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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE II - Ordinanza 22 giugno 2004 n. 982
Pres. Zingales, Est. Savasta
ASSOCIAZIONE LA BETULLA (Avv. C. Barreca) c. COMUNE DI LINGUAGLOSSA (Avv. G. Vaccaro), MULTISERVICE 90 SOC. COOP. SOC. A R.L. (Avv. N. Seminara), IDEE NUOVE SOC. COOP. SOC. A R.L., CONSORZIO SOL.CO. CATANIA SOC. COOP. SOC., ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOC. A R.L. (n.c.)


Contratti della P.A. – Gara ad evidenza pubblica - Certificazione di qualità – Natura giuridica – Valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta – Possibilità – Limiti

In materia di gare ad evidenza pubblica, è possibile l’assegnazione di punteggio in relazione alla certificazione di qualità, poiché tale certificazione non costituisce solamente requisito soggettivo di partecipazione, ma si riferisce anche ai sistemi di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 36 della direttiva CEE 92/50 e dell’art. 23 del d.lgs.vo n. 157/1995. Pertanto il requisito in questione non connota soltanto la capacità tecnica dell’impresa concorrente, come nei casi elencati agli artt. 32 della direttiva CEE 92/50 ed al primo comma dell’art. 14 del d.lgs.vo n. 157/95 (espressivi della potenzialità dell’impresa riferita esclusivamente al passato o all’idoneità propria di mezzi, uomini e strutture), ma ha natura “mista”, soggettiva, in quanto idonea a caratterizzare la particolare specializzazione dell’impresa, ed oggettiva, in quanto attestante la potenziale qualità della prestazione offerta nel rispetto, ex art. 33 Direttiva cit., di determinate norme in materia di garanzia della qualità


REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione staccata di Catania
SECONDA SEZIONE

 

adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati: Dr. VINCENZO ZINGALES, Presidente; Dr. SALVATORE SCHILLACI, Cons.; Dr. PANCRAZIO MARIA SAVASTA Primo Ref., relatore, ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso 3290/2004 proposto da:

 

ASSOCIAZIONE LA BETULLA, rappresentato e difeso da BARRECA AVV. CARMELO con domicilio eletto in CATANIA VIA V. GIUFFRIDA, 37 presso BARRECA AVV. CARMELO

 

contro

 

COMUNE DI LINGUAGLOSSA (CT) rappresentato e difeso da VACCARO AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in CATANIA VIA F. Crispi n. 25 presso VACCARO AVV. GIOVANNI; e nei confronti di

 

MULTISERVICE 90 SOC.COOP.SOC. A R.L., rappresentata e difesa da SEMINARA AVV. NICOLA con domicilio eletto in CATANIA CORSO DELLE PROVINCE N. 203 presso SEMINARA AVV. NICOLA;

 

IDEE NUOVE SOC.COOP.SOC. A R.L., non costituita in giudizio; e nei confronti di

 

CONSORZIO SOL.CO CATANIA SOC.COOP.SOC., non costituito in giudizio; e nei confronti di

 

ORSA MAGGIORE SOC.COOP.SOC. A R.L., non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
della deliberazione n. 10 del 29.1.2004, della determina dirigenziale n. 37 del 30.1.2004, della lettera di invito del 2.2.2004 e dell’annesso allegato “B” relativi all’appalto indetto dal Comune di Linguaglossa per l’affidamento del servizio di “Assistenza domiciliare anziani”;
del verbale di gara dell’8.3.2004 (conosciuto il 31.3.2004);
della determinazione del responsabile del servizio datata 24.3.2004 n. 110, con cui è stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in esame;
del verbale di gara del 5.4.2004;
di ogni ulteriore atto antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto disposto a favore della società “Multiservice 90”;
con motivi aggiunti
della determina del 3.6.2004 n. 193, con cui il Comune di Linguaglossa ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore della società “Multiservice 90”;

 

Visto il ricorso introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Linguaglossa e della società “Multiservice 90”;
Udito nella Camera di Consiglio del 09 Giugno 2004 il relatore Primo Ref. PANCRAZIO MARIA SAVASTA;
Uditi gli avvocati come da verbale;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l’art 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Ritenuto che la questione principale posta all’esame del Collegio riguarda la possibilità di assegnare, in sede di gara ad evidenza pubblica volta ad aggiudicare un appalto di servizi, un punteggio alle imprese dotate della certificazione di qualità;
Ritenuto, in altri termini, che la ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, asserisce che illegittimamente il bando ha previsto e, quindi, il seggio di gara ha attribuito, 1 punto alla ditta aggiudicatrice per essere in possesso della certificazione UNI ENI ISO 9001/2000, da ritenersi, invece, ove prevista, requisito soggettivo di partecipazione non spendibile, in quanto tale, quale elemento di valutazione dell’offerta;
Ritenuto che non può, tout court, essere condivisa la tesi sostenuta autorevolmente dall’Autorità dei Lavori Pubblici con determinazione n. 16 del 16 luglio 2002, secondo cui violerebbe la direttiva 92/50/CEE la normativa (e, quindi, anche il bando) che prevede, tra gli elementi di valutazione delle offerte, la certificazione di qualità, da ritenere elemento proprio del procedimento di selezione dei concorrenti;
Ritenuto, per altro, che appare corretta l’impostazione secondo cui gli elementi che connotano soggettivamente la capacità tecnica dell’impresa non possono essere posti a fondamento (soprattutto se prevalente) della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto che sia l’art. 36 della direttiva CEE 92/50 che l’art. 23 del d.lgs.vo n. 157/1995 stabiliscono quali criteri (variabili secondo il tipo e la peculiarità dell’appalto da assegnare) di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa vari elementi quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo;
Ritenuto, quindi, che la “qualità” è (come è naturale che sia) espressamente prevista quale elemento connotativo dell’offerta e, come tale, suscettibile di autonoma valutazione e consequenziale assegnazione di punteggio;
Ritenuto che il possesso della certificazione UNI ENI ISO 9001/2000, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non è elemento esclusivamente caratteristico della capacità tecnica dell’impresa, posto che la stessa direttiva CEE 92/50 la prevede, sistematicamente, in un articolo diverso da quello regolante detta capacità;
Ritenuto, in particolare, che la capacità tecnica è prevista all’art. 32, mentre il possesso di certificazione di qualità è normato dal successivo art. 33;
Ritenuto che la medesima distinzione è ribadita nell’art. 14 del d.lgs.vo n. 157/1995, che, al primo comma, riproduce sostanzialmente l’elenco di cui citato art. 32 della norma comunitaria, mentre all’ultimo comma, riprende l’art. 33, confermando, così, la non assoluta coincidenza ontologica tra i requisiti di capacità tecnica ed il possesso della certificazione di qualità;
Ritenuto che, coerentemente, detta certificazione non è deputata a stabilire soltanto l’idoneità soggettiva della partecipante ad una selezione pubblica, ma, come espressamente le norme richiamate stabiliscono, anche ad attestare che l’impresa “osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità”, per cui “esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità”;
Ritenuto che per detta connotazione, quindi, la certificazione in esame assume anche una chiara valenza oggettiva, circa la qualità della prestazione offerta, astrattamente valutabile, per quanto detto, nel merito dell’offerta;
Ritenuto, in altri termini, che il requisito in questione non connota soltanto la capacità tecnica della concorrente, come nei casi elencati agli artt. 32 della direttiva CEE 92/50 ed al primo comma dell’art. 14 del d.lgs.vo n. 157/95 (espressivi della potenzialità dell’impresa riferita esclusivamente al passato o all’idoneità propria di mezzi, uomini e strutture), ma, semmai, ha natura “mista” (soggettiva, in quanto idonea a caratterizzare la particolare specializzazione dell’impresa, ed oggettiva, in quanto, come già chiarito, attestante la potenziale qualità della prestazione offerta nel rispetto, ex art. 33 Direttiva cit., di determinate norme in materia di garanzia della qualità);
Ritenuto, pertanto, che occorre distinguere l’ipotesi in cui l’Amministrazione, in dipendenza della necessaria e particolare qualità della prestazione richiesta, abbia espressamente previsto il possesso della certificazione quale necessario requisito di partecipazione, dal diverso caso in cui, stante la tipologia “più semplice” dell’appalto, la particolare certificazione non sia necessaria (essendo sufficiente il possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti dalle norme sopra esaminate);
Ritenuto che solo nella prima delle prospettate due ipotesi, valendo quale requisito di partecipazione indifferenziata per tutti i concorrenti, la certificazione non può essere ulteriormente valutata in sede di assegnazione di punteggio qualificante l’offerta, mentre nella seconda ipotesi, risolvendosi in una attestazione della maggior qualità dell’offerta garantibile dalla concorrente, può ben trovare ingresso nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto che nel caso di specie è prospettabile la seconda delle due ipotesi, per cui, correttamente, è stato assegnato un punteggio aggiuntivo all’aggiudicataria, di tal guisa che, per un verso, il bando rimane legittimo e ragionevole e, dall’altro, la ricorrente non può superare la prova di resistenza;
Ritenuto, in sostanza, che non appare configurabile in capo alla ricorrente né un interesse strumentale, né uno diretto alla eliminazione del bando e/o dell’aggiudicazione;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso appare infondato e, quindi, non può trovare accoglimento la domanda di sospensione introdotta dalla ricorrente;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sez.2^) rigetta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso descritto in epigrafe.
Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.


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