Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 8 giugno 2004 n. 633
Pres. Mariuzzo, Est. Tenca
Grosmarket Italia s.r.l., Orobica Pesca s.p.a. (Avv. I. Gorlani) contro Comune di Seriate (Avv. M. Benedetti), CDS Cstruzioni s.p.a. (Avv. Y. Messi), Frattini Costruzioni Meccaniche s.p.a. (Avv.ti P. Fachinetti e M. Gavazzi) e Metro Fim s.p.a. (Avv. Y. Messi)


1.Ricorso amministrativo – DIA – Non è autonomamente impugnabile.

 

2.DIA – Natura – Conseguenze – Obbligo di verifica ex post ad iniziativa pubblica necessaria.

1.La DIA, in quanto atto privato legittimante l’esercizio di un’attività, non è autonomamente impugnabile; tuttavia è censurabile il comportamento successivo dell’amministrazione finalizzato alla verifica della sua legittimità, sia quando si tratti di censurare l’inerzia dell’Ente, sia quando l’amministrazione sia intervenuta dichiarando la conformità urbanistica dell’intervento.

 

2.La DIA, strumento di semplificazione e fatto abilitante ex lege lo svolgimento di un’attività economica, non ha modificato la disciplina sostanziale delle singole materie ma semplicemente il titolo di legittimazione, trasformando il tradizionale iter di autorizzazione su impulso del privato in un procedimento di verifica ex post ad iniziativa pubblica necessaria, che l’Ente pubblico ha cioè l’obbligo di promuovere qualora ravvisi il difetto dei presupposti normativamente stabiliti.

 


Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui


NADIA MACCABIANI

Un overulling o un distinguishing rispetto alla precedente sentenza n. 380/2004 ?


Questa brevissima annotazione si propone lo scopo di appuntare un semplice dato differenziale rispetto alla precedente pronuncia di questo TAR: la n. 380/2004. Mentre nella precedente sentenza del 2 aprile 2004 n. 380, il TAR Brescia sembrava non uscire dalla logica volta a configurare la DIA come frutto di un’attività amministrativa (“gli effetti dell’attività amministrativa di istruttoria sulla Dia non sono diversi da quelli conseguenti all’espletamento dell’istruttoria volta al rilascio del permesso di costruire”) nella presente (aderendo all’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale prevalente, accennato nella nota relativa alla sentenza n. 380/2004) la qualifica come “atto privato legittimante l’esercizio di un’attività” e come “fatto abilitante ex lege lo svolgimento di un’attività economica”.
Pertanto, sebbene il TAR non approfondisca ulteriormente la questione, sembra ormai prescindere dalla premessa – contenuta nella precedente pronuncia – secondo cui “l’ordinamento .. non tollera attività edilizie intraprese in assenza di un comportamento cosciente, attivo o passivo, dell’amministrazione deputata al relativo controllo”. Nella decisione in oggetto considera il titolo abilitante come frutto del combinato disposto tra iniziativa privata ed il “mero fatto” del decorso del termine legislativamente previsto. Ponendo, pertanto, l’attività amministrativa sul distinto piano di un’attività di controllo espletata ex post, quindi su un piano diverso rispetto a quello dei presupposti condizionanti la formazione del titolo abilitante all’intervento edilizio (iniziativa privata, decorso del tempo).
L’attività istruttoria dell’amministrazione non sarebbe quindi, nella DIA, funzionalizzata alla formazione del titolo abilitante, a differenza di quanto accade per il permesso di costruire, ma inserita in un procedimento di secondo grado, di mero controllo di un titolo legittimante già potenzialmente idoneo ad abiliatare l’intervento del privato in forza della semplice sua istanza cui si aggiunge il “mero fatto” del decorso del tempo. Ne deriva che è il legislatore che abilita il privato, non l’amministrazione, il cui intervento (eventuale) è unicamente in chiave successiva ed ostativa. L’istruttoria della p.a. assume quindi una direzione opposta a quella sottesa al permesso di costruire, in questo funzionalizzata all’abilitazione, in quella volta all’eventuale impedimento di un intervento potenzialmente già legittimato.

 


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina