| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 14 giugno 2004 n. 797
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
A. Nieddu (Avv.ti G Manca e C. Manca) c. Amministrazione
Provinciale di Sassari (Avv. G. Masala) |
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1. Pubblico Impiego – instaurazione di fatto
– mancato espletamento procedimenti previsti dalla legge
– insussistenza.
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2. Pubblico Impiego – instaurazione di fatto
– mancato espletamento procedimenti previsti dalla legge
– nullità dei relativi atti - obbligo di regolarizzazione
contributiva e previdenziale - sussiste.
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1. Il rapporto di pubblico impiego non può
instaurarsi in via di mero fatto, sia pur in presenza dei
presupposti obiettivi del rapporto in quanto l’assunzione
del dipendente non è avvenuta con la procedura prevista
dalla legge.
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2. La violazione delle norme dettate per
le assunzioni in servizio, comporta la nullità dei relativi
atti, posti in essere da parte dell'Amministrazione con
la conseguenza che il dipendente può chiedere la regolarizzazione
contributiva e previdenziale per tutto il periodo di svolgimento
di fatto del rapporto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 797/2004
Ric. n. 215/1993 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 215/93 proposto dalla
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dott.ssa Antonella Nieddu, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giacomo e Celestino Manca di Mores
ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Baccelli n.
2, presso l’abitazione della dott.ssa Chiara Passeroni;
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contro
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l’Amministrazione Provinciale di Sassari,
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Masala, con domicilio presso la segreteria
del Tribunale;
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per il riconoscimento
dello status di pubblico dipendente per servizio prestato
presso l’Amministrazione Provinciale di Sassari dal 9.12.1981
al 20.4.1988 ed il conseguente diritto all’iscrizione all’I.N.A.D.E.L.
ed alla cassa Dipendenti Enti Locali per il citato periodo.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2004
il consigliere Francesco Scano;
UDITI l’avvocato Celestino Manca di Mores per la ricorrente
e l’avvocato Massimo Macciotta, su delega, per l’amministrazione,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Afferma la ricorrente di aver prestato servizio
presso l’Amministrazione Provinciale di Sassari dal 9.12.1981
al 20.4.1988, in virtù di convenzioni stipulate in esecuzione
della delibera della Giunta Provinciale n. 2333 del 30.10.1981
ed a seguito di successivi atti della medesima Giunta.
Chiede il riconoscimento dello status di pubblico dipendente
perché il rapporto di lavoro intercorso con l’Amministrazione
presenterebbe tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza
a tale fine.
La Provincia di Sassari ha eccepito l’inammissibilità del
ricorso, chiedendone il suo rigetto perché infondato.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2004 la causa, su concorde
richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal
Collegio.
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D I R I T T O
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Con il ricorso in esame la dott.ssa Antonella
Nieddu chiede al Tribunale di “dichiarare la sussistenza
dei diritti della ricorrente, conseguenti al suo status
di pubblico dipendente con obbligo, a carico dell’Amministrazione,
dei versamenti contributivi e previdenziali”.
L’Amministrazione Provinciale ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per omessa impugnazione dei singoli atti costitutivi
dei vari rapporti a termine instaurati con la P.A..
La difesa della dott.ssa Nieddu, con la memoria conclusionale,
ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione, perché nel ricorso
non si chiede il riconoscimento delle differenze retributive,
ma esclusivamente la regolarizzazione della posizione contributiva
e previdenziale.
La pretesa, così precisata, non appare del tutto corrispondente
a quella fatta oggetto del ricorso introduttivo.
L’oggetto della odierna controversia deve intendersi di
conseguenza delimitato dalla successiva prospettazione,
che contiene l’implicito riconoscimento della carenza di
interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia del
giudice adito sulla sussistenza di ulteriori suoi diritti
derivanti dal rapporto di lavoro con l’Amministrazione resistente,
secondo l’originaria formulazione del ricorso.
La domanda volta ad ottenere la regolarizzazione del rapporto
contributivo e previdenziale è fondata.
La difesa della Provincia chiede la reiezione della domanda
sul rilievo che la ricorrente non avrebbe dimostrato la
sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza
per poter affermare l’esistenza di un rapporto di pubblico
impiego, quali il vincolo di dipendenza gerarchica, il vincolo
di esclusività, e l’assoggettamento alla potestà disciplinare
dell’Amministrazione.
L’osservazione non può essere condivisa.
La sussistenza di simili elementi risulta in modo palese
dalle convenzioni stipulate fra le parti e dagli atti deliberativi
di approvazione delle stesse, laddove si afferma che “per
carenze di personale interno, si rende necessario provvedere
con personale esterno” (delibera G.P. n.2333/81), che i
lavori richiesti sono “riconducibili a quelli previsti per
il coadiutore amministrativo” (delibera G.P. 7.6.1982 n.
1170), che la prestazione lavorativa dovrà avvenire “secondo
le direttive… impartite dal responsabile [del servizio]”
(articolo 1 della convenzione del 30.12.1981).
L’attività lavorativa richiesta alla ricorrente, rientra,
quindi, tra le tipiche prestazioni che connotano il rapporto
di pubblico impiego.
Sebbene il rapporto intercorso con la Provincia di Sassari
presenti tutti i connotati che caratterizzano il rapporto
di pubblico impiego, tuttavia non può essere riconosciuto
come tale, poichè le assunzioni non sono avvenute con la
procedura prevista dalla legge per l’assunzione dei dipendenti.
La violazione delle norme dettate per le assunzioni in servizio,
comporta la nullità dei relativi atti, posti in essere da
parte dell'Amministrazione.
La giurisprudenza ha precisato che la nullità da cui sono
affetti gli atti di assunzione, ne comporta la radicale
improduttività di effetti (cfr. Cons. St. A.P. 29.2.1992,
nn. 1 e 2, e 5.3.1992, nn. 5 e 6; Tar Sardegna,12.12.1992,
n. 1712 e 8.2.1994, n. 58).
Per volontà della legge, il provvedimento di assunzione
è improduttivo, in quanto tale, di qualsiasi effetto giuridico,
anche se i fatti e le attività storicamente verificatesi
a seguito del negozio nullo possono, in base ad una diversa
normativa, produrre limitate e autonome conseguenze (cfr.
Cons. St. A.P. n. 2 del 1992 cit.).
Conformemente alla citata giurisprudenza la parte ricorrente
ha chiesto i benefici derivanti dal rapporto lavorativo
di fatto svolto (art. 2126 c.c.). Deve quindi essere riconosciuto
il diritto della parte ricorrente ad ottenere la regolarizzazione
contributiva e previdenziale con consequenziale obbligo
per l’Amministrazione di versare i contributi previdenziali
ed assistenziali previsti per il datore di lavoro per tutto
il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
Nei limiti di cui sopra il ricorso deve pertanto essere
accolto.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate
fra le parti.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA accoglie in parte, nei limiti di cui in
motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara
il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarizzazione
contributiva e previdenziale per il periodo dal 9.12.1981
al 20.4.1988.
Compensa interamente fra le parti le spese e gli onorari
di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 5 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
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Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.
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Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004
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