| T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI - Sentenza 26 maggio 2004 n. 633
Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru
Giuliana Maria Luisa Pilia (Avv. L. Pateri) c. Provveditorato
agli Studi di Cagliari e Ministero della Pubblica Istruzione
(Avv.to dello Stato) |
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Pubblico Impiego – inquadramento – diritto
- non sussiste
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È inammissibile la domanda di accertamento
del diritto all’inquadramento ritenuto spettante perché
il dipendente vanta una posizione di interesse legittimo
e non di diritto soggettivo da far valere con lo strumento
dell’impugnazione dell’atto sfavorevole o, in caso di inerzia
dell’amministrazione, con l’impugnazione del silenzio inadempimento
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sent. n. 633/2004
Ric. n. 805/1993
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 805/1993 proposto dalla
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sig.ra Giuliana Maria Luisa Pilia
rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo
del giudizio dall'avv. Luigi Pateri ed elettivamente domiciliata
in Cagliari, Piazza Galilei n. 19, presso lo studio del
medesimo legale,
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contro
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- il Provveditorato agli Studi di Cagliari,
in persona del Provveditore in carica, - il Ministero
della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in
carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato
presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante
n. 23, sono per legge domiciliati,
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per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Pubblica
Amministrazione in merito all’istanza della ricorrente volta
ad ottenere l’inquadramento nella classe stipendiale spettante
ai sensi di legge in considerazione del servizio pre-ruolo
prestato, nonché tutte le conseguenti differenze stipendiali
- dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo
– tra gli stipendi erogati ed i miglioramenti economici
spettanti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2004 l’avv. Luigi
Pateri per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Fausta
Lorusso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con il ricorso in esame, notificato il 29
aprile 1993 e depositato il successivo 12 maggio, la ricorrente,
insegnante di ruolo ordinario presso la scuola media statale
“Lamarmora” di Iglesias in materie letterarie, espone quanto
segue.
Ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 426/88 veniva immessa
in ruolo con decorrenza giuridica dal 20 settembre 1984
ed economica dal 29 settembre 1989.
Con istanza del 5 giugno 1991 chiedeva il riconoscimento
del servizio prestato pre-ruolo, a norma della legge n.
576/1970, nei periodi indicati nello stesso atto introduttivo
del giudizio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
A seguito di notifica, in data 21 maggio 1992, di atto di
diffida e messa in mora, il Provveditore agli Studi di Cagliari,
con nota n. R/331602 del 5 giugno 1992, rappresentava di
essere impossibilitato a provvedere alla richiesta ricostruzione
di carriere per la mancata completa programmazione del sistema
informativo centralizzato del Ministero della Pubblica Istruzione,
preannunciando il futuro esame della domanda.
In mancanza di ogni determinazione, la ricorrente provvedeva
a notificare, in data 3 febbraio 1993, ulteriore atto di
diffida e messa in mora, restato tuttavia privo di effetti.
Di qui il ricorso in esame col quale la sig.ra Pilia chiede
l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione
sulle sue istanze, con accertamento del suo diritto all’inquadramento
nella classe stipendiale spettante alla luce della valutazione
del servizio pre-ruolo, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione
intimata che, con memoria depositata il 19 marzo 2004, ne
ha chiesto la reiezione, con favore delle spese.
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2004, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
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D I R I T T O
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Il ricorso è fondato nella parte in cui chiede
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato
dall’Amministrazione scolastica sulle istanze presentate
dalla sig.ra Pilia.
Risulta agli atti che fin dal 21 maggio 1992 la ricorrente
ha chiesto all’Amministrazione di appartenenza la ricostruzione
della carriera in base al servizio pre ruolo prestato.
A tale istanza, reiterata il 3 febbraio 1993, il Provveditorato
agli Studi, dopo aver in un primo tempo eccepito una impossibilità
tecnica a provvedere, ha omesso di dare riscontro.
In tale situazione di inadempimento, non può che concludersi
nel senso di ritenere illegittimo il silenzio serbato dal
Provveditorato agli Studi con declaratoria dell’obbligo
del Provveditore in carica di provvedere sulla richiesta
inoltrata dalla ricorrente.
Il ricorso è invece inammissibile nella parte in cui chiede
l’accertamento del diritto della ricorrente all’inquadramento
ritenuto spettante perché, per giurisprudenza costante,
in questa materia il dipendente vanta una posizione di interesse
legittimo e non di diritto soggettivo da far valere con
lo strumento dell’impugnazione dell’atto sfavorevole o,
come nella specie, con l’impugnazione del silenzio inadempimento.
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto nei sensi
sopra precisati, con obbligo del Provveditore agli Studi
di Cagliari di provvedere sull’istanza della ricorrente.
All’uopo appare congruo assegnare il termine di 30 giorni
dalla notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA accoglie il ricorso in epigrafe, dichiara
illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza
della ricorrente ed ordina al Provveditore agli Studi in
carica di provvedere espressamente su di essa nel termine
di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento
in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che
liquida in complessive Euro 1500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 31 marzo 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
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- Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,
- Rosa Panunzio, Consigliere,
- Tito Aru, Primo referendario, estensore
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Depositata in segreteria oggi 26/05/2004
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