| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 24 maggio 2004 n. 622
Pres. P.Turco, Est. T. Aru
Usai (Avv. S. Pinna) c. Regione Autonoma della Sardegna
e Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della
Regione Autonoma della Sardegna, (Avv.ti G. Campus e G.P.
Contu), Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma
della Sardegna, (n. c.) Direttore del Servizio Territoriale
Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia dell’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma
della Sardegna,(n.c) |
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1. Atto amministrativo - autotutela - avviso
di avvio del procedimento- necessità
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2. Demanio e patrimonio – concessione - annullamento
d’ufficio - avviso di avvio del procedimento - necessità
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1. Ogni qual volta l'Amministrazione intenda
emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca,
decadenza), incidente su posizioni giuridiche originate
dal precedente atto oggetto della nuova determinazione amministrativa
di rimozione, è necessario l'avviso di avvio del procedimento
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, ove non sussistano
ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione
del provvedimento di secondo grado.
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2. Nel procedimento rivolto all'annullamento
di una concessione demaniale, l'obbligo di comunicazione
non può essere disatteso, da un lato perché il provvedimento
di autotutela non è un atto di natura vincolata e, dall'altro,
perché il provvedimento di secondo grado consiste nel ritiro
di un atto favorevole, con il conseguente venir meno di
un effetto positivo per il destinatario, sul quale il medesimo
aveva potuto fare legittimo affidamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 622/2004
Ric. n. 400/2004 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 400/2004 proposto dal
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sig. Giovanni Usai rappresentato e
difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dall'avv. Silvio Pinna ed elettivamente domiciliato
in Cagliari, via San Lucifero n. 65, presso lo studio del
medesimo legale,
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contro
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- La Regione Autonoma della Sardegna,
in persona del Presidente in carica,
- L’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
della Regione Autonoma della Sardegna, in persona dell’Assessore
in carica, rappresentati e difesi per procura a margine
dell’atto di costituzione dagli avv.ti Graziano Campus e
Gian Piero Contu dell’Ufficio Legale della Regione Sarda
ed elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Trento n.
69, presso il medesimo Ufficio,
- il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma
della Sardegna, non costituito in giudizio;
- il Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio
di Tempio – Olbia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze
e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna,
non costituito in giudizio,
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per l’annullamento
- della nota n. 2481 del 5 febbraio 2004, a firma del il
Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio
di Tempio – Olbia, con la quale si è negato al ricorrente
il rinnovo delle concessioni demaniali n. 340 del 4 luglio
2000 e n. 125 del 9 agosto 2001 per effetto dell’intervenuto
annullamento della concessione medesima ad opera dell’atto
di rettifica n. 20 del 26 giugno 2002;
- dell’atto di rettifica n. 20 del 26 giugno 2002, di annullamento
della concessione demaniale n. 125 del 9 agosto 2001 e di
rettifica d’ufficio della concessione demaniale n. 340 del
4 luglio 2000;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque
connesso con quelli impugnati (compresa la menzionata scheda
tecnica del 2 luglio 2001).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
regionale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi all’udienza camerale del 28 aprile 2004 l’avv. Silvio
Pinna per il ricorrente e l’avv. Gian Piero Contu per l’Amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con il ricorso in esame, notificato il 1°
aprile 2004 e depositato il successivo giorno 15, il ricorrente,
imprenditore nel settore dei servizi di balneazione, espone
quanto segue.
In data 4 luglio 2000, in rinnovo ed accorpamento di due
precedenti titoli (concessioni n. 239 del 17 giugno 1999
e n. 382 del 5 agosto 1999), gli veniva rilasciata la concessione
demaniale n. 340 avente ad oggetto (art. 1) l’occupazione
dell’area marittima situata nel Comune di Olbia, località
Golfo di Marinella, della superficie di mq. 300 allo scopo
di destinarla a posa ombrelloni e lettini da noleggiare.
Con istanza del 10 novembre 1999, peraltro, aveva già chiesto
l’ampliamento dell’area oggetto delle concessioni nn. 239/99
e 382/99 al fine di destinare un tratto di arenile a posa
per manufatti per vendita di alimenti pre-confezionati,
cisterne, servizi igienici e docce.
Tale ampliamento veniva assentito con concessione n. 125
del 9 agosto 2001.
In relazione ai menzionati titoli concessori il ricorrente
provvedeva a munirsi delle attrezzature necessarie alla
realizzazione dei chioschi e dei prefabbricati, ottenendo
anche le necessarie autorizzazioni comunali, e negli anni
2002 e 2003 svolgeva la sua attività provvedendo altresì
al puntuale pagamento delle somme richieste a titolo di
canone della concessione.
In vista della scadenza delle concessioni demaniali n. 340/2000
e n. 125/2001 fissata al 31 dicembre 2003, presentava istanza
di rinnovo e unificazione in unico atto delle due concessioni.
Nel provvedimento di riscontro rilasciato dall’Amministrazione
(nota n. 2481 del 5 febbraio 2004), tuttavia, si faceva
riferimento alla delibera n. 20 del 27 giugno 2002, prima
sconosciuta al sig. Usai, di annullamento della concessione
n. 125 del 9 agosto 2001 e di rettifica di quella n. 340
del 4 luglio 2000, e lo si invitava a modificare l’oggetto
della polizza fidejussoria assicurativa costituita in favore
della Regione Autonoma della Sardegna.
Restava implicitamente respinta l’istanza di rinnovo, nella
loro originaria estensione, delle concessioni demaniali
n. 340/2000 e n. 125/2001.
Di qui il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione di legge: artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto
1990 n. 241;
2) Violazione di legge; art. 3 della legge 7 agosto 1990
n. 241 – Eccesso di potere per carenza di motivazione.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria
delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione
regionale che, con memoria depositata il 27 aprile 2004,
ne ha chiesto la reiezione.
All’udienza camerale del 28 aprile 2004, fissata per l’esame
dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti
della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno
insistito nelle rispettive conclusioni.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta
in decisione.
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D I R I T T O
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Il ricorso in esame si caratterizza per la
manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’articolo
26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto
dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione
in forma semplificata nella camera di consiglio fissata
per l’esame dell’istanza cautelare.
Risulta infatti che l’Amministrazione regionale ha adottato
la delibera n. 20 del 27 giugno 2002, di annullamento e
rettifica dei titoli concessori rilasciati al sig. Usai,
senza far precedere l’adozione di tale atto dal prescritto
invio dell’avviso di procedimento richiesto dall’art. 7
della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Ebbene, a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni
addotte dall’Ufficio regionale a sostegno dell’atto di autotutela
(errore nell’interpretazione della scheda tecnica), il Collegio
non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante
orientamento giurisprudenziale secondo il quale ogni qual
volta l'Amministrazione intenda emanare un atto di secondo
grado (annullamento, revoca, decadenza), incidente su posizioni
giuridiche originate dal precedente atto oggetto della nuova
determinazione amministrativa di rimozione, è necessario
l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7
della legge n. 241/90, ove non sussistano ragioni di urgenza
da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento
di secondo grado (cfr. tra le tante TAR Lazio, Latina n.
903 del 27 settembre 2002; idem, n. 146 del 14 febbraio
2002; T.A.R. Calabria, Catanzaro n. 242 del 14 febbraio
2001).
Pertanto, nel procedimento rivolto all'annullamento di una
concessione demaniale (ancorché asseritamente errata), l'obbligo
di comunicazione previsto dalla normativa sopracitata non
può essere disatteso, da un lato perché il provvedimento
di autotutela non è un atto di natura vincolata e, dall'altro,
perché il provvedimento di secondo grado consiste nel ritiro
di un atto favorevole, con il conseguente venir meno di
un effetto positivo per il destinatario, sul quale il medesimo
aveva potuto fare legittimo affidamento. Nel caso in esame
la Regione ha emanato l'atto di annullamento e di rettifica
impugnato senza la previa comunicazione al ricorrente dell'avviso
di inizio del procedimento, impedendogli così di partecipare
al procedimento mediante la presentazione di osservazioni
e documenti in ordine a circostanze ed elementi tali da
indurre eventualmente l'Amministrazione a rinunciare alla
sua emanazione.
Né d'altra parte l'Amministrazione si è data carico di indicare
le ragioni di urgenza che da sole potevano giustificare
l'adozione dell'atto di secondo grado senza la previa comunicazione
dell'avvio del procedimento.
La fondatezza della censura testé esaminata comporta quindi
l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento
dell'impugnato provvedimento, mentre ogni altra censura
non espressamente esaminata può considerarsi assorbita.
L’annullamento della delibera n. 20 del 27 giugno 2002 comporta
altresì l’illegittimità derivata della nota n. 481 del 5
febbraio 2004 di implicita reiezione dell’istanza di rinnovo
presentata dal ricorrente.
L’Amministrazione regionale dovrà naturalmente pronunciarsi
sulla istanza di rinnovo, implicitamente respinta con gli
atti qui annullati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
i provvedimenti impugnati.
Condanna la Regione Autonoma della Sardegna, in persona
del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore
del ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in
euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 28 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 24/05/2004
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