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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE II - Sentenza 22 giugno 2004 n. 2644
Pres. Angela Radesi, Cons. rel. est. Concetta Anastasi


1. Piano regolatore – delibera di adozione – onere di impugnazione – esclusione – impugnazione della sola delibera di approvazione – ammissibilità.

 

2. Urbanistica ed edilizia – pianificazione urbanistica – previsione di strumenti attuativi – reale esigenza di riorganizzare ed integrare l’urbanizzazione dell’area - necessità.

 

3. Urbanistica ed edilizia – pianificazione urbanistica – tipicità degli strumenti urbanistici – sussiste – previsione di strumento attuativo atipico – illegittimità.

1. L’omessa impugnativa della delibera di adozione, pur conosciuta dal privato, non preclude l’impugnazione del Piano Regolatore una volta intervenuta l’approvazione.

 

2. In base al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, la legittimità della previsione di strumenti attuativi trova il suo limite nell’effettiva necessità di riorganizzare e integrare l’urbanizzazione dell’area interessata.

 

3. Stante il “numero chiuso” degli strumenti urbanistici previsti dalla legge per nome, causa e contenuto, la P.A. non può introdurre nella realtà giuridica qualsivoglia, indicativa o coercitiva che sia, nuova categoria di strumento di pianificazione dell’assetto del territorio


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Depositata in segreteria il 22 giugno 2004

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