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| n. 7-2004 - © copyright |
| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 giugno 2004 n. 779
Pres. B. Amoroso – Est. L. Ranalli
Biondi Donatella e c. S.n.c. (avv. F. Buonassisi) c. Comune
di Pesaro (avv. M. Mancinelli, M. Bressanelli) |
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Responsabilità e risarcimento – risarcimento
degli interessi legittimi – risarcimento dei danni causati
da atto annullato in sede di autotutela – ammissibilità
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Sono ingiusti – e quindi da risarcire ai
sensi dell’art. 2043 c.c. – non solo i danni causati da
provvedimenti amministrativi espressamente annullati in
sede giurisdizionale, ma anche i danni derivanti da un provvedimento
annullato dalla p.a. in sede di autotutela in quanto ritenuto
inficiato da illegittimità derivata.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.630 del 2003 proposto
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dalla s.n.c. BIONDI DONATELLA & C.,
con sede in Pesaro, in persona delle socie amministratrici
Biondi Donatella e Franca Nadia, rappresentate e difese
dall'avv. Franco Buonassisi ed elettivamente domiciliate
in Ancona, Via Leopardi n.2, presso l'avv. Ferdinando Zannini;
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contro
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il COMUNE di PESARO, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Maurizio Mancinelli e Mariangela Bressanelli ed elettivamente
domiciliato in Ancona, Corso Mazzini n. 156, presso lo studio
dell’avv. Andrea Galvani;
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per la condanna
del Comune di Pesaro al risarcimento dei danni a seguito
della sentenza 22 febbraio 1996 n.62, confermata dal Consiglio
di Stato, Sez.IV, con decisione 7 novembre 2002 n.6100.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 il cons.
Luigi Ranalli; Uditi l'avv. Buonassisi per la ricorrente
e l'avv. Mancinelli per il Comune resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con provvedimento del 10.1.1990, n.868, il
Sindaco di Pesaro aveva rilasciato a Cermaria Maria la concessione
di suolo pubblico, per la vendita, dall’1.1.1990 al 31.12.1990,
di fiori e piante dinanzi all'ingresso del cimitero di S.
Maria delle Fabrecce.
Nella concessione era subentrata a seguito di provvedimento
sindacale del 18.6.1990, Giamperoli Teresa che, negli anni
successivi, ha ottenuto altre ed analoghe concessioni di
suolo pubblico ed, in particolare, per l'anno 1992, la concessione
n.29786 del 23.9.1992.
Le concessioni n.868 del 10.1.1990 e n.29786 del 23.9.1992
sono state, rispettivamente, annullate da questo Tribunale
con sentenze 10 aprile 1992, n.186 e 26 ottobre 1993, n.696,
su distinti ricorsi della s.n.c. Biondi Donatella &
C., già autorizzata, in prossimità, alla vendita di generi
similari.
Successivamente, con provvedimento del 31.3.1994, n.44484,
il Sindaco ha rilasciato alla sig.ra Giamperoli Teresa altra
concessione di suolo pubblico per il periodo dall’1.4.1994
al 30.6.1994, sempre esternamente ed in prossimità del cimitero
di S. Maria delle Fabrecce, e, in esecuzione della deliberazione
n.181 del 6.6.1994, il 22.8.1994, le ha rilasciato l'autorizzazione
per la vendita dei generi di cui alla tab.XIV, cat.11, ancora
concedendo un'area nei pressi del cimitero.
Questo Tribunale, con sentenza 22 febbraio 1996, n.62, in
parte accogliendo i relativi ricorsi proposti dalla s.n.c.
Biondi Donatella & C., ha annullato:
- la concessione di suolo pubblico n.44484 del 31.3.1994
ed il parere 31.1.1994 del Consiglio della IX Circoscrizione,
ritenendo fondato l'eccesso di potere derivante da difetto
di motivazione, dal momento che il suindicato parere "favorevole"
ed il successivo provvedimento di concessione di suolo pubblico,
nulla avevano specificato in merito ai presupposti ed all'iter
logico-valutativo in base al quale erano state assunte tali
decisioni;
- l'autorizzazione il 22.8.1994 ed il punto 2 del dispositivo
della deliberazione consiliare n.181 del 6.6.1994, unitamente
al parere della Commissione comunale per il commercio sulle
aree pubbliche, riportato nel verbale n.2 del 16.3.1994,
ritenendo fondata la violazione dell'art.7 della legge 7
agosto 1990, n.241, dal momento che la ricorrente, in quanto
titolare di un negozio di fiori nelle immediate adiacenze
al punto di vendita autorizzato a favore di Giamperoli Teresa,
subiva un evidente "pregiudizio" e l'art.7 della legge n.241/1990
impone la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento
anche a favore di soggetti diversi dai diretti destinatari
del provvedimento finale: in particolare, nella motivazione
della sentenza è stato precisato che “la posizione di controinteressata
della sig.ra Giamperoli era ben nota all'Amministrazione,
che, non poteva di certo ignorare i ricorsi in precedenza
proposti”.
Il Consiglio di Stato, Sez.IV, con decisione 7 novembre
2002 n. 6100, ha confermato la sentenza n.62/1996 ed il
Responsabile del Servizio attività economiche del Comune,
con provvedimento del 7 gennaio 2003, preso atto del giudicato,
ha annullato in sede di autotutela e per illegittimità derivata
anche l’autorizzazione 5.11.2001 n.3241, nel frattempo rilasciata
a Giampieroli Teresa ed a sua volta già impugnata dinanzi
a questo Tribunale.
Biondi Donatella, in nome e per conto della omonima società,
con atto del 17.3.2003 ha chiesto al Comune, tramite il
proprio legale, il risarcimento dei danni subiti a seguito
degli atti come sopra illegittimamente rilasciati ed annullati.
Rimasta inevasa la richiesta, con il ricorso in esame, notificato
al Comune il 29.7.2003 e depositato il 31 successivo, ha
chiesto a questo Tribunale la condanna del Comune al suindicato
risarcimento, quantificando il danno nella somma di Euro
259.442,21, o, in subordine, nella diversa somma risultante
da apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria, deducendo a fondamento della domanda:
- l’accertata illegittimità degli atti impugnati ed annullati;
- l’effettività del danno subito per l’illegittima attività
concorrenziale espletata dalla sig. Giamperoli nella vendita
di fiori e pianti nei pressi dell’ingresso del cimitero
di S. Maria della Fabrecce e l’evidente nesso causale tra
questo danno e gli atti illegittimamente adottati dal Comune;
- la colpa dell’Amministrazione comunale, che, malgrado
la precedenti pronunce del Tribunale, ha insistito nel suo
illegittimo comportamento.
Ai fini dell’effettività del mancato guadagno subito nel
periodo dal 1993 al 2002, sono state depositate le dichiarazioni
annuali dei redditi, affermandosi l’evidente decremento
degli utili conseguiti nel periodo, tranne per gli anni
1997 e 1998.
La difesa del Comune, costituita in giudizio senza depositare
memorie, all’udienza pubblica del 19.6.2004 ha chiesto che
il ricorso sia respinto in quanto infondato, non ravvisandosi
nella fattispecie alcuna colpa imputabile all’Amministrazione
e non potendo la quantificazione del danno essere determinata
con riferimento alle dichiarazioni annuali dei redditi.
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DIRITTO
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La domanda di risarcimento danni proposta
con il ricorso in esame è senz’altro ammissibile, essendo
principio di diritto ormai acquisto, a seguito della nota
sentenza n.500/1999 della Corte di Cassazione, anche la
risarcibilità del danno arrecato a posizioni di interesse
legittimo in conseguenza dell’annullamento di atti amministrativi
ille-gittimi ed è noto che la giurisdizione in materia è
stata attribuita al Giudice amministrativo dall’art.7 della
legge 21 luglio 2000, n.205.
La suindicata risarcibilità, ad avviso del Collegio, neppure
si limita al danno ingiusto causato unicamente dai provvedimenti
amministrativi espressamente annullati in sede giurisdizionale,
ma, nel caso specifico, comprende anche quello, pur sempre
ingiustamente causato, dall’ulteriore provvedimento annullato
direttamente dal Responsabile del Servizio attività economiche
in sede di esecuzione del giudicato, perché ritenuto, appunto,
inficiato da illegittimità derivata. Il ricorso va, dunque,
esaminato
nel merito e deve, ovviamente, prima essere deciso se, in
concreto, esistono i presupposti per affermare la responsabilità
risarcitoria del Comune, cioè il requisito della colpa,
l’effettività del danno e il suo nesso causale con gli atti
annullati sia dalla sentenza n.62/1996 e dal provvedimento
adottato in sede di autotutela: in caso affermativo si dovrà
procedere alla determinazione del quantum risarcibile.
Per il primo aspetto, premette il Collegio che sulla natura
della responsabilità della pubblica Amministrazione in conseguenza
dell’ado-zione di atti illegittimi non esiste ancora un
consolidato orientamento giurisprudenziale: nel caso specifico
si tratta, però, senz’altro di responsabilità extracontrattuale
ex art.2043 c.c., in quanto – come si desume proprio dai
due motivi di illegittimità ritenuti fondati in sede giurisdizionale,
cioè il difetto di motivazione e la mancata comunicazione
dell’avvio del procedimento, e l’illegittimità derivata
ravvisata dal Comune in sede di autotutela – non è configurabile
la violazione di uno “specifico” divieto di rilasciare altre
autorizzazioni nell’area antistante il cimitero di S. Maria
delle Fabrecce, con conseguente impossibilità di ipotizzare,
sia pure in senso lato, la violazione di un rapporto, anche
in fieri o in qualche modo preesistente tra la società ricorrente
ed il Comune di Pesaro.
Tuttavia, anche se la colpa del Comune, nell’ambito, appunto,
di una responsabilità extracontrattuale, non può ritenersi
presunta in mancanza di prova di una valida causa di giustificazione,
nel caso specifico, come fondatamente dedotto nel ricorso,
è ugualmente ravvisabile.
Il comportamento comunale, infatti, non è stato affatto
coerente con la normale attenzione e prudenza richiesta
nella particolare attività amministrativa conclusa dai provvedimenti
annullati: l’obbligo della motivazione e, soprattutto, dei
pareri, è un noto e consolidato principio di diritto amministrativo
ed altrettanta nota è la necessità della preventiva comunicazione
dell’avvio del procedimento, adempimento che nel caso specifico
costituiva, peraltro, una “evidente” ed “imprescindibile”
esigenza proprio per le ragioni enunciate nella sentenza
n.62/1996.
Neppure sussistono dubbi, ad avviso del Collegio, sull’effettività
del danno arrecato a causa degli atti illegittimamente adottati:
è evidente che nell’ambito del limitato spazio antistante
il cimitero comunale di S. Maria delle Fabrecce, l’illegittima
presenza di una rivendita di fiori e piante ulteriore rispetto
all’unica preesistente e gestita dalla società ricorrente,
comporta necessariamente uno sviamento della clientela e,
quindi, il conseguimento di un minor utile.
Sussistono, dunque, i presupposti per affermare la responsabilità
risarcitoria del Comune di Pesaro.
Il quantum del danno da risarcire non può, però, allo stato
degli atti di causa, essere direttamente determinato da
questo Tribunale.
La sua quantificazione in Euro 259.442,21 conclusivamente
indicata nel ricorso non è, infatti, suffragata da adeguata
documentazione, non essendo certamente idonee allo scopo
le dichiarazioni dei redditi, relativi agli anni dal 1993
al 2002 e effettuate a fini fiscali: la “reale” consistenza
del danno non può fondarsi su documenti che, per espressa
ammissione contenuta nel ricorso e confermato nella certificazione
(senza data) dello studio Giampaoli, tanto non evidenziano
in modo certo, dal momento che si afferma l’esistenza di
una discordanza tra quanto “conseguito” e quanto “dichiarato”.
E’ opportuno, pertanto, prima di disporre un’eventuale consulenza
tecnica d’ufficio o di precede alla diretta determinazione
in via equitativa, che l’entità del danno da risarcire,
ai sensi di quanto espressamente consentito dall’art.7 della
legge n.205/2000, sia, invece, determinato e proposto, entro
il 31 dicembre 2004 dall’Amministrazione comunale di Pesaro,
attenendosi ai seguenti criteri:
a)- individuazione dell’effettivo mancato guadagno subito
dalla società ricorrente per l’attività di vendita, svolta
dinanzi all’ingresso del cimitero di S. Maria delle Fabrecce,
di generi similari a quelli della antistante ditta Giamperoli
nel periodo dal 31.3.1994 (data della prima autorizzazione
annullata dalla sentenza n.62/1996) al 7.1.2003 (data dell’annullamento
d’ufficio dell’autorizzazione 5.11.2001), desunto dall’annuale
ed eventuale decremento degli introiti conseguiti dalla
società ricorrente, tenendo conto di ogni documento contabile,
purché oggettivamente idoneo allo scopo, che all’uopo dovranno
essere inviati al Comune dalla società stessa entro il 30
agosto 2004;
b)- in mancanza di invio della suindicata documentazione,
o di ritenuta inidoneità di quella inviata, il Comune potrà
determinare e proporre autonomamente l’entità del danno
economico che intende risarcire, avvalendosi di ogni altro
elemento o notizia utile allo scopo, compresa, eventualmente
e se di possibile reperimento, la documentazione contabile
relativa agli introiti conseguiti nel concomitante periodo
di tempo dalla ditta Giamperoli per la similare attività
di vendita svolta nello stesso luogo;
c)- il danno risarcibile come sopra accertato e proposto
dovrà, inoltre, essere aumentato degli interessi legali
e della rivalutazione monetaria calcolati dalla scadenza
dell’anno di riferimento del mancato utile sino alla data
del presumibile pagamento.
Tutti gli atti relativi alla suindicata determinazione e
proposta risarcitoria dovranno, inoltre, essere comunicati
alla società ricorrente, ai fini della sua eventuale accettazione
o controproposta, e depositati nel fascicolo di causa entro
il 30 dicembre 2004.
Resta sospesa ogni altra determinazione in rito, merito
e spese, come resta, ovviamente, ferma la possibilità per
le parti di definire, medio-tempore, transattivamente la
vertenza.
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P.Q.M
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche, parzialmente pronunciando sul ricorso in epigrafe
indicato:
- condanna il Comune di Pesaro al risarcimento dei danni
a favore della s.n.c. Biondi Donatella & C. in conseguenza
dell’annullamento degli atti disposto con la sentenza 22
febbraio 1996, n.62 di questo Tribunale, confermata dal
Consiglio di Stato, Sez.IV, con decisione 7 novembre 2002
n.6100, nonché del conseguente provvedimento di annullamento
in sede di autotutela adottato il 7.3.2001 dal Responsabile
del Servizio attività economiche;
- dispone che alla determinazione e proposta dell’entità
del danno da risarcire il Comune di Pesaro provveda nei
termini e con le modalità indicate in motivazione;
- rinvia all’udienza pubblica del 23 febbraio 2005 ogni
ulteriore determinazione in rito, merito e spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
ammini-strativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19
maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere Pubblicata nei modi
di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 28
GIU. 2004
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Ancona, 28 GIU. 2004
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