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T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 14 giugno 2004 n. 797
Pres. L. Tosti, Est. F. Scano
A. Nieddu (Avv.ti G Manca e C. Manca) c. Amministrazione Provinciale di Sassari (Avv. G. Masala)


1. Pubblico Impiego – instaurazione di fatto – mancato espletamento procedimenti previsti dalla legge – insussistenza.

 

2. Pubblico Impiego – instaurazione di fatto – mancato espletamento procedimenti previsti dalla legge – nullità dei relativi atti - obbligo di regolarizzazione contributiva e previdenziale - sussiste.

1. Il rapporto di pubblico impiego non può instaurarsi in via di mero fatto, sia pur in presenza dei presupposti obiettivi del rapporto in quanto l’assunzione del dipendente non è avvenuta con la procedura prevista dalla legge.

 

2. La violazione delle norme dettate per le assunzioni in servizio, comporta la nullità dei relativi atti, posti in essere da parte dell'Amministrazione con la conseguenza che il dipendente può chiedere la regolarizzazione contributiva e previdenziale per tutto il periodo di svolgimento di fatto del rapporto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 797/2004
Ric. n. 215/1993
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 215/93 proposto dalla

 

dott.ssa Antonella Nieddu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo e Celestino Manca di Mores ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Baccelli n. 2, presso l’abitazione della dott.ssa Chiara Passeroni;

 

contro

 

l’Amministrazione Provinciale di Sassari, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Masala, con domicilio presso la segreteria del Tribunale;

 

per il riconoscimento
dello status di pubblico dipendente per servizio prestato presso l’Amministrazione Provinciale di Sassari dal 9.12.1981 al 20.4.1988 ed il conseguente diritto all’iscrizione all’I.N.A.D.E.L. ed alla cassa Dipendenti Enti Locali per il citato periodo.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2004 il consigliere Francesco Scano;
UDITI l’avvocato Celestino Manca di Mores per la ricorrente e l’avvocato Massimo Macciotta, su delega, per l’amministrazione,
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Afferma la ricorrente di aver prestato servizio presso l’Amministrazione Provinciale di Sassari dal 9.12.1981 al 20.4.1988, in virtù di convenzioni stipulate in esecuzione della delibera della Giunta Provinciale n. 2333 del 30.10.1981 ed a seguito di successivi atti della medesima Giunta.
Chiede il riconoscimento dello status di pubblico dipendente perché il rapporto di lavoro intercorso con l’Amministrazione presenterebbe tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza a tale fine.
La Provincia di Sassari ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone il suo rigetto perché infondato.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2004 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

D I R I T T O

 

Con il ricorso in esame la dott.ssa Antonella Nieddu chiede al Tribunale di “dichiarare la sussistenza dei diritti della ricorrente, conseguenti al suo status di pubblico dipendente con obbligo, a carico dell’Amministrazione, dei versamenti contributivi e previdenziali”.
L’Amministrazione Provinciale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei singoli atti costitutivi dei vari rapporti a termine instaurati con la P.A..
La difesa della dott.ssa Nieddu, con la memoria conclusionale, ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione, perché nel ricorso non si chiede il riconoscimento delle differenze retributive, ma esclusivamente la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.
La pretesa, così precisata, non appare del tutto corrispondente a quella fatta oggetto del ricorso introduttivo.
L’oggetto della odierna controversia deve intendersi di conseguenza delimitato dalla successiva prospettazione, che contiene l’implicito riconoscimento della carenza di interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia del giudice adito sulla sussistenza di ulteriori suoi diritti derivanti dal rapporto di lavoro con l’Amministrazione resistente, secondo l’originaria formulazione del ricorso.
La domanda volta ad ottenere la regolarizzazione del rapporto contributivo e previdenziale è fondata.
La difesa della Provincia chiede la reiezione della domanda sul rilievo che la ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per poter affermare l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, quali il vincolo di dipendenza gerarchica, il vincolo di esclusività, e l’assoggettamento alla potestà disciplinare dell’Amministrazione.
L’osservazione non può essere condivisa.
La sussistenza di simili elementi risulta in modo palese dalle convenzioni stipulate fra le parti e dagli atti deliberativi di approvazione delle stesse, laddove si afferma che “per carenze di personale interno, si rende necessario provvedere con personale esterno” (delibera G.P. n.2333/81), che i lavori richiesti sono “riconducibili a quelli previsti per il coadiutore amministrativo” (delibera G.P. 7.6.1982 n. 1170), che la prestazione lavorativa dovrà avvenire “secondo le direttive… impartite dal responsabile [del servizio]” (articolo 1 della convenzione del 30.12.1981).
L’attività lavorativa richiesta alla ricorrente, rientra, quindi, tra le tipiche prestazioni che connotano il rapporto di pubblico impiego.
Sebbene il rapporto intercorso con la Provincia di Sassari presenti tutti i connotati che caratterizzano il rapporto di pubblico impiego, tuttavia non può essere riconosciuto come tale, poichè le assunzioni non sono avvenute con la procedura prevista dalla legge per l’assunzione dei dipendenti.
La violazione delle norme dettate per le assunzioni in servizio, comporta la nullità dei relativi atti, posti in essere da parte dell'Amministrazione.
La giurisprudenza ha precisato che la nullità da cui sono affetti gli atti di assunzione, ne comporta la radicale improduttività di effetti (cfr. Cons. St. A.P. 29.2.1992, nn. 1 e 2, e 5.3.1992, nn. 5 e 6; Tar Sardegna,12.12.1992, n. 1712 e 8.2.1994, n. 58).
Per volontà della legge, il provvedimento di assunzione è improduttivo, in quanto tale, di qualsiasi effetto giuridico, anche se i fatti e le attività storicamente verificatesi a seguito del negozio nullo possono, in base ad una diversa normativa, produrre limitate e autonome conseguenze (cfr. Cons. St. A.P. n. 2 del 1992 cit.).
Conformemente alla citata giurisprudenza la parte ricorrente ha chiesto i benefici derivanti dal rapporto lavorativo di fatto svolto (art. 2126 c.c.). Deve quindi essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva e previdenziale con consequenziale obbligo per l’Amministrazione di versare i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per il datore di lavoro per tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
Nei limiti di cui sopra il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva e previdenziale per il periodo dal 9.12.1981 al 20.4.1988.
Compensa interamente fra le parti le spese e gli onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

 

Lucia Tosti, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Francesco Scano, Consigliere, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004

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