| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 8 giugno 2004 n. 750
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
U.M.C. di Marco Uda & C. s.a.s., in ATI con BI.LAB.
di Battaglini A. & C. s.a.s (Avv.ti A. G. Grimaldi e
L. Giua Marassi), c. Provincia di Oristano (Avv. S. Vidili)
e Commissione di gara per l’aggiudicazione (n.c.) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
- irregolare compilazione della scheda di partecipazione
– esclusione immediata - non sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
- inosservanza delle prescrizioni – esclusione – solo se
rispondenti ad un particolare interesse dell’amministrazione.
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1. In una gara d'appalto, la generica clausola
prevista dal bando di esclusione per il caso di irregolare
compilazione della scheda di partecipazione non equivale,
di regola, ad espressa comminatoria di immediata esclusione,
a meno che si tratti di una rilevante ed insanabile irregolarità
della stessa. Infatti, la comminatoria di esclusione può
essere prevista soltanto per la violazione di determinati
requisiti o formalità espressamente indicati, per esplicita
valutazione dell'amministrazione appaltante che ha considerato
quei requisiti o quelle formalità come elementi essenziali
nel procedimento di gara.
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2. L’inosservanza delle prescrizioni del
bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica
l’esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti
di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse
dell’amministrazione, quando siano poste a garanzia della
par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate
a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento
della gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 750/2004
Ric. n. 560/2004 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 560/2004 proposto dalla
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U.M.C. di Marco Uda & C. s.a.s.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Marco
Uda, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI
con la BI.LAB. di Battaglini A. & C. s.a.s. rappresentata
e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dagli avv.ti Anna Grazia Grimaldi e Luisa Giua
Marassi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alagon
n. 1, presso il loro studio,
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contro
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- la Provincia di Oristano, in persona
del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv.
Salvatore Vidili ed elettivamente domiciliata in Cagliari,
Corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio dell’avv.
Benedetto Ballero,
- la Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio
di avviamento, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio
dell’aria della Provincia di Oristano, in persona del
Presidente in carica, non costituita in giudizio,
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per l’annullamento
- del verbale di gara del 29 aprile 2004, trasmesso con
nota n. 7881 del 10 maggio 2004, col quale la Commissione
giudicatrice ha escluso dalla gara di cui sopra la costituenda
ATI ricorrente;
- della nota n. 7623 del 5 maggio 2004, con la quale il
Dirigente del Settore Affari Generali, nonché Presidente
della Commissione di gara, ha comunicato di aver approvato
con propria determinazione n. 416 del 4 maggio 2004 il predetto
verbale di esclusione;
- dell’anzidetta determinazione dirigenziale n. 416 del
4 maggio 2004;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque
connesso con quelli impugnati, compresi gli eventuali atti
di aggiudicazione dell’appalto.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario Tito Aru;
Uditi all’udienza camerale del 26 maggio 2004 gli avv.ti
Anna Grazia Grimaldi e Luisa Giua Marassi per la ricorrente
e l’avv. Salvatore Vidili per la Provincia di Oristano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con il ricorso in esame, notificato il 20
maggio 2004 e depositato il successivo giorno 21, la ricorrente
espone di aver partecipato al pubblico incanto indetto dalla
Provincia di Oristano per l’affidamento triennale del servizio
di avviamento, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio
dell’aria della medesima provincia, con importo a base d’asta
di Euro 770.000,00 (oltre IVA), da aggiudicarsi col criterio
dell’offerta più vantaggiosa.
Nella seduta del 29 aprile 2004, tuttavia, la Commissione
di gara ne disponeva l’esclusione rilevando che nella dichiarazione
sostitutiva presentata non risultava indicata la posizione
ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 383/2001, come modificata
dalla legge n. 266/2002, sui piani individuali di emersione.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in
esame affidato ai seguenti motivi:
Violazione dell’art. 16 del D.Lgvo n. 157/1995 – Violazione
e falsa applicazione del bando di gara ove restrittivamente
interpretato, oltre che dei principi generali in materia
di appalti pubblici e, in particolare, del principio di
massima partecipazione alla gara e delle regole di interpretazione
dei bandi – Violazione della ratio delle disposizioni legislative
relative all’emersione del lavoro irregolare – Eccesso di
potere per irragionevolezza manifesta.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle
spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione
provinciale intimata che, nel ribadire la correttezza dell’operato
della Commissione di gara, ha chiesto la reiezione sia dell’istanza
cautelare che, nel merito, del ricorso, vinte le spese.
All’udienza camerale del 26 maggio 2004, fissata per l’esame
dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti
della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno
insistito nelle rispettive conclusioni.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta
in decisione.
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D I R I T T O
Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta fondatezza
che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge
6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 9 della legge
21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata
nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza
cautelare.
Ai fini della partecipazione alla gara in questione, infatti,
le imprese dovevano presentare, ai sensi del DPR n. 445 del
28 dicembre 2000, una dichiarazione sostitutiva datata e sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta, utilizzando all’uopo
la scheda predisposta dalla stessa amministrazione (art. 3
del bando).
Il bando prevedeva, a pena di esclusione, la compilazione
in ogni sua parte di detta scheda.
La costituenda ATI ricorrente è stata esclusa per non aver
apposto alcuna indicazione nelle caselle corrispondenti alle
dichiarazioni richieste dal punto p) della scheda di partecipazione,
concernenti l’indicazione di non essersi avvalsa di piani
individuali di emersione o quella di essersi avvalsa di piani
individuali di emersione con avvenuta conclusione del relativo
periodo.
Orbene, il Tribunale ha anche recentemente precisato (TAR
Sardegna n. 597 dell’11 maggio 2004) che, in una gara d'appalto,
la generica clausola prevista dal bando di esclusione per
il caso di irregolare compilazione della scheda di partecipazione
non equivale, di regola, ad espressa comminatoria di immediata
esclusione, a meno che si tratti di una rilevante ed insanabile
irregolarita' della stessa.
Infatti, la comminatoria di esclusione puo' essere prevista
soltanto per la violazione di determinati requisiti o formalita'
espressamente indicati, per esplicita valutazione dell'amministrazione
appaltante che ha considerato quei requisiti o quelle formalita'
come elementi essenziali nel procedimento di gara (in termini,
Consiglio Stato sez. VI, 13 giugno 2000, n. 3290).
Per il resto è stato precisato in giurisprudenza che l’inosservanza
delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione
delle offerte implica l’esclusione dalla gara medesima soltanto
quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare
interesse dell’amministrazione, quando siano poste a garanzia
della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate
a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento
della gara (Cons.St., Sez. V, 31 ottobre 2001 n. 5690 e 30
giugno 1995 n. 936; C.G.A. 21 novembre 1997 n. 550; T.A.R
Sicilia-Palermo, Sez. II 18 maggio 2000 n. 812 e 15 febbraio
1999 n. 361).
Con riguardo al caso di specie, non può ritenersi che la mancata
compilazione del punto p) della dichiarazione di cui sopra
costituisca una insanabile irregolarità della domanda di partecipazione
(trattandosi, oltretutto, di chiarimento di agevole acquisizione)
né, tantomeno, che dalla sua regolarizzazione scaturisca un’alterazione
della par condicio dei concorrenti.
S’imponeva dunque alla Commissione giudicatrice il dovere
di favorire la massima partecipazione possibile alla gara,
avvalendosi del potere assegnatole dall’art. 16 del D.Lgvo
n. 157/1995 di invitare le imprese a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione presentata.
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto con annullamento
dell’impugnato provvedimento di esclusione fermo restando,
naturalmente, che se le ricorrenti non dimostreranno il possesso
del requisito di partecipazione richiesto dovranno comunque
essere estromesse dalla gara.
Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio. |
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
il provvedimento di esclusione impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 26 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni , Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 08/06/2004
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