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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 12 luglio 2004 n. 10017
Pres. Monteleone, Est. Russo
Confraternita S. Orsola e Caterina dei Rossi (Avv. Mario Spasiano) contro Comune di Napoli (Avv.ti Eduardo Barone e Giuseppe Tarallo)


Giustizia amministrativa – Atto avente natura regolamentare – Contenuto precettivo e lesivo degli interessi del ricorrente – Termine per impugnare – Decorrenza – Dalla scadenza del termine di pubblicazione e non dalla data di emanazione dell’atto applicativo – Fattispecie

Il ricorso avverso un atto di natura regolamentare che abbia portata immediatamente precettiva e direttamente lesiva degli interessi del ricorrente deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine della pubblicazione, non essendo ammissibile l'impugnazione dell'atto stesso solo in occasione dell'emanazione di un atto applicativo, avente carattere pedissequamente adempitivo, essendo invece onere dell'interessato ricorrere nell'ordinario termine di decadenza contro la disposizione regolamentare (nella specie si trattava dell’art.204 del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Napoli, che, in relazione ai servizi di giardinaggio e di nettezza nei cimiteri comunali, impone agli Enti, Associazioni, Arciconfraternite e soggetti privati il pagamento della somma di L. 10.000 annue per ogni loculo realizzato nel proprio complesso funerario) (1).

 

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(1) Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 gennaio 1999, n. 33 e sez. V, sent. 13 marzo 2001, n. 1437; T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 27 gennaio 1982 n. 50.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione quarta

 

con l’intervento dei signori Magistrati: Nicolò Monteleone, Presidente; Pierluigi Russo, Primo Referendario - estensore; Maria Ada Russo, Referendario, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3816/1998 proposto dalla

 

CONFRATERNITA S. ORSOLA E CATERINA DEI ROSSI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario R. Spasiano, presso il cui studio in Napoli, via Fedro n. 7, è elettivamente domiciliato,

 

contro

 

- il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo ed elettivamente domiciliato in Napoli, palazzo S. Giacomo,

 

per l’annullamento
- della nota n. del 3 febbraio 1998, con la quale la Confraternita ricorrente è stata invitata e diffidata a provvedere al pagamento di L. 10.000 annue per ogni loculo realizzato nel proprio complesso funerario;
- dell’art. 284 del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Napoli, che dispone il pagamento di detta somma per ogni loculo realizzato nella propria cappella sepolcrale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l‘atto di costituzione in giudizio e la memoria prodotta dal Comune di Napoli;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Primo Referendario Pierluigi Russo;
Uditi alla pubblica udienza del 9 giugno 2004 i procuratori delle parti, come da verbale;

 

RITENUTO

 

che il presente ricorso può essere deciso con "sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268, 29 gennaio 2004, n. 299; T.A.R. Campania, sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);

 

CONSIDERATO

 

- che il ricorso si appalesa irricevibile per ciò che concerne l’impugnazione del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Napoli (art. 204, che, in relazione ai servizi di giardinaggio e di nettezza nei cimiteri comunali, impone agli Enti, Associazioni, Arciconfraternite e soggetti privati il pagamento della somma di L. 10.000 annue per ogni loculo realizzato nel proprio complesso funerario).
Ed invero, come risulta dagli atti di causa, il predetto regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Napoli n. 291 del 3 ottobre 1993, per cui il presente ricorso, notificato in data 24 marzo 1998, deve ritenersi manifestamente tardivo avuto riguardo al termine perentorio di 60 giorni che l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (novellato dall’art. 1, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205) fa decorrere dalla scadenza del termine della pubblicazione degli atti che, come quello in esame, sono sottoposti, in base a disposizioni di legge o di regolamento, a tale adempimento.
Né a tale conclusione può ostare la natura regolamentare dell’atto impugnato, in quanto la specifica ed univoca disposizione contestata, per la precisione dell’adempimento richiesto (con l’indicazione, addirittura, del capitolo 9350 del Bilancio comunale, in cui effettuare il versamento), appare immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione di tutti i soggetti concessionari di aree in cui sorgono costruzioni funebri. Sicchè, essendo in radice esclusa la necessità della mediazione di un atto applicativo, deve ritenersi, in base a consolidato orientamento giurisprudenziale (fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 33; sez. V, 13 marzo 2001, n. 1437; T.A.R. Lazio, sez. II, 27 gennaio 1982 n. 50), non ammissibile l'impugnazione dell'atto stesso solo in occasione dell'emanazione di un atto applicativo, avente carattere pedissequamente adempitivo, essendo invece onere dell'interessato ricorrere nell'ordinario termine di decadenza contro la disposizione regolamentare;
- che, pertanto, deve ritenersi inammissibile l’impugnativa che investe la nota del 3 febbraio 1998, con la quale il Comune di Napoli, constatato che “a tutt’oggi nulla è stato versato”, ha invitato e diffidato la Confraternita ricorrente a provvedere al pagamento della predetta somma annua di L. 10.000, stante la sua natura meramente consequenziale rispetto alla suddetta deliberazione che ne costituisce il presupposto (sul carattere non provvedimentale di tale diffida, peraltro, si è pronunciata la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 365 del 21 novembre 2000 - in atti - emessa in fattispecie analoga alla presente);
- che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. IV, dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2004.


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