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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 7 luglio 2004 n. 1282
Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti
M.M. ed altri (avv. Pomero e Panero) c. A.N.A.S. S.p.A (avv. Stato)


1. Competenza e Giurisdizione – Dipendenti ANAS assegnatari di case cantoniere – Sfratto – Giudice Ordinario

 

2. Competenza e Giurisdizione – Dipendenti assegnatari di case cantoniere – Indennità per occupazione abusiva di casa cantoniera– Giudice Ordinario

1. Spetta al Giudice Ordinario di conoscere in ordine alla legittimità dello sfratto con il quale l’Anas ordina ai propri dipendenti assegnatari di case cantoniere lo sgombero dei suddetti immobili, in quanto questione attinente alla determinazione del regime retributivo del personale contrattualizzato.

 

2. Spetta al Giudice Ordinario di conoscere in ordine alla legittimità del provvedimento con il quale l’Anas richiede ai propri dipendenti assegnatari di case cantoniere il versamento di indennizzo per l’abusiva occupazione di dette case, in quanto questione attinente alla determinazione del regime retributivo del personale contrattualizzato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Prima Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 730 del 2003 proposto da

 

MANDUZIO MATTEO, CIVILETTO GIACINTO, ANSELMI GIUSEPPE, FIORE LEONARDO, rappresentati e difesi dagli Avv. Pierluigi Pomero e Giorgio Panero, con domicilio eletto in Torino alla via Cavalli n. 36;

 

contro

 

A.N.A.S. S.P.A., in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’avvocatura dello Stato, domiciliataria in Torino;

 

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti, prot. nn. 3566/03, 3570/03, 3572/03 e 3575/03 – tutti recanti la data del 26 febbraio 2003 – che sono stati rispettivamente notificati ai ricorrenti, con i quali si ordinava ai destinatari di abbandonare entro il 14.04.2003 le case cantoniere sino ad ora occupate quali alloggi di servizio, con richiesta di un indennizzo per l’occupazione abusiva dei medesimi;

 

visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 il consigliere Roberta Vigotti;
uditi l’Avv. l’avv. Bernardi per delega dell’avv. Pomero, e l’avvocato dello Stato Carotenuto.

 

Ritenuto in fatto

 

I ricorrenti, tutti ex-dipendenti dell’ANAS assegnatari di case cantoniere, erano trasferiti d’ufficio alla Provincia di Cuneo quali operai addetti alla manutenzione delle strade.
Con i provvedimenti impugnati l’ANAS ordinava lo sgombero dei suddetti immobili e richiedeva altresì il versamento di altrettanti indennizzi per l’abusiva occupazione.
Avverso tali sfratti in via amministrativa venivano dedotti i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge – art. 7 legge n. 241/1990 – per mancata comunicazione agli interessati dell’avviso di avvio del procedimento;
2) violazione degli artt. 36 e 2 Cost. e dell’art. 2099 c.c.: la concessione in uso degli alloggi di servizio costituiva parte del complessivo trattamento retributivo (in natura) goduto dai ricorrenti; ne consegue che l’ANAS non avrebbe potuto privare i ricorrenti di un diritto patrimoniale acquisito e, pertanto, deve ritenersi illegittimo il punto 9 del protocollo d’intesa firmato il 14.10.2000 (che invece prevede l’obbligo del personale trasferito di restituire l’alloggio) tra le rappresentanze sindacali, il Ministro della Funzione Pubblica, il Ministro dei Lavori Pubblici, l’amministrazione dell’ANAS, il Presidente della Conferenza delle Regioni ed il Presidente dell’Unione delle Province d’Italia.
3) violazione di legge – art. 3 L. n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di motivazione: non è mai cessato il rapporto di lavoro dei ricorrenti, semplicemente transitati nei ruoli della Provincia di Cuneo;
4) illegittimità della richiesta di corresponsione dell’indennità di occupazione abusiva: la richiesta è illegittima come lo stesso sgombero (e per identici motivi); peraltro, non sono stati esplicitati i criteri di determinazione dell’importo della ridetta indennità.
Con atto notificato alla controparte e depositato in causa il 27.6.2003 il ricorrente Civiletto Giacinto ha rinunciato al ricorso, a spese compensate. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.

 

Considerato in diritto

 

Il Collegio – non ravvisando la necessità di disporre alcuna ulteriore attività istruttoria – ritiene di poter decidere ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2002); non vi è luogo, dunque, ad alcuna pronuncia sull’invocata tutela cautelare. Come gli stessi ricorrenti riconoscono la questione prospettata (in sostanza relativa al diritto di permanere nell’alloggio di servizio assegnato in dipendenza dell’impiego alle dipendenze dell’ANAS) rivolge profili giuridici indiscutibilmente riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria, in quanto attinenti alla determinazione del regime retributivo del,personale contrattualizzato.
Il ricorso è pertanto irricevibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo; le spese di lite possono, peraltro, essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, dichiara la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 con l’intervento dei Magistrati:

 

Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Roberta Vigotti Consigliere, estensore
Bernardo Baglietto Primo referendario


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