno della entrata in vigore della L. 482/1988 pubblicata il 14 novembre 1988, il termine prescrizionale (pur considerandolo in una estensione decennale) è comunque decorso.
Va, pertanto respinto il gravame, dichiarando la estinzione del diritto fatto valere col presente ricorso per decorrenza del termine prescrizionale (su tale formula, cfr., Cass. lav. 18.10.2000 n. 13815).
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede: respinge il ricorso come da motivazione; compensa interamente le spese di causa.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

 

Così deciso in Napoli, il 10.05.04, nella camera di consiglio del TAR.


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