| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 8 giugno 2004 n. 715
Pres. P. Turco, Est. T. Aru
M. L. Cei, (Avv. A. Cova) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura
dello Stato), G. Bonsignore (n.c.) |
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1. Giurisdizione e competenza – pubblico
impiego – rapporti di lavoro comunque omogenei al rapporto
di pubblico impiego- giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
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2. Giurisdizione e competenza – pubblico
impiego – assunzione di autisti da parte dell’amministrazione
della giustizia per un triennio non rinnovabile- giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo – qualificazione ex
lege come contratto di diritto privato a tempo determinato-
non rileva
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1. Rientrano nella giurisdizione esclusiva
del Giudice Amministrativo anche tipologie lavorative che,
unitamente al carattere di temporaneità ed eccezionalità,
presentino una morfologia giuridica (subordinazione, inserimento
nella struttura organizzativa, predeterminazione della retribuzione,
funzionalizzazione al perseguimento delle finalità istituzionali)
di sicura omogeneità col rapporto d'impiego pubblico.
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2. Appartiene pertanto alla giurisdizione
del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto
il rapporto di lavoro contemplato dall' art. 4 D.L. 15 giugno
1989 n. 232 convertito dalla L. 25 luglio 1989 n. 261, concernente
l'assunzione di autisti da parte dell'Amministrazione della
giustizia per sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione
anzidetta e di sicurezza dei magistrati, per la durata massima
di un triennio non rinnovabile e in base ad apposita graduatoria,
ancorché sia espressamente definito dallo stesso D.L. n.
232 cit. come contratto di diritto privato a tempo determinato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 715/2004
Ric. n. 1206/1993 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1206/1993 proposto dal
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sig. Mauro Luigi Cei, rappresentato
e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio dall'avv. Antonio Cova e domiciliato in Cagliari,
via Sassari n. 17, presso la Segreteria del Tribunale,
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contro
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- il Ministero della Giustizia, in
persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari,
in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,
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e nei confronti
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- del dott. Guido Bonsignore, non
costituito in giudizio,
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per l'annullamento
- del provvedimento n. 11387/22009 del 18 luglio 1992 del
Ministero della Giustizia, col quale si comunicava al ricorrente,
in servizio in qualità di autista presso la Pretura Circondariale
di Oristano dall’11 giugno 1990 a seguito di assunzione
ex lege n. 261/89, la risoluzione del rapporto di lavoro
ed il conseguente licenziamento per riduzione dell’organico;
- del D.M. 11 giugno 1992, col quale l’organico relativo
ai conducenti degli automezzi speciali della Pretura Circondariale
di Oristano è stato ridotto di una unità;
- di ogni altro provvedimento ad essi presupposto, conseguente
o comunque connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 15 aprile 2004 l’avvocato
dello Stato Lucia Salis per l’Amministrazione resistente,
nessuno comparso per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con il ricorso in esame, notificato il 18
giugno 1993 e depositato il successivo 3 luglio, il ricorrente
espone quanto segue.
In data 11 giugno 1990 veniva assunto dal Consigliere Pretore
Dirigente della Pretura Circondariale di Oristano, ai sensi
dell’art. 4 della legge 25 luglio 1989 n. 261, per la durata
di tre anni con mansioni di autista.
Il servizio veniva regolarmente prestato fino al 18 luglio
1992.
In tale data gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto
di lavoro, con decorrenza immediata, in esecuzione del provvedimento
di licenziamento oggi impugnato per i seguenti motivi:
- il contratto stipulato con l’Amministrazione della Giustizia
, da qualificarsi contratto di lavoro individuale di diritto
privato, sarebbe nullo nella parte in cui viene definito
contratto a termine per contrasto con la normativa vigente
in materia (legge n. 230/62);
- il licenziamento sarebbe altresì nullo perché avvenuto
per fatto non imputabile al lavoratore;
- non sarebbe stato rispettato l’obbligo di preavviso;
- non sarebbe stata indicata alcuna giusta causa di licenziamento;
- l’unica causa giustificante la risoluzione del rapporto
di lavoro instaurato ai sensi della legge n. 261/89 sarebbe
(art. 7) sarebbe stata solo l’effettiva immissione in servizio
del personale autista assunto in via ordinaria, circostanza
affatto ricorrente nella specie.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione,
l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni consequenziale
pronuncia sulle spese, evidenziando altresì che ogni diversa
interpretazione della richiamata disciplina determinerebbe
profili di illegittimità costituzionale in relazione al
diritto al lavoro riconosciuto ad ogni cittadino.
Alla camera di consiglio del 14 luglio 1993 l’esame dell’istanza
cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente
al merito della causa.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione
intimata che, dopo averne eccepito la tardività, ha replicato
alle argomentazioni del sig. Cei chiedendone il rigetto.
Successivamente, con memoria depositata il 23 marzo 2004,
ha chiesto la declaratoria dell’improcedibilità del ricorso
in esame a seguito della nomina del ricorrente a conducente
di automezzi speciali (ausiliario B1) avvenuta il 30 giugno
2004 (rectius: 30 giugno 1994).
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2004, sentito il difensore
dell’Amministrazione, la causa è stata posta in decisione.
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D I R I T T O
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1. In ordine ai dubbi di giurisdizione sollevati
dal ricorrente e rimessi alla valutazione del Collegio,
deve osservarsi che rientrano nella giurisdizione esclusiva
del Giudice Amministrativo anche tipologie lavorative che,
unitamente al carattere di temporaneita' ed eccezionalita',
presentino una morfologia giuridica (subordinazione, inserimento
nella struttura organizzativa, predeterminazione della retribuzione,
funzionalizzazione al perseguimento delle finalita' istituzionali)
di sicura omogeneita' col rapporto d'impiego pubblico. Appartiene
pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la
controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro contemplato
dall' art. 4 D.L. 15 giugno 1989 n. 232 convertito dalla
L. 25 luglio 1989 n. 261, concernente l' assunzione di autisti
da parte dell'Amministrazione della giustizia per sopperire
alle esigenze di funzionalità dell' Amministrazione anzidetta
e di sicurezza dei magistrati, per la durata massima di
un triennio non rinnovabile e in base ad apposita graduatoria,
ancorché sia espressamente definito dallo stesso D.L. n.
232 cit. come contratto di diritto privato a tempo determinato
(in termini, TAR Calabria, Catanzaro, n. 191 del 24 marzo
1993).
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2. Va inoltre evidenziato che, dal 30 giugno
1994, il sig. Cei è stato assunto presso l’Amministrazione
giudiziaria in qualità di autista di automezzi speciali.
Diversamente da quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato,
tuttavia, tale circostanza non determina ex se la sopravvenuta
carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso.
Si è già precisato, infatti, che il contratto di lavoro
stipulato con l’Amministrazione aveva durata triennale,
con decorrenza 11 giugno 1990 e scadenza 11 giugno 1993.
Poiché la contestata risoluzione del rapporto è intervenuta
il 18 luglio 1992, e tenuto conto che il sig. Cei è stato
nuovamente assunto il 30 giugno 1994, resta in piedi il
suo interesse ad ottenere, ai fini di una compiuta ricostruzione
del suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione, una pronuncia
di annullamento sia del provvedimento impugnato per il periodo
18 luglio 1992 - 11 giugno 1993, che della clausola statuente
la durata triennale del rapporto in relazione al periodo
11 giugno 1993 – 29 giugno 1994.
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3. Nel merito, tuttavia, il ricorso si rivela
infondato e ciò consente al Collegio di prescindere dall’esame
delle eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell’Amministrazione.
Le argomentazioni del ricorrente, peraltro, ancorché articolate
in una pluralità di motivi, si prestano per il loro contenuto
ad una trattazione unitaria.
Ed invero il sig. Cei, nel muovere le censure avverso il
provvedimento impugnato, non tiene conto della specialità
della normativa in base alla quale si era instaurato il
suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione giudiziaria
Va premesso, infatti, che col decreto legge 15 giugno 1989,
convertito con modificazioni in legge 25 luglio 1989 n.
261, in relazione alle esigenze determinate dall’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale, si era provveduto
– tra l’altro - all’aumento di 800 posti della dotazione
organica di conducente di automezzi speciali - quarta qualifica
funzionale, prevedendosi altresì (art. 3, comma 2°) che
alla relativa copertura si provvedesse ai sensi dell'articolo
1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35 (concorso per esame).
In fase di prima attuazione di tali interventi organizzatori,
tuttavia, allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità
dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei
magistrati, si consentiva ai Dirigenti degli Uffici giudiziari,
nell'ambito delle rispettive competenze, di provvedere,
con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad
assumere, per la durata massima di un triennio non rinnovabile
ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti
vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non
di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (art. 4, cit.).
Si trattava, cioè, di un’assunzione straordinaria di personale
addetto al servizio automezzi, derogatoria rispetto all’assunzione
per concorso prevista in via generale dall’articolo precedente,
tant’è che il successivo art. 7 prevedeva testualmente che
“I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo
4, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile
di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a
cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso
ufficio giudiziario, a decorrere dalla data di effettiva
immissione in servizio del personale autista assunto in
via ordinaria”.
Orbene, dalla lettura delle anzidette disposizioni, confermata
dalla nota n. 11364/37164 del 20 dicembre 1989 della Direzione
Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari
Generali (in atti), resta evidente che il permanere in servizio
del personale assunto in via straordinaria ai sensi dell’art.
4 era strettamente legato alla persistente disponibilità
di posti vacanti e che in mancanza dovesse provvedersi,
senza alcun margine di discrezionalità, alla risoluzione
dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere da eventuali
profili di responsabilità del dipendente (fattispecie, quest’ultima,
espressamente disciplinata dall’art. 8 cit.).
Pertanto, allorché con D.M. 11 giugno 1992 l’organico dei
conducenti di automezzi speciali della Pretura Circondariale
di Oristano è stato ridotto di un’unità (da tre a due),
è senz’altro venuto meno il presupposto della vacanza d’organico
necessario a legittimare il mantenimento di un rapporto
di lavoro per sua natura strettamente condizionato dal permanere
delle condizioni straordinarie che ne avevano consentito
l’instaurazione, con conseguente legittimità della risoluzione
disposta dall’Amministrazione.
Sotto questo profilo, a nulla rileva la circostanza che
il venir meno della disponibilità del posto sia avvenuta
per riduzione dell’organico anziché, come espressamente
previsto dall’art. 7 cit., per l’assunzione in via ordinaria
di un autista.
Quel che rileva, infatti, è l’impossibilità del mantenimento
del rapporto di lavoro del ricorrente per il venir meno
del suo presupposto di legittimità (appunto, la vacanza
in organico).
Ed è proprio la specifica finalità delle assunzioni in questione,
espressamente dichiarata finanche nel titolo della legge,
di assicurare la temporanea disponibilità di personale in
attesa dell’espletamento dei concorsi ordinari, con deroga
alle generali regole di assunzione nel pubblico impiego,
che rende prive di pregio giuridico le argomentazioni del
ricorrente volte a ritenere illegittima, anche sotto il
profilo costituzionale, l’apposizione di un termine finale
alla durata del rapporto.
In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e
va respinto.
Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 15 aprile 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Primo Referendario, estensore.
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Depositata in segreteria oggi 08/06/2004
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