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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 11 giugno 2004 n. 309
Pres. Lignani. Est. Cardoni
Istituto Statale di Istruzione “Matteo Gattapone” di Gubbio c. Regione Umbria; Dirigente Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, quale Commissario ad acta


1. Giustizia amministrativa- silenzio della p.a. – commissario ad acta – qualificazione –organo straordinario dell’amministrazione.

 

2. Giustizia amministrativa- silenzio della p.a - attività del commissario ad acta- rimedi esperibili.

1. Nel procedimento ex art. 21bis l.n. 1034 del 1971 il commissario ad acta non va assimilato all’omonima figura del procedimento di ottemperanza, trattandosi di un organo straordinario dell’ente e non di un alter ego del giudice

 

2. E’ragionevole che al giudice preponente rimanga la potestà di verificare che gli atti del commissario non siano meramente elusivi dell’obbligo di provvedere, sollevando ogni altra questione ipotizzabile mediante l’impugnazione ordinaria, in contraddittorio con l’ente di cui esso è straordinario.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sui ricorsi riuniti nn. 562/2003 e 20/2004 proposti

 

dall’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MATTEO GATTAPONE” di Gubbio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via degli Offici n. 14;

 

CONTRO

 

La Regione dell’Umbria in persona del legale rappresentante pro-tempore: - rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Figorilli e Fulco Ruffo ed elettivamente domiciliata presso il primo difensore in Perugia, via Bontempi n. 1 (Ric. n. 562/2003); - e rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Tarantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Baglioni n. 10 (Ric. n. 20/2004);

 

E NEI CONFRONTI DI

 

Dirigente Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria quale Commissario ad acta, non costituito in giudizio (Ric. n. 562/2003);

 

- il ric.n. 562/2003: per la mancata esecuzione della sentenza del TAR dell’Umbria n. “256/2003” (rectius: n. 642/2003), della successiva ordinanza collegiale n. 37/03 e dell’ulteriore ordinanza collegiale n. 49/03;
nonché, per quanto possa occorrere, per l’impugnazione del decerto del 12 dicembre 2003 del commissario ad acta, con cui è stato deliberato che “la richiesta…non può essere inserita nel piano di istituzione dei nuovi indirizzi, definitivamnete deliberato dalla Regione dell’Umbria per l’anno scolastico 2003/04”, nonché degli atti presupposti connessi e/o consequenziali;
- il ric.n. 20/2004: per l’annullamento della delibera del Consiglio Regionale dell’Umbria del giorno 22 Dicembre 2003 n.355 con la quale l’istanza dell’Istituto “Gattapone” rivolta all’attivazione di un corso ad indirizzo turistico (ITER), in sostituzione di un indirizzo amministrativo (IGEA), è stata rigettata, nonché degli atti presupposti connessi e/o consequenziali;

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione dell’Umbria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 10 marzo 2004 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

 

FATTO E DIRITTO

 

1- Con sentenza n. 642/ 2003 questo Tribunale ha ordinato alla Regione Umbria di pronunciarsi sull'istanza presentata dall'istituto Gattapone in data 24 gennaio 2002 per ottenere l'attivazione, per l’anno scolastico 2003/2004, di un corso di studi ed indirizzo turistico (ITER) , in sostituzione di un altro corso ad indirizzo amministrativo (IGEA) ed ha nominato, nell'ipotesi di inadempienza, un Commissario ad Acta.

 

2- Questi, all'atto dell'insediamento, si è trovato di fronte ad una nota della Regione (numero 20745/V in data 9 settembre 2003) con la quale asseriva di aver provveduto.
Con Ordinanza n. 37/2003 il Tribunale, ritenendo elusivo il provvedimento regionale, ha ordinato al Commissario di insediarsi.

 

4- Con successiva Ordinanza n. 49/2003, è stato ritenuto elusivo anche il provvedimento commissariale, adottato in asserita esecuzione della citata Ordinanza n. 37/2003.
Il Commissario ha quindi emanato il provvedimento in data 12 dicembre 2003, qui impugnato con il ricorso n. 562/ 2003, sotto il duplice profilo dell’elusività (dell’Ordinanza n. 49/2003) e dell’eccesso di potere in varie figure sintomatiche.

 

5- Nella vicenda si è poi inserita la Delibera del Consiglio Regionale 22 dicembre 2003 n. 355 con la quale è stata respinta l’istanza di cui trattasi anche per l’anno scolastico 2004 – 2005.
Detta delibera è oggetto del ricorso n. 20/2004 e contro di essa si deducono pure articolate censure d’eccesso di potere in molteplici figure sintomatiche. In ambedue i giudizi si è costituita la Regione dell’Umbria, la quale, in particolare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al gravame n. 562/2003 non ritenendo ad essa riferibile il provvedimento del Commissario ad acta.
La Regione eccepisce altresì il sopravvenuto difetto d’interesse a coltivare il detto ricorso n. 562/2003 in relazione all’emanazione, nelle more, nella deliberazione regionale n. 355/2003 (impugnata con il ricorso n. 20/2004).

 

6- Il Collegio, in primo luogo, riunisce i ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
In secondo luogo, non condivide l’eccezione di carenza di legittimazione passiva nel ricorso n. 562/2003.
A questo proposito, è opportuno definire la figura e i poteri del commissario “ad acta” previsto dall’art. 21-bis della legge n. 1034/1971 (come mod. dalla legge n. 205/2000). In prima approssimazione, invero, detta figura può sembrare assimilata a quella dell’analogo commissario “ad acta” che viene sovente utilizzata nell’ambito del procedimento di ottemperanza, di cui all’art. 27, n. 4, testo unico n. 1054 del 1924.
Ad un esame più attento, peraltro, le due figure risultano ben differenziate; e ciò non solo perché il commissario “ad acta”, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 21-bis, è previsto dalla legge, mentre nell’ambito del procedimento di ottemperanza non lo è, trattandosi invece di una creazione giurisprudenziale.

 

7- La differenza radicale tra le due figure di commissario deriva dal fatto che in sede di ottemperanza spetta, in linea di principio, allo stesso giudice amministrativo emanare un provvedimento interamente conformativo della fattispecie: egli esercita, infatti, giurisdizione di merito, il che significa che ha il potere-dovere di sostituirsi all’amministrazione anche nell’esercizio della discrezionalità propria di quest’ultima. Solo per evidenti ragioni di opportunità e di praticità il giudice amministrativo preferisce talvolta delegare tale funzione ad un commissario “ad acta”, il quale, in questo contesto, si presenta dunque come un “organo del giudice di ottemperanza” (Cons. St., Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 298) tanto che la giurisprudenza prevalente nega che i suoi atti siano impugnabili nelle forme ordinarie, ritenendo esperibile solo un reclamo allo stesso giudice dell’ottemperanza, quale rimedio “interno” ad una fase processuale non ancora esaurita. E’ vero, peraltro, che giurisprudenza recente (Cons. St., Sez V, 17 aprile 2002, n. 2006), dichiaratamente ricollegandosi all’orientamento minoritario, preferisce distinguere fra le statuizioni del commissario che costituiscono (rectius: vogliono costituire) mera attuazione di un ordine vincolante del giudice (impugnabili solo mediante reclamo) e quelle che sono invece frutto di libera determinazione del commissario (impugnabili nelle forme ordinarie). Trattasi però di questioni non pertinenti alla vicenda attuale, e il Collegio non ha motivo di pronunciarsi al riguardo.

 

8- Nel procedimento di cui all’art. 21-bis, invece, il giudice non esercita giurisdizione di merito, né gli compete sostituirsi all’amministrazione. Non si può dire dunque che il commissario sia la “longa manus” mediante la quale il giudice fa ciò che potrebbe fare anche direttamente. Ma vi è di più.
Il procedimento di ottemperanza presuppone un giudicato che, pur non esaurendo (o non sempre) tutti i margini di discrezionalità della p.a., tuttavia, pregiudica (per definizione) il contenuto degli emanandi provvedimenti, o almeno buona parte di esso.
Non è così, invece, nel procedimento di cui all’art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Qui il giudicato consiste e si esaurisce nell’accertamento dell’obbligo di provvedere. Restano dunque impregiudicati non solo gli aspetti di merito (corrispondenti ai margini di discrezionalità della p.a.) ma le stesse questioni di legittimità diverse dall’obbligo di provvedere. Volendo esprimersi in termini figurativi, si può dire che mentre il giudice dell’ottemperanza si colloca su una linea più avanzata rispetto al giudizio di legittimità, il giudice del silenzio (art. 21-bis) si colloca su una linea più arretrata.

 

9- Da tutto ciò consegue che il commissario “ad acta” nell’ambito del procedimento dell’art. 21-bis va assimilato non già all’omonima figura del procedimento di ottemperanza, bensì alla tradizionale e ben nota figura del commissario nominato dall’autorità tutoria (o di controllo, di vigilanza, etc..) a rimedio dell’inerzia di un ente locale o altro ente pubblico. Si tratta cioè, puramente e semplicemente, di un organo straordinario dell’ente, e non dell’ “alter ego” del giudice.
Nondimeno, è ragionevole che al giudice preponente rimanga la potestà di verificare che gli atti del commissario non siano meramente elusivi dell’obbligo di provvedere. Ma, una volta accertato che non vi è stata elusione, ogni altra questione ipotizzabile va sollevata mediante l’impugnazione ordinaria dell’atto del commissario – in contraddittorio, naturalmente, con l’ente di cui esso è organo straordinario.

 

10- Tanto osservato il Collegio rigetta anche l’eccezione di sopravvenuto difetto d’interesse pure sollevata nel ricorso n. 562/2003.
Infatti, la delibera regionale concerne l’anno scolastico 2004/2005 e non quello 2003/2004, oggetto del provvedimento commissariale al cui annullamento la parte ricorrente può avere interesse.
Certo non per attivare retroattivamente il corso, ma, ad esempio, per chiedere il risarcimento del danno o per costituire un elemento di fatto idoneo a supportare analoghe istanze per i successivi anni scolastici.

 

11- Ciò premesso, il Tribunale osserva che nel ripetuto ricorso n. 562/2003 sono esercitate contestualmente due azioni.
L’una, in via principale, di reclamo per l’inadempimento commissariale, ritenendo l’atto da questi emanato meramente elusivo.
L’altra, in via subordinata, con la quale si formula un’ordinaria impugnazione di legittimità dell’atto stesso.
Il Collegio ritiene ammissibile la proposizione contestuale delle due azioni, rilevatane la non contraddittorietà intrinseca, in base ai principi di economia processuale.

 

12- Ciò posto si giudica che con il provvedimento del 12 dicembre 2003 il Commissario abbia eseguito l'ordine di provvedere sull'istanza dell'Istituto Gattapone per l'anno 2003 - 2004.
Infatti, ha emanato al riguardo un provvedimento di rigetto esaurientemente motivato.
Ne consegue l'infondatezza della domanda avanzata con il ricorso n. 562/2003 volta ad ottenere la dichiarazione dell'elusività dell'atto commissariale ed i conseguenti provvedimenti di questo Tribunale.

 

13- Occorre ora esaminare le censure di legittimità con le quali, in sostanza, si lamenta l'insufficienza e l’illogicità della motivazione del ridetto provvedimento commissariale.
Al riguardo, il Collegio rammenta come la decisione di istituire o meno un corso scolastico nuovo in una determinata area territoriale, si connoti come ampiamente discrezionale.
Infatti, occorre tener conto di una molteplicità di fattori complessi, (p. es. la richiesta di formazione, il quadro generale dell'organizzazione scolastica, l'offerta formativa già esistente, gli oneri economici ecc.) l'apprezzamento dei quali è squisitamente di merito e, dunque, insindacabile, com'è notorio, in sede di legittimità se non per macroscopica illogicità.
Questa, nel caso di specie non sussiste.

 

14- Difatti, il diniego avversato si fonda su una serie di considerazioni che, alla luce del comune buon senso e dell'ordinaria esperienza, appaiono congruenti dal punto di vista logico.
Per vero, si apprezzano espressamente (pag. 2 del provvedimento impugnato) l'offerta formativa nel suo complesso (cpv. 3° e 5°), le compatibilità finanziarie, l'organizzazione scolastica anche in relazione a progetti di riorganizzazione (cpv. 3° e 5°), le specifiche esigenze territoriali in rapporto alla domanda formativa (cpv. 6°9 l'impatto, negativo per eccessiva frammentazione, sulla rete scolastica (cpv. 7°).

 

15- Con questo, non si vuol dire che le conclusioni raggiunte nel provvedimento impugnato siano in assoluto le migliori, ma pare indubitabile che esse siano ragionevolmente e compiutamente giustificate.
Qui si arresta il sindacato di questo Tribunale e quanto sin qui esposto è sufficiente per rigettare il ricorso.

 

16- Analoghe considerazioni valgono per rigettare il ricorso n. 20/2004. Invero, anche la delibera regionale con la quale si rigetta l'istanza dell'Istituto ricorrente per l'anno scolastico 2004/2005 appare logicamente motivata.
Infatti, in essa si recepiscono le ampie considerazioni formulate sia dalla Terza Commissione Consiliare, sia dalla Giunta Regionale, giudicando inopportuno un aumento degli indirizzi di studio in un'area nella quale non si prevede un aumento della domanda di formazione.
Ciò, anche in vista della ristrutturazione organizzativa della rete scolastica in esecuzione del decreto legislativo n. 112/1998.
Orbene, dette motivazioni appaiono logiche e congruenti.

 

17- A tacer d'altro, invero, appare indubbio che un'Amministrazione, prima di istituire un corso di istruzione ad indirizzo specifico, in aggiunta ad altri già esistenti in un territorio regionale di modeste dimensioni, debba valutare lo sviluppo demografico ed il prevedibile incremento della domanda formativa per quell'indirizzo.
Questo è quanto ha fatto la Regione nel provvedimento avversato.
Se tali valutazioni siano poi condivisibili nel merito è questione estranea al presente giudizio.

 

18- Inoltre, è proficuo notare come il fatto che la Provincia di Perugia, fosse d’avviso diverso dalla Regione (Del. N. 311/2003) non infici la legittimità della scelta regionale.
Alla Regione compete, invero, il potere decisorio in materia e questo è stato esercitato dopo aver tenuto conto anche del parere della Provincia (v. delibera regionale impugnata pag.2, terzo capoverso).

 

19- Il fatto, poi, che non si contestino punto per punto le considerazioni provinciali non si traduce in un vizio d’insufficienza della motivazione giacché sono state comopiutamente espresse le ragioni sulle quali si fonda la decisione contestata.
Per tutte le considerazioni che precedono debbono essere rigettati ambedue i ricorsi qui riuniti e giudicati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, riunitili, li rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio complessivamente liquidate in € 6.000 (seimila), oltre agli oneri di legge ed alle spese occorrende

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2004 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore



ANNALISA GIUSTI
(Dottoranda di ricerca Università degli Studi di Perugia)


Analogie e differenze fra la natura dell’attività svolta dal commissario ad acta nei giudizi sul silenzio e di ottemperanza


Con la sentenza n. 642 del 2003, il Tribunale amministrativo per l’Umbria ordinava alla Regione Umbria di pronunciarsi sull’istanza presentata dall’Istituto Gattapone nel gennaio 2002, finalizzata all’istituzione di un corso di studi ad indirizzo turistico( ITER) in sostituzione del corso IGEA, ad indirizzo amministrativo. Con la medesima pronuncia, si provvedeva altresì alla nomina di un commissario ad acta, per far fronte ad un’eventuale inadempienza dell’amministrazione (1) .
Alla citata sentenza seguivano due ulteriori ordinanze. Con la prima, la n. 37/2003, il Tribunale, verificata l’elusività del provvedimento emanato nelle more dalla Regione, ordinava al commissario di insediarsi; con la seconda, la n. 49/2003, il medesimo carattere elusivo veniva contestato all’atto commissariale adottato in esecuzione della precedente ordinanza n. 37/2003. La vicenda trovava il suo (apparente) epilogo con il provvedimento emesso dal commissario ad acta il 12 dicembre 2003 e censurato avanti al Tar Umbria, con il ricorso n. 562/2003, “sotto il duplice profilo dell’elusività e dell’eccesso di potere in varie figure sintomatiche”. Il suddetto giudizio, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, veniva riunito con la successiva impugnativa (ric.n.20/2004) del provvedimento di diniego all’istanza presentata per l’anno scolastico 2004-2005, con cui si reiterava la richiesta di attivazione del corso ITER.
Le considerazioni che seguono hanno comunque ad oggetto la sola parte del decisum, relativa al primo dei due ricorsi, nella quale il giudice umbro ha preso posizione sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’amministrazione regionale, fondata, in sintesi, sull’asserita qualifica del commissario ad acta come organo ausiliario del giudice.
Nel rigettare la riferita eccezione, il Collegio compie un’ampia disamina della figura del commissario ad acta, analizzando le due diverse fattispecie nell’ipotesi del ricorso avverso il silenzio, disciplinato dall’art. 21 bis della legge 1034 del 1971, ed in quella del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art.27, n.4, testo unico n.1054 del 1924.
Le due figure commissariali, seguendo la ricostruzione del giudice umbro, sono fra loro assimilabili solo nominativamente, trattandosi di vicende nettamente distinte.
Il commissario ad acta, nei giudizi sul silenzio, è una figura espressamente prevista dalla legge a causa del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione obbligata, con sentenza, a provvedere; nel procedimento di ottemperanza, invece, si è in presenza di una creazione giurisprudenziale, la cui nomina è rimessa alla discrezionalità dell’organo decidente.
Ancora, mentre nei giudizi ex art. 27 n.4 t.u. cit., il commissario altri non sarebbe se non un ausiliario del giudice, il rito speciale introdotto dalla legge n. 205 del 2000 avrebbe previsto una nuova tipologia di organo straordinario dell’amministrazione.
Infine, quanto ai rimedi esperibili avverso le determinazioni commissariali, mentre in sede di ottemperanza l’unica forma di tutela ammessa sarebbe il reclamo, nelle ipotesi ex art.21 bis, al reclamo, valido per i casi di mera elusione, si affiancherebbe, in tutte le altre ipotesi, l’impugnazione ordinaria.
In conclusione, sempre secondo la prospettazione del giudice umbro, un omologo della figura commissariale prevista dall’art.21 bis legge t.a.r. non sarebbe tanto da ravvisarsi nel procedimento di ottemperanza, quanto in quelle figure “tradizionali e ben note” dei commissari nominati dall’autorità tutoria a rimedio dell’inerzia di un ente locale o altro ente pubblico (2) .
Le differenze fra le due fattispecie sinteticamente descritte trovano il loro fondamento nella giurisdizione di merito del giudice dell’ottemperanza, chiamato ad assumere, in luogo dell’amministrazione, autonomamente o attraverso l’ausilio del commissario, tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione al giudicato.
In quel contesto di piena fungibilità fra l’attività giurisdizionale e amministrativa che caratterizza la giurisdizione di merito, il commissario ad acta agisce pertanto come longa manus dell’organo giudiziario, al pari di un esperto o di un consulente nominato in altri processi. I suoi atti, pur non potendosi definire come giurisdizionali, in quanto emessi da un ausiliario del giudice, ineriscono comunque al giudizio di esecuzione, nel cui ambito deve dunque avanzarsi ogni eventuale pretesa di tutela, attraverso lo strumento del reclamo.
Nel ricorso sul silenzio della p.a., invece, utilizzando i medesimi termini figurativi espressi dalla sentenza, il giudice si colloca su una linea più arretrata, limitandosi ad accertare l’inerzia dell’amministrazione e a dichiararne l’obbligo di provvedere. La previsione legislativa della nomina del commissario ad acta, su espressa richiesta di parte, appare così necessitata dall’impossibilità per il giudice di emettere un provvedimento che tenga luogo dell’operato dell’amministrazione. Da qui, la natura amministrativa degli atti emanati dal commissario ad acta come organo straordinario e, in quanto tali, impugnabili autonomamente, in un giudizio che al soggetto leso veda contrapposti, quali parti resistenti, il commissario medesimo accanto all’ente sostituito.
In definitiva, avverso le statuizioni del commissario dell’inottemperanza, in quanto ausiliario del giudice, è ammesso il solo reclamo; nei ricorsi ex art.21 bis, la nomina di un organo straordinario della p.a., impone invece la proposizione di un autonomo giudizio.
La linearità della distinzione sembra però smentita dallo stesso T.a.r. Umbria, nella parte in cui suggerisce una scissione, a dire il vero dai contorni incerti, fra quei profili dell’operato commissariale che appaiano semplicemente elusivi dell’obbligo di provvedere ed “ogni altra questione ipotizzabile”. I primi, infatti, sarebbero censurabili con il reclamo, le seconde, attraverso l’impugnazione ordinaria.
E’ evidente che l’asserita esperibilità del reclamo metta in dubbio la sicura estraneità al momento giurisdizionale della fase affidata al commissario e, con essa, la netta qualificazione di quest’ultimo come organo straordinario della p.a., rendendo ragionevole l’ipotesi, respinta con il rigetto dell’eccezione, di una sua diversa configurazione come organo ausiliario del giudice.
Si ripropongono allora quegli elementi di ambiguità che, anche per l’ipotesi dell’ottemperanza, hanno condotto parte della dottrina e della giurisprudenza a sostenere la tesi dell’organo straordinario - almeno nei casi in cui questi sia chiamato a compiere delle valutazioni amministrative in senso stretto (3) - ovvero a suggerire soluzioni “intermedie”, in grado di contemplare le due diverse nature dell’organo e le distinte forme di tutela ad essa connesse. Il riferimento va dunque a quelle pronunce (4) nelle quali si è proposto di scomporre l’attività del commissario in due parti, separando quella di stretta attuazione del comando vincolato del giudice da quella, ulteriore, di esercizio di attività amministrativa. Nel primo caso, l’attività svolta dal commissario sarebbe soggetta alla verifica del giudice dell’ottemperanza, in quanto da questi compiuta come suo ausiliario; nel secondo, invece, gli atti compiuti come organo straordinario della p.a. verrebbero sottoposti all’ordinario controllo in sede di legittimità.
Pur senza far ad essa riferimento e nel diverso contesto di un giudizio sul silenzio, la soluzione proposta dalla sentenza in nota sembra, di fatto, inserirsi proprio in questo terzo filone intermedio, allorché il Collegio propone la ricordata scissione, nell’atto impugnato, fra gli aspetti più propriamente elusivi e le “altre questioni” di legittimità, ammettendo la proponibilità, con il medesimo atto, non solo del reclamo ma anche del ricorso ordinario (5) , l’uno in via principale, l’altro in via subordinata.

 

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1. Nonostante il tenore letterale dell’art.21 bis lasci intendere una fase successiva e ulteriore per la nomina del commissario, il Collegio umbro adotta l’ interpretazione razionalizattrice proposta da Cons.Stato, sez.V, 16 gennaio 2003, in www.giustizia-amministrativa.it.,
2. Cfr. Con.Giu.Amm.Reg.Sic., 4 luglio 2000, n.329, in Foro Amm., 2001, p.913. Volendo invece individuare un corrispondente normativo il richiamo è,ad esempio, agli artt. 136 e 137 del T.U. sugli Enti Locali (Dlg 267/2000).
3. Cons.Stato, sez.V, 6 ottobre 1990, n.70 in Giur.It., 1991, III, 1, P.24.Contra, si veda, ex multis: Cons.Stato, sez.VI, 29 marzo 2001, n.1871, in Foro Amm., 2001, p.651; Cass.Sez.Un., 12 marzo 2001, n.108, in Foro It., Rep., 2001, voce Giustizia amministrativa, n.1071.
4. Cons.Stato, sez.V, 17 aprile 2002, n.2005, in Cons.Stato, 2002, p.822; Cons.Stato, sez.VI, 30marzo 2000, n.1834, ibidem, 2000, I, p.718; Contra, ID, 7 febbraio 1995n.153, ivi 1995, I, 247.
5. Legittimando così una possibilità esclusa in sede di ottemperanza da Cons.Stato, sez.V, 6 aprile 1998, n.430, in Foro amm, 1998, p.1053.

 

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