| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 8 luglio 2004
n. 9842
Pres. Michele Perrelli, Est. Alessandro Pagano
Campagnone Francesco (Avv.ti A. D’Avino e E. Silvestro)
contro Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (Avv. D. Marinuzzi) |
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1. Pubblico impiego – Trattamento Pensionistico
– Facoltà di scelta – Mantenimento posizione assicurativa
con riferimento al fondo integrativo pensionistico – Diritto
alla ripetizione della parte di contribuzione versata nei
fondi di previdenza integrativi – Decorrenza – Dal mancato
esercizio della facoltà d’opzione - Scadenza - Dies a quo
rilevante ai fini del computo prescrizionale
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2. Pubblico impiego – Trattamento Pensionistico
– Facoltà di scelta – Diritto alla ripetizione della parte
di contribuzione versata nei fondi di previdenza integrativi
– Decorrenza – Determinata da una scelta del lavoratore
– Non da un provvedimento amministrativo di liquidazione
del quantum dovuto
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1. Il diritto alla ripetizione della parte
di contribuzione versata dal lavoratore nei fondi di previdenza
integrativi deve essere esercitato dal momento del mancato
esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione
generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi
di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
Dunque, ai sensi dell’art. 2935 C.C., la scadenza del termine
per l’esercizio della facoltà di opzione è appunto il dies
a quo al fine del computo prescrizionale.
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2. Il decorso del tempo, rilevante ai fini
prescrizionali, del diritto alla ripetizione della parte
di contribuzione versata dal lavoratore nei fondi di previdenza
integrativi non ha inizio in seguito e per effetto di un
provvedimento amministrativo di liquidazione del quantum
dovuto ma è determinato da una scelta del lavoratore che
esercita o meno l’opzione predetta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
Napoli (sezione VIª)
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composto da: Michele Perrelli - Presidente;
Alessandro Pagano - Comp. rel. est.; Sergio Zeuli – Comp.
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11021 anno 1999 proposto da:
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Compagnone Francesco rappresentato
e difeso dall'avv.to A. D’Avino e E. Silvestro con cui domicilia
in Napoli, v. G. Filangieri nr. 11,
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contro
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l’Istituto Nazionale di previdenza per
i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP),
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,
v. S. Croce di Gerusalemme nr. 55, rappr.to e difeso dall’avv.to
D. Marinuzzi, con cui domicilia in Napoli, Centro direzionale
isola G/8 (st. Janes Carratù);
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per la declaratoria
del diritto alla restituzione dei contributi versati ai
fondi integrativi di previdenza costituti presso gli enti
di provenienza
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visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 10.05.2004 – rel. il cons. A. Pagano
– gli avv.ti: come da verbale di udienza;
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Ritenuto in fatto
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1. - Il ricorrente, già dipendente dell’INAIL,
ha proseguito il suo rapporto di lavoro presso l’Ente Ospedaliero
Centro traumatologico ortopedico di Napoli, formalizzato
solo successivamente con DPGR del 19.12.1975 pubblicato
sul Burc della regione Campania nr. 2 del 15 gennaio 1976.
Con il presente gravame rileva che, al momento del suo transito
al servizio sanitario nazionale non ha optato per il mantenimento
della posizione assicurativa già costituita con riferimento
al fondo integrativo pensionistico, attivato presso l’ente
di provenienza con lo scopo di integrare l’ordinario trattamento
pensionistico.
Conclude quindi osservando che il mancato esercizio della
facoltà di opzione, prevista dagli articoli 74 e 75 del
DPR 761/1979, ha fatto sorgere il suo diritto al rimborso
degli importi versati nel predetto fondo integrativo, atteso
che nessun beneficio -si assume- potrebbe derivare, rispetto
alla acquisita posizione pensionistica, dagli obbligatori
versamenti al FIP effettuati in costanza del rapporto di
lavoro con l’INAIL.
Ha successivamente depositato documenti e memoria.
2. - Resiste l’amministrazione.
3. - All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in
decisione.
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Considerato in diritto
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4. - Il ricorso è infondato, alla stregua
della eccepita prescrizione da parte dell’Inpdap.
4.1. - La parte ricorrente pone infatti alla base della
sua pretesa il disposto dell’art. 75 del DPR 20 dicembre
1979 n. 761 che, per la parte qui rilevante, così recita:
Al personale contemplato nell’art. 74, secondo comma, o
ai loro superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento
della posizione assicurativa già costituita nell’àmbito
dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali
fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti
di provenienza. L’opzione deve essere esercitata entro sei
mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale
addetto ai servizi delle unità sanitarie locali.
Nel contesto normativo e fattuale descritto, appare insuperabile
il rilievo di parte avversa che se il mancato esercizio
della facoltà di opzione costituisce fonte del diritto alla
ripetizione della parte di contribuzione versata dal lavoratore
nei fondi di previdenza integrativi, è da tale momento che
lo stesso diritto avrebbe dovuto essere esercitato e dunque,
ai sensi dell’art. 2935 C.C., la scadenza per l’esercizio
della facoltà di opzione è appunto il dies a quo al fine
del computo prescrizionale: nel caso di specie, entro sei
mesi dalla iscrizione nei ruoli del personale regionale.
In replica, la difesa del ricorrente assume che, per l’inizio
della decorrenza della prescrizione occorreva un provvedimento
amministrativo di liquidazione del quantum dovuto e che,
allorquando il diritto sorga in seguito e per effetto di
un provvedimento amministrativo, la prescrizione decorre
dal giorno in cui il provvedimento sia portato a conoscenza
dell’interessato.
Ad avviso del Tribunale, tali osservazioni non hanno pregio
giuridico, dovendosi ribadire che, nella presente fattispecie,
il decorso del tempo, rilevante ai fini prescrizionali,
non è determinato da una scelta dell’amministrazione, ma
da quella del lavoratore che esercita o meno l’opzione predetta.
Irrilevante è, infine, il richiamo alla proroga disposta
dalla L. 422/1988 in tema di disciplina del trattamento
di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi
trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni
dello Stato che ha riprodotto, per le varie categorie di
personale trasferito, la facoltà di opzione di cui al predetto
art. 75 DPR 761 cit.: anche conteggiando tale proroga, decorrente
dal novantesimo giorno della entrata in vigore della L.
482/1988 pubblicata il 14 novembre 1988, il termine prescrizionale
(pur considerandolo in una estensione decennale) è comunque
decorso.
Va, pertanto respinto il gravame, dichiarando la estinzione
del diritto fatto valere col presente ricorso per decorrenza
del termine prescrizionale (su tale formula, cfr., Cass.
lav. 18.10.2000 n. 13815).
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli
(sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato,
così provvede: respinge il ricorso come da motivazione;
compensa interamente le spese di causa.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
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Così deciso in Napoli, il 10.05.04, nella
camera di consiglio del TAR.
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