| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 7 luglio 2004
n. 9941
Pres. Ugo de Maio, Est. Diego Sabatino
Medilab in a.s (Avv. Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri)
contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 (Avv. Michele Vella
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1. Regime di accreditamento – Richiesta di
corrispettivo per la fornitura di prestazioni – Presupposti
– Condizione di soggetto accreditato – Indizio di prova
– Distinta di riepilogo proposta alla A.S.L. e da questa
ricevuta con l’apposizione di un timbro di ricezione ed
accettazione - Ente pubblico - Soggetto in possesso di tutti
gli elementi per il controllo della veridicità e della coerenza
delle affermazioni - Onere di allegare elementi che inficiano
la prospettazione del creditore
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2. Regime di accreditamento – Richiesta di
interessi – Decorrenza – Dalla data di maturazione del credito
– Termine convenzionalmente previsto – Insussistenza di
un maggior danno – In caso di inadempimento di un’obbligazione
pecuniaria
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1. In regime di accreditamento presupposto
per la richiesta di pagamento è la condizione di soggetto
accreditato di cui costituisce un indizio di prova la distinta
di riepilogo proposta alla A.S.L. e da questa ricevuta con
l’apposizione di un timbro di ricezione ed accettazione.
Pertanto è l’Ente pubblico il soggetto in possesso di tutti
gli elementi per il controllo della veridicità e della coerenza
delle affermazioni ivi contenute, e tocca a questi l’onere
di allegare elementi che inficiano la prospettazione del
creditore.
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2. In regime di accreditamento gli interessi
sul corrispettivo per le prestazioni erogate iniziano a
decorrere dalla data di maturazione del credito convenzionalmente
prevista entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di presentazione della distinta riepilogativa. Non risulta
provata la sussistenza, per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione
pecuniaria, di un maggior danno ex art. 1224 c.c., rispetto
al pregiudizio forfetariamente ristorato nella misura degli
interessi legali
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
QUINTA SEZIONE DI NAPOLI
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composto dai Signori Magistrati: Ugo De Maio,
Presidente; Fabio Donadono, Consigliere; Diego Sabatino,
Referendario relatore, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella camera di consiglio del 20 maggio 2004
sul ricorso 10820/2003 proposto da:
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Medilab in a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, piazza Francese 1/3, presso lo studio dei procuratori
avv. Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri, che la rappresentano
e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
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contro
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Azienda Sanitaria Locale Napoli 1,
in persona del Direttore generale legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Centro
direzionale Isola F9, presso il proprio Servizio affari
legali, unitamente al procuratore avv. Michele Vella, che
la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al
ricorso notificato
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per l’accertamento
del credito vantato dalla ricorrente pari a €. 13.585,29
a titolo di corrispettivo per la fornitura, in regime di
accreditamento, nel mese di luglio 2003, di prestazioni
in favore di assistiti del servizio sanitario nazionale
e conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento
delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria
a far data dalla scadenza del termine convenzionalmente
determinato;
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Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti
gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego
Sabatino;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
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Rilevata la completezza del contraddittorio
processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza
in forma semplificata, a scioglimento della riserva espressa
in udienza;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti
nei loro scritti difensivi;
Rilevato che l’amministrazione, costituendosi, ha eccepito
l’inesistenza dei presupposti per l’accreditamento della
ricorrente, a norma dell’art. 6 della legge 23 dicembre
1994, n. 724;
Considerato che tale eccezione, da un lato, non è conferente,
in quanto, in assenza di un provvedimento che ne determini
la decadenza, la struttura è ex se provvisoriamente accreditata;
dall’altro è inammissibile, in quanto postula l’esame di
un elemento che attiene al distinto procedimento amministrativo
di accreditamento della struttura, mentre in questa sede
rileva unicamente l’esito di tale procedimento, cioè proprio
la condizione di soggetto accreditato, quale presupposto
per la richiesta di pagamento;
Rilevato che l’amministrazione, costituendosi, ha contestato
la circostanza che la ricorrente non ha fornito prova del
suo accreditamento;
Considerato che tale eccezione appare infondata, atteso
che, da un lato, la ricorrente ha fornito un indizio di
prova della sua legittimazione, allegando la distinta di
riepilogo proposta alla A.S.L. e da questa ricevuta con
l’apposizione di un timbro di ricezione ed accettazione;
dall’altro, l’ente pubblico, che è titolare della potestà
di certificare l’esistenza o meno del rapporto, non ha censurato
l’assenza di convenzione, ossia l’infondatezza della pretesa,
ma la sua carenza probatoria, che può invece qui dedursi
dall’intera vicenda così ricostruita;
Considerato che la A.S.L. ha eccepito che non vi sarebbe
stata prova del credito, in quanto tale valore non avrebbe
la mera allegazione delle distinte riepilogative, in quanto
atti unilaterali del richiedente;
Rilevato che tale eccezione pare infondata, in quanto il
rapporto intercorrente tra la ricorrente e la A.S.L. non
si connota secondo il normale standard privatistico, ma
secondo moduli derogatori, normativamente previsti, per
cui, da un lato, la ricorrente, consegnando alla azienda
la propria distinta riepilogativa, assolve integralmente
all’onere di documentazione spettante, e dall’altro, è l’ente
pubblico il soggetto in possesso di tutti gli elementi per
il controllo della veridicità e della coerenza delle affermazioni
ivi contenute, e che pertanto tocca a questi l’onere di
allegare elementi che inficiano la prospettazione del creditore;
Considerato, in relazione alla richiesta di interessi, che:
- è convenzionalmente previsto il pagamento delle prestazioni
della specie entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di presentazione della distinta riepilogativa (come da accordo
collettivo approvato con D.P.R. del 16 maggio 1980) e che
non risulta esibita alcuna diversa pattuizione, non potendo
avere alcun rilievo, in una vicenda di decorrenza di interessi
e quindi di ordinamento civile, riservata allo Stato ex
art. 117 lett. l) della Costituzione, le previsioni unilaterali
della Regione o delle amministrazioni interessate;
- tale disposizione non viene incisa dal D.P.R. 23 marzo
1988, n. 120, dove pure si afferma la decadenza del precedente
accordo, sia perché i due testi hanno diversa latitudine
ed il secondo non prevede una esplicita regolamentazione
di pagamento delle prestazioni; sia perché l’affermazione
di decadenza pare riferibile alle sole vicende di attribuzione
e percezione degli arretrati, non essendo inserita in una
disposizione a carattere generale; sia perché la vicenda
contrattuale va interpretata, ex art. 1368 c.c.., in relazione
alle pratiche intercorse tra le parti, dove è palese che
i privati convenzionati hanno continuato ad inoltrare le
distinte secondo lo schema del D.P.R. del 16 maggio 1980,
rinunciando così a far valere il loro diritto all’immediato
pagamento ed al contestuale immediato decorrere degli interessi
di pieno diritto ex art. 1282 c.c.;
- la previsione di tale termine convenzionale per l’adempimento
implica la liquidità ed esigibilità del relativo credito
alla scadenza, con la conseguenza che dalla data di maturazione
del credito iniziano a decorrere, ai sensi dell’art. 1282
c.c., gli interessi corrispettivi in virtù del principio
della naturale fecondità del denaro;
- non risulta provata la sussistenza, per effetto dell’inadempimento
dell’obbligazione pecuniaria, di un maggior danno ex art.
1224 c.c., rispetto al pregiudizio forfetariamente ristorato
nella misura degli interessi legali (cfr. Cass., sez. II,
1/10/1999, n. 10876);
Considerato che le spese e gli onorari del giudizio vanno
posti a carico della parte soccombente e liquidati come
in dispositivo;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione
ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso 10820/2003 e, per l’effetto, condanna
la parte resistente, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1,
al pagamento in favore della parte ricorrente, Medilab in
a.s., della somma di €. 13.585,29 a titolo di corrispettivo
per la fornitura, in regime di accreditamento, nel mese
di luglio 2003, di prestazioni in favore di assistiti del
servizio sanitario nazionale;
2. Condanna la parte resistente, Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1, al pagamento in favore della parte ricorrente,
Medilab in a.s., degli interessi spettanti sulla somma liquidata
a titolo di corrispettivo, calcolati nella misura legale
e decorrenti dal quindicesimo giorno del mese successivo
a quello di presentazione di ciascuna distinta riepilogativa
fino alla data dell’effettivo soddisfo;
3. Condanna la parte resistente, Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1, a rifondere alla parte ricorrente, Medilab in
a.s., le spese del presente giudizio, che liquida in complessive
€. 500,00 oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali,
come per legge, somma da attribuirsi al procuratore della
parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 20 maggio 2004.
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Ugo De Maio, Presidente
Diego Sabatino, Referendario Estensore
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