| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004
n. 1892
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo
Est.
Simoni Fabrizio e Simoni Valter (Avv. Roberto Righi) contro
la Provincia di Lucca (non costituita), il Comune di Camaiore
(Avv. Carmelo D’Antone) e la Regione Toscana (non costituita)
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1. Piani regolatori e piani territoriali
– Piano Strutturale – Regolamento Urbanistico – Previsioni
apparentemente in contrasto – Mantenimento di zone agricole
non previste nel Piano Strutturale – Motivazione –Necessità
di non modificare la vocazione e lo stato attuale dei luoghi
- Sufficienza
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2. Piani regolatori e piani territoriali
– Modifica della zonizzazione urbanistica – Conseguimento
del condono edilizio – Irrilevanza
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3. Piani regolatori e piani territoriali
- Vincolo a verde agricolo –Finalità - Realizzazione di
un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere
– Realizzazione di manufatti - Legittimità
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1. Non vi è contrasto tra le previsioni di
Piano Strutturale che prevedono nell’UTOE n.3 “una sequenza
di edifici singoli con funzioni residenziali, commerciali
o artigianali, attrezzature e servizi, tali da formare un
piccolo sistema specializzato” ed il Regolamento Urbanistico
che preveda, nello stesso ambito territoriale, il mantenimento
di alcune zone agricole laddove quest’ultimo abbia esplicitamente
indicato la necessità di non modificare la vocazione e lo
stato attuale dei luoghi (che nella specie erano prevalentemente
di tipo agricolo)
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2. Il conseguimento del condono edilizio
non attribuisce al proprietario alcun diritto o aspettativa
giuridicamente rilevante in ordine alla modificazione della
zonizzazione urbanistica dell’immobile di proprietà
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3. Nella pianificazione urbanistica il vincolo
a verde agricolo è ormai per opinione diffusa preordinato
non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell’agricoltura,
quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio
tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una
determinata area da un’eccessiva espansione edilizia che
ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire
la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni
di PRG ad essa relative, manufatti che ben possono avere
destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi
avere riguardo esclusivamente al collegamento economico
e funzionale con la zona interessata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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n° 1892/04 REG. DEC.
n°741/2002 REG. RIC.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA I^ SEZ.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.741/2002 proposto da
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SIMONI Fabrizio e SIMONI Valter rappresentati
e difesi dall’Avv. Roberto Righi, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del medesimo in Firenze, Via A. Lamarmora
n.14;
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contro
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- la Provincia di Lucca, non costituita;
- il Comune di Camaiore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo D’Antone, ed elettivamente
domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;
- la Regione Toscana, non costituita;
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PER L’ANNULLAMENTO PARZIALE PER QUANTO DI
RAGIONE
del Regolamento Urbanistico del Comune di Camaiore, definitivamente
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di
Camaiore n.70 del 30 novembre 2001, nella parte in cui,
a seguito dell’accoglimento soltanto parziale dell’osservazione
presentata dai ricorrenti, l’area e gli edifici afferenti
al complesso produttivo di proprietà dei ricorrenti sono
rimasti inclusi nelle “Aree Agricole con funzioni prevalentemente
produttive” ex art.34 delle NTA;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore;
Vista la memoria prodotta da quest’ultimo a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;
Uditi alla pubblica udienza del 4 febbraio 2004 di difensori
delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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I ricorrenti rappresentano di essere proprietari
di un immobile posto in Camaiore, fraz. Lido di Camaiore,
Via del Trebbiano e distinto nel foglio 43 del mappale 2051
costituito da un edificio, tre magazzini e da un vasto piazzale
asfaltato, recintato ed attrezzato che costituisce la sede
operativa della attività imprenditoriale esercitata dalla
s.n.c. F.lli Simoni nel campo della produzione, lavorazione,
montaggio di manufatti in cemento, conglomerato cementizio,
gesso ed altri materiali o composti affini e derivati.
Il PS del Comune di Camaiore, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.130 del 7 dicembre 1999, includeva
tale area all’interno della “unità territoriale organica
elementare” (UTOE) n.3, avente ad oggetto “L’insediamento
lineare della via Italica”, disciplinato dall’art.15 delle
NTA del PS, secondo il quale “L’insediamento della via Italica
si sviluppa a margine del fosso del Trebbiano ed è caratterizzato
da una sequenza di edifici singoli con funzioni residenziali,
commerciali o artigianali, attrezzature e servizi, tali
da formare un piccolo sistema specializzato.
Questo insediamento si è consolidato con caratteri di spontaneità
che, per le dimensioni raggiunte, deve essere governato
in modo specifico dal Regolamento Urbanistico.
Il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire i criteri territoriali
e settoriali finalizzati alla realizzazione della strada
mercato e precisare le dimensioni degli interventi tali
da non produrre congestioni e la crisi del sistema stesso.
A questo proposito dovrà:
- individuare gli edifici di interesse tipologico per i
quali gli interventi sono di ristrutturazione edilizia o
piccolo ampliamento mediante accorpamento di volumi sparsi
nel resede, nel rispetto della L.R. 59/80;
- individuare gli edifici, meglio se ad un piano, per i
quali si consente il rialzamento, quelli per i quali si
consente un ampliamento, senza considerare parti oggetto
di condono edilizio, in modo da rispondere alle esigenze
delle famiglie e limitare così il consumo di suolo, quelli
per i quali è necessaria la ristrutturazione urbanistica;
- individuare gli edifici che restano soggetti in quanto
agricoli alla L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- disciplinare le destinazioni d’uso degli immobili, commerciali,
artigianali e di servizio e i relativi interventi di ristrutturazione,
demolizione, ricostruzione ed ampliamento, per un miglior
funzionamento degli stessi; - individuare le aree libere
nelle quali prevedere prioritariamente aree pubbliche se
mancano, in particolare parcheggi e attrezzature, anche
in relazione a un più ampio progetto di recupero del fosso
Trebbiano, o altrimenti consentire il completamento edilizio
dei lotti liberi.
Tali aree non devono comunque superare un impegno complessivo
di suolo pari a mq 60.000. Devono comprendere interventi
tali da garantire gli obiettivi generali di riequilibrio
degli spazi pubblici e di dotazione di standards urbanistici.
Della superficie complessiva il 50% può essere riservata
a superfici fondiarie per la nuova edificazione, con un
rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria non
superiore al 40% e con un indice compreso tra 1 e 2 mc/mq.
- individuare gli interventi necessari per la riorganizzazione
delle reti infrastrutturali e dei servizi”.
Il RU del Comune di Camaiore, adottato con deliberazione
consiliare n.20/2001, prevedeva l’inclusione dell’area di
proprietà dei ricorrenti tra le aree agricole “con funzioni
prevalentemente produttive” normate dall’art.34 delle NTA
del RU.
A seguito di tale destinazione urbanistica i ricorrenti
presentavano le proprie osservazioni chiedendo che l’area
nella loro proprietà fosse inserita tra le aree di cui all’art.29
(Insediamenti produttivi) delle NTA del RU.
In sede di controdeduzioni ed approvazione del RU disposta
con la deliberazione del Consiglio Comunale di Camaiore
n.70 del 30 novembre 2001, le osservazioni venivano accolte
solo parzialmente, con riferimento ad uno degli edifici
di cui consta il complesso produttivo nella proprietà dei
ricorrenti, e veniva confermata la zonizzazione di PRG dell’area
di proprietà di questi ultimi tra le “aree agricole con
funzioni prevalentemente produttive” ex art.34 delle NTA
del RU.
Con il ricorso in esame gli interessati hanno, quindi, impugnato,
in parte qua, la suindicata deliberazione del Consiglio
Comunale di Camaiore n.70 del 30 novembre 2001.
Deducono a sostegno del gravame:
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1) Violazione dei principi desumibili dagli
artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241; violazione
dei principi desumibili dagli artt. 7 e 9 della legge 17
agosto 1942 n.1150; violazione degli artt. 23, 24, 27 e
28 della legge regionale Toscana 16 gennaio 1995 n.5; eccesso
di potere per violazione del giusto procedimento, per errore
o travisamento dei fatti, per illogicità e contraddittorietà
e per carenza assoluta di motivazione.
Vi sarebbe un evidente contrasto tra la destinazione dell’area
per cui è causa, collocata nel piano strutturale (PS) all’interno
dell’UTOE n.3 con quella risultante dal Regolamento urbanistico
(RU), benchè quest’ultimo rappresenti la “parte gestionale”
del PRG che deve conformarsi agli indirizzi ed ai parametri
del PS, le cui “disposizioni” sono vincolanti per il RU,
ex artt. 24 e 27 della LRT 5/1995.
Infatti, l’inclusione dell’area all’interno dell’UTOE n.3
ne confermerebbe il carattere morfologicamente urbanizzato
– carattere che risulterebbe ulteriormente confermato dalla
relazione illustrativa del PS, ove si afferma che “nel subsistema
della pianura le UTOE sono sei e si riferiscono alle principali
città e alle aree maggiormente urbanizzate” - trattandosi,
secondo l’art.15 delle NTA del PS, di un piccolo sistema
specializzato “con funzioni residenziali, commerciali o
artigianali, attrezzature e servizi”, mentre la zonizzazione
agricola compiuta dall’art.9 delle NTA del PS ha ad oggetto
tutto quel compendio residuale di aree estranee agli UTOE
secondo il disegno comunale contenuto nel PS conformemente
ai suoi contenuti tipici ex art.24 della LRT 5/1995, che
il RU non può rimettere in discussione.
Inoltre, sempre secondo l’art.15 delle NTA, la destinazione
agricola di PRG potrebbe essere attribuita soltanto agli
edifici che urbanisticamente e morfologicamente sono riconducibili
alle attività agricole produttive, mentre per gli immobili
destinati alle altre funzioni produttive – quale è l’immobile
nella proprietà dei ricorrenti - che il PS ha rilevato all’interno
dell’UTOE la parte gestionale del PRG avrebbe dovuto consentire
tutte quelle trasformazioni edilizie opportune “per un miglior
funzionamento degli stessi”.
Ne consegue che l’area di proprietà dei ricorrenti non poteva
essere inclusa tra le aree agricole “con funzioni prevalentemente
produttive”.
La scelta operata dall’Amministrazione sarebbe, inoltre,
manifestamente illogica e contraddittoria tenuto conto della
effettiva morfologia dell’area dei ricorrenti, la cui destinazione
produttiva sarebbe stata confermata e “conformata” dalle
stesse concessioni edilizie a sanatoria ex art.31 legge
47/1985 e art.39 legge 724/1994 in virtù delle quali l’area
non possederebbe più alcun carattere agricolo, sia per le
intervenute trasformazioni edilizie, sia per la sua collocazione
nel contesto altamente urbanizzato della via Italica.
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2) Ulteriore violazione degli artt. 1 e 3
della legge 7 agosto 1990 n.241; violazione dei principi
desumibili dall’art.9 della legge 17 agosto 1942 n.1150;
ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento
e per carenza assoluta di motivazione.
Ulteriore riprova della irragionevolezza delle operazioni
pianificatorie compiute in parte qua dal Comune di Camaiore
si trarrebbe dalla vicenda delle osservazioni dei ricorrenti,
che avevano richiamato l’Amministrazione Comunale alla esatta
considerazione dei luoghi e della ormai acquisita destinazione
produttiva dell’area, anche a seguito degli effetti conformativi
delle concessioni a sanatoria in precedenza ricordate, che
avrebbero determinato quella destinazione che i ricorrenti
tendono a conservare e che lo stesso art.15 delle NTA del
PS imporrebbe al Comune di rispettare e di rendere più funzionale.
Tali osservazioni, infatti, sono state accolte solo parzialmente,
e cioè soltanto con riferimento all’edificio ex rurale trasformato
in magazzino a seguito del condono edilizio ex art.31 della
legge 47/1985, e non anche con riferimento ai tre edifici
ad uso produttivo condonati ex art.39 della legge 724/1994,
nonostante il complessivo mutamento di destinazione dell’area
che sarebbe conseguito a tutte le concessioni in sanatoria
rilasciate dal Comune, e senza fornire alcuna motivazione
giustificativa in ordine al mero accoglimento parziale.
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3) Violazione art.117 Cost. come modificato
dalla legge costituzionale n.3/2001; violazione dei principi
desumibili dall’art.25 della legge 28 febbraio 1985 n.47;
violazione artt. 30, 36 e 39 della legge regionale Toscana
16 gennaio 1985 n.5; violazione del principio dell’atto
complesso nell’approvazione degli strumenti urbanistici
generali.
In assenza del piano territoriale di coordinamento della
Provincia di Lucca, previsto dall’art.16 della LRT 5/1995,
per l’approvazione del RU avrebbe dovuto essere seguito
inderogabilmente il procedimento dell’accordo di pianificazione
introdotto dall’art.36 della LRT 5/1995 come previsto dall’art.39,
3° comma, della stessa LRT.
Ove non si ritenesse obbligatorio nel caso in esame il ricorso
all’accordo di pianificazione per la formazione del RU e
dovesse ritenersi conforme alla LRT n.5/1995 la sua approvazione
a livello esclusivamente comunale, secondo l’art.30 di essa,
dovrebbe allora ritenersi la non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità di tale disposizione,
con riferimento al nuovo art.117 Cost..
Il ricorso è infondato.
L’estratto di cartografia prodotto in atti mostra chiaramente
come l’area collocata a margine della Via Italica – ricadente
nella UTOE n.3 - sia ben fuori dal centro abitato cittadino.
Lungo la strada sorgono pochi edifici, oltre i quali si
dispiega un’ampia zona inedificata a destinazione agricola,
in cui rientra anche il lotto di proprietà dei ricorrenti,
che non si affaccia direttamente sulla Via Italica.
Pertanto, coerentemente con la vocazione e lo stato dei
luoghi, in cui la zonizzazione agricola dell’area adiacente
alla Via Italica risulta particolarmente estesa, e addirittura
prevalente rispetto alle diverse destinazioni urbanistiche,
l’art.15 del PS ha previsto, come si è visto, per la UTOE
n.3 un sistema di limitati interventi di recupero e di ampliamento
sul patrimonio edilizio esistente, demandando al RU il compito
di “precisare le dimensioni degli interventi tali da non
produrre congestioni e la crisi del sistema stesso”. Tra
le opzioni possibili nella fase “gestionale” del piano regolatore,
il richiamato art.15 ha tra l'altro indicato espressamente
quella di “individuare gli edifici che restano soggetti
in quanto agricoli alla L.R. 64/95 e successive modifiche
ed integrazioni”.
E l’aver esplicitamente contemplato il mantenimento di zone
agricole coerentemente con la vocazione e lo stato attuale
dei luoghi ricadente nella UTOE n.3 è sufficiente ad escludere
l’asserito contrasto tra le previsioni di PS e le previsioni
di RU.
D’altra parte, se è vero che l’art.15 del PS ha consentito,
in alternativa, di “disciplinare le destinazioni d’uso degli
immobili commerciali, artigianali e di servizio ed i relativi
interventi di ristrutturazione, demolizione, ricostruzione
ed ampliamento, per un miglior funzionamento degli stessi”,
non si può, tuttavia, non considerare che i fabbricati di
proprietà dei ricorrenti sono attualmente destinati ad un'attività
industriale (produzione, lavorazione, montaggio di manufatti
in cemento, conglomerato cementizio, gesso ed altri materiali)
piuttosto che commerciale o artigianale, e che conseguentemente
non si può invocare per gli immobili in questione l’applicazione
della disciplina dettata dal PS per gli edifici adibiti
alle attività da ultimo indicate.
Né può sostenersi che le scelte operate dal Comune in sede
di pianificazione siano state eccessivamente penalizzanti
per i ricorrenti, che avevano presentato ritualmente un’osservazione.
Il Comune ha riconsiderato quanto deciso in sede di adozione
del RU, accogliendo parzialmente l’osservazione di Sig.ri
Simoni in relazione al fabbricato più vicino alla Via Italica
(adibito a magazzino), del quale è stata ammessa la ristrutturazione
con destinazione d’uso produttiva.
Quanto ai rimanenti edifici, originariamente realizzati
sine titulo, non può comunque accogliersi la tesi secondo
cui il conseguimento del condono edilizio attribuirebbe
ai proprietari una sorta di diritto o di aspettativa giuridicamente
rilevante alla modificazione della zonizzazione urbanistica,
secondo i principi affermati dalla costante giurisprudenza
e da ultimo anche in una recentissima sentenza resa su analoga
fattispecie dalla intestata Sezione (TAR Toscana, Sez. I,
17 novembre 2003 n.5826).
Giova, infine, rammentare che, nella pianificazione urbanistica
il vincolo a verde agricolo è ormai per opinione diffusa
preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi
dell’agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di
un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere,
ovvero a preservare una determinata area da un’eccessiva
espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali
e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti
nei limiti delle previsioni di PRG ad essa relative (cfr.,
ex multis, Cons. St., Sez. IV, 10 febbraio 2000 n.721; 6
marzo 1990 n.153; Sez.V, 28 settembre 1993 n.968; TAR Lazio,
Sez. II, 14 settembre 1994 n.1028; TAR Lombardia, Sez. I,
2 aprile 1996 n.429). Manufatti che ben possono avere destinazione
commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere
riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale
con la zona interessata (cfr., Cons. St., Sez. V, 13 aprile
1989 n.204).
Anche per tale motivo deve dunque escludersi che la zonizzazione
approvata per il lotto di proprietà dei ricorrenti sia palesemente
incongrua o illogica. Del pari infondata è la censura relativa
al difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Comune
di Camaiore in sede di decisione sull’osservazione presentata
dai ricorrenti.
E’ noto il consolidato orientamento della giurisprudenza,
secondo cui le osservazioni costituiscono un mero apporto
collaborativo dei privati all’iter di formazione dello strumento
urbanistico. Ne consegue l’assenza di un obbligo di motivazione
puntuale in ordine alle scelte discrezionali dell’Amministrazione
riguardanti la destinazione delle singole aree, oltre quella
che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale
rinvenibili nella relazione di accompagnamento. Fanno eccezione
a tale principio le situazioni che giustificano l’esigenza
di una più incisiva e singolare motivazione, che la giurisprudenza
ravvisa nel sovradimensionamento degli standards di cui
al D.M. n.1444/68, nella lesione di un affidamento qualificato
del proprietario scaturente da convenzioni urbanistiche
già sottoscritte, nell'esistenza di un giudicato di annullamento
di un diniego di concessione edilizia, nella modificazione
in zona agricola della destinazione di un’area limitata,
interclusa da fondi legittimamente edificati (cfr., per
tutte, Cons. St., Ad. plen., 22 dicembre 1999 n.24; Sez.
IV, 20 novembre 2000 n.6177).
L’area di proprietà dei ricorrenti non ricadeva in alcuna
delle fattispecie sopra descritte.
In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti,
il Comune non ha omesso di motivare la propria scelta. Con
delibera n.253 approvata dalla Giunta Municipale in data
1° ottobre 2001, sono stati infatti approvati i criteri
generali da rispettare nell’esame delle osservazioni pervenute
sul progetto di RU, criteri espressamente richiamati dalla
delibera di Consiglio Comunale n.70 del 30 novembre 2001
di approvazione del Regolamento, tra i quali vi è quello
di cui alla lett. G), in forza del quale “(…) Non sono accoglibili
richieste di nuove zone produttive in zona agricola o in
verde fluviale in quanto in contrasto con i principi generali
stabiliti nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico”.
Ne discende che l’organo consiliare ha sufficientemente
motivato, seppure per relationem, la decisione di non ammettere
nuove zone destinate ad insediamenti produttivi in luogo
della preesistente classificazione agricola.
Muove, infine, da un erroneo presupposto di fatto l’ultimo
motivo di ricorso, secondo il quale il Comune di Camaiore
avrebbe dovuto obbligatoriamente dar corso alla procedura
negoziata dell’accordo di pianificazione, ai sensi dell’art.39
della legge regionale n.5/95, in assenza del Piano Territoriale
di Coordinamento.
In realtà – come fatto rilevare dal Comune di Camaiore nella
memoria versata in atti – la Provincia di Lucca ha approvato
con delibera del Consiglio n.189 del 13 gennaio 2000 il
proprio Piano Territoriale di Coordinamento, ben prima dell’approvazione
dell’impugnato RU del Comune di Camaiore, la cui conformità
agli strumenti urbanistici sovracomunali non è peraltro
oggetto di specifica doglianza.
Quanto alla ventilata legittimità costituzionale delle norme
di legge regionale che escludono la necessità di approvazione
del piano regolatore da parte della Regione, si rimanda,
ai sensi dell’art.9 della legge n.205/2000, al precedente
della intestata Sezione (TAR Toscana, Sez. I, 25 giugno
2001 n.1093) con il quale è stata già dichiarata la manifesta
infondatezza della questione sollevata in termini analoghi.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, respinge il ricorso n.741/2002 indicato
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, in data 4 febbraio
2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
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Giovanni Vacirca Presidente
Andrea Migliozzi Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
F.to Giovanni Vacirca F.to Eleonora Di Santo
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004
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