| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 8 luglio 2004
n. 10005
Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Federica Tondin
Ernesto Mazzella (Avv. Bruno Molinaro ) contro Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello
Stato), Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia
Meridionale (Avv. Giuseppe Di Sirio), Guardia di Finanza,
Comando Regionale della Campania (Avv. Giuseppe Di Sirio)
|
|
Procedimento amministrativo – Rinuncia agli
atti del giudizio – Deve essere notificata alla controparte
– Ex art. 46 del r.d. 17/8/1907 n. 642 – Eccezioni – Rinuncia
fatta oralmente in udienza – Insussistenza dei requisiti
formali tassativamente previsti – Nel caso di deposito della
rinuncia in udienza
|
|
La dichiarazione di rinuncia agli atti del
giudizio è sottoposta a requisiti formali tassativamente
previsti dall’art. 46 r.d. 17 agosto 1907 n. 642. In particolare
al terzo comma del citato articolo si specifica che la rinunzia
deve essere notificata alla controparte eccetto nel caso
in cui sia fatta oralmente in udienza. Pertanto la rinuncia
sottoscritta sia dalla parte che dal difensore ma soltanto
depositata in segreteria e non notificata a controparte
non può valere come rinuncia al giudizio in senso proprio.
Di conseguenza la rinuncia irrituale al ricorso deve essere
interpretata come ammissione e conferma di una sopravvenuta
carenza di interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio,
sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo per la Campania,
Napoli, V Sezione
|
| |
|
composto dai signori magistrati: Carlo d’Alessandro,
Presidente; Ugo De Maio, Componente; Federica Tondin, Componente
rel. ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1974/2004, proposto da
|
| |
|
Ernesto Mazzella, rappresentato e
difeso dall’avvocato Bruno Molinaro, da intendersi domiciliato
ai fini del presente giudizio presso la Segreteria del T.a.r.;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
- Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Giuseppe Di Sirio, dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato, presso cui domicilia in Napoli alla via A.
Diaz n. 11;
|
| |
|
- Guardia di Finanza, Comando Interregionale
dell’Italia Meridionale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe
Di Sirio, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso
cui domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
|
| |
|
- Guardia di Finanza, Comando Regionale
della Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe
Di Sirio, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso
cui domicilia in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
|
| |
|
per l’annullamento
a) del diniego di accesso agli atti opposto dal Comando
Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di
Finanza con determina del 23/12/2003 n. 28490, con la quale
non è stata accolta la domanda formulata dal ricorrente
in data 1/12/2003, assunta al prot. n. 10036/P del Comando
Tenenza di Ischia, volta al conseguimento di “copia della
documentazione sulla scorta della quale gli uffici, già
alla data del 31 luglio 2003, di redazione del foglio n.
17064/1254 da parte del Comando Interregionale dell’Italia
Meridionale, erano a conoscenza del coinvolgimento dell’istante
in un procedimento penale attivato su iniziativa della Procura
della Repubblica di Napoli”
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale,
comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente;
|
| |
|
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente di accedere agli atti richiesti
con l’istanza di cui al punto a) che precede;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti del giudizio;
Alla camera di consiglio del 20/5/2004, relatore la dott.ssa
Tondin
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
Il ricorrente, maresciallo aiutante della
Guardia di Finanza, espone di aver ricevuto, in data 14/10/2003,
dal Comando Tenenza di Ischia una richiesta di chiarimenti
in merito alla mancata comunicazione alla superiore gerarchica
del proprio coinvolgimento in un procedimento penale pendente
presso la Procura di Napoli. Egli aggiunge di aver avuto
formale conoscenza dell’esistenza del procedimento penale
in questione solo alcuni giorni dopo, e cioè il 21/10/2003,
e di aver perciò inoltrato alla propria amministrazione
un’istanza con cui chiedeva di prendere visione degli atti
presupposti dai quali il Comando aveva appreso, prima del
diretto interessato, dell’esistenza del procedimento.
La richiesta è stata evasa in data 20/11/2003 mediante estrazione
di copia degli atti nn. 46290/P del l5/8/ 2003 e 56035/P
del 13/8/2003 che rimandavano alla nota del Comandante Interregionale
dell’Italia Meridionale n. 17064/1254 del 31/7/2003, del
seguente tenore: “Risulta allo scrivente che la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (P.M. dott.
Santulli) procede nei confronti dell’ispettore in oggetto
indicato a seguito di denuncia presentata da tale Iovine
Michele da Ischia. Nei confronti dello stesso denunciante
il M.A. Mazzella avrebbe, a sua volta, sporto controdenuncia”.
Con ulteriore istanza dell’1/12/2003 il ricorrente chiese
quindi, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990,
di ottenere copia della “ulteriore documentazione sulla
scorta della quale, già alla data del 31/7/2003…il Comandante
Interregionale dell’Italia Meridionale era a conoscenza
del coinvolgimento dell’istante in un procedimento penale”.
Il Comandante Interregionale, con la nota impugnata, respinse
l’istanza perché la documentazione richiesta non risultava
agli atti, in quanto inesistente, e comunque perché gli
atti richiesti, qualora esistenti, sarebbero stati sottratti
all’accesso ai sensi dell’art 4, comma 1 lett. F, del D.M.
603/1996.
Avverso tale provvedimento il sig. Mazzella ricorre per
i seguenti motivi di diritto: violazione degli artt. 3,7,
22 e ss. Della legge 241/19990; eccesso di potere per difetto
di motivazione; manifesta contraddittorietà; violazione
e falsa applicazione dell’art 4, comma 1 lett. F, del D.M.
23/10/1996 n. 603; violazione dell’art 329 c.p.p.
2. Si cono costituite in giudizio le amministrazioni intimate,
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con atto depositato l’11/5/2004 il ricorrente ha dichiarato
di voler rinunciare al ricorso.
4. Nella camera di Consiglio del 20/5/2004 il ricorso è
stato discusso e quindi trattenuto in decisione
5. Va preliminarmente rilevata l’irritualità della dichiarazione
di rinuncia agli atti del giudizio depositata l’11/5/2004.
Infatti, l’art 46 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, dopo aver
stabilito che “in qualunque stadio della controversia si
può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta
dalla parte o dall’avvocato, munito di mandato speciale
e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione
verbale, di cui è steso processo”, specifica, al terzo comma
che “la rinunzia deve essere notificata alla controparte,
eccetto il caso in cui sia fatta oralmente in udienza”.
Nel caso di specie la “rinunzia”, sottoscritta sia dalla
parte che dal difensore, non è stata notificata alle controparti
ma soltanto depositata in segreteria, per cui, non sussistendo
i requisiti formali tassativamente previsti dall’art 46
r.d. 17 agosto 1907 n. 642, tale atto non può valere come
rinuncia al giudizio in senso proprio.
Tuttavia rileva il Collegio che la rinuncia irrituale al
ricorso deve essere interpretata come ammissione e conferma
di una sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore prosecuzione
del giudizio, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere
Le spese vengono poste a carico del ricorrente e liquidate
come da dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in complessivi euro cinquecento (500).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Napoli il 20/5/2004
|
| |
|
Carlo d’Alessandro, Presidente
Federica Tondin, Referendario estensore
|
|