Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 26 maggio 2004 n. 633
Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru
Giuliana Maria Luisa Pilia (Avv. L. Pateri) c. Provveditorato agli Studi di Cagliari e Ministero della Pubblica Istruzione (Avv.to dello Stato)


Pubblico Impiego – inquadramento – diritto - non sussiste

È inammissibile la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento ritenuto spettante perché il dipendente vanta una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo da far valere con lo strumento dell’impugnazione dell’atto sfavorevole o, in caso di inerzia dell’amministrazione, con l’impugnazione del silenzio inadempimento


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 633/2004
Ric. n. 805/1993

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 805/1993 proposto dalla

 

sig.ra Giuliana Maria Luisa Pilia rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall'avv. Luigi Pateri ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Galilei n. 19, presso lo studio del medesimo legale,

 

contro

 

- il Provveditorato agli Studi di Cagliari, in persona del Provveditore in carica, - il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,

 

per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Pubblica Amministrazione in merito all’istanza della ricorrente volta ad ottenere l’inquadramento nella classe stipendiale spettante ai sensi di legge in considerazione del servizio pre-ruolo prestato, nonché tutte le conseguenti differenze stipendiali - dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo – tra gli stipendi erogati ed i miglioramenti economici spettanti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2004 l’avv. Luigi Pateri per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Fausta Lorusso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Con il ricorso in esame, notificato il 29 aprile 1993 e depositato il successivo 12 maggio, la ricorrente, insegnante di ruolo ordinario presso la scuola media statale “Lamarmora” di Iglesias in materie letterarie, espone quanto segue.
Ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 426/88 veniva immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 20 settembre 1984 ed economica dal 29 settembre 1989.
Con istanza del 5 giugno 1991 chiedeva il riconoscimento del servizio prestato pre-ruolo, a norma della legge n. 576/1970, nei periodi indicati nello stesso atto introduttivo del giudizio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
A seguito di notifica, in data 21 maggio 1992, di atto di diffida e messa in mora, il Provveditore agli Studi di Cagliari, con nota n. R/331602 del 5 giugno 1992, rappresentava di essere impossibilitato a provvedere alla richiesta ricostruzione di carriere per la mancata completa programmazione del sistema informativo centralizzato del Ministero della Pubblica Istruzione, preannunciando il futuro esame della domanda.
In mancanza di ogni determinazione, la ricorrente provvedeva a notificare, in data 3 febbraio 1993, ulteriore atto di diffida e messa in mora, restato tuttavia privo di effetti.
Di qui il ricorso in esame col quale la sig.ra Pilia chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle sue istanze, con accertamento del suo diritto all’inquadramento nella classe stipendiale spettante alla luce della valutazione del servizio pre-ruolo, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che, con memoria depositata il 19 marzo 2004, ne ha chiesto la reiezione, con favore delle spese.
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2004, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

D I R I T T O

 

Il ricorso è fondato nella parte in cui chiede la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione scolastica sulle istanze presentate dalla sig.ra Pilia.
Risulta agli atti che fin dal 21 maggio 1992 la ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di appartenenza la ricostruzione della carriera in base al servizio pre ruolo prestato.
A tale istanza, reiterata il 3 febbraio 1993, il Provveditorato agli Studi, dopo aver in un primo tempo eccepito una impossibilità tecnica a provvedere, ha omesso di dare riscontro.
In tale situazione di inadempimento, non può che concludersi nel senso di ritenere illegittimo il silenzio serbato dal Provveditorato agli Studi con declaratoria dell’obbligo del Provveditore in carica di provvedere sulla richiesta inoltrata dalla ricorrente.
Il ricorso è invece inammissibile nella parte in cui chiede l’accertamento del diritto della ricorrente all’inquadramento ritenuto spettante perché, per giurisprudenza costante, in questa materia il dipendente vanta una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo da far valere con lo strumento dell’impugnazione dell’atto sfavorevole o, come nella specie, con l’impugnazione del silenzio inadempimento.
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati, con obbligo del Provveditore agli Studi di Cagliari di provvedere sull’istanza della ricorrente.
All’uopo appare congruo assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA accoglie il ricorso in epigrafe, dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente ed ordina al Provveditore agli Studi in carica di provvedere espressamente su di essa nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessive Euro 1500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 31 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Rosa Panunzio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo referendario, estensore

 

Depositata in segreteria oggi 26/05/2004



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina