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| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 24 maggio 2004 n. 621
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Ambiente – V.I.A. – termine ex art. 10, comma
2 DPR 12 aprile 1996 - Inutile decorso - esclusione dalla
procedura
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In tema di Valutazione di Impatto Ambientale
il comma secondo dell'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996
ha voluto introdurre un procedimento agile, che lascia comunque
un congruo tempo all’amministrazione per provvedere espressamente,
attribuendo al silenzio dell'amministrazione stessa protrattosi
per oltre 60 giorni, il significato dell'esclusione del
progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 621/2004
Ric. n. 23/2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 23/2004, proposto dalla
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Società CAPO D’ORSO MARINA S.r.l.,
con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Pinna,
presso il cui studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65,
è elettivamente domiciliata;
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contro
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la Regione Autonoma della Sardegna,
in persona del legale rappresentante in carica, l’Assessorato
della Difesa dell'Ambiente, in persona dell'Assessore in
carica e il Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale
e Valutazione Impatto Ambientale (S.I.V.I.A.) presso l'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Tiziana Ledda e Gian Piero Contu dell'Ufficio Legale
dell'Ente ed elettivamente domiciliati presso il medesimo
ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69;
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per l'annullamento
della determinazione del Direttore del Servizio S.I.V.I.A.
n. 2418/VIII del 20 ottobre 2003, con cui si è sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto
proposto dalla società ricorrente avente ad oggetto la "realizzazione
di un porto turistico nel Comune di Palau" in ampliamento
di quello già esistente; della nota di comunicazione del
29 ottobre 2003; di tutti gli atti presupposti, ivi compreso
il verbale dell'Organo Tecnico Istruttore del 9 aprile 2003,
la nota interlocutoria del 5 maggio 2003 e tutti gli atti
conseguenti e connessi.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
resistenti;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 marzo 2004
il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì Silvio Pinna per la società ricorrente e l’avvocato
Gian Piero Contu per le amministrazioni regionali;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Col ricorso all’esame del collegio la società
ricorrente chiede in particolare l'annullamento del provvedimento
in epigrafe, con cui si è stabilito di sottoporre alla procedura
di valutazione di impatto ambientale il progetto proposto
dalla società stessa avente ad oggetto la "realizzazione
di un porto turistico nel Comune di Palau" in ampliamento
di quello già esistente.
A tal fine la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo
10, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e dell'articolo
31 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 1999, nonché
la violazione della D.G.R. 29/9 del 4 settembre 2001.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate,
sostenendo l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui
si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie
argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, su richiesta delle
parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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Il ricorso merita di essere accolto.
Fondata ed assorbente risulta infatti la censura di violazione
dell'articolo 10, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996
e dell'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio
1999 (erroneamente indicata in ricorso come legge regionale
n. 4 del 26 febbraio 1999).
Ritenuta, nel caso di specie, l'applicabilità del procedimento
di verifica disciplinato da tale norma, deve rilevarsi che,
ai sensi del comma secondo dell’art. 10, l'autorità competente
deve pronunciarsi entro i 60 giorni successivi alla richiesta
di procedura di verifica e, trascorso il termine suddetto,
in ipotesi di silenzio dell'autorità competente, il progetto
si intende escluso dalla procedura.
Nel caso in esame, l'impugnata determinazione del 20 ottobre
2003 è intervenuta ben oltre il predetto termine di 60 giorni,
non solo in relazione alla data di presentazione dell'istanza
(14 settembre 2000), ma soprattutto in riferimento alla
data di presentazione del progetto del porto, rielaborato
nella sua stesura definitiva (4 marzo 2003).
Ne deriva che deve essere applicata all’ipotesi di cui si
controverte la fattispecie del silenzio significativo, secondo
cui, in mancanza di determinazioni espresse dell'autorità
competente, "il progetto si intende escluso dalla procedura".
Non possono essere, infatti, condivise le contrarie argomentazioni
dell'amministrazione regionale, espresse nell'atto di costituzione
del 27 gennaio 2004, secondo cui la procedura di verifica
in questione sarebbe "un procedimento obbligatorio e non
altrimenti fungibile posto in capo alla Regione".
Al contrario la norma in esame (comma secondo dell'articolo
10 del D.P.R. 12 aprile 1996), ragionevole in quanto avente
ad oggetto ipotesi di impatto di residua rilevanza, ha voluto
introdurre un procedimento agile, che lascia comunque un
congruo tempo all’amministrazione per provvedere espressamente,
attribuendo al silenzio dell'amministrazione stessa protrattosi
per oltre 60 giorni, il significato dell'esclusione del
progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale,
senza con ciò incidere sulle competenze regionali.
Considerato, infine, che l’art. 31 della legge regionale
n. 1 del 18 gennaio 1999 non contiene alcuna disposizione
che deroghi a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.P.R.
12 aprile 1996 e che tale norma regionale, per quanto non
previsto dalla stessa, rimanda espressamente alle disposizioni
del citato D.P.R., dimostrando in modo inequivoco che il
legislatore regionale ha condiviso la scelta procedimentale
dello Stato, non può che rilevarsi la fondatezza delle censure
in esame.
Il ricorso deve essere di conseguenza accolto, assorbita
ogni ulteriore censura, con conseguente annullamento degli
atti impugnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto,
annulla gli atti impugnati.
Condanna l'amministrazione regionale resistente al pagamento
in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che
liquida forfettariamente in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecento/00),
oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 24 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
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Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.
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Depositata in segreteria oggi 24/05/2004
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