| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE II - Ordinanza 22 giugno 2004
n. 982
Pres. Zingales, Est. Savasta
ASSOCIAZIONE LA BETULLA (Avv. C. Barreca) c. COMUNE DI LINGUAGLOSSA
(Avv. G. Vaccaro), MULTISERVICE 90 SOC. COOP. SOC. A R.L.
(Avv. N. Seminara), IDEE NUOVE SOC. COOP. SOC. A R.L., CONSORZIO
SOL.CO. CATANIA SOC. COOP. SOC., ORSA MAGGIORE SOC. COOP.
SOC. A R.L. (n.c.) |
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Contratti della P.A. – Gara ad evidenza pubblica
- Certificazione di qualità – Natura giuridica – Valutazione
ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta – Possibilità
– Limiti
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In materia di gare ad evidenza pubblica,
è possibile l’assegnazione di punteggio in relazione alla
certificazione di qualità, poiché tale certificazione non
costituisce solamente requisito soggettivo di partecipazione,
ma si riferisce anche ai sistemi di garanzia della qualità,
ai sensi dell’art. 36 della direttiva CEE 92/50 e dell’art.
23 del d.lgs.vo n. 157/1995. Pertanto il requisito in questione
non connota soltanto la capacità tecnica dell’impresa concorrente,
come nei casi elencati agli artt. 32 della direttiva CEE
92/50 ed al primo comma dell’art. 14 del d.lgs.vo n. 157/95
(espressivi della potenzialità dell’impresa riferita esclusivamente
al passato o all’idoneità propria di mezzi, uomini e strutture),
ma ha natura “mista”, soggettiva, in quanto idonea a caratterizzare
la particolare specializzazione dell’impresa, ed oggettiva,
in quanto attestante la potenziale qualità della prestazione
offerta nel rispetto, ex art. 33 Direttiva cit., di determinate
norme in materia di garanzia della qualità
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REPUBBLICA ITALIANA
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione staccata di Catania
SECONDA SEZIONE
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adunato in Camera di Consiglio con l’intervento
dei Signori Magistrati: Dr. VINCENZO ZINGALES, Presidente;
Dr. SALVATORE SCHILLACI, Cons.; Dr. PANCRAZIO MARIA SAVASTA
Primo Ref., relatore, ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sulla domanda di sospensione dell’esecuzione
del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale
– col ricorso 3290/2004 proposto da:
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ASSOCIAZIONE LA BETULLA, rappresentato
e difeso da BARRECA AVV. CARMELO con domicilio eletto in
CATANIA VIA V. GIUFFRIDA, 37 presso BARRECA AVV. CARMELO
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contro
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COMUNE DI LINGUAGLOSSA (CT) rappresentato
e difeso da VACCARO AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in
CATANIA VIA F. Crispi n. 25 presso VACCARO AVV. GIOVANNI;
e nei confronti di
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MULTISERVICE 90 SOC.COOP.SOC. A R.L.,
rappresentata e difesa da SEMINARA AVV. NICOLA con domicilio
eletto in CATANIA CORSO DELLE PROVINCE N. 203 presso SEMINARA
AVV. NICOLA;
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IDEE NUOVE SOC.COOP.SOC. A R.L., non
costituita in giudizio; e nei confronti di
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CONSORZIO SOL.CO CATANIA SOC.COOP.SOC.,
non costituito in giudizio; e nei confronti di
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ORSA MAGGIORE SOC.COOP.SOC. A R.L.,
non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
della deliberazione n. 10 del 29.1.2004, della determina
dirigenziale n. 37 del 30.1.2004, della lettera di invito
del 2.2.2004 e dell’annesso allegato “B” relativi all’appalto
indetto dal Comune di Linguaglossa per l’affidamento del
servizio di “Assistenza domiciliare anziani”;
del verbale di gara dell’8.3.2004 (conosciuto il 31.3.2004);
della determinazione del responsabile del servizio datata
24.3.2004 n. 110, con cui è stato disposto l’annullamento
dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in esame;
del verbale di gara del 5.4.2004;
di ogni ulteriore atto antecedente o successivo, comunque
presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso il provvedimento
di aggiudicazione dell’appalto disposto a favore della società
“Multiservice 90”;
con motivi aggiunti
della determina del 3.6.2004 n. 193, con cui il Comune di
Linguaglossa ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto
a favore della società “Multiservice 90”;
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Visto il ricorso introduttivo del giudizio
ed i successivi motivi aggiunti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Comune di Linguaglossa e della società “Multiservice 90”;
Udito nella Camera di Consiglio del 09 Giugno 2004 il relatore
Primo Ref. PANCRAZIO MARIA SAVASTA;
Uditi gli avvocati come da verbale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l’art 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
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Ritenuto che la questione principale posta
all’esame del Collegio riguarda la possibilità di assegnare,
in sede di gara ad evidenza pubblica volta ad aggiudicare
un appalto di servizi, un punteggio alle imprese dotate
della certificazione di qualità;
Ritenuto, in altri termini, che la ricorrente, a sostegno
delle proprie ragioni, asserisce che illegittimamente il
bando ha previsto e, quindi, il seggio di gara ha attribuito,
1 punto alla ditta aggiudicatrice per essere in possesso
della certificazione UNI ENI ISO 9001/2000, da ritenersi,
invece, ove prevista, requisito soggettivo di partecipazione
non spendibile, in quanto tale, quale elemento di valutazione
dell’offerta;
Ritenuto che non può, tout court, essere condivisa la tesi
sostenuta autorevolmente dall’Autorità dei Lavori Pubblici
con determinazione n. 16 del 16 luglio 2002, secondo cui
violerebbe la direttiva 92/50/CEE la normativa (e, quindi,
anche il bando) che prevede, tra gli elementi di valutazione
delle offerte, la certificazione di qualità, da ritenere
elemento proprio del procedimento di selezione dei concorrenti;
Ritenuto, per altro, che appare corretta l’impostazione
secondo cui gli elementi che connotano soggettivamente la
capacità tecnica dell’impresa non possono essere posti a
fondamento (soprattutto se prevalente) della valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto che sia l’art. 36 della direttiva CEE 92/50 che
l’art. 23 del d.lgs.vo n. 157/1995 stabiliscono quali criteri
(variabili secondo il tipo e la peculiarità dell’appalto
da assegnare) di valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa vari elementi quali il merito tecnico, la
qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio
successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine
di consegna o esecuzione, il prezzo;
Ritenuto, quindi, che la “qualità” è (come è naturale che
sia) espressamente prevista quale elemento connotativo dell’offerta
e, come tale, suscettibile di autonoma valutazione e consequenziale
assegnazione di punteggio;
Ritenuto che il possesso della certificazione UNI ENI ISO
9001/2000, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente,
non è elemento esclusivamente caratteristico della capacità
tecnica dell’impresa, posto che la stessa direttiva CEE
92/50 la prevede, sistematicamente, in un articolo diverso
da quello regolante detta capacità;
Ritenuto, in particolare, che la capacità tecnica è prevista
all’art. 32, mentre il possesso di certificazione di qualità
è normato dal successivo art. 33;
Ritenuto che la medesima distinzione è ribadita nell’art.
14 del d.lgs.vo n. 157/1995, che, al primo comma, riproduce
sostanzialmente l’elenco di cui citato art. 32 della norma
comunitaria, mentre all’ultimo comma, riprende l’art. 33,
confermando, così, la non assoluta coincidenza ontologica
tra i requisiti di capacità tecnica ed il possesso della
certificazione di qualità;
Ritenuto che, coerentemente, detta certificazione non è
deputata a stabilire soltanto l’idoneità soggettiva della
partecipante ad una selezione pubblica, ma, come espressamente
le norme richiamate stabiliscono, anche ad attestare che
l’impresa “osserva determinate norme in materia di garanzia
della qualità”, per cui “esse fanno riferimento ai sistemi
di garanzia della qualità”;
Ritenuto che per detta connotazione, quindi, la certificazione
in esame assume anche una chiara valenza oggettiva, circa
la qualità della prestazione offerta, astrattamente valutabile,
per quanto detto, nel merito dell’offerta;
Ritenuto, in altri termini, che il requisito in questione
non connota soltanto la capacità tecnica della concorrente,
come nei casi elencati agli artt. 32 della direttiva CEE
92/50 ed al primo comma dell’art. 14 del d.lgs.vo n. 157/95
(espressivi della potenzialità dell’impresa riferita esclusivamente
al passato o all’idoneità propria di mezzi, uomini e strutture),
ma, semmai, ha natura “mista” (soggettiva, in quanto idonea
a caratterizzare la particolare specializzazione dell’impresa,
ed oggettiva, in quanto, come già chiarito, attestante la
potenziale qualità della prestazione offerta nel rispetto,
ex art. 33 Direttiva cit., di determinate norme in materia
di garanzia della qualità);
Ritenuto, pertanto, che occorre distinguere l’ipotesi in
cui l’Amministrazione, in dipendenza della necessaria e
particolare qualità della prestazione richiesta, abbia espressamente
previsto il possesso della certificazione quale necessario
requisito di partecipazione, dal diverso caso in cui, stante
la tipologia “più semplice” dell’appalto, la particolare
certificazione non sia necessaria (essendo sufficiente il
possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti dalle
norme sopra esaminate);
Ritenuto che solo nella prima delle prospettate due ipotesi,
valendo quale requisito di partecipazione indifferenziata
per tutti i concorrenti, la certificazione non può essere
ulteriormente valutata in sede di assegnazione di punteggio
qualificante l’offerta, mentre nella seconda ipotesi, risolvendosi
in una attestazione della maggior qualità dell’offerta garantibile
dalla concorrente, può ben trovare ingresso nella valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto che nel caso di specie è prospettabile la seconda
delle due ipotesi, per cui, correttamente, è stato assegnato
un punteggio aggiuntivo all’aggiudicataria, di tal guisa
che, per un verso, il bando rimane legittimo e ragionevole
e, dall’altro, la ricorrente non può superare la prova di
resistenza;
Ritenuto, in sostanza, che non appare configurabile in capo
alla ricorrente né un interesse strumentale, né uno diretto
alla eliminazione del bando e/o dell’aggiudicazione;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso appare infondato
e, quindi, non può trovare accoglimento la domanda di sospensione
introdotta dalla ricorrente;
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sez.2^) rigetta la
domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati con il ricorso descritto in epigrafe.
Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà
in sede di merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
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