| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 21 giugno 2004
n. 1163
Giamportone, Est. Tulumello
TELECOM Italia s.p.a. contro Consorzio per l’area di sviluppo
industriale della Provincia di Caltanissetta, Pres. (f.f.)
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– appalto di servizi - gara d’appalto – raggruppamento temporaneo
di imprese – partecipazione alla gara mediante rappresentante
– procura a presentare l’offerta economica – poteri del
procuratore - limite indicato in procura – verifica dei
poteri – prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte
– illegittimità – profilo interno e profilo interno della
rappresentanza - rapporto gestorio – limite della procura
e importo a base d’asta: irrilevanza – limite della procura
e importo dell’operazione economico-negoziale: rilevanza.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– appalto di servizi – gara d’appalto – raggruppamento temporaneo
di imprese – conclusione del contratto per mezzo di un rappresentante
volontario – responsabilità del raggruppamento stipulante
per le obbligazioni nascenti dal contratto – limite del
potere rappresentativo contenuta in procura - irrilevanza
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Allorché un raggruppamento temporaneo di
imprese partecipi alla gara per l’aggiudicazione di un appalto
di servizi a mezzo di un rappresentante (della società capogruppo),
incaricato di presentare l’offerta economica, il limite
dei poteri rappresentativi indicato nella procura, con riferimento
ad un preciso ammontare monetario, non va riferito al generico
importo a base d’asta, bensì al valore effettivo dell’operazione
economico-negoziale (stipulazione), conseguente alle istruzioni
afferenti il rapporto gestorio e conoscibile unicamente
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica,
a seguito della valutazione della percentuale di ribasso.
Conseguentemente, è illegittima l’esclusione dalla gara
del raggruppamento offerente già nella fase preliminare,
quando l’ammontare dell’offerta economica è ancora ignoto,
sulla base del mero raffronto fra il limite della procura
e l’importo a base d’asta.
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2. La responsabilità della capogruppo per
le obbligazioni contrattuali assunte dal raggruppamento
(e la responsabilità solidale delle imprese costituenti
lo stesso), a seguito dell’aggiudicazione e della successiva
stipulazione, non è in alcun modo condizionata nel quantum
dal limite della procura conferita al rappresentante: quest’ultima,
infatti, assume rilevanza nella fase di conclusione del
contratto, regolando i relativi poteri del rappresentante,
mentre a seguito della conclusione del contratto la responsabilità
per le obbligazioni – e per i torti comunque connessi alla
posizione di parte contraente - ricade in capo al soggetto
giuridico che è parte (sostanziale) del rapporto negoziale,
per le condotte di cui quest’ultimo si renda responsabile,
e non in capo al rappresentante che in sua vece ha agito
nella fase prenegoziale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1163/04 R.Sent.
N. 943 R.Gen. ANNO 2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia
Sezione II
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 943/2004, sezione II, proposto
dalla
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s.p.a. TELECOM Italia, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Andrea Rallo e Salvatore Raimondi, elettivamente
domiciliato in Palermo, via N. Turrisi n. 59, presso lo
studio del secondo,
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CONTRO
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il Consorzio per l’area di sviluppo industriale
della Provincia di Caltanissetta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Massimiliano Mangano presso il cui studio, in Palermo, via
Nunzio Morello n. 40, è elettivamente domiciliato.
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PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
del verbale di gara n. 1 del 27 gennaio 2004, nella parte
in cui contiene la decisione di escludere il costituendo
raggruppamento TELECOM ed altri dalla gara per l’affidamento
della progettazione e realizzazione del servizio di completamento
del centro servizi per l’E-Government del Consorzio ASI;
con tutti gli atti premessi, connessi e consequenziali,
ivi compresi – ove occorra – il bando di gara, pubblicato
nella G.U.C.E. del 19 dicembre 2003, e le operazioni di
gara (con eventuale aggiudicazione) successive all’esclusione
del 27 gennaio 2004.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato,
con la documentazione e la memoria versate in atti;
Vista l’ordinanza cautelare n. 613/2004 emessa da questo
Tribunale amministrativo regionale;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2004, i procuratori
delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
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FATTO
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Con ricorso notificato l’11 febbraio 2004,
e depositato il successivo 16 febbraio, la s.p.a. TELECOM
Italia ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe,
deducendone l’illegittimità.
Con tale provvedimento il raggruppamento della società ricorrente
è stata escluso dalla gara per l’affidamento della progettazione
e realizzazione del servizio di completamento del centro
servizi per l’E-Government del Consorzio ASI, in quanto,
pur essendo l’offerta sottoscritta da tutte le imprese costituende
in raggruppamento, il rappresentante della società ricorrente
aveva ricevuto dalla stessa procura per operazioni di importo
massimo di € 1.000.000, laddove la base d’asta della gara
in questione ammonta ad € 1.691.530.
Nel ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del decreto
legislativo 157/1995, dell’art. 10 del decreto legislativo
358/1992, degli artt. 1398, 1399 e 2206 cod. civ.;
- violazione falsa applicazione dell’art. 14 del bando di
gara, e degli artt. 4, 5 e 6 del capitolato d’oneri;
- errore sui presupposti di fatto e di diritto;
- carenza di istruttoria e di motivazione;
- arbitrarietà ed intempestività dell’azione amministrativa,
in relazione alla violazione del principio di massima partecipazione
alle gare pubbliche e di par condicio tra i concorrenti.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il
Consorzio intimato.
Con ordinanza n. 613/2004 la Sezione ha accolto la domanda
cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato, disponendo l’ammissione con riserva del raggruppamento
TELECOM alla gara.
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti
hanno depositato memorie.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del
23 aprile 2004.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato.
Il provvedimento di esclusione impugnato è motivato in relazione
al fatto che il sig. Salvatore Centorrino, procuratore della
società ricorrente, capogruppo della relativa associazione
temporanea di imprese, “non ha i poteri idonei e sufficienti
per partecipare alla gara”, in quanto la procura conferitagli
dalla predetta società si riferisce ad operazioni “non superiori
a € 1.000.000”.
Il provvedimento in parola non specifica rispetto a quale
parametro tale limite appaia inidoneo a legittimare il detto
potere di rappresentanza: se rispetto all’importo a base
d’asta, come si assume nel ricorso, ovvero al contenuto
del ribasso in concreto offerto.
Essendo quest’ultimo dato, a quella fase, ancora segreto,
per non essere stata aperta la relativa busta, deve ritenersi,
pur nel radicale difetto di motivazione del provvedimento
impugnato sul punto, che la rilevata “inidoneità” ed “insufficienza”
del potere rappresentativo abbia riguardo al valore dell’operazione
negoziale determinato in relazione all’importo a base d’asta.
Già l’indicato rilievo consente di ritenere fondata la censura
di errore sui presupposti di fatto e di diritto, e di arbitrarietà
ed intempestività dell’azione amministrativa (in relazione
alla violazione del principio di massima partecipazione
alle gare pubbliche, e di par condicio tra i concorrenti):
nell’assoluta impossibilità, per il seggio di gara, di conoscere,
nella fase in cui è stato emesso il provvedimento impugnato,
in primo luogo l’ammontare dell’offerta economica del raggruppamento
ricorrente, e in secondo luogo la parte di tale offerta
che direttamente impegna la società TELECOM, non poteva
sindacarsi l’ “idoneità” della procura conferita al rappresentante
rispetto all’operazione economico-negoziale sottostante,
non essendo (ancora) noto il valore dell’operazione medesima,
e difettando quindi uno dei due termini dell’invocato giudizio
relazionale.
Nonostante l’evidente carattere tranciante del superiore
rilievo, la censura in esame risulta inoltre fondata – laddove,
in via di mera ipotesi, si ritenesse verificabile il potere
di rappresentanza nella fase preliminare della gara, rispetto
all’unico parametro (a quella fase) noto (l’importo a base
d’asta) - sotto un diverso ed ulteriore profilo.
Intanto va chiarito, per sgombrare il campo da possibili
equivoci, come il provvedimento impugnato, pur nella sua
scarna e non del tutto perspicua motivazione (già evidenziata),
ha rilevato un vizio afferente la rappresentanza nel procedimento
della soc. Telecom, e non anche del rappresentante della
Telecom in relazione all’associazione temporanea di imprese
costituenda di cui la predetta società è capogruppo: questo
ulteriore passaggio, cui si riferiscono parte delle difese
spiegate dal consorzio intimato nella memoria di costituzione,
costituisce un ampliamento dell’oggetto del contendere siccome
delimitato dal provvedimento impugnato e dalle censure poste
a fondamento del ricorso.
D’altra parte, il provvedimento impugnato prescinde del
tutto sia dall’importo del ribasso offerto dal costituendo
raggruppamento, sia dalla quota di tale importo gravante
sulla società TELECOM, essendo entrambi tali dati dell’associazione
temporanea di imprese ancora ignoti, come già precisato,
al seggio di gara all’atto dell’emanazione del provvedimento
medesimo: sicché interrogarsi circa l’operatività del limite
quantitativo dei poteri del rappresentante della capogruppo,
come riferito alla sola quota di quest’ultima ovvero all’intero
ammontare del corrispettivo contrattuale offerto dal raggruppamento
di cui essa è mandataria è, nel caso in esame, questione
puramente teorica, in quanto del tutto estranea all’operato
del consorzio intimato e alle censure che ad esso ha rivolto
la società ricorrente.
In ogni caso giova precisare che la responsabilità della
capogruppo per le obbligazioni contrattuali assunte dal
raggruppamento (e la responsabilità solidale delle imprese
costituenti lo stesso), a seguito dell’aggiudicazione e
della successiva stipulazione, non è in alcun modo condizionata
nel quantum dal limite della procura conferita al rappresentante:
quest’ultima, infatti, assume rilevanza nella fase di conclusione
del contratto, regolando i relativi poteri del rappresentante,
mentre a seguito della conclusione del contratto la responsabilità
per le obbligazioni – e per i torti comunque connessi alla
posizione di parte contraente - ricade in capo al soggetto
giuridico che è parte (sostanziale) del rapporto negoziale,
per le condotte di cui quest’ultimo si renda responsabile,
e non in capo al rappresentante che in sua vece ha agito
nella fase prenegoziale.
Ancora, nella citata memoria si richiama giurisprudenza
relativa alla c.d. rappresentanza organica: anche questa
materia è al di fuori della fattispecie dedotta.
Se, infatti, il sig. Centorrino fosse stato dotato, in ambito
Telecom, del potere di rappresentanza organica (normativamente
previsto – per le società di capitali dal novellato art.
2384 cod. civ. - in capo a chi ha una funzione gestoria
nell’ambito di enti giuridici o di imprese), non si discuterebbe
oggi di una procura, che è atto relativo alla distinta fattispecie
di rappresentanza volontaria o negoziale.
Il provvedimento impugnato, come riportato, ha motivato
l’esclusione facendo riferimento alla mancanza di “poteri
idonei e sufficienti per partecipare alla gara” in capo
al rappresentante della TELECOM.
La sussunzione categoriale – rilevante nei termini che si
specificheranno - di tale espressione non può che avere
riguardo alla nozione di eccesso di potere rappresentativo:
non a quella di difetto di potere rappresentativo, giacché,
come rileva lo stesso provvedimento impugnato, nella specie
il rappresentante è risultato essere validamente investito
di un potere di rappresentanza, ma questo non è stato ritenuto
“sufficiente” - e, quindi, “idoneo” - rispetto alla specifica
operazione economico-negoziale.
Ad avviso della difesa di parte intimata, peraltro, tale
distinzione teorica non muterebbe il regime giuridico del
contratto concluso dal falso rappresentante, che in entrambi
i casi si qualificherebbe in termini di inefficacia negoziale,
con conseguente legittimità del provvedimento escludente
del consorzio aggiudicatore.
Questa sezione, già in sede di cognizione sommaria, ha avuto
modo di rilevare - nella richiamata ordinanza cautelare
- che “il principio civilistico dell’autonomia della procura,
ispirato all’affidamento del terzo, implica che essa si
perfezioni ed esplichi la propria efficacia a prescindere
dal rapporto di gestione, non potendo (ed evidentemente,
non dovendo) il terzo contraente farsi carico, nell’incertezza
sull’ammontare dell’offerta economica in una fase in cui
questa è ancora segreta, dell’accertamento circa il rispetto,
da parte del rappresentante, dei limiti del potere conferitogli
dal rappresentato”.
Alla superiore affermazione di principio va correlato il
rilievo che, nel settore delle gare pubbliche, è proprio
il rapporto gestorio quello in base al quale il rappresentante
impegna la società rappresentata per un certo importo. In
argomento, la conclusione delle difese della parte intimata
è nel senso che segue: “Né, d’altro canto, potrebbe ritenersi
che possa essere sostanzialmente indifferente, per la stazione
appaltante, durante le operazioni di gara, quando l’offerta
è ancora segreta, la conoscenza della misura dei poteri
del rappresentante. Tale affermazione non convince proprio
perché potrebbe essere letta come un invito a non rilevare
dati essenziali ai fini del regolare svolgimento delle operazioni
di gara”.
In proposito in tema di rappresentanza volontaria si distinguono
nettamente, da un punto di vista di teoria generale, due
ipotesi.
La prima – qui non ricorrente – è quella della conoscenza,
da parte del terzo, delle istruzioni impartite dal rappresentante
al rappresentato: in tal caso l’esigenza di tutela dell’affidamento
del terzo è sicuramente recessiva rispetto alla diretta
possibilità di valutare la conformità alla procura (o, comunque,
alle istruzioni impartite) dell’esercizio del potere rappresentativo.
La seconda – ricorrente invece nella fattispecie dedotta
- è quella in cui il rappresentato fornisca istruzioni interne
al rappresentante, vale a dire non esplicitate nella procura:
in tale ipotesi il potere rappresentativo conferito non
può subire alcuna limitazione in conseguenza di una valutazione
ad opera del terzo di indicazioni rimaste fuori dalla procura,
e comunque da questi non conosciute.
Ciò spiega, in relazione alla censura dedotta, perché, anche
rispetto al parametro costituito dall’importo a base d’asta,
il consorzio intimato (terzo, rispetto alla fattispecie
di rappresentanza negoziale in esame) non avrebbe potuto
comunque valutare se gli atti compiuti dal rappresentante
esulassero o meno dagli obblighi nascenti dal rapporto di
gestione: non solo, dunque, perché la segretezza dell’offerta
economica impediva in concreto un simile controllo, ma per
la ben più assorbente ragione che, nel silenzio della procura
circa la determinazione del ribasso da offrire, la valutazione
della conformità dell’esercizio del potere rappresentativo,
rispetto alla fonte gestoria, non era data al terzo contraente.
In altre parole, è vero che la procura – regolante il c.d.
profilo esterno della rappresentanza negoziale - conteneva
un limite quantitativo, ma è altresì vero che per valutare
il superamento o meno di tale limite, avendo come generico
parametro l’importo a base d’asta, era inevitabile aver
riguardo al c.d. profilo interno, vale a dire al rapporto
gestorio in forza del quale al rappresentante fosse stata
data l’indicazione del ribasso da offrire: dato che afferisce
alla sfera dell’autonomia negoziale, e non già a quella
del “regolare svolgimento delle operazioni di gara”, senza
pregiudizio alcuno per la segretezza dell’offerta ai fini
della regolarità della procedura (paventato nell’ultima
pagina della memoria conclusiva di parte intimata), dal
momento che la possibile deduzione dell’importo dell’offerta
come ricompreso nel (e, dunque, inferiore al) limite della
procura non consente comunque di individuare un importo
specifico e determinato.
Il consorzio intimato si è così fatto carico di una valutazione
che, nel silenzio della procura, non avrebbe né dovuto,
né potuto fare. Nel far ciò, il consorzio ha stabilito,
presuntivamente, una divaricazione scollamento fra limite
esterno (noto) e limiti interni (ignoti) del potere rappresentativo
in questione (derivanti dal rapporto di gestione), ritenendo
– arbitrariamente – che comunque l’atto di esercizio del
potere rappresentativo (l’offerta economica) ammontasse
ad una somma ricompressa nella fascia di importi fra l’importo
a base d’asta (€ 1.691.530) ed il limite della procura (€
1.000.000), e non al di sotto di tale cifra, come invece
assume la parte ricorrente.
E’ infatti evidente che l’ “operazione”, alla quale la procura
appone il limite di cui sopra, si sostanzia nell’atto negoziale
in quanto tale (la stipulazione), e negli atti prenegoziali
ad esso funzionali (presentazione dell’offerta, e delle
relative garanzie): non certo nella mera (ed esclusiva)
partecipazione a gare aventi – genericamente - un importo
a base d’asta inferiore a detto limite.
Ciò si ricava, in primo luogo, in via di interpretazione
della nozione di “operazione” economico-negoziale - che
impegna la società rappresentata - dedotta in procura (alla
stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362, primo comma,
1363 e 1364 cod. civ.).
Tale nozione ha evidentemente riguardo a un dato reale e
non meramente potenziale (in tal senso il limite esterno
e quantitativo indicato in procura va coordinato, come accennato,
con il limite interno afferente il rapporto gestorio), giacché,
come ammonisce la più attenta dottrina civilistica (seguita
da parte della giurisprudenza), il sistema della teoria
generale del contratto è attualmente caratterizzato dalla
tendenza, propria sia del legislatore interno che di quello
comunitario, a considerare il contratto non in se e per
sé, ma quale elemento di una complessa operazione economica,
la quale non ha valore meramente descrittivo ma piuttosto
ordinante (quale schema unificante l’intero assetto di interessi
disegnato dall’autonomia privata).
In secondo luogo, la superiore conclusione risulta avvalorata
da un preciso elemento di natura testuale.
Il contenuto della procura in questione – versata in atti
- specifica quali siano le operazioni economico-negoziali
cui la procura stessa si riferisce: e ad esse va, evidentemente,
riferito il limite quantitativo di “Euro 1.000.000 (unmilione)
per ogni singola operazione”.
Nel settore delle procedure concorsuali per l’aggiudicazione
di contratti pubblici, la procura in questi termini individua
le “operazioni” che il rappresentante può compiere: “impegnandosi
e agendo a nome della Società nella stipulazione dei relativi
atti, anche fideiussori, e addivenire a transazioni di contestazioni
che potessero di conseguenza insorgere”.
Rispetto a tutti i superiori rilievi, il generico parametro
costituito dall’importo a base d’asta è del tutto irrilevante,
sicché il consorzio aggiudicatore non aveva alcun potere
di esclusione per mera difformità del limite della procura
rispetto a detto importo, non avendovi peraltro interesse
(per quanto sin qui detto in punto di esclusiva rilevanza,
quanto al valido perfezionamento del vincolo contrattuale,
dell’offerta e della corrispondente stipulazione, entrambe
fin qui da ritenersi, in assenza di prova contraria, nei
limiti della procura).
In questo senso, nella prospettiva della valorizzazione
della interrelazione fra i due profili (interno ed esterno)
della rappresentanza, va spiegata – all’esito del giudizio
a cognizione piena - l’affermazione, contenuta nella citata
ordinanza cautelare e contestata dalla difesa di parte intimata
nella memoria finale, circa le conseguenze, sul regime del
negozio sottostante, della qualificazione della particolare
forma di esercizio (in tesi) patologico del potere rappresentativo
che qui viene (rectius: verrebbe) in considerazione.
Mentre la prima parte della motivazione della richiamata
ordinanza aveva riguardo all’autosufficiente validità e
perfezione della procura nell’ipotesi di impossibilità per
il terzo di valutare “il rispetto, da parte del rappresentante,
dei limiti del potere conferitogli dal rappresentato”, il
successivo periodo, nella ipotetica prospettiva della possibilità
di operare una simile valutazione pur nella fase di segretezza
delle offerte, evidenziava come, proprio per l’affermazione
letterale contenuta nel provvedimento impugnato, fosse comunque
indiscussa inter partes l’assenza di una ipotesi di difetto
radicale di potere rappresentativo, e fosse al più configurabile
una responsabilità del rappresentante sul piano risarcitorio.
La superiore affermazione, e le contestazioni che ad essa
muove la parte intimata, vanno valutate avuto riguardo alla
specificità della fattispecie dedotta.
Per poter accedere alla tesi della parte intimata, e per
poter conseguentemente invocare il regime d’inefficacia
correlato alla equiparazione alla suddetta ipotesi (difetto
di potere rappresentativo) di quella di eccesso di potere
rappresentativo, secondo la giurisprudenza richiamata in
memoria, occorre accertare che l’esercizio del potere rappresentativo
abbia ecceduto i limiti della procura: o che, come si esprime
la giurisprudenza richiamata nella memoria conclusiva della
parte intimata, si sia tradotta in un “travalicamento dei
limiti della procura”.
Poiché, come si è posto in evidenza, in fase di segretezza
dell’offerta un simile accertamento in tanto è possibile
– rispetto al parametro costituito dall’importo teorico
a base d’asta - in quanto si coordini il limite quantitativo
della procura con il contenuto delle istruzioni afferenti
il rapporto gestorio, ne consegue che una eventuale “operazione”
(indicazione di parte di lavoro o di servizio) eccedente
l’importo di un milione di euro determinerebbe anzitutto
un profilo di responsabilità del rappresentante nei confronti
del rappresentato.
Non consegue, pertanto, ad una corretta lettura dell’ordinanza
cautelare, l’affermazione, contenuta nella memoria conclusiva
della parte intimata, secondo la quale in tale ordinanza
“si afferma che il soggetto sfornito di adeguati poteri
rappresentativi, alla luce dei limiti fissati nella procura,
potrebbe stipulare contratti di importo superiore al limite
imposto dal rappresentato e, comunque, efficaci nei confronti
di quest’ultimo e che, in ogni caso, sarebbe sufficiente
garanzia per la pubblica amministrazione la sua personale
responsabilità”: il falsus procurator non potrebbe comunque
stipulare alcun contratto con la pubblica amministrazione
oltre i limiti della procura, non foss’altro perché in tal
caso il terzo contraente (l’amministrazione) concorrerebbe,
con il suo comportamento colposo (stipula di un contratto
per un importo superiore al limite dei poteri rappresentativi,
siccome indicato in procura), al perfezionamento della fattispecie
negoziale (in questo senso, in fattispecie analoga, Corte
di Cassazione, sez. lav., 1° ottobre 1997, n. 9594/1997).
Altro è l’importo a base d’asta, ed altro, evidentemente,
l’importo del contratto stipulato.
Ove si accedesse alla tesi del consorzio intimato, nel senso
di ritenere verificabile il rispetto del limite della procura
non in relazione alla conclusione di un contratto (o alla
presentazione della relativa offerta economica), ma con
riferimento alla mera partecipazione ad una gara avente
un determinato importo a base d’asta, non potrebbe predicarsi
alcuna inefficacia, non foss’altro che per l’assorbente
ragione dell’inesistenza di un negozio, ma potrebbe farsi
unicamente questione di risarcimento del danno (diversamente
ove il difetto di potere rappresentativo fosse radicale,
giacché in tal caso sarebbe preclusa finanche la possibilità
per il – falso – rappresentante di partecipare alla gara).
La questione afferente – in generale - il regime del contratto
stipulato dal rappresentante in eccesso di rappresentanza,
pertanto, riveste, nella fattispecie in esame, un interesse
puramente teorico e qualificatorio, essendo assorbente il
superiore rilievo della impossibilità materiale e giuridica,
per il seggio di gara, di valutare la corrispondenza dell’attività
del rappresentante alla fonte del potere rappresentativo,
in presenza delle premesse fattuali e giuridiche che connotano
la fattispecie dedotta, sulla base del generico parametro
costituito dall’importo a base d’asta. Il ricorso dev’essere
pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato.
Condanna il Consorzio per l’area di sviluppo industriale
della Provincia di Caltanissetta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, alla rifusione alla società
ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00), oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 23 aprile 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
- Filippo Giamportone, Presidente f.f.
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.
- Alessio Liberati, Referendario
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Depositata in Segreteria addì 21 giugno 2004
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