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T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 14 giugno 2004 n. 803
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
G. Marras (Avv. G. Andreozzi) c. l’Unità Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna (Avv. F. Cao)


Pubblico Impiego- Indici rivelatori del rapporto- assenza di univocità e concordanza- prevalenza del dato testuale evincibile dal contratto stipulato con il privato

L’assenza di vincoli orari nella prestazione del servizio unitamente all’assenza di un rapporto di supremazia gerarchica e disciplinare, impediscono che il rapporto possa essere qualificato come rapporto di pubblico impiego. Qualora gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego non siano univoci o concordanti e, più in generale, quando vi è dubbio tra più possibili qualificazioni giuridiche del rapporto controverso, l'interprete deve far esclusivo riferimento al dato testuale evincibile dal contratto stipulato tra il privato e la p.a., dando prevalenza alla qualificazione espressamente e concordemente voluta dalle parti.


REPUBBLICA ITALIANA

 

Sent. n. 803/2004
Ric. n. 432/1993

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 432/93 proposto dal

 

dott. Giuseppe Marras rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Andreozzi, presso lo studio del quale in Cagliari, via Gianturco n. 4, è elettivamente domiciliato;

 

contro

 

l’Unità Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Cao, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Cagliari, viale Diaz n. 29;

 

per l'accertamento e la declaratoria
della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze del CMAS della USL n. 21 di Cagliari dal 16.4.1984 all’11.12.1988, con ogni conseguenza di natura previdenziale e retributiva, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2004 il consigliere Francesco Scano ;
UDITI l’avvocato Giuseppe Andreozzi per il ricorrente e l’avvocato Alessandro Lindiri, su delega, per l’amministrazione,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con la deliberazione n. 980 del 12.10.1982, il presidente della Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari, aveva affidato a nove medici l’incarico di svolgere attività professionale di consulenza presso il servizio per i tossicodipendenti, dislocato nell’ex C.M.A.S. di Cagliari, per un massimo di 30 ore settimanali ciascuno, da prestare nell’arco di sei giorni.
Il ricorrente, dott. Giuseppe Marras, è stato nominato, con deliberazione n. 915 del 6.3.1984, in sostituzione di altro medico dimissionario, alle stesse condizioni della delibera suindicata.
Il ricorrente, ritenendo che la prestazione lavorativa sia da considerare come impiego pubblico, chiede il riconoscimento del diritto ad ottenere le differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, nonché la regolarizzazione contributiva per il periodo in cui ha svolto la prestazione lavorativa, dal 16.4.1984 all’11.12.1988, in favore della Amministrazione resistente.
La U.S.L. n. 21 di Cagliari ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2004 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

 

Il ricorrente, dott. Giuseppe Marras, chiede il riconoscimento, quale rapporto di pubblico impiego, del servizio prestato in favore della USL n. 21 di Cagliari dal 16 aprile 1984 all’11 dicembre 1988 in virtù di convenzione approvata con delibera 16.4.1984, n. 5604. Chiede al riguardo le differenze retributive fra lo stipendio previsto per il dipendente di ruolo della stessa USL, compreso il trattamento di fine rapporto, e la retribuzione di fatto percepita, maggiorate di rivalutazione ed interessi, nonché la regolarizzazione contributiva previdenziale.
Il ricorso è infondato.
Il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. Marras e la USL n. 21 era regolato da una convezione, stipulata il 18.11.1987, che qualificava la prestazione lavorativa come attività professionale.
La convenzione non imponeva particolari modalità di prestazione del servizio tali da poter essere accomunate a quelle normalmente svolte da un pubblico dipendente. In essa viene indicato l’oggetto dell’attività lavorativa richiesta, “prestazioni previste in materia di tossicodipendenze della legge 685/75”, l’impegno orario richiesto, 30 ore settimanali, senza però alcuna imposizione in ordine alle modalità di espletamento del servizio. La mancanza di predeterminazione delle modalità di prestazione dell’attività lavorativa, unitamente all’assenza di alcun vincolo gerarchico nello svolgimento della stessa attività, impedisce di poter inquadrare il rapporto come di pubblico impiego.
I documenti versati in giudizio dal ricorrente non dimostrano che il rapporto si sia concretamente svolto secondo le modalità proprie di un rapporto lavorativo subordinato, ma anzi confermano la tesi opposta.
In particolare il documento prot. n. 23.1.1987, ancorché qualificato come ordine di servizio, dimostra proprio l’assenza di subordinazione gerarchica nell’espletamento del servizio. Con esso infatti il Direttore del centro per le tossicodipendenze non impone delle modalità di prestazione del servizio, ma si limita a precisare che, nell’autoregolamentazione del servizio stesso, i medici dovranno garantire un determinato numero di ore settimanali, come da convenzione, e programmare il godimento delle ferie in modo da evitare l’interruzione del servizio.
L’assenza di vincoli orari nella prestazione del servizio unitamente all’assenza di un rapporto di supremazia gerarchica e disciplinare, impediscono che il rapporto possa essere qualificato come rapporto di pubblico impiego (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1291 e sez. V, 23 maggio 2000, n. 2985).
La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che anche qualora gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego non siano univoci o concordanti e, più in generale, quando vi è dubbio tra più possibili qualificazioni giuridiche del rapporto controverso, l'interprete deve far esclusivo riferimento al dato testuale evincibile dal contratto stipulato tra il privato e la p.a., dando prevalenza alla qualificazione espressamente e concordemente voluta dalle parti (Consiglio Stato sez. V, 10 marzo 1999, n. 230).
Nel caso di specie il servizio è stato svolto senza alcun vincolo di gerarchia, senza la predeteminazione di un orario di servizio, senza l’esclusività della prestazione lavorativa e con l’espressa qualificazione, in convenzione e nella delibera di approvazione della stessa, come prestazione professionale dell’attività richiesta al ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente fra le parti le spese e gli onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Silvestri, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004



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