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| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 giugno 2004 n. 782
Pres. L. Ranalli – Est. G. O. Manzi
H3G s.p.a. (avv.ti P. Niccolaini, N. Irti, M. Savini Niccio)
c. Comune di Macerata (avv. D. Gasparrini Pianesi) |
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1- DIA – silenzio assenso – successivo esercizio
del potere repressivo e sanzionatorio – ammissibilità
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2- Comunicazione di avvio del procedimento
– diffida a proseguire i lavori – vale come comunicazione
per sua natura inibitoria
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3- Impianti di telefonia – installazione
delle antenne – regolamento comunale – divieto di installazione
su strutture appositamente realizzate – installazione su
edifici preesistenti – legittimità
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1- Nel caso di installazione di infrastrutture
di telecomunicazioni sottoposte a DIA, la formazione del
silenzio accoglimento non preclude agli organi comunali
l’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori delle iniziative
edilizie in contrasto con la normativa urbanistica e regolamentare
vigente, dal momento che il mancato esercizio dei poteri
preventivi di controllo su tali iniziative nel termine assegnato
dalla legge, seppure facoltizza i privati interessati a
dare avvio alla esecuzione dei relativi lavori senza ulteriore
indugio, non priva nel contempo i competenti organi della
PA dal potere di sanzionare eventuali abusi posti in essere
per effetto della esecuzione delle opere assentite tacitamente.
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2- La diffida a proseguire i lavori per la
sua natura inibitoria si qualifica anche come comunicazione
di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 l. 241/90.
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3- La installazione di antenne su pali metallici
collocati su edifici preesistenti non incorre nel divieto
– stabilito da un Regolamento comuale – di installare gli
impianti di telefonia radiomobile su pali e strutture appositamente
realizzate, anziché su elementi architettonici preesistenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.497 del 2003, proposto
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dalla s.p.a. H3G, con sede in Trezzano
sul Naviglio, in persona del suo rappresentante legale,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Niccolaini,
Natalino Irti e Mario Savini Niccio, presso la prima elettivamente
domiciliato in Ancona, alla via Cardeto, n.3/B;
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contro
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- il COMUNE DI MACERATA, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Daniela Gasparrini Pianesi, elettivamente domiciliato in
Ancona, al Corso Mazzini n.156, presso l’avv. Francesco
Tardella;
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- il DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL
TERRITORIO, del Comune di Macerata, non costituito in
giudizio;
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per l’annullamento
- del provvedimento n.39300 del 14.4.2003, a firma del Dirigente
del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Macerata,
con cui la società ricorrente è stata diffidata dal dare
esecuzione ai lavori edilizi di cui alla Denuncia di inizio
attività (D.I.A.), in precedenza inoltrata con nota del
18.12.2002 ed avente ad oggetto la comunicazione della volontà
di procedere all’installazione di un impianto tecnologico
costituito da una stazione radio base da collocare su un
palo da ancorare con le sovrastanti antenne sulla sommità
di un edificio residenziale ubicato in via Spalato n.2.
- di tutti gli atti, anche quelli allo stato non riconosciuti
adottati in esecuzione del provvedimento suddetto.
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nonché per l’accertamento
- del diritto della parte ricorrente a vedersi risarciti
i danni arrecati dall’impugnato illegittimo provvedimento
con cui è stata interdetta la realizzazione delle opere
edilizie che la stessa parte aveva in animo di realizzare
a seguito della DIA inoltrata al Comune.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Macerata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24.3.2004, il Consigliere
Galileo Omero Manzi;
Uditi l’avv. P. Niccolaini per la parte ricorrente e l’avv.
D. Gasparrini Pianesi per il Comune resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe la società H3G
ha impugnato l’atto con cui il competente Dirigente del
Comune di Macerata ha sostanzialmente interdetto la realizzazione
dei lavori edilizi oggetto di una precedente Denuncia di
Inizio Attività (DIA) e consistenti nella installazione
di una stazione radio base di telefonia mobile UMTS da collocare
su un palo da ancorare con le sovrastanti antenne sulla
sommità di un edificio residenziale.
La suddetta diffida a portare a compimento le opere suddette
è stata giustificata dalla riscontrata violazione dell’art.70
del vigente regolamento edilizio comunale il quale prescrive
che, all’interno del centro abitato, gli impianti di telefonia
radiomobile e quelli per servizi similari potranno essere
installati soltanto su elementi architettonici preesistenti,
con l’impossibilità di collocarle su tralicci, pali e strutture
appositamente realizzate.
Le ragioni ostative opposte dal Comune alla collocazione
dell’impianto che la società ricorrente aveva programmato
di realizzare vengono ritenute illegittime, in quanto elusive
degli artt.3, 7 e 8 della legge n.241 del 1990 degli artt.1,
5 e 6 del Dlgs n.198 del 2002, dell’art.8 della legge n.36
del 2001, degli artt.54, II comma, 107 e 109 del Dlgsl.
n.267 del 2000, dell’art.2 del D.P.R. n.318 del 1997, e
dell’art.4 III comma della legge n.249 del 1997, nonché
viziate da eccesso di potere sotto i diversi profili del
difetto e dell’irragionevolezza della motivazione, dello
sviamento, della carenza dei presupposti la dedotta violazione
della legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo,
viene fatta dipendere dall’asserito mancato invio di un
formale avviso di avvio del procedimento culminato con la
diffida a desistere dalla realizzazione dei lavori oggetto
di precedente DIA, attesa la ritenuta insussistenza di esigenze
di celerità che potevano indurre in qualche modo a soprassedere
a tale segnalato dovere procedimentale, la cui omissione
ha impedito alla parte ricorrente di formulare le proprie
osservazioni in ordine alla correttezza dell’iniziativa
intrapresa dal Dirigente Comunale.
Un ulteriore profilo di illegittimità viene fatto dipendere
dal tardivo esercizio dei poteri interdettivi dell’attività
edilizia dei privati che, secondo quanto prescritto dagli
artt.5 e 6 del Dlg. n.198 del 2002, recante disposizioni
volte ad accelerare la realizzazione di infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione del
Paese, poteva essere valutata entro 90 giorni dalla presentazione
della DIA, intervenuto il 20.12.2002; per cui la diffida
impugnata, essendo stata adottata il 14.4.2003, si rivela
illegittima ed inefficace, dal momento che sulla DIA si
era formato il silenzio assenso.
Illogica ed elusiva del contenuto dell’invocato art.70 del
Regolamento edilizio comunale viene ritenuta anche l’interpretazione
e l’applicazione che ne ha dato il Comune con l’atto oggetto
di impugnativa poiché, a prescindere dalla circostanza che
l’antenna che la società ricorrente intende installare risulta
comunque collocata su un elemento architettonico preesistente,
essendo previsto comunque il suo ancoraggio sulla sommità
di un edificio residenziale, la parte ricorrente ci tiene
a precisare che, in base alle previsioni dell’art.3 del
Dlgsl. n.198 del 2002, le infrastrutture di telefonia cellulare
sono comunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica
e possono essere realizzate in ogni parte del territorio
comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e di
ogni altra disposizione di legge o regolamento.
Donde, con riferimento a tale riferita norma derogatoria,
nel caso di specie la prescrizione del Regolamento edilizio
comunale, se interpretata in modo da disconoscere che la
stazione radio base di cui si controverte risulta installata
su un elemento architettonico nel senso sopra precisato,
può comunque essere disattesa in forza della riferita deroga
consentita dal legislatore.
Con il ricorso è stata anche proposta azione di condanna
del Comune al risarcimento arrecato alla società ricorrente
per effetto dell’illegittima interruzione dei lavori di
realizzazione della stazione radio base di telefonia cellulare
UMTS, con riserva di meglio articolare nel prosieguo del
processo la consistenza del danno lamentato.
In data 5.7.2003, si è costituito in giudizio l’intimato
Comune di Macerata il cui difensore si è fatto carico di
confutare gli assunti invalidatori dedotti con il ricorso
poiché il Comune contrariamente a quanto affermato dalla
società attrice, avrebbe allertata la stessa sull’avvio
del procedimento di valutazione dei presupposti necessari
a giustificare l’inizio dei lavori, conclusosi con l’adozione
della diffida oggetto di gravame in questa sede.
In proposito, la difesa del Comune sostiene che con riferimento
alla natura inibitoria dell’atto impugnato, la sua adozione
non doveva essere preceduta da alcun avviso preliminare
di avvio di procedimento, essendo scontata del pari la mancanza
in tale fase di un diritto di partecipazione al procedimento,
poiché, nel caso di adozione di atti di diffida, questi
per potere conseguire i propri effetti interdettivi immediati
non possono essere condizionati al preventivo apporto collaborativo
del destinatario degli stessi.
Per quanto concerne poi l’asserita illegittimità del provvedimento
impugnato fatta dipendere dalla tardiva adozione dell’atto
di diffida, secondo la difesa comunale, il termine di 90
giorni imposto dall’art.6 del D.lgsl. n.198 del 2002, si
qualifica di natura ordinatoria, con la possibilità per
gli organi comunali di sanzionare anche dopo la sua scadenza
eventuali attività edilizie illegittime desumibili dalla
DIA.
Privo di pregio viene anche valutato il dedotto rilievo
di difetto di motivazione, poiché l’impugnata diffida dà
conto delle ragioni a fondamento dell’intimato divieto a
proseguire i lavori oggetto della precedente DIA che ha
trovato giustificazione sulla circostanza che l’impianto
di telefonia mobile programmato viene ad essere installato
su un traliccio, in violazione della norma di regolamento
edilizio comunale che fa divieto di utilizzare fili e strutture
metalliche all’interno del centro abitato.
Per quanto riguarda infine la domanda di risarcimento danni
avanzata con il ricorso e dipendente dal pregiudizio economico
assunto derivante dalla mancata tempestiva installazione
della stazione radio base di telefonia cellulare di cui
si controverte, il difensore del Comune ne ha assunto l’infondatezza,
a fronte della ritenuta legittimità dell’operato dell’Amministrazione
oggetto di sindacato giurisdizionale.
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione del
ricorso, i difensori della parte ricorrente hanno depositato,
in data 13.3.2004, apposita memoria conclusionale con la
quale sono state diffusamente ribadite le censure dedotte
con l’atto introduttivo del giudizio, per quanto riguarda
l’asserito tardivo esercizio del potere inibitorio della
prosecuzione dei lavori che non poteva essere più esercitato,
una volta decorso il termine di 90 giorni assegnato al Comune
per vietarne la realizzazione.
Pertanto, l’inutile decorso del termine ha determinato la
formazione di un silenzio accoglimento dell’istanza del
privato avanzata tramite DIA, per la cui rimozione l’Amministrazione
può esercitare il potere di autotutela con tutte le garanzie
procedimentali previste dalla legge n.241 del 1990 che nella
vicenda che occupa non è stata rispettata, dal momento che
la diffida non è stata preceduta dal formale avviso di avvio
del procedimento.
Circa le ragioni addotte dal Comune a giustificazione dell’atto
inibitorio, la difesa di parte attrice le ritiene carenti
sul piano motivazionale ed elusive del dettato dell’art.70
del Regolamento edilizio Comunale che non prevede un divieto
assoluto di utilizzo dei tralicci per l’installazione di
impianti di telefonia radiomobile nel centro abitato, consentendo
soluzioni alternative idonee a mascherare gli impianti in
armonia con il contesto architettonico, come si verifica
appunto nel caso all’impianto di telefonia mobile di cui
si controverte.
Anche il difensore del Comune resistente ha depositato in
data 22.3.2004 apposita memoria di replica, con la quale
ha diffusamente ribadito le tesi e conclusioni prospettate
all’atto della costituzione in giudizio, evidenziando nel
contempo l’intervenuta caducazione del Dlgs n.198 del 2002
per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.303
del 25 settembre/1 ottobre 2003, che ne ha acclarato la
totale incostituzionalità, con la conseguenza di determinare
l’applicazione al caso di specie, la sopravvenuta disciplina
normativa recata dal Dlgsl 1 agosto 2003, n.259 recante
il Codice delle telecomunicazioni per effetto di quanto
stabilito in via transitoria dall’art.4 del D.L. 14 novembre
2003 n.315 convertito con modificazioni dall’art.1 della
legge 16 gennaio 2004 n.5.
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DIRITTO
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1) Giova far precedere la delibazione delle
censure dedotte con il ricorso dalla preliminare ricognizione
del quadro normativo di riferimento, per quanto riguarda
gli atti autorizzatori necessari per consentire l’installazione
di stazioni radio base del servizio di telefonia cellulare
GSM e UMTS.
Prima dell’entrata in vigore del Dlg. 4 settembre 2002 n.198,
l’installazione di tali impianti nel territorio della Regione
Marche era subordinata al preventivo rilascio di concessione
edilizia, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall’art.3
della legge regionale Marche 13 novembre 2001 n.25.
Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici degli impianti suddetti, ai fini
della loro localizzazione, l’art.7 della citata legge regionale
n.25 del 2001 aveva previsto un espresso divieto di installazione
di tali impianti sugli immobili vincolati e di profilo storico-architettonico,
sugli ospedali, sugli edifici adibiti al culto, a scuole
od asili nido, nonché nei parchi pubblici e negli impianti
sportivi.
A prescindere da tali puntuali divieti posti dal legislatore
regionale, l’art.5 della citata L.R. n.25 del 2001 aveva
riconosciuto ai Comuni un potere regolamentare concernente
la individuazione nel proprio territorio dei siti più idonei
per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia
mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, adeguando
all’uopo gli strumenti urbanistici, con l’ulteriore possibilità
di individuare ex art.7, IV comma, LR n.25 del 2001, nei
Piani Regolatori, fasce di rispetto a tutela delle aree
e degli immobili nell’ambito dei quali risulta vietata la
diretta installazione di impianti di telefonia mobile.
Tale regime autorizzatorio e di competenze regolamentari
è stato successivamente modificato con l’entrata in vigore
del Dlgs 4 settembre 2002 n.198, recante disposizioni rivolte
ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione
strategiche che, fra l’altro, ha qualificato le stazioni
radio base per reti di telecomunicazione mobili GSM/UMTS
come opere di urbanizzazione primaria stabilendo nel contempo
la loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica
e la possibilità di realizzarle in ogni parte del territorio
comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad
ogni altra disposizione di legge e di regolamento (art.3
del Dlgs n.198 del 2002).
Per quanto riguarda, in particolare, l’installazione degli
impianti UMTS e gli altri con potenza in singola antenna
uguale o inferiore a 20 Watt, fermo restando il rispetto
dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità fissati dai competenti organi statali,
l’art.5 del Dlg n.198 del 2002, ha richiesto la sola denuncia
di inizio attività (DIA), con l’ulteriore previsione che,
qualora entro 90 giorni dalla sua presentazione, non sia
stato comunicato un provvedimento di diniego, l’interessato
è facoltizzato a dare inizio ai lavori.
Questo dunque era il quadro normativo di riferimento vigente
alla data di adozione dell’impugnato provvedimento di diffida
preordinato ad inibire alla parte ricorrente la collocazione
di un’antenna per telefonia mobile, fatta oggetto di apposita
denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi di quanto previsto
dall’art.5, II comma del Dlgs n.198, del 2002; per cui si
ritiene che le censure di parte ricorrente debbono essere
valutate alla stregua delle norme sopra richiamate in conformità
al principio del tempus regit actum.
A tal fine ritiene infatti il Collegio che nessun effetto
dovrebbe esplicare al riguardo la sopravvenuta dichiarazione
di incostituzionalità del Dlg n.198 del 2002, operata dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n.303 del 25 settembre-1
ottobre 2003, dal momento che, in base a quanto disposto
dall’art.136 della Costituzione, quando la Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità di una norma di legge, la stessa
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
Tuttavia, non può del pari essere trascurato che tale accennata
irretroattività degli effetti di incostituzionalità di una
norma di legge è destinata ad operare soltanto nel caso
di rapporti giuridici esauriti e non certo per quelli ancora
pendenti, come è il caso di quello oggetto della presente
vicenda contenziosa, nell’ambito della quale risulta precluso
all’organo giudicante di dare applicazione a norme dichiarate
incostituzionali (nella specie l’art.5, II comma del Dlgs.
n.198 del 2002).
A tale inconveniente ha tuttavia posto rimedio il legislatore
con l’art.4 del DL 14.11.2003 n.315, convertito con l’art.1
della legge 16 gennaio 2004 n.5 che ha previsto di mantenere
fermo per il futuro, anche dopo la riferita pronuncia di
incostituzionalità, il regime della DIA per la realizzazione
di impianti con tecnologia UMTS con potenza in singola antenna
uguale o inferiore a 20 watt, come è il caso dell’antenna
di cui si controverte, con la conseguenza che, a ben vedere,
il quadro normativo di riferimento, per quanto riguarda
l’atto oggetto di impugnativa in questa sede, non ha subito
alcuna modifica sostanziale e procedimentale nel tempo.
2) Chiarito nei termini suddetti il contesto normativo in
cui deve essere inquadrata l’attività provvedimentale oggetto
di sindacato giurisdizionale, privi di fondamento vanno
valutati i dedotti profili di censura preordinati a denunciare
la violazione da parte dell’Autorità comunale dei doveri
procedimentali imposti dalle norme di riferimento, a causa
del mancato invio di apposito avviso di avvio del procedimento
concluso con l’impugnato atto di diffida a proseguire i
lavori, la cui adozione, a detta della parte ricorrente,
si rivela comunque tardiva, dal momento che è intervenuta
dopo la formazione del silenzio accoglimento della DIA,
per effetto dell’avvenuto decorso del termine di 90 giorni
assegnato al Comune per inibire le attività edilizie oggetto
della DIA.
Tali assunti non possono essere condivisi.
Giova in proposito osservare che la DIA va inquadrata dal
punto di vista sistematico nell’ambito dei procedimenti
di semplificazione dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni
disciplinati dagli artt.19 e 20 della legge 7 agosto 1990
n.241, in base ai quali, determinate attività in precedenza
subordinate a preventivi atti di assenso della PA di tipo
autorizzatorio o abilitativo, possono essere iniziate anche
senza la formale preventiva approvazione degli organi della
PA, qualora sia decorso un termine prestabilito, dalla presentazione
di semplice denuncia di inizio di attività o, in determinati
casi, qualora alla domanda di rilascio di autorizzazione
non segua, nel termine prestabilito, alcun provvedimento
di diniego da parte dell'Amministrazione competente, qualificandosi
in tal caso il silenzio come silenzio accoglimento – assenso
dell’istanza.
Per quanto riguarda in particolare le attività edilizie
e di trasformazione del territorio, il legislatore ha provveduto
ad individuare le opere e gli interventi sottoposti ad autorizzazione-concessione,
prima, ora a permesso di costruire, come pure quelli il
cui avvio resta subordinato alla semplice presentazione
di una denuncia di inizio di attività.
Ciò comporta che, mentre per le iniziative di trasformazione
del territorio sottoposte a permesso di costruire, è richiesta
comunque l’acquisizione del formale titolo autorizzatorio,
con l’impossibilità quindi di considerare come assentite
le stesse, nel caso di protratta inerzia provvedimentale
dell’Autorità competente, per quanto riguarda invece gli
interventi edilizi minori sottoposti a DIA, l’inutile decorso
del termine assegnato alla PA per inibire preventivamente
le attività edilizie oggetto di denuncia, facoltizza l’interessato
a dare ugualmente inizio ai lavori.
In tal caso, non vi è dubbio che, seppure non espressamente
qualificato tale dal legislatore (art.23 del DPR 6.6.2001,
n.380) il mancato esercizio dei poteri interdettivi dei
lavori edilizi oggetto di DIA da parte dell’Autorità Comunale
nel termine all’uopo assegnato, dà luogo ad una sorta di
silenzio-accoglimento sull’istanza del privato, con l’effetto
di trasformare la semplice DIA in un titolo abilitante alla
realizzazione di quanto programmato dal medesimo e segnalato
alla PA, la cui efficacia opera per un periodo di tre anni,
ai sensi di quanto espressamente acclarato dal legislatore
(ora art.23 del DPR 6 giugno 2001, n.380, recante il Testo
Unico delle norme in materia edilizia).
Per quanto riguarda invece l’installazione di infrastrutture
di telecomunicazioni, l’art.5 del Dlgsl. 4 settembre 2002,
n.198, prima, ed ora l’art.87 del Dlgs 1 agosto 2003, n.251,
recante il nuovo Codice delle telecomunicazioni, ha previsto
sia per gli impianti sottoposti ad autorizzazione che per
quelli di minore potenza sottoposti a DIA, nel caso di mancato
formale diniego della domanda del privato, nel termine di
90 giorni dalla loro presentazione da parte dell’Autorità
comunale competente ad assentirne l’installazione, le stesse
si intendono accolte, con l’effetto di qualificare il silenzio
serbato dalla PA come tacito assenso alla realizzazione
dei rispettivi impianti.
Ciò premesso, ritiene tuttavia il Collegio che per effetto
dell’intervenuta formazione del silenzio accoglimento sulle
istanze suddette, agli organi comunali non viene comunque
precluso l’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori
delle iniziative edilizie in contrasto con la normativa
urbanistica e regolamentare vigente, dal momento che il
mancato esercizio dei poteri preventivi di controllo su
tali iniziative nel termine assegnato dalla legge, seppure
facoltizza i privati interessati a dare avvio alla esecuzione
dei relativi lavori senza ulteriore indugio, non priva nel
contempo i competenti organi della PA dal potere di sanzionare
eventuali abusi posti in essere per effetto della esecuzione
delle opere assentite tacitamente (Cons. St. Sez. Vi 4 settembre
2002, n.4453, 30 luglio 2003 n.4391, Cass. Pen. Sez. III
15 marzo – 20 maggio 2002, n.19378; TAR Veneto 10 settembre
2003, n.4722).
Per cui, in materia edilizia, anche dopo la scadenza del
termine di legge per contestare all’interessato la carenza
dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina
procedimentale della denuncia di inizio di attività o del
silenzio assenso, rimane comunque impregiudicato il potere
dovere del Comune di intervenire sul piano sanzionatorio,
non solo nel caso in cui l’intervento realizzato a seguito
della presentazione della DIA risulti invece sottoposto
a permesso di costruire, come espressamente previsto dall’art.37
del DPR n.380 del 2001, ma anche nell’ipotesi in cui venga
successivamente riscontrato che le opere oggetto della DIA
non risultano conformi agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi vigenti, come certificato dal progettista
che ha asseverato la denuncia di inizio di attività ai sensi
dell’art.23 I comma del citato DPR n.380 del 2001.
Infatti, ritenere diversamente che, una volta decorso il
termine assegnato al Comune per vietare preventivamente
i lavori oggetto della DIA, resti preclusa definitivamente
la successiva inibizione degli stessi interventi edilizi
da parte degli organi comunali, equivale a negare la possibilità
di esercizio dei normali poteri di autotutela e sanzionatori
in materia edilizia, in contrasto con il prevalente orientamento
della giurisprudenza che ritiene, in genere, la relativa
potestà punitiva e ripristinatoria doverosa e non soggetta
ad alcun termine di decadenza o di prescrizione, con la
conseguenza che il provvedimento che reprime l’abuso edilizio,
in quanto colpisce una situazione di fatto attualmente contra
jus, può essere adottato anche a notevole distanza di tempo
dalla commissione dell’illecito, non avendo sotto tale aspetto
alcun rilievo il decorso del tempo (Cons. St. Sez. V, 8
luglio 1998, n.1015, TAR Marche 24 giugno 2002, n.671).
Una volta acclarata la possibilità per il Comune di sanzionare
opere edilizie oggetto di una precedente DIA anche dopo
il decorso del termine assegnato per inibire preventivamente
l’avvio dei lavori, infondati vanno valutati tutti i rilievi
invalidatori di parte ricorrente preordinati a denunciare
nell’operato dell’Amministrazione intimata la violazione
dell’art.7 della legge n.241 del 1990, poiché la diffida
a proseguire i lavori oggetto di impugnazione in questa
sede, proprio per la sua natura inibitoria, si qualifica
anche come comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio
da parte degli organi comunali, destinato a concludersi,
nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, con l’adozione
di successivi atti sanzionatori definitivi di tipo ripristinatorio
o pecuniario.
Per cui, se si considera che l’art.7 della legge n.241 del
1990, riconosce alla PA di adottare anche misure cautelari
in sede di invio dell’avviso di avvio del procedimento,
bisogna convenire che, nella vicenda di cui è causa, il
competente dirigente comunale si è mosso nel puntuale rispetto
dei poteri riconosciuti in generale dalla legge sul procedimento
amministrativo e, più in particolare, dalla normativa edilizia
di riferimento, dal momento che, a seguito della diffida
a non dare corso ai lavori oggetto della DIA che, come si
è visto, costituiva anche atto di avvio del relativo procedimento
sanzionatorio dell’abuso edilizio contestato, non era affatto
precluso alla società interessata di presentare le proprie
osservazioni per contestare in sede amministrativa la legittimità
dell’iniziativa sanzionatoria intrapresa dal Comune e destinata
a concludersi con il ritiro della diffida in caso di condivisione
delle osservazioni del privato o con l’adozione di ulteriori
sanzioni ripristinatorie o pecuniarie, nell’eventuale ipotesi
di mancata ottemperanza alla stessa.
Per tutte le ragioni esposte vanno dunque respinte le dedotte
censure preordinate a far dipendere l’illegittimità del
provvedimento impugnato dal tardivo esercizio dei poteri
sanzionatori da parte del Comune e dal mancato preventivo
coinvolgimento della parte ricorrente nell’esercizio di
tali poteri sanzionatori mediante invio di avviso di avvio
del procedimento.
3) Passando a questo punto all’esame dell’ulteriore profilo
di doglianza dedotto con il ricorso e diretto a denunciare
nell’operato del Comune una violazione ed errata applicazione
dell’invocato art.70 del Regolamento edilizio comunale,
la censura va valutata meritevole di accoglimento.
Anche a volersi prescindere dalla potestà derogatoria del
disposto dell’art.3, del Dlgs. n.198 del 4 settembre 2002,
che riconosceva la possibilità di realizzare le infrastrutture
e gli impianti dei servizi di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS,
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento, dal momento che
tale disposizione eccezionale, vigente alla data dell’adozione
della diffida oggetto di gravame, è stata poi successivamente
dichiarato incostituzionale nel corso del giudizio (sentenza
Corte Costituzionale n.303 del 2003), ritiene comunque il
Collegio che l’interpretazione e l’applicazione dell’art.70
del Regolamento edilizio comunale fornita dall’Autorità
resistente sia da ritenere elusiva del contenuto della stessa
norma e comunque illogica in rapporto alle caratteristiche
dell’antenna che la società ricorrente si proponeva di realizzare
tramite DIA.
Dalla ricognizione degli atti progettuali dell’antenna suddetta
versati al fascicolo di causa ed allegati alla DIA, il Collegio
ha potuto verificare che l’impianto in questione consisteva
in una palima metallica di circa 9 metri di altezza, ancorata
su uno spigolo in muratura di un torrino situato su una
parte del tetto di un edificio, alla cui sommità erano collegate
tre antenne UMTS.
Il palo metallico di sostegno delle antenne presentava una
sporgenza dal colmo del tetto del torrino di circa 4,10
metri.
Secondo le previsioni dell’art.70 del vigente Regolamento
edilizio comunale, l’installazione di impianti per le reti
di telefonia radiomobile, poteva avvenire di norma soltanto
su preesistenti elementi architettonici con esclusione di
tralicci, pali e strutture metalliche appositamente realizzate.
Orbene, l’interpretazione logico-funzionale di tale disposizione
regolamentare induce a ritenere che quello che la norma
intende evitare è essenzialmente l’installazione di pali
o tralicci isolati, destinati a contenere sulla loro sommità
antenne ed impianti di ricezione e trasmissione della rete
di telefonia radiomobile.
Tale accennato divieto non esclude tuttavia, ad avviso del
Collegio, la possibilità di ancorare a preesistenti strutture
edilizie le palime sulle quali vanno installate le antenne
delle reti di telefonia radiomobile, poiché la semplice
collocazione delle antenne sugli elementi architettonici
degli edifici preesistenti non sempre si rivela idonea sotto
l’aspetto tecnico a consentire l’utilizzo delle stesse,
il cui funzionamento presuppone una loro collocazione in
posizione sovrastante agli edifici circostanti, soprattutto
in un contesto caratterizzato dalla compresenza di altre
costruzioni vicine, come è dato riscontrare nel caso che
occupa.
Tale convincimento del Collegio è peraltro avvalorato dalla
stessa previsione della norma regolamentare cui ha fatto
riferimento il Dirigente comunale per vietare la realizzazione
delle antenne, nella quale si fa espresso riferimento alla
possibilità di studiare particolari soluzioni tecniche volte
a mascherare gli impianti in armonia con il contesto architettonico,
a comprova che il divieto di utilizzare pali e strutture
metalliche quali elementi di sostegno e supporto delle antenne
non risulta assoluto, ben potendo essere derogato, qualora
la loro installazione sia in grado di armonizzarsi con il
contesto architettonico degli edifici sui quali gli impianti
vengono ad insistere e di quelli circostanti.
Ciò posto, per quanto riguarda in particolare la vicenda
di cui è causa, ritiene il Collegio che le caratteristiche
dell’impianto tecnologico che la società ricorrente si proponeva
di realizzare per effetto della DIA, si presentavano tali
da non incorrere drasticamente nel divieto sancito dall’art.70
del Regolamento edilizio, dal momento che lo stesso non
si qualificava come un traliccio isolato rispetto agli edifici
circostanti, ma si connotava come un elemento dell’edificio,
sulla cui struttura architettonica era destinato ad essere
ancorato.
Pertanto, la circostanza che una parte della palima di sostegno
dell’antenna fissata all’altama dell’edificio, risultava
sporgente rispetto al colmo del tetto di tale torrino, non
è di per sé sufficiente a qualificare tale palo di sostegno
come traliccio isolato e come tale ricompreso nel divieto
di installazione di cui all’art.70 del Regolamento edilizio
comunale.
Pertanto, con riferimento a quanto precisato, fondata deve
essere valutata la censura di violazione di legge dedotta
dalla parte ricorrente in rapporto alla illogica interpretazione
dell’art.70 del Regolamento edilizio comunale che il Dirigente
del Servizio del Territorio ha fornito con l’atto di diffida
oggetto di impugnativa in questa sede il quale, dunque,
si presenta per tale motivo illegittimo, stante la dimostrata
rispondenza dell’impianto tecnologico in questione alla
norma edilizia richiamata.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso
deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullato
il provvedimento inibitorio oggetto di impugnazione.
Sussistono nel contempo giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto
annulla il provvedimento con il medesimo impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
ammini-strativa.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 24.3.2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Luigi Ranalli - Presidente, f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est.
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria,
il giorno 28 GIU. 2004
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Ancona, 28 GIU. 2004
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