| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 28 giugno 2004 n. 777
Pres. B. Amoroso – Est. L. Tacchi
Venturato Valentino e Curatela della Sambenedettese Calcio
s.p.a. (avv. D. Aliberti) c. Comune di San Benedetto del
Tronto (avv. O. Bagalini), Jacoponi Raniero, Sportinvest
s.p.a. e Perazzoli Paolo |
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Poteri del Sindaco –gestione amministrativa
e tecnica della locale squadra di calcio – sostituzione
degli organi di amministrazione di s.p.a. avente ad oggetto
l’esercizio di attività calcistica – carenza assoluta di
potere
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Non rientra tra le funzioni del Sindaco quella
di sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico
della locale squadra di calcio formalmente e sostanzialmente
strutturata come società di capitali – s.p.a. – interamente
privata. Risultano pertanto viziati da carenza assoluta
di potere quegli atti con i quali il Sindaco disponga l’estromissione
e la sostituzione degli organi di amministrazione di tale
s.p.a. – seppure avente ad oggetto l’esercizio di attività
sportiva calcistica come club recante la denominazione e
l’emblema comunale – poiché, non ricorrendo i gravi pericoli
per l’incolumità dei cittadini in materia di sanità, igiene,
edilizia e polizia locale ex art. 38 c. 2 l. 142/90, non
si rinvengono nell’ordinamento giuridico norme o principi
che abilitino un pubblico amministratore ad interventi così
penetranti nella gestione di una società privata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi riuniti:
I) – Ricorso n.1568 dell’anno 1994 Reg.Gen., proposto da
VENTURATO Valentino, anche nella sua veste di Amministratore
Unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato
da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto
del notaio dr. Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio
n.231537 e raccolta n.24.923, rappresentato e difeso dall’avv.Davide
Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso
Garibaldi n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;
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con l’intervento ad adiuvandum
della CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a.,
in persona del curatore, dr.Emidio Tempera, giusta autorizzazione
del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data
22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti
ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi,
n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;
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contro
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- il COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO,
in persona del sindaco pro-tempore, già rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio legale
dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso
la segreteria del T.A.R. delle Marche;
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini
ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla P.zza Stamira,
presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);
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e nei confronti di
- JACOPONI Raniero, residente in San Benedetto del
Tronto, non costituito in giudizio;
- in persona del legale rappresentante, con sede in S.Benedetto
del Tronto, non costituita in giudizio; - PERAZZOLI Paolo,
res.te in S.Benedetto del Tronto – Porto D’Ascoli, non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento
dell’atto in data 26.8.1994, prot. n.38256, col quale il
Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha incaricato
il sig.Jacoponi Raniero di gestire la squadra della Sambenedettese
Calcio s.p.a. per due mesi, al fine di garantire la partecipazione
della stessa alle gare ufficiali di Coppa Italia e di Campionato,
nella netta separazione di ruoli con le gestioni che hanno
preceduto e condotto la Società e precisandosi che “a Jacoponi
Raniero competeranno solo le incombenze relative alla gestione
temporanea onde garantire l’equilibrio economico relativo
ai due mesi di gestione in nome e per conto della Società
che lo ha delegato, separando, nel contempo, il pregresso,
allo stato sub judice”.
- di tutti gli atti pregressi e comunque connessi con quello
surrichiamato; II) – Ricorso n.102 dell’anno 1995 Reg.Gen.,
proposto da:
VENTURATO Valentino, anche nella sua veste di Amministratore
Unico della società Sambenedettese Calcio s.p.a., rappresentato
da Venturato Antonio giusta procura institoria per atto
del notaio dr. Luigi Di Francia del 18.6.1993, repertorio
n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato e difeso dall’avv.
Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato in Ancona,
al C.so Garibaldi, n.110, presso lo studio del-l’avv. Franco
Carile;
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con l’intervento ad adiuvandum
della CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a.,
in persona del curatore, dr. Emidio Tempera, giusta autorizzazione
del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data
22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti
ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi
n.110, presso lo studio del-l’avv. Franco Carile;
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|
contro
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- il COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO,
in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale
dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso
la segreteria del T.A.R. delle Marche;
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini
ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla p.za Stamira,
presso il proprio difensore (studio avv.Barigelletti);
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e nei confronti
- del sig.JACOPONI Raniero, res.te in S.Benedetto
del Tronto, non costituito;
- della società SPORTINVEST s.p.a., avente sede in
S.Benedetto del Tronto, non costituita in giudizio; - del
sig. PERAZZOLI Paolo, res.te in S.Benedetto del Tronto
– Porto d’Ascoli, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
- dell’atto in data 28.10.1994, prot. n.47653, col quale
il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto
la proroga dell’in-carico al sig. Jacoponi Raniero di gestire
la squadra di calcio della Sambenedettese Calcio s.p.a.
(incarico
già affidato con atto del 26.8.1994, prot. 38256) fino al
30 novembre 1994; - di tutti gli atti pregressi e comunque
connessi col procedimento surrichiamato.
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III) – Ricorso n.208 dell’anno 1995 Reg.Gen,
proposto da
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VENTURATO Valentino, anche nella sua
veste di Amministratore Unico della Società Sambenedettese
Calcio s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta
procura institoria per atto del notaio dr.Luigi Di Francia
del 18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato
e difeso dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato
in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv.
Franco Carile;
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con l’intervento ad adiuvandum
della CURATELA della SAMBENEDETTESE CALCIO s.p.a,
in persona del curatore, dr.Emidio Tempera, giusta autorizzazione
del Giudice Delegato del Tribunale di Ascoli Piceno in data
22.10.1996, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Aliberti
ed elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi,
n.110, presso lo studio dell’avv. Franco Carile;
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|
contro
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il COMUNE di SAN BENEDETTO del TRONTO,
in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale
dell’Ente e già elettivamente
domiciliato in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. DELLE
Marche; e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello
Bagalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla P.za
Stamira, presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);
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e nei confronti
- del sig.JACOPONI Raniero, res.te in S.Benedetto
del Tronto, non costituito;
- della società SPORTINVEST s.p.a., avente sede in
S.Benedetto del Tronto, non costituita;
- del sig. PERAZZOLI Paolo, residente in San Benedetto
del Tronto – Porto d’Ascoli, non costituito;
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per l’annullamento
- dell’atto 2.12.1994, prot. n.53582, col quale il Sindaco
del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto la proroga
dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra
di Calcio Sambenedettese s.p.a. dall’1.12.1994 al 6.12.1994;
- dell’atto 11.12.1994, prot. n.53582/1, col quale il Sindaco
medesimo ha disposto la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi
Raniero di gestire la squadra di calcio Sambenedettese s.p.a.
dal 7.12.1994 al 13 dicembre 1994;
- dell’atto in data 14.12.1994, prot. n.53582/2, col quale
il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico
al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio
Sambenedettese s.p.a. dal 14.12.1994 al 22.12.1994;
- dell’atto in data 7.1.1995, prot. n.53582/3, col quale
il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico
al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio
Sambenedettese s.p.a. dal 23.12.1994 fino all’11.1.1995;
- dell’atto in data 14.1.1995, prot.n.53582/4, col quale
il Sindaco medesimo ha disposto la proroga dell’incarico
al sig. Jacoponi Raniero di gestire la squadra di calcio
Sambenedettese Calcio s.p.a. dal 12.1.1995 al 7.2.1995;
- di tutti gli atti pregressi e connessi ai provvedimenti
surrichiamati.
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IV) – Ricorso n.517 dell’anno 1995 Reg. Gen.,
proposto
da VENTURATO Valentino, anche nella sua veste di
Amministratore Unico della Società Sambenedettese Calcio
s.p.a., rappresentato da Venturato Antonio giusta procura
institoria per atto del notaio dr. Luigi Di Francia del
18.6.1993, repertorio n.231537 e raccolta n.24923, rappresentato
e difeso dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliato
in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv.
Franco Carile;
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con l’intervento ad adiuvandunIl Sindaco
non ha il potere di sovrintendere al buon andamento amministrativo
e tecnico della locale squadra di calcio della Curatela
della Sambenedettese Calcio s.p.a., in persona del curatore
dr. Emidio Tempera, giusta autorizzazione del Giudice Delegato
del Tribunale di Ascoli Piceno in data 22.10.1996, rappresentata
e difesa dall’avv. Davide Aliberti ed elettivamente domiciliata
in Ancona, al Corso Garibaldi, n.110, presso lo studio dell’avv.
Franco Carile; contro il COMUNE di SAN BENEDETTO del
TRONTO, in persona del Sindaco pro-tempore, già rappresentato
e difeso dall’avv. Giuseppina Maurizi dell’Ufficio Legale
dell’Ente e già elettivamente domiciliato in Ancona, presso
la segreteria del T.A.R. delle Marche;
e, quindi, rappresentato e difeso dall’avv. Otello Bagalini
ed elettivamente domiciliato in Ancona, alla p.zza Stamira,
presso il proprio difensore (studio avv. Barigelletti);
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e nei confronti
- del sig. JACOPONI Raniero, res.te in San Benedetto
del Tronto, on costituito;
- della società SPORTINVEST s.p.a., avente sede in
San Benedetto del Tronto, non costituita;
- del sig. PERAZZOLI Paolo, res.te in San Benedetto
del Tronto-Porto d’Ascoli, non costituito;
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per l’annullamento
- dell’atto in data 8.2.1995, prot. n.53582/5, col quale
il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha disposto
la proroga dell’incarico al sig. Jacoponi Raniero di gestire
la squadra di calcio Sambenedettese Calcio s.p.a. dall’8.2.1995
al 7.3.1995;
- di tutti gli atti pregressi e comunque connessi al provvedimento
surrichiamato.
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- Visto il ricorso n.1568 dell’anno 1994
Reg. Gen., notificato in data 14.12.1994, con i relativi
allegati;
- Visto il ricorso n.102 dell’anno 1995 Reg. Gen., notificato
in data 22.12.1994, con i relativi allegati;
- Visto il ricorso n.208 dell’anno 1995 Reg.Gen., notificato
in data 31.1.1995, con i relativi allegati;
- Visto il ricorso n.517 dell’anno 1995 Reg.Gen., notificato
in data 10.4.1995, con i relativi allegati;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune
di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco in carica,
nei procedimenti relativi ai quattro ricorsi sopraindicati;
- Visti gli ulteriori atti di costituzione del medesimo
Comune di S.Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco
in carica, depositati in data 12.2.2003, nei procedimenti
relativi ai ricorsi medesimi;
- Visti gli atti-qualificati come “memorie di costituzione”
– con i quali la curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a.,
dichiarata fallita in data 31.5.1995, ha fatto proprie tutte
le richieste, le difese e le conclusioni spiegate dal ricorrente
nei quattro ricorsi di cui all’epigrafe;
Viste le memorie prodotte dal Comune di S.Benedetto del
Tronto il 26.2.2003 a sostegno delle proprie difese nei
procedimenti relativi ai quattro ricorsi di cui all’epigrafe;
Visti gli atti tutti delle cause medesime;
Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il
Consigliere avv. Liana Tacchi;
Uditi gli avv.ti Davide Aliberti per il ricorrente e per
la curatela della Sambenedettese calcio s.p.a. e l’avv.
Stefano Cascio, su delega dell’avv. Otello Bagalini, per
il Comune di S.Benedetto del Tronto.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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I.- In data 26.8.1994 il Sindaco di San Benedetto
del Tronto, sig. Paolo Perazzoli, assumeva l’atto di cui
al prot. n.38256, avente ad oggetto “Incarico gestione temporanea
squadra di calcio”.
Le premesse dell’atto in questione erano, testualmente,
le seguenti: “Visto che la Lega Nazionale Professionisti
ha escluso dal Campionato serie C/1 la Sambenedettese Calcio
s.p.a.;
Visto che la medesima Società è stata iscritta al Campionato
Regionale Dilettanti di Eccellenza per l’anno 1994/1995;
Visto che inoltre la Sambenedettese Calcio è stata esclusa
dal Campionato Regionale settore giovanile e che per essere
reintegrata nell’attività regionale categoria giovanissimi
occorre presentare la necessaria documentazione entro il
30.8.1994;
Visto il decreto pronunziato in udienza dal V.P.O. di S.
Benedetto del Tronto in data 22.8.1994 con il quale veniva
convalidato lo sfratto intimato alla richiamata Società,
per morosità, fissando nel contempo la esecuzione dello
stesso per la data del 26.9.94, ordinanza spedita in forma
esecutiva in data 22.8.1994 ed il cui provvedimento veniva
rilasciato in copia conforme in data 22.8.1994;
Considerato che nella stessa vertenza la Società in questione
risultava comunque contumace;
- Visto che il telegramma del Sindaco di San Benedetto del
Tronto del 24.8.1994, diretto al Presidente della Sambendettese
Calcio, con il quale si invitava il richiamato Presidente
ad un incontro fattivo nella immediata considerazione dell’inizio
delle gare ufficiali di campionato e di Coppa Italia e che
nessun riscontro allo stesso risulta sia avvenuto da parte
del Presidente al quale era stato indirizzato;
Vista la ripetuta assenza dei legali rappresentanti della
Società più volte interpellati e che nessun preparativo
inerente la predisposizione della squadra di calcio alle
scadenze sportive è stato effettuato;
Considerato, altresì, che la prima partita ufficiale di
Coppa Italia si svolgerà domenica 28.8.1994 in Pollenza,
provincia di Macerata, e che la non partecipazione alla
gara comporterebbe l’esclusione dal campionato di eccellenza
su decisione della Lega Regionale dilettanti;
Visto il preminente interesse pubblico e sociale, essendo
la squadra locale patrimonio dell’intera cittadinanza;
Rilevato, altresì, che l’eventuale cancellazione della squadra
suddetta potrebbe comportare gravi sollevazioni da parte
dei numerosissimi tifosi con evidenti conseguenze negative
sull’ordine pubblico;
Visto l’art.38, 2° comma della Legge 8.6.1990, n.142;
- Preso atto della disponibilità della Sportinvest s.p.a.
con sede in San Benedetto del Tronto in via Fusinato ad
assumere la gestione provvisoria della squadra di calcio
delegando a tal proposito il sig. Raniero Jacoponi”; In
conseguenza di quanto sopra, il Sindaco incaricava “il sig.
Raniero Jacoponi, nato a Massignano il 4.1.1945, residente
in San Benedetto del Tronto Via A. Murri n.66 a gestire
per mesi 2 (due) dalla data del presente provvedimento la
squadra di calcio della Sambenedettese Calcio s.p.a., al
fine di garantire la partecipazione di essa alle gare ufficiali
di Coppa Italia e Campionato nella netta separazione di
ruoli con le gestioni che hanno preceduto e condotto la
società”, specificando che al medesimo Jacoponi Raniero
sarebbero dovute competere “solo le incombenze relative
alla gestione temporanea onde garantire l’equilibrio economico
relativo ai due mesi di gestione in nome e per conto della
Società che lo aveva delegato, separando, nel contempo,
il pregresso, allo stato sub judice”.
Avverso il predetto atto del 26.8.1994 il sig. Venturato
Valentino, amministratore unico della Sambenedettese Calcio
s.p.a., ha proposto il ricorso giurisdizionale amministrativo
rubricato al n.1568/1994, chiedendo che esso venisse dichiarato
illegittimo, privo di qualsiasi effetto ed annullato, con
il favore delle spese e con riserva di richiesta dei danni
ai responsabili tutti in separato giudizio.
A sostegno del gravame il ricorrente ha sostanzialmente
dedotto che l’atto impugnato era viziato per incompetenza
assoluta, per incompatibilità dell’organo emanante l’atto,
per violazione di legge e per sviamento ed eccesso di potere.
1.- Quanto all’incompetenza, è stato rilevato che la Pubblica
Amministrazione, al pari di qualunque altro soggetto interessato,
avrebbe potuto agire nei confronti della società di capitali
mediante i normali mezzi precostituiti dall’ordinamento
giuridico (quali il ricorso alla normativa dell’art.2409
c.c. oppure attraverso il mezzo processuale dell’art.700
c.p.c.). In ogni caso, l’organo competente ad intervenire
sarebbe stato pur sempre di un ordine di poteri diverso
da quello amministrativo, senza aggiungere che, se ve ne
fossero stati i presupposti, lo stesso collegio sindacale
si sarebbe arrogato quei poteri di impulso che, nella fattispecie,
venivano invece omessi non ravvisandosi alcun fondato motivo
di intervento sotto i profili della legittimità e del merito
gestionale, preso atto della situazione di normalità nell’ambito
societario.
2.- Quanto all’incompatibilità si è notato che il Sindaco,
in proprio e nella veste di primo cittadino, aveva già compiuto
in precedenza ed avrebbe compiuto nell’immediato futuro
azioni incompatibili con l’emanazione dell’atto impugnato,
ricordandosi, a tal proposito: il rilascio di garanzia fideiussoria
personale da parte del Sindaco nel luglio 1993 presso la
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, sostenuta da altra
garanzia fideiussoria a firma degli imprenditori Ascolani,
Amante e Torquati, allo scopo di facilitare l’iscrizione
della Sambenedettese Calcio s.p.a. al campionato di Serie
C1 per l’anno calcistico 1993/ 1994; l’aver siglato la transazione
con la società esponente per i fitti pregressi dello Stadio
Riviera delle Palme e l’aver promosso l’atto deliberativo
di revoca a transazione onorata; l’aver promosso l’azione
di sfratto della stessa società dallo Stadio di Viale dello
Sport; l’aver deciso di depositare ben due istanze di fallimento
in danno della Sambenedettese Calcio davanti al Tribunale
di Ascoli Piceno, entrambe giustamente respinte; l’aver
promosso i ricorsi davanti alla Corte d’Appello ai sensi
dell’art.22 L.F.; l’aver abbracciato la causa della Sportinvest
s.p.a., capitanata dal Presidente, Nazzareno Torquati; l’aver
intrapreso tante operazioni, non di sua competenza, anche
presso la lega Calcio; l’aver organizzato, in definitiva,
un fallimento pilotato ed annunciato, malgrado, allo stato,
non dichiarato per le ineccepibili pronunce del Tribunale
di Ascoli Piceno.
3.- Quanto all’eccesso di potere ed allo sviamento, si è
evidenziato che l’atto era stato determinato dalla tutela
di una posizione che – al contrario di quello che avrebbe
dovuto essere – non era certamente di natura pubblicistica;
che le premesse in fatto erano assolutamente inesistenti
(e, come tali, venivano puntualmente smentite ad una ad
una), ovvero giuridicamente contestabili (come la morosità
dello sfratto dallo stadio Riviera delle Palme); che il
richiamo all’art.38, 2° comma L. n.142/1990 era assolutamente
privo di connessione sia logica che giuridica, in quanto
il provvedimento sia stato assunto non sulla base di precisi
accertamenti in ordine alla veridicità della situazione
di pericolo, ma era frutto di mere sensazioni e comunque
esulante dal rispetto dei principi generali dell’ordinamento;
che i vari motivi pretestuosamente ostentati difettavano
di nesso logico, non rispondevano alla realtà e contrastavano
con il dispositivo; che la società Sportinvest s.p.a. (il
cui Presidente, Nazzareno Torquati, oltre ad essere consigliere
co-munale di maggioranza, era anche garante della fideiussione
prestata dal Sindaco) era la presunta creditrice della Sambenedettese
Calcio in virtù di decreto ingiuntivo in corso di opposizione;
e che con il provvedimento impugnato si era configurato
un vero e proprio atto arbitrario a finalità espropriative
nell’ambito di una società di capitali.
- Il Comune di San Benedetto del Tronto si è dapprima costituito
con atto prodotto il 22.3.1995, concludendo per l’inammissibilità
e, comunque, per la reiezione del gravame, siccome infondato.
- In seguito il Comune medesimo si è costituito in mezzo
di un nuovo difensore con memoria depositata il 12.2.2003,
nella quale ha analiticamente controdedotto ai motivi di
ricorso ed ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali
l’impugnato provvedimento del Sindaco – adottato peraltro
nella sua veste di Ufficiale di Governo, con conseguente
carenza di legittimazione passiva del Comune – dovesse essere
ritenuto corretto ed ineccepibile. - Nel frattempo, essendo
stata la società Sanbenedettese Calcio dichiarata fallita
dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 31.5.1995,
il Giudice Delegato, con proprio provvedimento del 22.10.1996,
ha disposto che il curatore fallimentare della stessa società
si costituisse nel giudizio in epigrafe, spiegando autonomi
atti anche di intervento e/o di riassunzione per coltivare
l’azione promossa dal ricorrente.
Il che è quanto è avvenuto.
Con memoria depositato il 25.11.1996 la curatela della Sambenedettese
Calsio s.p.a. si è costituita nel procedimento relativo
al ricorso n.1568/1994, facendo proprie le richieste, le
difese, le produzioni e le conclusioni tutte spiegate dal
ricorrente.
- In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto
del Tronto ha prodotto un’articolata memoria.
- La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 28
gennaio 2004, parimenti fissata per la discussione dei collegati
ricorsi n.102/1995, n.208/1995 e n.517/1995.
- Indi è passata in decisione.
II.- In data 28.10.1994 il Sindaco di San Benedetto del
Tronto, sig. Paolo Perazzoli, ha adottato l’atto di cui
al protocollo n.47653, avente ad oggetto “Incarico gestione
temporanea squadra di calcio – Proroga”.
Con esso, avendo richiamato il proprio precedente provvedimento
n.38258 del 26.8.1994, avendo dato atto che la gestione
provvisoria della Sambenedettese Calcio s.p.a. affidata
al sig. Iacoponi Raniero aveva consentito alla stessa società
Sambenedettese calcio s.p.a. di iniziare a disputare onorevolmente
il campionato di Eccellenza regionale, avendo verificato
che l’invito rivolto al sig. Valentino Venturato ed al suo
procuratore speciale Venturato Antonio al fine di definire
la complessa situazione della Sambenedettese Calcio s.p.a.
non aveva dato esito ed avendo ritenuto di dover in qualche
modo provvedere perdurando le motivazioni addotte nell’atto
n.38256 del 26.8.1994, visto l’art.38, secondo comma della
L. 8.6.1990, n.142, il Sindaco ha disposto la proroga dell’incarico
di gestire la squadra di calcio Sambenedettese Calcio s.p.a.
al sig. Iacoponi Raniero fino al 30 novembre 1994.
Avverso tale atto il sig. Venturato Valentino, nella qualità
di amministratore unico della società Sambenedettese Calcio
s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo
rubricato al n.102/1995 Reg.Gen., chiedendo che esso, previa
riunione con l’impugnativa notificata in data 14.11.1994,
venisse dichiarato illegittimo, privo di qualsiasi effetto
ed annullato, con il favore delle spese e con riserva di
richiesta di danni ai responsabili tutti in separato giudizio.
A sostegno di tale gravame, il ricorrente ha dedotto che
anche tale atto era viziato per incompetenza assoluta, per
incompatibilità dell’organo emanante, per violazione di
legge e per sviamento ed eccesso di potere, riproducendo
le stesse doglianze già esposte a sostegno del ricorso n.1568/1994
e che qui si danno per interamente ritrascritte.
- Anche in tale giudizio il Comune di San Benedetto del
Tronto si è costituito dapprima con atto prodotto il 22.3.1995,
col quale concludeva per l’inammissibilità e, comunque,
per la reiezione del gravame; e, quindi, a mezzo di un nuovo
difensore, con memoria depositata il 12.3.2003, nella quale
analiticamente controdeduceva alle tesi di cui al ricorso
e diffusamente spiegava le ragioni per cui il provvedimento
di proroga dovesse essere reputato legittimo.
- Anche in tale giudizio si è costituita, con atto ad adiuvandum
depositato il 25.11.1996, la curatela della Sambenedettese
Calcio s.p.a., facendo proprie tutte le richieste, le difese
e le conclusioni spiegate dal ricorrente.
- In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto
del Tronto ha prodotto memoria.
- La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza
del 28.1.2004, parimenti fissata per la discussione dei
ricorsi n.1568/1994, n.208/1995 e n.517/1995.
- Indi è passata in decisione.
III.- Con atti prot. n.53582 del 2.12.1994, prot.n.53582/1
dell’11 dicembre 1994, prot.n.53582/2 del 14.12.1994, prot.n.53582/3
del 7.1.1995 e prot.n.53582/4 del 14.1.1995, aventi tutti
ad oggetto “Incarico di gestione temporanea squadra di calcio.
Proroga”, il Sindaco di San Benedetto del Tronto ha disposto,
via, via, successive proroghe dell’incarico al sig. Iacoponi
Raniero relativamente alla gestione della squadra di calcio
Sambenedettese s.p.a. (per la precisione: col primo atto
la proroga andava dall’1.12.1994 al 6.12.1994; col secondo
atto la proroga andava dal 7.12.1994 al 13.12.1994; col
terzo atto la proroga andava dal 14.12.1994 al 22.12.1994;
col quarto atto la proroga andava dal 23.12.1994 all’11.1.1995;
col quinto atto la proroga andava dal 12.1.1995 fino al
7.2.1995).
Tali provvedimenti si richiamavano a quelli di incarico
precedentemente emessi ed all’opportunità di non modificare
lo stato di gestione attuale nella fase interlocutoria,
in vista del perfezionamento delle trattative tra il Presidente
Venturato ed il Presidente Torquati, incontratisi presso
la F.I.G.C.. Avverso tali provvedimenti tutti il sig. Venturato
Valentino, nella qualità di amministratore unico della Sambenedettese
Calcio s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo
rubricato al n. 208/1995 Reg.Gen., chiedendo che essi venissero
dichiarati illegittimi, privi di qualsiasi effetto ed annullati,
con il favore delle spese e con riserva di richiesta dei
danni ai responsabili tutti in separato giudizio.
A sostegno dell’impugnativa il ricorrente ha dedotto le
stesse doglianze già spiegate nei ricorsi n.1568/1994 e
n.102/1995, che qui si danno interamente per riprodotte.
- Anche in tale procedimento, si è costituito il Comune
di San Benedetto del Tronto dapprima con atto depositato
il 22.3.1995, concludendo per l’inammissibilità e, comunque,
per la reiezione del gravame; e, quindi, a mezzo di un nuovo
difensore, con memoria depositata il 12.2.2003, nella quale
analiticamente controdeduceva alle tesi del ricorrente e
diffusamente spiegava le ragioni per cui i provvedimenti
di proroga dovevano essere reputati legittimi.
- Anche in tale giudizio si è costituita, con atto ad adiuvandum
depositato il 25.11.1996, la Curatela della Sambenedettese
Calcio s.p.a., facendo proprie tutte le richieste, le difese
e le conclusioni spiegate dal ricorrente.
- In data 26.2.2003 la difesa del Comune di S.Benedetto
del Tronto ha prodotto memoria.
- La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza
del 28.1.2004, parimenti fissata per la trattazione dei
collegati ricorsi n.1568/1994, n.102/1995 e n.517/1995.
- Indi è passata in decisione.
IV.- Con atto prot.n.53582/5 dell’8.2.1995, avente ad oggetto
“Incarico gestione temporanea squadra di calcio: proroga
dei provvedimenti”, il Sindaco di San Benedetto del Tronto
ha disposto un’ulteriore proroga, dall’8.2.1995 al 7.3.1995,
dell’incarico già conferito al sig. Iacoponi Raniero di
gestire la società Sambenedettese Calcio s.p.a..
Nella parte motiva del provvedimento si dà atto della disponibilità
della “Sportinvest s.p.a.” a garantire la gestione della
Sambenedettese Calcio s.p.a. per la prosecuzione del Campionato
Regionale di eccellenza, si richiamano i propri precedenti
provvedimenti, si ravvisa la necessità di continuare a garantire
la gestione della squadra di calcio Sambenedettese s.p.a.
per assicurare il regolare svolgimento del campionato e
si ribadisce la necessità di tutelare e garantire l’ordine
pubblico.
Avverso quest’ultima determinazione sindacale il sig. Venturato
Valentino, nella qualità di amministratore unico della Sambenedettese
Calcio s.p.a., ha prodotto il ricorso giurisdizionale amministrativo
rubricato al n.517/1995 Reg.Gen., chiedendo che esso, al
pari di tutti gli altri già impugnati, venisse dichiarato
illegittimo, privo di qualsiasi effetto ed annullato, con
il favore delle spese e con riserva di richiesta dei danni
ai responsabili tutti in separato giudizio.
- Il Comune di San Benedetto del Tronto si è costituito
dapprima con atto depositato il 10.5.1995, concludendo per
l’inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame;
e, quindi, a mezzo di un nuovo difensore, con memoria depositata
il 12.3.2003, nella quale analiticamente controdeduceva
alle tesi del ricorrente e diffusamente spiegava le ragioni
per cui anche l’ultimo provvedimento di proroga doveva essere
reputato legittimo.
- Si è costituita, con atto ad adiuvandum depositato il
25.11.1996, la Curatela della Sambenedettese Calcio s.p.a.,
facendo proprie tutte le richieste, le difese e le conclusioni
spiegate dal ricorrente.
- In data 26.2.2003 la difesa del Comune di San Benedetto
del Tronto ha prodotto memoria.
- La causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza
del 28.1.2004, parimenti fissata per la trattazione dei
collegati ricorsi n.1568/1994, n.102/1995 e n.208/1995.
- Indi è passata in decisione.
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DIRITTO
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I.- Preliminarmente va disposta la riunione
dei quattro ricorsi n. 1568/1994, n.102/1995, n.208/1995
e n.517/1995, attesa la loro evidente connessione sia soggettiva
che oggettiva.
Soggettiva, in quanto essi sono stati tutti proposti da
un medesimo ricorrente (il sig. Valentino Venturato, nella
sua qualità di Amministratore Unico della società Sambenedettese
Calcio s.p.a.), contro la stessa Amministrazione (il Comune
di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco in carica)
e lo stesso Amministratore (il Sindaco, sig. Paolo Perazzoli),
nonchè nei confronti dei medesimi soggetti controinteressati
(la società Sportinvest s.p.a.; il sig. Jacoponi Raniero).
Oggettiva, poichè essi hanno investito, dapprima, l’originario
atto sindacale prot.n.38256 del 26.8.1994, con il quale
il primo cittadino di San Benedetto del Tronto aveva incaricato
il sig. Jacoponi Raniero di “gestire la squadra di Calcio
della Sambenedettese s.p.a.” per due mesi, a decorrere dalla
stessa data del 26.8.1994, e, quindi, gli atti successivi
(prot.n.47653 del 28.10.1994; prot.n.53582 del 2.12.1994;
prot.n.53582/1 dell’11.12.1994; prot.n.53582/2 del 14.12.1994;
prot.n. 53582/3 del 7.1.1995; prot.n.53582/4 del 14.1.1995
e prot.n.53582/5 dell’8.2.1995), con i quali il medesimo
incarico a Jacoponi Raniero di gestire la squadra di Calcio
Sambenedettese Calcio s.p.a. è stato, via via e di volta
in volta, prorogato fino alla data del 7.3.1995; e poichè
le doglianze proposte a sostegno delle quattro impugnative
si fondano sugli stessi fatti e vertono sugli stessi motivi
di diritto.
II.- Nel merito i ricorsi in questione sono fondati.
1.A.- Giustificazione dell’intervento nei confronti della
società Sambenedettese Calcio s.p.a., operato con l’atto
n.38256 del 26.8.1994 e reiterato con quelli successivi
“di proroga”, il Sindaco di S. Benedetto del Tronto ha indicato
“il preminente interesse pubblico e sociale, essendo la
squadra locale patrimonio dell’intera cittadinanza”; ed,
a supporto normativo, ha fatto riferimento all’art.38, 2°
comma della legge 8.6.1990, n.142.
2.- Ebbene, non risulta da alcuna fonte e nemmeno viene,
neppure implicitamente, addotto dalla difesa del Comune
che sovrintendere al buon andamento amministrativo e tecnico
della locale squadra di calcio (peraltro formalmente e sostanzialmente
strutturata come società di capitali – s.p.a. – interamente
privata) rientrasse, a qualsiasi titolo, tra le funzioni
che le leggi, lo statuto ed i regolamenti vigenti attribuivano
al Sindaco del Comune di San Benedetto, nè come massimo
organo dell’Ente nè come preposto alle funzioni statali
e regionali al-l’Ente stesso attribuite o delegate (cfr.
l’art.36, commi 1° e 2° della L. n.142/1990).
3.- Quanto all’art.38, 2° comma della stessa legge n.142/1990
– sul quale, a quanto pare, il Sindaco medesimo ha inteso
radicare la legittimità dei propri provvedimenti extra ordinem
– si rammenta che il testo di esso così recitava: “Il Sindaco,
quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità
ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può
richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della
forza pubblica”.
4.- Nessuna delle ragioni addotte nell’atto prot. n.38256
del 26.8.1994 ed in quelli successivi di proroga, evidentemente
considerati contingibili ed urgenti, atteneva alla materia
della sanità e dell’igiene, nè alla materia dell’edilizia
nè alla materia della polizia locale, nell’ambito delle
quali, unicamente, la disposizione in esame consentiva l’adozio-ne
di provvedimenti d’urgenza per prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciassero l’incolumità pubblica.
E’ dunque di solare evidenza che il quadro normativo prefigurato
dall’art.38, secondo comma per l’assunzione dei provvedimenti
sindacali contingibili ed urgenti è totalmente altro e diverso
rispetto alla situazione concreta da cui ha preso le mosse
il Sindaco di San Benedetto del Tronto per porre in essere
gli atti qui impugnati: non attenendo essi alle materie
della sanità e dell’igiene, nè dell’edilizia, nè della polizia
locale, deve escludersi in radice che il Sindaco avesse
il potere di adottarli.
Sicchè anche l’aver allegato che l’eventuale cancellazione
della squadra di calcio cittadina dal campionato di eccellenza
per mancata partecipazione alla prima partita ufficiale
di Coppa Italia, in programma a Pollenza il prossimo 28.8.1994,
avrebbe potuto comportare “gravi sollevazioni da parte dei
numerosissimi tifosi con evidenti conseguenze negative sull’ordine
pubblico” si configura non tanto e non solo come argomento
intrinsecamente debole in relazione alla tenuità ed all’ipoteticità
dei paventati rischi di intemperanze delle tifoserie locali
per la mancata disputa di una gara in programma; ma, soprattutto,
quand’anche tali intemperanze si fossero presentate come
probabili, gravemente pericolose e tali da minacciare l’incolumità
dei cittadini, esorbitava dai poteri straordinari concessi
al Sindaco, quale ufficiale di Governo, dall’art.38, 2°
comma della legge 142/1990 l’adozione di provvedimenti diretti
a scongiurarle, atteso che tali emergenze pericolose non
erano ricollegabili certo nè alla sanità ed all’igiene,
nè all’edilizia nè alla polizia locale.
4.- In buona sostanza, con il primo degli atti di cui si
controverte, peraltro privo di qualificazione formale di
sorta, il Sindaco di San Benedetto del Tronto, usando senza
dubbio dei poteri autoritativi che gli derivavano dall’essere
investito di poteri pubblicistici per la carica rivestita
[a prescindere se questi fossero o meno riconducibili alle
funzioni di rappresentante della Comunità locale ovvero
a quelle di ufficiale di Governo: artt.36 e 38 della L.
12.6.1990, n.142] ha disposto l’estromissione temporanea
dei legittimi organi di amministrazione di una società per
azioni a capitale totalmente privato, sia pure avente ad
oggetto l’esercizio di attività sportiva calcistica come
club recante la denominazione e l’emblema comunali (società
Sambenedettese Calcio s.p.a.); ed ha stabilito la loro sostituzione
con un soggetto estraneo alla società e facente capo ad
altra società del tutto separata ed estranea (il sig. Jacoponi
Raniero, delegato dalla socità Sportinvest s.p.a.), onde
«garantire la partecipazione della Sambenedettese s.p.a.
alle gare ufficiali di coppa Italia e Campionato nella netta
separazione dei ruoli con le gestioni che hanno preceduto
e condotto la Società» e con affidamento delle incombenze
relative alla gestione temporanea «onde garantire l’equilibrio
economico relativo ai due mesi di gestione in nome e per
conto della Sportinvest s.p.a., separando nel contempo il
progresso, allo stato sub judice».
Con gli atti successivi, definiti di proroga dell’incarico
di gestione al sig. Jacoponi Raniero, l’estromissione dei
legittimi organi societari è stata via via prolungata ed
è stata protratta la loro sostituzione col sunnominato soggetto
estraneo. Non si rinvengono nell’ordinamento giuridico norme
o principi di alcun genere che abilitino un pubblico amministratore
ad effettuare interventi così penetranti (sospensione degli
organi interni; immissione temporanea di altri soggetti
nelle cariche sociali) nella gestione amministrativa, aziendale
e/o tecnica di una società costituita secondo le norme del
codice civile ed a capitale interamente privato.
Gli impugnati atti sindacali, in conclusione, anche in relazione
al loro intrinseco contenuto, si qualificano come posti
in essere in carenza assoluta di potere.
Non si trascuri, a tal riguardo, che anche l’invocato art.38,
2° comma della legge n.142/1990 consente l’adozione di provvedimenti
contingibili ed urgenti “nel rispetto dei principi generali
dell’ordi-namento giuridico”.
III.- Le considerazioni sopra svolte di per sè sole sarebbero
esaustive.
Per estremo dovere di completezza, il Collegio non si esime
tuttavia dal prendere in esame i dedotti profili di sviamento
che, pure, connotano le determinazioni sindacali impugnate.
Nei ricorsi si denunciano fatti, riguardo a molti dei quali
viene prodotto agli atti sufficiente materiale di prova,
in ordine all’esistenza di un groviglio di rapporti tra
la società Sambenedettese Calcio s.p.a. e l’Amministrazione
Comunale di San Benedetto del Tronto, tra la stessa società
Sambenedettese Calcio s.p.a. ed il Sindaco Paolo Perazzoli
personalmente, tra quest’ultimo e la società Sportinvest
s.p.a. [vedi: il decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune
per il pagamento dei canoni relativi alla disponibilità
dello stadio comunale da parte della società Sambenedettese;
l’opposizione al decreto ed altre citazioni per indebito
arricchimento promosse dalla società contro il Comune; conseguenti
atti transattivi tra le parti, il cui adempimento, a sua
volta, era diventato oggetto di contestazione; istanze di
fallimento promosse dal Comune di S.Benedetto del Tronto
nei confronti della società Sambenedettese Calcio s.p.a.,
respinte dal Tribunale di Ascoli ed, a quanto pare, gravate
dal Comune con ricorso avanti alla Corte d’Appello; fideiussione
personale rilasciata dal Sindaco alla Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno per facilitare l’iscrizione al campionato
di Serie C/1 della Sambenedettese Calcio s.p.a. per l’anno
calcistico 1993/1994, sostenuta da altra garanzia fideiussoria
di imprenditori sambenedettesi, tra cui Torquati Nazzareno,
presidente della Sportinvest s.p.a.; ecc.].
Tale intreccio di legami, non sempre occasionati da posizioni
riflettenti in modo cristallino interessi di cui era istituzionalmente
portatrice l’Amministrazione comunale, ha fatto progressivamente
maturare e, quindi, esplodere plurimi episodi conflittuali
tra l’Amministrazio-ne stessa e gli organi che all’epoca
gestivano la Sambenedettese Calcio s.p.a. (vale a dire il
ricorrente), con riflessi, ricadute e/o coinvolgenti sulla
Sportinvest s.p.a. e sugli organi di quest’ultima (vale
a dire i controinteressati nei giudizi attuali).
In tale situazione, i provvedimenti adottati dal primo cittadino
di S.Benedetto del Tronto di cui è qui causa, andando ad
incidere sul-l’assetto della Sambenedettese Calcio s.p.a.
in senso sostanzialmente espropriativo (ancorchè temporaneamente)
dei poteri dei legittimi organi societari ed immettendo
nell’esercizio dei poteri stessi soggetti estranei, quali
fiduciari e/o incaricati da altra società portatrice di
interessi concorrenti, si connotano come viziati da sviamento,
anche a voler prescindere dal radicale difetto di attribuzione.
Se anche, per assurdo, al Sindaco fosse stata conferita
dall’ordi-namento la potestà di adottare provvedimenti di
tal fatta a tutela del pubblico interesse quale rappresentato
(o richiamato) nelle premesse dei provvedimenti stessi [partecipazione
alle gare ufficiali di Campionato e di Coppa Italia; sostegno
e valorizzazione dell’attività di un club calcistico da
considerarsi “patrimonio dell’intera cittadinanza”], cionondimeno
gli scopi concretamente perseguiti e realizzati non si sottraggono
al sospetto di un’ingerenza indebita, e non disinteressata,
atta a piegare il corso e ad alterare l’esito di complesse
vicende amministrative e giudiziarie che vedevano, da tempo,
contrapposti il Comune ed il Sindaco di San Benedetto, da
un lato, e la ricorrente società dall’altro.
IV.- La particolarità del caso ed altri motivi di opportunità
giustificano l’integrale compensazione delle spese sostenute
da tutte le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche, previa riunione, accoglie i ricorsi n.1568/1994
Reg.Gen., n.102/1995 Reg.Gen., n. 208/1995 Reg.Gen. e n.517/1995
Reg.Gen., così come in epigrafe indicati, con l’annullamento
di tutti gli atti coi ricorsi medesimi impugnati.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
ammini-strativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28
gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
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Dott. Bruno Amoroso - PresidenteV Dott. Giancarlo
Giambartolomei - Consigliere
Avv. Liana Tacchi - Consigliere, est.
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria,
il giorno 28 GIU. 2004
Ancona, 28 GIU. 2004
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