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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 giugno 2004 n. 777
Pres. B. Amoroso – Est. L. Tacchi
Venturato Valentino e Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a. (avv. D. Aliberti) c. Comune di San Benedetto del Tronto (avv. O. Bagalini), Jacoponi Raniero, Sportinvest s.p.a. e Perazzoli Paolo


Poteri del Sindaco –gestione amministrativa e tecnica della locale squadra di calcio – sostituzione degli organi di amministrazione di s.p.a. avente ad oggetto l’esercizio di attività calcistica – carenza assoluta di potere

Non rientra tra le funzioni del Sindaco quella di sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della locale squadra di calcio formalmente e sostanzialmente strutturata come società di capitali – s.p.a. – interamente privata. Risultano pertanto viziati da carenza assoluta di potere quegli atti con i quali il Sindaco disponga l’estromissione e la sostituzione degli organi di amministrazione di tale s.p.a. – seppure avente ad oggetto l’esercizio di attività sportiva calcistica come club recante la denominazione e l’emblema comunale – poiché, non ricorrendo i gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale ex art. 38 c. 2 l. 142/90, non si rinvengono nell’ordinamento giuridico norme o principi che abilitino un pubblico amministratore ad interventi così penetranti nella gestione di una società privata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi riuniti:
I) – Ricorso n.1568 dell’anno 1994 Reg.Gen., proposto da VENTURATO Valentino, anche nella sua veste di Amministratore Unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto del notaio dr. Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24.923, rappresentato e difeso dall’avv.Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;

 

con l’intervento ad adiuvandum
della CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a., in persona del curatore, dr.Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;

 

contro

 

- il COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO, in persona del sindaco pro-tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio legale dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. delle Marche;
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla P.zza Stamira, presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);

 

e nei confronti di
- JACOPONI Raniero, residente in San Benedetto del Tronto, non costituito in giudizio;
- in persona del legale rappresentante, con sede in S.Benedetto del Tronto, non costituita in giudizio; - PERAZZOLI Paolo, res.te in S.Benedetto del Tronto – Porto D’Ascoli, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
dell’atto in data 26.8.1994, prot. n.38256, col quale il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha incaricato il sig.Jacoponi Raniero di gestire la squadra della Sambenedettese Calcio s.p.a. per due mesi, al fine di garantire la partecipazione della stessa alle gare ufficiali di Coppa Italia e di Campionato, nella netta separazione di ruoli con le gestioni che hanno preceduto e condotto la Società e precisandosi che “a Jacoponi Raniero competeranno solo le incombenze relative alla gestione temporanea onde garantire l’equilibrio economico relativo ai due mesi di gestione in nome e per conto della Società che lo ha delegato, separando, nel contempo, il pregresso, allo stato sub judice”.
- di tutti gli atti pregressi e comunque connessi con quello surrichiamato; II) – Ricorso n.102 dell’anno 1995 Reg.Gen., proposto da:
VENTURATO Valentino, anche nella sua veste di Amministratore Unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto del notaio dr. Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al C.so Garibaldi, n.110, presso lo studio del-l’avv. Franco Carile;

 

con l’intervento ad adiuvandum
della CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a., in persona del curatore, dr. Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi n.110, presso lo studio del-l’avv. Franco Carile;

 

contro

 

- il COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO, in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. delle Marche;
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla p.za Stamira, presso il proprio difensore (studio avv.Barigelletti);

 

e nei confronti
- del sig.JACOPONI Raniero, res.te in S.Benedetto del Tronto, non costituito;
- della società SPORTINVEST s.p.a., avente sede in S.Benedetto del Tronto, non costituita in giudizio; - del sig. PERAZZOLI Paolo, res.te in S.Benedetto del Tronto – Porto d’Ascoli, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
- dell’atto in data 28.10.1994, prot. n.47653, col quale il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto la proroga dell’in-carico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio della Sambenedettese Calcio s.p.a. (incarico
già affidato con atto del 26.8.1994, prot. 38256) fino al 30 novembre 1994; - di tutti gli atti pregressi e comunque connessi col procedimento surrichiamato.

 

III) – Ricorso n.208 dell’anno 1995 Reg.Gen, proposto da

 

VENTURATO Valentino, anche nella sua veste di Amministratore Unico della Società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto del notaio dr.Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;

 

con l’intervento ad adiuvandum
della CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a, in persona del curatore, dr.Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;

 

contro

 

il COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO, in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale dell’Ente e già elettivamente
domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. DELLE Marche; e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla P.za Stamira, presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);

 

e nei confronti
- del sig.JACOPONI Raniero, res.te in S.Benedetto del Tronto, non costituito;
- della società SPORTINVEST s.p.a., avente sede in S.Benedetto del Tronto, non costituita;
- del sig. PERAZZOLI Paolo, residente in San Benedetto del Tronto – Porto d’Ascoli, non costituito;

 

per l’annullamento
- dell’atto 2.12.1994, prot. n.53582, col quale il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio Sambenedettese s.p.a. dall’1.12.1994 al 6.12.1994;
- dell’atto 11.12.1994, prot. n.53582/1, col quale il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio Sambenedettese s.p.a. dal 7.12.1994 al 13 dicembre 1994;
- dell’atto in data 14.12.1994, prot. n.53582/2, col quale il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio Sambenedettese s.p.a. dal 14.12.1994 al 22.12.1994;
- dell’atto in data 7.1.1995, prot. n.53582/3, col quale il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio Sambenedettese s.p.a. dal 23.12.1994 fino all’11.1.1995;
- dell’atto in data 14.1.1995, prot.n.53582/4, col quale il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. dal 12.1.1995 al 7.2.1995;
- di tutti gli atti pregressi e connessi ai provvedimenti surrichiamati.

 

IV) – Ricorso n.517 dell’anno 1995 Reg. Gen., proposto
da VENTURATO Valentino, anche nella sua veste di Amministratore Unico della Società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto del notaio dr. Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;

 

con l’intervento ad adiuvandunIl Sindaco non ha il potere di sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della locale squadra di calcio della Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., in persona del curatore dr. Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile; contro il COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO, in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. delle Marche;
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla p.zza Stamira, presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);

 

e nei confronti
- del sig. JACOPONI Raniero, res.te in San Benedetto del Tronto, on costituito;
- della società SPORTINVEST s.p.a., avente sede in San Benedetto del Tronto, non costituita;
- del sig. PERAZZOLI Paolo, res.te in San Benedetto del Tronto-Porto d’Ascoli, non costituito;

 

per l’annullamento
- dell’atto in data 8.2.1995, prot. n.53582/5, col quale il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. dall’8.2.1995 al 7.3.1995;
- di tutti gli atti pregressi e comunque connessi al provvedimento surrichiamato.

 

- Visto il ricorso n.1568 dell’anno 1994 Reg. Gen., notificato in data 14.12.1994, con i relativi allegati;
- Visto il ricorso n.102 dell’anno 1995 Reg. Gen., notificato in data 22.12.1994, con i relativi allegati;
- Visto il ricorso n.208 dell’anno 1995 Reg.Gen., notificato in data 31.1.1995, con i relativi allegati;
- Visto il ricorso n.517 dell’anno 1995 Reg.Gen., notificato in data 10.4.1995, con i relativi allegati;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco in carica, nei procedimenti relativi ai quattro ricorsi sopraindicati;
- Visti gli ulteriori atti di costituzione del medesimo Comune di S.Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco in carica, depositati in data 12.2.2003, nei procedimenti relativi ai ricorsi medesimi;
- Visti gli atti-qualificati come “memorie di costituzione” – con i quali la curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., dichiarata fallita in data 31.5.1995, ha fatto proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente nei quattro ricorsi di cui all’epigrafe;
Viste le memorie prodotte dal Comune di S.Benedetto del Tronto il 26.2.2003 a sostegno delle proprie difese nei procedimenti relativi ai quattro ricorsi di cui all’epigrafe;
Visti gli atti tutti delle cause medesime;
Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il Consigliere avv. Liana Tacchi;
Uditi gli avv.ti Davide Aliberti per il ricorrente e per la curatela della Sambenedettese calcio s.p.a. e l’avv. Stefano Cascio, su delega dell’avv. Otello Bagalini, per il Comune di S.Benedetto del Tronto.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

I.- In data 26.8.1994 il Sindaco di San Benedetto del Tronto, sig. Paolo Perazzoli, assumeva l’atto di cui al prot. n.38256, avente ad oggetto “Incarico gestione temporanea squadra di calcio”.
Le premesse dell’atto in questione erano, testualmente, le seguenti: “Visto che la Lega Nazionale Professionisti ha escluso dal Campionato serie C/1 la Sambenedettese Calcio s.p.a.;
Visto che la medesima Società è stata iscritta al Campionato Regionale Dilettanti di Eccellenza per l’anno 1994/1995;
Visto che inoltre la Sambenedettese Calcio è stata esclusa dal Campionato Regionale settore giovanile e che per essere reintegrata nell’attività regionale categoria giovanissimi occorre presentare la necessaria documentazione entro il 30.8.1994;
Visto il decreto pronunziato in udienza dal V.P.O. di S. Benedetto del Tronto in data 22.8.1994 con il quale veniva convalidato lo sfratto intimato alla richiamata Società, per morosità, fissando nel contempo la esecuzione dello stesso per la data del 26.9.94, ordinanza spedita in forma esecutiva in data 22.8.1994 ed il cui provvedimento veniva rilasciato in copia conforme in data 22.8.1994;
Considerato che nella stessa vertenza la Società in questione risultava comunque contumace;
- Visto che il telegramma del Sindaco di San Benedetto del Tronto del 24.8.1994, diretto al Presidente della Sambendettese Calcio, con il quale si invitava il richiamato Presidente ad un incontro fattivo nella immediata considerazione dell’inizio delle gare ufficiali di campionato e di Coppa Italia e che nessun riscontro allo stesso risulta sia avvenuto da parte del Presidente al quale era stato indirizzato;
Vista la ripetuta assenza dei legali rappresentanti della Società più volte interpellati e che nessun preparativo inerente la predisposizione della squadra di calcio alle scadenze sportive è stato effettuato;
Considerato, altresì, che la prima partita ufficiale di Coppa Italia si svolgerà domenica 28.8.1994 in Pollenza, provincia di Macerata, e che la non partecipazione alla gara comporterebbe l’esclusione dal campionato di eccellenza su decisione della Lega Regionale dilettanti;
Visto il preminente interesse pubblico e sociale, essendo la squadra locale patrimonio dell’intera cittadinanza;
Rilevato, altresì, che l’eventuale cancellazione della squadra suddetta potrebbe comportare gravi sollevazioni da parte dei numerosissimi tifosi con evidenti conseguenze negative sull’ordine pubblico;
Visto l’art.38, 2° comma della Legge 8.6.1990, n.142;
- Preso atto della disponibilità della Sportinvest s.p.a. con sede in San Benedetto del Tronto in via Fusinato ad assumere la gestione provvisoria della squadra di calcio delegando a tal proposito il sig. Raniero Jacoponi”; In conseguenza di quanto sopra, il Sindaco incaricava “il sig. Raniero Jacoponi, nato a Massignano il 4.1.1945, residente in San Benedetto del Tronto Via A. Murri n.66 a gestire per mesi 2 (due) dalla data del presente provvedimento la squadra di calcio della Sambenedettese Calcio s.p.a., al fine di garantire la partecipazione di essa alle gare ufficiali di Coppa Italia e Campionato nella netta separazione di ruoli con le gestioni che hanno preceduto e condotto la società”, specificando che al medesimo Jacoponi Raniero sarebbero dovute competere “solo le incombenze relative alla gestione temporanea onde garantire l’equilibrio economico relativo ai due mesi di gestione in nome e per conto della Società che lo aveva delegato, separando, nel contempo, il pregresso, allo stato sub judice”.
Avverso il predetto atto del 26.8.1994 il sig. Venturato Valentino, amministratore unico della Sambenedettese Calcio s.p.a., ha proposto il ricorso giurisdizionale amministrativo rubricato al n.1568/1994, chiedendo che esso venisse dichiarato illegittimo, privo di qualsiasi effetto ed annullato, con il favore delle spese e con riserva di richiesta dei danni ai responsabili tutti in separato giudizio.
A sostegno del gravame il ricorrente ha sostanzialmente dedotto che l’atto impugnato era viziato per incompetenza assoluta, per incompatibilità dell’organo emanante l’atto, per violazione di legge e per sviamento ed eccesso di potere.
1.- Quanto all’incompetenza, è stato rilevato che la Pubblica Amministrazione, al pari di qualunque altro soggetto interessato, avrebbe potuto agire nei confronti della società di capitali mediante i normali mezzi precostituiti dall’ordinamento giuridico (quali il ricorso alla normativa dell’art.2409 c.c. oppure attraverso il mezzo processuale dell’art.700 c.p.c.). In ogni caso, l’organo competente ad intervenire sarebbe stato pur sempre di un ordine di poteri diverso da quello amministrativo, senza aggiungere che, se ve ne fossero stati i presupposti, lo stesso collegio sindacale si sarebbe arrogato quei poteri di impulso che, nella fattispecie, venivano invece omessi non ravvisandosi alcun fondato motivo di intervento sotto i profili della legittimità e del merito gestionale, preso atto della situazione di normalità nell’ambito societario.
2.- Quanto all’incompatibilità si è notato che il Sindaco, in proprio e nella veste di primo cittadino, aveva già compiuto in precedenza ed avrebbe compiuto nell’immediato futuro azioni incompatibili con l’emanazione dell’atto impugnato, ricordandosi, a tal proposito: il rilascio di garanzia fideiussoria personale da parte del Sindaco nel luglio 1993 presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, sostenuta da altra garanzia fideiussoria a firma degli imprenditori Ascolani, Amante e Torquati, allo scopo di facilitare l’iscrizione della Sambenedettese Calcio s.p.a. al campionato di Serie C1 per l’anno calcistico 1993/ 1994; l’aver siglato la transazione con la società esponente per i fitti pregressi dello Stadio Riviera delle Palme e l’aver promosso l’atto deliberativo di revoca a transazione onorata; l’aver promosso l’azione di sfratto della stessa società dallo Stadio di Viale dello Sport; l’aver deciso di depositare ben due istanze di fallimento in danno della Sambenedettese Calcio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, entrambe giustamente respinte; l’aver promosso i ricorsi davanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art.22 L.F.; l’aver abbracciato la causa della Sportinvest s.p.a., capitanata dal Presidente, Nazzareno Torquati; l’aver intrapreso tante operazioni, non di sua competenza, anche presso la lega Calcio; l’aver organizzato, in definitiva, un fallimento pilotato ed annunciato, malgrado, allo stato, non dichiarato per le ineccepibili pronunce del Tribunale di Ascoli Piceno.
3.- Quanto all’eccesso di potere ed allo sviamento, si è evidenziato che l’atto era stato determinato dalla tutela di una posizione che – al contrario di quello che avrebbe dovuto essere – non era certamente di natura pubblicistica; che le premesse in fatto erano assolutamente inesistenti (e, come tali, venivano puntualmente smentite ad una ad una), ovvero giuridicamente contestabili (come la morosità dello sfratto dallo stadio Riviera delle Palme); che il richiamo all’art.38, 2° comma L. n.142/1990 era assolutamente privo di connessione sia logica che giuridica, in quanto il provvedimento sia stato assunto non sulla base di precisi accertamenti in ordine alla veridicità della situazione di pericolo, ma era frutto di mere sensazioni e comunque esulante dal rispetto dei principi generali dell’ordinamento; che i vari motivi pretestuosamente ostentati difettavano di nesso logico, non rispondevano alla realtà e contrastavano con il dispositivo; che la società Sportinvest s.p.a. (il cui Presidente, Nazzareno Torquati, oltre ad essere consigliere co-munale di maggioranza, era anche garante della fideiussione prestata dal Sindaco) era la presunta creditrice della Sambenedettese Calcio in virtù di decreto ingiuntivo in corso di opposizione; e che con il provvedimento impugnato si era configurato un vero e proprio atto arbitrario a finalità espropriative nell’ambito di una società di capitali.
- Il Comune di San Benedetto del Tronto si è dapprima costituito con atto prodotto il 22.3.1995, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame, siccome infondato. - In seguito il Comune medesimo si è costituito in mezzo di un nuovo difensore con memoria depositata il 12.2.2003, nella quale ha analiticamente controdedotto ai motivi di ricorso ed ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali l’impugnato provvedimento del Sindaco – adottato peraltro nella sua veste di Ufficiale di Governo, con conseguente carenza di legittimazione passiva del Comune – dovesse essere ritenuto corretto ed ineccepibile. - Nel frattempo, essendo stata la società Sanbenedettese Calcio dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 31.5.1995, il Giudice Delegato, con proprio provvedimento del 22.10.1996, ha disposto che il curatore fallimentare della stessa società si costituisse nel giudizio in epigrafe, spiegando autonomi atti anche di intervento e/o di riassunzione per coltivare l’azione promossa dal ricorrente.
Il che è quanto è avvenuto.
Con memoria depositato il 25.11.1996 la curatela della Sambenedettese Calsio s.p.a. si è costituita nel procedimento relativo al ricorso n.1568/1994, facendo proprie le richieste, le difese, le produzioni e le conclusioni tutte spiegate dal ricorrente.
- In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto del Tronto ha prodotto un’articolata memoria.
- La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, parimenti fissata per la discussione dei collegati ricorsi n.102/1995, n.208/1995 e n.517/1995.
- Indi è passata in decisione.
II.- In data 28.10.1994 il Sindaco di San Benedetto del Tronto, sig. Paolo Perazzoli, ha adottato l’atto di cui al protocollo n.47653, avente ad oggetto “Incarico gestione temporanea squadra di calcio – Proroga”.
Con esso, avendo richiamato il proprio precedente provvedimento n.38258 del 26.8.1994, avendo dato atto che la gestione provvisoria della Sambenedettese Calcio s.p.a. affidata al sig. Iacoponi Raniero aveva consentito alla stessa società Sambenedettese calcio s.p.a. di iniziare a disputare onorevolmente il campionato di Eccellenza regionale, avendo verificato che l’invito rivolto al sig. Valentino Venturato ed al suo procuratore speciale Venturato Antonio al fine di definire la complessa situazione della Sambenedettese Calcio s.p.a. non aveva dato esito ed avendo ritenuto di dover in qualche modo provvedere perdurando le motivazioni addotte nell’atto n.38256 del 26.8.1994, visto l’art.38, secondo comma della L. 8.6.1990, n.142, il Sindaco ha disposto la proroga dell’incarico di gestire la squadra di calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. al sig. Iacoponi Raniero fino al 30 novembre 1994.
Avverso tale atto il sig. Venturato Valentino, nella qualità di amministratore unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo rubricato al n.102/1995 Reg.Gen., chiedendo che esso, previa riunione con l’impugnativa notificata in data 14.11.1994, venisse dichiarato illegittimo, privo di qualsiasi effetto ed annullato, con il favore delle spese e con riserva di richiesta di danni ai responsabili tutti in separato giudizio.
A sostegno di tale gravame, il ricorrente ha dedotto che anche tale atto era viziato per incompetenza assoluta, per incompatibilità dell’organo emanante, per violazione di legge e per sviamento ed eccesso di potere, riproducendo le stesse doglianze già esposte a sostegno del ricorso n.1568/1994 e che qui si danno per interamente ritrascritte.
- Anche in tale giudizio il Comune di San Benedetto del Tronto si è costituito dapprima con atto prodotto il 22.3.1995, col quale concludeva per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame; e, quindi, a mezzo di un nuovo difensore, con memoria depositata il 12.3.2003, nella quale analiticamente controdeduceva alle tesi di cui al ricorso e diffusamente spiegava le ragioni per cui il provvedimento di proroga dovesse essere reputato legittimo.
- Anche in tale giudizio si è costituita, con atto ad adiuvandum depositato il 25.11.1996, la curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., facendo proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente.
- In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto del Tronto ha prodotto memoria.
- La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 28.1.2004, parimenti fissata per la discussione dei ricorsi n.1568/1994, n.208/1995 e n.517/1995.
- Indi è passata in decisione.
III.- Con atti prot. n.53582 del 2.12.1994, prot.n.53582/1 dell’11 dicembre 1994, prot.n.53582/2 del 14.12.1994, prot.n.53582/3 del 7.1.1995 e prot.n.53582/4 del 14.1.1995, aventi tutti ad oggetto “Incarico di gestione temporanea squadra di calcio. Proroga”, il Sindaco di San Benedetto del Tronto ha disposto, via, via, successive proroghe dell’incarico al sig. Iacoponi Raniero relativamente alla gestione della squadra di calcio Sambenedettese s.p.a. (per la precisione: col primo atto la proroga andava dall’1.12.1994 al 6.12.1994; col secondo atto la proroga andava dal 7.12.1994 al 13.12.1994; col terzo atto la proroga andava dal 14.12.1994 al 22.12.1994; col quarto atto la proroga andava dal 23.12.1994 all’11.1.1995; col quinto atto la proroga andava dal 12.1.1995 fino al 7.2.1995).
Tali provvedimenti si richiamavano a quelli di incarico precedentemente emessi ed all’opportunità di non modificare lo stato di gestione attuale nella fase interlocutoria, in vista del perfezionamento delle trattative tra il Presidente Venturato ed il Presidente Torquati, incontratisi presso la F.I.G.C.. Avverso tali provvedimenti tutti il sig. Venturato Valentino, nella qualità di amministratore unico della Sambenedettese Calcio s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo rubricato al n. 208/1995 Reg.Gen., chiedendo che essi venissero dichiarati illegittimi, privi di qualsiasi effetto ed annullati, con il favore delle spese e con riserva di richiesta dei danni ai responsabili tutti in separato giudizio.
A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto le stesse doglianze già spiegate nei ricorsi n.1568/1994 e n.102/1995, che qui si danno interamente per riprodotte.
- Anche in tale procedimento, si è costituito il Comune di San Benedetto del Tronto dapprima con atto depositato il 22.3.1995, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame; e, quindi, a mezzo di un nuovo difensore, con memoria depositata il 12.2.2003, nella quale analiticamente controdeduceva alle tesi del ricorrente e diffusamente spiegava le ragioni per cui i provvedimenti di proroga dovevano essere reputati legittimi.
- Anche in tale giudizio si è costituita, con atto ad adiuvandum depositato il 25.11.1996, la Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., facendo proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente.
- In data 26.2.2003 la difesa del Comune di S.Benedetto del Tronto ha prodotto memoria.
- La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 28.1.2004, parimenti fissata per la trattazione dei collegati ricorsi n.1568/1994, n.102/1995 e n.517/1995.
- Indi è passata in decisione.
IV.- Con atto prot.n.53582/5 dell’8.2.1995, avente ad oggetto “Incarico gestione temporanea squadra di calcio: proroga dei provvedimenti”, il Sindaco di San Benedetto del Tronto ha disposto un’ulteriore proroga, dall’8.2.1995 al 7.3.1995, dell’incarico già conferito al sig. Iacoponi Raniero di gestire la società Sambenedettese Calcio s.p.a..
Nella parte motiva del provvedimento si dà atto della disponibilità della “Sportinvest s.p.a.” a garantire la gestione della Sambenedettese Calcio s.p.a. per la prosecuzione del Campionato Regionale di eccellenza, si richiamano i propri precedenti provvedimenti, si ravvisa la necessità di continuare a garantire la gestione della squadra di calcio Sambenedettese s.p.a. per assicurare il regolare svolgimento del campionato e si ribadisce la necessità di tutelare e garantire l’ordine pubblico.
Avverso quest’ultima determinazione sindacale il sig. Venturato Valentino, nella qualità di amministratore unico della Sambenedettese Calcio s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo rubricato al n.517/1995 Reg.Gen., chiedendo che esso, al pari di tutti gli altri già impugnati, venisse dichiarato illegittimo, privo di qualsiasi effetto ed annullato, con il favore delle spese e con riserva di richiesta dei danni ai responsabili tutti in separato giudizio.
- Il Comune di San Benedetto del Tronto si è costituito dapprima con atto depositato il 10.5.1995, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame; e, quindi, a mezzo di un nuovo difensore, con memoria depositata il 12.3.2003, nella quale analiticamente controdeduceva alle tesi del ricorrente e diffusamente spiegava le ragioni per cui anche l’ultimo provvedimento di proroga doveva essere reputato legittimo.
- Si è costituita, con atto ad adiuvandum depositato il 25.11.1996, la Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a., facendo proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente.
- In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto del Tronto ha prodotto memoria.
- La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 28.1.2004, parimenti fissata per la trattazione dei collegati ricorsi n.1568/1994, n.102/1995 e n.208/1995.
- Indi è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

I.- Preliminarmente va disposta la riunione dei quattro ricorsi n. 1568/1994, n.102/1995, n.208/1995 e n.517/1995, attesa la loro evidente connessione sia soggettiva che oggettiva.
Soggettiva, in quanto essi sono stati tutti proposti da un medesimo ricorrente (il sig. Valentino Venturato, nella sua qualità di Amministratore Unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a.), contro la stessa Amministrazione (il Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco in carica) e lo stesso Amministratore (il Sindaco, sig. Paolo Perazzoli), nonchè nei confronti dei medesimi soggetti controinteressati (la società Sportinvest s.p.a.; il sig. Jacoponi Raniero).
Oggettiva, poichè essi hanno investito, dapprima, l’originario atto sindacale prot.n.38256 del 26.8.1994, con il quale il primo cittadino di San Benedetto del Tronto aveva incaricato il sig. Jacoponi Raniero di “gestire la squadra di Calcio della Sambenedettese s.p.a.” per due mesi, a decorrere dalla stessa data del 26.8.1994, e, quindi, gli atti successivi (prot.n.47653 del 28.10.1994; prot.n.53582 del 2.12.1994; prot.n.53582/1 dell’11.12.1994; prot.n.53582/2 del 14.12.1994; prot.n. 53582/3 del 7.1.1995; prot.n.53582/4 del 14.1.1995 e prot.n.53582/5 dell’8.2.1995), con i quali il medesimo incarico a Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. è stato, via via e di volta in volta, prorogato fino alla data del 7.3.1995; e poichè le doglianze proposte a sostegno delle quattro impugnative si fondano sugli stessi fatti e vertono sugli stessi motivi di diritto.
II.- Nel merito i ricorsi in questione sono fondati.
1.A.- Giustificazione dell’intervento nei confronti della società Sambenedettese Calcio s.p.a., operato con l’atto n.38256 del 26.8.1994 e reiterato con quelli successivi “di proroga”, il Sindaco di S. Benedetto del Tronto ha indicato “il preminente interesse pubblico e sociale, essendo la squadra locale patrimonio dell’intera cittadinanza”; ed, a supporto normativo, ha fatto riferimento all’art.38, 2° comma della legge 8.6.1990, n.142.
2.- Ebbene, non risulta da alcuna fonte e nemmeno viene, neppure implicitamente, addotto dalla difesa del Comune che sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico della locale squadra di calcio (peraltro formalmente e sostanzialmente strutturata come società di capitali – s.p.a. – interamente privata) rientrasse, a qualsiasi titolo, tra le funzioni che le leggi, lo statuto ed i regolamenti vigenti attribuivano al Sindaco del Comune di San Benedetto, nè come massimo organo dell’Ente nè come preposto alle funzioni statali e regionali al-l’Ente stesso attribuite o delegate (cfr. l’art.36, commi 1° e 2° della L. n.142/1990).
3.- Quanto all’art.38, 2° comma della stessa legge n.142/1990 – sul quale, a quanto pare, il Sindaco medesimo ha inteso radicare la legittimità dei propri provvedimenti extra ordinem – si rammenta che il testo di esso così recitava: “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”.
4.- Nessuna delle ragioni addotte nell’atto prot. n.38256 del 26.8.1994 ed in quelli successivi di proroga, evidentemente considerati contingibili ed urgenti, atteneva alla materia della sanità e dell’igiene, nè alla materia dell’edilizia nè alla materia della polizia locale, nell’ambito delle quali, unicamente, la disposizione in esame consentiva l’adozio-ne di provvedimenti d’urgenza per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciassero l’incolumità pubblica.
E’ dunque di solare evidenza che il quadro normativo prefigurato dall’art.38, secondo comma per l’assunzione dei provvedimenti sindacali contingibili ed urgenti è totalmente altro e diverso rispetto alla situazione concreta da cui ha preso le mosse il Sindaco di San Benedetto del Tronto per porre in essere gli atti qui impugnati: non attenendo essi alle materie della sanità e dell’igiene, nè dell’edilizia, nè della polizia locale, deve escludersi in radice che il Sindaco avesse il potere di adottarli.
Sicchè anche l’aver allegato che l’eventuale cancellazione della squadra di calcio cittadina dal campionato di eccellenza per mancata partecipazione alla prima partita ufficiale di Coppa Italia, in programma a Pollenza il prossimo 28.8.1994, avrebbe potuto comportare “gravi sollevazioni da parte dei numerosissimi tifosi con evidenti conseguenze negative sull’ordine pubblico” si configura non tanto e non solo come argomento intrinsecamente debole in relazione alla tenuità ed all’ipoteticità dei paventati rischi di intemperanze delle tifoserie locali per la mancata disputa di una gara in programma; ma, soprattutto, quand’anche tali intemperanze si fossero presentate come probabili, gravemente pericolose e tali da minacciare l’incolumità dei cittadini, esorbitava dai poteri straordinari concessi al Sindaco, quale ufficiale di Governo, dall’art.38, 2° comma della legge 142/1990 l’adozione di provvedimenti diretti a scongiurarle, atteso che tali emergenze pericolose non erano ricollegabili certo nè alla sanità ed all’igiene, nè all’edilizia nè alla polizia locale.
4.- In buona sostanza, con il primo degli atti di cui si controverte, peraltro privo di qualificazione formale di sorta, il Sindaco di San Benedetto del Tronto, usando senza dubbio dei poteri autoritativi che gli derivavano dall’essere investito di poteri pubblicistici per la carica rivestita [a prescindere se questi fossero o meno riconducibili alle funzioni di rappresentante della Comunità locale ovvero a quelle di ufficiale di Governo: artt.36 e 38 della L. 12.6.1990, n.142] ha disposto l’estromissione temporanea dei legittimi organi di amministrazione di una società per azioni a capitale totalmente privato, sia pure avente ad oggetto l’esercizio di attività sportiva calcistica come club recante la denominazione e l’emblema comunali (società Sambenedettese Calcio s.p.a.); ed ha stabilito la loro sostituzione con un soggetto estraneo alla società e facente capo ad altra società del tutto separata ed estranea (il sig. Jacoponi Raniero, delegato dalla socità Sportinvest s.p.a.), onde «garantire la partecipazione della Sambenedettese s.p.a. alle gare ufficiali di coppa Italia e Campionato nella netta separazione dei ruoli con le gestioni che hanno preceduto e condotto la Società» e con affidamento delle incombenze relative alla gestione temporanea «onde garantire l’equilibrio economico relativo ai due mesi di gestione in nome e per conto della Sportinvest s.p.a., separando nel contempo il progresso, allo stato sub judice».
Con gli atti successivi, definiti di proroga dell’incarico di gestione al sig. Jacoponi Raniero, l’estromissione dei legittimi organi societari è stata via via prolungata ed è stata protratta la loro sostituzione col sunnominato soggetto estraneo. Non si rinvengono nell’ordinamento giuridico norme o principi di alcun genere che abilitino un pubblico amministratore ad effettuare interventi così penetranti (sospensione degli organi interni; immissione temporanea di altri soggetti nelle cariche sociali) nella gestione amministrativa, aziendale e/o tecnica di una società costituita secondo le norme del codice civile ed a capitale interamente privato.
Gli impugnati atti sindacali, in conclusione, anche in relazione al loro intrinseco contenuto, si qualificano come posti in essere in carenza assoluta di potere.
Non si trascuri, a tal riguardo, che anche l’invocato art.38, 2° comma della legge n.142/1990 consente l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti “nel rispetto dei principi generali dell’ordi-namento giuridico”.
III.- Le considerazioni sopra svolte di per sè sole sarebbero esaustive.
Per estremo dovere di completezza, il Collegio non si esime tuttavia dal prendere in esame i dedotti profili di sviamento che, pure, connotano le determinazioni sindacali impugnate.
Nei ricorsi si denunciano fatti, riguardo a molti dei quali viene prodotto agli atti sufficiente materiale di prova, in ordine all’esistenza di un groviglio di rapporti tra la società Sambenedettese Calcio s.p.a. e l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, tra la stessa società Sambenedettese Calcio s.p.a. ed il Sindaco Paolo Perazzoli personalmente, tra quest’ultimo e la società Sportinvest s.p.a. [vedi: il decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune per il pagamento dei canoni relativi alla disponibilità dello stadio comunale da parte della società Sambenedettese; l’opposizione al decreto ed altre citazioni per indebito arricchimento promosse dalla società contro il Comune; conseguenti atti transattivi tra le parti, il cui adempimento, a sua volta, era diventato oggetto di contestazione; istanze di fallimento promosse dal Comune di S.Benedetto del Tronto nei confronti della società Sambenedettese Calcio s.p.a., respinte dal Tribunale di Ascoli ed, a quanto pare, gravate dal Comune con ricorso avanti alla Corte d’Appello; fideiussione personale rilasciata dal Sindaco alla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per facilitare l’iscrizione al campionato di Serie C/1 della Sambenedettese Calcio s.p.a. per l’anno calcistico 1993/1994, sostenuta da altra garanzia fideiussoria di imprenditori sambenedettesi, tra cui Torquati Nazzareno, presidente della Sportinvest s.p.a.; ecc.].
Tale intreccio di legami, non sempre occasionati da posizioni riflettenti in modo cristallino interessi di cui era istituzionalmente portatrice l’Amministrazione comunale, ha fatto progressivamente maturare e, quindi, esplodere plurimi episodi conflittuali tra l’Amministrazio-ne stessa e gli organi che all’epoca gestivano la Sambenedettese Calcio s.p.a. (vale a dire il ricorrente), con riflessi, ricadute e/o coinvolgenti sulla Sportinvest s.p.a. e sugli organi di quest’ultima (vale a dire i controinteressati nei giudizi attuali).
In tale situazione, i provvedimenti adottati dal primo cittadino di S.Benedetto del Tronto di cui è qui causa, andando ad incidere sul-l’assetto della Sambenedettese Calcio s.p.a. in senso sostanzialmente espropriativo (ancorchè temporaneamente) dei poteri dei legittimi organi societari ed immettendo nell’esercizio dei poteri stessi soggetti estranei, quali fiduciari e/o incaricati da altra società portatrice di interessi concorrenti, si connotano come viziati da sviamento, anche a voler prescindere dal radicale difetto di attribuzione.
Se anche, per assurdo, al Sindaco fosse stata conferita dall’ordi-namento la potestà di adottare provvedimenti di tal fatta a tutela del pubblico interesse quale rappresentato (o richiamato) nelle premesse dei provvedimenti stessi [partecipazione alle gare ufficiali di Campionato e di Coppa Italia; sostegno e valorizzazione dell’attività di un club calcistico da considerarsi “patrimonio dell’intera cittadinanza”], cionondimeno gli scopi concretamente perseguiti e realizzati non si sottraggono al sospetto di un’ingerenza indebita, e non disinteressata, atta a piegare il corso e ad alterare l’esito di complesse vicende amministrative e giudiziarie che vedevano, da tempo, contrapposti il Comune ed il Sindaco di San Benedetto, da un lato, e la ricorrente società dall’altro.
IV.- La particolarità del caso ed altri motivi di opportunità giustificano l’integrale compensazione delle spese sostenute da tutte le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione, accoglie i ricorsi n.1568/1994 Reg.Gen., n.102/1995 Reg.Gen., n. 208/1995 Reg.Gen. e n.517/1995 Reg.Gen., così come in epigrafe indicati, con l’annullamento di tutti gli atti coi ricorsi medesimi impugnati.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:

 

Dott. Bruno Amoroso - PresidenteV Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere
Avv. Liana Tacchi - Consigliere, est.
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 28 GIU. 2004
Ancona, 28 GIU. 2004

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