| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 14 giugno 2004 n. 800
Pres. L. Tosti, Est. S.I. Silvestri
A. Unali (Avv. G. e C. Manca) c. Comune di Porto Torres
(Avv.ti G. Uggias e A. Giordo) e Consorzio Area Sviluppo
Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero (Avv. G. Masala)
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Edilizia e urbanistica – piano regolatore
aree di sviluppo industriale ex arttt. 51 e ss. Dpr n. 218/1978
– efficacia a tempo indeterminato.
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Le previsioni urbanistiche contenute nei
piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui
agli artt. 51 e ss. del d.p.r. n. 218 del 1978 hanno efficacia
a tempo indeterminato così come qualsiasi strumento di regolamentazione
urbanistica che tende appunto a definire l’assetto generale
del territorio. Soggiacciono invece ad un termine decadenziale
di dieci anni dalla approvazione del piano i vincoli funzionali
alla costruzione, previa espropriazione dei terreni interessati,
di opere di interesse pubblico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 800/2004
Ric. n. 382/1993
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 382/93 proposto
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dal signor Antonio Unali, rappresentato
e difeso dagli avvocati Giacomo e Celestino Manca di Mores,
con elezione di domiclio in Cagliari, via Baccelli n. 2,
presso l’abitazione della signora C. Passeroni;
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contro
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il Comune di Porto Torres, in persona
del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati
Gianfranco Uggias e Agostino Giordo, con elezione di domicilio
in Cagliari, via Carrara n. 2, presso lo studio legale del
primo;
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il Consorzio Area Sviluppo Industriale
Sassari – Porto Torres – Alghero, rappresentato e difeso
dall’avvocato Giuseppe Masala, con elezione di domicilio
in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio
dell’avvocato Benedetto Ballero;
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per l'annullamento
del Provvedimento del Sindaco di Porto Torres, di cui alla
lettera datata 16.12.1992, di diniego della richiesta di
concessione edilizia presentata dal ricorrente in data 7.12.1992
e concernente la realizzazione di un progetto fondiario
all’interno dell’Area del Consorzio ASI;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 19 maggio
2004 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;
Uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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In data 6 aprile 1992 il signor Antonio Unali,
in qualità di proprietario di alcuni terreni inseriti all’interno
dell’Area di Sviluppo Industriale del Comune di Porto Torres–
Sassari – Alghero, presentava istanza al Consorzio ai sensi
dell’art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del Piano,
per il rilascio del nulla osta al progetto per la edificazione
di fabbricati rurali nella sua azienda.
Con nota 1156 del 22.41992 il Consorzio ASI comunicava di
non poter procedere al rilascio di nulla osta in quanto
l’area nella quale erano compresi i terreni per i quali
si chiedeva concessione ad edificare, era destinata secondo
il vigente Piano regolatore territoriale consortile, in
parte a nuovi lotti per industrie di varia natura e in parte
a verde consortile. Sulle aree destinate a lotti per industrie
di varia natura dovevano cioè sorgere ai sensi dell’art.
8 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore
territoriale, soltanto costruzioni corrispondenti al carattere
della zona ovvero insediamenti industriali, mentre nella
parte d’area da destinarsi a verde era specificato che sarebbe
stata realizzata una fascia stradale laterale di viabilità
di Piano regolatore.
In data 7 dicembre 1992 l’Unali presentava al Comune di
Porto Torres domanda di concessione edilizia per la costruzione
dei medesimi fabbricati rurali nella sua azienda agricola.
Con nota del 16 dicembre 1992 il Comune di Porto Torres
rigettava l’istanza affermando che la concessione per la
costruzione di opere all’interno dell’Area di sviluppo industriale
era subordinata al nulla osta del Consorzio ASI secondo
le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore consortile,
e che avendo rilasciato quest’ultimo parere negativo con
nota n.1156 del 22.4.1992, non sussistevano le condizioni
per l’accoglimento dell’istanza.
Avverso detto provvedimento il signor Unali propone ricorso
deducendo la violazione di legge e in particolare dell’art.
52 d.p.r. 6.3.1978 n. 218, secondo cui il termine di efficacia
dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori
delle aree di sviluppo industriale è limitata a 10 anni;
essendo tale termine ormai trascorso, i vincoli sarebbero
scaduti e il diniego risulterebbe illegittimo.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata
controdeducendo e chiedendo una pronuncia di rigetto.
Si costituiva altresì il Consorzio ASI eccependo l’inammissibilità
del ricorso per non avere il ricorrente impugnato il diniego
di nulla osta in quanto direttamente e immediatamente lesivo
dell’interesse ad ottenere il provvedimento concessorio,
e controdeducendo comunque nel merito.
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 il ricorso è stato
spedito in decisione.
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DIRITTO
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Il signor Antonio Unali è proprietario di
alcuni terreni sottoposti alle prescrizioni del Piano regolatore
dell'Area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero,
approvato con d.p.c.m. del 15.11.1971, il cui progetto esecutivo
è stato approvato con deliberazione del Comitato direttivo
ASI del 25.1.1984 n.228 e reso esecutivo con Decreto Assessore
Urbanistica R.A.S. n.172/U del 21.2.1985.
Egli impugna l’atto con cui il sindaco di Porto Torres gli
ha negato il rilascio della concessione edilizia, per la
realizzazione di alcuni manufatti agricoli nell'area del
consorzio.
Il Consorzio, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
del ricorso perché rivolto esclusivamente al diniego di
concessione edilizia e non anche avverso il diniego di nulla
osta formulato dal Consorzio ASI, qualificato come atto
immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile.
Osserva il Collegio che il ricorrente ha proposto impugnativa
avverso il diniego di concessione edilizia prospettando
che il nulla osta, ritenuto dal sindaco come presupposto
necessario per l’ottenimento della concessione dalle norme
di attuazione del Piano, in questo caso non sarebbe necessario
per l’avvenuta scadenza del Piano regolatore e dell’efficacia
dei relativi vincoli di destinazione di cui all’art. 52
d.p.r. n. 218/1978.
Alla luce di questa prospettazione, dunque, non occorrerebbe
ottenere l'annullamento del diniego di nulla osta, proprio
perché tale atto non sarebbe più necessario, perciò il ricorso
non può essere considerato inammissibile e deve essere esaminato
nel merito.
Secondo il ricorrente, i vincoli di destinazione previsti
dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale
di cui agli artt. 51 e ss. del d.p.r. n. 218 del 1978 avrebbero
efficacia per la durata di 10 anni; pertanto, essendo tale
termine ormai trascorso, i vincoli previsti nel piano sarebbero
decaduti e, conseguentemente, il sindaco avrebbe dovuto
rilasciare la concessione senza richiedere il nulla osta
del Consorzio.
Osserva il Collegio che l'articolo 52 del D.P.R. 218/1978
prevede che, agli effetti del primo e penultimo comma del
successivo articolo 53, i vincoli di destinazione previsti
dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere
dalla data del provvedimento di approvazione.
Tali piani regolatori, riguardano la regolamentazione del
territorio dal punto di vista urbanistico, indicando quali
tipi di costruzioni possono essere edificate nelle diverse
zone dell’area consortile, quali opere vanno realizzate
nelle varie aree del piano, nonché le regole costruttive
da osservare; pertanto hanno un’efficacia a tempo indeterminato
così come qualsiasi strumento di regolamentazione urbanistica
che tende appunto a definire l’assetto generale del territorio.
A conferma di ciò, va rilevato che il piani regolatori delle
ASI, in base all'articolo 51, comma 6 del D.P.R. 218/1978,
producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale
di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150
i quali, ai sensi dell'articolo 6 di tale legge, hanno vigore
a tempo indeterminato.
Ben diversa natura hanno i vincoli di espropriabilità gravanti
sui terreni ubicati nelle diverse aree e derivanti dalle.
prescrizioni di localizzazione e di zonizzazione, funzionali
alla costruzione di determinate infrastrutture di interesse
pubblico o alla destinazione dei lotti a spazi di interesse
pubblico, ovvero le opere di urbanizzazione primaria (strade,
fognature ecc) e secondaria (come ad esempio gli spazi verdi).
Infatti, l’art. 52 del d.p.r. 218/1978, che prevede l'efficacia
decennale dei. vincoli di destinazione, limita tale disposizione
"agli effetti del primo e penultimo comma del successivo
articolo 53".
Con la locuzione agli effetti di, si intende appunto che
hanno efficacia e durata decennale soltanto quei vincoli
funzionali all’esecuzione delle opere occorrenti per l’attuazione
delle iniziative di cui all'articolo 53 che, a sua volta,
richiama gli artt. 50 e 56, i quali prevedono le opere che
sono dichiarate di pubblica utilità urgenti e indifferibili,
quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti
di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale
e di illuminazione, le fognature, le sistemazioni dei terreni,
le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse
generale idonee a favorire la localizzazione industriale
(art.50); ed ancora, l'adeguamento delle opere relative
ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura
delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento
sia reso indispensabile dalla particolare situazione della
zona, o dalla impossibilità di provvedervi altrimenti (art.56).
A conferma che i vincoli di destinazione sono solo quelli
elencati nelle suddette norme, ovvero quelli funzionali
alla costruzione, previa espropriazione dei terreni interessati,
di opere di interesse pubblico o comunque consortile, depone
anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del
18.12.2001, che ha dichiarato la illegittimità dell’art.
52 c. 1 nella parte in cui consente all’amministrazione
di reiterare i vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione
o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione
di un indennizzo.
Orbene i terreni dell’Unali che ricadono nell'area consortile,
come risulta dalle planimetrie prodotte, sono compresi nelle
zone destinate alla realizzazione di insediamenti industriali,
per le quali non è perciò previsto un vincolo di inedificabilità
assoluta né una successiva espropriazione, trattandosi appunto
di una mera indicazione della tipologia della costruzione
consentita.
Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, tale
destinazione non può considerarsi decaduta al termine dei
dieci anni dall'approvazione del piano, restando in vigore
a tempo indeterminato.
Sulla base di questa circostanza è perciò legittimo il diniego
di concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto
agricolo in quanto contrastante con la destinazione del
piano.
Né tale conclusione è inficiata dal fatto che, per una parte,
i terreni del ricorrente ricadono su area sottoposta a vincolo
preordinato alla espropriazione per la realizzazione di
una strada consortile; infatti, anche se per quella parte
il vincolo dovesse considerarsi decaduto, il diniego di
concessione edilizia (come il precedente diniego di nulla
osta) sarebbe sufficientemente giustificato dalla impossibilità
di realizzare un manufatto agricolo nell'area industriale.
In definitiva le censure dedotte sono infondate e il ricorso
deve essere rigettato.
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA rigetta il ricorso in epigrafe .
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 19 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l' intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente,
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere – estensore;
Francesco Scano, Consigliere.
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Depositata in segreteria oggi 14/06/2004
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