| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 8 luglio 2004
n. 10002
Pres. Carlo D’Alessandro, Est. Federica Tondin
Antonio Bove (Avv. Antonio Minichiello) contro Direttore
generale p.t. dell’Azienda Sanitaria locale di Napoli (n.c.)
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1. Giustizia amministrativa – Esecuzione
del giudicato - Effetto eccedente il mero annullamento dell’atto
impugnato – Costituzione di un vincolo conformativo per
le successive determinazioni dell’amministrazione – Giudizio
di ottemperanza – Ruolo – Effettiva soddisfazione della
pretesa.
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2. Valutabilità del servizio prestato presso
l’I.N.P.S. – Riconoscimento – Ai fini del beneficio dell’indennità
medico-specialistica e di dirigenza medica –Ulteriore inadempimento
all’esecuzione del giudicato – Nomina di un funzionario
da parte del Dirigente preposto all’Area Assistenza Sanitaria
– In qualità di commissario ad acta.
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1. Costituisce principio ormai consolidato
l’orientamento che assegna al giudicato amministrativo un
effetto eccedente il mero annullamento dell'atto impugnato
e contraddistinto, oltre che dal ripristino dello status
quo ante, dalla costituzione di un vincolo conformativo
per le successive determinazioni dell'amministrazione, in
aderenza alle statuizioni rese sulla pretesa sostanziale
dedotta in giudizio. (1)
Ne consegue che, il ruolo del giudizio di ottemperanza si
attua ben oltre i confini del giudizio demolitorio classico
e mira al conseguimento dell'effettiva soddisfazione della
pretesa.
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2. Ai fini del riconoscimento del beneficio
dell’indennità medico-specialistica e di dirigenza medica
è incontrovertibile la piena valutabilità del servizio prestato
presso l’INPS. Pertanto in un ricorso per ottemperanza in
caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione all’esecuzione
delle operazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza
ormai passata in giudicato, provvederà in qualità di commissario
ad acta un funzionario nominato dal Dirigente preposto all’Area
Assistenza Sanitaria della Regione Campania su sollecitazione
del ricorrente.
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(1)
v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n.134;
id. 16 ottobre 1997, n.1145; id., Sez. IV, 10 aprile 1998,
n.565).
Sul punto il Consiglio di Stato ha specificato che “L'amministrazione,
che, a seguito del giudicato, rinnovi le sue determinazioni,
deve in primo luogo uniformarsi alle indicazioni rese dal
giudice e condizionare la propria valutazione ai limiti
di rilevanza sostanziale della posizione soggettiva consolidata
nella sentenza. In secondo luogo deve diligentemente prendere
in esame la situazione controversa nella sua complessiva
estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione
giudiziale di annullamento, ma anche quegli altri che possano
essere comunque rilevanti per provvedere definitivamente
sull'oggetto della pretesa. Tuttavia, la portata del giudicato
e le concrete determinazioni del giudice condizionano e
limitano l'effetto conformativo: il vincolo sostanziale
per i successivi segmenti dell'azione amministrazione è
comunque segnato dalle valutazioni che il giudicato stesso
contiene e dai profili di tutela che il giudice ha ritenuto
di accordare al ricorrente” (Consiglio di Stato, Sezione
V, 13/3/2000 n. 1328). |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA,
NAPOLI, V SEZIONE,
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composto dai signori: Carlo d’Alessandro,
Presidente; Ugo De Maio, Consigliere; Federica Tondin, Referendario,
estensore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5203 del 2004 R.g., proposto
da
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Antonio Bove, rappresentato e difeso
dall’avvocato Antonio Minichiello e presso lo stesso domiciliato
in Napoli, Corso Umberto I, n. 132
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contro
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Direttore generale p.t. dell’Azienda Sanitaria
Locale di Napoli 1, in qualità di commissario liquidatore
della soppressa u.s.l. n. 40, non costituita in giudizio
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per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2970 emessa dal
Tribunale amministrativo per la Campania, Napoli, V Sezione,
il 27/6/2001
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Visto il ricorso e i relativi allegati nonché
gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 20 maggio 2004 la
dott.ssa Federica Tondin; uditi altresì i difensori come
da verbale d’udienza.
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FATTO e DIRITTO
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Il ricorrente presta servizio presso l’Azienda
Ospedaliera Cardarelli dal 1° marzo 1991 ed, in precedenza,
aveva prestato servizio con la qualifica di assistente medico-legale
presso l’I.N.P.S. dal 20/12/1985 al 28/2/1991. Egli espone
di aver chiesto nel giugno 1992 il riconoscimento dell’indennità
medico-specialistica e di dirigenza medica, spettante ai
medici inquadrati nella qualifica iniziale con almeno 5
anni di anzianità, sul presupposto della valutabilità a
tali fini del servizio prestato presso l’I.N.P.S.
La u.s.l. 40 rigettò l’istanza ed egli propose ricorso,
deciso con sentenza n. 104 del 13 marzo 1995 dalla III Sezione
del T.a.r. Campania, che annullò l’atto negativo, riconoscendo
“la piena valutabilità ai fini del conseguimento del beneficio
economico di cui all’art 117 del d.P.R. 384/1990, della
carriera svolta dal medico (poi transitato nel S.S.N.) nel
ruolo sanitario dell’ente previdenziale ... salvi gli ulteriori
accertamenti rimessi alla valutazione dell’amministrazione
in ordine alla spettanza dell’indennità in questione, rispetto
ai diversi profili richiesti” dalla norma citata.
Con nuovo atto del marzo 1996 egli reiterò l’istanza nei
confronti dell’azienda ospedaliera Cardarelli (succeduta
all’u.s.l. 40), ottenendo un nuovo rigetto.
Avverso tale atto propose nuovo ricorso giurisdizionale,
deciso con la sentenza n. 2970/2001, oggetto del presente
giudizio.
Tale sentenza, ormai passata in giudicato, annullò l’atto
reiettivo, per violazione del giudicato, e statuì l’obbligo
per l’amministrazione di attenersi al disposto della sentenza
n. 104 del 13 marzo 1995, e, quindi, di valutare ai fini
del riconoscimento del beneficio economico di cui all’art
117 del d.P.R. 384/1990 il servizio prestato presso l’I.N.P.S.
e di verificare la sussistenza delle altre condizioni previste
dall’articolo citato per la attribuzione dell’indennità.
Denuncia il ricorrente che, nonostante la notifica dell’atto
di diffida prescritto dall’articolo 90, comma 2, del r.d.
17 agosto 1907, n. 642, l’amministrazione non ha fatto fronte
ai suoi obblighi, limitandosi a calcolare l’indennità dovuta
senza corrisponderla, e ciò nonostante l’avvenuta notifica
del provvedimento adottato sul punto dall’azienda Ospedaliera
Cardarelli alla gestione liquidatoria della u.s.l. n. 40;
chiede pertanto che il Tribunale adotti le misure necessarie
a garantire il puntuale soddisfacimento dei suoi diritti.
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2. La gestione liquidatoria della u.s.l.
n. 40 non si è costituita.
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3. Il ricorso è fondato, non avendo l’amministrazione
– cui è stata inviata la comunicazione prescritta dall’articolo
91, comma 2 del citato r.d. n. 642 – fornito alcun elemento
ostativo all’accoglimento della domanda.
Occorre peraltro rilevare che se è vero che la che la sentenza
n. 2970/2001 è sentenza di annullamento (come, del resto,
la precedente n. 104), è anche vero che nella sua parte
motiva si indicano chiaramente i criteri che deve seguire
l’amministrazione nel riesaminare l’istanza del ricorrente.
D’altronde, gli stessi criteri erano già dettati nella sentenza
n. 104/1995, pronunciata nei confronti dell’u.s.l. n. 40.
Al riguardo il Collegio aderisce all'ormai consolidato principio
che assegna al giudicato amministrativo un effetto eccedente
il mero annullamento dell'atto impugnato e contraddistinto,
oltre che dal ripristino dello status quo ante, dalla costituzione
di un vincolo conformativo per le successive determinazioni
dell'amministrazione, in aderenza alle statuizioni rese
sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Il ruolo
del giudizio di ottemperanza, dunque, si attua ben oltre
i confini del giudizio demolitorio classico e mira al conseguimento
dell'effettiva soddisfazione della pretesa (v., ex plurimis,
Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n.134; id. 16 ottobre
1997, n.1145; id., Sez. IV, 10 aprile 1998, n.565). Sul
punto il Consiglio di Stato ha specificato che “L'amministrazione,
che, a seguito del giudicato, rinnovi le sue determinazioni,
deve in primo luogo uniformarsi alle indicazioni rese dal
giudice e condizionare la propria valutazione ai limiti
di rilevanza sostanziale della posizione soggettiva consolidata
nella sentenza. In secondo luogo deve diligentemente prendere
in esame la situazione controversa nella sua complessiva
estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione
giudiziale di annullamento, ma anche quegli altri che possano
essere comunque rilevanti per provvedere definitivamente
sull'oggetto della pretesa. Tuttavia, la portata del giudicato
e le concrete determinazioni del giudice condizionano e
limitano l'effetto conformativo: il vincolo sostanziale
per i successivi segmenti dell'azione amministrazione è
comunque segnato dalle valutazioni che il giudicato stesso
contiene e dai profili di tutela che il giudice ha ritenuto
di accordare al ricorrente” (Consiglio di Stato, Sezione
V, 13/3/2000 n. 1328).
Nel caso di specie il giudice della cognizione ha stabilito
in modo incontrovertibile la valutabilità del servizio prestato
presso l’I.N.P.S. ai fini del riconoscimento del beneficio
dell’indennità medico- specialistica e di dirigenza medica,
ed ha disposto che l’amministrazione ponesse in essere le
ulteriori verifiche necessarie per l’accertamento della
sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art 117
del d.P.R. 384/1990.
Dall’accoglimento del ricorso consegue che l’amministrazione
è tenuta a porre in essere, entro trenta giorni dalla notificazione
o dalla comunicazione della presente sentenza, le attività
necessarie a conformarsi al giudicato.
In caso ulteriore inadempimento dell’amministrazione, all’esecuzione
delle operazioni necessarie a dare esecuzione alla sentenza
citata provvederà, in qualità di commissario ad acta, un
funzionario nominato dal Dirigente preposto all’Area Assistenza
Sanitaria della Regione Campania su sollecitazione del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S.,
richiamato dall’art. 37 della legge 6-12-71, n. 1034, lo
accoglie e, per l’effetto, così provvede:
a) assegna alla gestione liquidatoria della u.s.l. n. 40
della Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa
della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a
cura dei ricorrente, per l’adempimento degli incombenti
volti alla integrale esecuzione della sentenza 2970/2001,
così come precisato in motivazione;
b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri
l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi
trenta giorni, in qualità di commissario ad acta, un funzionario
nominato dal Dirigente preposto all’Area Assistenza Sanitaria
della Regione Campania su sollecitazione del ricorrente;
c) pone a carico della gestione liquidatoria della u.s.l.
n. 40 della Campania il compenso del commissario ad acta
che sarà liquidato con successivo provvedimento;
d) compensa le spese di giudizio
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli il 20 maggio 2004.
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Carlo d’Alessandro, Presidente
Federica Tondin, Referendario estensore
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