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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 9 giugno 2004 n. 1176
Pres. Alfredo Gomez de Ayala - Est. Roberta Vigotti
H3G s.p.a. (avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro) c. Comune di Santa Vittoria d’Alba (avv.ti Martinetti e Giacardi).


1. Impianti di telefonia mobile – Permesso di costruire – Non sussiste – D.i.a. – Sufficienza.

 

2. D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 – Questione di legittimità costituzionale ex art. 117 e 118 Cost. – Manifesta infondatezza.

1. Il d.lvo 259/2003, che disciplina il procedimento assentivo all’installazione di antenne per la telefonia mobile, è da considerarsi norma speciale, rispetto al testo unico per l’edilizia, onde per cui dette installazioni non abbisognano del permesso di costruire.

 

2. E’ inammissibile poiché infondata la questione di illegittimità costituzionale per incompetenza del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, concernente gli impianti di telecomunicazione, perché la disciplina della rete di comunicazioni, che per sua natura necessita di essere regolata uniformemente, ricade nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., e non in quella regionale.


FATTO e DIRITTO

 

La H3G spa presentò il 25.11.2003 una domanda al Comune di Santa Vittoria d’Alba per essere autorizzata all’installazione di un impianto per telefonia cellulare con potenza inferiore a 20 W, in progetto sul mappale 62 del foglio 11. L’amministrazione ha adottato l’atto 24.12.2003, qui impugnato, con cui ha respinto la domanda. Ritenendosi lesa, la società ha notificato l’atto 27.2.2004, depositato il 4.3.2004, con cui deduce:
violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 41 della legge 1 agosto 2002, n. 166, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del d pr 6 giugno 2001, n. 380, violazione dell’art. 14 preleggi, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, violazione dell’art. 4 del d.l. 315 del 2003.
Violazione, sotto distinti profili, degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 4, comma 3 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione dell’art. 41 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e della legge 21 dicembre 2001, n. 443, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.
Violazione degli artt. 86 ed 97 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 289 sotto distinto profilo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, violazione dell’art. 15 preleggi.
Violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, violazione e falsa applicazione della legge Regione Piemonte 6/1989, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e difetto di motivazione. Violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, violazione e falsa applicazione della legge Regione Piemonte 6/1989, violazione dell’art. 4 d.l. 315 del 2003.
L’interessata ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato. Il Comune di Santa Vittoria d’Alba si è costituito in giudizio con atto 23.3.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.
La ricorrente ha depositato una memoria datata 8.6.2004, mentre l’amministrazione resistente ha prodotto una difesa in camera di consiglio. Il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.
E’ impugnato un atto con cui il Comune di santa Vittoria d’Alba ha ordinato all’interessata di non effettuare i lavori previsti per l’installazione dell’impianto per ricetrasmittente, in progetto nel Comune, sul terreno accatastato al foglio 11 ed al mappale 62.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 86 ed 87 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, nonché delle norme contenute nel testo unico per l’edilizia: deduce l’interessata l’erroneità della tesi sostenuta nell’atto impugnato, che ha ritenuto di carattere generale le disposizioni contenute nel testo unico per l’edilizia, a fronte delle quali quelle adottate per le comunicazioni elettroniche mostrerebbero cedevolezza.
L’amministrazione richiama l’art. 1 della norma citata, che proclama la natura generale delle disposizioni approvate, e le successive previsioni che classificano i tralicci per telecomunicazioni alla stregua degli interventi di nuova costruzione, che necessitano pertanto del permesso di costruire per essere attuati.
Il giudice osserva che è fondato e va accolto l’assorbente motivo con cui l’interessata rileva il carattere speciale, che le norme sulla comunicazione elettronica hanno assunto nell’ordinamento. E’ infatti corretto affermare che l’art. 41 della legge 1 agosto 2001, n. 166 ha delegato al governo l’emanazione di un testo organico di leggi, capace di disciplinare “…l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica…”. La nuova normativa avrebbe dovuto contenere la “…previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443…”.
Tanto risulta essere stato disposto con il d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, che ha introdotto l’art. 87, che prevede un procedimento particolare per conseguire il titolo necessario per installare le antenne serventi il servizio; la norma sembra trovare una giustificazione nella giurisprudenza della corte costituzionale (sent. 307/2003, citata dalla ricorrente), che ha riconosciuto la natura non solo edilizia dell’attività nel settore di che si tratta. Da ciò consegue che le previsioni del d.lvo 259/2003 assumono un pieno carattere derogatorio, rispetto alla intenzione palesata dal testo unico per l’edilizia, di costituire una legge generale in materia, insuscettibile di essere modificata dalle norme di pari rango, emanate successivamente. Risulta pertanto fondata la censura con cui si lamenta l’erroneità della tesi della p.a., che ha ritenuto irrilevanti le disposizioni di cui al codice delle comunicazioni, ove poste in deroga a quelle edilizie.
Non può essere accolta l’eccezione sollevata dalla difesa della p.a. resistente, che ha ritenuto le norme denunciate in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.
Va infatti rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato la natura unitaria della rete di comunicazioni, che ne rende possibile e necessaria la disciplina statuale dal punto di vista legislativo e da quello amministrativo. Tale asserzione permette di ritenere il legislatore centrale legittimato a dettare la complessiva disciplina della materia, e non già i soli principi generali.
Il motivo esaminato deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese possono comunque essere compensate, dati i giusti motivi.

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