Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 11 giugno 2004 n. 2048
Dott.ssa Angela Radesi Pres.f.f. Dott.ssa Marcella Colombati Est.
Soc. AP Italia s.r.l. (Avv. Fabio Massimo Ventura) contro il Comune di Viareggio (Avv. Corrado Buccheri) il Servizio Affissioni e Pubblicita' del Comune di Viareggio (non costituito) e l'ACAP (non costituito)


Autorizzazione e concessione – Impianti pubblicitari - Regolamento sull’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Rilascio dell’autorizzazione – Preventiva iscrizione dei richiedenti all’Albo degli operatori pubblicitari - Illegittimità

Sono illegittime le norme del “regolamento sull’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” nella parte in cui richiedono indiscriminatamente il possesso di un requisito (agenzia pubblicitaria) e di un titolo (licenza di pubblica sicurezza) per l’installazione di cartelli pubblicitari ai soggetti che non svolgono un’attività di intermediazione in quanto costruttori e proprietari degli impianti


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 2048 REG. SENT. ANNO 2004
N. 795 REG. RIC. ANNO 2003

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 795/2003 proposto da

 

SOC. AP ITALIA S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Massimo Ventura con domicilio presso lo studio dell'avv. Cesare Galli in Firenze, Via Cavour n. 46;

 

c o n t r o

 

- il COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Buccheri con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
- il SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' DEL COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del Dirigente del Servizio pro tempore, non costituito in giudizio;
- l'ACAP - L'AUTORITA' DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' PUBBLICITARIE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
del Regolamento sull'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni adottato con Delibera del Consiglio Comunale del 17 dicembre 1997 n. 80 e succ. modificazioni del relativo regolamento di esecuzione dell'articolo 7 ter, nella parte in cui condizionano, ingiustificatamente e senza indicare le ragioni di pubblico interesse, il rilascio della autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari alla preventiva iscrizione dei richiedenti, all'Albo degli Operatori Pubblicitari del Comune di Viareggio, riservando contestualmente detta iscrizione alle sole imprese che esercitano una attività riconducible a quella di Agenzia di Affari Pubblicitari e quindi agli agenti di affari pubblicitari; nonchè della Delibera n. 63 del 10 luglio del 2001 con la quale è stata adottato il Piano Generale degli Impianti e condizionato all'articolo 17 il rilascio della autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari, alla preventiva iscrizione all'Albo degli Operatori pubblicitari del Comune di Viareggio; nonchédella nota del Comune di Viareggio del 19 febbraio 2003, ricevuta dalla ricorrente il 24 febbraio 2003, con la quale il Comune stesso ha negato alla AP l'iscrizione a detto Albo e quindi la domanda di installazione di 24 impianti pubblicitari sulla base di ingiustificate motivazioni e comunque senza tenere conto dei rilievi e delle argomentazioni svolte dalla AP nelle more del procedimento amministrativo.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 4 Marzo 2004 - relatore il Consigliere Dott.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti A. Condorelli per F. M. Ventura e C. Buccheri;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con ricorso notificato il 26.4.2003 la s.r.l. AP Italia, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento: a) dell’art. 7 ter del regolamento sull’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottato con delibera C.C. n. 80 del 17.12.1997, e del relativo regolamento di esecuzione, nella parte in cui condizionano il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari alla preventiva iscrizione dei richiedenti all’Albo degli operatori pubblicitari del Comune di Viareggio, riservando detta iscrizione alle sole imprese che esercitano un’attività riconducibile a quella di agenzia di affari pubblicitari; b) della delibera n. 63 del 10.7.2001 con cui è stato adottato il Piano generale degli impianti pubblicitari, recante all’art. 17 il medesimo condizionamento; c) della nota del Comune di Viareggio del 19.2.2003 (ricevuta il 24.2.2003) con la quale è stato negato alla ricorrente sia l’iscrizione a detto Albo sia l’autorizzazione richiesta per l’installazione di 24 impianti pubblicitari.
La ricorrente - ritenendo che il Comune abbia di fatto disciplinato la materia delle agenzie di affari che esula da quella della installazione di impianti pubblicitari, limitando l’attività economica dei soggetti che sono proprietari degli impianti e non concessionari, e che non svolgono attività sotto forma di agenzie di affari - formula i seguenti motivi: 1) illegittimità dell’art. 7 ter del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dell’art. 2 del relativo regolamento di esecuzione, nonché dell’art. 17 del Piano generale degli impianti, dell’art. 3 del d. lgs n. 507/93, dell’art. 53 del regolamento di esecuzione del codice della strada; illogicità manifesta e difetto di istruttoria: la norma regolamentare consente l’iscrizione all’albo alle sole imprese che esercitano un’attività di agenzia di affari e siano titolari di licenza di p.s. ovvero che esercitino comunque quella attività ed abbiano inoltrato al comune competente una D.I.A. che certifichi l’esercizio di detta attività, così escludendo le imprese proprietarie di impianti che non svolgono nessuna attività di intermediazione, commercializzando in proprio gli impianti di proprietà; non è chiaro quale sia il pubblico interesse richiesto dall’art. 3 del d. lgs. n. 507/93 in tema di pubblicità per consentire limiti e divieti, mentre soltanto i soggetti proprietari degli impianti possono garantire la sicurezza degli stessi, perché l’art. 53 del regolamento al codice della strada richiede appunto che chi installa l’impianto deve autocertificarne la sicurezza; 2) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., degli artt. 2, 3 e 82 del Trattato di Roma sulla libera concorrenza e sul divieto di abuso di posizione dominante: sono negati diritti costituzionali e comunitari senza ragioni di pubblico interesse e si favoriscono le imprese di intermediazione pubblicitaria e le imprese concessionarie, estranee al settore dell’impiantistica; 3) violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/90 e difetto assoluto di motivazione: non sono state valutate le osservazioni della ricorrente circa l’illegittimità della richiesta iscrizione all’albo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Viareggio, opponendosi al ricorso e rilevandone la tardività sia in relazione alla delibera 80/97 e al relativo regolamento, che sono immediatamente lesivi in quanto contengono proprio le limitazioni di cui la ricorrente si duole, sia nei confronti dell’atto di diniego che sarebbe stato gravato oltre i 60 giorni consentiti.
Con ordinanza n. 533/2003 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del 4 marzo 2003 il ricorso è passato in decisione.

 

D I R I T T O

 

1. La controversia attiene a un diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari nel territorio comunale e al contestuale diniego di iscrizione all’Albo comunale degli operatori pubblicitari che si atteggia come atto presupposto al provvedimento abilitativo; sono impugnate anche talune norme regolamentari, in applicazione delle quali è stato adottato il predetto diniego e delle quali è necessario fare chiarezza.
Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (approvato con delibera consiliare n. 80/97 e modificato con delibera n. 63/2001 che ha approvato anche il Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune) è stato adottato ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 507/93, che impone ai comuni di dotarsi appunto di un regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, con il quale dettare anche le modalità di effettuazione della pubblicità, con limitazioni e divieti “per particolari forme pubblicitarie” in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
L’art. 7 bis di detto regolamento istituisce, per la piena attuazione del Piano generale impianti pubblicitari (contestualmente adottato), l’Autorità di controllo sulle attività pubblicitarie (ACAP), con il compito di vigilare sulla corretta effettuazione della pubblicità al fine di salvaguardare il decoro urbano e di prevenire e sanzionare l’abusivismo; essa costituisce e aggiorna l’albo degli operatori pubblicitari (di cui si dirà), indice le gare d’appalto per l’assegnazione delle concessioni, riceve le denuncie di inizio di attività pubblicitaria, gestisce l’attuazione del piano pubblicità. Con il regolamento attuativo (doc. 6 della ricorrente) di tale disposizione vengono disciplinati più compiutamente funzioni e compiti della nuova Autorità.
Il successivo art. 7 ter del medesimo regolamento dell’imposta sulla pubblicità dispone che “l’installazione di impianti pubblicitari…è consentita ai soggetti iscritti all’Albo degli operatori pubblicitari (AOP) e precisa che possono essere iscritti coloro che siano in possesso della “licenza di pubblica sicurezza specifica per le agenzie di pubblicità”. Il relativo regolamento attuativo (doc. 7 della ricorrente) precisa forme e modalità per la presentazione della domanda di iscrizione all’albo, ribadendo la necessità di munirsi di “licenza di pubblica sicurezza” attestante l’attività di agenzia di affari pubblicitari.
L’art. 17 del Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera consiliare n. 63/2001, dispone (comma 1) che “tutti gli impianti di cui il presente piano prevede l’installazione si intendono autorizzati con l’approvazione del Piano stesso” e (comma 2) che “l’autorizzazione preventiva è sostituita da una dichiarazione di inizio di attività pubblicitaria – D.I.A.P. – mediante la quale le ditte pubblicitarie iscritte all’albo degli operatori pubblicitari richiedono impianti…conformi…” alle prescrizioni del piano.
In conclusione il sistema previsto nel Comune di Viareggio comporta una semplificazione della procedura, temperata con l’accertamento della idoneità di colui che voglia svolgere attività pubblicitaria mediante una sorta di autorizzazione preventiva, e non rilasciata volta per volta, nel senso che chi è iscritto all’albo e presenta la denuncia di inizio di attività per impianti conformi può svolgere la propria attività senza nessun altro accertamento sui requisiti di professionalità posseduti.
Secondo la ricorrente, l’art. 115 t.u.l.p.s. sottopone ad espressa autorizzazione del Questore le attività delle agenzie di affari nelle quali l’agente ha esclusivamente un ruolo di intermediario per la conclusione di determinati contratti o la prestazione di servizi, senza essere il proprietario degli impianti. La società ricorrente, invece, specializzata nella costruzione ed installazione di impianti pubblicitari e operante nel settore della cartellonistica stradale, è proprietaria degli impianti di cui chiede l’installazione e non svolge attività di intermediazione, quindi non è un’agenzia di affari pubblicitari e non ha, né può avere, la licenza del Questore. La normativa regolamentare sottopone quindi ad illegittime limitazioni l’esercizio delle attività nel settore pubblicitario e non tiene conto dell’art. 53 del codice della strada che prevede che chi installa gli impianti pubblicitari deve autocertificarne la sicurezza, dichiarazione che è possibile per i proprietari degli impianti e non per gli intermediari agenti di affari che nulla sanno della sicurezza del mezzo.

 

2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di tardività sollevate dal Comune, che sono infondate.
Non vi è dubbio che le norme regolamentari richiamate contengono limitazioni penalizzanti per la ricorrente ed andrebbero di norma tempestivamente impugnate. Ma criteri di logica, ancor prima che giuridici, inducono a ritenere che la lesione diviene effettiva solo al momento del rilascio dell’atto di diniego applicativo per una società che ha sede in Roma, che opera in tutto il territorio nazionale e che non può essere a conoscenza di tutte le delibere generali del settore, pubblicate negli albi pretori dei singoli comuni. Poiché ad impossibilia nemo tenetur, la regola generale ricordata dal Comune deve subire adattamenti in una fattispecie come la presente.
La tardività non si rinviene nemmeno nei confronti dell’atto di diniego ove si tenga presente, nel calcolo del periodo decadenziale, che il dies a quo non computatur, che il mese di febbraio era quell’anno di 28 giorni e che il giorno finale era festivo (25 aprile). Il ricorso, avverso l’atto conosciuto il 24.2.2003, è stato notificato in data 26.4.2003 ed è quindi tempestivo.
3. Passando al merito, va in primo luogo osservato che se il nuovo ordinamento degli enti locali consente ai regolamenti comunali di disciplinare le funzioni ad essi conferite, la disciplina può essere adottata nell’ambito dei principi della legge statale, attributiva di quelle funzioni, ovvero regionale.
Nella specie il d. lgs. n. 507/93, oltre a dettare norme in tema di imposta sulla pubblicità, consentiva (art. 3) ai comuni di disciplinare con il regolamento “le modalità di effettuazione della pubblicità” nonché di “stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse”. La norma, che appare rispettosa dell’art. 41 Cost. e quindi del principio della libera iniziativa economica temperato dalle esigenze di pubblico interesse che possono giustificare limitazioni, non abilita i comuni a prevedere obbligatoriamente la previa iscrizione ad un albo (non previsto da nessuna norma primaria), per poter svolgere l’attività pubblicitaria, quando tale iscrizione è a sua volta subordinata al possesso di un titolo, licenza di pubblica sicurezza, che, se si può giustificare ove richiesto alle agenzie di affari pubblicitari per la loro attività di intermediazione tra i soggetti richiedenti il messaggio pubblicitario e i proprietari (pubblici o privati) degli impianti pubblicitari su cui affiggere il messaggio – intermediazione che è soggetta al controllo dell’autorità di polizia per evitare frodi in danno dell’uno o dell’altro dei contraenti - non è invece giustificata per coloro che non svolgono nessuna attività di intermediazione ma, in quanto proprietari degli impianti che chiedono di poter installare nel territorio comunale, stipulano direttamente i contratti pubblicitari con i terzi interessati al messaggio. Per la natura dell’attività svolta da detti proprietari, è illogico richiedere una “licenza di pubblica sicurezza” che attiene a requisiti soggettivi di affidabilità, mentre quello che interessa al comune è il possesso di requisiti d’ordine tecnico e l’effettivo esercizio di un’attività pubblicitaria diretta, fermo restando il potere autorizzatorio (mediante D.I.A.) del comune all’installazione degli impianti.
Il Comune mostra chiaramente (nota 13.11.2002) di voler fare applicazione dell’art. 115 del t.u.l.p.s. (r.d. n. 773/1931), il quale però è inserito nel capo IV relativo alle “agenzie pubbliche” ed è applicabile alle agenzie di affari il cui elemento essenziale e caratteristico, per costante giurisprudenza e ai fini della normativa in esame, è la funzione di “intermediazione” tra due soggetti. Anche le norme del regolamento di esecuzione (r.d. n. 635/1940, artt. 205 e 219) fanno sempre riferimento all’attività di intermediazione che giustifica la richiesta della licenza di pubblica sicurezza.
Le attribuzioni relative alle agenzie di affari, già di competenza del Questore, sono ora svolte dai comuni ai sensi dell’art. 163, comma 2, lettera d, del d. lgs. n. 112/1998 che ha loro trasferito le funzioni e i compiti nell’ambito della materia “polizia amministrativa” a completamento del primo trasferimento già operato con l’art. 19 del d.p.r. n. 616/77, come interpretato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 77/87 e 218/88, con le quali era stata chiarita la ripartizione di competenze tra lo Stato e le regioni (e gli enti locali), spettando in via esclusiva allo Stato soltanto quelle attinenti alla sicurezza pubblica o “polizia di sicurezza” concernente le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico nonché l’attività di polizia giudiziaria, ed essendo invece attribuite alle regioni (e agli enti locali) le funzioni di “polizia amministrativa” concernenti l’attività di prevenzione e repressione diretta ad evitare danni o pregiudizi a persone o cose nello svolgimento di attività rientranti nelle materie di competenza regionale (o locale).
Lo stesso giudice delle leggi nella sentenza n. 290/2001 ha poi ricordato che il nuovo conferimento di funzioni ai comuni, operato dalle leggi n. 59/97 (art. 1) e 112/98 (artt. 159 e 163), ha confermato la tradizionale distinzione tra funzioni di ordine e sicurezza pubblica, riservate allo Stato per la cura di interessi essenziali al mantenimento di un’ordinata convivenza civile, e funzioni di polizia amministrativa accessorie ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali e relative all’attività dei privati a contenuto economico. Ma nella specie il nuovo sistema non può consentire ai comuni di introdurre irragionevoli ostacoli alla libera iniziativa economica privata, anche alla luce dei principi generali ricavabili dalla normativa di settore (d. lgs n. 507/93, art. 3) che autorizzano “limiti e divieti” ma solo per “particolari forme pubblicitarie” in relazione ad interessi urbanistici, edilizi, ambientali, di sicurezza della circolazione stradale, e non invece condizionamenti inammissibili.
La riprova che il Comune intimato ha oltrepassato le proprie attribuzioni si ricava dalla documentazione depositata (pro-memoria del Dirigente comunale del 16.5.2003), ove si spiega (senza che questo possa ritenersi un’integrazione di motivazione dei provvedimenti impugnati, non consentita) che “la licenza di agenzia di affari pubblicitari può essere richiesta da qualunque ditta”, che la ricorrente si è “sempre rifiutata di produrre” detta licenza “o documento equipollente rilasciato dai comuni”, che “l’iscrizione all’A.O.P. avrebbe consentito alla ditta A.P. Italia s.r.l. di venire a conoscenza di tutte le normative attuative e tecniche in vigore per la presentazione delle D.I.A.P.”, che “l’iscrizione” all’Albo degli operatori pubblicitari “è libera e aperta a tutte quelle ditte che, interessate allo svolgimento di attività pubblicitaria, producano (!) i requisiti richiesti” e infine che le memorie presentate dalla ricorrente “non hanno prodotto alcun elemento innovativo circa la mancata iscrizione” all’albo.
Il diniego impugnato (nota 19.2.2003 e i “chiarimenti” cui lo stesso fa richiamo, di cui alla nota 13.11.2002) si limita a osservare che la D.I.A. che la ricorrente ha presentato al Comune di Roma, ove la ditta ha sede, “non può essere ritenuta l’equivalente della licenza di agenzia di affari pubblicitari (ex art. 115 t.u.l.p.s.) in quanto è una denuncia di laboratorio di carpenteria e verniciatura e cartellonistica stradale”, con ciò ribadendo il convincimento che solo le “agenzie” possono essere iscritte nell’Albo comunale e ottenere poi l’autorizzazione indiretta, tramite la d.i.a., alla installazione dei cartelli. Nessuna considerazione, poi, è stata riservata alla memoria presentata dalla ricorrente che motivava il proprio convincimento, diverso da quello del Comune, circa l’impossibilità di produrre la richiesta licenza.
La violazione dei ricordati principi generali ricavabili dalla normativa di settore (d. lgs. n. 507/93) e in ogni caso la mancanza di una motivazione circa l’interesse pubblico che giustificherebbe una simile limitazione (non ricavabile nemmeno dai lavori preparatori delle cennate norme regolamentari, non prodotti agli atti) sono indici di illegittimità dei provvedimenti impugnati che, in accoglimento del ricorso, devono essere annullati. In particolare le norme regolamentari sono illegittime nella parte in cui richiedono indiscriminatamente il possesso di un requisito (agenzia pubblicitaria) e di un titolo (licenza di pubblica sicurezza) per l’installazione di cartelli pubblicitari ai soggetti che non svolgono un’attività di intermediazione.
Sono fatti salvi i successivi provvedimenti, regolamentari e amministrativi, che il Comune riterrà di adottare.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni in quanto genericamente dedotta, sia nel ricorso che nella memoria di udienza.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni; condanna il Comune di Viareggio al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali liquidate in complessivi 2.000,00 (duemila) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 4 Marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott.ssa Angela RADESI - Presidente f.f.
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, rel.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
F.to Angela Radesi
F.to Marcella Colombati
F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 GIUGNO 2004
Firenze, lì 11 GIUGNO 2004

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina