| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004
n. 1282
Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti
M.M. ed altri (avv. Pomero e Panero) c. A.N.A.S. S.p.A (avv.
Stato) |
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1. Competenza e Giurisdizione – Dipendenti
ANAS assegnatari di case cantoniere – Sfratto – Giudice
Ordinario
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2. Competenza e Giurisdizione – Dipendenti
assegnatari di case cantoniere – Indennità per occupazione
abusiva di casa cantoniera– Giudice Ordinario
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1. Spetta al Giudice Ordinario di conoscere
in ordine alla legittimità dello sfratto con il quale l’Anas
ordina ai propri dipendenti assegnatari di case cantoniere
lo sgombero dei suddetti immobili, in quanto questione attinente
alla determinazione del regime retributivo del personale
contrattualizzato.
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2. Spetta al Giudice Ordinario di conoscere
in ordine alla legittimità del provvedimento con il quale
l’Anas richiede ai propri dipendenti assegnatari di case
cantoniere il versamento di indennizzo per l’abusiva occupazione
di dette case, in quanto questione attinente alla determinazione
del regime retributivo del personale contrattualizzato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL PIEMONTE
Prima Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 730 del 2003 proposto da
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MANDUZIO MATTEO, CIVILETTO GIACINTO, ANSELMI
GIUSEPPE, FIORE LEONARDO, rappresentati e difesi dagli
Avv. Pierluigi Pomero e Giorgio Panero, con domicilio eletto
in Torino alla via Cavalli n. 36;
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contro
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A.N.A.S. S.P.A., in persona del l.r.
p.t., rappresentata e difesa dall’avvocatura dello Stato,
domiciliataria in Torino;
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per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti, prot. nn. 3566/03, 3570/03, 3572/03 e
3575/03 – tutti recanti la data del 26 febbraio 2003 – che
sono stati rispettivamente notificati ai ricorrenti, con
i quali si ordinava ai destinatari di abbandonare entro
il 14.04.2003 le case cantoniere sino ad ora occupate quali
alloggi di servizio, con richiesta di un indennizzo per
l’occupazione abusiva dei medesimi;
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visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 il
consigliere Roberta Vigotti;
uditi l’Avv. l’avv. Bernardi per delega dell’avv. Pomero,
e l’avvocato dello Stato Carotenuto.
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Ritenuto in fatto
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I ricorrenti, tutti ex-dipendenti dell’ANAS
assegnatari di case cantoniere, erano trasferiti d’ufficio
alla Provincia di Cuneo quali operai addetti alla manutenzione
delle strade.
Con i provvedimenti impugnati l’ANAS ordinava lo sgombero
dei suddetti immobili e richiedeva altresì il versamento
di altrettanti indennizzi per l’abusiva occupazione.
Avverso tali sfratti in via amministrativa venivano dedotti
i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge – art. 7 legge n. 241/1990 – per
mancata comunicazione agli interessati dell’avviso di avvio
del procedimento;
2) violazione degli artt. 36 e 2 Cost. e dell’art. 2099
c.c.: la concessione in uso degli alloggi di servizio costituiva
parte del complessivo trattamento retributivo (in natura)
goduto dai ricorrenti; ne consegue che l’ANAS non avrebbe
potuto privare i ricorrenti di un diritto patrimoniale acquisito
e, pertanto, deve ritenersi illegittimo il punto 9 del protocollo
d’intesa firmato il 14.10.2000 (che invece prevede l’obbligo
del personale trasferito di restituire l’alloggio) tra le
rappresentanze sindacali, il Ministro della Funzione Pubblica,
il Ministro dei Lavori Pubblici, l’amministrazione dell’ANAS,
il Presidente della Conferenza delle Regioni ed il Presidente
dell’Unione delle Province d’Italia.
3) violazione di legge – art. 3 L. n. 241/1990, difetto
di motivazione, eccesso di potere per difetto di motivazione:
non è mai cessato il rapporto di lavoro dei ricorrenti,
semplicemente transitati nei ruoli della Provincia di Cuneo;
4) illegittimità della richiesta di corresponsione dell’indennità
di occupazione abusiva: la richiesta è illegittima come
lo stesso sgombero (e per identici motivi); peraltro, non
sono stati esplicitati i criteri di determinazione dell’importo
della ridetta indennità.
Con atto notificato alla controparte e depositato in causa
il 27.6.2003 il ricorrente Civiletto Giacinto ha rinunciato
al ricorso, a spese compensate. Si è costituita in giudizio
l’amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 2004 il ricorso è
stato ritenuto per la decisione immediata.
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Considerato in diritto
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Il Collegio – non ravvisando la necessità
di disporre alcuna ulteriore attività istruttoria – ritiene
di poter decidere ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio
2000, n. 205 (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002);
non vi è luogo, dunque, ad alcuna pronuncia sull’invocata
tutela cautelare. Come gli stessi ricorrenti riconoscono
la questione prospettata (in sostanza relativa al diritto
di permanere nell’alloggio di servizio assegnato in dipendenza
dell’impiego alle dipendenze dell’ANAS) rivolge profili
giuridici indiscutibilmente riservati all’autorità giurisdizionale
ordinaria, in quanto attinenti alla determinazione del regime
retributivo del,personale contrattualizzato.
Il ricorso è pertanto irricevibile, per carenza di giurisdizione
del giudice amministrativo; le spese di lite possono, peraltro,
essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando,
dichiara la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio
del 7 luglio 2004 con l’intervento dei Magistrati:
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Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Roberta Vigotti Consigliere, estensore
Bernardo Baglietto Primo referendario
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