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Giurisprudenza
n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 23 giugno 2004 n. 1170
Pres. Alfredo Gomez de Ayala - Est. Roberta Vigotti
Telecom Italia s.p.a. (avv.ti Montanaro e Ingicco) c. Comune di Saluggia (contumace)


Impianti di telefonia mobile – Localizzazione da parte del Comune – Discrezionalità – Limite – Necessità di coprire l’intero territorio comunale – Sussistenza

Il regime giuridico delle antenne per la telefonia mobile non è completamente identico a quello delle opere di urbanizzazione primaria, dovendo il relativo criterio di localizzazione essere finalizzato – non già a soddisfare esigenze proprie di un insediamento abitativo, bensì – a consentire la realizzazione della rete in modo tale che questa assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale, nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti.


FATTO e DIRITTO

 

Considerato che il provvedimento impugnato ha inibito l’esecuzione dei lavori di modifica della stazione radio base esistente previsti dalla D.I.A. precedentemente presentata al Comune sul rilievo che “l’intervento risulta incompatibile con la destinazione urbanistica del sito di intervento”; Considerato che, a norma dell’art. 86, comma 3 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria;
Considerato che la giurisprudenza ha recentemente chiarito che la recente evoluzione normativa “non ha messo in discussione il potere del Comune di disciplinare la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del proprio territorio, purché ovviamente tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni;
Considerato che per tale ragione si è precisato che il regime giuridico di tali infrastrutture non è completamente identico a quello delle opere di urbanizzazione primaria, dovendo il relativo criterio di localizzazione essere finalizzato – non già a soddisfare esigenze proprie di un insediamento abitativo, bensì – a consentire la realizzazione della rete in modo tale che questa assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale, nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti (Cons. St., VI, 30 marzo 2004, n. 3193);
Ritenuto che, anche alla luce di tali precisazioni, la ritenuta incompatibilità dell’intervento richiesto con la destinazione urbanistica della zona non è sufficiente a giustificare il divieto di realizzazione dell’intervento stesso, come pronunciato dal Comune di Saluggia;
Ritenuto che per tale ragione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;
Ritenuto che giustificati motivi consentono la compensazione integrale delle spese di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino il 23 giugno 2003.

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