| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 12 luglio 2004 n. 1568
Luigi Antonio Esposito – Presidente, Pierina Biancofiore
– Estensore
De Marco (avv. F. Tallarico) c. A.s.l. n. 3 di Rossano (avv.
A. Fasanella), Merlino (avv. N. Candiano), Turco (avv. I.
Zagordi), Catizone (n.c.) |
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Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza
– Incarico di dirigente medico a tempo determinato – Procedura
selettiva – Controversia – Ricorso dinanzi al g.a. – Inammissibilità
per difetto di giurisdizione
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E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione,
il ricorso avverso gli atti di una procedura selettiva per
l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico in ostetricia
e ginecologia a tempo determinato presso un’Azienda sanitaria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
SEZIONE SECONDA
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alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO
ESPOSITO, Presidente; PIERINA BIANCOFIORE, Primo referendario
est.; EZIO FEDULLO, Referendario, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 356/2004 proposto dalla
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dr.ssa Loredana DE MARCO rappresentata
e difesa dall’Avv. Francesco TALLARICO e domiciliata presso
l’Ufficio di Segreteria del Tribunale,
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contro
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l’Azienda sanitaria locale n. 3 di Rossano
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'Avv. Anna FASANELLA giusta delibera del D.G.
n.499 del 10 marzo 2004, e domiciliato presso l'Ufficio
di Segreteria del T.A.R.,
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e nei confronti
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del dr. Paolo MERLINO controinteressato,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola CANDIANO e Domenico
TURCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Immacolata ZAGORDI in Catanzaro alla Via Magna Grecia, n.
5, e del
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dr. Camillo CATIZONE, controinteressato,
non costituito in giudizio,
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per l’annullamento
previa sospensione della deliberazione n. 2391 del 30 dicembre
2003 con la quale il Commissario straordinario presso l'Azienda
sanitaria n. 3 di Rossano ha approvato la graduatoria relativa
all’avviso pubblico di dirigente medico di ginecologica
e ostetricia, nonché di ogni atto presupposto, propedeutico
e consequenziale ivi compreso l’avviso pubblico n. 22589
del 21 novembre 2003 ed il verbale unico del 23 dicembre
2003 relativo alla valutazione dei titoli e se in quanto
necessario dell’art. 27 comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 nella parte in cui prevede che la specializzazione
conseguita ai sensi del D.Lgs n. 257/91 debba essere valutata
mezzo punto per anno di corso;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda
sanitaria e di uno dei controinteressati;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2004 la dr.ssa
Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì i difensori delle parti
come da verbale di udienza;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l'adozione della
decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 della
L. T.A.R.;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espone in ricorso l'interessata di aver partecipato
ad un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
a tempo determinato di mesi otto per la copertura di un
posto a dirigente medico nella disciplina di ostetricia
e ginecologia, senza tuttavia superarla atteso che si graduava
al terzo posto con punti 9,75, mentre il controinteressato
dr. MERLINO si collocava al 1° posto con punti 11,28 ed
il dr. CATIZONE al 2° con punti 10,00.
Ha dedotto la violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990,
n. 241, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, l'eccesso di
potere sotto vari profili, la violazione dell'art. 3 Cost.
In buona sostanza ha lamentato che la Commissione esaminatrice
non aveva predeterminato i criteri di valutazione dei titoli,
vi era stata disparità di trattamento nella valutazione
dei singoli candidati e che l'intero procedimento valutativo
si era svolto senza garantire agli aspiranti imparzialità,
equità di trattamento e trasparenza, tutto ciò malgrado
l'avviso pubblico facesse espresso richiamo al D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 quanto ai criteri di valutazione dei
titoli ed ai Decreti del Ministero della Sanità 30 e 31
gennaio 1998.
Uno dei controinteressati, costituitosi in giudizio, ha
contestato la mancanza del periculum in mora per la sospensione
del provvedimento impugnato, in quanto egli avrebbe già
preso servizio a decorrere dal 15 gennaio 2004, ha inoltre
eccepito che la pretesa potrebbe trovare semmai soddisfazione
sul piano del risarcimento del danno ed ha concluso per
la reiezione del provvedimento. L'Azienda sanitaria, costituitasi
anch'essa in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del
ricorso per carenza di interesse, ha contestato ogni doglianza
e ne ha chiesto la reiezione.
Alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2004 il ricorso è
stato trattenuto per la decisione in forma semplificata,
attesa la completezza del contraddittorio.
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DIRITTO
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In via pregiudiziale va rilevato il difetto
di giurisdizione del giudice adito.
La ricorrente impugna tutti gli atti della procedura per
l'attribuzione dell'incarico di dirigente medico in ostetricia
e ginecologia per otto mesi presso l’Azienda sanitaria di
Rossano, compreso l'avviso pubblico del 21 novembre 2003
e il verbale unico in data 23 dicembre 2003 della Commissione
esaminatrice, deducendo la mancata osservanza delle norme
regolatrici delle procedure selettive nelle amministrazioni
pubbliche, l’eccesso di potere per disparità di trattamento,
nonché la violazione del regolamento per l’accesso alle
qualifiche dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
E’ da ritenersi che la questione, pur essendo rivolta ad
ottenere l’annullamento degli atti di una procedura culminata
in una sorta di graduatoria che vedeva la ricorrente collocata
al terzo posto e quindi esclusa, di talchè, prefigurandosi
nella stessa una selezione delle candidature, si potrebbe
sostenere l’applicazione dell’art. 63, quarto comma del
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, tuttavia vada proposta dinanzi
al giudice ordinario.
Invero in altre analoghe circostanze di richiesta di annullamento
di una procedura di conferimento di incarichi dirigenziali
la sezione aveva inteso valorizzare la recente giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (decisione
del 15 ottobre 2003, n. 15403) stante la quale laddove l'art.
63, 4° comma, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, quando riserva
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fa riferimento
non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione,
per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle
prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale
già assunto ad una fascia o area superiore, con conseguente
attribuzione della giurisdizione su dette procedure al giudice
amministrativo.
Ma tale giurisprudenza, per altro condivisa dal giudice
del lavoro di Cosenza che con tale motivazione ha rigettato
la richiesta di applicazione dell'art. 700 c.p.c. in fattispecie
concernente l'accesso alla fascia dirigenziale medica superiore,
non è stata comunque condivisa dal Consiglio di Stato che
con le ordinanze n. 1120 e 1121 del 16 marzo 2004 e n. 2044
del 4 maggio 2004 ha riformato le ordinanze di sospensione
concesse dalla Sezione in entrambi i casi.
Si trattava è vero di due ipotesi differenti dal caso in
esame, riguardando le due fattispecie l'accesso alla fascia
dirigenziale medica superiore a quella di appartenenza degli
interessati, mentre attualmente la controversia verte sull'attribuzione
dell’incarico di dirigente medico a tempo determinato nell'ambito
dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ASL
n. 3 di Rossano da parte di candidati interni ed esterni
all’Azienda e tra questi ultimi appunto la ricorrente. E
per le fattispecie in paragone vi era stata nelle more una
ulteriore pronuncia a cura della Corte di Cassazione che
con decisione del 27 gennaio 2004, n. 1478 ha con estrema
chiarezza sostenuto che la procedura che precede il conferimento
dell'incarico di dirigente sanitario di secondo livello
(ora di struttura complessa) non ha le caratteristiche,
né la natura giuridica, del concorso, finendo per concludere
che pure l'avviso dell'avvio della procedura in realtà serve
soltanto ad ampliare il campo dei soggetti nell'ambito dei
quali, una volta verificata la loro idoneità da parte della
commissione, il Direttore sanitario possa operare la propria
scelta con conseguente attribuzione della giurisdizione
sull'intera procedura al giudice ordinario.
Nel caso in esame tuttavia la vicenda assume sin dall'inizio
caratteri privatistici. L'atto che le ha dato origine, scaturito
dalla necessità di ricoprire per otto mesi un posto di dirigente
medico di ginecologia, va qualificato come atto di esercizio
del potere del privato datore di lavoro in questo caso del
direttore sanitario dell'Azienda di Rossano, di modificare
un rapporto di lavoro di diritto privato dei dirigenti in
servizio, conferendo l'incarico nell'ambito di una struttura
afferente all'ASL in cui si era reso vacante uno dei posti,
ad uno dei dirigenti partecipanti alla procedura bandita
e la cui pubblicità, come rilevato dalla Cassazione, ha
avuto soltanto lo scopo di allargare le possibilità di scelta
dell'Azienda che l’ha operata in base a criteri aziendalistici
sfuggenti al normale sindacato di legittimità del giudice
amministrativo.
Si potrebbe argomentare che l’avviso pubblico del 22 novembre
2003 affermava che la valutazione dei titoli sarebbe stata
effettuata in base al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed
ai Decreti del Ministero della Sanità 30 e 31 gennaio 1998
che recano rispettivamente il regolamento della disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale e le tabelle delle equipollenze e delle affinità
tra le specializzazioni e le discipline di concorso, da
ciò desumendosi che quella attuata in base al detto avviso
era una procedura concorsuale con conseguente deferimento
della giurisdizione al giudice amministrativo ex art. 63,
quarto comma del D.Lgs. n. 165 del 2001.
La tesi appare tuttavia difficilmente sostenibile avuto
riguardo alla circostanza che la ricorrente ed i partecipanti
erano tutti dirigenti medici già in servizio o presso la
stessa Azienda sanitaria che l'ha bandita o comunque presso
altre Aziende sul territorio nazionale e che, quindi, trattavasi
realmente di una vicenda modificativa del rapporto di lavoro
e più precisamente attinente alla sede di servizio, anche
attesa la lettera dell'avviso con cui è stato dato inizio
alla procedura che la definiva chiaramente come "conferimento
di incarico dirigenziale a tempo determinato".
Per quanto sopra appare pertanto vieppiù indubbia la giurisdizione
del giudice ordinario sulla materia de qua rilevata pure
la lettera dell'art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001
che espressamente attribuisce tali controversie a quel giudice,
ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti,
come nel caso in esame.
In questa sede piuttosto occorre tener conto di un altro
orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione relativo
al conferimento di incarichi dirigenziali medici, che partendo
dal considerare il conferimento dell’incarico dirigenziale
medico quale atto paritetico importante una vicenda modificativa
del rapporto di lavoro di diritto privato, afferma la cognizione
del giudice ordinario sulla controversia che lo concerne,
tenuto conto che l’art. 18 del D.lgs. n. 387 del 1998, nel
modificare l’art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998, ha stabilito l’estensione
della giurisdizione del giudice ordinario alle controversie
concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali, e che la disciplina della dirigenza sanitaria,
seppure regolata da disposizioni speciali in materia (art.
26 e 27 bis del D.Lgs n. 80 del 1998 come successivamente
modificato ed integrato), non contiene alcuna deroga al
principio fondamentale della privatizzazione, secondo il
quale gli atti che riguardano il funzionamento degli apparati
sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente,
i poteri di gestione del personale rispondono ad uno schema
normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico,
ma quello dei poteri privati. (Cassazione civile, sezioni
unite, 27 giugno 2003, n. 10288).
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di lite ed onorari
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando
sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio del 6 maggio 2004.
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