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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 21 giugno 2004 n. 1163
Giamportone, Est. Tulumello
TELECOM Italia s.p.a. contro Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, Pres. (f.f.)


1. Contratti della pubblica amministrazione – appalto di servizi - gara d’appalto – raggruppamento temporaneo di imprese – partecipazione alla gara mediante rappresentante – procura a presentare l’offerta economica – poteri del procuratore - limite indicato in procura – verifica dei poteri – prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte – illegittimità – profilo interno e profilo interno della rappresentanza - rapporto gestorio – limite della procura e importo a base d’asta: irrilevanza – limite della procura e importo dell’operazione economico-negoziale: rilevanza.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – appalto di servizi – gara d’appalto – raggruppamento temporaneo di imprese – conclusione del contratto per mezzo di un rappresentante volontario – responsabilità del raggruppamento stipulante per le obbligazioni nascenti dal contratto – limite del potere rappresentativo contenuta in procura - irrilevanza

Allorché un raggruppamento temporaneo di imprese partecipi alla gara per l’aggiudicazione di un appalto di servizi a mezzo di un rappresentante (della società capogruppo), incaricato di presentare l’offerta economica, il limite dei poteri rappresentativi indicato nella procura, con riferimento ad un preciso ammontare monetario, non va riferito al generico importo a base d’asta, bensì al valore effettivo dell’operazione economico-negoziale (stipulazione), conseguente alle istruzioni afferenti il rapporto gestorio e conoscibile unicamente dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, a seguito della valutazione della percentuale di ribasso. Conseguentemente, è illegittima l’esclusione dalla gara del raggruppamento offerente già nella fase preliminare, quando l’ammontare dell’offerta economica è ancora ignoto, sulla base del mero raffronto fra il limite della procura e l’importo a base d’asta.

 

2. La responsabilità della capogruppo per le obbligazioni contrattuali assunte dal raggruppamento (e la responsabilità solidale delle imprese costituenti lo stesso), a seguito dell’aggiudicazione e della successiva stipulazione, non è in alcun modo condizionata nel quantum dal limite della procura conferita al rappresentante: quest’ultima, infatti, assume rilevanza nella fase di conclusione del contratto, regolando i relativi poteri del rappresentante, mentre a seguito della conclusione del contratto la responsabilità per le obbligazioni – e per i torti comunque connessi alla posizione di parte contraente - ricade in capo al soggetto giuridico che è parte (sostanziale) del rapporto negoziale, per le condotte di cui quest’ultimo si renda responsabile, e non in capo al rappresentante che in sua vece ha agito nella fase prenegoziale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1163/04 R.Sent.
N. 943 R.Gen. ANNO 2004

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione II

 

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 943/2004, sezione II, proposto dalla

 

s.p.a. TELECOM Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rallo e Salvatore Raimondi, elettivamente domiciliato in Palermo, via N. Turrisi n. 59, presso lo studio del secondo,

 

CONTRO

 

il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Mangano presso il cui studio, in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, è elettivamente domiciliato.

 

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
del verbale di gara n. 1 del 27 gennaio 2004, nella parte in cui contiene la decisione di escludere il costituendo raggruppamento TELECOM ed altri dalla gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione del servizio di completamento del centro servizi per l’E-Government del Consorzio ASI; con tutti gli atti premessi, connessi e consequenziali, ivi compresi – ove occorra – il bando di gara, pubblicato nella G.U.C.E. del 19 dicembre 2003, e le operazioni di gara (con eventuale aggiudicazione) successive all’esclusione del 27 gennaio 2004.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato, con la documentazione e la memoria versate in atti;
Vista l’ordinanza cautelare n. 613/2004 emessa da questo Tribunale amministrativo regionale;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2004, i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

FATTO

 

Con ricorso notificato l’11 febbraio 2004, e depositato il successivo 16 febbraio, la s.p.a. TELECOM Italia ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.
Con tale provvedimento il raggruppamento della società ricorrente è stata escluso dalla gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione del servizio di completamento del centro servizi per l’E-Government del Consorzio ASI, in quanto, pur essendo l’offerta sottoscritta da tutte le imprese costituende in raggruppamento, il rappresentante della società ricorrente aveva ricevuto dalla stessa procura per operazioni di importo massimo di € 1.000.000, laddove la base d’asta della gara in questione ammonta ad € 1.691.530.
Nel ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo 157/1995, dell’art. 10 del decreto legislativo 358/1992, degli artt. 1398, 1399 e 2206 cod. civ.;
- violazione falsa applicazione dell’art. 14 del bando di gara, e degli artt. 4, 5 e 6 del capitolato d’oneri;
- errore sui presupposti di fatto e di diritto;
- carenza di istruttoria e di motivazione;
- arbitrarietà ed intempestività dell’azione amministrativa, in relazione alla violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche e di par condicio tra i concorrenti.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Consorzio intimato.
Con ordinanza n. 613/2004 la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disponendo l’ammissione con riserva del raggruppamento TELECOM alla gara.
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 23 aprile 2004.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato.
Il provvedimento di esclusione impugnato è motivato in relazione al fatto che il sig. Salvatore Centorrino, procuratore della società ricorrente, capogruppo della relativa associazione temporanea di imprese, “non ha i poteri idonei e sufficienti per partecipare alla gara”, in quanto la procura conferitagli dalla predetta società si riferisce ad operazioni “non superiori a € 1.000.000”.
Il provvedimento in parola non specifica rispetto a quale parametro tale limite appaia inidoneo a legittimare il detto potere di rappresentanza: se rispetto all’importo a base d’asta, come si assume nel ricorso, ovvero al contenuto del ribasso in concreto offerto.
Essendo quest’ultimo dato, a quella fase, ancora segreto, per non essere stata aperta la relativa busta, deve ritenersi, pur nel radicale difetto di motivazione del provvedimento impugnato sul punto, che la rilevata “inidoneità” ed “insufficienza” del potere rappresentativo abbia riguardo al valore dell’operazione negoziale determinato in relazione all’importo a base d’asta.
Già l’indicato rilievo consente di ritenere fondata la censura di errore sui presupposti di fatto e di diritto, e di arbitrarietà ed intempestività dell’azione amministrativa (in relazione alla violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, e di par condicio tra i concorrenti): nell’assoluta impossibilità, per il seggio di gara, di conoscere, nella fase in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, in primo luogo l’ammontare dell’offerta economica del raggruppamento ricorrente, e in secondo luogo la parte di tale offerta che direttamente impegna la società TELECOM, non poteva sindacarsi l’ “idoneità” della procura conferita al rappresentante rispetto all’operazione economico-negoziale sottostante, non essendo (ancora) noto il valore dell’operazione medesima, e difettando quindi uno dei due termini dell’invocato giudizio relazionale.
Nonostante l’evidente carattere tranciante del superiore rilievo, la censura in esame risulta inoltre fondata – laddove, in via di mera ipotesi, si ritenesse verificabile il potere di rappresentanza nella fase preliminare della gara, rispetto all’unico parametro (a quella fase) noto (l’importo a base d’asta) - sotto un diverso ed ulteriore profilo.
Intanto va chiarito, per sgombrare il campo da possibili equivoci, come il provvedimento impugnato, pur nella sua scarna e non del tutto perspicua motivazione (già evidenziata), ha rilevato un vizio afferente la rappresentanza nel procedimento della soc. Telecom, e non anche del rappresentante della Telecom in relazione all’associazione temporanea di imprese costituenda di cui la predetta società è capogruppo: questo ulteriore passaggio, cui si riferiscono parte delle difese spiegate dal consorzio intimato nella memoria di costituzione, costituisce un ampliamento dell’oggetto del contendere siccome delimitato dal provvedimento impugnato e dalle censure poste a fondamento del ricorso.
D’altra parte, il provvedimento impugnato prescinde del tutto sia dall’importo del ribasso offerto dal costituendo raggruppamento, sia dalla quota di tale importo gravante sulla società TELECOM, essendo entrambi tali dati dell’associazione temporanea di imprese ancora ignoti, come già precisato, al seggio di gara all’atto dell’emanazione del provvedimento medesimo: sicché interrogarsi circa l’operatività del limite quantitativo dei poteri del rappresentante della capogruppo, come riferito alla sola quota di quest’ultima ovvero all’intero ammontare del corrispettivo contrattuale offerto dal raggruppamento di cui essa è mandataria è, nel caso in esame, questione puramente teorica, in quanto del tutto estranea all’operato del consorzio intimato e alle censure che ad esso ha rivolto la società ricorrente.
In ogni caso giova precisare che la responsabilità della capogruppo per le obbligazioni contrattuali assunte dal raggruppamento (e la responsabilità solidale delle imprese costituenti lo stesso), a seguito dell’aggiudicazione e della successiva stipulazione, non è in alcun modo condizionata nel quantum dal limite della procura conferita al rappresentante: quest’ultima, infatti, assume rilevanza nella fase di conclusione del contratto, regolando i relativi poteri del rappresentante, mentre a seguito della conclusione del contratto la responsabilità per le obbligazioni – e per i torti comunque connessi alla posizione di parte contraente - ricade in capo al soggetto giuridico che è parte (sostanziale) del rapporto negoziale, per le condotte di cui quest’ultimo si renda responsabile, e non in capo al rappresentante che in sua vece ha agito nella fase prenegoziale.
Ancora, nella citata memoria si richiama giurisprudenza relativa alla c.d. rappresentanza organica: anche questa materia è al di fuori della fattispecie dedotta.
Se, infatti, il sig. Centorrino fosse stato dotato, in ambito Telecom, del potere di rappresentanza organica (normativamente previsto – per le società di capitali dal novellato art. 2384 cod. civ. - in capo a chi ha una funzione gestoria nell’ambito di enti giuridici o di imprese), non si discuterebbe oggi di una procura, che è atto relativo alla distinta fattispecie di rappresentanza volontaria o negoziale.
Il provvedimento impugnato, come riportato, ha motivato l’esclusione facendo riferimento alla mancanza di “poteri idonei e sufficienti per partecipare alla gara” in capo al rappresentante della TELECOM.
La sussunzione categoriale – rilevante nei termini che si specificheranno - di tale espressione non può che avere riguardo alla nozione di eccesso di potere rappresentativo: non a quella di difetto di potere rappresentativo, giacché, come rileva lo stesso provvedimento impugnato, nella specie il rappresentante è risultato essere validamente investito di un potere di rappresentanza, ma questo non è stato ritenuto “sufficiente” - e, quindi, “idoneo” - rispetto alla specifica operazione economico-negoziale.
Ad avviso della difesa di parte intimata, peraltro, tale distinzione teorica non muterebbe il regime giuridico del contratto concluso dal falso rappresentante, che in entrambi i casi si qualificherebbe in termini di inefficacia negoziale, con conseguente legittimità del provvedimento escludente del consorzio aggiudicatore.
Questa sezione, già in sede di cognizione sommaria, ha avuto modo di rilevare - nella richiamata ordinanza cautelare - che “il principio civilistico dell’autonomia della procura, ispirato all’affidamento del terzo, implica che essa si perfezioni ed esplichi la propria efficacia a prescindere dal rapporto di gestione, non potendo (ed evidentemente, non dovendo) il terzo contraente farsi carico, nell’incertezza sull’ammontare dell’offerta economica in una fase in cui questa è ancora segreta, dell’accertamento circa il rispetto, da parte del rappresentante, dei limiti del potere conferitogli dal rappresentato”.
Alla superiore affermazione di principio va correlato il rilievo che, nel settore delle gare pubbliche, è proprio il rapporto gestorio quello in base al quale il rappresentante impegna la società rappresentata per un certo importo. In argomento, la conclusione delle difese della parte intimata è nel senso che segue: “Né, d’altro canto, potrebbe ritenersi che possa essere sostanzialmente indifferente, per la stazione appaltante, durante le operazioni di gara, quando l’offerta è ancora segreta, la conoscenza della misura dei poteri del rappresentante. Tale affermazione non convince proprio perché potrebbe essere letta come un invito a non rilevare dati essenziali ai fini del regolare svolgimento delle operazioni di gara”.
In proposito in tema di rappresentanza volontaria si distinguono nettamente, da un punto di vista di teoria generale, due ipotesi.
La prima – qui non ricorrente – è quella della conoscenza, da parte del terzo, delle istruzioni impartite dal rappresentante al rappresentato: in tal caso l’esigenza di tutela dell’affidamento del terzo è sicuramente recessiva rispetto alla diretta possibilità di valutare la conformità alla procura (o, comunque, alle istruzioni impartite) dell’esercizio del potere rappresentativo. La seconda – ricorrente invece nella fattispecie dedotta - è quella in cui il rappresentato fornisca istruzioni interne al rappresentante, vale a dire non esplicitate nella procura: in tale ipotesi il potere rappresentativo conferito non può subire alcuna limitazione in conseguenza di una valutazione ad opera del terzo di indicazioni rimaste fuori dalla procura, e comunque da questi non conosciute.
Ciò spiega, in relazione alla censura dedotta, perché, anche rispetto al parametro costituito dall’importo a base d’asta, il consorzio intimato (terzo, rispetto alla fattispecie di rappresentanza negoziale in esame) non avrebbe potuto comunque valutare se gli atti compiuti dal rappresentante esulassero o meno dagli obblighi nascenti dal rapporto di gestione: non solo, dunque, perché la segretezza dell’offerta economica impediva in concreto un simile controllo, ma per la ben più assorbente ragione che, nel silenzio della procura circa la determinazione del ribasso da offrire, la valutazione della conformità dell’esercizio del potere rappresentativo, rispetto alla fonte gestoria, non era data al terzo contraente.
In altre parole, è vero che la procura – regolante il c.d. profilo esterno della rappresentanza negoziale - conteneva un limite quantitativo, ma è altresì vero che per valutare il superamento o meno di tale limite, avendo come generico parametro l’importo a base d’asta, era inevitabile aver riguardo al c.d. profilo interno, vale a dire al rapporto gestorio in forza del quale al rappresentante fosse stata data l’indicazione del ribasso da offrire: dato che afferisce alla sfera dell’autonomia negoziale, e non già a quella del “regolare svolgimento delle operazioni di gara”, senza pregiudizio alcuno per la segretezza dell’offerta ai fini della regolarità della procedura (paventato nell’ultima pagina della memoria conclusiva di parte intimata), dal momento che la possibile deduzione dell’importo dell’offerta come ricompreso nel (e, dunque, inferiore al) limite della procura non consente comunque di individuare un importo specifico e determinato.
Il consorzio intimato si è così fatto carico di una valutazione che, nel silenzio della procura, non avrebbe né dovuto, né potuto fare. Nel far ciò, il consorzio ha stabilito, presuntivamente, una divaricazione scollamento fra limite esterno (noto) e limiti interni (ignoti) del potere rappresentativo in questione (derivanti dal rapporto di gestione), ritenendo – arbitrariamente – che comunque l’atto di esercizio del potere rappresentativo (l’offerta economica) ammontasse ad una somma ricompressa nella fascia di importi fra l’importo a base d’asta (€ 1.691.530) ed il limite della procura (€ 1.000.000), e non al di sotto di tale cifra, come invece assume la parte ricorrente.
E’ infatti evidente che l’ “operazione”, alla quale la procura appone il limite di cui sopra, si sostanzia nell’atto negoziale in quanto tale (la stipulazione), e negli atti prenegoziali ad esso funzionali (presentazione dell’offerta, e delle relative garanzie): non certo nella mera (ed esclusiva) partecipazione a gare aventi – genericamente - un importo a base d’asta inferiore a detto limite.
Ciò si ricava, in primo luogo, in via di interpretazione della nozione di “operazione” economico-negoziale - che impegna la società rappresentata - dedotta in procura (alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362, primo comma, 1363 e 1364 cod. civ.).
Tale nozione ha evidentemente riguardo a un dato reale e non meramente potenziale (in tal senso il limite esterno e quantitativo indicato in procura va coordinato, come accennato, con il limite interno afferente il rapporto gestorio), giacché, come ammonisce la più attenta dottrina civilistica (seguita da parte della giurisprudenza), il sistema della teoria generale del contratto è attualmente caratterizzato dalla tendenza, propria sia del legislatore interno che di quello comunitario, a considerare il contratto non in se e per sé, ma quale elemento di una complessa operazione economica, la quale non ha valore meramente descrittivo ma piuttosto ordinante (quale schema unificante l’intero assetto di interessi disegnato dall’autonomia privata).
In secondo luogo, la superiore conclusione risulta avvalorata da un preciso elemento di natura testuale.
Il contenuto della procura in questione – versata in atti - specifica quali siano le operazioni economico-negoziali cui la procura stessa si riferisce: e ad esse va, evidentemente, riferito il limite quantitativo di “Euro 1.000.000 (unmilione) per ogni singola operazione”.
Nel settore delle procedure concorsuali per l’aggiudicazione di contratti pubblici, la procura in questi termini individua le “operazioni” che il rappresentante può compiere: “impegnandosi e agendo a nome della Società nella stipulazione dei relativi atti, anche fideiussori, e addivenire a transazioni di contestazioni che potessero di conseguenza insorgere”.
Rispetto a tutti i superiori rilievi, il generico parametro costituito dall’importo a base d’asta è del tutto irrilevante, sicché il consorzio aggiudicatore non aveva alcun potere di esclusione per mera difformità del limite della procura rispetto a detto importo, non avendovi peraltro interesse (per quanto sin qui detto in punto di esclusiva rilevanza, quanto al valido perfezionamento del vincolo contrattuale, dell’offerta e della corrispondente stipulazione, entrambe fin qui da ritenersi, in assenza di prova contraria, nei limiti della procura).
In questo senso, nella prospettiva della valorizzazione della interrelazione fra i due profili (interno ed esterno) della rappresentanza, va spiegata – all’esito del giudizio a cognizione piena - l’affermazione, contenuta nella citata ordinanza cautelare e contestata dalla difesa di parte intimata nella memoria finale, circa le conseguenze, sul regime del negozio sottostante, della qualificazione della particolare forma di esercizio (in tesi) patologico del potere rappresentativo che qui viene (rectius: verrebbe) in considerazione.
Mentre la prima parte della motivazione della richiamata ordinanza aveva riguardo all’autosufficiente validità e perfezione della procura nell’ipotesi di impossibilità per il terzo di valutare “il rispetto, da parte del rappresentante, dei limiti del potere conferitogli dal rappresentato”, il successivo periodo, nella ipotetica prospettiva della possibilità di operare una simile valutazione pur nella fase di segretezza delle offerte, evidenziava come, proprio per l’affermazione letterale contenuta nel provvedimento impugnato, fosse comunque indiscussa inter partes l’assenza di una ipotesi di difetto radicale di potere rappresentativo, e fosse al più configurabile una responsabilità del rappresentante sul piano risarcitorio.
La superiore affermazione, e le contestazioni che ad essa muove la parte intimata, vanno valutate avuto riguardo alla specificità della fattispecie dedotta.
Per poter accedere alla tesi della parte intimata, e per poter conseguentemente invocare il regime d’inefficacia correlato alla equiparazione alla suddetta ipotesi (difetto di potere rappresentativo) di quella di eccesso di potere rappresentativo, secondo la giurisprudenza richiamata in memoria, occorre accertare che l’esercizio del potere rappresentativo abbia ecceduto i limiti della procura: o che, come si esprime la giurisprudenza richiamata nella memoria conclusiva della parte intimata, si sia tradotta in un “travalicamento dei limiti della procura”.
Poiché, come si è posto in evidenza, in fase di segretezza dell’offerta un simile accertamento in tanto è possibile – rispetto al parametro costituito dall’importo teorico a base d’asta - in quanto si coordini il limite quantitativo della procura con il contenuto delle istruzioni afferenti il rapporto gestorio, ne consegue che una eventuale “operazione” (indicazione di parte di lavoro o di servizio) eccedente l’importo di un milione di euro determinerebbe anzitutto un profilo di responsabilità del rappresentante nei confronti del rappresentato.
Non consegue, pertanto, ad una corretta lettura dell’ordinanza cautelare, l’affermazione, contenuta nella memoria conclusiva della parte intimata, secondo la quale in tale ordinanza “si afferma che il soggetto sfornito di adeguati poteri rappresentativi, alla luce dei limiti fissati nella procura, potrebbe stipulare contratti di importo superiore al limite imposto dal rappresentato e, comunque, efficaci nei confronti di quest’ultimo e che, in ogni caso, sarebbe sufficiente garanzia per la pubblica amministrazione la sua personale responsabilità”: il falsus procurator non potrebbe comunque stipulare alcun contratto con la pubblica amministrazione oltre i limiti della procura, non foss’altro perché in tal caso il terzo contraente (l’amministrazione) concorrerebbe, con il suo comportamento colposo (stipula di un contratto per un importo superiore al limite dei poteri rappresentativi, siccome indicato in procura), al perfezionamento della fattispecie negoziale (in questo senso, in fattispecie analoga, Corte di Cassazione, sez. lav., 1° ottobre 1997, n. 9594/1997).
Altro è l’importo a base d’asta, ed altro, evidentemente, l’importo del contratto stipulato.
Ove si accedesse alla tesi del consorzio intimato, nel senso di ritenere verificabile il rispetto del limite della procura non in relazione alla conclusione di un contratto (o alla presentazione della relativa offerta economica), ma con riferimento alla mera partecipazione ad una gara avente un determinato importo a base d’asta, non potrebbe predicarsi alcuna inefficacia, non foss’altro che per l’assorbente ragione dell’inesistenza di un negozio, ma potrebbe farsi unicamente questione di risarcimento del danno (diversamente ove il difetto di potere rappresentativo fosse radicale, giacché in tal caso sarebbe preclusa finanche la possibilità per il – falso – rappresentante di partecipare alla gara).
La questione afferente – in generale - il regime del contratto stipulato dal rappresentante in eccesso di rappresentanza, pertanto, riveste, nella fattispecie in esame, un interesse puramente teorico e qualificatorio, essendo assorbente il superiore rilievo della impossibilità materiale e giuridica, per il seggio di gara, di valutare la corrispondenza dell’attività del rappresentante alla fonte del potere rappresentativo, in presenza delle premesse fattuali e giuridiche che connotano la fattispecie dedotta, sulla base del generico parametro costituito dall’importo a base d’asta. Il ricorso dev’essere pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione alla società ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2004, con l’intervento dei signori magistrati:
- Filippo Giamportone, Presidente f.f.
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.
- Alessio Liberati, Referendario

 

Depositata in Segreteria addì 21 giugno 2004



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