| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 12 luglio 2004
n. 10017
Pres. Monteleone, Est. Russo
Confraternita S. Orsola e Caterina dei Rossi (Avv. Mario
Spasiano) contro Comune di Napoli (Avv.ti Eduardo Barone
e Giuseppe Tarallo) |
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Giustizia amministrativa – Atto avente natura
regolamentare – Contenuto precettivo e lesivo degli interessi
del ricorrente – Termine per impugnare – Decorrenza – Dalla
scadenza del termine di pubblicazione e non dalla data di
emanazione dell’atto applicativo – Fattispecie
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Il ricorso avverso un atto di natura regolamentare
che abbia portata immediatamente precettiva e direttamente
lesiva degli interessi del ricorrente deve essere notificato,
a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni, decorrenti
dalla scadenza del termine della pubblicazione, non essendo
ammissibile l'impugnazione dell'atto stesso solo in occasione
dell'emanazione di un atto applicativo, avente carattere
pedissequamente adempitivo, essendo invece onere dell'interessato
ricorrere nell'ordinario termine di decadenza contro la
disposizione regolamentare (nella specie si trattava dell’art.204
del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Napoli,
che, in relazione ai servizi di giardinaggio e di nettezza
nei cimiteri comunali, impone agli Enti, Associazioni, Arciconfraternite
e soggetti privati il pagamento della somma di L. 10.000
annue per ogni loculo realizzato nel proprio complesso funerario)
(1).
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(1)
Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 gennaio 1999,
n. 33 e sez. V, sent. 13 marzo 2001, n. 1437; T.A.R. Lazio,
sez. II, sent. 27 gennaio 1982 n. 50. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione quarta
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con l’intervento dei signori Magistrati:
Nicolò Monteleone, Presidente; Pierluigi Russo, Primo Referendario
- estensore; Maria Ada Russo, Referendario, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3816/1998 proposto dalla
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CONFRATERNITA S. ORSOLA E CATERINA DEI
ROSSI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Mario R. Spasiano, presso
il cui studio in Napoli, via Fedro n. 7, è elettivamente
domiciliato,
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contro
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- il Comune di Napoli, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo ed elettivamente domiciliato
in Napoli, palazzo S. Giacomo,
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per l’annullamento
- della nota n. del 3 febbraio 1998, con la quale la Confraternita
ricorrente è stata invitata e diffidata a provvedere al
pagamento di L. 10.000 annue per ogni loculo realizzato
nel proprio complesso funerario;
- dell’art. 284 del Regolamento di Polizia mortuaria del
Comune di Napoli, che dispone il pagamento di detta somma
per ogni loculo realizzato nella propria cappella sepolcrale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l‘atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta
dal Comune di Napoli;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Primo Referendario Pierluigi Russo;
Uditi alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 i procuratori
delle parti, come da verbale;
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RITENUTO
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che il presente ricorso può essere deciso
con "sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art.
9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo
di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che
la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal
senso, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268, 29
gennaio 2004, n. 299; T.A.R. Campania, sez. IV, 7 agosto
2003, n. 11010);
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CONSIDERATO
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- che il ricorso si appalesa irricevibile
per ciò che concerne l’impugnazione del Regolamento di Polizia
mortuaria del Comune di Napoli (art. 204, che, in relazione
ai servizi di giardinaggio e di nettezza nei cimiteri comunali,
impone agli Enti, Associazioni, Arciconfraternite e soggetti
privati il pagamento della somma di L. 10.000 annue per
ogni loculo realizzato nel proprio complesso funerario).
Ed invero, come risulta dagli atti di causa, il predetto
regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio
comunale di Napoli n. 291 del 3 ottobre 1993, per cui il
presente ricorso, notificato in data 24 marzo 1998, deve
ritenersi manifestamente tardivo avuto riguardo al termine
perentorio di 60 giorni che l’art. 21 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (novellato dall’art. 1, comma 1, della legge
21 luglio 2000, n. 205) fa decorrere dalla scadenza del
termine della pubblicazione degli atti che, come quello
in esame, sono sottoposti, in base a disposizioni di legge
o di regolamento, a tale adempimento.
Né a tale conclusione può ostare la natura regolamentare
dell’atto impugnato, in quanto la specifica ed univoca disposizione
contestata, per la precisione dell’adempimento richiesto
(con l’indicazione, addirittura, del capitolo 9350 del Bilancio
comunale, in cui effettuare il versamento), appare immediatamente
precettiva e direttamente lesiva della posizione di tutti
i soggetti concessionari di aree in cui sorgono costruzioni
funebri. Sicchè, essendo in radice esclusa la necessità
della mediazione di un atto applicativo, deve ritenersi,
in base a consolidato orientamento giurisprudenziale (fra
le tante, Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 33;
sez. V, 13 marzo 2001, n. 1437; T.A.R. Lazio, sez. II, 27
gennaio 1982 n. 50), non ammissibile l'impugnazione dell'atto
stesso solo in occasione dell'emanazione di un atto applicativo,
avente carattere pedissequamente adempitivo, essendo invece
onere dell'interessato ricorrere nell'ordinario termine
di decadenza contro la disposizione regolamentare;
- che, pertanto, deve ritenersi inammissibile l’impugnativa
che investe la nota del 3 febbraio 1998, con la quale il
Comune di Napoli, constatato che “a tutt’oggi nulla è stato
versato”, ha invitato e diffidato la Confraternita ricorrente
a provvedere al pagamento della predetta somma annua di
L. 10.000, stante la sua natura meramente consequenziale
rispetto alla suddetta deliberazione che ne costituisce
il presupposto (sul carattere non provvedimentale di tale
diffida, peraltro, si è pronunciata la Commissione tributaria
regionale di Napoli, con sentenza n. 365 del 21 novembre
2000 - in atti - emessa in fattispecie analoga alla presente);
- che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, sez. IV, dichiara in parte irricevibile ed in
parte inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 9 giugno 2004.
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