| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 9 luglio 2004
n. 1519
Pres. (f.f.) Giamportone, Est. Tulumello
M.R.C., G.C., E.C. e L.C., contro Comune di Gela, Ministero
della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze
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1. Processo amministrativo – controinteressato
- nozione – effetti diretti dell’annullamento dell’atto
sulla posizione giuridica del soggetto portatore di un interesse
uguale e contrario – valutazione in chiave procedimentale.
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2. Procedimento amministrativo – espropriazione
immobiliare per pubblica utilità – collegamento necessario
con il procedimento di pianificazione urbanistica e con
quello di realizzazione dell’opera pubblica - fattispecie
unitaria sul piano strutturale e funzionale.
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3. Procedimento amministrativo – accesso
– effetti – conoscenza degli atti e conseguenti oneri processuali.
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4. Processo amministrativo – controinteressato
– nozione – impugnazione degli atti del procedimento di
espropriazione per la realizzazione di un’opera pubblica
- necessità di evocare in giudizio l’aggiudicatario dei
lavori di costruzione dell’opera – condizioni.
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1. Nel processo amministrativo la qualifica
di controinteressato va riconosciuta in capo ai soggetti
portatori di un interesse qualificato alla conservazione
del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria
a quello del ricorrente, purché nominativamente indicati
nel provvedimento stesso, o comunque agevolmente individuabili
in base ad un'indicazione logico-deduttiva delle statuizioni
contenute nell'atto stesso, avuto riguardo, quanto agli
effetti diretti o meno dell’annullamento dell’atto impugnato,
alla complessiva fattispecie procedimentale cui detto atto
afferisce.
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2. Il procedimento finalizzato all’espropriazione
di un bene immobile non è funzionalmente e strutturalmente
autonomo od autosufficiente, in quanto inserito in una fattispecie
unitaria, nella quale funge da cerniera fra l’attività di
pianificazione urbanistica e quella di realizzazione delle
opere pubbliche pianificate.
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3. Dalla conoscenza acquisita mediante accesso
agli atti del procedimento amministrativo non discendono
soltanto conseguenze vantaggiose per l’interessato, ma anche,
secondo il principio di autoresponsabilità e in funzione
della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici,
oneri processuali a carico dei soggetti che abbiano interesse
a far valere in giudizio l’illegittimità di tali atti nei
confronti di tutti coloro che al loro mantenimento sono
interessati.
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4. L’impresa aggiudicataria dei lavori di
costruzione di un’opera pubblica è controinteressata, rispetto
all’impugnazione degli atti del procedimento espropriativo
propedeutico a quello finalizzato alla realizzazione dell’opera,
se: 1) i provvedimenti impugnati, oltre ad avere contenuto
ablatorio, dispongano direttamente anche per la procedura
di gara (nella specie: unico provvedimento contenente sia
l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, sia l’approvazione
del capitolato speciale di appalto e del bando di gara);
2) l’aggiudicazione, con conseguente individuazione del
controinteressato, sia intervenuta prima che il ricorrente
abbia notificato il ricorso e prima che abbia preso visione
degli atti del procedimento (dai quali tale aggiudicazione
risulta).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia,
Sezione seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti nn. ricorso n. 5806/2003,
6843/2003, 6845/2003 e 679/2004, sezione II, proposti da
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CALAFIORE Maria Rosaria, CALAFIORE Gaetana,
CALAFIORE Emanuele e CALAFIORE Lucia, tutti rappresentati
e difesi dall’avv. Claudio Calafiore, presso il cui studio
in Palermo, Via Costantino Nigra n. 46, sono elettivamente
domiciliati
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CONTRO
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- il Comune di Gela, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Rochelio Pizzardi e Lucia Di Salvo, elettivamente domiciliato
presso lo studio della seconda, in Palermo, via Notarbartolo
n. 5;
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- il Ministero della Giustizia ed
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso
i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono
domiciliati ex lege;
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PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,
- della determinazione dirigenziale n. 166 del 19 novembre
2002 del Dirigente della Ripartizione LL. PP. del Comune
di Gela, responsabile unico del procedimento, avente ad
oggetto “Costruzione del nuovo palazzo di giustizia – approvazione
progetto, capitolato speciale di appalto e bando di gara”,
contenente l’approvazione del progetto e la dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- della relazione di stima prot. n. 138574/02 dell’Agenzia
del Territorio dell’Ufficio Provinciale di Caltanissetta;
- dell’ “ordinanza di occupazione d’urgenza per l’espropriazione
relativa ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia”,
n. 441 del 4 settembre 2003 del Comune di Gela – settore
patrimonio ed espropriazioni;
- dell’atto di avviso di immissione in possesso, per la
data del 29 settembre 2003, per l’espropriazione relativa
ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia,
prot. n. 67136 del 10 settembre 2003, del Comune di Gela
– settore patrimonio ed espropriazioni;
- degli atti di materiale immissione in possesso negli immobili
dei ricorrenti da parte dell’Amministrazione Comunale di
Gela, rispettivamente in data 29 settembre 2003 e 12 novembre
2003;
- dell’ordinanza n. 573 del 16 ottobre 2003 del Sindaco
di Gela avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero per l’espropriazione
relativa ai lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia”;
- dell’avviso di immissione in possesso prot. n. 4855 LL.PP.
del 20 ottobre 2003 del Comune di Gela, ripartizione lavori
pubblici, avente ad oggetto “immissione in possesso per
i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia.
Comunicazione ripresa operazioni”;
- del verbale della conferenza di servizi del 14 ottobre
2003, avente ad oggetto “Conferenza di servizi immissione
in possesso dell’area e degli immobili ricadenti all’interno
dell’area destinata alla costruzione del nuovo Palazzo di
Giustizia”, nonché dei provvedimenti comunque adottati nell’ambito
della relativa conferenza;
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PER LA DECLARATORIA
dell’illegittimità della condotta delle Amministrazioni
intimate;
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PER IL RISARCIMENTO
dei danni conseguenti all’occupazione dell’area foglio n.
191, partt. nn. 145-57-58-59 e 40, sita nel territorio del
Comune di Gela, dei fabbricati esistenti sulle particelle
145, 58 e 59, ed alle eventuali servitù derivanti dalla
condotta dell’amministrazione comunale, “e per ogni danno
comunque connesso e per l’annullamento di ogni atto e/o
attività procedimentale illegittima”;
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E PER LA REINTEGRA
nel possesso delle aree e dei fabbricati indicati
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Viste le ordinanze 2118/2003 e 261/2003;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 maggio 2004, i procuratori
delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
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FATTO
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Con i ricorsi in epigrafe, i signori Maria
Rosaria Calafiore, Lucia Calafiore, Emanuele Calafiore e
Gaetana Calafiore hanno impugnato gli atti sopra elencati,
relativi al procedimento di espropriazione preordinato alla
costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Gela, deducendone
l’illegittimità.
I ricorsi sono stati affidati alle seguenti censure (ripartite
fra ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti nel
giudizio n. 5806/2003):
1) Eccesso di potere e violazione di legge; incompetenza;
sottoscrizione dell’ordinanza di occupazione da parte del
dirigente del settore patrimonio;
2) eccesso di potere e violazione di legge; mancato rispetto
del termine di venti giorni ex art. 3 l. 1/78;
3) eccesso di potere e violazione; incompetenza;
4) eccesso di potere e violazione di legge; omessa comunicazione
di avvio del procedimento; violazione dell’art. 7 l. 241/1990
e dell’art 8 l.r. 10/1991;
5) eccesso di potere, sviamento, utilizzo dei poteri attribuiti
dalla legge in materia annonaria al fine di realizzare un’opera
pubblica;
6) eccesso di potere e violazione di legge; mancata notifica
dell’avviso di immissione in possesso;
7) eccesso di potere, travisamento dei fatti; contraddittorietà;
8) eccesso di potere e violazione di legge; mancato rispetto
del termine ex art. 3 l. 1/1978;
9) eccesso di potere e violazione di legge; occupazione
di edificio non inserito in alcun piano particellare di
esproprio;
10) eccesso di potere e violazione di legge; errata dichiarazione
di pubblica utilità; incompetenza;
11) eccesso di potere e violazione di legge; mancata comunicazione
di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità
e del procedimento espropriativi e di occupazione d’urgenza;
violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art. 8 l.r. 10/1991;
12) eccesso di potere e violazione di legge; illegittimità
derivata dell’ordinanza di occupazione d’urgenza e degli
avvisi di immissione in possesso per illegittimità della
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
13) eccesso di potere e violazione di legge; mancata notifica
a tutti i proprietari erroneamente individuati;
14) eccesso di potere e violazione di legge:
14.1. illegittimità dell’atto di approvazione del progetto
e della dichiarazione di pubblica utilità per incompetenza
dell’organo emanante anche in relazione al reperimento dei
fondi necessari, per mancato inserimento dell’opera nel
programma triennale delle oo.pp. per assenza della conformità
urbanistica e della sua attestazione ex lege;
14.2. mancanza di copertura sia in relazione alla spesa
prevista, sia in relazione alla spesa effettiva;
14.3. illegittimità della relazione tecnica di stima per
travisamento dei fatti, per erroneità dei presupposti, per
illogicità ed irrazionalità manifesta.
Si sono costituite in giudizio, per resistere ai ricorsi,
le amministrazioni intimate.
Nel ricorso 5806/2003, con ordinanza n. 261/2003 la Sezione,
pur non disponendo la misura cautelare richiesta dalla parte
ricorrente, ha fissato l’udienza di merito per la trattazione
del ricorso.
Con successiva ordinanza 2118/1003 è stata rigettata la
domanda cautelare proposta – sempre nell’ambito del citato
giudizio - con il ricorso per motivi aggiunti.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato
memorie. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza
pubblica del 12 maggio 2004.
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DIRITTO
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I ricorsi devono essere riuniti, in quanto
connessi oggettivamente e, in parte, soggettivamente.
Dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata
dalla difesa del Comune di Gela, di inammissibilità dei
ricorsi in quanto non notificati ad alcun controinteressato:
laddove, secondo tale prospettazione, deve considerarsi
controinteressata, rispetto all’annullamento degl’impugnati
provvedimenti della procedura espropriativa, l’impresa aggiudicataria
dei lavori cui tale procedura è funzionale.
Lo scrutinio dell’eccezione in esame non può che muovere
dal rilievo che, secondo la giurisprudenza (Consiglio di
Stato, V, 29 novembre 2002, n. 6546), “l'esigenza d'invocare
in giudizio un controinteressato si prospetta allorché sia
individuabile, in base al tenore del provvedimento impugnato,
un soggetto, al quale l'atto direttamente si riferisce,
sia nel caso di espressa menzione di un soggetto interessato
al mantenimento in vita dell'atto sia nell'ipotesi d'individuabilità
in base ad un'indicazione logico-deduttiva delle statuizioni
contenute nell'atto stesso (C. Stato, sez. IV, 24-02-2000,
n. 981).
In senso analogo, la Sezione (C. Stato, sez. V, 01-12-1999,
n. 2032) ha ripetutamente chiarito che, nel processo amministrativo,
la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere
riconosciuta a coloro che da un lato siano portatori di
un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento
impugnato, di natura eguale e contraria a quello del ricorrente
(c.d. elemento sostanziale), e dall'altro siano nominativamente
indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente
individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale). Per
contro, non sono qualificabili come controinteressati i
soggetti la cui posizione è incisa dal provvedimento impugnato
solo in modo indiretto e riflesso (C. Stato, sez. IV, 06-04-2000,
n. 1982)”.
Tale, consolidato, indirizzo giurisprudenziale va coordinato
con gli altrettanto consolidati sviluppi della teoria dell’attività
amministrativa, nel senso di precisare che la natura diretta
od indiretta del pregiudizio conseguente all’annullamento
non va valutata secondo una logica meramente attizia, ma
in chiave procedimentale, avuto riguardo alla complessiva
fattispecie considerata.
L’applicazione degl’indicati princìpi giurisprudenziali
(con le superiori precisazioni), afferenti il profilo strettamente
processuale, alla fattispecie dedotta, implica una valutazione
del legame che unisce il procedimento espropriativo al procedimento
di realizzazione dell’opera pubblica cui l’espropriazione
stessa è preordinata, al fine di valutare se la posizione
giuridica dell’impresa aggiudicataria sia direttamente,
o meno, incisa dall’eventuale caducazione del provvedimento
impugnato.
Seguendo la doppia indicazione fornita dalla giurisprudenza,
l’indagine segnalata va condotta sia sul piano sostanziale,
con riferimento alla possibilità di individuare in capo
all’aggiudicatario una posizione d’interesse di natura uguale
e contraria a quella del ricorrente; sia sul piano formale,
in relazione alla agevole individuabilità, avuto riguardo
ai provvedimenti impugnati, di un soggetto leso dalla caducazione
di tali provvedimenti. Quanto al primo profilo non si può
fare a meno di notare che l’espropriazione, nell’ambito
della teoria dei procedimenti ablatori reali, è tradizionalmente
classificata come istituto comportante il trasferimento
del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, in vista
della realizzazione di un fine di interesse generale, che
di regola è costituito dalla realizzazione di un’opera pubblica.
Si tratta, dunque, di un istituto, e del relativo procedimento,
strutturalmente e funzionalmente inautonomo e non autosufficiente,
ma necessariamente connesso, in chiave di strumentalità,
al procedimento finalizzato alla realizzazione di un’opera
pubblica.
L’opera pubblica, a sua volta, è attuazione di un disegno
pianificatorio, relativo all’uso del territorio, contenuto
nella disciplina urbanistica, tanto che in dottrina si afferma
che l’espropriazione finalizzata all’approntamento di opere
pubbliche funge da cerniera tra la pianificazione urbanistica
e la sua concreta attuazione.
Si è, in particolare, affermato, che le modificazioni territoriali,
qualora riguardino opere di pubblica utilità, in tanto possono
aver luogo, in quanto siano conformi allo strumento urbanistico
generale: ed il procedimento ablatorio si attua e si giustifica
proprio in questa chiave di tramite necessario – sul piano
strutturale e funzionale - fra un’attività pianificatoria
e l’attività di realizzazione della singola opera che ne
costituisce attuazione.
In giurisprudenza un conferma, sul piano generale dell’indicata
connessione si rinviene, da ultimo, nella decisione 26 agosto
2003, n. 4847 della VI sezione del Consiglio di Stato, laddove
si è affermato che “Deve invero ritenersi sussistente un
potere generale del Comune di espropriare le aree inedificate,
al fine della corretta attuazione del piano regolatore,
ora sancito dall’art. 7, co. 1, lett. a), t.u delle espropriazioni
(. . . . ), che ha recepito la previsione di cui all’art.
18, co. 1, l. 17 agosto 1942, n. 1150 ("18. Espropriabilità
delle aree urbane. In conseguenza dell'approvazione del
piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre
l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà
di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato
urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e
quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto
con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio")”.
La riportata affermazione conferma il nesso inscindibile,
già in sede di individuazione della norma attributiva, fra
procedimento espropriativo e disciplina dell’attività cui
esso è funzionale.
Ancora, in sede di commento al recente T.U. in materia espropriativa,
si è sottolineato come tale corpus normativo disciplini
unicamente le cc.dd. espropriazioni di carattere urbanistico,
vale a dire le espropriazioni immobiliari strumentali alla
realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di pubblica
utilità (come nel caso in esame), con esclusione delle espropriazioni
di beni mobili e delle altre forme di espropriazione, disciplinate
da norme settoriali, non collegate alla materia dell’urbanistica
e delle opere pubbliche.
Sia funzionalmente che strutturalmente, dunque, il quadro
normativo fornisce indicazioni univoche circa la stretta
interdipendenza fra procedimento ablatorio e procedimento
volto alla realizzazione dell’opera pubblica: con la conseguenza
che, ad una valutazione non ancorata alla formale collocazione
dei singoli provvedimenti in un dato procedimento, il nesso
di dipendenza logico-giuridica che lega tali provvedimenti,
quali elementi di una fattispecie necessariamente unitaria,
è diretto e non riflesso.
Del resto, gli odierni ricorrenti lamentano in buona parte
pretesi profili di illegittimità attinenti proprio al mancato
rispetto del vincolo funzionale fra procedimento ablatorio
e procedimento pianificatorio: i cui atti, pur collocandosi
formalmente a monte di quelli afferenti la procedura espropriativi,
condizionano direttamente la validità e gli effetti di quelli
della serie ablatoria (nello stesso modo in cui questi ultimi
incidono sugli effetti di quelli – come l’aggiudicazione
– formalmente collocati nella serie terminale della fattispecie
unitaria, relativa alla materiale realizzazione dell’opera).
Sul punto, dunque, il dato significativo è che la caducazione
degli atti della procedura espropriativa ha un immediato
effetto restitutorio del bene che costituisce, ad un tempo,
oggetto tanto del procedimento ablatorio che di quello finalizzato
all’esecuzione dell’opera pubblica e all’aggiudicazione
del relativo contratto.
Pertanto, quanto all’individuazione della natura – diretta
o meno – dell’effetto dell’annullamento dell’atto impugnato
sulla posizione giuridica del controinteressato, se si ha
riguardo al carattere strumentale e servente dell’espropriazione
rispetto all’esecuzione dell’opera pubblica, riveniente
dalla unitarietà della fattispecie considerata, ed alle
ricadute sul piano effettuale, deve concludersi nel senso
della fondatezza dell’eccezione in esame. Quanto al secondo
profilo, la giurisprudenza richiamata richiede che i controinteressati
siano “nominativamente indicati nel provvedimento stesso
o comunque siano agevolmente individuabili in base ad esso
(c.d. elemento formale)”: per tale indagine occorre avere
riguardo agli atti dello specifico procedimento dedotto.
Tutti i ricorsi in esame hanno impugnato in primo luogo
la determinazione dirigenziale n. 166 del 19 novembre 2002
del Dirigente della Ripartizione LL. PP. del Comune di Gela,
responsabile unico del procedimento, avente ad oggetto “Costruzione
del nuovo palazzo di giustizia – approvazione progetto,
capitolato speciale di appalto e bando di gara”.
Il provvedimento in questione, dunque, ha un contenuto duplice
(a testuale conferma, peraltro, di quanto fin qui argomentato):
in parte afferente la procedura espropriativa, in parte
relativo alla procedura di gara che ne costituisce il logico
ed immediato (rectius: contestuale) sviluppo.
Gli odierni ricorrenti, dunque, all’atto della proposizione
dei ricorsi, avevano piena consapevolezza di chiedere l’annullamento
di un provvedimento che, se annullato, avrebbe avuto diretta
ed immediata refluenza sulla posizione giuridica dei partecipanti
alla gara.
Ma vi è di più.
Il primo – nel senso di più antico - dei ricorsi in esame
(n. 5806/2003) è stato notificato il 20 ottobre 2003, e
depositato il successivo 28 ottobre.
A quella data l’impresa aggiudicataria, controinteressata
al ricorso, era agevolmente individuabile (quanto meno,
per chi fosse a conoscenza sia dell’esistenza di una gara,
sia dei successivi atti ad essa relativi).
Se, infatti, come ricordato, dal primo dei provvedimenti
impugnati si evince la pendenza di un procedimento di aggiudicazione
dei lavori da eseguirsi sui terreni oggetto di espropriazione,
alla data della proposizione di tutti i ricorsi in esame
tale procedimento si era concluso, come dimostra il verbale
di aggiudicazione in data 14 luglio 2003, prodotto in atti
dalla difesa del Comune di Gela.
Gli odierni ricorrenti hanno dunque chiesto l’annullamento
di una serie di provvedimenti, conoscendo – o dovendo conoscere,
alla luce della piena conoscenza degli atti del procedimento
riversata nei ricorsi – il nominativo del soggetto interessato
al mantenimento in vita di tali provvedimenti. Il richiamato
onere di conoscenza non discende da un’affermazione di principio,
ma da una circostanza ben precisa, ricavabile dagli atti.
Nella parte narrativa del citato ricorso n. 5806/2003 (cui
si rinvia per brevità, essendo il primo in senso cronologico:
ma il discorso vale evidentemente, a foritori, anche per
i successivi ricorsi) si afferma che l’interessata avrebbe
avuto conoscenza per la prima volta dell’esistenza dei provvedimenti
per cui è causa in data 16 settembre 2003, in occasione
della notificazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza
(da tale riferimento temporale decorre, evidentemente, il
termine decadenziale d’impugnazione nonché, sempre secondo
la prospettazione della parte ricorrente, la conoscenza
dei provvedimenti precedenti, rispetto ai quali a quella
data si concretizza l’interesse all’impugnazione).
Come si legge infatti in detto ricorso – ma, come già osservato,
tale elemento è comune a tutti i ricorsi riuniti – la parte
ricorrente ha rilevato, al momento della notifica dell’ordinanza
di occupazione, per un verso dei pretesi vizi di tale ordinanza,
e, per altro verso, ha invece esercitato il diritto di accesso
agli altri atti del procedimento, proponendo ulteriori censure
ad essi relative.
Tale attività, esercitata - per espressa affermazione contenuta
nei ricorsi - successivamente al 16 settembre 2003, ha quindi
determinato, all’esito di un accesso agli atti del procedimento
in epoca successiva all’aggiudicazione, l’impugnazione (anche)
dell’atto iniziale della procedura di gara, nella consapevolezza
– risultante per tabulas dal momento di esercizio dell’accesso,
siccome indicato dagli stessi ricorrenti - dell’esistenza
a quel punto di un aggiudicatario della gara medesima: con
possibile pregiudizio, dunque, per l’interesse del suddetto
aggiudicatario, ormai noto (essendosi detta procedura conclusasi,
come ricordato, con l’aggiudicazione intervenuta il 14 luglio
2003, vale a dire più di due mesi prima dell’accesso).
In materia di oneri processuali che discendono, in capo
al soggetto interessato, dall’esercizio del diritto di accesso,
la recente giurisprudenza tende a ricostruire gli istituti
di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa
non già in una prospettiva monodirezionale, comportante
unicamente conseguenza vantaggiose per gli interessati,
ma in chiave di autoresponsabilità per chi abbia chiesto
ed ottenuto di prendere visione degli atti del procedimento,
giacché la conoscenza in tal modo ottenuta ad iniziativa
del singolo contribuisce comunque alla formazione della
stabilità del rapporto giuridico (e quindi alla certezza
del diritto), cui risultano strumentali gli istituti processuali
con funzione sollecitatoria, presidiati dalla sanzione della
decadenza (per una applicazione in materia di termini per
impugnare, Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2003, n. 1275).
Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni richieste per
l’attribuzione, al predetto aggiudicatario, della qualifica
di controinteressato rispetto ai ricorsi in esame, con conseguente
fondatezza dell’eccezione sollevata dal Comune di Gela.
In assenza della rituale notificazione dei ricorsi ad almeno
un controinteressato, gli stessi vanno dichiarati inammissibili.
L’inammissibilità della – propedeutica - domanda annullatoria
preclude l’esame della domanda reintegratoria, nonché di
quella risarcitoria.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
riunisce i ricorsi in epigrafe, e li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 12 maggio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
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- Filippo Giamportone, Presidente f.f.
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.
- Alessio Liberati, Referendario
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