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T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 24 maggio 2004 n. 621


Ambiente – V.I.A. – termine ex art. 10, comma 2 DPR 12 aprile 1996 - Inutile decorso - esclusione dalla procedura

In tema di Valutazione di Impatto Ambientale il comma secondo dell'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 ha voluto introdurre un procedimento agile, che lascia comunque un congruo tempo all’amministrazione per provvedere espressamente, attribuendo al silenzio dell'amministrazione stessa protrattosi per oltre 60 giorni, il significato dell'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 621/2004
Ric. n. 23/2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 23/2004, proposto dalla

 

Società CAPO D’ORSO MARINA S.r.l., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Pinna, presso il cui studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65, è elettivamente domiciliata;

 

contro

 

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, l’Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in persona dell'Assessore in carica e il Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale (S.I.V.I.A.) presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Tiziana Ledda e Gian Piero Contu dell'Ufficio Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliati presso il medesimo ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69;

 

per l'annullamento
della determinazione del Direttore del Servizio S.I.V.I.A. n. 2418/VIII del 20 ottobre 2003, con cui si è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto proposto dalla società ricorrente avente ad oggetto la "realizzazione di un porto turistico nel Comune di Palau" in ampliamento di quello già esistente; della nota di comunicazione del 29 ottobre 2003; di tutti gli atti presupposti, ivi compreso il verbale dell'Organo Tecnico Istruttore del 9 aprile 2003, la nota interlocutoria del 5 maggio 2003 e tutti gli atti conseguenti e connessi.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 marzo 2004 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì Silvio Pinna per la società ricorrente e l’avvocato Gian Piero Contu per le amministrazioni regionali;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Col ricorso all’esame del collegio la società ricorrente chiede in particolare l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con cui si è stabilito di sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto proposto dalla società stessa avente ad oggetto la "realizzazione di un porto turistico nel Comune di Palau" in ampliamento di quello già esistente.
A tal fine la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 10, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e dell'articolo 31 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 1999, nonché la violazione della D.G.R. 29/9 del 4 settembre 2001.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, sostenendo l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

 

Il ricorso merita di essere accolto.
Fondata ed assorbente risulta infatti la censura di violazione dell'articolo 10, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e dell'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999 (erroneamente indicata in ricorso come legge regionale n. 4 del 26 febbraio 1999).
Ritenuta, nel caso di specie, l'applicabilità del procedimento di verifica disciplinato da tale norma, deve rilevarsi che, ai sensi del comma secondo dell’art. 10, l'autorità competente deve pronunciarsi entro i 60 giorni successivi alla richiesta di procedura di verifica e, trascorso il termine suddetto, in ipotesi di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura.
Nel caso in esame, l'impugnata determinazione del 20 ottobre 2003 è intervenuta ben oltre il predetto termine di 60 giorni, non solo in relazione alla data di presentazione dell'istanza (14 settembre 2000), ma soprattutto in riferimento alla data di presentazione del progetto del porto, rielaborato nella sua stesura definitiva (4 marzo 2003).
Ne deriva che deve essere applicata all’ipotesi di cui si controverte la fattispecie del silenzio significativo, secondo cui, in mancanza di determinazioni espresse dell'autorità competente, "il progetto si intende escluso dalla procedura".
Non possono essere, infatti, condivise le contrarie argomentazioni dell'amministrazione regionale, espresse nell'atto di costituzione del 27 gennaio 2004, secondo cui la procedura di verifica in questione sarebbe "un procedimento obbligatorio e non altrimenti fungibile posto in capo alla Regione".
Al contrario la norma in esame (comma secondo dell'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996), ragionevole in quanto avente ad oggetto ipotesi di impatto di residua rilevanza, ha voluto introdurre un procedimento agile, che lascia comunque un congruo tempo all’amministrazione per provvedere espressamente, attribuendo al silenzio dell'amministrazione stessa protrattosi per oltre 60 giorni, il significato dell'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, senza con ciò incidere sulle competenze regionali.
Considerato, infine, che l’art. 31 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999 non contiene alcuna disposizione che deroghi a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e che tale norma regionale, per quanto non previsto dalla stessa, rimanda espressamente alle disposizioni del citato D.P.R., dimostrando in modo inequivoco che il legislatore regionale ha condiviso la scelta procedimentale dello Stato, non può che rilevarsi la fondatezza delle censure in esame.
Il ricorso deve essere di conseguenza accolto, assorbita ogni ulteriore censura, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l'amministrazione regionale resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

 

Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 24/05/2004

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