| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 8 giugno 2004 n. 748
Pres. M. Atzeni, Est. R. Panunzio
COSMAT di Ignazio Matta e F.lli S.a.s. (Avv. S. Siotto Pintor)
c. Comune di Capoterra (Avv. A. Garau), ATI –Termosarda
e IMI Thermo, (Avv. Nicolini) |
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Contratti della P.A. – Gara – Riammissione
di un concorrente – Rinnovazione delle operazioni – Assenza
di valutazioni discrezionali - Legittimità
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In una procedura di gara, a seguito di riesame,
può essere modificato il risultato precedentemente ottenuto,
se le operazioni vengono rinnovate senza che vi siano ulteriori
valutazioni discrezionali da parte della Commissione, influenzabili
per la conoscenza del contenuto delle singole offerte, ovvero
dei giudizi espressi in precedenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 748/2004
Ric. n. 2/2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2/04 proposto dalla
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COSMAT di Ignazio Matta e F.lli s.a.s.,
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Siotto Pintor,
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Roma n. 149,
presso lo studio del medesimo legale;
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contro
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il Comune di Capoterra, in persona
del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato
Antonello Garau, con elezione di domicilio in Cagliari,
via Loru n. 4, presso lo studio del medesimo legale;
il Dirigente in carica del Settore LL.PP. del medesimo
Comune;
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e nei confronti
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dell’ATI –Termosarda e IMI Thermo,
rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Nicolini, presso
il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 29, ha eletto domicilio;
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per l'annullamento
della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
del Comune di Capoterra n. 158 del 10/10/03 di aggiudicazione
definitiva alla ditta controinteressata dell’asta pubblica
per l’affidamento dei lavori di “adeguamento alle normative
delle centrali termiche a servizio di edifici comunali”;
nonché degli atti di gara e, per quanto di ragione, del
bando e del disciplinare di gara.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 12/5/04 il
consigliere Rosa Panunzio;
UDITI l’avvocato Stefano Siotto Pintor per la ricorrente,
l’avvocato Sergio Cassanello, su delega, per l’amministrazione
resistente e l’avvocato Antonio Nicolini per il raggruppamento
controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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F A T T O
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Il Comune di Capoterra indiceva una gara
per l’affidamento, mediante pubblico incanto, dei “lavori
di adeguamento alle normative delle centrali termiche a
servizio di edifici comunali”.
Il bando stabiliva, al punto 13, quale metodo di aggiudicazione
quello previsto dall’art. 21, commi 1 e 1 bis della legge
109/1994 (e successive modificazioni) e con le modalità
indicate nel disciplinare di gara, “con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza”.
La ricorrente presentava la propria offerta e la Commissione
di gara, nella seduta del 4 settembre 2003, procedeva alla
verifica della regolarità delle 7 domande di partecipazione;
escludeva, quindi, la ditta LATERZA, in quanto il plico
contenente la sua offerta e la documentazione di rito era
privo di affrancatura. Invitava, quindi, le quattro ditte
che non avevano attestato il possesso dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo, previsti dall’art. 28 del D.P.R.
34/2000, a regolarizzare la documentazione entro le ore
13 del 10 settembre, questo termine veniva, successivamente,
prorogato al 18 settembre.
La ditta ricorrente, regolarizzava la documentazione con
le integrazioni richieste.
Nella seduta del 18 settembre, la Commissione escludeva
due ditte per irregolarità della documentazione.
A questo punto, essendo le ditte rimaste in gara meno di
cinque, non si procedeva all’applicazione del criterio previsto
nel bando e la Commissione, aperte le offerte economiche
valide, aggiudicava la gara alla ditta Rais Francesco.
Successivamente in data 7 ottobre 2003, la Commissione comunicava
a tutti i partecipanti che, riscontrata l’erronea esclusione
dell’ATI Termosarda ed Imi Thermo, la riammetteva e che,
per la definitiva aggiudicazione, rinviava alla seduta del
9 ottobre 2003.
Ricostituito così il numero di cinque offerenti, si procedeva
alla determinazione della percentuale in base alla quale
individuare l’offerta più vantaggiosa. A seguito di tali
calcoli, l’ATI Termosarda ed Imi Thermo, con un ribasso
del 14,700 %, veniva dichiarata aggiudicataria.
Contro tale aggiudicazione, nonché contro gli atti di gara,
la ditta COSMAT propone ricorso giurisdizionale, deducendo
motivi di censura contro:
a) l’illegittima esclusione della ditta LATERZA
b) la mancata esclusione della ditta aggiudicataria.
In relazione al punto a) deduce, l’interessata, violazione
e falsa o erronea applicazione e/o interpretazione dell’art.
8 del D. Lgs. 261/99; violazione delle norme del bando;
eccesso di potere.
In relazione al punto b) deduce: violazione e falsa o erronea
applicazione e/o interpretazione dell’art. 21 del D. Lgs.
406/1991; violazione delle norme di esclusione previste
dal bando; eccesso di potere; difetto di motivazione.
Assume, la ricorrente, in relazione all’interesse al ricorso,
che, solo a seguito della riammissione in gara della ditta
LATERZA e della esclusione della ATI controinteressata,
sarebbe risultata aggiudicataria.
Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata
che la ditta controinteressata; entrambe, con memoria nei
termini, eccepiscono pregiudizialmente l’inammissibilità
del ricorso e, nel merito, controdeducono alle tesi ivi
sostenute e ne chiedono il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 39 del 21/1/04, in sede cautelare, è stata
fissata l’udienza pubblica per la trattazione della causa.
Alla pubblica udienza del 12/05/04, presenti i patroni delle
parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.
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D I R I T T O
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Con il presente ricorso, notificato in data
18/12/03 e depositato il 2/1/04, la ditta Cos.Mat. sas impugna
il provvedimento di aggiudicazione all’ATI Termosarda e
IMI Thermo dell’asta pubblica per l’affidamento dei lavori
di “adeguamento alle normative delle centrali termiche al
servizio di edifici comunali”, indetta con bando di gara
dal Dirigente del Settore LL.PP. del comune di Capoterra,
nonché gli atti procedimentali relativi.
Non si procede all’esame delle eccezioni pregiudiziali,
sollevate dalle controparti costituite, in quanto il Collegio
ritiene che il ricorso sia infondato nel merito.
Le censure dedotte sono rivolte, da un lato, contro l’esclusione
dalla gara della ditta LATERZA, dall’altro, contro l’ammissione
della ditta aggiudicataria e questo in quanto, a detta della
ricorrente, solo modificando entrambe tali risultanze risulterebbe
aggiudicataria.
In relazione a questa prospettazione fatta dalla società
ricorrente, ai fini dell’interesse, il Collegio rileva,
quindi, che è sufficiente che una delle due determinazioni
assunte dalla Commissione di gara, non sia inficiata dai
vizi dedotti, perché non vi sia alcun interesse alla gara
e quindi, conseguentemente, ad una decisione di annullamento
in capo alla ditta ricorrente.
Si ritiene opportuno affrontare prima i profili di illegittimità
dedotti contro l’ammissione della ditta aggiudicataria.
Assume la società Cos.Mat. che il disciplinare di gara prevedeva
espressamente, a pena di decadenza, che dovevano essere
contenuti nella busta “A”, tra gli altri, il certificato
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno
dei soggetti indicati dall’art. 75, comma 1, lett. b) e
c) del D.P.R. 554/1999…”.
In sede di verifica della regolarità della documentazione
prodotta dalle ditte offerenti ammesse in gara, la Commissione,
nella seduta del 4 settembre 2003, avrebbe consentito all’ATI
controinteressata di integrare la documentazione mancante
ed anche il possesso del requisito di affidabilità morale;
ma non solo, la stessa Commissione, dopo aver concesso alla
controinteressata la possibilità di sanare la mancata allegazione
della documentazione richiesta, con provvedimento successivo
alla scadenza del termine, le avrebbe accordato un’ulteriore
proroga per la regolarizzazione della documentazione mancante.
Inoltre, la Commissione, dopo aver escluso l’ATI controinteressata
e proceduto all’apertura delle offerte economiche delle
ditte ammesse, illegittimamente l’avrebbe riammessa in gara,
procedendo all’apertura della sola sua offerta economica,
senza il rispetto e le garanzie della contestualità della
pubblicizzazione delle offerte.
Ad avviso del Collegio tutti i profili di illegittimità
dedotti sono infondati. In punto di fatto, la Commissione
di gara, come risulta dal verbale del 4/9/03 (in atti),
dopo aver esaminato la documentazione presentata dai concorrenti
e verificato che quelli individuati con i numeri 1) (aggiudicataria),
4), 5), 6) (ricorrente), avevano dichiarato di possedere
i requisiti richiesti dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000, ma
non avevano prodotto la documentazione relativa, ha ritenuto
opportuno richiedere alle stesse ditte tale documentazione
concernente i requisiti di ordine tecnico-organizzativo.
Non risulta dal verbale del 4 settembre 2003 che la Commissione
di gara abbia consentito ai concorrenti di integrare la
documentazione relativa al possesso del requisito di affidabilità
morale.
Il disciplinare di gara, al punto 7 richiedeva la presentazione
del “… certificato del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo
75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. 554/1999 e successive
modificazioni, in originale o in autocertificazione;…” e
questo è ciò che ha fatto la controinteressata, depositando,
in merito, dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, datata 28/8/03, quindi presumibilmente
con il primo deposito della documentazione.
Assume, ancora, l’interessata che la Commissione, dopo avere
concesso la possibilità di sanare la mancata allegazione
della documentazione richiesta, con provvedimento successivo
alla scadenza del termine, avrebbe concesso alla sola ditta
aggiudicataria una proroga, non avendo la stessa rispettato
il termine originariamente concesso.
La censura è infondata in fatto.
Il Presidente di gara, con nota n. 18780 del 4/9/03 ha invitato
i concorrenti indicati nel verbale (sopra citato) del 4/9/03
a “fare pervenire a quest’ufficio, entro e non oltre le
ore 13 del 10/9/03, la documentazione originale (anche in
coppia autenticata) attestante il possesso dei requisiti
di ordine tecnico-organizzativo…”. Tuttavia, successivamente,
la Commissione resasi conto che il termine era eccessivamente
breve, in data 8 settembre, quindi prima della scadenza
del termine, ha ritenuto opportuno prorogarlo per tutte
le ditte interessate fino al 18/9/03.
Lamenta ancora, la ricorrente, che l’amministrazione, dopo
aver escluso la controinteressata e proceduto all’apertura
delle offerte economiche delle ditte ammesse, l’ha immotivatamente
riammessa in gara, procedendo all’apertura dell’offerta
economica di quest’ultima, senza il rispetto e le garanzie
della contestualità della pubblicizzazione delle offerte.
La censura di difetto di motivazione è infondata.
La controinteressata è stata riammessa alla gara a seguito
dell’invito, da parte del Dirigente del Settore LL.PP. del
Comune, a riesaminare i motivi di esclusione delle ditte
non ammesse; così, nella successiva seduta del 7/10/03,
la Commissione, esaminata di nuovo la posizione delle ditte
escluse, ha deciso di riammettere solo la ditta controinteressata,
ritenendo valida la certificazione allegata. La ditta era
stata in precedenza esclusa per avere presentato i certificati
di esecuzione lavori, rilasciati da stazioni appaltanti
private, non vidimati dal Genio Civile.
Tale carenza, a seguito di riesame, è stata ritenuta non
comportare l’esclusione dalla gara.
Contesta, infine, la ricorrente che l’apertura della busta
contenente l’offerta della ditta controinteressata, in quanto
originariamente esclusa, è stata aperta nella seduta del
9/10/03, senza il rispetto e le garanzie della contestualità
della conoscenza delle offerte.
La censura, ad avviso del Collegio è infondata.
E’ giurisprudenza consolidata che in una procedura di gara,
a seguito di riesame, possa essere modificato il risultato
precedentemente ottenuto, se le operazioni vengono rinnovate
senza che vi siano ulteriori valutazioni discrezionali da
parte della Commissione, influenzabili per la conoscenza
del contenuto delle singole offerte, ovvero dei giudizi
espressi in precedenza. (cfr. in termini da ultimo: CdS,
Sez. V, n. 1575, 26 marzo 2003.)
Nel caso in questione, la Commissione, dopo aver aperto
la busta contenente l’offerta dell’ATI controinteressata,
ha proceduto a ricostruire il ventaglio delle offerte ed
a procedere ai calcoli necessari, ai sensi dell’art. 21,
comma 1bis della legge 109/94, senza svolgere alcuna attività
discrezionale.
Come afferma il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 661
del 3 febbraio 2000): “Nelle procedure di aggiudicazione
« automatiche » dei contratti della Pubblica amministrazione,
l'accertamento dei vizi concernenti l'ammissione o l'esclusione
dei concorrenti non comporta la necessità di rinnovare la
procedura sin dal momento della presentazione delle offerte,
perché il criterio oggettivo e vincolato dell'aggiudicazione
priva di qualsiasi rilevanza l'intervenuta conoscenza, da
parte del seggio di gara, dei contenuti delle altre offerte
già ammesse”.
Nelle memorie difensive della ditta ricorrente (depositate
in data 30 aprile 2004) si sostiene che, nella documentazione
prodotta dal comune resistente, relativa alle autocertificazioni
datate 2/9/03, attestanti il possesso dei requisiti tecnico
morali dei rispettivi amministratori e rappresentanti legali
dell’ATI aggiudicataria, mancherebbe qualsiasi certificazione
relativa al direttore tecnico. Questa carenza avrebbe dovuto
comportare l’esclusione dalla gara della ditta perché tale
figura rientra fra soggetti che, in base alla normativa
di settore, devono necessariamente risultare in possesso
dei suddetti requisiti.
Ritiene il Collegio che tale censura sia inammissibile.
Trattandosi di motivo nuovo, non presente nel ricorso introduttivo,
avrebbe dovuto essere notificato, nei termini, come “motivo
aggiunto” alle controparti; dal momento che non risulta
sia stato adempiuto a tale onere, deve, per ciò stesso,
dichiararsi il motivo inammissibile.
Per quanto riguarda la contestazione dell’esclusione della
ditta LATERZA, il Collegio ritiene sia ininfluente l’esame
delle censure contro la stessa rivolte, in quanto, anche
se fossero accolte e fosse – conseguentemente - ammessa
alla gara questa ditta (LATERZA), senza l’esclusione dell’odierna
controinteressata (ATI Termosarda ed Imi Thermo), la società
Cos.Mat non si aggiudicherebbe l’appalto, come ampiamente
dimostrato dalla difesa del Comune intimato, con la memoria
depositata il 20 gennaio 2004 e non contestato dalla ricorrente.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso è, pertanto,
respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le
spese e gli onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 12/5/04, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
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Manfredo Atzeni, Presidente f.f.;
Rosa Panunzio, Consigliere – estensore;
Alessandro Maggio, Consigliere.
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Depositata in segreteria oggi: 08/06/2004
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