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n. 7-2004 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 23 giugno 2004 n. 1167
Pres. Alfredo Gomez de Ayala - Est. Roberta Vigotti
Sailing s.p.a. (avv.to Carlo Emanuele Gallo) c. Ministero Economia e Finanze (avv.to Stato)


Concorsi a premio - Denuncia di inizio attività – Controllo successivo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicazione avvio del procedimento – Necessità.

L’avvio del procedimento di controllo di cui all’art. 13 della Legge n. 326/2003, il quale attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di ordinare la cessazione del concorso entro cinque giorni qualora ravvisi la coincidenza dell’attività denunciata con un’attività di gioco riservata allo Stato, deve essere comunicato all’interessato ai sensi della legge sul procedimento amministrativo


FATTO

 

La società ricorrente, che opera nel settore della vendita di generi di tabaccheria, tra i quali le cartoline, espone di aver inviatola ministero delle attività produttive una comunicazione per lo svolgimento di un concorso a premi, denominato Joker, abbinato alla vendita delle cartoline: Il ministero delle attività produttive non è intervenuto, e la società ha iniziato ad effettuare il concorso, ma in data 7.6.2004 ha ricevuto il provvedimento impugnato, con il quale il ministero dell’economia e delle finanze ha intimato la cessazione del concorso, in quanto la stesso configurerebbe una attività di gioco riservata allo Stato, essendo il prezzo richiesto superiore al valore commerciale del bene da acquistare per partecipare, e quindi la violazione dell’art. 8 lett. b) dpr n. 430 del 2001.
Avverso tale determinazione la ricorrente deduce il vizio di violazione artt. 7 legge n. 241 del 1990, art. 39 comma 13 ter e quater legge n. 326 del 2003, artt. 2, 7, 8, 10, 12 dpr n. 430 del 2001; incompetenza, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto ai sensi dell’art. 12 dpr cit. il ministero delle attività produttive, al quale deve essere inviata la comunicazione dell’intenzione di svolgere il concorso, e che ne ravvisi la non liceità ai sensi del precedente art. 8, avvisa la soggetto promotore un termine per controdedurre. Il successivo art. 39 dl n. 269 del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003, ha previsto l’intervento anche del ministero dell’economia e delle finanze, che può ordinare la cessazione dell’attività. Nel caso di specie, quest’ultimo ministero non ha dato alcuna comunicazione di avvio del procedimento, necessaria trattandosi di iter distinto da quello svolto presso il ministero delle attività produttive (che inizia ad istanza di parte), e che si configura come fase autonoma di accertamento.
Inoltre, il provvedimento impugnato si basa su una motivazione perplessa, in quanto non afferma in termini assertivi la coincidenza con i giochi riservati alla Stato, coincidenza che in effetti non esiste anche perché non corrisponde al vero che il prezzo della cartolina superi il suo valore effettivo. In ogni caso, la valutazione circa l’ammissibilità del concorso spetta al ministero delle attività produttive e non a quello dell’economia e delle finanze. La ricorrente conclude per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato.

 

DIRITTO

 

Il Collegio ritiene di poter decidere il ricorso, ai sensi dell’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge n. 205 del 2000, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori: non è luogo, quindi, alla pronuncia sull’invocata misura cautelare.
Il ricorso si manifesta fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 7 legge n. 241 del 1990, avente carattere assorbente delle altre censure. Il procedimento conformato dall’art. 12 d.p.r. n. 430 del 2001, relativo ai concorsi a premio, prevede che il ministero delle attività produttive (al quale il promotore deve inviare preventiva comunicazione dell’inizio del concorso), nel caso in cui individui manifestazioni che possano integrare una delle ipotesi previste dal precedente art. 8, e che siano quindi vietate, assegni al soggetto interessato quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Il successivo d.l. n. 269 del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003, introduce, all’art. 39 comma 13 ter e 13 quater una ulteriore fase, di competenza del ministero dell’economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il quale, qualora dalla comunicazione preventiva di avvio del concorso, che deve essergli inviata in copia del ministero delle attività produttive, ravvisi coincidenza tra il concorso e una attività di gioco riservata allo Stato, ordina la cessazione del concorso stesso entro cinque giorni.
Il procedimento di controllo così introdotto non prevede esplicitamente l’obbligo, per l’amministrazione, di avvisare l’interessato dell’avvio della procedura, che si può concludere in senso a lui sfavorevole: ma un tale obbligo deve essere ritenuto implicito, non solo in forza dell’art. 7 legge n. 241 del 1990, che vale per tutti i procedimenti non contenenti una fase specifica destinata al contraddittorio con il privato, ma anche per riportare ai canoni di costituzionalità la norma di cui all’art. 39 citata. Sarebbe invero configgente con i principi di buona amministrazione e di uguaglianza la diversa disciplina riservata, per quanto riguarda la possibilità dell’interessato di rappresentare le proprie controdeduzioni, a seconda che il procedimento si trovi in fase iniziale di verifica dell’ammissibilità (nel qual caso tale possibilità non esisterebbe), ovvero in corso di svolgimento del concorso, nel qual caso l’art. 12 dpr n. 430 del 2001 prevede espressamente, come detto, la possibilità di interloquire.
Né una tale diversità di trattamento può ritenersi giustificata dal fatto che, nel primo caso, il procedimento è iniziato ad istanza di parte, poiché l’identica fattispecie ricorre anche nel caso di controllo successivo, essendo sempre obbligo del promotore inviare la comunicazione di avvio del concorso,e rimanendo il momento del controllo (se immediatamente successivo ad essa, ovvero nel corso dello svolgimento del concorso) nella disponibilità dell’amministrazione, e quindi non tale da poter comprimere il diritto dell’interessato ad interloquire. Il ricorso è conclusivamente fondato, perché il provvedimento impugnato non è stato preceduto dall’avviso di avvio del relativo provvedimento; il provvedimento stesso deve, in conseguenza, essere annullato.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 giugno 2004

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