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T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 14 giugno 2004 n. 800
Pres. L. Tosti, Est. S.I. Silvestri
A. Unali (Avv. G. e C. Manca) c. Comune di Porto Torres (Avv.ti G. Uggias e A. Giordo) e Consorzio Area Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero (Avv. G. Masala)


Edilizia e urbanistica – piano regolatore aree di sviluppo industriale ex arttt. 51 e ss. Dpr n. 218/1978 – efficacia a tempo indeterminato.

Le previsioni urbanistiche contenute nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui agli artt. 51 e ss. del d.p.r. n. 218 del 1978 hanno efficacia a tempo indeterminato così come qualsiasi strumento di regolamentazione urbanistica che tende appunto a definire l’assetto generale del territorio. Soggiacciono invece ad un termine decadenziale di dieci anni dalla approvazione del piano i vincoli funzionali alla costruzione, previa espropriazione dei terreni interessati, di opere di interesse pubblico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 800/2004
Ric. n. 382/1993

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 382/93 proposto

 

dal signor Antonio Unali, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo e Celestino Manca di Mores, con elezione di domiclio in Cagliari, via Baccelli n. 2, presso l’abitazione della signora C. Passeroni;

 

contro

 

il Comune di Porto Torres, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Uggias e Agostino Giordo, con elezione di domicilio in Cagliari, via Carrara n. 2, presso lo studio legale del primo;

 

il Consorzio Area Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Masala, con elezione di domicilio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio dell’avvocato Benedetto Ballero;

 

per l'annullamento
del Provvedimento del Sindaco di Porto Torres, di cui alla lettera datata 16.12.1992, di diniego della richiesta di concessione edilizia presentata dal ricorrente in data 7.12.1992 e concernente la realizzazione di un progetto fondiario all’interno dell’Area del Consorzio ASI;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 19 maggio 2004 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
Uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

In data 6 aprile 1992 il signor Antonio Unali, in qualità di proprietario di alcuni terreni inseriti all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale del Comune di Porto Torres– Sassari – Alghero, presentava istanza al Consorzio ai sensi dell’art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, per il rilascio del nulla osta al progetto per la edificazione di fabbricati rurali nella sua azienda.
Con nota 1156 del 22.41992 il Consorzio ASI comunicava di non poter procedere al rilascio di nulla osta in quanto l’area nella quale erano compresi i terreni per i quali si chiedeva concessione ad edificare, era destinata secondo il vigente Piano regolatore territoriale consortile, in parte a nuovi lotti per industrie di varia natura e in parte a verde consortile. Sulle aree destinate a lotti per industrie di varia natura dovevano cioè sorgere ai sensi dell’art. 8 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore territoriale, soltanto costruzioni corrispondenti al carattere della zona ovvero insediamenti industriali, mentre nella parte d’area da destinarsi a verde era specificato che sarebbe stata realizzata una fascia stradale laterale di viabilità di Piano regolatore.
In data 7 dicembre 1992 l’Unali presentava al Comune di Porto Torres domanda di concessione edilizia per la costruzione dei medesimi fabbricati rurali nella sua azienda agricola.
Con nota del 16 dicembre 1992 il Comune di Porto Torres rigettava l’istanza affermando che la concessione per la costruzione di opere all’interno dell’Area di sviluppo industriale era subordinata al nulla osta del Consorzio ASI secondo le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore consortile, e che avendo rilasciato quest’ultimo parere negativo con nota n.1156 del 22.4.1992, non sussistevano le condizioni per l’accoglimento dell’istanza.
Avverso detto provvedimento il signor Unali propone ricorso deducendo la violazione di legge e in particolare dell’art. 52 d.p.r. 6.3.1978 n. 218, secondo cui il termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale è limitata a 10 anni; essendo tale termine ormai trascorso, i vincoli sarebbero scaduti e il diniego risulterebbe illegittimo.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata controdeducendo e chiedendo una pronuncia di rigetto.
Si costituiva altresì il Consorzio ASI eccependo l’inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente impugnato il diniego di nulla osta in quanto direttamente e immediatamente lesivo dell’interesse ad ottenere il provvedimento concessorio, e controdeducendo comunque nel merito.
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.

 

DIRITTO

 

Il signor Antonio Unali è proprietario di alcuni terreni sottoposti alle prescrizioni del Piano regolatore dell'Area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero, approvato con d.p.c.m. del 15.11.1971, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Comitato direttivo ASI del 25.1.1984 n.228 e reso esecutivo con Decreto Assessore Urbanistica R.A.S. n.172/U del 21.2.1985.
Egli impugna l’atto con cui il sindaco di Porto Torres gli ha negato il rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione di alcuni manufatti agricoli nell'area del consorzio.
Il Consorzio, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché rivolto esclusivamente al diniego di concessione edilizia e non anche avverso il diniego di nulla osta formulato dal Consorzio ASI, qualificato come atto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile.
Osserva il Collegio che il ricorrente ha proposto impugnativa avverso il diniego di concessione edilizia prospettando che il nulla osta, ritenuto dal sindaco come presupposto necessario per l’ottenimento della concessione dalle norme di attuazione del Piano, in questo caso non sarebbe necessario per l’avvenuta scadenza del Piano regolatore e dell’efficacia dei relativi vincoli di destinazione di cui all’art. 52 d.p.r. n. 218/1978.
Alla luce di questa prospettazione, dunque, non occorrerebbe ottenere l'annullamento del diniego di nulla osta, proprio perché tale atto non sarebbe più necessario, perciò il ricorso non può essere considerato inammissibile e deve essere esaminato nel merito.
Secondo il ricorrente, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui agli artt. 51 e ss. del d.p.r. n. 218 del 1978 avrebbero efficacia per la durata di 10 anni; pertanto, essendo tale termine ormai trascorso, i vincoli previsti nel piano sarebbero decaduti e, conseguentemente, il sindaco avrebbe dovuto rilasciare la concessione senza richiedere il nulla osta del Consorzio.
Osserva il Collegio che l'articolo 52 del D.P.R. 218/1978 prevede che, agli effetti del primo e penultimo comma del successivo articolo 53, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.
Tali piani regolatori, riguardano la regolamentazione del territorio dal punto di vista urbanistico, indicando quali tipi di costruzioni possono essere edificate nelle diverse zone dell’area consortile, quali opere vanno realizzate nelle varie aree del piano, nonché le regole costruttive da osservare; pertanto hanno un’efficacia a tempo indeterminato così come qualsiasi strumento di regolamentazione urbanistica che tende appunto a definire l’assetto generale del territorio.
A conferma di ciò, va rilevato che il piani regolatori delle ASI, in base all'articolo 51, comma 6 del D.P.R. 218/1978, producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 i quali, ai sensi dell'articolo 6 di tale legge, hanno vigore a tempo indeterminato.
Ben diversa natura hanno i vincoli di espropriabilità gravanti sui terreni ubicati nelle diverse aree e derivanti dalle. prescrizioni di localizzazione e di zonizzazione, funzionali alla costruzione di determinate infrastrutture di interesse pubblico o alla destinazione dei lotti a spazi di interesse pubblico, ovvero le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature ecc) e secondaria (come ad esempio gli spazi verdi).
Infatti, l’art. 52 del d.p.r. 218/1978, che prevede l'efficacia decennale dei. vincoli di destinazione, limita tale disposizione "agli effetti del primo e penultimo comma del successivo articolo 53".
Con la locuzione agli effetti di, si intende appunto che hanno efficacia e durata decennale soltanto quei vincoli funzionali all’esecuzione delle opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui all'articolo 53 che, a sua volta, richiama gli artt. 50 e 56, i quali prevedono le opere che sono dichiarate di pubblica utilità urgenti e indifferibili, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le sistemazioni dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale (art.50); ed ancora, l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, o dalla impossibilità di provvedervi altrimenti (art.56).
A conferma che i vincoli di destinazione sono solo quelli elencati nelle suddette norme, ovvero quelli funzionali alla costruzione, previa espropriazione dei terreni interessati, di opere di interesse pubblico o comunque consortile, depone anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 18.12.2001, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 52 c. 1 nella parte in cui consente all’amministrazione di reiterare i vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo.
Orbene i terreni dell’Unali che ricadono nell'area consortile, come risulta dalle planimetrie prodotte, sono compresi nelle zone destinate alla realizzazione di insediamenti industriali, per le quali non è perciò previsto un vincolo di inedificabilità assoluta né una successiva espropriazione, trattandosi appunto di una mera indicazione della tipologia della costruzione consentita.
Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, tale destinazione non può considerarsi decaduta al termine dei dieci anni dall'approvazione del piano, restando in vigore a tempo indeterminato.
Sulla base di questa circostanza è perciò legittimo il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto agricolo in quanto contrastante con la destinazione del piano.
Né tale conclusione è inficiata dal fatto che, per una parte, i terreni del ricorrente ricadono su area sottoposta a vincolo preordinato alla espropriazione per la realizzazione di una strada consortile; infatti, anche se per quella parte il vincolo dovesse considerarsi decaduto, il diniego di concessione edilizia (come il precedente diniego di nulla osta) sarebbe sufficientemente giustificato dalla impossibilità di realizzare un manufatto agricolo nell'area industriale.
In definitiva le censure dedotte sono infondate e il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA rigetta il ricorso in epigrafe .
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente,
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere – estensore;
Francesco Scano, Consigliere.

 

Depositata in segreteria oggi 14/06/2004



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