| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 14 giugno 2004 n. 809
Pres. ed Est. M. Atzeni
SIRP s.r.l. (Avv. S. Pinna) Aurelio Porcu e figli s.p.a.
(Avv.ti C. Murgia e S. Curto) c. l’ANAS, Ente nazionale
per le Strade (Avvocatura dello Stato) e l’Autorità per
la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato)
e Angius Tullio s.n.c (n.c) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Collegamento
fra imprese – modalità di individuazione stabilite dopo
la conoscenza della documentazione presentata dalle imprese
– irrilevanza
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2. Contratti della P.A. – Gara – Collegamento
fra imprese – ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste
per legge – legittimità.
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1. Qualora l’Amministrazione individui, con
certezza, situazioni di collegamento tra imprese non può
darsi rilievo al fatto che le modalità procedimentali necessarie
siano state stabilite prima o dopo la conoscenza della documentazione
presentata dalle imprese partecipanti alla gara. È infatti
irrilevante che eventuali criteri d’individuazione del collegamento
siano stabiliti preventivamente: la partecipazione alla
gara in collegamento con altri inficia di per sé l’operato
del concorrente, per cui legittimamente viene disposta la
sua esclusione.
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2. L’amministrazione ben può individuare
ipotesi di collegamento fra imprese ulteriori rispetto a
quella descritta dal legislatore, ma l’accertamento dovrà
essere condotto in termini tali da escludere che, per tale
via, si giunga a limitazioni ingiustificate della concorrenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 809/2004
Ric. n. 53/2004
n. 67/2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha emanato la seguente |
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SENTENZA
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sul ricorso n. 53/04 proposto da
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SIRP s.r.l. in persona dell’Amministratore
Unico, rappresentata e difesa dall’avv. Silvio Pinna e domiciliata
presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65
e sul ricorso n. 67/04 proposto da Aurelio Porcu e figli
s.p.a. in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Costantino Murgia e Silvia Curto e
domiciliata presso il loro studio in Cagliari, viale Bonaria
n. 80;
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contro
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l’ANAS, Ente nazionale per le Strade,
in persona del legale rappresentante in carica, e l’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in persona del legale
rappresentante rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Cagliari,
via Dante n. 23;
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e nei confronti
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dell’ impresa Angius Tullio s.n.c.
in persona del legale rappresentante, non costituita in
giudizio;
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per l'annullamento
1) dei provvedimenti, comunicati con lettera n. 37704 in
data 18/11/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti
dalla gara d’appalto n. 13A2003, e della lettera medesima,
con la quale la predetta esclusione è stata comunicata all’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
2) dei provvedimenti, di cui ai verbali di gara in data
9/7 e 14/10/2003, con cui sono stati introdotti nuovi criteri
di classificazione delle offerte, sono state escluse le
ricorrenti e l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato
all’Impresa Angius Tullio s.r.l.;
3) del provvedimento di cui alla nota n. 22253 in data 18/11/2003
con il quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto
è stato aggiudicato alla controinteressata;
4) degli atti di iscrizione delle ricorrenti nel casellario
informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34;
5) del bando di gara, nella parte in cui prevede l’esclusione
delle imprese che si trovino in situazioni di collegamento,
formale o sostanziale;
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e per l’accertamento
e la conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto,
ove non possibile mediante reintegrazione in forma specifica
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato per l’ANAS e per l’Autorità per
la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 maggio
2004 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli
avvocati di parte, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso a questo Tribunale, notificato
il 7/1/2004, depositato il successivo 15/1 e rubricato al
n. 53/04 Sirp s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico
e con ricorso notificato il 9/1/2004, depositato il successivo
16/1 e rubricato al n. 67/04 Aurelio Porcu e figli s.p.a.
in persona dell’Amministratore, legale rappresentante, impugnano:
1) i provvedimenti, comunicati con lettera n. 37704 in data
18/11/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti
dalla gara d’appalto n. 13A2003, e la lettera medesima,
con la quale la predetta esclusione è stata comunicata all’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
2) i provvedimenti, di cui ai verbali di gara in data 9/7
e 14/10/2003, con cui sono stati introdotti nuovi criteri
di classificazione delle offerte, sono state escluse le
ricorrenti e l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato
all’Impresa Angius Tullio s.r.l.;
3) il provvedimento di cui alla nota n. 22253 in data 18/11/2003
con il quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto
è stato aggiudicato alla controinteressata;
4) gli atti di iscrizione delle ricorrenti nel casellario
informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34;
5) il bando di gara, nella parte in cui prevede l’esclusione
delle imprese che si trovino in situazioni di collegamento,
formale o sostanziale Sostengono, sotto diversi profili,
l’illegittimità dell’esclusione, negando che gli indici
individuati dalla stazione appaltante evidenzino l’esistenza
di un collegamento sostanziale con altra impresa.
Le ricorrenti chiedono quindi l’annullamento, previa sospensione,
dei provvedimenti impugnati, vinte le spese; chiedono, inoltre,
la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni
subiti, ove non sia possibile la reintegrazione in forma
specifica.
Con ordinanza n. 56 in data 24 gennaio 2004, confermata
dal Consiglio di stato, Sesta Sezione, con ordinanza n.
53 in data 30 marzo 2004, le istanze cautelari sono state
riunite ed accolte per la parte relativa agli effetti dell’annotazione
delle ricorrente nel Casellario Informatico; sono stati
poi disposti incombenti istruttori (eseguiti il 16/2/2004)
e fissata l’udienza di trattazione del ricorso.
Si è costituita in entrambi i giudizi l’Avvocatura Distrettuale
dello Stato chiedendo, sotto profili diversi, che il ricorso
sia dichiarato inammissibile, improcedibile, ovvero infondato.
Anche le ricorrenti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito
nelle rispettive conclusioni.
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DIRITTO
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Le ricorrenti impugnano i provvedimenti con
i quali sono state escluse da una gara d'appalto, espletata
dall’Amministrazione resistente, per ritenuto collegamento
sostanziale fra di loro.
I ricorsi possono essere riuniti onde definirli con unica
decisione, in quanto sono proposti avverso la stessa Amministrazione
per una vicenda comune ad entrambe ed affidati alle medesime
questioni.
La difesa erariale sostiene l’inammissibilità dei gravami.
Il gravame sarebbe infatti inammissibile, in quanto le offerte
presentate dalle odierne ricorrenti non consentirebbero,
comunque, di aggiudicarsi l’appalto in questione.
L’argomentazione deve essere disattesa in quanto le ricorrenti
sostengono di essere potenzialmente aggiudicatarie della
gara e comunque le suddette esclusioni costituiscono il
presupposto per la concretizzazione di ulteriori effetti
negativi, provocati dall’annotazione dell’esclusione nel
Casellario Informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34.
Di conseguenza, permane interesse alla definizione dei gravami,
quanto meno con riferimento ai suddetti effetti negativi
del provvedimento impugnato.
I ricorsi devono, in conclusione, essere esaminati nel merito.
Gli stessi sono fondati.
La vicenda trae origine da una segnalazione dell’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, nella quale era esposto
il sospetto che in numerose gare d’appalto la competizione
si svolga non fra imprese ma fra gruppi d’imprese alleate,
che coordinano le proprie offerte in modo da condizionare
la media generale, in senso favorevole ad una di loro (nel
caso che ora interessa, le gare dovevano essere aggiudicate
al massimo ribasso, ma il collegamento poteva essere utile
al fine di condizionare il cosiddetto “taglio delle ali”).
La segnalazione ha indotto l’ANAS ad elaborare dei bandi
di gara nei quali si sono prese delle particolari cautele
a questo riguardo.
Infatti, le imprese sono state chiamate a dichiarare espressamente,
a pena di esclusione:
- che nessuna partecipazione viene effettuata da parte di
altra o altre imprese che hanno amministratori, direttori
tecnici e/o rappresentanti legali comuni con l'impresa concorrente;
- che non viene effettuata partecipazione, alla gara di
che trattasi, da parte di altre imprese in situazione di
controllo di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma,
del codice civile;
- che nessuna partecipazione, per la gara di che trattasi,
viene effettuata da parte di altra o altre imprese rispetto
alle quali l’impresa dichiarante si trovi in situazione
di collegamento formale e/o sostanziale, anche ai sensi
dell’art. 2359, comma secondo, del codice civile. Nel caso
non sia possibile rendere la suddetta dichiarazione, dovrà
provvedersi, a pena di esclusione, ad elencare tutte le
imprese che partecipano alla gara, rispetto alle quali il
concorrente dichiarante si trova in situazioni di controllo
diretto e/o indiretto o come controllante o come controllato.
L’esigenza è stata ulteriormente coltivata dalla commissione
di gara, la quale ha ritenuto di specificare le indicazioni
del bando di gara, stabilendo che situazioni di collegamento
tra imprese devono essere ravvisate qualora si riscontrino:
1) composizioni azionarie incrociate ed intrecci tra le
proprietà dei concorrenti, vincoli di parentela tra i soci
e/o amministratori, identità degli organi dotati di poteri
di rappresentanza;
2) comunanza o contiguità di sede legale e/o amministrativa,
coincidenze e promiscuità di utilizzo di utenze telefoniche;
3) particolari modalità di confezionamento delle offerte
da cui sia chiaramente desumibile una preparazione congiunta
di due o più offerte da parte di un unico centro di interessi,
tra cui in particolare: contestualità di spedizione dell’offerta,
identità delle polizze fidejussorie assunte congiuntamente
con la medesima società con modalità rilevabili dalla data
d’emissione e dai numeri d’ordine delle stesse, medesima
e/o similare veste grafica di redazione degli atti di gara.
Le ricorrenti rivolgono, in primo luogo, le loro doglianze
avverso l’operato della commissione di gara, sostenendo
che questa non poteva individuare nuovi criteri di collegamento
fra imprese dopo avere conosciuto la documentazione presentata
da ogni concorrente e che, comunque, i criteri individuati
non sono indicativi della situazione di collegamento sostanziale.
Il primo profilo non è condivisibile.
Lo scopo perseguito dall’Amministrazione nella vicenda che
ora interessa è stato quello di assicurare che gli incanti,
indetti a sua cura, fossero aggiudicati senza condizionamenti,
provocati da accordi fra le imprese partecipanti.
Ritiene, quindi, il Collegio che qualora l’Amministrazione
individui, con certezza, delle situazioni di collegamento
tra imprese non possa darsi rilievo al fatto che le modalità
procedimentali necessarie siano state individuate prima
o dopo la conoscenza della documentazione presentata dalle
imprese partecipanti alla gara.
In questo quadro, anzi, è irrilevante che eventuali criteri
d’individuazione del collegamento siano stabiliti preventivamente:
la partecipazione alla gara in collegamento con altri inficia
di per sé l’operato del concorrente, per cui legittimamente
viene disposta la sua esclusione.
Peraltro, il fulcro della presente controversia deve essere
individuato nel fatto che i criteri individuati dalla stazione
appaltante non sono dimostrativi, ma solo indiziari dell’esistenza
di un collegamento sostanziale fra imprese.
Ritiene il Collegio che l’Amministrazione mentre può, o
meglio deve, escludere dalla gara le imprese che vi partecipino
in collegamento fra di loro deve, di converso, ammettere
alla gara tutte le altre imprese in possesso dei requisiti
necessari.
Di conseguenza, solo il riscontro di elementi tali da rendere
non solo possibile, ma sostanzialmente certa l’esistenza
del collegamento (e fatta salva la possibilità, per le imprese,
di fornire prova contraria) consente all’Amministrazione
di escludere taluni partecipanti dalla competizione.
L’affermazione, appena enunciata, è avvalorata dalla lettera
della legge, in quanto l’art. 10, comma 1 bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, impone alle stazioni appaltanti
di escludere dai procedimenti di cui si tratta esclusivamente
le imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.
Il legislatore, quindi, ha individuato una sola ipotesi
in cui certamente le imprese, pur soggettivamente distinte,
costituiscono un solo centro d’interessi, circostanza obiettivamente
in contraddizione con il principio della concorrenza, che
ispira il meccanismo degli appalti pubblici.
Ciò non esclude che nella concreta pratica siano individuate
ipotesi ulteriori rispetto a quella descritta dal legislatore,
ma l’accertamento dovrà essere condotto in termini tali
da escludere che, per tale via, si giunga a limitazioni
ingiustificate della concorrenza.
Di conseguenza, l’esclusione dalla gara potrà essere pronunciata
quando il collegamento sostanziale sia dimostrato, eventualmente
anche mediante presunzioni, mentre il condivisibile scopo
di prevenire il collegamento fra le imprese, favorendo la
concorrenza, non può portare al contraddittorio risultato
dell’esclusione dalle gare di imprese, nei cui confronti
nulla è stato accertato con sicurezza.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve
essere osservato che i criteri applicati dalla commissione
di gara non raggiungono un sufficiente grado di certezza.
La composizione azionaria incrociata, ovvero l’intreccio
tra le proprietà dei concorrenti rileva qualora si giunga
a dimostrare l’esistenza di un solo centro d’interessi;
al riguardo, si è appena sottolineato come ciò rilevi esclusivamente
nei termini di cui all’art. 10, comma primo bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109.
I vincoli di parentela tra i soci e/o amministratori sicuramente
non sono di per sé sintomo certo d’identità d’interessi;
gli stessi rilevano allo stesso modo in cui può rilevare
l’identità degli organi dotati di poteri di rappresentanza,
e cioè quando la comunanza di questi, nelle ditte concorrenti,
consenta di ritenere conoscibili le rispettive offerte.
La comunanza ed ancor più la contiguità di sede legale e/o
amministrativa, la coincidenza e promiscuità di utilizzo
di utenze telefoniche non può avere valore superiore a quello
di mero indizio.
Altrettanto può essere affermato in relazioni alle particolari
modalità di confezionamento delle offerte, da cui sia chiaramente
desumibile una preparazione congiunta di due o più offerte
da parte di un unico centro di interessi, che la commissione
di gara ha individuato, in particolare, in contestualità
di spedizione dell’offerta, identità delle polizze fidejussorie
assunte congiuntamente con la medesima società con modalità
rilevabili dalla data d’emissione e dai numeri d’ordine
delle stesse, medesima e/o similare veste grafica di redazione
degli atti di gara (sull’argomentazione appena affrontata
cfr. T.A.R. Lazio, III, 13 agosto 2003, n. 7106).
In conclusione, può essere affermato che la commissione
di gara ha rilevato l’esistenza di meri indizi della presenza
di un collegamento sostanziale fra le odierne ricorrenti
ed altre imprese, la cui esistenza non è stata dimostrata
adeguatamente.
Nel corpo della presente sentenza è stato già espresso il
principio secondo il quale di fronte a circostanze dubbie
debba darsi la prevalenza al principio della massima partecipazione.
I gravami in esame deve, conseguentemente, essere accolti,
annullando, per l’effetto, le impugnate esclusioni.
Da ciò consegue l’annullamento dei successivi atti che hanno
portato all’annotazione di quanto sopra nel Casellario Informatico,
e le annotazioni medesime.
Deve, pertanto, essere presa in esame la questione risarcitoria,
in quanto le ricorrenti sostengono entrambe di essere potenzialmente
aggiudicatarie della gara.
Occorre rilevare che a seguito dell’ordinanza di cui in
narrativa è risultato che la Sirp ha presentato la migliore
offerta. Peraltro, tale Impresa non ha depositato in giudizio
l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
sarebbe stata perfezionata la notifica del ricorso alla
controinteressata.
Pertanto, la pretesa di sopravanzare quest’ultima è inammissibile,
fermo restando l’annullamento dell’esclusione della Sirp
in quanto atto presupposto dell’annotazione nel Casellario
Informatico.
Quanto alla Porcu Aurelio e figli s.p.a., la simulazione
depositata dall’Avvocatura in data 30/4/2004, non contestata
in giudizio, dimostra che in nessuno caso la sua offerta
può risultare vincitrice.
La domanda risarcitoria deve, quindi, essere respinta.
In considerazione della parziale novità e della complessità
delle questioni proposte e della reciproca soccombenza le
spese possono essere integralmente compensate fra le parti
costituite.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
1) riunisce i ricorsi in epigrafe;
2) li accoglie e, per l’effetto annulla tutti gli impugnati
provvedimenti d’esclusione, nella parte in cui costituiscono
il presupposto per l’iscrizione nel Casellario Informatico
di cui all’art. 27 del D.P.R. del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34; annulla inoltre le annotazioni conseguentemente iscritte
a loro nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
3) respinge le domande risarcitoria;
4) compensa integralmente spese ed onorari del giudizio
fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 12 maggio ed in prosieguo il giorno
9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna
con l'intervento dei signori:
Manfredo Atzeni, Presidente f.f., est.;
Rosa Panunzio, Consigliere;
Alessandro Maggio Consigliere.
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Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004
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