| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 22 giugno 2004
n. 4306
Antonio CAVALLARI – Presidente, Luigi VIOLA – Estensore
IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l. (avv. F. Caricato) c.
COMUNE DI TARANTO (avv. P.G. Relleva), ASSICURAZIONI SCARNERA
(avv. P. Quinto, L. Quinto, M.C. Lenoci). |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Appalto di servizio – Affidamento
a trattativa privata – Mancanza di procedimento – Controversia
– Giurisdizione del giudice amministrativo.
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2. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento
amministrativo – Acquiescenza – Presupposti.
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3. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Servizio di consulenza e collaborazione
assicurativa – Contratto – Natura onerosa.
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4. Processo – Processo amministrativo – Appalto
pubblico – Aggiudicazione – Annullamento – Effetti sul contratto
– Nullità.
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5. Processo – Processo amministrativo – Contratto
di consulenza assicurativa – Nullità – Accertamento – Domanda
risarcitoria – Va accolta.
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1. In caso di affidamento di un servizio
a trattativa privata, nell’assoluta mancanza di qualsiasi
procedimento, anche informale, di scelta del contraente
privato, la controversia rientra nelle attribuzioni giurisdizionali
del giudice amministrativo.
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2. Nel processo amministrativo, l’acquiescenza
al provvedimento amministrativo deve essere individuata
solo nel caso in cui gli atti o i comportamenti del destinatario
dimostrino inequivocabilmente la volontà di accettarne gli
effetti, rinunciando a far valere eventuali motivi di impugnativa.
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3. Il contratto col quale la p.a. affida
il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa,
riconducibile nell'ambito del contratto di brokeraggio,
deve considerarsi oneroso, attraverso un caricamento nel
premio assicurativo della provvigione del broker, sicché
esso è assoggettato ai criteri di aggiudicazione di cui
al d.lg. 17 marzo 1995 n. 157.
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4. L’annullamento della deliberazione di
aggiudicazione di una gara pubblica importa, ai sensi dell’art.1418
c.c., la nullità anche della convenzione stipulata tra la
p.a. e la controinteressata.
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5. In caso di accertamento della nullità
di un contratto di consulenza assicurativa stipulato da
una amministrazione comunale, va accolta la domanda di risarcimento
del lucro cessante, individuabile nell’utile che la ricorrente
avrebbe potuto percepire per effetto dello svolgimento dell’incarico
di consulenza assicurativa, da liquidarsi, in via equitativa,
nel 5% dei caricamenti relativi ai premi assicurativi pagati
dal comune nel periodo intercorrente tra la stipulazione
del contratto e l’annullamento giurisdizionale dello stesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. Nr. 4306/04
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia
II Sezione di Lecce
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composto dai signori magistrati: Dott. Antonio
Cavallari - Presidente; Dott. Giuseppina Adamo - Componente;
Dott. Luigi Viola - Componente relatore ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2223/2003 proposto dalla
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Iacobino Insurance Brokers s.r.l.,
in persona dell’Amministratore unico Dott. Francesco Iacobino,
rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Caricato, come
da mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliata
in Lecce, via G.A. Ferrari n. 5 presso lo studio dell’Avv.
Stefanizzo.
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contro
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-il Comune di Taranto in persona del
Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in
virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in
giudizio e di deliberazione della Giunta Municipale, dall'Avv.
Piero G. Relleva, elettivamente domiciliato in Lecce, via
Zanardelli n. 7 presso lo studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato;
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-la Assicurazioni Scarnera in persona
del titolare Giuseppe Scarnera, rappresentata e difesa,
in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione
in giudizio, dagli Avv. Pietro Quinto, Luigi Quinto e Maria
Cristina Lenoci, elettivamente domiciliata in Lecce, via
Garibaldi n. 43 presso lo studio dei primi due difensori;
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per l'annullamento
-della deliberazione G.C. n. 504 dell’1.8.2003;
-dello schema di consulenza di brokeraggio assicurativo
approvato con la medesima deliberazione;
per la declaratoria di nullità
del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Taranto
e la Assicurazioni Scarnera di Scarnera Giuseppe;
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nonché per il risarcimento
dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione dell’Amministrazione intimata
e della controinteressata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 14 aprile 2004
la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì,
l’Avv. Vaglia in sostituzione di Caricato per la ricorrente,
l’Avv. Relleva per l’Amministrazione resistente e gli Avv.
Pietro Quinto, Luigi Quinto e Maria Cristina Lenoci per
la controinteressata;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente è iscritta all’albo dei mediatori
di assicurazione e riassicurazione (denominati anche broker)
previsto dall’art. 3 della l. 28 novembre 1984, n. 792 (istituzione
e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione).
Con deliberazione G.C. 21.7.1998 n. 1049, l’Amministrazione
comunale di Taranto affidava alla Iacobino Insurance Brokers
s.r.l. “l’attività di consulenza relativa al brokeraggio
assicurativo per anni cinque, con l’incarico di effettuare
lo studio del mercato alla stipula dei contratti assicurativi
che questa Amministrazione comunale riterrà di dover stipulare,
in relazione alla propria attività istituzionale, con il
compito di predisporre tuitti gli adempimenti necessari
alle successive attività di competenza dell’Ente”.
Essendo ormai scaduto il precedente affidamento dell’attività
di consulenza assicurativa disposto in favore della ricorrente,
l’Amministrazione comunale di Taranto, con la deliberazione
G.C. n. 504 dell’1.8.2003, decideva di affidare analoga
attività di consulenza assicurativa alla “Assicurazione
Scarnera Insurance Broker”.
La deliberazione di affidamento era impugnata dalla ricorrente
per violazione direttiva 92/50/CE, del d.lgs. 1995 n. 157,
eccesso di potere (falsità dei presupposti, illogicità,
sviamento di potere, ingiustizia manifesta), violazione
dell’art. 97 della cost. e delle regole che sovrintendono
all’imparzialità ed alla buona e corretta amministrazione,
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, violazione
dell’art. 41 della Cost; con il ricorso, la ricorrente chiedeva
altresì la declaratoria di nullità del contratto eventualmente
stipulato tra il Comune di Taranto e la Assicurazioni Scarnera
di Scarnera Giuseppe e il risarcimento dei danni derivanti
dall’esecuzione degli atti impugnati.
Si costituivano l'Amministrazione resistente e la controinteressata,
controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni
preliminari di inammissibilità per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e per acquiescenza.
All'udienza del 14 aprile 2004 il ricorso passava quindi
in decisione
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e deve pertanto essere
accolto.
Per quello che riguarda l’eccezione preliminare di inammissibilità
per difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione
resistente, è sufficiente rilevare come, già in altre occasioni,
la Sezione abbia avuto modo di rilevare come la fattispecie
dedotta in giudizio (affidamento di un servizio a trattativa
privata, nell’assoluta mancanza di qualsiasi procedimento,
anche informale, di scelta del contraente privato) debba
necessariamente essere riportata alle attribuzioni giurisdizionali
del giudice amministrativo.
Al proposito, la Sezione non ha infatti motivo di discostarsi
dall’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. S.U. 18.11.1998 n. 11619) e del Consiglio di Stato
(C. Stato sez. IV, 11.6.1996 n. 792) che, superando una
tesi giurisprudenziale e dottrinale non più aderente all’evoluzione
del nostro ordinamento, ha affermato la giurisdizione del
giudice amministrativo a conoscere delle impugnazioni presentate
da soggetti che lamentino la violazione di norme che “ stabiliscano
in quali casi il metodo della “trattativa privata” può essere
preferito a procedimenti invece concorsuali di scelta del
contraente” (Cass. S.U. 18.11.1998 n. 11619).
Indipendentemente dall’orientamento giurisprudenziale sopra
richiamato, deve poi rilevarsi come la problematica del
riparto di giurisdizione nella materia sia oggi definitivamente
superata dall’intervento dell’art. 6 della l. 27.7.2000
n. 205 che ha devoluto “alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture
svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente
o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa statale o regionale”.
Del pari infondata è poi l’eccezione di inammissibilità
per acquiescenza “alla decisione del Comune di Taranto di
utilizzare il modulo procedimentale dell’affidamento diretto
per affidare il servizio di brokeraggio” sollevata dalla
controinteressata; acquiescenza che deriverebbe, in particolare,
dal fatto di aver “presentato all’A.C. di Taranto in data
12 giugno 2003 e 5 agosto 2003 – quando il contratto non
era stato ancora stipulato con la Scaernera Assicurazioni
– una offerta per conseguire l’affidamento diretto del servizio”
(così prestando sostanziale adesione alla decisione dell’Amministrazione
di affidare il servizio a trattativa privata).
Al proposito, la Sezione deve rilevare come, indipendentemente
dalla ricostruzione dell’istituto prescelta (ricostruzione
che la stessa controinteressata individua come problematica),
l’acquiescenza al provvedimento amministrativo debba essere
individuata “solo nel caso in cui gli atti o i comportamenti
del destinatario dimostrino inequivocabilmente la…..volontà
di accettarne gli effetti, rinunciando a far valere eventuali
motivi di impugnativa” (C. Stato, sez. VI, 10.10.2002, n.
5443).
È quindi di tutta evidenza come il comportamento di accettazione
del provvedimento amministrativo possa essere manifestato
solo dopo l’emanazione del provvedimento e non precedentemente
(solo in questo caso, infatti, l’interessato può “accettare”
un determinato provvedimento amministrativo e non prima).
Del tutto correttamente, pertanto, la giurisprudenza in
materia di procedure di evidenza pubblica ha individuato
gli effetti tipici dell’acquiescenza nel comportamento del
soggetto che, successivamente alla determinazione dell’amministrazione
di procedere all’aggiudicazione secondo il sistema della
trattativa privata, abbia presentato domanda di partecipazione
alla gara: “non è ammissibile il ricorso avverso la determinazione
dell’amministrazione pubblica di procedere a contratto di
appalto mediante trattativa privata, da parte di impresa
che, presentando una propria offerta, abbia fatto acquiescenza
alla determinazione anzidetta” (C. Stato, sez. VI, 8.7.1995,
n. 703; T.A.R. Abruzzo, 26-10-2000, n. 852; T.A.R. Abruzzo,
sez. Pescara, 5.7.1985, n. 330).
Del tutto irrilevanti sono pertanto le richieste di affidamento
diretto dell’incarico di consulenza assicurativa presentate
dalla ricorrente, in un momento (e, precisamente, in data
12 giugno 2003 e 5 agosto 2003,) in cui l’Amministrazione
comunale di Taranto non aveva ancora manifestato la decisione
di procedere all’aggiudicazione a trattativa privata; decisione
evidenziatasi solo con la delibera di Giunta comunale di
affidamento del servizio alla controinteressata, tempestivamente
e validamente impugnata dalla ricorrente.
Venendo poi al merito del ricorso, la Sezione non ha motivo
di discostarsi dalla ricostruzione della fattispecie operata
dal Consiglio di Stato in decisioni che hanno individuato
nel contratto di brokeraggio il carattere dell’onerosità:
“il contratto col quale l'amministrazione affida il servizio
di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile
nell'ambito del contratto di brokeraggio, deve considerarsi
oneroso, attraverso un caricamento nel premio assicurativo
della provvigione del broker; sicché esso è assoggettato
ai criteri di aggiudicazione di cui al d.lg. 17 marzo 1995
n. 157” (C. Stato, sez. IV, 24.2.2000, n. 1019; VI 16.9.1998
n. 1267).
In particolare, la problematica deve trovare soluzione nella
“verifica della rilevanza causale e giuridico - formale
del c.d. “caricamento”. La mancata previsione di un corrispettivo
contrattuale a carico dell'Amministrazione incaricante………sarebbe
priva di capacità qualificante in termini di gratuità, perché
se la provvigione è formalmente posta a carico dell'assicuratore
e non dell'assicurato, il primo procede tuttavia al recupero
del relativo importo attraverso una corrispondente maggiorazione
del premio dovuto dall'assicurato (appunto il “caricamento”).
Peraltro, intanto sarà rilevante questo fenomeno di traslazione
di costi in quanto lo stesso effettivamente avvenga, nel
senso che abbia una consistenza univoca sul piano economico.
In proposito, esiste un buon grado di certezza empirica,
considerando che la traslazione sull'utente dei costi di
produzione di un certo servizio, scontando in ciò anche
l'apporto di servizio reso da un terzo soggetto, rientra
nel comportamento naturale delle imprese. Concepire un 'irrilevanza
economica dei costi di provvigione rispetto al premio finale
corrisposto dall'assicurato contrasta quindi con le stesse
leggi dell'economia” (C. Stato, sez. IV, 24.2.2000, n. 1019).
Del resto, il recupero dei costi di provvigione tramite
maggiorazione del premio non è certo impedito “dalla mancata
incidenza, sul premio stesso, degli oneri commerciali determinati
dall'ordinario intervento dell'agente assicurativo, che
viene evitato dall'intervento del broker. Va innanzitutto
osservato…che questa sorta di “compensazione” tra costi
traslabili non è detto che operi in misura integrale, cioè
tale da coprire integralmente il “caricamento” della provvigione
(dovendosi tra l'altro ritenere una certa vischiosità verso
il basso dei costi di impresa, in una situazione in cui
la conclusione del contratto è orientata dalla mediazione
del broker e l’assicurato non ha, in gran parte, data la
tecnicità dell'oggetto del contratto, che appunto consiglia
l'intervento del consulente, una posizione idonea a verificare
puntualmente i costi determinanti il corrispettivo richiesto).
In secondo luogo, poi, appare decisivo il rilievo che, stante
la peculiarità nonché la dimensione materiale ed economica
dei rischi assicurati, una pubblica amministrazione sia
portata, in omaggio ad un criterio di diligenza nella contrattazione,
a rivolgersi immediatamente alle imprese assicurative, considerandole
come diretti contraenti potenziali in quanto (sole) legittimate
a partecipare alle procedure di gara, senza ricorrere al
circuito degli ausiliari commerciali delle imprese assicuratrici,
e quindi ponendosi comunque nella posizione teorica di non
vedersi gravata dei costi di agenzia” (C. Stato, sez. IV,
24.2.2000, n. 1019).
In definitiva, deve quindi concludersi per la natura onerosa
del contratto di brokeraggio.
L’opzione per la natura onerosa del contratto intercorrente
tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata
permette poi di concludere per l’illegittimità della deliberazione
di aggiudicazione a trattativa privata. Deve, infatti, rilevarsi
come l’unica ragione che l’Amministrazione comunale di Taranto
poneva a base del ricorso alla trattativa privata ed alla
decisione di affidare l’incarico di consulenza amministrativa
alla controinteressata fosse costituita dal carattere gratuito
(“la suddetta consulenza offerta non prevede alcun onere
economico per l’amministrazione Comunale, poiché per questa
attività, il compenso previsto per il broker, relativamente
alla sua attività prestata interviene unicamente in caso
di stipula di contratti assicurativi, ed a carico della
Compagnia con la quale si raggiunge l’accordo contrattuale”)
del rapporto contrattuale; natura gratuita che, al contrario,
è stata positivamente esclusa dalla Sezione, sulla base
delle considerazioni sopra evidenziate.
È poi solo il caso di rilevare come la conclusione in ordine
all’illegittimità del ricorso alla trattativa privata possa
essere affermata, sia sulla base della norma di riferimento
generale prevista dall’art. 37 del r.d. 23 maggio 1924,
n. 827 (e del tradizionale orientamento giurisprudenziale
che richiede una specifica motivazione in ordine alle circostanze
che giustificano il ricorso alla trattativa privata e che
esclude la legittimità del ricorso alla stessa quando la
stessa esistenza della circostanza giustificativa dedotta
dall’Amministrazione sia positivamente esclusa: C. Stato,
sez. V, 25.1.2002, n. 408; T.A.R. Piemonte, sez. II, 8.2.2001,
n. 280), sia della norma specifica dell’art. 7 del d.lgs.
17.3.1995 n. 157 (per l’applicabilità delle norme del d.lgs.
157/1995 anche ai cd. appalti sottosoglia: T.A.R. Lombardia
Brescia, 18.3.2002, n. 494; T.A.R. Campania Napoli Sez.
I 20.5.2003 n. 5868).
In definitiva, quanto sopra rilevato impone l’annullamento
della deliberazione G.C. n. 504 dell’1.8.2003 e rende sostanzialmente
superflua ogni valutazione in ordine al valore dell’aggiudicazione
disposta con l’atto impugnato. L’annullamento della deliberazione
di aggiudicazione importa poi, ai sensi dell’art. 1418 c.c.,
la nullità anche della convenzione 19.9.2003 stipulata tra
l’Amministrazione resistente e la controinteressata; deve
quindi trovare accoglimento anche la domanda di accertamento
della nullità del contratto stipulato in esecuzione della
deliberazione impugnata espressamente proposta da parte
ricorrente.
Per quello che riguarda il risarcimento dei danni derivanti
dall’esecuzione della deliberazione impugnata, la Sezione
deve rilevare come la domanda meriti accoglimento, sussistendo
tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ex art.
2043 c.c., sotto il profilo, sia oggettivo che soggettivo
(al momento dell’emanazione dell’atto impugnato non sussistevano
infatti più incertezze in ordine alla onerosità del contratto
di brokeraggio e sono quindi del tutto assenti dalla fattispecie
quelle circostanze di fatto che potevano portare a qualificare
come incolpevole il comportamento dell’amministrazione).
Per quello che riguarda le modalità del risarcimento, non
può certamente trovare accoglimento la domanda di risarcimento
in forma specifica proposta da parte ricorrente; domanda
di risarcimento in forma specifica che, a prescindere da
ogni altra considerazione in termini di ammissibilità, non
può certamente trovare applicazione in fattispecie come
quella in decisione ove sia fatto valere l’interesse all’utilizzazione
delle procedure di evidenza pubblica e non si discuta, al
contrario, dell’aggiudicazione di una determinata procedura
di gara (fattispecie in cui l’azione di risarcimento in
forma specifica avrebbe ben altro spazio).
Al contrario, deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento
del lucro cessante, individuabile nell’utile che la ricorrente
avrebbe potuto percepire per effetto dello svolgimento dell’incarico
di consulenza assicurativa; lucro cessante che, oltre ad
essere in re ipsa, deve essere liquidato dalla Sezione,
in via equitativa, nel 5% dei caricamenti relativi ai premi
assicurativi pagati dal Comune di Taranto nel periodo intercorrente
tra la stipulazione del contratto (avvenuta in data 19.9.2003)
e l’annullamento dello stesso da parte della Sezione (caricamenti
pacificamente individuati, da tutte le parti in causa, nel
15 % dei premi corrisposti alle società di assicurazione).
L’Amministrazione resistente deve quindi essere condannata
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della
somma sopra individuata, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, II Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando
sul ricorso in premessa lo accoglie, come da motivazione
e, per l'effetto, dispone l’annullamento dell’atto impugnato.
Dichiara la nullità del contratto stipulato in data 19.9.2003
tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata.
Condanna l’Amministrazione resistente alla corresponsione
della somma indicata nella parte motiva della decisione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Lecce, in camera di consiglio
il 14 aprile 2004.
Antonio Cavallari – Presidente
Luigi Viola - Estensore.
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Pubblicata il 22 giugno 2004
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