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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 giugno 2004 n. 1111
Pres. Perricone, Est. Testori
Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c contro Regione Emilia-Romagna (art.7 legge n. 241/1990 e 54 cod. Navig.)


1. Demanio marittimo — obbligo di comunicazione di avvio del procedimento - Accertamento di abuso edilizio – attività vincolata – violazione art.7 L. n. 241/1990 – Non sussiste.

 

2. Art.54 codice della navigazione - nozione di innovazioni abusive - rimozione/demolizione di opere esistenti - violazione di concessione demaniale già rilasciata - Sussiste

1. In materia di abusivismo edilizio non trova applicazione l’art.7 della legge n. 241 del 1990, comportante l’obbligo per la pubblica amministrazione di dare comunicazione dell’avvio del procedimento. L’applicazione della disciplina speciale che regola la materia, infatti, non comporta valutazioni discrezionali, ma si risolve in meri accertamenti tecnici.

 

2. L’obbligo di riduzione in prestito previsto dall’art.54 del codice della navigazione sussiste anche nelle ipotesi in cui l’intervento abusivo si concreti nella rimozione di opere esistenti realizzate conformemente ad idoneo titolo abilitativo precedentemente rilasciato, la configurabilità dell’infrazione potendosi solamente escludere nel caso di manifesta irrilevanza quantitativa dell’intervento innovativo stesso, ipotesi non riscontrabile nel caso di specie


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 195/2003 Reg. Ric.
N. 1111 Reg. Sent. Anno 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I

 

composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone - Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino - Consigliere; Dott. Carlo Testori - Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 195 del 2003 proposto dalla

 

società Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante sig. Giannini Marco, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Beltrami ed Elio Piersanti Gessaroli, con i quali è elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n. 47, presso lo studio dell’Avv. Beatrice Belli,

 

contro

 

la Regione Emilia-Romagna, non costituitasi in giudizio,

 

per l'annullamento
dell'ordinanza di rimessione in pristino prot. n. 26600 AIA/TUR datata 20/11/2002.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Udito alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 l’Avv. S. Beltrami;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) Con il ricorso in epigrafe la società Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c., concessionaria di area demaniale marittima in Rimini, ha impugnato – censurandone l’illegittimità sotto diversi profili - l'ordinanza prot. n. 26600 AIA/TUR datata 20/11/2002 con cui il Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia-Romagna ha ingiunto alla società predetta di procedere alla rimessione in pristino del bene oggetto della concessione, essendo stata accertata l'abusiva realizzazione (perché non autorizzata dal Servizio in questione) delle seguenti opere:
a) demolizione/rimozione di opere già autorizzate con la licenza n. 148/99: gazebo ombreggiato, area docce, fontanella, campo basket, campo bocce e tende frangisole, area parcheggio di biciclette, rampa d'accesso alla scala;
b) demolizione/rimozione del gazebo palestra autorizzato con il foglio n. 11770 in data 22.04.2000 dalla Capitaneria di Porto di Rimini;
c) realizzazione di nuove superfici calpestabili dall'ingresso dello stabilimento fino all'altezza del casotto del bagnino con elementi presumibilmente montati a secco, in sostituzione del campo basket e campo bocce, e dinanzi al predetto manufatto per una fascia ampia circa 1 ml. lungo tutto il fronte dello stabilimento, con la contestuale realizzazione di fioriere, aiuola e nuovo impianto di illuminazione lungo le stesse.
La Regione Emilia-Romagna non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 6 novembre 2003; con ordinanza n. 133 del 17 novembre 2003 questo Tribunale ha disposto istruttoria a carico dell'Amministrazione, che ha ottemperato.
All'udienza del 6 aprile 2004 la causa è passata in decisione.

 

2.1) Non sussiste la denunciata violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990. Risulta pertinente il richiamo all’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, secondo cui non occorre la comunicazione di avvio del relativo procedimento, stante la natura vincolata dello stesso e del provvedimento conclusivo, in relazione alla specifica disciplina di legge, la cui applicazione non comporta valutazioni discrezionali, ma si risolve in meri accertamenti tecnici (cfr. tra le altre TAR Napoli, Sez. IV, 18 settembre 2003 n. 11498; TAR Basilicata 7 luglio 2003 n. 687; TAR Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2003 n. 472; TAR Catanzaro, Sez. II, 17 giugno 2003 n. 2049; TAR Piemonte 9 aprile 2003 n. 526; TAR Umbria 6 febbraio 2003 n. 65; TRGA Trento 4 febbraio 2003 n. 45; nonché anche TAR Bologna 13 febbraio 2003 n. 116). Analoghe considerazioni possono valere anche per quanto riguarda i provvedimenti repressivi di interventi abusivi operati sul demanio marittimo: si vedano in tal senso TAR Catanzaro, Sez. I, 5 agosto 2003 n. 2556 e TAR Salerno 15 gennaio 2001 n. 4.

 

2.2) Anche la seconda censura risulta infondata. Le indicazioni contenute nel provvedimento impugnato circa le modalità di accertamento dell'abuso e l'individuazione delle opere da rimuovere appaiono infatti sufficientemente puntuali e dettagliate. Il deposito in giudizio degli atti presupposti ha, d'altra parte, consentito alla società ricorrente di acquisire piena contezza delle contestazioni mossele; ciò vale, in particolare, per quanto concerne la nota della Capitaneria di Porto di Rimini n. 3/11137/3729/Sez. Demanio in data 3 maggio 2002, corredata da rilievi fotografici e cartografia, in ordine alla quale la società predetta non ha formulato ulteriori o più specifiche doglianze.

 

2.3) Quanto alla dedotta insussistenza dei presupposti per applicare le disposizioni di cui all’art. 54 del Codice della navigazione, si osserva:
- la norma citata prevede che al soggetto che abbia abusivamente occupato zone del demanio marittimo o vi abbia eseguito innovazioni non autorizzate sia ingiunto di rimettere le cose in pristino;
- il provvedimento impugnato fa chiaro riferimento alla fattispecie delle innovazioni abusive e tali vanno considerate quelle conseguenti ad interventi non autorizzati comportanti la realizzazione di nuove opere o la modifica delle esistenti, in violazione delle specifiche previsioni della concessione demaniale già rilasciata;
- una situazione del genere è riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto degli interventi non previamente autorizzati posti in essere sull'area demaniale in concessione alla ricorrente, specificamente accertati da personale dipendente della Capitaneria di Porto di Rimini e puntualmente illustrati anche attraverso il materiale fotografico e cartografico allegato alla citata nota del 3 maggio 2002;
- ai fini della configurabilità dell'infrazione non risulta decisiva l'entità delle innovazioni realizzate, salva l'ipotesi di manifesta irrilevanza quantitativa delle stesse, che peraltro non ricorre nella vicenda in esame, alla luce della documentazione acquisita al giudizio.
In conclusione, il Collegio ritiene che la Regione abbia fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 54 del Codice della navigazione.

 

2.4) Va infine disattesa anche la censura di incompetenza formulata nel ricorso "per quanto possa occorrere"; appaiono sufficienti in proposito i puntuali chiarimenti forniti dall'Amministrazione intimata in esecuzione dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 133/03 (in merito ai quali nulla ha peraltro eccepito la società ricorrente).

 

3) Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.

 

Nulla per le spese, stante la costituzione in giudizio della sola parte ricorrente.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna il 6 aprile 2004.

 

Depositata in Segreteria in data 09/06/2004
Bologna, li 09/06/2004



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