| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 28 maggio 2004
n. 5076
Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi
Roberto Pasca di Magliano (Avv.ti A. Abbamonte e C. Corduas)
c/ Ministero delle politiche agricole e forestali (Avv.
di Stato) – Istituto Sperimentale per la Frutticoltura –
Vincenzo Patierno (non costituito) |
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1. Pubblico impiego – Commissario straordinario
di ente pubblico – Natura del rapporto – È un rapporto di
servizio onorario attributivo di pubbliche funzioni – Giurisdizione
dell’AGA – Sussiste
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2. Provvedimento amministrativo - Decreto
ministeriale di nomina di commissario straordinario di ente
pubblico – Natura – Non è atto politico – motivi – È atto
di alta amministrazione – Conseguenze
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1. La nomina di commissario straordinario
di ente pubblico si inquadra non in un rapporto di pubblico
impiego, ma di servizio onorario, attributivo di pubbliche
funzioni e connotato dal carattere discrezionale della scelta
dell’amministrazione e di interessi legittimi in capo al
soggetto nominato, con la conseguenza che le relative controversie
sono devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo
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2. Il decreto ministeriale di nomina di un
commissario straordinario di ente pubblico concreta una
scelta discrezionale di alta amministrazione, sottoposta
alla giurisdizione del GA e alla disciplina del procedimento
amministrativo; esso non è connotato da valenza politica,
poiché atti politici sono solo quelli riferibili a organi
costituzionali dello Stato, collegati immediatamente e direttamente
alla Costituzione e alle leggi costituzionali e finalizzati
alla direzione suprema della cosa pubblica e al coordinamento
e al controllo in cui detta direzione si estrinseca.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
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composto dai signori Magistrati: Consigliere
Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente; Consigliere Antonio AMICUZZI
- Relatore; Consigliere Giancarlo LUTTAZI - Correlatore
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5329 del 2001 proposto da
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PASCA di MAGLIANO Roberto, rappresentato
e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte e Claudio Corduas,
unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma,
alla alla Via degli Avignonesi n. 5;
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CONTRO
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il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE
e FORESTALI, in persona del Ministro in carica, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato
per legge; l’ISTITUTO SPERIMENTALE per la FRUTTICULTURA,
in persona del legale rappresentante pro tempore;
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e nei confronti
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di PATIERNO Vincenzo, non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento
del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 7.3.2001, comunicato con nota del Direttore Generale
di detto Ministero del 12.3.2001, prot. n. 1342/C;
degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
delle proprie difese;
Vista la propria ordinanza 23 maggio 2001 n. 3408;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’8.3.2004, con designazione
del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i
procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato l’11/14/19.4.2001,
depositato il 2.5.2001, il prof. Roberto Pasca di Magliano,
nominato, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali n. 566 del 15.1.1999, commissario straordinario
dell’Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma
(con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
sino al riordino previsto dall’art. 3, II c., del D.Leg.vo
n. 143 del 1997), ha impugnato il decreto del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali del 7.3.2001, comunicato
con nota del Direttore Generale di detto Ministero del 12.3.2001,
prot. n. 1342/C, con cui (ritenuta l’opportunità di affidare
detto incarico ad altra persona, in ossequio al principio
dell’alternanza in incarichi di alta responsabilità e rilevanza
amministrativa, di cui è, tra l’altro, espressione l’art.
6, II c., del D.leg.vo n. 204 del 1998) è stato nominato
commissario straordinario dell’Istituto di cui trattasi
il dott. Vincenzo Patierno.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Violazione degli artt. 88 e 97 della Costituzione, in
connessione con il D.Leg.vo n. 454 del 1999 e con il D.Leg.vo
n. 204 del 1998. Eccesso di potere per “falsa motivazione,
falsa causa” e travisamento dei fatti. Violazione degli
artt. 3, 7 e segg. della L. n. 241 del 1990.
La prassi costituzionale vuole che all’esito dello scioglimento
delle Camere l’attività di governo prosegua per l’ordinaria
amministrazione, tanto che i principi di cui agli artt.
88 e 97 della Costituzione sono stati correttamente ed ulteriormente
esplicitati con nota circolare del 9.3.2001 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dal cui punto 4) si evince che,
a Camere sciolte, il Governo procede alle nomine solo se
indispensabili per assicurare la piena operatività dell’azione
amministrativa, nonché il rispetto dei termini previsti
a tali fini dalle leggi vigenti.
Il Ministero intimato ha invece ignorato detti precetti,
non essendovi dubbi che la sostituzione del ricorrente esuli
dalle ipotesi disciplinate dal sopra citato punto 4), non
essendovi alcuna imprescindibile necessità e urgenza di
sostituire il soggetto titolare dell’organo commissariale
e non potendosi dubitare, in assenza di rilievi, della funzionalità
e della rispondenza sotto il profilo contabile amministrativo
dell'Istituto da esso diretto.
E’ assolutamente incondivisibile la motivazione posta a
base dell’atto impugnato, atteso che il ricorrente è stato
nominato Commissario straordinario in attesa del riordino,
previsto dal D.Leg.vo n. 454 del 1999, degli istituti sperimentali
dipendenti dal Ministero di cui trattasi, riordino che non
è, allo stato, operativo, subordinando gli artt. 7 e 9 del
decreto la soppressione degli organi commissariali all’approvazione
dello Statuto del Consiglio (artt. 1 e 7) per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura (con conseguente nomina
dei direttori degli istituti), al momento non operativo;
nessun ostacolo normativo ostava, quindi, alla permanenza
in servizio del ricorrente.
E’ altresì inconferente il richiamo contenuto nell’impugnato
provvedimento al principio dell'alternanza, di cui all’art.
6 del D.Leg.vo n. 204 del 1988, sia perché gli Enti ivi
richiamati sono diversi rispetto all’Istituto sperimentale
di cui trattasi, sia poiché il principio avrebbe dovuto
operare all’esito dei due mandati (che avrebbero dovuto
avere la durata complessiva di 8 anni, con scadenza nel
mese di dicembre dell’anno 2002) e sia perché il principio
recede nel periodo d scioglimento delle camere, nel quale
il Governo deve limitarsi allo svolgimento di attività di
ordinaria amministrazione.
Al ricorrente non è stata, inoltre, mai inviata comunicazione
dell'avvio del procedimento di revoca dell’incarico, in
violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del
1990.
Con ordinanza 23 maggio 2001, n. 3408 il Tribunale ha accolto
la istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato tenuto conto che per quanto sia elevata la discrezionalità
nella scelta, la potestà di nomina nell’ambito della P.A.
incontra pur sempre nei principi enunciati dall’art. 97
della Costituzione altrettanti parametri di indirizzo della
valutazione che rendono giuridicamente rilevante il procedimento
seguito, con conseguente necessità di motivazione della
scelta operata, considerato che tale motivazione non può
limitarsi al richiamo al principio di alternanza.
Con memoria depositata il 25.2.2004 parte ricorrente ha
ribadito tesi e richieste.
Con atto depositato il 26.2.2004 si è costituito in giudizio
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ha
eccepito la carenza di interesse al ricorso perché il ricorrente
non avrebbe più potuto ottenere l’incarico de quo (dal momento
che l’art. 6, II c., del D.Leg.vo n. 204 del 1998, vieta
di attribuire l’incarico di cui trattasi per più di due
volte alla stessa persona “ed il dott. Pasca lo ha già ricoperto
per due mandati”), con irrilevanza della circostanza che
non sarebbero state sufficientemente chiarite le ragioni
per le quali è stato attribuito l’incarico al dott. Patierno.
Ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità
del ricorso o per la sua reiezione.
Alla pubblica udienza dell’8.3.2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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1.- Osserva preliminarmente il Collegio che,
con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454, atto
del processo di riforma della pubblica amministrazione introdotto
dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, è stato istituito il Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura: ente
nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza generale
nel settore agricolo, agro-industriale, ittico e forestale,
posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole
e forestali e con istituti distribuiti sul territorio, ciascuno
retto da un proprio direttore.
In prima attuazione, gli istituti scientifici e tecnologici
indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1967 e 1318 e nella legge 6 giugno 1973 n. 306,
con le relative sezioni operative, e le altre istituzioni
e strutture di ricerca incluse nell’allegato al decreto
legislativo in argomento, costituiscono gli istituti del
Consiglio e mantengono la propria autonomia scientifica,
amministrativa, contabile e finanziaria fino alla loro completa
riorganizzazione ad opera dello statuto del nuovo ente e
dei regolamenti di amministrazione e contabilità e di organizzazione
e funzionamento indicati nell’art. 7 del citato decreto
legislativo 454 del 1999.
Dalla data di approvazione della anzidetta normativa sono
anche soppressi gli organismi preposti agli istituti sopra
indicati e cessano dall’incarico i rispettivi direttori.
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2.- Il ricorso in esame riguarda l’Istituto
Sperimentale per la Frutticultura, che era retto da un commissario
straordinario nominato con decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali. Detto commissario ora contesta il
decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
di affidamento dell’incarico ad altra persona e di nomina
del soggetto controinteressato quale sostituto nella carica,
unitamente alla nota del Direttore Generale del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali di trasmissione di
detto decreto.
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3.- Innanzi tutto il Collegio ritiene sussistere
la propria giurisdizione con riguardo alla pretesa fatta
valere in giudizio. L’art. 63 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 prevede che spettano al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, le controversie che concernono
l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli
incarichi dirigenziali, nonché la responsabilità dirigenziale.
Va al riguardo osservato che, a prescindere da ogni rilievo
sulla incidenza del potere esercitato sull’assetto organizzativo
dell’ente, inteso in termini generali, è da rilevare che
il commissario straordinario di un ente pubblico viene inserito
in un rapporto non di pubblico impiego, ma di servizio onorario,
che non rientra nello schema di lavoro subordinato, né in
quello del lavoro autonomo, né in quello della prestazione
d’opera intellettuale (Cassazione civile, SS.UU. 13 febbraio
1991 n. 1521). La nomina del commissario straordinario di
un ente pubblico non è infatti assimilabile alla attribuzione
di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento
non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego,
ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per
un periodo determinato, di un organo straordinario nella
struttura dell’ente, non avendo altresì la nomina effetti
surrogatori delle funzioni svolte dai dirigenti che, pur
in regime di commissariamento, continuano a svolgere le
loro funzioni istituzionali (Corte Conti, Sez. Contr., 4
ottobre 1995, n. 127). Quello del commissario straordinario
è un rapporto di servizio con attribuzioni di pubbliche
funzioni, espressione di incarico conferito con scelta discrezionale
di alta amministrazione, nell’ambito di poteri pubblicistici,
ai quali sono correlati interessi legittimi: con la conseguenza
che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione
di legittimità del giudice amministrativo (Cassazione civile,
Sezioni Un., 13 febbraio 1991 n. 1521, cit.).
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4.- In secondo luogo, per ragioni di logica
processuale, appare opportuno disattendere subito la eccezione
di carenza di interesse al ricorso formulata dalla resistente
Amministrazione nell’assunto che il ricorrente non avrebbe
più potuto ottenere l’incarico de quo dal momento che l’art.
6, II c., del D.Leg.vo n. 204 del 1998, vieta di attribuire
l’incarico di cui trattasi per più di due volte alla stessa
persona “ed il dott. Pasca lo ha già ricoperto per due mandati”,
con irrilevanza della circostanza che non sarebbero state
sufficientemente chiarite le ragioni per le quali è stato
attribuito l’incarico al dott. Patierno.
Va premesso che la cessazione degli incarichi conferiti
ai direttori degli istituti (e, quindi, ai loro eventuali
commissari straordinari) in conseguenza della soppressione
degli istituti stessi per effetto del loro assorbimento
nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
è subordinata alla definitiva attuazione degli adempimenti
di cui all’art. 9, comma secondo, del decreto legislativo
29 ottobre 1999 n. 454. Questi ultimi hanno come atto conclusivo
l’approvazione ministeriale dello statuto e dei regolamenti
di amministrazione e contabilità e di organizzazione e funzionamento
previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 454 del 1999
sopra ricordato. Al momento attuale le dette condizioni
non si sarebbero ancora realizzate.
E’ proprio la attuale sopravvivenza dell’istituto che ha
consentito all’amministrazione di mantenerne in vita la
direzione, sia pure commissariata, nella persona di un differente
soggetto.
L’art. 6, II c., del D.Leg.vo n. 204 del 1998 stabilisce
che i presidenti degli enti di cui al presente comma possono
restare in carica per non più di due mandati. Il periodo
svolto in qualità di commissario straordinario è comunque
computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli
enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella
stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato
in corso.
La disposizione avrebbe dovuto operare all’esito dei due
mandati che avrebbero dovuto avere la durata complessiva
di 8 anni, con scadenza, come dedotto da parte ricorrente
e non contestato da controparte, nel mese di dicembre dell’anno
2002, e non nella precedente data del 7.3.2001 di adozione
del provvedimento impugnato.
Ed invero risulta dal decreto n. 566 del 15.1.1999, di nomina
del ricorrente quale Commissario straordinario dell’istituto
in questione dalla data del decreto e fino al riordino di
cui all’art. 3, II c., del D.Leg.vo n. 143 del 1997 (che
prevede che gli enti, istituti e aziende sottoposti alla
vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari
e Forestali sono soppressi a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento,
riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli
11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano), che al deducente,
con D.P.R. 17.2.1994, era stato conferito l’incarico di
Presidente di detto Istituto per un quadriennio. Alla data
di adozione dell'impugnato provvedimento il secondo mandato
era in corso e non era quindi scaduto, con conseguente sussistenza
dell’interesse di parte ricorrente al ricorso.
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5.- Tanto premesso va osservato che la parte
centrale della controversia è introdotta dai motivi di ricorso
con i quali il soggetto interessato deduce, da un lato la
violazione delle norme sul procedimento amministrativo per
la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca
della sua nomina, dall’altro la insufficienza della motivazione,
atteso che il ricorrente è stato nominato Commissario straordinario
in attesa del riordino, previsto dal D.Leg.vo n. 454 del
1999, degli istituti sperimentali dipendenti dal Ministero
di cui trattasi, che non è, allo stato, operativo, subordinando
gli artt. 7 e 9 del decreto la soppressione degli organi
commissariali all’approvazione dello Statuto del Consiglio
(artt. 1 e 7) per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(con conseguente nomina dei direttori degli istituti) al
momento non operativo.
Le doglianze appaiono entrambe fondate.
E’ da premettere che non è controverso il fatto che nella
specie sia mancata la comunicazione dell'avvio del procedimento
e che il provvedimento di revoca si limiti a motivare deducendo
l’opportunità di affidare detto incarico ad altra persona
in ossequio al principio dell’alternanza in incarichi di
alta responsabilità e rilevanza amministrativa, di cui è,
tra l’altro, espressione l’art. 6, II c., del D.leg.vo n.
204 del 1998, con nomina quale Commissario straordinario
dell’Istituto di cui trattasi del dott. Vincenzo Patierno.
Deve innanzi tutto il Collegio valutare se gli atti impugnati
siano connotati da valenza politica, perché a tanto conseguirebbe
l’insindacabilità del provvedimento impugnato da parte del
Giudice Amministrativo e la sua non assoggettabilità alla
disciplina del procedimento amministrativo.
Nel particolare, non sarebbe necessaria la partecipazione
dell’avvio del procedimento di revoca al funzionario da
sostituire, né sarebbe richiesta alcuna motivazione delle
scelte operate.
La tesi potrebbe avere fondamento nella considerazione,
da un lato, che l’esecutivo sarebbe libero di preferire
i soggetti cui affidare la realizzazione del proprio programma
di governo; dall’altro, che l’atto di revoca, che si inquadra
nel processo di revisione delle nomine collegato al succedersi
delle legislature e al conseguente avvicendarsi delle maggioranze
di Governo, è disposto per mera scelta politica: questo
renderebbe irrilevante la mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento, atteso che il singolo non potrebbe mai
incidere sul contenuto politico dell’atto finale.
Una volta operata la scelta, di “natura politica”, si dispiegherebbero
in forza di legge gli effetti tipici del provvedimento adottato,
senza necessità di motivazione specifica.
La tesi non è condivisibile.
Hanno, difatti, natura politica solo gli atti che sono riferibili
a organi costituzionali dello Stato, collegati immediatamente
e direttamente alla Costituzione e alle leggi costituzionali,
nei quali si estrinsecano l’attività di direzione suprema
della cosa pubblica e l’attività di coordinamento e controllo
delle singole manifestazioni in cui la direzione stessa
si esprime nel rispetto degli interessi del regime politico
canonizzati nella Costituzione.
All’opposto, il fondo politico della scelta del Governo
attraverso gli atti in questa sede impugnati costituisce
solo il motivo dell’esercizio di questo nuovo potere, che,
come verrà spiegato, non persegue “interessi politici”,
cioè interessi di parte, ma l’interesse pubblico, che è
collegato al diritto (anzi, al dovere) del Governo di realizzare
il proprio programma politico attraverso un apparato amministrativo
imparziale e rispettoso delle regole del buon andamento.
Il provvedimento in questa sede impugnato (di sostanziale
revoca e di nomina dell’organo di vertice di ente pubblico)
rientra, pertanto, nella distinta categoria degli atti di
“alta amministrazione”, i quali costituiscono il primo grado
di attuazione dell’indirizzo politico del Governo in campo
amministrativo.
Gli incarichi conferiti ai supremi organi di direzione della
pubblica amministrazione, pure assolvendo a una funzione
del tutto peculiare (in quanto segnano il raccordo tra la
funzione di governo e la funzione amministrativa) pur sempre
ineriscono all’attività amministrativa dell’esecutivo e
sono soggetti al regime giuridico proprio degli atti amministrativi.
Essi scaturiscono da un normale procedimento amministrativo,
sia pure estremamente semplificato in considerazione dell’ampia
discrezionalità che dà carattere al provvedimento che lo
conclude.
L’atto impugnato è, quindi, sottoposto al sindacato del
giudice amministrativo non diversamente da tutti gli atti
amministrativi che coinvolgono posizioni di interesse legittimo
(art. 113 della Costituzione) e, diversamente dagli atti
politici, non sono liberi nella scelta dei fini, ma sono
legati, pure nell’ampia discrezionalità che caratterizza
l’alta amministrazione, ai fini segnati dall’ordinamento
giuridico.
Ulteriore conseguenza consiste nella applicabilità al provvedimento
de quo della normativa sul procedimento amministrativo,
in particolare della L. n. 241 del 1990.
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5.1.- Quanto alla prima delle sopra riportate
conclusioni va osservato che, per vero, gli articoli 97
e 98 della Costituzione assegnano alla pubblica amministrazione
un ruolo fondamentale per la democrazia, riconoscendole
attribuiti che concorrono a esprimere l’essenza dello Stato
di diritto.
Resta, pertanto, escluso ogni legame gerarchico tra l’organo
di vertice dell’apparato e l’organo di direzione politica.
Pure, la anzidetta posizione di indipendenza non ha i connotati
dell’autonomia, come succede per gli organi soggetti solo
alla legge ovvero che hanno la possibilità di perseguire
specifici interessi settoriali sulla base di scelte proprie:
autonome anche nei fini, perciò non soggette agli indirizzi
del Governo e meno lontane dagli schemi dell’autonomia privata.
Non è questo il caso della pubblica amministrazione, che
deve essere conforme alle specifiche regole dettate dalla
Costituzione.
E’, pertanto, possibile concludere nel senso che non può
ritenersi che l’impugnato provvedimento non debba essere
assoggettato alla disciplina del procedimento amministrativo.
All’opposto, il procedimento amministrativo attraverso il
quale prende corpo il potere affonda le proprie radici nei
due elementi essenziali di una adeguata ed esauriente motivazione,
che non può ritenersi soddisfatta mediante riempimento dell’atto
di formule inconsistenti.
La motivazione deve essere mirata all’accertamento della
idoneità tecnica del soggetto a garantire, nel rispetto
dei principi della imparzialità e del buon andamento, continuità
all’azione amministrativa pure in occasione del cambiamento
del programma e degli obiettivi che sono da raggiungere
come impegno politico del nuovo Governo.
In particolare il destinatario del provvedimento di revoca
deve essere posto in condizione di capire le ragioni (serie
e di spessore) che hanno indotto il Governo a procedere
al ricambio nel posto di vertice.
Quanto alla unica motivazione del provvedimento impugnato,
consistente nel richiamo al principio dell'alternanza, di
cui all’art. 6 del D.Leg.vo n. 204 del 1988, deve ritenersi
la stessa insufficiente ed inconferente, come, tra l’altro,
dedotto da parte ricorrente, poiché il principio avrebbe
dovuto operare all’esito dei due mandati (che avrebbero
dovuto avere la durata complessiva di 8 anni, con scadenza
nel mese di dicembre dell’anno 2002), va osservato quanto
segue:
Detto art. 6 stabilisce, al I comma, che “Fatto salvo quanto
previsto da successivi decreti emanati in conformità ai
criteri direttivi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni
di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca
si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali
di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto,
ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia
spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie
alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di
cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento
ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto
dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni
dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente
comma”. Al II comma stabilisce che “La nomina dei presidenti
degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica
e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione previste
dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni.
I presidenti degli enti di cui al presente comma possono
restare in carica per non più di due mandati. Il periodo
svolto in qualità di commissario straordinario è comunque
computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli
enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella
stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato
in corso”.
La disposizione è quindi applicabile alla fattispecie, ma
il principio avrebbe dovuto operare all’esito dei due mandati
che avrebbero dovuto avere la durata complessiva di 8 anni,
con scadenza nel mese di dicembre dell’anno 2002 e non alla
precedente epoca di adozione del provvedimento impugnato,
con conseguente inadeguatezza della specifica motivazione
in esame posta a base dello stesso.
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5.2.- Quanto alla ritenuta applicabilità
al caso di specie dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990
n. 241, va osservato che la norma introduce uno di quegli
istituti di garanzia del corretto operare della pubblica
amministrazione e che la partecipazione dell’avvio del procedimento
ai soggetti destinati a cessare dall’incarico costituisce
per sua natura un elemento essenziale dell’attività istruttoria,
non riuscendosi a comprendere la resistenza dell’amministrazione
a ottemperare a un elementare obbligo di legge.
E’ l’equivoco di ritenere la partecipazione come un istituto
posto nell’esclusivo interesse del destinatario del provvedimento
sfavorevole che potrebbe aver indotto l’amministrazione
a ritenere che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
non poteva inficiare assolutamente la legittimità dell’atto
finale, atteso che l’interessato, in considerazione della
valenza politica dell’atto di revoca, pure partecipando
non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell’atto finale.
A questo proposito è utile osservare che compito della pubblica
amministrazione è in ogni caso quello di adottare provvedimenti
legittimi. Per questo l’ordinamento prevede organi e istituti
volti a coadiuvare con l’amministrazione attiva per armonizzare
gli interessi pubblici perseguiti con gli eventuali altri
interessi (pubblici o privati) coinvolti nel procedimento
e per evitare, nello stesso interesse pubblico, i possibili
errori, le casuali omissioni, le indebite deviazioni nell’esercizio
del potere esercitato. La diretta partecipazione al procedimento
del destinatario dell’emanando atto sfavorevole consente
all’amministrazione di acquisire documenti, dati significativi,
elementi utili o anche solo argomenti che potrebbero indurla
a un ripensamento sulla legittimità (o anche sulla sola
opportunità) del provvedimento che essa si appresta ad adottare.
E’ questo il motivo per il quale l’art. 7 della legge 241
del 1990 soddisfa in primo luogo l’interesse della pubblica
Amministrazione al corretto esercizio dei suoi poteri.
Nella operazione di ricambio al vertice l’interessato potrebbe
fornire all’amministrazione utili elementi di valutazione
della propria fedeltà tecnica e della sicura capacità professionale
di eseguire i programmi anche del nuovo Governo, favorendo
in tale modo l’operazione di verifica sulla correttezza
della scelta effettuata dal precedente Governo con gli obiettivi
irrinunciabili di indipendenza, imparzialità e buon andamento
dell’apparato amministrativo. La mancata comunicazione dell'avvio
del procedimento al ricorrente prima della adozione dell’impugnato
atto costituisce quindi ulteriore motivo di illegittimità
di questo.
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6.- Per le ragioni che si sono esposte, il
ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato
l’atto impugnato. Restano assorbiti gli ulteriori motivi
di ricorso.
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7.- La novità della questione trattata giustifica
la compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio -Sezione seconda ter- accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei
limiti e nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica
amministrazione.
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Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di
consiglio dell’8.3.2003, con l’intervento dei signori Magistrati
elencati in epigrafe.
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Consigliere
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore
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