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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 22 giugno 2004 n. 2651
Pres. Italo Riggio, Cons. est. Domenico Giordano


1. Ricorso giurisdizionale – licitazione privata - accoglimento del ricorso incidentale – conseguente inammissibilità del ricorso principale – nel caso in cui dall’accoglimento di questo derivi la rinnovazione dell’intera gara – esclusione.

 

2. Contratti della P.A. – licitazione privata – gara – apertura ed esame delle offerte tecniche – pubblicità della seduta – non è necessaria.

1. Nel caso di una gara alla quale abbiano partecipato solo due concorrenti, quando l’accoglimento del ricorso principale determinerebbe la rinnovazione dell’intera procedura (concernendo vizi genetici di questa), il medesimo ricorso principale non diviene inammissibile per l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’altro concorrente.

 

2. Nel caso di licitazione privata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferma la necessaria pubblicità della seduta in cui è verificata l’integrità delle buste presentate dai concorrenti, la Commissione può procedere all’apertura ed all’esame delle offerte tecniche in seduta non pubblica.


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Depositata in segreteria il 22 giugno 2004

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