| T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 8 giugno 2004 n. 633
Pres. Mariuzzo, Est. Tenca
Grosmarket Italia s.r.l., Orobica Pesca s.p.a. (Avv. I.
Gorlani) contro Comune di Seriate (Avv. M. Benedetti), CDS
Cstruzioni s.p.a. (Avv. Y. Messi), Frattini Costruzioni
Meccaniche s.p.a. (Avv.ti P. Fachinetti e M. Gavazzi) e
Metro Fim s.p.a. (Avv. Y. Messi) |
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1.Ricorso amministrativo – DIA – Non è autonomamente
impugnabile.
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2.DIA – Natura – Conseguenze – Obbligo di
verifica ex post ad iniziativa pubblica necessaria.
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1.La DIA, in quanto atto privato legittimante
l’esercizio di un’attività, non è autonomamente impugnabile;
tuttavia è censurabile il comportamento successivo dell’amministrazione
finalizzato alla verifica della sua legittimità, sia quando
si tratti di censurare l’inerzia dell’Ente, sia quando l’amministrazione
sia intervenuta dichiarando la conformità urbanistica dell’intervento.
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2.La DIA, strumento di semplificazione e
fatto abilitante ex lege lo svolgimento di un’attività economica,
non ha modificato la disciplina sostanziale delle singole
materie ma semplicemente il titolo di legittimazione, trasformando
il tradizionale iter di autorizzazione su impulso del privato
in un procedimento di verifica ex post ad iniziativa pubblica
necessaria, che l’Ente pubblico ha cioè l’obbligo di promuovere
qualora ravvisi il difetto dei presupposti normativamente
stabiliti.
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NADIA MACCABIANI
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| Un overulling o un distinguishing
rispetto alla precedente sentenza n. 380/2004 ?
| Questa
brevissima annotazione si propone lo scopo di appuntare
un semplice dato differenziale rispetto alla precedente
pronuncia di questo TAR: la n. 380/2004. Mentre
nella precedente sentenza del 2 aprile 2004 n. 380,
il TAR Brescia sembrava non uscire dalla logica
volta a configurare la DIA come frutto di un’attività
amministrativa (“gli effetti dell’attività amministrativa
di istruttoria sulla Dia non sono diversi da quelli
conseguenti all’espletamento dell’istruttoria volta
al rilascio del permesso di costruire”) nella presente
(aderendo all’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale
prevalente, accennato nella nota relativa alla sentenza
n. 380/2004) la qualifica come “atto privato legittimante
l’esercizio di un’attività” e come “fatto abilitante
ex lege lo svolgimento di un’attività economica”.
Pertanto, sebbene il TAR non approfondisca ulteriormente
la questione, sembra ormai prescindere dalla premessa
– contenuta nella precedente pronuncia – secondo
cui “l’ordinamento .. non tollera attività edilizie
intraprese in assenza di un comportamento cosciente,
attivo o passivo, dell’amministrazione deputata
al relativo controllo”. Nella decisione in oggetto
considera il titolo abilitante come frutto del combinato
disposto tra iniziativa privata ed il “mero fatto”
del decorso del termine legislativamente previsto.
Ponendo, pertanto, l’attività amministrativa sul
distinto piano di un’attività di controllo espletata
ex post, quindi su un piano diverso rispetto a quello
dei presupposti condizionanti la formazione del
titolo abilitante all’intervento edilizio (iniziativa
privata, decorso del tempo).
L’attività istruttoria dell’amministrazione non
sarebbe quindi, nella DIA, funzionalizzata alla
formazione del titolo abilitante, a differenza di
quanto accade per il permesso di costruire, ma inserita
in un procedimento di secondo grado, di mero controllo
di un titolo legittimante già potenzialmente idoneo
ad abiliatare l’intervento del privato in forza
della semplice sua istanza cui si aggiunge il “mero
fatto” del decorso del tempo. Ne deriva che è il
legislatore che abilita il privato, non l’amministrazione,
il cui intervento (eventuale) è unicamente in chiave
successiva ed ostativa. L’istruttoria della p.a.
assume quindi una direzione opposta a quella sottesa
al permesso di costruire, in questo funzionalizzata
all’abilitazione, in quella volta all’eventuale
impedimento di un intervento potenzialmente già
legittimato. |
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