| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 giugno
2004 n. 1111
Pres. Perricone, Est. Testori
Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c contro Regione
Emilia-Romagna (art.7 legge n. 241/1990 e 54 cod. Navig.)
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1. Demanio marittimo — obbligo di comunicazione
di avvio del procedimento - Accertamento di abuso edilizio
– attività vincolata – violazione art.7 L. n. 241/1990 –
Non sussiste.
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2. Art.54 codice della navigazione - nozione
di innovazioni abusive - rimozione/demolizione di opere
esistenti - violazione di concessione demaniale già rilasciata
- Sussiste
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1. In materia di abusivismo edilizio non
trova applicazione l’art.7 della legge n. 241 del 1990,
comportante l’obbligo per la pubblica amministrazione di
dare comunicazione dell’avvio del procedimento. L’applicazione
della disciplina speciale che regola la materia, infatti,
non comporta valutazioni discrezionali, ma si risolve in
meri accertamenti tecnici.
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2. L’obbligo di riduzione in prestito previsto
dall’art.54 del codice della navigazione sussiste anche
nelle ipotesi in cui l’intervento abusivo si concreti nella
rimozione di opere esistenti realizzate conformemente ad
idoneo titolo abilitativo precedentemente rilasciato, la
configurabilità dell’infrazione potendosi solamente escludere
nel caso di manifesta irrilevanza quantitativa dell’intervento
innovativo stesso, ipotesi non riscontrabile nel caso di
specie
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 195/2003 Reg. Ric.
N. 1111 Reg. Sent. Anno 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone
- Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino - Consigliere; Dott.
Carlo Testori - Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 195 del 2003 proposto dalla
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società Bagno Aragosta di Campagna Mirco
e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante sig.
Giannini Marco, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano
Beltrami ed Elio Piersanti Gessaroli, con i quali è elettivamente
domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n. 47, presso lo
studio dell’Avv. Beatrice Belli,
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contro
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la Regione Emilia-Romagna, non costituitasi
in giudizio,
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per l'annullamento
dell'ordinanza di rimessione in pristino prot. n. 26600
AIA/TUR datata 20/11/2002.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Udito alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 l’Avv. S.
Beltrami;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1) Con il ricorso in epigrafe la società
Bagno Aragosta di Campagna Mirco e C. s.n.c., concessionaria
di area demaniale marittima in Rimini, ha impugnato – censurandone
l’illegittimità sotto diversi profili - l'ordinanza prot.
n. 26600 AIA/TUR datata 20/11/2002 con cui il Responsabile
del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione
Emilia-Romagna ha ingiunto alla società predetta di procedere
alla rimessione in pristino del bene oggetto della concessione,
essendo stata accertata l'abusiva realizzazione (perché
non autorizzata dal Servizio in questione) delle seguenti
opere:
a) demolizione/rimozione di opere già autorizzate con la
licenza n. 148/99: gazebo ombreggiato, area docce, fontanella,
campo basket, campo bocce e tende frangisole, area parcheggio
di biciclette, rampa d'accesso alla scala;
b) demolizione/rimozione del gazebo palestra autorizzato
con il foglio n. 11770 in data 22.04.2000 dalla Capitaneria
di Porto di Rimini;
c) realizzazione di nuove superfici calpestabili dall'ingresso
dello stabilimento fino all'altezza del casotto del bagnino
con elementi presumibilmente montati a secco, in sostituzione
del campo basket e campo bocce, e dinanzi al predetto manufatto
per una fascia ampia circa 1 ml. lungo tutto il fronte dello
stabilimento, con la contestuale realizzazione di fioriere,
aiuola e nuovo impianto di illuminazione lungo le stesse.
La Regione Emilia-Romagna non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 6 novembre
2003; con ordinanza n. 133 del 17 novembre 2003 questo Tribunale
ha disposto istruttoria a carico dell'Amministrazione, che
ha ottemperato.
All'udienza del 6 aprile 2004 la causa è passata in decisione.
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2.1) Non sussiste la denunciata violazione
degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990. Risulta pertinente
il richiamo all’orientamento giurisprudenziale formatosi
in tema di ordine di demolizione di opere edilizie abusive,
secondo cui non occorre la comunicazione di avvio del relativo
procedimento, stante la natura vincolata dello stesso e
del provvedimento conclusivo, in relazione alla specifica
disciplina di legge, la cui applicazione non comporta valutazioni
discrezionali, ma si risolve in meri accertamenti tecnici
(cfr. tra le altre TAR Napoli, Sez. IV, 18 settembre 2003
n. 11498; TAR Basilicata 7 luglio 2003 n. 687; TAR Friuli-Venezia
Giulia 28 giugno 2003 n. 472; TAR Catanzaro, Sez. II, 17
giugno 2003 n. 2049; TAR Piemonte 9 aprile 2003 n. 526;
TAR Umbria 6 febbraio 2003 n. 65; TRGA Trento 4 febbraio
2003 n. 45; nonché anche TAR Bologna 13 febbraio 2003 n.
116). Analoghe considerazioni possono valere anche per quanto
riguarda i provvedimenti repressivi di interventi abusivi
operati sul demanio marittimo: si vedano in tal senso TAR
Catanzaro, Sez. I, 5 agosto 2003 n. 2556 e TAR Salerno 15
gennaio 2001 n. 4.
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2.2) Anche la seconda censura risulta infondata.
Le indicazioni contenute nel provvedimento impugnato circa
le modalità di accertamento dell'abuso e l'individuazione
delle opere da rimuovere appaiono infatti sufficientemente
puntuali e dettagliate. Il deposito in giudizio degli atti
presupposti ha, d'altra parte, consentito alla società ricorrente
di acquisire piena contezza delle contestazioni mossele;
ciò vale, in particolare, per quanto concerne la nota della
Capitaneria di Porto di Rimini n. 3/11137/3729/Sez. Demanio
in data 3 maggio 2002, corredata da rilievi fotografici
e cartografia, in ordine alla quale la società predetta
non ha formulato ulteriori o più specifiche doglianze.
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2.3) Quanto alla dedotta insussistenza dei
presupposti per applicare le disposizioni di cui all’art.
54 del Codice della navigazione, si osserva:
- la norma citata prevede che al soggetto che abbia abusivamente
occupato zone del demanio marittimo o vi abbia eseguito
innovazioni non autorizzate sia ingiunto di rimettere le
cose in pristino;
- il provvedimento impugnato fa chiaro riferimento alla
fattispecie delle innovazioni abusive e tali vanno considerate
quelle conseguenti ad interventi non autorizzati comportanti
la realizzazione di nuove opere o la modifica delle esistenti,
in violazione delle specifiche previsioni della concessione
demaniale già rilasciata;
- una situazione del genere è riscontrabile nel caso in
esame, tenuto conto degli interventi non previamente autorizzati
posti in essere sull'area demaniale in concessione alla
ricorrente, specificamente accertati da personale dipendente
della Capitaneria di Porto di Rimini e puntualmente illustrati
anche attraverso il materiale fotografico e cartografico
allegato alla citata nota del 3 maggio 2002;
- ai fini della configurabilità dell'infrazione non risulta
decisiva l'entità delle innovazioni realizzate, salva l'ipotesi
di manifesta irrilevanza quantitativa delle stesse, che
peraltro non ricorre nella vicenda in esame, alla luce della
documentazione acquisita al giudizio.
In conclusione, il Collegio ritiene che la Regione abbia
fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art.
54 del Codice della navigazione.
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2.4) Va infine disattesa anche la censura
di incompetenza formulata nel ricorso "per quanto possa
occorrere"; appaiono sufficienti in proposito i puntuali
chiarimenti forniti dall'Amministrazione intimata in esecuzione
dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 133/03
(in merito ai quali nulla ha peraltro eccepito la società
ricorrente).
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3) Per le ragioni illustrate il ricorso va
respinto.
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Nulla per le spese, stante la costituzione
in giudizio della sola parte ricorrente.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 6 aprile 2004.
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Depositata in Segreteria in data 09/06/2004
Bologna, li 09/06/2004
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