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T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 24 maggio 2004 n. 622
Pres. P.Turco, Est. T. Aru
Usai (Avv. S. Pinna) c. Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, (Avv.ti G. Campus e G.P. Contu), Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, (n. c.) Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna,(n.c)


1. Atto amministrativo - autotutela - avviso di avvio del procedimento- necessità

 

2. Demanio e patrimonio – concessione - annullamento d’ufficio - avviso di avvio del procedimento - necessità

1. Ogni qual volta l'Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessario l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, ove non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

 

2. Nel procedimento rivolto all'annullamento di una concessione demaniale, l'obbligo di comunicazione non può essere disatteso, da un lato perché il provvedimento di autotutela non è un atto di natura vincolata e, dall'altro, perché il provvedimento di secondo grado consiste nel ritiro di un atto favorevole, con il conseguente venir meno di un effetto positivo per il destinatario, sul quale il medesimo aveva potuto fare legittimo affidamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 622/2004
Ric. n. 400/2004
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 400/2004 proposto dal

 

sig. Giovanni Usai rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Silvio Pinna ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Lucifero n. 65, presso lo studio del medesimo legale,

 

contro

 

- La Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica,
- L’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, in persona dell’Assessore in carica, rappresentati e difesi per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Graziano Campus e Gian Piero Contu dell’Ufficio Legale della Regione Sarda ed elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n. 69, presso il medesimo Ufficio,
- il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;
- il Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio,

 

per l’annullamento
- della nota n. 2481 del 5 febbraio 2004, a firma del il Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia, con la quale si è negato al ricorrente il rinnovo delle concessioni demaniali n. 340 del 4 luglio 2000 e n. 125 del 9 agosto 2001 per effetto dell’intervenuto annullamento della concessione medesima ad opera dell’atto di rettifica n. 20 del 26 giugno 2002;
- dell’atto di rettifica n. 20 del 26 giugno 2002, di annullamento della concessione demaniale n. 125 del 9 agosto 2001 e di rettifica d’ufficio della concessione demaniale n. 340 del 4 luglio 2000;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati (compresa la menzionata scheda tecnica del 2 luglio 2001).

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi all’udienza camerale del 28 aprile 2004 l’avv. Silvio Pinna per il ricorrente e l’avv. Gian Piero Contu per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Con il ricorso in esame, notificato il 1° aprile 2004 e depositato il successivo giorno 15, il ricorrente, imprenditore nel settore dei servizi di balneazione, espone quanto segue.
In data 4 luglio 2000, in rinnovo ed accorpamento di due precedenti titoli (concessioni n. 239 del 17 giugno 1999 e n. 382 del 5 agosto 1999), gli veniva rilasciata la concessione demaniale n. 340 avente ad oggetto (art. 1) l’occupazione dell’area marittima situata nel Comune di Olbia, località Golfo di Marinella, della superficie di mq. 300 allo scopo di destinarla a posa ombrelloni e lettini da noleggiare.
Con istanza del 10 novembre 1999, peraltro, aveva già chiesto l’ampliamento dell’area oggetto delle concessioni nn. 239/99 e 382/99 al fine di destinare un tratto di arenile a posa per manufatti per vendita di alimenti pre-confezionati, cisterne, servizi igienici e docce.
Tale ampliamento veniva assentito con concessione n. 125 del 9 agosto 2001.
In relazione ai menzionati titoli concessori il ricorrente provvedeva a munirsi delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei chioschi e dei prefabbricati, ottenendo anche le necessarie autorizzazioni comunali, e negli anni 2002 e 2003 svolgeva la sua attività provvedendo altresì al puntuale pagamento delle somme richieste a titolo di canone della concessione.
In vista della scadenza delle concessioni demaniali n. 340/2000 e n. 125/2001 fissata al 31 dicembre 2003, presentava istanza di rinnovo e unificazione in unico atto delle due concessioni.
Nel provvedimento di riscontro rilasciato dall’Amministrazione (nota n. 2481 del 5 febbraio 2004), tuttavia, si faceva riferimento alla delibera n. 20 del 27 giugno 2002, prima sconosciuta al sig. Usai, di annullamento della concessione n. 125 del 9 agosto 2001 e di rettifica di quella n. 340 del 4 luglio 2000, e lo si invitava a modificare l’oggetto della polizza fidejussoria assicurativa costituita in favore della Regione Autonoma della Sardegna.
Restava implicitamente respinta l’istanza di rinnovo, nella loro originaria estensione, delle concessioni demaniali n. 340/2000 e n. 125/2001.
Di qui il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione di legge: artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2) Violazione di legge; art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere per carenza di motivazione.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione regionale che, con memoria depositata il 27 aprile 2004, ne ha chiesto la reiezione.
All’udienza camerale del 28 aprile 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

 

Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.
Risulta infatti che l’Amministrazione regionale ha adottato la delibera n. 20 del 27 giugno 2002, di annullamento e rettifica dei titoli concessori rilasciati al sig. Usai, senza far precedere l’adozione di tale atto dal prescritto invio dell’avviso di procedimento richiesto dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Ebbene, a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni addotte dall’Ufficio regionale a sostegno dell’atto di autotutela (errore nell’interpretazione della scheda tecnica), il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale ogni qual volta l'Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto oggetto della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessario l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, ove non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. tra le tante TAR Lazio, Latina n. 903 del 27 settembre 2002; idem, n. 146 del 14 febbraio 2002; T.A.R. Calabria, Catanzaro n. 242 del 14 febbraio 2001).
Pertanto, nel procedimento rivolto all'annullamento di una concessione demaniale (ancorché asseritamente errata), l'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa sopracitata non può essere disatteso, da un lato perché il provvedimento di autotutela non è un atto di natura vincolata e, dall'altro, perché il provvedimento di secondo grado consiste nel ritiro di un atto favorevole, con il conseguente venir meno di un effetto positivo per il destinatario, sul quale il medesimo aveva potuto fare legittimo affidamento. Nel caso in esame la Regione ha emanato l'atto di annullamento e di rettifica impugnato senza la previa comunicazione al ricorrente dell'avviso di inizio del procedimento, impedendogli così di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni e documenti in ordine a circostanze ed elementi tali da indurre eventualmente l'Amministrazione a rinunciare alla sua emanazione.
Né d'altra parte l'Amministrazione si è data carico di indicare le ragioni di urgenza che da sole potevano giustificare l'adozione dell'atto di secondo grado senza la previa comunicazione dell'avvio del procedimento.
La fondatezza della censura testé esaminata comporta quindi l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento, mentre ogni altra censura non espressamente esaminata può considerarsi assorbita.
L’annullamento della delibera n. 20 del 27 giugno 2002 comporta altresì l’illegittimità derivata della nota n. 481 del 5 febbraio 2004 di implicita reiezione dell’istanza di rinnovo presentata dal ricorrente.
L’Amministrazione regionale dovrà naturalmente pronunciarsi sulla istanza di rinnovo, implicitamente respinta con gli atti qui annullati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 28 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 24/05/2004

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