| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 14 giugno 2004 n. 803
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
G. Marras (Avv. G. Andreozzi) c. l’Unità Sanitaria Locale
n. 21 della Sardegna (Avv. F. Cao) |
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Pubblico Impiego- Indici rivelatori del rapporto-
assenza di univocità e concordanza- prevalenza del dato
testuale evincibile dal contratto stipulato con il privato
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L’assenza di vincoli orari nella prestazione
del servizio unitamente all’assenza di un rapporto di supremazia
gerarchica e disciplinare, impediscono che il rapporto possa
essere qualificato come rapporto di pubblico impiego. Qualora
gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego
non siano univoci o concordanti e, più in generale, quando
vi è dubbio tra più possibili qualificazioni giuridiche
del rapporto controverso, l'interprete deve far esclusivo
riferimento al dato testuale evincibile dal contratto stipulato
tra il privato e la p.a., dando prevalenza alla qualificazione
espressamente e concordemente voluta dalle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
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Sent. n. 803/2004
Ric. n. 432/1993
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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SENTENZA
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sul ricorso n. 432/93 proposto dal
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dott. Giuseppe Marras rappresentato
e difeso dall'avv. Giuseppe Andreozzi, presso lo studio
del quale in Cagliari, via Gianturco n. 4, è elettivamente
domiciliato;
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contro
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l’Unità Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna,
rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Cao, presso il
cui studio è elettivamente domiciliata, in Cagliari, viale
Diaz n. 29;
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per l'accertamento e la declaratoria
della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal
ricorrente alle dipendenze del CMAS della USL n. 21 di Cagliari
dal 16.4.1984 all’11.12.1988, con ogni conseguenza di natura
previdenziale e retributiva, ivi compresi gli interessi
e la rivalutazione monetaria.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2004
il consigliere Francesco Scano ;
UDITI l’avvocato Giuseppe Andreozzi per il ricorrente e
l’avvocato Alessandro Lindiri, su delega, per l’amministrazione,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la deliberazione n. 980 del 12.10.1982,
il presidente della Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari,
aveva affidato a nove medici l’incarico di svolgere attività
professionale di consulenza presso il servizio per i tossicodipendenti,
dislocato nell’ex C.M.A.S. di Cagliari, per un massimo di
30 ore settimanali ciascuno, da prestare nell’arco di sei
giorni.
Il ricorrente, dott. Giuseppe Marras, è stato nominato,
con deliberazione n. 915 del 6.3.1984, in sostituzione di
altro medico dimissionario, alle stesse condizioni della
delibera suindicata.
Il ricorrente, ritenendo che la prestazione lavorativa sia
da considerare come impiego pubblico, chiede il riconoscimento
del diritto ad ottenere le differenze retributive, con interessi
e rivalutazione monetaria, nonché la regolarizzazione contributiva
per il periodo in cui ha svolto la prestazione lavorativa,
dal 16.4.1984 all’11.12.1988, in favore della Amministrazione
resistente.
La U.S.L. n. 21 di Cagliari ha dedotto l’infondatezza del
ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2004 la causa, su concorde
richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
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DIRITTO
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Il ricorrente, dott. Giuseppe Marras, chiede
il riconoscimento, quale rapporto di pubblico impiego, del
servizio prestato in favore della USL n. 21 di Cagliari
dal 16 aprile 1984 all’11 dicembre 1988 in virtù di convenzione
approvata con delibera 16.4.1984, n. 5604. Chiede al riguardo
le differenze retributive fra lo stipendio previsto per
il dipendente di ruolo della stessa USL, compreso il trattamento
di fine rapporto, e la retribuzione di fatto percepita,
maggiorate di rivalutazione ed interessi, nonché la regolarizzazione
contributiva previdenziale.
Il ricorso è infondato.
Il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. Marras e la
USL n. 21 era regolato da una convezione, stipulata il 18.11.1987,
che qualificava la prestazione lavorativa come attività
professionale.
La convenzione non imponeva particolari modalità di prestazione
del servizio tali da poter essere accomunate a quelle normalmente
svolte da un pubblico dipendente. In essa viene indicato
l’oggetto dell’attività lavorativa richiesta, “prestazioni
previste in materia di tossicodipendenze della legge 685/75”,
l’impegno orario richiesto, 30 ore settimanali, senza però
alcuna imposizione in ordine alle modalità di espletamento
del servizio. La mancanza di predeterminazione delle modalità
di prestazione dell’attività lavorativa, unitamente all’assenza
di alcun vincolo gerarchico nello svolgimento della stessa
attività, impedisce di poter inquadrare il rapporto come
di pubblico impiego.
I documenti versati in giudizio dal ricorrente non dimostrano
che il rapporto si sia concretamente svolto secondo le modalità
proprie di un rapporto lavorativo subordinato, ma anzi confermano
la tesi opposta.
In particolare il documento prot. n. 23.1.1987, ancorché
qualificato come ordine di servizio, dimostra proprio l’assenza
di subordinazione gerarchica nell’espletamento del servizio.
Con esso infatti il Direttore del centro per le tossicodipendenze
non impone delle modalità di prestazione del servizio, ma
si limita a precisare che, nell’autoregolamentazione del
servizio stesso, i medici dovranno garantire un determinato
numero di ore settimanali, come da convenzione, e programmare
il godimento delle ferie in modo da evitare l’interruzione
del servizio.
L’assenza di vincoli orari nella prestazione del servizio
unitamente all’assenza di un rapporto di supremazia gerarchica
e disciplinare, impediscono che il rapporto possa essere
qualificato come rapporto di pubblico impiego (cfr. Consiglio
Stato, sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1291 e sez. V, 23 maggio
2000, n. 2985).
La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che anche qualora
gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego
non siano univoci o concordanti e, più in generale, quando
vi è dubbio tra più possibili qualificazioni giuridiche
del rapporto controverso, l'interprete deve far esclusivo
riferimento al dato testuale evincibile dal contratto stipulato
tra il privato e la p.a., dando prevalenza alla qualificazione
espressamente e concordemente voluta dalle parti (Consiglio
Stato sez. V, 10 marzo 1999, n. 230).
Nel caso di specie il servizio è stato svolto senza alcun
vincolo di gerarchia, senza la predeteminazione di un orario
di servizio, senza l’esclusività della prestazione lavorativa
e con l’espressa qualificazione, in convenzione e nella
delibera di approvazione della stessa, come prestazione
professionale dell’attività richiesta al ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate
fra le parti.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente fra le parti le spese e gli onorari
di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno
5 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Silvestri, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.
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Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004
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