| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 1 luglio 2004
n. 9857
Pres. Michele Perrelli, Est. Maria Abbruzzese
Valentino Sergio e Valentino Alexander (Avv. Vincenzo Spagnolo
Vigorita) contro Comune di Pozzuoli (Avv. Giuseppe Sartorio)
Società Nuova Vigna L. Bova s.a.s.(Avv. Giorgio Cardito)
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1. Concessione edilizia in sanatoria – Ricorso
per annullamento – Eccezione di tardività – Disattesa –
Se la conoscenza del provvedimento di sanatoria è addebitale
ad un soggetto non ricorrente né convivente con entrambi
i ricorrenti
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2. Concessione in sanatoria – Condizione
– Ultimazione delle costruzioni abusive alla data del 31.10.1983
– Ex art. 31 L. 47/85 - Nel caso di più unità immobiliari
- Sanatoria riferita a ciascuna di esse - Non si richiede
la perfetta funzionalità e abitabilità delle singole unità
– E’ necessario che l’immobile nel suo complesso sia ultimato
allo stato di rustico e che le singole unità siano individuabili.
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3. Ultimazione dell’opera in data 31.10.1983
– Irrilevanza - Della data di ultimazione dichiarata – Effetti
sulla sola entità dell’oblazione - Eventuale decadenza della
concessione edilizia originaria – Del pari irrilevante –
Confermata dalla intervenuta variante.
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4. Istanza di sanatoria – Richiesta di integrazione
dei documenti da parte del Comune - Regime anteriore all’entrata
in vigore della L. 662/96 - Termine di tre mesi - Non è
perentorio – Conseguenze - Mancata formazione del silenzio
assenso alla richiesta sanatoria.
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1. Nel giudizio proposto per la revoca/annullamento
di una concessione edilizia in sanatoria l’eccezione di
tardività del ricorso sollevata sul presupposto della perfetta
conoscenza dell’esistenza del provvedimento di sanatoria
da parte di un soggetto non ricorrente e peraltro non convivente
con entrambi i ricorrenti va disattesa poiché, come è noto,
la tardività va provata da chi la eccepisce.
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2. La sanatoria è consentita in relazione
alle costruzioni abusive (siano esse realizzate in assenza
di titolo abilitativo ovvero in difformità dello stesso)
con la sola condizione della loro ultimazione alla data
del 31.10.1983. Per ultimazione la disposizione prevista
all’art. 31 L. 47/85 distingue tra nuove costruzioni (per
le quali si richiede la chiara definizione dei volumi e
delle superfici da condonare) e opere interne (con riferimento
al grado di avanzamento dei lavori tali da definire lo scostamento
rispetto alla costruzione già assentita). Di conseguenza,
anche nel caso di condono riferito a più unità immobiliari
comprese in un unico immobile, la legge consente che la
sanatoria sia riferita a ciascuna di esse, ma non richiede
affatto la perfetta funzionalità e abitabilità delle singole
unità; è viceversa richiesto che l’immobile nel suo complesso
sia ultimato allo stato di rustico e che le singole unità
siano individuabili.
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3. L’avvenuta ultimazione dell’opera in data
31.10.1983 per conseguire la concessione o l’autorizzazione
in sanatoria comporta che sono del pari irrilevanti la data
di ultimazione dichiarata (che inciderebbe, non sulla legittimità
della concessione in sanatoria ma sull’entità dell’oblazione)
e dell’eventuale decadenza della concessione edilizia originaria
(consolidata dal successivo rilascio della variante).
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4. Nel regime anteriore all’entrata in vigore
della L. 662/96, il termine di tre mesi per l’integrazione
dei documenti dalla espressa richiesta notificata dal comune
non è perentorio per cui non comporta conseguenze di tipo
sanzionatorio o decisorio come l’improcedibilità dell’istanza
di sanatoria ma solo la mancata formazione del silenzio
assenso alla richiesta sanatoria. Infatti, alla prodotta
integrazione si è necessariamente fatto conseguire l’obbligo
per l’Amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 8191 del 1996 proposto da
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VALENTINO SERGIO e VALENTINO ALEXANDER,
rappresentati e difesi dall’avv.Vincenzo Spagnolo Vigorita,
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli
alla via Pergolesi n.1,
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CONTRO
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COMUNE DI POZZUOLI, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to
Giuseppe Sartorio, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Napoli alla via dei Mille n. 16, e nei confronti
di
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SOCIETA’ NUOVA VIGNA di L.Bova s.a.s.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv.to Giorgio Cardito, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Mille
n. 16,
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per l’annullamento
e/o la revoca della concessione edilizia in sanatoria n.1
del 23.5.1995 rilasciata dal Comune di Pozzuoli al sig.
Ludovico Bova, legale rappresentante della s.a.s. Nuova
Vigna, per la costruzione ubicata in via Vecchia delle Vigne,
località S.Elmo, nonché di ogni altro atto presupposto,
preordinato, connesso e/o consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Pozzuoli e della società Nuova Vigna s.a.s.;
Vista l’Ordinanza della III Sezione del TAR Campania n.825
del 1996;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 24 maggio 2004, il I Ref. Maria
Abbruzzese;
Uditi gli avv.ti F. Ceglio, su delega dell’avv. V. Spagnolo
Vigorita, G. Sartorio e M. Provera, su delega dell’avv.G.Cardito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso rispettivamente notificato e
depositato in date 25 ottobre e 4 novembre 1996, i ricorrente
indicati in epigrafe proponevano il ricorso sopra individuato
chiedendo l’annullamento della concessione in sanatoria
rilasciata dal Comune di Pozzuoli alla controinteressata
società Nuova Vigna s.a.s. in data 23.5.1995, assumendone
l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Esponevano di essere, Valentino Sergio, usufruttuario e,
Valentino Alexander, nudo proprietario di un villino unifamiliare
ubicato in Pozzuoli alla via Vecchia delle Vigne, Località
S.Elmo; nel 1978 i coniugi Sorvillo, proprietari di un appezzamento
di superficie pari a quello dei Valentino, diedero inizio
a lavori edilizi sulla scorta di una concessione (n.106
del 18.11.1975) rilasciata dal Comune di Pozzuoli per la
edificazione di un villino unifamiliare di consistenza identica
a quello dei propri vicini; in data 12.2.1991 i Sorvillo
alienavano alla società Nuova Vigna s.a.s di Ludovico Bova
“un rustico di fabbricato per civili abitazioni sviluppantesi
su tre livelli: piano cantinato, seminterrato e rialzato,
per un totale, ad ultimazione avvenuta, di circa venti vani
ed accessori, allo stato costituito dalle sole strutture
esterne e tramezzature interne, privo quindi di intonaci,
servizi, pavimentazioni ed infissi interni ed esterni”;
in relazione a detto manufatto, i Sorvillo avevano ottenuto
in data 1.2.1979 una variante alla originaria concessione
e poi in data 30.9.1986 (prot. n.52271/2626) avevano inoltrato
domanda di condono per le difformità nelle quali avevano
dichiarato di essere incorsi in fase di esecuzione dei lavori;
il Comune di Pozzuoli rilasciava la impugnata concessione,
divenuta nota ai ricorrenti solo a seguito degli sviluppi
di una denuncia sporta alla Procura della Repubblica di
Napoli dalla signora Isabella Valentino, “ai sensi della
L.47 del 1985 per aver realizzato, in difformità alla licenza
edilizia n.106 del 1975 e successiva variante, il manufatto
sito alla via Vecchia delle Vigne. Detto edificio, realizzato
in c.a., si compone di un unico corpo di fabbrica, disposto
su due livelli fuori terra e comprendenti n.5 unità abitative.
Il prosieguo dei lavori deve essere effettuato in conformità
dei grafici”.
Da qui il ricorso che deduce:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss.
Della L.47/85 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti
– travisamento dei fatti: ai sensi dell’art.31 e ss. della
L. n.47/85, nel procedimento di sanatoria il richiedente
ha l’onere di allegare e di fornire un principio di prova
in ordine alla preesistenza del manufatto dalla data dell’1.10.1983,
restando a carico della P.A. di controllare l’attendibilità
degli elementi forniti ed eventualmente di contrapporre
le risultanze delle proprie verifiche; nel caso di specie,
il Comune si è avvalso solo delle dichiarazioni della parte,
evitando qualsiasi riscontro ai documenti prodotti dal richiedente;
la verifica omessa avrebbe consentito di accertare la falsità
delle dichiarazioni rese dal dott. Sorvillo che, nella certificazione
resa ai sensi della L. 15 del 1968, aveva affermato che
la costruzione era stata ultimata, quanto alle strutture,
nell’anno 1976, circostanza categoricamente smentita dall’esame
dei rilievi aerofotogrammetrici del territorio comunale
dei quali era in possesso il Comune e delle foto scattate
dal ricorrente Sergio Valentino nel 1978; l’originaria licenza
della quale era titolare il dante causa del controinteressato,
ottenuta nel novembre 1975, non era stata azionata nei termini
di legge e il Comune di Pozzuoli, invece di dichiararne
la decadenza, ha dapprima autorizzato una variante (nel
febbraio 1979) e successivamente condonato l’abuso, ottenendo
peraltro un’oblazione inferiore a quella dovuta sulla base
della collocazione cronologica dell’abuso stesso (sul presupposto
che la costruzione fosse da collocarsi non tra il 30.1.1977
e l’1.10.1983 bensì tra il 2.9.1967 ed il 29.1.1977);
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.35 della L.
47/85 – Eccesso di potere per illogicità manifesta – travisamento
dei fatti – presupposti erronei: con nota della Sezione
Urbanistica (prot. n.52271/2626 del 9.5.1987) veniva richiesta
al Sorvillo documentazione integrativa a completamento dell’istruttoria;
detta integrazione è avvenuta solo in data 22.3.1991 (peraltro
in maniera incompleta, mancando la richiesta documentazione
fotografica), mentre sarebbe dovuta avvenire entro 120 giorni
dalla presentazione della domanda a termini dell’art.35,
comma VI, della L. n.47/85; sotto altro profilo, ancora
in data 19.6.1995 un tecnico comunale accertava l’impossibilità
di individuare in loco le cinque unità abitative oggetto
del condono, nonostante la produzione di una perizia giurata
in data 7.12.1990 a firma dell’ing. Schiano, nella quale
si attestava appunto l’esistenza dei cinque appartamenti;
d’altra parte, la compravendita perfezionata in data 29.1.1991
tra i Sorvillo e la s.a.s. Nuova Vigna aveva ad oggetto
non già i cinque appartamenti oggetto del condono bensì
un fabbricato allo stato rustico; emerge da tali circostanze
vieppiù la palese insufficienza istruttoria del procedimento
di sanatoria.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e della incidentale
domanda cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento
impugnato.
Si costituiva il Comune di Pozzuoli che eccepiva in primo
luogo la irricevibilità del ricorso per tardività; esponeva
che già quantomeno in data 20.5.1996 i ricorrenti erano
a conoscenza del provvedimento, posto che la signora Isabella
Valentino, loro parente e convivente, in tale data aveva
sollecitato il Comune a revocare la concessione in sanatoria
rilasciata, sulla base di quanto emerso dalla consulenza
tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli
in ordine alla procedura da essa stessa attivata a seguito
di denuncia; il ricorso invece è stato notificato solo in
data 29.10.1996, quindi oltre i termini di decadenza; deduceva,
inoltre, la infondatezza del gravame, posto che il provvedimento
di sanatoria era stato emesso all’esito di una complessa
e laboriosa istruttoria svolta nel corso di diversi anni.
Concludeva pertanto per il rigetto di ricorso e dell’istanza
cautelare.
Si costituiva altresì la controinteressata società che chiedeva
il rigetto del ricorso; deduceva la piena legittimità della
sanatoria rilasciata atteso che, come risultante dalla strisciata
aerofotogrammetrica del 21.10.1981, a tale data (dunque
prima della data dell’1.10.1983, utile per ottenere il condono)
tutte le superfici ed i volumi in questione erano stati
realizzati; da qui l’irrilevanza della eventuale realizzazione
o meno nel periodo compreso tra il 1975 e il 1978 e della
pretesa decadenza della originaria concessione (peraltro
non dichiarata e non dichiarabile a termini del disposto
dell’art.18 della L. 10/77 che facultizza i titolari di
concessione edilizia già rilasciata alla data di entrata
in vigore della legge di ultimare i lavori relativi entro
quattro anni dalla stessa data con obbligo di richiesta
di concessione per la parte non ultimata); quanto al secondo
motivo, lo stesso era da ritenersi infondato posto che la
norma richiamata (art.35 L. 47/85) non prevede la perentorietà
del termine per la integrazione documentale né la decadenza
dalla domanda di condono, ma piuttosto (e soltanto) esclude
la possibilità della formazione del silenzio assenso in
caso di mancata integrazione della domanda entro i 120 giorni
dalla sua presentazione; peraltro, nel caso di specie, lo
stesso Sindaco aveva richiesto l’integrazione documentale
senza fissare nessun termine, disponendo espressamente che
la pratica sarebbe rimasta sospesa a tutti gli effetti fino
al deposito di tale integrazione; nessun rilievo poteva
infine essere attribuito alla pretesa mancata realizzazione
degli appartamenti da condonare, posto che la L. 47/85 prescinde
dal numero degli appartamenti e si concentra unicamente
sulla superficie complessiva del manufatto, restando irrilevanti
le divisioni interne.
Concludeva per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con Ordinanza della sez.III, n.825/1996, l’adito TAR respingeva
la proposta istanza cautelare.
Con Ordinanza della Sezione quinta del Consiglio di Stato,
n.369/97, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto
e per l’effetto sospendeva l’efficacia del provvedimento
impugnato in primo grado.
Le parti depositavano ampie memorie e documentazione, in
particolare inerente al processo penale instaurato nei confronti
dell’originario richiedente la sanatoria (Sorvillo Eugenio),
del firmatario della perizia giurata allegata all’istanza
di condono (ing.Schiano Visconte Vincenzo) e del legale
rappresentante della società controinteressata (Bova Ludovico).
All’esito della udienza del 24 maggio 2004, il Collegio
riservava la decisione in camera di consiglio.
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DIRITTO
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I. I ricorrenti impugnano l’atto con il quale
il Comune di Pozzuoli ha rilasciato alla società controinteressata
la concessione in sanatoria in relazione ad un fabbricato
realizzato in Pozzuoli, località S. Elmo.
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II. Va preliminarmente disattesa l’eccezione
di tardività sollevata dal Comune di Pozzuoli sul rilievo
che Valentino Isabella, rispettivamente figlia e sorella
dei ricorrenti, sarebbe stata perfettamente a conoscenza
dell’esistenza del provvedimento di sanatoria quantomeno
dal 3.7.1995, data in cui ne avrebbe avuto copia dal Comune.
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II.1) L’eccezione è infondata.
Com’è noto, la tardività va provata da chi la eccepisce.
Orbene, nel caso di specie, può solo darsi per certo che
Valentino Isabella conoscesse l’esistenza del provvedimento
di sanatoria alla data del 3.7.1995, non già che ne fossero
a conoscenza i ricorrenti Sergio e Alexander Valentino (il
primo, peraltro, neppure convivente di Isabella, come da
documentazione versata in atti), nei confronti dei quali
l’Amministrazione resistente non può indicare alcun termine
certo dal quale far decorrere quello, decadenziale, di impugnazione.
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III. Occorre pertanto passare alla disamina
del merito del ricorso.
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III.1) Con il primo motivo, deducono i ricorrenti
che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto rilasciato
in difetto di adeguata istruttoria in ordine alla data di
realizzazione dell’abuso, certamente diversa da quella del
1976 (falsamente) indicata dall’istante Sorvillo Eugenio,
dante causa della società controinteressata; in tale situazione,
la P.A. avrebbe dovuto utilizzare tutti gli strumenti a
sua disposizione per accertare le circostanze di fatto,
disponendo, peraltro, dei rilievi aerofotogrammetrici ricavati
dalla fotografia datata 3.5.1977 – zona Pozzuoli, sud ovest
Astroni, strisciata 8, fotogramma 1020, dai quali risulterebbe
che il manufatto, a tale data, non era stato realizzato;
il Comune addirittura avrebbe dovuto dichiarare la decadenza
della concessione originaria (risalente al 1975) invece
che consentire la sanatoria ed avrebbe dovuto ricalcolare
l’oblazione dovuta in ragione della diversa collocazione
temporale dell’abuso (non realizzato tra il 1967 e il 1977).
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III.2) Mette conto anzitutto osservare che,
a termini dell’art.31 L. 47/85, “...possono, su loro richiesta,
conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria
i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino
essere state ultimate entro la data dell’1 ottobre 1983
ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione
a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento
ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace…Ai fini
delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati
gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico o completata
la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici
già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando
esse siano state completate funzionalmente”.
Le soprariportate disposizioni chiariscono che la sanatoria
è consentita in relazione alle costruzioni abusive (siano
esse realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero
in difformità dello stesso) con la sola condizione della
loro ultimazione alla data del 31.10.1983.
Quanto al requisito della “ultimazione”, la stessa disposizione
(art.31 L. 47/85) distingue tra “nuove costruzioni” e opere
interne, quanto alle prime richiedendo la realizzazione
(almeno) del rustico, ossia, nell’intenzione del legislatore,
la chiara definizione dei volumi e delle superfici da condonare,
quanto alle seconde richiedendo (invece) il completamento
funzionale, ossia un grado di avanzamento dei lavori tali
da definire compiutamente lo scostamento rispetto alla costruzione
già assentita; nel caso, ad esempio, di opere comportanti
mutamento di destinazione d’uso, la realizzazione di opere
idonee in concreto a rendere possibile un uso diverso da
quello già assentito.
Il che, tuttavia, come non ha mancato di osservare la più
avvertita giurisprudenza, non significa che le opere (interne)
debbano essere “completate” ovvero “abitabili”, giacché,
così opinando, si incorrerebbe in evidente disparità di
trattamento rispetto proprio alla diversa fattispecie delle
“nuove opere” interamente abusive, per le quali è sufficiente,
come sopra detto, la realizzazione al rustico (cfr. Cons.
di Stato, sez.V, 14.7.1995, n.1071).
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III.3) Orbene, nel caso di condono riferito
a più unità immobiliari comprese in un unico immobile, la
legge, ad avviso del Collegio, consente anche che la sanatoria
sia riferita a ciascuna di esse, non ma richiede affatto
la perfetta funzionalità e abitabilità delle singole unità;
è viceversa richiesto che l’immobile nel suo complesso sia
ultimato allo stato di rustico e che le singole unità siano
individuabili (cfr. Cass. Pen., 3.10.1997, n.9011).
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III.4) Passando al caso di specie, mette
conto osservare che l’istante ha chiesto la sanatoria di
un fabbricato composto di cinque appartamenti (“Il manufatto
in oggetto, realizzato in cemento armato, si compone di
un unico corpo di fabbrica con sviluppo su due livelli fuoriterra
e comprendenti n.5 (cinque) unità immobiliari con accessi
indipendenti e da destinare a civili abitazioni”; cfr. perizia
giurata Schiano Visconti Vincenzo asseverata con giuramento
7.12.1990 cron. n.237/90).
Orbene, non è in discussione che alla data del 31.10.1983
l’immobile nel suo complesso fosse stato realizzato al rustico
- essendovi contestazione solo sulla sua anteriorità rispetto
al 1977, data della prima aerofotogrammetria comunale (cfr.
relazione redatta dal C.T. incaricato dalla Procura di Napoli,
pag.80 del doc. agg. n.1: “La costruzione oggetto di indagine
sul rilievo del ’77 non compare, mentre compare sul rilievo
aggiornato all’81 e su quello datato ‘83”) -, e neppure
che i singoli appartamenti fossero “tracciati”, come chiarito,
con dovizia di particolari, dall’istruttoria dibattimentale
penale (cfr. sentenza Tribunale penale di Napoli, Sezione
distaccata di Pozzuoli, n.198 del 7.4.2003, in atti: ”Anche
se non esistevano nella loro piena consistenza esteriore,
i cinque appartamenti esistevano tuttavia nella predisposizione
potenziale delle superfici e dei perimetri nonché negli
abbozzi delle tramezzature e dei varchi di accesso. La loro
predelineazione e riconoscibilità è ampiamente testimoniata,
non solo, dalle attendibili valutazioni tecniche del consulente
di parte, arch.Bucchignani, e dagli stessi titolari delle
imprese chiamate per l’esecuzione dei lavori, ma perfino
dal tecnico comunale incaricato dei sopralluoghi….Mentre
per i primi la visibilità degli appartamenti era resa possibile
dalla “tracciatura” del fabbricato e dal diverso spessore
dei muri divisori, per il secondo l’esistenza delle distinte
unità abitative, benché non rilevata nei rapporti di sopralluogo
del 16 e 19 giugno 1994 era, più che presumibilmente, evidenziata
dai cinque vani di ingresso”), con ciò intendendo che fossero,
quantomeno nella loro consistenza fisica, “definiti”; mentre
è del pari pacifico, ma per quanto sopra detto non rilevante,
che non fossero perfettamente funzionali, mancando tramezzature
interne e infissi; tale stato dei luoghi, è, peraltro, perfettamente
compatibile con la descrizione contenuta nell’atto di compravendita
per notar Santangelo stipulato tra i coniugi Sorvillo e
la società controinteressata in data 21 gennaio 1991 (“a)
rustico di fabbricato per civili abitazioni sviluppatesi
su tre livelli: piano cantinato, seminterrato e rialzato,
per un totale, ad ultimazione avvenuta di circa 20 vani
ed accessori; allo stato costituito dalle sole strutture
esterne e tramezzature interne, privo quindi di intonaci,
servizi, pavimentazioni ed infissi, interni ed esterni”
(v. doc. agg. n.1 della produzione di parte ricorrente).
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III.5) Del pari irrilevanti sono, per un
verso, la data di ultimazione dichiarata (che inciderebbe
non sulla legittimità della concessione in sanatoria, comunque
conseguibile per effetto dell’avvenuta ultimazione, nei
sensi sopra precisati, alla data del 31.10.1983, ma solo
sull’entità dell’oblazione), per altro verso la eventuale
decadenza della concessione edilizia originaria (n.106 del
18.11.1975 ), peraltro consolidata, sul piano amministrativo,
dal successivo rilascio della variante in data 16.2.1979,
considerato che, come rilevato esattamente dalla difesa
della controinteressata, il condono non importa affatto
- a monte - un’opera per la quale sia stato rilasciato un
titolo abilitativo, bensì un’opera comunque ultimata alla
data appunto del 31.10.1983; vale a dire che perfino la
dichiarazione di decadenza, ora per allora, della concessione
originaria non implicherebbe affatto la non condonabilità
dell’opera.
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III.6) Il motivo, in tutte le sue articolazioni,
è pertanto infondato.
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IV. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono
l’illegittimità della sanatoria consentita benché l’istante
originario (Sorvillo Eugenio) fosse rimasto inottemperante
all’ordine di integrazione istruttoria dello stesso Comune
(nota Sez. Urbanistica prot. n.52771/2624 del 9.5.1987),
ordine che, relativo a documento che già avrebbe dovuto
corredare la domanda di condono, andava eseguito nel termine
di 120 giorni dalla presentazione della domanda o, comunque,
di 120 giorni dalla richiesta istruttoria, da considerarsi
perentorio, mentre risulta ottemperato solo nel 1991 da
parte della società odierna controinteressata.
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IV.1) L’art. 35 della L. 47/85 prevede che
“la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria
deve essere presentata al comune interessato entro il termine
perentorio del 30 novembre 1985...Alla domanda devono essere
allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si
chiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria; b)
un’apposita dichiarazione corredata di documentazione fotografica,
dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi…Entro centoventi
giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato
integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata
…Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione,
previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario,
l’interessato a produrre l’ulteriore documentazione..”.
Giova altresì ricordare che il disposto dell’articolo sopra
riportato è stato modificato dall’art.39 L. n.724/94, come
a sua volta modificato dall’art.2 comma 37 della L. 662/96,
così come segue: “La mancata presentazione dei documenti
previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa
richiesta di integrazione notificata dal comune comporta
l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego
della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza
di documentazione”.
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IV.2) Ne discende che è anzitutto infondata
in diritto la conclusione cui perviene il ricorrente in
ordine alla assunta perentorietà del termine per l’integrazione
documentale normativamente sancita solo con la citata modifica,
sul punto innovativa (art.2, comma 37 della L. 662/96).
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IV.3) Ad analoga conclusione è pervenuta
anche altra giurisprudenza che, come conseguenza della mancata
integrazione, nel regime anteriore all’entrata in vigore
della L.662/96, ha fatto derivare non già l’improcedibilità
dell’istanza di sanatoria, come preteso da parte ricorrente,
ma solo la mancata formazione del silenzio assenso alla
richiesta sanatoria (cfr. TAR Toscana, sez.I, 7.2.1992,
n.37 e TAR Lazio, sez.II, 27.11.1991, n.1814).
Per converso, alla prodotta integrazione, la stessa giurisprudenza
ha necessariamente fatto conseguire l’obbligo per l’Amministrazione
di pronunciarsi in maniera espressa.
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IV.4) Sotto altro profilo, il Collegio non
può non rilevare che la ridetta perentorietà era stata esclusa,
in concreto, dallo stesso Comune che, nel richiedere la
integrazione (nota del 9 maggio 1987, prot. n.52771/2624
U.T.C., in fascicolo di parte resistente), aveva unicamente
prospettato la sospensione del procedimento (“..non pervenendo
quanto richiesto la pratica rimane sospesa a tutti gli effetti”)
e non già conseguenze di tipo sanzionatorio o decisorie
allo stato degli atti; la pretesa dichiarazione di improcedibilità
sarebbe pertanto stata del tutto illegittima, giacché, come
detto, esclusa dalla stessa Amministrazione.
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IV.5) Richiamando le conclusioni sopra esposte
(al punto III) che precede), risulta del pari infondato
il rilievo di difetto di istruttoria, avendo il Comune richiesto
ed ottenuto le necessarie integrazioni documentali e non
avendo da opporre alcunché, in via di fatto, alle circostanze
allegate e provate dalla società richiedente, con precipuo
riferimento alle aerofotogrammetrie richiamate nel corso
del giudizio, l’una, quella risalente al 1977, irrilevante,
giacché relativa ad uno stato dei luoghi precedente a quello
pertinente alla fattispecie (da detta aerofotogrammetria
non è possibile evincere, tuttavia, alcuna certezza: cfr.
sentenza Tribunale di Napoli cit.: “ dalle risultanze delle
aerotogrammetrie relative all’anno 1977…non appare, invero,
possibile trarre indicazioni decisive né a favore né contro
la tesi accusatoria”), l’altra, quella relativa al volo
del 28.10.1981 (cfr. all.3 in fascicolo di parte controinteressata),
viceversa attestante uno stato dei lavori ben compatibile
con la dedotta ultimazione delle opere all’unica data rilevante
per la loro condonabilità, ossia il 31.10.1983.
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IV.6) Il motivo pertanto è infondato.
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V. Ne consegue il complessivo rigetto del
ricorso, giacché infondato.
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VI. Sussistono giusti motivi per la integrale
compensazione delle spese di giudizio, tenuto anche conto
della fase cautelare.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania - Sezione VI, definitivamente pronunciando sul
ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente inter partes le spese del presente
giudizio.
Ordina che la presente Ordinanza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 24 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Michele PERRELLI - Presidente
Leonardo PASANISI - Componente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
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