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T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 8 giugno 2004 n. 750
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
U.M.C. di Marco Uda & C. s.a.s., in ATI con BI.LAB. di Battaglini A. & C. s.a.s (Avv.ti A. G. Grimaldi e L. Giua Marassi), c. Provincia di Oristano (Avv. S. Vidili) e Commissione di gara per l’aggiudicazione (n.c.)


1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto - irregolare compilazione della scheda di partecipazione – esclusione immediata - non sussiste.

 

2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto - inosservanza delle prescrizioni – esclusione – solo se rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione.

1. In una gara d'appalto, la generica clausola prevista dal bando di esclusione per il caso di irregolare compilazione della scheda di partecipazione non equivale, di regola, ad espressa comminatoria di immediata esclusione, a meno che si tratti di una rilevante ed insanabile irregolarità della stessa. Infatti, la comminatoria di esclusione può essere prevista soltanto per la violazione di determinati requisiti o formalità espressamente indicati, per esplicita valutazione dell'amministrazione appaltante che ha considerato quei requisiti o quelle formalità come elementi essenziali nel procedimento di gara.

 

2. L’inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione, quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 750/2004
Ric. n. 560/2004
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 560/2004 proposto dalla

 

U.M.C. di Marco Uda & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Marco Uda, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la BI.LAB. di Battaglini A. & C. s.a.s. rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti Anna Grazia Grimaldi e Luisa Giua Marassi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alagon n. 1, presso il loro studio,

 

contro

 

- la Provincia di Oristano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Vidili ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio dell’avv. Benedetto Ballero,
- la Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di avviamento, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio dell’aria della Provincia di Oristano, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio,

 

per l’annullamento
- del verbale di gara del 29 aprile 2004, trasmesso con nota n. 7881 del 10 maggio 2004, col quale la Commissione giudicatrice ha escluso dalla gara di cui sopra la costituenda ATI ricorrente;
- della nota n. 7623 del 5 maggio 2004, con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali, nonché Presidente della Commissione di gara, ha comunicato di aver approvato con propria determinazione n. 416 del 4 maggio 2004 il predetto verbale di esclusione;
- dell’anzidetta determinazione dirigenziale n. 416 del 4 maggio 2004;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, compresi gli eventuali atti di aggiudicazione dell’appalto.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario Tito Aru;
Uditi all’udienza camerale del 26 maggio 2004 gli avv.ti Anna Grazia Grimaldi e Luisa Giua Marassi per la ricorrente e l’avv. Salvatore Vidili per la Provincia di Oristano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Con il ricorso in esame, notificato il 20 maggio 2004 e depositato il successivo giorno 21, la ricorrente espone di aver partecipato al pubblico incanto indetto dalla Provincia di Oristano per l’affidamento triennale del servizio di avviamento, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio dell’aria della medesima provincia, con importo a base d’asta di Euro 770.000,00 (oltre IVA), da aggiudicarsi col criterio dell’offerta più vantaggiosa.
Nella seduta del 29 aprile 2004, tuttavia, la Commissione di gara ne disponeva l’esclusione rilevando che nella dichiarazione sostitutiva presentata non risultava indicata la posizione ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, sui piani individuali di emersione.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:
Violazione dell’art. 16 del D.Lgvo n. 157/1995 – Violazione e falsa applicazione del bando di gara ove restrittivamente interpretato, oltre che dei principi generali in materia di appalti pubblici e, in particolare, del principio di massima partecipazione alla gara e delle regole di interpretazione dei bandi – Violazione della ratio delle disposizioni legislative relative all’emersione del lavoro irregolare – Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione provinciale intimata che, nel ribadire la correttezza dell’operato della Commissione di gara, ha chiesto la reiezione sia dell’istanza cautelare che, nel merito, del ricorso, vinte le spese.
All’udienza camerale del 26 maggio 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.
Ai fini della partecipazione alla gara in questione, infatti, le imprese dovevano presentare, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, una dichiarazione sostitutiva datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, utilizzando all’uopo la scheda predisposta dalla stessa amministrazione (art. 3 del bando).
Il bando prevedeva, a pena di esclusione, la compilazione in ogni sua parte di detta scheda.
La costituenda ATI ricorrente è stata esclusa per non aver apposto alcuna indicazione nelle caselle corrispondenti alle dichiarazioni richieste dal punto p) della scheda di partecipazione, concernenti l’indicazione di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione o quella di essersi avvalsa di piani individuali di emersione con avvenuta conclusione del relativo periodo.
Orbene, il Tribunale ha anche recentemente precisato (TAR Sardegna n. 597 dell’11 maggio 2004) che, in una gara d'appalto, la generica clausola prevista dal bando di esclusione per il caso di irregolare compilazione della scheda di partecipazione non equivale, di regola, ad espressa comminatoria di immediata esclusione, a meno che si tratti di una rilevante ed insanabile irregolarita' della stessa.
Infatti, la comminatoria di esclusione puo' essere prevista soltanto per la violazione di determinati requisiti o formalita' espressamente indicati, per esplicita valutazione dell'amministrazione appaltante che ha considerato quei requisiti o quelle formalita' come elementi essenziali nel procedimento di gara (in termini, Consiglio Stato sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290).
Per il resto è stato precisato in giurisprudenza che l’inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione, quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara (Cons.St., Sez. V, 31 ottobre 2001 n. 5690 e 30 giugno 1995 n. 936; C.G.A. 21 novembre 1997 n. 550; T.A.R Sicilia-Palermo, Sez. II 18 maggio 2000 n. 812 e 15 febbraio 1999 n. 361).
Con riguardo al caso di specie, non può ritenersi che la mancata compilazione del punto p) della dichiarazione di cui sopra costituisca una insanabile irregolarità della domanda di partecipazione (trattandosi, oltretutto, di chiarimento di agevole acquisizione) né, tantomeno, che dalla sua regolarizzazione scaturisca un’alterazione della par condicio dei concorrenti.
S’imponeva dunque alla Commissione giudicatrice il dovere di favorire la massima partecipazione possibile alla gara, avvalendosi del potere assegnatole dall’art. 16 del D.Lgvo n. 157/1995 di invitare le imprese a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione presentata.
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto con annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione fermo restando, naturalmente, che se le ricorrenti non dimostreranno il possesso del requisito di partecipazione richiesto dovranno comunque essere estromesse dalla gara.
Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 26 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni , Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 08/06/2004

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