| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 12 luglio 2004 n. 715
Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore
Associazione Polisportiva Lauria (avv. O. Leonasi) c. Comune
di Lauria (avv. F.A. Fiore), Due Elle Lauria-Lavoro coop.
a r.l. (n.c.), Tennis Club Vallenoce Lauria (n.c.) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Appalto pubblico – Gara originaria
– Nuova fase procedurale – Possibilità di presentare offerte
integrative – Impresa partecipante – Doglianza rispetto
alla procedura di gara prescelta – Inammissibilità – Doglianza
rispetto alla decisione della p.a. di non condurre ad esito
finale l’originaria procedura – Ammissibilità
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Nel caso in cui, nell’ambito di una procedura
per l’affidamento di un appalto pubblico, la p.a., dopo
l’esperimento di una fase procedurale, abbia consentito
ad alcune delle imprese partecipanti di presentare offerte
integrative, una di queste imprese non può dolersi della
procedura di gara prescelta perché ha mostrato ad essa acquiescenza
non potendo contestare la determinazione di svolgimento
della gara in tale forma, mentre conserva interesse a contestare
la decisione della p.a. di non condurre ad ulteriori esiti
l’originario procedimento di gara, in quanto la formulazione
dell’offerta integrativa da parte dell’impresa ricorrente
non denota un comportamento, chiaro ed inequivocabile, dal
quale possa evincersi la sua volontà di accettare gli effetti
della determinazione di non condurre a termine la gara originariamente
bandita.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 385/02 proposto
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dall’Associazione “Polisportiva Lauria”,
in persona del legale rappresentante sig.ra Vincenzina Cosentino,
rappresentata e difesa dall’avv.to Olinda Leonasi, elettivamente
domiciliata in Potenza, alla Via Livorno 144, c/o lo studio
Andretta;
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contro
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- il Comune di Lauria, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to
Francesco A. Fiore, elettivamente domiciliato in Potenza,
presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;
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- il dirigente del III Settore del Comune
di Lauria, non costituito in giudizio;
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e nei confronti
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- della Soc. Coop. a r.l. “Due Elle Lauria
– Lavoro”, non costituita in giudizio;
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- del Tennis Club Vallenoce Lauria,
non costituito in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione
a) della determinazione n. 149 del 19.6.2002, adottata dal
dirigente del Settore Assetto ed Uso del Territorio del
Comune di Lauria;
b) della determinazione n. 165 del 28.6.2002, adottata dal
dirigente del Settore Assetto ed Uso del Territorio del
Comune di Lauria;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lauria;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
e visto il dispositivo di sentenza n. 26/04 del 3 giugno
2004;
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 27 maggio 2004
la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con deliberazione della Giunta comunale
n. 99 del 29.5.2002, il Comune di Lauria approvava lo schema
di disciplinare per la gestione, da parte di un soggetto
esterno, dell’impianto sportivo di calcetto e custodia della
tendostruttura in località Cerse dello Speziale e stabiliva
che l’affidamento della gestione sarebbe avvenuto, all’esito
di apposita procedura di gara, con previsione “… a carico
del Comune, anche di un contributo a favore del gestore..”.
Con avviso del 31.5.2002, il dirigente del III Settore del
Comune di Lauria indiceva la gara; l’avviso prevedeva, tra
l’altro, che “…L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerente
che chiederà il contributo di gestione più basso…”.
La commissione di gara insediata per la valutazione delle
offerte, nel corso della seduta del 12.6.2002: a) procedeva
all’apertura delle sette offerte pervenute; b) verificava
che la concorrente “Azzurra Coop. Pulizia a r.l. Lauria
“…non ha richiesto nessun contributo ed ha dichiarato di
corrispondere al Comune un aggio del 15% (quindici per cento)
sui proventi derivanti per la gestione dell’impianto in
oggetto.”.; c) riteneva che l’offerta economicamente più
vantaggiosa fosse quella presentata dalla suddetta “Azzurra
Coop. Pulizia a r.l.”; d) rimetteva gli atti al competente
dirigente del Settore Assetto ed Uso del Territorio del
Comune di Lauria per i successivi provvedimenti.
Con determinazione n. 149 del 19.6.2002, il dirigente del
Settore Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Lauria:
a) rilevava che l’art. 9 del disciplinare di gestione e
l’avviso di gara prevedevano la possibilità di formulare
l’offerta con previsione di contributo a carico del Comune;
b) rilevava altresì che dal verbale redatto dalla commissione
di gara risultava che una delle ditte concorrenti “…ha inteso,
pur non essendo esplicitamente previsto né nell’avviso di
gara né nel disciplinare, offrire un aggio sui proventi
della gestione oltre a non richiedere nessun contributo
annuo al Comune”; c) riteneva di dover consentire sia alle
altre ditte partecipanti alla gara, che non avevano richiesto
alcun contributo al Comune, sia alla concorrente che aveva
già offerto l’aggio, di formulare un’offerta integrativa
che prevedesse la corresponsione di un aggio in favore del
Comune; d) stabiliva di procedere alla modifica dell’art.
9 del disciplinare di gestione.
Con successiva determinazione n. 165 del 28.6.2002, il dirigente
del Settore Assetto ed Uso del Territorio del Comune di
Lauria: a) prendeva atto che, nel termine assegnato dall’Amministrazione
alle concorrenti cui era data la possibilità di formulare
offerta integrativa, erano pervenute le offerte delle ditte
“Due Elle Lauria-Lavoro Soc. Coop. a r.l.” con previsione
di un aggio del 33% e “Polisportiva Lauria” con previsione
di un aggio del 25%; b) decideva di affidare la gestione
dell’impianto di calcetto e della tendostruttura alla Soc.
Coop. “Due Elle Lauria-Lavoro”; c) così modificava l’art.
9 del disciplinare di gestione << Altri impegni del
gestore “Il gestore corrisponderà al Comune un aggio del
33% sugli incassi; il versamento dovrà essere effettuato
c/o la Tesoreria Comunale con cadenze trimestrali” entro
i 15 gg. successivi>>.
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2. Avverso le determinazioni dirigenziali
n. 149 del 19.6.2002 e n. 165 del 28.6.2002 insorge, con
atto notificato il 5 settembre 2002 e depositato il successivo
giorno 17, l’Associazione sportiva “Polisportiva Lauria”
(d’ora in poi: Associazione).
Affida il ricorso alle seguenti censure:
A) Eccesso di potere – Arbitrarietà – Sviamento – Violazione
lex specialis di gara.
Si sostiene che, con la determinazione dirigenziale n. 149
del 19.6.2002, sarebbe stata sostanzialmente disposta la
riapertura della gara in favore di quelle ditte che, in
applicazione dell’originario avviso di gara, sarebbero dovute
essere state escluse.
L’Amministrazione intimata avrebbe invero introdotto una
trattativa privata, consentendo a talune soltanto delle
ditte partecipanti alla gara di formulare offerte integrative,
quando in origine avrebbe divisato di far luogo ad un procedimento
di gara, le cui regole sarebbero vincolanti e non modificabili.
Né potrebbe ravvisarsi nella decisione di “riaprire la gara”
un’ipotesi di annullamento o di revoca della precedente
procedura di gara, non ricorrendo i presupposti per l’esercizio
del potere di avutotela; né essendo la suddetta determinazione
dirigenziale assistita da rigorosa motivazione in ordine
alla opportunità di procedere alla revoca dell’originario
esperimento di gara.
B) Violazione di legge (art. 41 R.D. 827/24).
La stazione appaltante avrebbe invero posto in essere una
sorta di trattativa privata pur non ricorrendo le ipotesi,
tassativamente indicate dall’art. 41 R.D. n. 827/24, per
ricorrere a tale procedura.
C) Eccesso di potere – Disparità di trattamento.
In pretesa disparità di trattamento, la contestata decisione
di riaprire la gara sarebbe stata adottata nonostante l’Amministrazione
comunale avesse in precedenza stabilito, con convenzione
del 2.7.2001, di affidare ad altro soggetto la gestione
di un impianto sportivo polivalente con erogazione di un
contributo di £. 18.000.000 milioni annui.
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3. Resiste alla presente impugnativa, con
atto di costituzione in giudizio depositato il 24 settembre
2002, il Comune di Lauria che ha, preliminarmente, eccepito
l’inammissibilità del ricorso; nel merito, ha difeso la
legittimità dei provvedimenti impugnati.
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4. Alla camera di consiglio del 26 settembre
2002 l’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla
trattazione nel merito del ricorso.
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5. Con memoria conclusiva depositata il 27
aprile 2004, l’Associazione ha in via preliminare controdedotto
in ordine all’eccezione di inammissibilità sollevata dal
Comune; nel merito, ha ribadito le proprie tesi difensive
insistendo per l’accoglimento del ricorso.
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6. Il Comune di Lauria, con memoria depositata
il 12 maggio 2004, ha insistito per l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso.
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7. Non si sono costituiti gli altri soggetti
indicati in epigrafe, ritualmente evocati in giudizio.
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8. Alla pubblica udienza del 27 maggio 2004
l’istanza cautelare non è stata ribadita; indi, il ricorso
è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione
di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente
sul rilievo che la ricorrente Associazione, avendo presentato,
a seguito di apposita richiesta formulata dalla stazione
appaltante, offerta integrativa con previsione di un aggio
in favore dell’Amministrazione comunale, avrebbe mostrato
acquiescenza in ordine alle determinazioni dirigenziali
impugnate, in tal modo rinunciando a far valere contro di
esse eventuali motivi di impugnativa.
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1.1. L’eccezione è solo in parte fondata.
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1.1.1. Essa coglie nel segno limitatamente
alla censura, dedotta con il secondo motivo, con la quale
la ricorrente Associazione lamenta che l’Amministrazione
comunale, nel disporre che talune delle ditte partecipanti
alla gara originariamente bandita potessero formulare offerte
integrative, avrebbe avviato una trattativa privata in difetto
dei presupposti che, a norma dell’art. 41 del R.D. n. 827/24,
consentirebbero di ricorrere a tale procedura. La ricorrente
Associazione ha partecipato alla trattativa privata plurima
avviata dal Comune di Lauria con la decisione di consentire
a talune delle imprese che avevano concorso all’originario
esperimento di gara di presentare offerte integrative.
In tal modo essa ha mostrato acquiescenza in relazione alla
procedura di gara prescelta e non può contestare la determinazione
di svolgimento della gara in tale forma (Cfr., tra le altre,
Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7046; T.A.R. Piemonte,
Sez. II, 21 maggio 1996 n. 293; TAR Lecce 15 settembre 2001
n.1702).
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1.1.2. L’eccezione è, al contrario, da disattendere
nella parte in cui il ricorso è diretto a contestare la
decisione dell’Amministrazione di non condurre ad ulteriori
esiti l’originario procedimento di gara.
Per questa parte il ricorso è senz’altro ammissibile, in
quanto la formulazione dell’offerta integrativa da parte
della Associazione ricorrente non denota un comportamento,
chiaro ed inequivocabile, dal quale possa evincersi la sua
volontà di accettare gli effetti della determinazione di
non condurre a termine la gara originariamente bandita.
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2. Ciò chiarito, va esaminato il primo motivo
con il quale si sostiene che, con la determinazione dirigenziale
n. 149 del 19.6.2002, sarebbe stata sostanzialmente disposta
la riapertura della gara in favore di quelle ditte che,
in applicazione dell’originario avviso di gara, sarebbero
dovute essere state escluse.
L’Amministrazione intimata avrebbe invero introdotto una
trattativa privata, consentendo a talune soltanto delle
ditte partecipanti alla gara di formulare offerte integrative,
quando in origine avrebbe divisato di far luogo ad un procedimento
di gara, le cui regole sarebbero vincolanti e non modificabili.
Né potrebbe ravvisarsi nella decisione di “riaprire la gara”
un’ipotesi di annullamento o di revoca della precedente
procedura di gara, non ricorrendo i presupposti per l’esercizio
del potere di avutotela; né essendo la suddetta determinazione
dirigenziale assistita da rigorosa motivazione in ordine
alla opportunità di procedere alla revoca dell’originario
esperimento di gara.
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2.1. Il motivo è destituito di fondamento.
La decisione, assunta dal dirigente del Settore Assetto
ed Uso del Territorio del Comune di Lauria, di consentire
a talune delle ditte che avevano partecipato all’originario
esperimento di gara (e, segnatamente, a quelle che non avevano
previsto alcun contributo a carico del Comune ed a quella
che aveva offerto un aggio) di formulare offerta integrativa,
con previsione di un aggio a favore dell’Ente, costituisce,
propriamente, un atto di revoca della gara in precedenza
indetta, adottato, nell’esercizio del potere di autotutela,
in relazione ad una rinnovata valutazione dell’interesse
pubblico che, in origine, aveva indotto l’Amministrazione
a predisporre l’avviso di gara con la previsione di un contributo
a favore del gestore degli impianti sportivi di proprietà
comunale.
Una volta verificato che alla gara aveva partecipato un
concorrente la cui offerta contemplava un aggio in favore
del Comune per la gestione degli impianti sportivi, senza
che tale possibilità fosse prevista dalla legge di gara,
l’autorità decidente ha evidentemente ritenuto che fosse
più conveniente per l’Ente, e quindi meglio rispondente
all’interesse pubblico che l’Amministrazione è chiamata
a realizzare, non condurre ad ulteriori esiti l’originario
esperimento di gara, ed avviare una trattativa privata plurima
con talune delle ditte partecipanti mediante invito a formulare
offerta integrativa con previsione di aggio, da calcolarsi
sui proventi dell’attività di gestione degli impianti sportivi,
a favore della stazione appaltante.
Si tratta, come ognun vede, di una valutazione di opportunità
dell’Amministrazione che non può essere sindacata senza
impingere nel merito delle scelte ad essa affidate, il che
non è consentito in sede di giurisdizione di legittimità.
Né era necessario che la decisione assunta fosse sorretta
da puntuale motivazione, in quanto l’originario esperimento
di gara non era stato concluso e, quindi, non si erano consolidate
posizioni qualificate in capo a taluno dei concorrenti.
Peraltro, la ragione che ha indotto l’Amministrazione a
revocare l’originario esperimento di gara si ricava, con
evidenza, secondo quanto in precedenza considerato, proprio
dalla maggiore convenienza che sarebbe derivata all’Amministrazione
dalla previsione di un aggio a carico del gestore ed a favore
del Comune, piuttosto che dalla previsione di un contributo
a carico di quest’ultimo.
Rimane da osservare, in relazione al motivo di ricorso in
esame, che l’Associazione –la quale, come già detto, ha
formulato offerta integrativa- non ha titolo per lamentare
che l’invito alla trattativa privata plurima non è stato
esteso a tutti gli originari concorrenti, non potendo la
ricorrente assumere la veste di sostituto processuale.
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3. Con il terzo motivo, l’Associazione lamenta
che la contestata decisione di riaprire la gara sarebbe
stata adottata in pretesa disparità di trattamento, avendo
l’Amministrazione comunale in precedenza stabilito, con
convenzione del 2.7.2001, di affidare ad altro soggetto
la gestione di un impianto sportivo polivalente con erogazione
di un contributo di £. 18.000.000 milioni annui.
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3.1. La censura è priva di fondamento, sol
che si consideri che la scelta di affidare la gestione di
impianti sportivi con previsione di un aggio a favore del
Comune è rimessa all’esclusiva valutazione dell’Amministrazione,
che di volta in volta appresta gli strumenti che ritiene
più idonei alla cura dell’interesse pubblico, si ché la
contestata scelta non può in alcun modo essere “pregiudicata”
da decisioni in precedenza assunte.
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4. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso
deve essere respinto.
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5. Spese ed onorari del giudizio possono
essere integralmente compensati tra le parti, ricorrendo
giusti motivi.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA:
a) respinge il ricorso in epigrafe;
b) compensa integralmente tra le parti spese ed onorari
del giudizio;
c) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 27 maggio 2004,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
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Antonio Camozzi, Presidente
Giuseppe Buscicchio, Componente - Estensore
Giulia Ferrari, Componente
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