| T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 10 giugno 2004 n. 66
Antonio GUIDA - Presidente; Maddalena FILIPPI – Consigliere
estensore
società IMPRESA TRE COLLI s.p.a (Avv. Donatella Locatelli)
contro CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VALPELLINE
(non costituitosi in giudizio) |
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1. Modalità di trasmissione delle offerte
– Impiego dei servizi di “postacelere” o di raccomandata
semplice in luogo del servizio di raccomandata a.r. prescritto
negli atti di gara – Legittimità – Ragioni
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2. Configurabilità di A.T.I. di tipo “misto”
in assenza di specifica previsione di bando ed in presenza
della dichiarazione del concorrente di voler assumere la
forma di A.T.I. orizzontale – Ammissibilità – Principio
del favor partecipationis.
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1. La formulazione del disciplinare di gara
che prescrive che le offerte siano trasmesse “a mezzo di
raccomandata A.R. del servizio postale” non consente l’esclusione
delle offerte pervenute con raccomandata semplice ovvero
con “postacelere”. Va infatti osservato, quanto alla prima
ipotesi, che la formalità dell’avviso di ricevimento risponde
ad una finalità di esclusivo interesse del mittente ai fini
dell’eventuale prova della tempestività dell’offerta. Pertanto,
non presiedendo quella formalità alla tutela di un interesse
dell’Amministrazione o della par condicio dei concorrenti,
l’inosservanza di essa non può determinare l’esclusione.
Quanto invece alla spedizione mediante “postacelere”, è
sufficiente osservare come la giurisprudenza abbia riconosciuto
l’equivalenza tra questa modalità di spedizione e quella
con raccomandata, tenuto conto dell’identità delle relative
caratteristiche (Cons. St., Sez. V, n. 2626/03 cit.)
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2. Va condivisa la scelta della Commissione
di gara che – rilevata la mancanza delle iscrizioni necessarie
per l’ammissione di un’ATI come raggruppamento orizzontale
(forma in effetti indicata dall’interessata nelle dichiarazioni)
– ha ritenuto, “in applicazione del principio generale del
favor partecipationis”, che il raggruppamento potesse partecipare
alla gara in qualità di ATI mista nonostante né il bando
né il disciplinare di gara prevedessero tale forma di raggruppamento
che, per contro, è espressamente riconosciuta dalla legge
regionale n. 12 del 1996 (art. 28) e comunque pacificamente
ammessa dalla giurisprudenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
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N. 66/2004 R.S.
N. 101/2003 R.G.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta
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composto dai Signori: Antonio GUIDA - Presidente;
Maddalena FILIPPI - Consigliere relatore; Francesco RICCIO
- Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 101/2003 proposto
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dalla società IMPRESA TRE COLLI s.p.a,
in persona del legale rappresentante signor Tarcisio Persegona,
rappresentata e difesa dall’ Avv. Donatella Locatelli, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa,
in Aosta, Avenue du Conseil des Commis n. 8;
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contro
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il CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
DI VALPELLINE, in persona del Presidente pro tempore,
non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti
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della ditta GUGLIOTTA GAETANO, in
persona del titolare Gaetano Gugliotta, in proprio e quale
capogruppo mandataria dell'ATI formata dalla stessa e dalle
società SO.CE.A s.r.l. e Gontier Massimo s.r.l., società
tutte costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli
Avvocati Margherita Buscaglino e Giorgio Santilli, ed elettivamente
domiciliate in Aosta, presso la Segreteria del T.A.R., piazza
Accademia S. Anselmo, 2;
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nonché nei confronti
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della società TOUR RONDE s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi
in giudizio;
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nonché nei confronti
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della società EDILUBOZ s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio
e quale capogruppo mandataria dell'ATI formata dalla stessa
e dalle società Cometto e Tercinod s.a.s. e Angelini Vincenzo,
non costituitasi in giudizio;
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per l’annullamento
- del verbale di gara del 22.08.2003 - relativo all'apertura
delle offerte economiche per l'affidamento, mediante asta
pubblica, dell'esecuzione dei lavori di intervento globale
di sistemazione e irrigazione in località Ansermin, Chez.
Cailleur e Semon nel Comune di Valpelline - con il quale
è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori
a favore del Raggruppamento temporaneo ATI Gugliotta - SO.CE.A.
s.rl. - Gontier Massimo s.r.l. e comunque dell'aggiudicazione
provvisoria;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore
del Raggruppamento temporaneo anzidetto e comunque dell'aggiudicazione
definitiva, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 260 dell'08.11.03;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso
e consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi
sia comunque posto in rapporto di correlazione;
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Visto l’atto di costituzione in giudizio
delle società Gugliotta Gaetano, Gontier Massimo s.r.l.
e SO.CE.A. S.r.l.;
Visto gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 aprile 2004, relatore
il Consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Donatella Locatelli
per la ditta ricorrente e l’avv. Alessandro Quagliolo su
delega e per conto degli avvocati Margherita Buscaglino
e Giorgio Santilli per il consorzio di miglioramento fondiario;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. – La società ricorrente - in qualità di
impresa che ha partecipato alla gara per pubblico incanto
indetta, con bando pubblicato il 24 luglio 2003, dal Consorzio
di Miglioramento Fondiario di Valpelline, per l’esecuzione
di lavori relativi ad un intervento di sistemazione e irrigazione
in località Ansermin, Chez Cailleur e Semon del Comune di
Valpelline, per l'importo complessivo di € 2.482.171,98
- impugna i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria
e definitiva al raggruppamento ATI Gugliotta - SO.CE.A.
s.r.l. - Gontier Massimo S.r.l.
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1.a – Con la prima censura (violazione di
legge con riferimento ai principi generali in materia di
appalti pubblici; eccesso di potere per violazione dell’articolo
2 del Disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto
dei presupposti) la società ricorrente sostiene che la Commissione
di gara avrebbe dovuto escludere le imprese la cui offerta
è stata inviata – anziché a mezzo di raccomandata A.R. del
servizio postale come previsto dal bando – a mezzo di "postacelere"
(come è avvenuto per l’offerta del Consorzio Nazionale Cooperative
di lavoro e produzione Ciro Menotti, della Con scoop, della
Beton Villa s.p.a., della Ambiente s.r.l. e della Codelfa
Prefabbricati s.p.a.), oppure a mezzo raccomandata semplice
(come è avvenuto per l’offerta della Tour Ronde s.r.l.,
della Fratelli Bazzani s.p.a, della ATI Ediluboz, della
ATI SIAM, della ISAF s.r.l., della Biella Scavi s.r.l.,
della Impresa Brambati & C. s.r.l., del Consorzio Ravennate
delle Cooperative Produzione e Lavoro, e della ATI F.lli
Clusaz).
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1.b – Con la seconda censura (Violazione
di legge, con riferimento all'articolo 28, comma 9 bis,
della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive
modificazioni e integrazioni; Eccesso di potere per erronea
ed illogica valutazione dei presupposti; Violazione di legge
ed eccesso di potere per difetto di motivazione) la società
ricorrente lamenta la violazione della richiamata disposizione
regionale nella parte in cui (lett. a) prescrive che, nelle
associazioni di imprese in forma orizzontale, la somma delle
classifiche di iscrizione delle imprese associate nella
o nelle categorie prevalenti sia almeno pari all'importo
dei lavori a base d'asta: tale requisito – pur testualmente
riferito all’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori
– dovrebbe essere inteso come requisito di qualificazione
ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Nella specie
la Commissione avrebbe ammesso alla gara una serie di ATI
orizzontali (precisamente l'ATI Ediluboz, l'ATI CO.GE.CA.,
l'ATI I.R. & B., l'ATI Mancini Costruzioni Generali,
l'ATI SIAM e l'ATI Ecosistema) anche se la somma delle classifiche
di iscrizione nella categoria prevalente (e cioè la OS1)
non è risultata pari o superiore all'importo dei lavori
a base d'asta.
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1.c – Con la terza censura (Violazione di
legge, con riferimento all’art. 13 della legge n. 109 del
1994; Violazione di legge, con riferimento all'art. 95,
comma 2, del D.P.R. N. 554 del 1999; Eccesso di potere per
violazione del Disciplinare di gara, con riferimento all’articolo
1; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti) la
società ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe
illegittimamente ammesso alla gara sei ATI orizzontali (l'ATI
Ediluboz, l'ATI CO.GE.CA., l'ATI I.R. & B., l'ATI Mancini
Costruzioni Generali, l'ATI SIAM e l'ATI Ecosistema) in
quanto l’art. 95 del regolamento approvato con D.P.R. n.
554 del 1999 e lo stesso disciplinare di gara non consentirebbero
alle ATI orizzontali di cumulare le iscrizioni possedute
in tutte le categorie, comprese quelle scorporabili; inoltre
– in violazione dei requisiti minimi previsti dalle stesse
disposizioni - le imprese mandatarie di tali ATI orizzontali
risultano iscritte nella categoria prevalente (OS1) per
un importo inferiore al 40% dell’importo complessivo dell’intervento.
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1.d – Con l’ultimo motivo (Violazione e falsa
applicazione del bando e del Disciplinare di gara; Violazione
di legge, con particolare riferimento all’articolo 28, comma
1, lett. d) della legge regionale n. 12/96; Violazione di
legge, con riferimento all’articolo 13 della legge n. 109/94;
Eccesso di potere per erronea ed illogica valutazione dei
presupposti; Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità
manifesta) la società ricorrente sostiene che l’ATI Ecosistema
- qualificata dalla Commissione come raggruppamento di tipo
“misto” - avrebbe dovuto essere esclusa sia perché il bando
e il disciplinare di gara non avrebbero previsto tale forma
di raggruppamento, sia perché la stessa ATI Ecosistema avrebbe
dichiarato di voler assumere la forma di ATI orizzontale,
sia infine per- ché, trattandosi di un raggruppamento costituito
da due sole imprese, sarebbe comunque esclusa la stessa
configurabilità di una ATI mista.
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2. – Le imprese facenti parte del raggruppamento
risultato vincitore – la ditta Gugliotta Gaetano, capogruppo
mandataria dell'ATI, e le società SO.CE.A s.r.l. e Gontier
Massimo s.r.l. – si sono costituite in giudizio sostenendo
l’infondatezza e l’inammissibilità dei motivi di ricorso.
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DIRITTO
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1. – Il ricorso ha per oggetto l’aggiudicazione
al raggruppamento temporaneo controinteressato dell’appalto
dei lavori di sistemazione e irrigazione per un importo
complessivo di € 2.482.171,98.
Il ricorso non è fondato.
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2. – E’ prima di tutto infondata la censura
con cui si lamenta la mancata esclusione dalla gara delle
imprese la cui offerta è stata inviata a mezzo di "postacelere",
o di raccomandata semplice, anziché a mezzo di “raccomandata
A.R. del servizio postale” come previsto dal bando. L'art.
2 del disciplinare di gara, nell'indicare le modalità di
partecipazione e di presentazione delle offerte, stabiliva
che: "I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione,
pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire all'indirizzo
di cui al p.to 1 del bando (…), entro e non oltre le ore
12.00 del 21.08.2003 esclusivamente a mezzo raccomandata
A.R. del servizio postale".
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2.a – Secondo la lettura interpretativa della
società ricorrente, la formulazione della disposizione e
la circostanza che fossero indicate in neretto le sole parole
“... pena l’esclusione dalla gara, ... entro e non oltre
le ore 12.00 del 21.08.2003 esclusivamente a mezzo raccomandata
A.R. del servizio postale” non consentirebbe di avere dubbi
circa la volontà dell’Amministrazione di comminare la sanzione
dell’esclusione dalla gara, non solo a chi avesse fatto
pervenire il plico contenente l’offerta oltre le ore 12
del 21 agosto 2003, ma anche a chi avesse fatto pervenire
il plico con un mezzo diverso dalla raccomandata A.R. del
servizio postale.
Il Collegio ritiene invece che - considerata la collocazione,
nell’ambito della disposizione, dell’inciso “pena l’esclusione
dalla gara” - la comminatoria dell’esclusione, certamente
riferibile all’ipotesi del mancato rispetto della scadenza,
non sia riferibile, altrettanto pacificamente, alla diversa
ipotesi della mancata utilizzazione del mezzo di spedizione
indicato nell’articolo.
Né può bastare – a superare il dubbio interpretativo derivante
dalla collocazione dell’inciso contenente la comminatoria
dell’esclusione – la sola circostanza che anche la parte
della disposizione relativa alle modalità di spedizione,
così come quella relativa alla scadenza, sia stata evidenziata
con il carattere grassetto.
E’ invece decisivo il richiamo al pacifico orientamento
giurisprudenziale secondo cui il rigore della sanzione dell’esclusione
esige che la stessa sia esplicitata dall’amministrazione
con formule univoche: altrettanto pacifica è la giurisprudenza
nell’affermare che, qualora il contenuto di una clausola
del bando sia equivoco, esso deve essere interpretato nel
senso di privilegiare la più ampia partecipazione alla gara.
D’altra parte, nemmeno è rilevante l’uso dell’avverbio “esclusivamente”:
anche a questo proposito la giurisprudenza ha avuto occasione
di osservare che, proprio in relazione al rigore della sanzione
dell’esclusione, il difetto dei necessari requisiti di evidenza
e di intelligibilità della clausola di esclusione preclude
all’interprete di assegnare all’uso dell’ avverbio “esclusivamente”
tale portata sanzionatoria (Cons. St., Sez. V, n. 2626/03).
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2.b – Con riguardo poi all’interpretazione
della parte della disposizione relativa alle modalità di
spedizione delle offerte (“a mezzo di raccomandata A.R.
del servizio postale”), il Collegio ritiene che non possa
essere condivisa la tesi secondo cui una tale formulazione
avrebbe comunque dovuto indurre la Commissione di gara ad
escludere le offerte pervenute con raccomandata semplice,
anziché con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero
con “postacelere”.
Va infatti osservato, quanto alla prima ipotesi, che la
formalità dell’avviso di ricevimento risponde ad una finalità
di esclusivo interesse del mittente ai fini dell’eventuale
prova della tempestività dell’offerta. Pertanto, non presiedendo
quella formalità alla tutela di un interesse dell’Amministrazione
o della par condicio dei concorrenti, l’inosservanza di
essa non può determinare l’esclusione.
Quanto invece alla spedizione mediante “postacelere”, è
sufficiente osservare come la giurisprudenza abbia riconosciuto
l’equivalenza tra questa modalità di spedizione e quella
con raccomandata, tenuto conto dell’identità delle relative
caratteristiche (Cons. St., Sez. V, n. 2626/03 cit.).
Del resto, la specificazione contenuta nel comma successivo
della stessa disposizione del disciplinare - ove si stabiliva
che “Non è ammesso il recapito mediante consegna diretta
a mani ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata”
- conferma che le prescrizioni concernenti le modalità di
spedizione delle offerte fossero rivolte, più che ad imporre
la sola forma della raccomandata con avviso di ricevimento,
ad escludere l’utilizzo di sistemi diversi dal servizio
postale, nel cui ambito certamente rientrano la raccomandata
semplice e la “postacelere”.
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3. – La rilevata infondatezza della prima
censura comporta il venir meno dell’interesse all’esame
delle ulteriori censure: dai prospetti di calcolo depositati
dalle imprese controinteressate in sede di discussione dell’istanza
cautelare - e non contestati dalla società ricorrente –
risulta infatti che, in caso di mancato integrale accoglimento
del primo motivo, la stessa ricorrente non potrebbe comunque
risultare aggiudicataria dei lavori.
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4. – Va del resto aggiunto che – come già
rilevato in sede di pronuncia sull’istanza cautelare (respinta
con ordinanza n. 81/2003) – anche le censure dedotte con
gli ulteriori motivi di ricorso non sono comunque fondate.
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4.a – Quanto alla lamentata violazione dell’articolo
28, comma 9 bis, della legge regionale 20 giugno 1996, n.
12 - nella parte in cui (lett. a) prescrive che, nelle associazioni
di imprese in forma orizzontale, la somma delle classifiche
di iscrizione delle imprese associate nella o nelle categorie
prevalenti sia almeno pari all'importo dei lavori a base
d'asta – ad escludere la fondatezza della censura è sufficiente
il rilievo che tale prescrizione, come si legge nello stesso
comma 9-bis, costituisce un requisito di iscrizione all’Albo
nazionale dei costruttori: il richiamo a tale norma è comunque
da ritenersi non pertinente in quanto – con l’avvio del
nuovo sistema di qualificazione basato sugli attestati SOA
e la soppressione dell’Albo – lo scrutinio in ordine ai
requisiti di partecipazione deve essere condotto sulla scorta
di quanto previsto dall’articolo 95 del Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 554 del 1999.
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4.b – Con altro motivo la società ricorrente
lamenta la violazione dei requisiti fissati dallo stesso
articolo 95 del Regolamento: tale disposizione – richiamata
pressoché testualmente dal disciplinare di gara – non consentirebbe
alle ATI orizzontali di cumulare le iscrizioni possedute
in tutte le categorie, comprese quelle scorporabili; richiederebbe
inoltre che le mandatarie di ATI orizzontali siano iscritte
nella categoria prevalente per un importo non inferiore
al 40% dell’importo complessivo dell’intervento. Il disciplinare
di gara stabiliva che “i prescritti requisiti economico
finanziari richiesti per l’impresa singola devono essere
posseduti dall’impresa mandataria … nella misura minima
del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalle mandanti …ciascuna nella misura minima del 10% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria
in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”.
La censura è infondata.
Il comma 1 dello stesso articolo 95 (pure riprodotto nel
disciplinare di gara) prevede che l’impresa singola possa
partecipare alla gara, non solo quando sia in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi
alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori,
ma anche quando “sia in possesso dei requisiti relativi
alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili
per i singoli importi”.
La tesi interpretativa della ricorrente muove dal presupposto
erroneo che l’ipotesi alternativa prevista con riguardo
all’impresa singola si applichi alle ATI verticali o a quelle
miste, ma non alle ATI orizzontali: in realtà non vi sono
ragioni logiche, né giuridiche, per escludere che una ATI
orizzontale possa qualificarsi sommando le iscrizioni in
tutte le categorie. Anzi, l’analogia dell’ATI orizzontale
con l’impresa singola è ancora più forte che non rispetto
alle altre forme di raggruppamento.
Ne segue che - riconosciuta la possibilità di una qualificazione
attraverso la somma delle iscrizioni nelle diverse categorie
indicate nel bando, per classifiche adeguate ai rispettivi
importi - non può condividersi nemmeno l’interpretazione
secondo cui la disposizione richiederebbe che la mandataria
possieda l’iscrizione in misura pari al 40% dell’importo
totale dei lavori, e non dell’importo della sola categoria
prevalente.
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4.c – E’ infondata anche l’ultima censura
con cui si sostiene che l’ATI Ecosistema, qualificata dalla
Commissione come raggruppamento di tipo “misto”, avrebbe
dovuto essere esclusa sia perché il bando e il disciplinare
di gara non avrebbero previsto tale forma di raggruppamento,
sia perché la stessa ATI avrebbe dichiarato di voler assumere
la forma di ATI orizzontale, sia infine perché, trattandosi
di un raggruppamento costituito da due sole imprese, sarebbe
comunque esclusa la stessa configurabilità di una ATI mista:
va invece condivisa la scelta della Commissione che, come
si legge nel verbale di gara - rilevata la mancanza delle
iscrizioni necessarie per l’ammissione di tale ATI come
raggruppamento orizzontale (forma in effetti indicata dall’interessata
nelle dichiarazioni) – ha ritenuto, “in applicazione del
principio generale del favor partecipationis”, che il raggruppamento
potesse partecipare alla gara in qualità di ATI mista, forma
di raggruppamento espressamente riconosciuta dalla legge
regionale n. 12 del 1996 (art. 28) e comunque pacificamente
ammessa dalla giurisprudenza. Alle stesse conclusioni si
giunge del resto attraverso l’applicazione del fondamentale
principio di conservazione degli atti giuridici.
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5. – Il ricorso va dunque respinto.
Quanto alle spese e alle competenze di giudizio, sussistono
giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra
le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze
del giudizio.
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Così deciso in Aosta, nella Camera di consiglio
del 21 aprile 2004.
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Depositata in Segreteria in data 10 giugno
2004.
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