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T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 8 giugno 2004 n. 715
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
M. L. Cei, (Avv. A. Cova) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato), G. Bonsignore (n.c.)


1. Giurisdizione e competenza – pubblico impiego – rapporti di lavoro comunque omogenei al rapporto di pubblico impiego- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

2. Giurisdizione e competenza – pubblico impiego – assunzione di autisti da parte dell’amministrazione della giustizia per un triennio non rinnovabile- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – qualificazione ex lege come contratto di diritto privato a tempo determinato- non rileva

1. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo anche tipologie lavorative che, unitamente al carattere di temporaneità ed eccezionalità, presentino una morfologia giuridica (subordinazione, inserimento nella struttura organizzativa, predeterminazione della retribuzione, funzionalizzazione al perseguimento delle finalità istituzionali) di sicura omogeneità col rapporto d'impiego pubblico.

 

2. Appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro contemplato dall' art. 4 D.L. 15 giugno 1989 n. 232 convertito dalla L. 25 luglio 1989 n. 261, concernente l'assunzione di autisti da parte dell'Amministrazione della giustizia per sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione anzidetta e di sicurezza dei magistrati, per la durata massima di un triennio non rinnovabile e in base ad apposita graduatoria, ancorché sia espressamente definito dallo stesso D.L. n. 232 cit. come contratto di diritto privato a tempo determinato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 715/2004
Ric. n. 1206/1993
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1206/1993 proposto dal

 

sig. Mauro Luigi Cei, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Antonio Cova e domiciliato in Cagliari, via Sassari n. 17, presso la Segreteria del Tribunale,

 

contro

 

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,

 

e nei confronti

 

- del dott. Guido Bonsignore, non costituito in giudizio,

 

per l'annullamento
- del provvedimento n. 11387/22009 del 18 luglio 1992 del Ministero della Giustizia, col quale si comunicava al ricorrente, in servizio in qualità di autista presso la Pretura Circondariale di Oristano dall’11 giugno 1990 a seguito di assunzione ex lege n. 261/89, la risoluzione del rapporto di lavoro ed il conseguente licenziamento per riduzione dell’organico;
- del D.M. 11 giugno 1992, col quale l’organico relativo ai conducenti degli automezzi speciali della Pretura Circondariale di Oristano è stato ridotto di una unità;
- di ogni altro provvedimento ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 15 aprile 2004 l’avvocato dello Stato Lucia Salis per l’Amministrazione resistente, nessuno comparso per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Con il ricorso in esame, notificato il 18 giugno 1993 e depositato il successivo 3 luglio, il ricorrente espone quanto segue.
In data 11 giugno 1990 veniva assunto dal Consigliere Pretore Dirigente della Pretura Circondariale di Oristano, ai sensi dell’art. 4 della legge 25 luglio 1989 n. 261, per la durata di tre anni con mansioni di autista.
Il servizio veniva regolarmente prestato fino al 18 luglio 1992.
In tale data gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza immediata, in esecuzione del provvedimento di licenziamento oggi impugnato per i seguenti motivi:
- il contratto stipulato con l’Amministrazione della Giustizia , da qualificarsi contratto di lavoro individuale di diritto privato, sarebbe nullo nella parte in cui viene definito contratto a termine per contrasto con la normativa vigente in materia (legge n. 230/62);
- il licenziamento sarebbe altresì nullo perché avvenuto per fatto non imputabile al lavoratore;
- non sarebbe stato rispettato l’obbligo di preavviso;
- non sarebbe stata indicata alcuna giusta causa di licenziamento;
- l’unica causa giustificante la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi della legge n. 261/89 sarebbe (art. 7) sarebbe stata solo l’effettiva immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria, circostanza affatto ricorrente nella specie.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni consequenziale pronuncia sulle spese, evidenziando altresì che ogni diversa interpretazione della richiamata disciplina determinerebbe profili di illegittimità costituzionale in relazione al diritto al lavoro riconosciuto ad ogni cittadino.
Alla camera di consiglio del 14 luglio 1993 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che, dopo averne eccepito la tardività, ha replicato alle argomentazioni del sig. Cei chiedendone il rigetto.
Successivamente, con memoria depositata il 23 marzo 2004, ha chiesto la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso in esame a seguito della nomina del ricorrente a conducente di automezzi speciali (ausiliario B1) avvenuta il 30 giugno 2004 (rectius: 30 giugno 1994).
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2004, sentito il difensore dell’Amministrazione, la causa è stata posta in decisione.

 

D I R I T T O

 

1. In ordine ai dubbi di giurisdizione sollevati dal ricorrente e rimessi alla valutazione del Collegio, deve osservarsi che rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo anche tipologie lavorative che, unitamente al carattere di temporaneita' ed eccezionalita', presentino una morfologia giuridica (subordinazione, inserimento nella struttura organizzativa, predeterminazione della retribuzione, funzionalizzazione al perseguimento delle finalita' istituzionali) di sicura omogeneita' col rapporto d'impiego pubblico. Appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro contemplato dall' art. 4 D.L. 15 giugno 1989 n. 232 convertito dalla L. 25 luglio 1989 n. 261, concernente l' assunzione di autisti da parte dell'Amministrazione della giustizia per sopperire alle esigenze di funzionalità dell' Amministrazione anzidetta e di sicurezza dei magistrati, per la durata massima di un triennio non rinnovabile e in base ad apposita graduatoria, ancorché sia espressamente definito dallo stesso D.L. n. 232 cit. come contratto di diritto privato a tempo determinato (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, n. 191 del 24 marzo 1993).

 

2. Va inoltre evidenziato che, dal 30 giugno 1994, il sig. Cei è stato assunto presso l’Amministrazione giudiziaria in qualità di autista di automezzi speciali.
Diversamente da quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, tuttavia, tale circostanza non determina ex se la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso.
Si è già precisato, infatti, che il contratto di lavoro stipulato con l’Amministrazione aveva durata triennale, con decorrenza 11 giugno 1990 e scadenza 11 giugno 1993.
Poiché la contestata risoluzione del rapporto è intervenuta il 18 luglio 1992, e tenuto conto che il sig. Cei è stato nuovamente assunto il 30 giugno 1994, resta in piedi il suo interesse ad ottenere, ai fini di una compiuta ricostruzione del suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione, una pronuncia di annullamento sia del provvedimento impugnato per il periodo 18 luglio 1992 - 11 giugno 1993, che della clausola statuente la durata triennale del rapporto in relazione al periodo 11 giugno 1993 – 29 giugno 1994.

 

3. Nel merito, tuttavia, il ricorso si rivela infondato e ciò consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell’Amministrazione.
Le argomentazioni del ricorrente, peraltro, ancorché articolate in una pluralità di motivi, si prestano per il loro contenuto ad una trattazione unitaria.
Ed invero il sig. Cei, nel muovere le censure avverso il provvedimento impugnato, non tiene conto della specialità della normativa in base alla quale si era instaurato il suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione giudiziaria Va premesso, infatti, che col decreto legge 15 giugno 1989, convertito con modificazioni in legge 25 luglio 1989 n. 261, in relazione alle esigenze determinate dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si era provveduto – tra l’altro - all’aumento di 800 posti della dotazione organica di conducente di automezzi speciali - quarta qualifica funzionale, prevedendosi altresì (art. 3, comma 2°) che alla relativa copertura si provvedesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35 (concorso per esame).
In fase di prima attuazione di tali interventi organizzatori, tuttavia, allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, si consentiva ai Dirigenti degli Uffici giudiziari, nell'ambito delle rispettive competenze, di provvedere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (art. 4, cit.).
Si trattava, cioè, di un’assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi, derogatoria rispetto all’assunzione per concorso prevista in via generale dall’articolo precedente, tant’è che il successivo art. 7 prevedeva testualmente che “I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 4, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria”.
Orbene, dalla lettura delle anzidette disposizioni, confermata dalla nota n. 11364/37164 del 20 dicembre 1989 della Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali (in atti), resta evidente che il permanere in servizio del personale assunto in via straordinaria ai sensi dell’art. 4 era strettamente legato alla persistente disponibilità di posti vacanti e che in mancanza dovesse provvedersi, senza alcun margine di discrezionalità, alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere da eventuali profili di responsabilità del dipendente (fattispecie, quest’ultima, espressamente disciplinata dall’art. 8 cit.).
Pertanto, allorché con D.M. 11 giugno 1992 l’organico dei conducenti di automezzi speciali della Pretura Circondariale di Oristano è stato ridotto di un’unità (da tre a due), è senz’altro venuto meno il presupposto della vacanza d’organico necessario a legittimare il mantenimento di un rapporto di lavoro per sua natura strettamente condizionato dal permanere delle condizioni straordinarie che ne avevano consentito l’instaurazione, con conseguente legittimità della risoluzione disposta dall’Amministrazione.
Sotto questo profilo, a nulla rileva la circostanza che il venir meno della disponibilità del posto sia avvenuta per riduzione dell’organico anziché, come espressamente previsto dall’art. 7 cit., per l’assunzione in via ordinaria di un autista.
Quel che rileva, infatti, è l’impossibilità del mantenimento del rapporto di lavoro del ricorrente per il venir meno del suo presupposto di legittimità (appunto, la vacanza in organico).
Ed è proprio la specifica finalità delle assunzioni in questione, espressamente dichiarata finanche nel titolo della legge, di assicurare la temporanea disponibilità di personale in attesa dell’espletamento dei concorsi ordinari, con deroga alle generali regole di assunzione nel pubblico impiego, che rende prive di pregio giuridico le argomentazioni del ricorrente volte a ritenere illegittima, anche sotto il profilo costituzionale, l’apposizione di un termine finale alla durata del rapporto.
In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.
Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA
Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 15 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 08/06/2004

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