| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 23 giugno 2004
n. 1170
Pres. Alfredo Gomez de Ayala - Est. Roberta Vigotti
Telecom Italia s.p.a. (avv.ti Montanaro e Ingicco) c. Comune
di Saluggia (contumace) |
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Impianti di telefonia mobile – Localizzazione
da parte del Comune – Discrezionalità – Limite – Necessità
di coprire l’intero territorio comunale – Sussistenza
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Il regime giuridico delle antenne per la
telefonia mobile non è completamente identico a quello delle
opere di urbanizzazione primaria, dovendo il relativo criterio
di localizzazione essere finalizzato – non già a soddisfare
esigenze proprie di un insediamento abitativo, bensì – a
consentire la realizzazione della rete in modo tale che
questa assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero
territorio comunale, nel rispetto delle esigenze della pianificazione
nazionale degli impianti.
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FATTO e DIRITTO
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Considerato che il provvedimento impugnato
ha inibito l’esecuzione dei lavori di modifica della stazione
radio base esistente previsti dalla D.I.A. precedentemente
presentata al Comune sul rilievo che “l’intervento risulta
incompatibile con la destinazione urbanistica del sito di
intervento”; Considerato che, a norma dell’art. 86, comma
3 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, le infrastrutture delle
reti pubbliche di comunicazione sono equiparate alle opere
di urbanizzazione primaria;
Considerato che la giurisprudenza ha recentemente chiarito
che la recente evoluzione normativa “non ha messo in discussione
il potere del Comune di disciplinare la localizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del proprio
territorio, purché ovviamente tale disciplina non si risolva
in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque
estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa
di telecomunicazioni;
Considerato che per tale ragione si è precisato che il regime
giuridico di tali infrastrutture non è completamente identico
a quello delle opere di urbanizzazione primaria, dovendo
il relativo criterio di localizzazione essere finalizzato
– non già a soddisfare esigenze proprie di un insediamento
abitativo, bensì – a consentire la realizzazione della rete
in modo tale che questa assicuri la copertura del servizio
pubblico nell’intero territorio comunale, nel rispetto delle
esigenze della pianificazione nazionale degli impianti (Cons.
St., VI, 30 marzo 2004, n. 3193);
Ritenuto che, anche alla luce di tali precisazioni, la ritenuta
incompatibilità dell’intervento richiesto con la destinazione
urbanistica della zona non è sufficiente a giustificare
il divieto di realizzazione dell’intervento stesso, come
pronunciato dal Comune di Saluggia;
Ritenuto che per tale ragione il ricorso deve essere accolto,
con conseguente annullamento del provvedimento con esso
impugnato;
Ritenuto che giustificati motivi consentono la compensazione
integrale delle spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul
ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 23 giugno 2003.
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