| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 22 giugno
2004 n. 2651
Pres. Italo Riggio, Cons. est. Domenico Giordano |
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1. Ricorso giurisdizionale – licitazione
privata - accoglimento del ricorso incidentale – conseguente
inammissibilità del ricorso principale – nel caso in cui
dall’accoglimento di questo derivi la rinnovazione dell’intera
gara – esclusione.
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2. Contratti della P.A. – licitazione privata
– gara – apertura ed esame delle offerte tecniche – pubblicità
della seduta – non è necessaria.
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1. Nel caso di una gara alla quale abbiano
partecipato solo due concorrenti, quando l’accoglimento
del ricorso principale determinerebbe la rinnovazione dell’intera
procedura (concernendo vizi genetici di questa), il medesimo
ricorso principale non diviene inammissibile per l’eventuale
accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’altro
concorrente.
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2. Nel caso di licitazione privata aggiudicata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ferma la necessaria pubblicità della seduta in cui è verificata
l’integrità delle buste presentate dai concorrenti, la Commissione
può procedere all’apertura ed all’esame delle offerte tecniche
in seduta non pubblica.
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Depositata in segreteria il 22 giugno 2004
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