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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 9 luglio 2004 n. 1519
Pres. (f.f.) Giamportone, Est. Tulumello
M.R.C., G.C., E.C. e L.C., contro Comune di Gela, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze


1. Processo amministrativo – controinteressato - nozione – effetti diretti dell’annullamento dell’atto sulla posizione giuridica del soggetto portatore di un interesse uguale e contrario – valutazione in chiave procedimentale.

 

2. Procedimento amministrativo – espropriazione immobiliare per pubblica utilità – collegamento necessario con il procedimento di pianificazione urbanistica e con quello di realizzazione dell’opera pubblica - fattispecie unitaria sul piano strutturale e funzionale.

 

3. Procedimento amministrativo – accesso – effetti – conoscenza degli atti e conseguenti oneri processuali.

 

4. Processo amministrativo – controinteressato – nozione – impugnazione degli atti del procedimento di espropriazione per la realizzazione di un’opera pubblica - necessità di evocare in giudizio l’aggiudicatario dei lavori di costruzione dell’opera – condizioni.

1. Nel processo amministrativo la qualifica di controinteressato va riconosciuta in capo ai soggetti portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quello del ricorrente, purché nominativamente indicati nel provvedimento stesso, o comunque agevolmente individuabili in base ad un'indicazione logico-deduttiva delle statuizioni contenute nell'atto stesso, avuto riguardo, quanto agli effetti diretti o meno dell’annullamento dell’atto impugnato, alla complessiva fattispecie procedimentale cui detto atto afferisce.

 

2. Il procedimento finalizzato all’espropriazione di un bene immobile non è funzionalmente e strutturalmente autonomo od autosufficiente, in quanto inserito in una fattispecie unitaria, nella quale funge da cerniera fra l’attività di pianificazione urbanistica e quella di realizzazione delle opere pubbliche pianificate.

 

3. Dalla conoscenza acquisita mediante accesso agli atti del procedimento amministrativo non discendono soltanto conseguenze vantaggiose per l’interessato, ma anche, secondo il principio di autoresponsabilità e in funzione della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, oneri processuali a carico dei soggetti che abbiano interesse a far valere in giudizio l’illegittimità di tali atti nei confronti di tutti coloro che al loro mantenimento sono interessati.

 

4. L’impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione di un’opera pubblica è controinteressata, rispetto all’impugnazione degli atti del procedimento espropriativo propedeutico a quello finalizzato alla realizzazione dell’opera, se: 1) i provvedimenti impugnati, oltre ad avere contenuto ablatorio, dispongano direttamente anche per la procedura di gara (nella specie: unico provvedimento contenente sia l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, sia l’approvazione del capitolato speciale di appalto e del bando di gara); 2) l’aggiudicazione, con conseguente individuazione del controinteressato, sia intervenuta prima che il ricorrente abbia notificato il ricorso e prima che abbia preso visione degli atti del procedimento (dai quali tale aggiudicazione risulta).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
Sezione seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi riuniti nn. ricorso n. 5806/2003, 6843/2003, 6845/2003 e 679/2004, sezione II, proposti da

 

CALAFIORE Maria Rosaria, CALAFIORE Gaetana, CALAFIORE Emanuele e CALAFIORE Lucia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Calafiore, presso il cui studio in Palermo, Via Costantino Nigra n. 46, sono elettivamente domiciliati

 

CONTRO

 

- il Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rochelio Pizzardi e Lucia Di Salvo, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Palermo, via Notarbartolo n. 5;

 

- il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati ex lege;

 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,
- della determinazione dirigenziale n. 166 del 19 novembre 2002 del Dirigente della Ripartizione LL. PP. del Comune di Gela, responsabile unico del procedimento, avente ad oggetto “Costruzione del nuovo palazzo di giustizia – approvazione progetto, capitolato speciale di appalto e bando di gara”, contenente l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- della relazione di stima prot. n. 138574/02 dell’Agenzia del Territorio dell’Ufficio Provinciale di Caltanissetta;
- dell’ “ordinanza di occupazione d’urgenza per l’espropriazione relativa ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia”, n. 441 del 4 settembre 2003 del Comune di Gela – settore patrimonio ed espropriazioni;
- dell’atto di avviso di immissione in possesso, per la data del 29 settembre 2003, per l’espropriazione relativa ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia, prot. n. 67136 del 10 settembre 2003, del Comune di Gela – settore patrimonio ed espropriazioni;
- degli atti di materiale immissione in possesso negli immobili dei ricorrenti da parte dell’Amministrazione Comunale di Gela, rispettivamente in data 29 settembre 2003 e 12 novembre 2003;
- dell’ordinanza n. 573 del 16 ottobre 2003 del Sindaco di Gela avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero per l’espropriazione relativa ai lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia”;
- dell’avviso di immissione in possesso prot. n. 4855 LL.PP. del 20 ottobre 2003 del Comune di Gela, ripartizione lavori pubblici, avente ad oggetto “immissione in possesso per i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Comunicazione ripresa operazioni”;
- del verbale della conferenza di servizi del 14 ottobre 2003, avente ad oggetto “Conferenza di servizi immissione in possesso dell’area e degli immobili ricadenti all’interno dell’area destinata alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia”, nonché dei provvedimenti comunque adottati nell’ambito della relativa conferenza;

 

PER LA DECLARATORIA
dell’illegittimità della condotta delle Amministrazioni intimate;

 

PER IL RISARCIMENTO
dei danni conseguenti all’occupazione dell’area foglio n. 191, partt. nn. 145-57-58-59 e 40, sita nel territorio del Comune di Gela, dei fabbricati esistenti sulle particelle 145, 58 e 59, ed alle eventuali servitù derivanti dalla condotta dell’amministrazione comunale, “e per ogni danno comunque connesso e per l’annullamento di ogni atto e/o attività procedimentale illegittima”;

 

E PER LA REINTEGRA
nel possesso delle aree e dei fabbricati indicati

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze 2118/2003 e 261/2003;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 maggio 2004, i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

FATTO

 

Con i ricorsi in epigrafe, i signori Maria Rosaria Calafiore, Lucia Calafiore, Emanuele Calafiore e Gaetana Calafiore hanno impugnato gli atti sopra elencati, relativi al procedimento di espropriazione preordinato alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Gela, deducendone l’illegittimità.
I ricorsi sono stati affidati alle seguenti censure (ripartite fra ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n. 5806/2003):
1) Eccesso di potere e violazione di legge; incompetenza; sottoscrizione dell’ordinanza di occupazione da parte del dirigente del settore patrimonio;
2) eccesso di potere e violazione di legge; mancato rispetto del termine di venti giorni ex art. 3 l. 1/78;
3) eccesso di potere e violazione; incompetenza;
4) eccesso di potere e violazione di legge; omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art 8 l.r. 10/1991;
5) eccesso di potere, sviamento, utilizzo dei poteri attribuiti dalla legge in materia annonaria al fine di realizzare un’opera pubblica;
6) eccesso di potere e violazione di legge; mancata notifica dell’avviso di immissione in possesso;
7) eccesso di potere, travisamento dei fatti; contraddittorietà;
8) eccesso di potere e violazione di legge; mancato rispetto del termine ex art. 3 l. 1/1978;
9) eccesso di potere e violazione di legge; occupazione di edificio non inserito in alcun piano particellare di esproprio;
10) eccesso di potere e violazione di legge; errata dichiarazione di pubblica utilità; incompetenza;
11) eccesso di potere e violazione di legge; mancata comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del procedimento espropriativi e di occupazione d’urgenza; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art. 8 l.r. 10/1991;
12) eccesso di potere e violazione di legge; illegittimità derivata dell’ordinanza di occupazione d’urgenza e degli avvisi di immissione in possesso per illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
13) eccesso di potere e violazione di legge; mancata notifica a tutti i proprietari erroneamente individuati;
14) eccesso di potere e violazione di legge:
14.1. illegittimità dell’atto di approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità per incompetenza dell’organo emanante anche in relazione al reperimento dei fondi necessari, per mancato inserimento dell’opera nel programma triennale delle oo.pp. per assenza della conformità urbanistica e della sua attestazione ex lege;
14.2. mancanza di copertura sia in relazione alla spesa prevista, sia in relazione alla spesa effettiva;
14.3. illegittimità della relazione tecnica di stima per travisamento dei fatti, per erroneità dei presupposti, per illogicità ed irrazionalità manifesta.
Si sono costituite in giudizio, per resistere ai ricorsi, le amministrazioni intimate.
Nel ricorso 5806/2003, con ordinanza n. 261/2003 la Sezione, pur non disponendo la misura cautelare richiesta dalla parte ricorrente, ha fissato l’udienza di merito per la trattazione del ricorso.
Con successiva ordinanza 2118/1003 è stata rigettata la domanda cautelare proposta – sempre nell’ambito del citato giudizio - con il ricorso per motivi aggiunti.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 12 maggio 2004.

 

DIRITTO

 

I ricorsi devono essere riuniti, in quanto connessi oggettivamente e, in parte, soggettivamente.
Dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa del Comune di Gela, di inammissibilità dei ricorsi in quanto non notificati ad alcun controinteressato: laddove, secondo tale prospettazione, deve considerarsi controinteressata, rispetto all’annullamento degl’impugnati provvedimenti della procedura espropriativa, l’impresa aggiudicataria dei lavori cui tale procedura è funzionale.
Lo scrutinio dell’eccezione in esame non può che muovere dal rilievo che, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, 29 novembre 2002, n. 6546), “l'esigenza d'invocare in giudizio un controinteressato si prospetta allorché sia individuabile, in base al tenore del provvedimento impugnato, un soggetto, al quale l'atto direttamente si riferisce, sia nel caso di espressa menzione di un soggetto interessato al mantenimento in vita dell'atto sia nell'ipotesi d'individuabilità in base ad un'indicazione logico-deduttiva delle statuizioni contenute nell'atto stesso (C. Stato, sez. IV, 24-02-2000, n. 981).
In senso analogo, la Sezione (C. Stato, sez. V, 01-12-1999, n. 2032) ha ripetutamente chiarito che, nel processo amministrativo, la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che da un lato siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), e dall'altro siano nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale). Per contro, non sono qualificabili come controinteressati i soggetti la cui posizione è incisa dal provvedimento impugnato solo in modo indiretto e riflesso (C. Stato, sez. IV, 06-04-2000, n. 1982)”.
Tale, consolidato, indirizzo giurisprudenziale va coordinato con gli altrettanto consolidati sviluppi della teoria dell’attività amministrativa, nel senso di precisare che la natura diretta od indiretta del pregiudizio conseguente all’annullamento non va valutata secondo una logica meramente attizia, ma in chiave procedimentale, avuto riguardo alla complessiva fattispecie considerata.
L’applicazione degl’indicati princìpi giurisprudenziali (con le superiori precisazioni), afferenti il profilo strettamente processuale, alla fattispecie dedotta, implica una valutazione del legame che unisce il procedimento espropriativo al procedimento di realizzazione dell’opera pubblica cui l’espropriazione stessa è preordinata, al fine di valutare se la posizione giuridica dell’impresa aggiudicataria sia direttamente, o meno, incisa dall’eventuale caducazione del provvedimento impugnato.
Seguendo la doppia indicazione fornita dalla giurisprudenza, l’indagine segnalata va condotta sia sul piano sostanziale, con riferimento alla possibilità di individuare in capo all’aggiudicatario una posizione d’interesse di natura uguale e contraria a quella del ricorrente; sia sul piano formale, in relazione alla agevole individuabilità, avuto riguardo ai provvedimenti impugnati, di un soggetto leso dalla caducazione di tali provvedimenti. Quanto al primo profilo non si può fare a meno di notare che l’espropriazione, nell’ambito della teoria dei procedimenti ablatori reali, è tradizionalmente classificata come istituto comportante il trasferimento del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, in vista della realizzazione di un fine di interesse generale, che di regola è costituito dalla realizzazione di un’opera pubblica.
Si tratta, dunque, di un istituto, e del relativo procedimento, strutturalmente e funzionalmente inautonomo e non autosufficiente, ma necessariamente connesso, in chiave di strumentalità, al procedimento finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica.
L’opera pubblica, a sua volta, è attuazione di un disegno pianificatorio, relativo all’uso del territorio, contenuto nella disciplina urbanistica, tanto che in dottrina si afferma che l’espropriazione finalizzata all’approntamento di opere pubbliche funge da cerniera tra la pianificazione urbanistica e la sua concreta attuazione.
Si è, in particolare, affermato, che le modificazioni territoriali, qualora riguardino opere di pubblica utilità, in tanto possono aver luogo, in quanto siano conformi allo strumento urbanistico generale: ed il procedimento ablatorio si attua e si giustifica proprio in questa chiave di tramite necessario – sul piano strutturale e funzionale - fra un’attività pianificatoria e l’attività di realizzazione della singola opera che ne costituisce attuazione.
In giurisprudenza un conferma, sul piano generale dell’indicata connessione si rinviene, da ultimo, nella decisione 26 agosto 2003, n. 4847 della VI sezione del Consiglio di Stato, laddove si è affermato che “Deve invero ritenersi sussistente un potere generale del Comune di espropriare le aree inedificate, al fine della corretta attuazione del piano regolatore, ora sancito dall’art. 7, co. 1, lett. a), t.u delle espropriazioni (. . . . ), che ha recepito la previsione di cui all’art. 18, co. 1, l. 17 agosto 1942, n. 1150 ("18. Espropriabilità delle aree urbane. In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio")”.
La riportata affermazione conferma il nesso inscindibile, già in sede di individuazione della norma attributiva, fra procedimento espropriativo e disciplina dell’attività cui esso è funzionale.
Ancora, in sede di commento al recente T.U. in materia espropriativa, si è sottolineato come tale corpus normativo disciplini unicamente le cc.dd. espropriazioni di carattere urbanistico, vale a dire le espropriazioni immobiliari strumentali alla realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di pubblica utilità (come nel caso in esame), con esclusione delle espropriazioni di beni mobili e delle altre forme di espropriazione, disciplinate da norme settoriali, non collegate alla materia dell’urbanistica e delle opere pubbliche.
Sia funzionalmente che strutturalmente, dunque, il quadro normativo fornisce indicazioni univoche circa la stretta interdipendenza fra procedimento ablatorio e procedimento volto alla realizzazione dell’opera pubblica: con la conseguenza che, ad una valutazione non ancorata alla formale collocazione dei singoli provvedimenti in un dato procedimento, il nesso di dipendenza logico-giuridica che lega tali provvedimenti, quali elementi di una fattispecie necessariamente unitaria, è diretto e non riflesso.
Del resto, gli odierni ricorrenti lamentano in buona parte pretesi profili di illegittimità attinenti proprio al mancato rispetto del vincolo funzionale fra procedimento ablatorio e procedimento pianificatorio: i cui atti, pur collocandosi formalmente a monte di quelli afferenti la procedura espropriativi, condizionano direttamente la validità e gli effetti di quelli della serie ablatoria (nello stesso modo in cui questi ultimi incidono sugli effetti di quelli – come l’aggiudicazione – formalmente collocati nella serie terminale della fattispecie unitaria, relativa alla materiale realizzazione dell’opera).
Sul punto, dunque, il dato significativo è che la caducazione degli atti della procedura espropriativa ha un immediato effetto restitutorio del bene che costituisce, ad un tempo, oggetto tanto del procedimento ablatorio che di quello finalizzato all’esecuzione dell’opera pubblica e all’aggiudicazione del relativo contratto.
Pertanto, quanto all’individuazione della natura – diretta o meno – dell’effetto dell’annullamento dell’atto impugnato sulla posizione giuridica del controinteressato, se si ha riguardo al carattere strumentale e servente dell’espropriazione rispetto all’esecuzione dell’opera pubblica, riveniente dalla unitarietà della fattispecie considerata, ed alle ricadute sul piano effettuale, deve concludersi nel senso della fondatezza dell’eccezione in esame. Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza richiamata richiede che i controinteressati siano “nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale)”: per tale indagine occorre avere riguardo agli atti dello specifico procedimento dedotto.
Tutti i ricorsi in esame hanno impugnato in primo luogo la determinazione dirigenziale n. 166 del 19 novembre 2002 del Dirigente della Ripartizione LL. PP. del Comune di Gela, responsabile unico del procedimento, avente ad oggetto “Costruzione del nuovo palazzo di giustizia – approvazione progetto, capitolato speciale di appalto e bando di gara”.
Il provvedimento in questione, dunque, ha un contenuto duplice (a testuale conferma, peraltro, di quanto fin qui argomentato): in parte afferente la procedura espropriativa, in parte relativo alla procedura di gara che ne costituisce il logico ed immediato (rectius: contestuale) sviluppo.
Gli odierni ricorrenti, dunque, all’atto della proposizione dei ricorsi, avevano piena consapevolezza di chiedere l’annullamento di un provvedimento che, se annullato, avrebbe avuto diretta ed immediata refluenza sulla posizione giuridica dei partecipanti alla gara.
Ma vi è di più.
Il primo – nel senso di più antico - dei ricorsi in esame (n. 5806/2003) è stato notificato il 20 ottobre 2003, e depositato il successivo 28 ottobre.
A quella data l’impresa aggiudicataria, controinteressata al ricorso, era agevolmente individuabile (quanto meno, per chi fosse a conoscenza sia dell’esistenza di una gara, sia dei successivi atti ad essa relativi).
Se, infatti, come ricordato, dal primo dei provvedimenti impugnati si evince la pendenza di un procedimento di aggiudicazione dei lavori da eseguirsi sui terreni oggetto di espropriazione, alla data della proposizione di tutti i ricorsi in esame tale procedimento si era concluso, come dimostra il verbale di aggiudicazione in data 14 luglio 2003, prodotto in atti dalla difesa del Comune di Gela.
Gli odierni ricorrenti hanno dunque chiesto l’annullamento di una serie di provvedimenti, conoscendo – o dovendo conoscere, alla luce della piena conoscenza degli atti del procedimento riversata nei ricorsi – il nominativo del soggetto interessato al mantenimento in vita di tali provvedimenti. Il richiamato onere di conoscenza non discende da un’affermazione di principio, ma da una circostanza ben precisa, ricavabile dagli atti.
Nella parte narrativa del citato ricorso n. 5806/2003 (cui si rinvia per brevità, essendo il primo in senso cronologico: ma il discorso vale evidentemente, a foritori, anche per i successivi ricorsi) si afferma che l’interessata avrebbe avuto conoscenza per la prima volta dell’esistenza dei provvedimenti per cui è causa in data 16 settembre 2003, in occasione della notificazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza (da tale riferimento temporale decorre, evidentemente, il termine decadenziale d’impugnazione nonché, sempre secondo la prospettazione della parte ricorrente, la conoscenza dei provvedimenti precedenti, rispetto ai quali a quella data si concretizza l’interesse all’impugnazione).
Come si legge infatti in detto ricorso – ma, come già osservato, tale elemento è comune a tutti i ricorsi riuniti – la parte ricorrente ha rilevato, al momento della notifica dell’ordinanza di occupazione, per un verso dei pretesi vizi di tale ordinanza, e, per altro verso, ha invece esercitato il diritto di accesso agli altri atti del procedimento, proponendo ulteriori censure ad essi relative.
Tale attività, esercitata - per espressa affermazione contenuta nei ricorsi - successivamente al 16 settembre 2003, ha quindi determinato, all’esito di un accesso agli atti del procedimento in epoca successiva all’aggiudicazione, l’impugnazione (anche) dell’atto iniziale della procedura di gara, nella consapevolezza – risultante per tabulas dal momento di esercizio dell’accesso, siccome indicato dagli stessi ricorrenti - dell’esistenza a quel punto di un aggiudicatario della gara medesima: con possibile pregiudizio, dunque, per l’interesse del suddetto aggiudicatario, ormai noto (essendosi detta procedura conclusasi, come ricordato, con l’aggiudicazione intervenuta il 14 luglio 2003, vale a dire più di due mesi prima dell’accesso).
In materia di oneri processuali che discendono, in capo al soggetto interessato, dall’esercizio del diritto di accesso, la recente giurisprudenza tende a ricostruire gli istituti di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa non già in una prospettiva monodirezionale, comportante unicamente conseguenza vantaggiose per gli interessati, ma in chiave di autoresponsabilità per chi abbia chiesto ed ottenuto di prendere visione degli atti del procedimento, giacché la conoscenza in tal modo ottenuta ad iniziativa del singolo contribuisce comunque alla formazione della stabilità del rapporto giuridico (e quindi alla certezza del diritto), cui risultano strumentali gli istituti processuali con funzione sollecitatoria, presidiati dalla sanzione della decadenza (per una applicazione in materia di termini per impugnare, Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2003, n. 1275).
Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni richieste per l’attribuzione, al predetto aggiudicatario, della qualifica di controinteressato rispetto ai ricorsi in esame, con conseguente fondatezza dell’eccezione sollevata dal Comune di Gela.
In assenza della rituale notificazione dei ricorsi ad almeno un controinteressato, gli stessi vanno dichiarati inammissibili.
L’inammissibilità della – propedeutica - domanda annullatoria preclude l’esame della domanda reintegratoria, nonché di quella risarcitoria.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe, e li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 maggio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:

 

- Filippo Giamportone, Presidente f.f.
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.
- Alessio Liberati, Referendario


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