| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 23 giugno 2004
n. 1167
Pres. Alfredo Gomez de Ayala - Est. Roberta Vigotti
Sailing s.p.a. (avv.to Carlo Emanuele Gallo) c. Ministero
Economia e Finanze (avv.to Stato) |
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Concorsi a premio - Denuncia di inizio attività
– Controllo successivo da parte del Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Comunicazione avvio del procedimento –
Necessità.
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L’avvio del procedimento di controllo di
cui all’art. 13 della Legge n. 326/2003, il quale attribuisce
al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di
ordinare la cessazione del concorso entro cinque giorni
qualora ravvisi la coincidenza dell’attività denunciata
con un’attività di gioco riservata allo Stato, deve essere
comunicato all’interessato ai sensi della legge sul procedimento
amministrativo
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FATTO
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La società ricorrente, che opera nel settore
della vendita di generi di tabaccheria, tra i quali le cartoline,
espone di aver inviatola ministero delle attività produttive
una comunicazione per lo svolgimento di un concorso a premi,
denominato Joker, abbinato alla vendita delle cartoline:
Il ministero delle attività produttive non è intervenuto,
e la società ha iniziato ad effettuare il concorso, ma in
data 7.6.2004 ha ricevuto il provvedimento impugnato, con
il quale il ministero dell’economia e delle finanze ha intimato
la cessazione del concorso, in quanto la stesso configurerebbe
una attività di gioco riservata allo Stato, essendo il prezzo
richiesto superiore al valore commerciale del bene da acquistare
per partecipare, e quindi la violazione dell’art. 8 lett.
b) dpr n. 430 del 2001.
Avverso tale determinazione la ricorrente deduce il vizio
di violazione artt. 7 legge n. 241 del 1990, art. 39 comma
13 ter e quater legge n. 326 del 2003, artt. 2, 7, 8, 10,
12 dpr n. 430 del 2001; incompetenza, eccesso di potere
sotto diversi profili, in quanto ai sensi dell’art. 12 dpr
cit. il ministero delle attività produttive, al quale deve
essere inviata la comunicazione dell’intenzione di svolgere
il concorso, e che ne ravvisi la non liceità ai sensi del
precedente art. 8, avvisa la soggetto promotore un termine
per controdedurre. Il successivo art. 39 dl n. 269 del 2003,
conv. nella legge n. 326 del 2003, ha previsto l’intervento
anche del ministero dell’economia e delle finanze, che può
ordinare la cessazione dell’attività. Nel caso di specie,
quest’ultimo ministero non ha dato alcuna comunicazione
di avvio del procedimento, necessaria trattandosi di iter
distinto da quello svolto presso il ministero delle attività
produttive (che inizia ad istanza di parte), e che si configura
come fase autonoma di accertamento.
Inoltre, il provvedimento impugnato si basa su una motivazione
perplessa, in quanto non afferma in termini assertivi la
coincidenza con i giochi riservati alla Stato, coincidenza
che in effetti non esiste anche perché non corrisponde al
vero che il prezzo della cartolina superi il suo valore
effettivo. In ogni caso, la valutazione circa l’ammissibilità
del concorso spetta al ministero delle attività produttive
e non a quello dell’economia e delle finanze. La ricorrente
conclude per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento
impugnato.
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DIRITTO
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Il Collegio ritiene di poter decidere il
ricorso, ai sensi dell’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del
1971, introdotto dall’art. 3 legge n. 205 del 2000, senza
necessità di ulteriori adempimenti istruttori: non è luogo,
quindi, alla pronuncia sull’invocata misura cautelare.
Il ricorso si manifesta fondato sotto il profilo della violazione
dell’art. 7 legge n. 241 del 1990, avente carattere assorbente
delle altre censure. Il procedimento conformato dall’art.
12 d.p.r. n. 430 del 2001, relativo ai concorsi a premio,
prevede che il ministero delle attività produttive (al quale
il promotore deve inviare preventiva comunicazione dell’inizio
del concorso), nel caso in cui individui manifestazioni
che possano integrare una delle ipotesi previste dal precedente
art. 8, e che siano quindi vietate, assegni al soggetto
interessato quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni.
Il successivo d.l. n. 269 del 2003, conv. nella legge n.
326 del 2003, introduce, all’art. 39 comma 13 ter e 13 quater
una ulteriore fase, di competenza del ministero dell’economia
e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, il quale, qualora dalla comunicazione preventiva
di avvio del concorso, che deve essergli inviata in copia
del ministero delle attività produttive, ravvisi coincidenza
tra il concorso e una attività di gioco riservata allo Stato,
ordina la cessazione del concorso stesso entro cinque giorni.
Il procedimento di controllo così introdotto non prevede
esplicitamente l’obbligo, per l’amministrazione, di avvisare
l’interessato dell’avvio della procedura, che si può concludere
in senso a lui sfavorevole: ma un tale obbligo deve essere
ritenuto implicito, non solo in forza dell’art. 7 legge
n. 241 del 1990, che vale per tutti i procedimenti non contenenti
una fase specifica destinata al contraddittorio con il privato,
ma anche per riportare ai canoni di costituzionalità la
norma di cui all’art. 39 citata. Sarebbe invero configgente
con i principi di buona amministrazione e di uguaglianza
la diversa disciplina riservata, per quanto riguarda la
possibilità dell’interessato di rappresentare le proprie
controdeduzioni, a seconda che il procedimento si trovi
in fase iniziale di verifica dell’ammissibilità (nel qual
caso tale possibilità non esisterebbe), ovvero in corso
di svolgimento del concorso, nel qual caso l’art. 12 dpr
n. 430 del 2001 prevede espressamente, come detto, la possibilità
di interloquire.
Né una tale diversità di trattamento può ritenersi giustificata
dal fatto che, nel primo caso, il procedimento è iniziato
ad istanza di parte, poiché l’identica fattispecie ricorre
anche nel caso di controllo successivo, essendo sempre obbligo
del promotore inviare la comunicazione di avvio del concorso,e
rimanendo il momento del controllo (se immediatamente successivo
ad essa, ovvero nel corso dello svolgimento del concorso)
nella disponibilità dell’amministrazione, e quindi non tale
da poter comprimere il diritto dell’interessato ad interloquire.
Il ricorso è conclusivamente fondato, perché il provvedimento
impugnato non è stato preceduto dall’avviso di avvio del
relativo provvedimento; il provvedimento stesso deve, in
conseguenza, essere annullato.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra
le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte - prima sezione – definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella camera di consiglio
del 23 giugno 2004
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