| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 11 giugno 2004 n. 309
Pres. Lignani. Est. Cardoni
Istituto Statale di Istruzione “Matteo Gattapone” di Gubbio
c. Regione Umbria; Dirigente Generale dell’Ufficio scolastico
regionale per l’Umbria, quale Commissario ad acta |
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1. Giustizia amministrativa- silenzio della
p.a. – commissario ad acta – qualificazione –organo straordinario
dell’amministrazione.
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2. Giustizia amministrativa- silenzio della
p.a - attività del commissario ad acta- rimedi esperibili.
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1. Nel procedimento ex art. 21bis l.n. 1034
del 1971 il commissario ad acta non va assimilato all’omonima
figura del procedimento di ottemperanza, trattandosi di
un organo straordinario dell’ente e non di un alter ego
del giudice
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2. E’ragionevole che al giudice preponente
rimanga la potestà di verificare che gli atti del commissario
non siano meramente elusivi dell’obbligo di provvedere,
sollevando ogni altra questione ipotizzabile mediante l’impugnazione
ordinaria, in contraddittorio con l’ente di cui esso è straordinario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sui ricorsi riuniti nn. 562/2003 e 20/2004
proposti
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dall’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“MATTEO GATTAPONE” di Gubbio, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, ed elettivamente domiciliato
in Perugia, Via degli Offici n. 14;
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CONTRO
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La Regione dell’Umbria in persona
del legale rappresentante pro-tempore: - rappresentata e
difesa dagli avv.ti Fabrizio Figorilli e Fulco Ruffo ed
elettivamente domiciliata presso il primo difensore in Perugia,
via Bontempi n. 1 (Ric. n. 562/2003); - e rappresentata
e difesa dall’avv. Giovanni Tarantini, con domicilio eletto
presso il suo studio in Perugia, via Baglioni n. 10 (Ric.
n. 20/2004);
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E NEI CONFRONTI DI
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Dirigente Generale dell’Ufficio scolastico
regionale per l’Umbria quale Commissario ad acta, non costituito
in giudizio (Ric. n. 562/2003);
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- il ric.n. 562/2003: per la mancata esecuzione
della sentenza del TAR dell’Umbria n. “256/2003” (rectius:
n. 642/2003), della successiva ordinanza collegiale n. 37/03
e dell’ulteriore ordinanza collegiale n. 49/03;
nonché, per quanto possa occorrere, per l’impugnazione del
decerto del 12 dicembre 2003 del commissario ad acta, con
cui è stato deliberato che “la richiesta…non può essere
inserita nel piano di istituzione dei nuovi indirizzi, definitivamnete
deliberato dalla Regione dell’Umbria per l’anno scolastico
2003/04”, nonché degli atti presupposti connessi e/o consequenziali;
- il ric.n. 20/2004: per l’annullamento della delibera del
Consiglio Regionale dell’Umbria del giorno 22 Dicembre 2003
n.355 con la quale l’istanza dell’Istituto “Gattapone” rivolta
all’attivazione di un corso ad indirizzo turistico (ITER),
in sostituzione di un indirizzo amministrativo (IGEA), è
stata rigettata, nonché degli atti presupposti connessi
e/o consequenziali;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
dell’Umbria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 10 marzo
2004 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi
i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
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FATTO E DIRITTO
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1- Con sentenza n. 642/ 2003 questo Tribunale
ha ordinato alla Regione Umbria di pronunciarsi sull'istanza
presentata dall'istituto Gattapone in data 24 gennaio 2002
per ottenere l'attivazione, per l’anno scolastico 2003/2004,
di un corso di studi ed indirizzo turistico (ITER) , in
sostituzione di un altro corso ad indirizzo amministrativo
(IGEA) ed ha nominato, nell'ipotesi di inadempienza, un
Commissario ad Acta.
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2- Questi, all'atto dell'insediamento, si
è trovato di fronte ad una nota della Regione (numero 20745/V
in data 9 settembre 2003) con la quale asseriva di aver
provveduto.
Con Ordinanza n. 37/2003 il Tribunale, ritenendo elusivo
il provvedimento regionale, ha ordinato al Commissario di
insediarsi.
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4- Con successiva Ordinanza n. 49/2003, è
stato ritenuto elusivo anche il provvedimento commissariale,
adottato in asserita esecuzione della citata Ordinanza n.
37/2003.
Il Commissario ha quindi emanato il provvedimento in data
12 dicembre 2003, qui impugnato con il ricorso n. 562/ 2003,
sotto il duplice profilo dell’elusività (dell’Ordinanza
n. 49/2003) e dell’eccesso di potere in varie figure sintomatiche.
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5- Nella vicenda si è poi inserita la Delibera
del Consiglio Regionale 22 dicembre 2003 n. 355 con la quale
è stata respinta l’istanza di cui trattasi anche per l’anno
scolastico 2004 – 2005.
Detta delibera è oggetto del ricorso n. 20/2004 e contro
di essa si deducono pure articolate censure d’eccesso di
potere in molteplici figure sintomatiche. In ambedue i giudizi
si è costituita la Regione dell’Umbria, la quale, in particolare,
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva
rispetto al gravame n. 562/2003 non ritenendo ad essa riferibile
il provvedimento del Commissario ad acta.
La Regione eccepisce altresì il sopravvenuto difetto d’interesse
a coltivare il detto ricorso n. 562/2003 in relazione all’emanazione,
nelle more, nella deliberazione regionale n. 355/2003 (impugnata
con il ricorso n. 20/2004).
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6- Il Collegio, in primo luogo, riunisce
i ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione
soggettiva ed oggettiva.
In secondo luogo, non condivide l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva nel ricorso n. 562/2003.
A questo proposito, è opportuno definire la figura e i poteri
del commissario “ad acta” previsto dall’art. 21-bis della
legge n. 1034/1971 (come mod. dalla legge n. 205/2000).
In prima approssimazione, invero, detta figura può sembrare
assimilata a quella dell’analogo commissario “ad acta” che
viene sovente utilizzata nell’ambito del procedimento di
ottemperanza, di cui all’art. 27, n. 4, testo unico n. 1054
del 1924.
Ad un esame più attento, peraltro, le due figure risultano
ben differenziate; e ciò non solo perché il commissario
“ad acta”, nell’ambito del procedimento di cui all’art.
21-bis, è previsto dalla legge, mentre nell’ambito del procedimento
di ottemperanza non lo è, trattandosi invece di una creazione
giurisprudenziale.
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7- La differenza radicale tra le due figure
di commissario deriva dal fatto che in sede di ottemperanza
spetta, in linea di principio, allo stesso giudice amministrativo
emanare un provvedimento interamente conformativo della
fattispecie: egli esercita, infatti, giurisdizione di merito,
il che significa che ha il potere-dovere di sostituirsi
all’amministrazione anche nell’esercizio della discrezionalità
propria di quest’ultima. Solo per evidenti ragioni di opportunità
e di praticità il giudice amministrativo preferisce talvolta
delegare tale funzione ad un commissario “ad acta”, il quale,
in questo contesto, si presenta dunque come un “organo del
giudice di ottemperanza” (Cons. St., Sez. V, 28 febbraio
1995, n. 298) tanto che la giurisprudenza prevalente nega
che i suoi atti siano impugnabili nelle forme ordinarie,
ritenendo esperibile solo un reclamo allo stesso giudice
dell’ottemperanza, quale rimedio “interno” ad una fase processuale
non ancora esaurita. E’ vero, peraltro, che giurisprudenza
recente (Cons. St., Sez V, 17 aprile 2002, n. 2006), dichiaratamente
ricollegandosi all’orientamento minoritario, preferisce
distinguere fra le statuizioni del commissario che costituiscono
(rectius: vogliono costituire) mera attuazione di un ordine
vincolante del giudice (impugnabili solo mediante reclamo)
e quelle che sono invece frutto di libera determinazione
del commissario (impugnabili nelle forme ordinarie). Trattasi
però di questioni non pertinenti alla vicenda attuale, e
il Collegio non ha motivo di pronunciarsi al riguardo.
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8- Nel procedimento di cui all’art. 21-bis,
invece, il giudice non esercita giurisdizione di merito,
né gli compete sostituirsi all’amministrazione. Non si può
dire dunque che il commissario sia la “longa manus” mediante
la quale il giudice fa ciò che potrebbe fare anche direttamente.
Ma vi è di più.
Il procedimento di ottemperanza presuppone un giudicato
che, pur non esaurendo (o non sempre) tutti i margini di
discrezionalità della p.a., tuttavia, pregiudica (per definizione)
il contenuto degli emanandi provvedimenti, o almeno buona
parte di esso.
Non è così, invece, nel procedimento di cui all’art. 21-bis
della legge n. 1034/1971. Qui il giudicato consiste e si
esaurisce nell’accertamento dell’obbligo di provvedere.
Restano dunque impregiudicati non solo gli aspetti di merito
(corrispondenti ai margini di discrezionalità della p.a.)
ma le stesse questioni di legittimità diverse dall’obbligo
di provvedere. Volendo esprimersi in termini figurativi,
si può dire che mentre il giudice dell’ottemperanza si colloca
su una linea più avanzata rispetto al giudizio di legittimità,
il giudice del silenzio (art. 21-bis) si colloca su una
linea più arretrata.
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9- Da tutto ciò consegue che il commissario
“ad acta” nell’ambito del procedimento dell’art. 21-bis
va assimilato non già all’omonima figura del procedimento
di ottemperanza, bensì alla tradizionale e ben nota figura
del commissario nominato dall’autorità tutoria (o di controllo,
di vigilanza, etc..) a rimedio dell’inerzia di un ente locale
o altro ente pubblico. Si tratta cioè, puramente e semplicemente,
di un organo straordinario dell’ente, e non dell’ “alter
ego” del giudice.
Nondimeno, è ragionevole che al giudice preponente rimanga
la potestà di verificare che gli atti del commissario non
siano meramente elusivi dell’obbligo di provvedere. Ma,
una volta accertato che non vi è stata elusione, ogni altra
questione ipotizzabile va sollevata mediante l’impugnazione
ordinaria dell’atto del commissario – in contraddittorio,
naturalmente, con l’ente di cui esso è organo straordinario.
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10- Tanto osservato il Collegio rigetta anche
l’eccezione di sopravvenuto difetto d’interesse pure sollevata
nel ricorso n. 562/2003.
Infatti, la delibera regionale concerne l’anno scolastico
2004/2005 e non quello 2003/2004, oggetto del provvedimento
commissariale al cui annullamento la parte ricorrente può
avere interesse.
Certo non per attivare retroattivamente il corso, ma, ad
esempio, per chiedere il risarcimento del danno o per costituire
un elemento di fatto idoneo a supportare analoghe istanze
per i successivi anni scolastici.
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11- Ciò premesso, il Tribunale osserva che
nel ripetuto ricorso n. 562/2003 sono esercitate contestualmente
due azioni.
L’una, in via principale, di reclamo per l’inadempimento
commissariale, ritenendo l’atto da questi emanato meramente
elusivo.
L’altra, in via subordinata, con la quale si formula un’ordinaria
impugnazione di legittimità dell’atto stesso.
Il Collegio ritiene ammissibile la proposizione contestuale
delle due azioni, rilevatane la non contraddittorietà intrinseca,
in base ai principi di economia processuale.
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12- Ciò posto si giudica che con il provvedimento
del 12 dicembre 2003 il Commissario abbia eseguito l'ordine
di provvedere sull'istanza dell'Istituto Gattapone per l'anno
2003 - 2004.
Infatti, ha emanato al riguardo un provvedimento di rigetto
esaurientemente motivato.
Ne consegue l'infondatezza della domanda avanzata con il
ricorso n. 562/2003 volta ad ottenere la dichiarazione dell'elusività
dell'atto commissariale ed i conseguenti provvedimenti di
questo Tribunale.
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13- Occorre ora esaminare le censure di legittimità
con le quali, in sostanza, si lamenta l'insufficienza e
l’illogicità della motivazione del ridetto provvedimento
commissariale.
Al riguardo, il Collegio rammenta come la decisione di istituire
o meno un corso scolastico nuovo in una determinata area
territoriale, si connoti come ampiamente discrezionale.
Infatti, occorre tener conto di una molteplicità di fattori
complessi, (p. es. la richiesta di formazione, il quadro
generale dell'organizzazione scolastica, l'offerta formativa
già esistente, gli oneri economici ecc.) l'apprezzamento
dei quali è squisitamente di merito e, dunque, insindacabile,
com'è notorio, in sede di legittimità se non per macroscopica
illogicità.
Questa, nel caso di specie non sussiste.
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14- Difatti, il diniego avversato si fonda
su una serie di considerazioni che, alla luce del comune
buon senso e dell'ordinaria esperienza, appaiono congruenti
dal punto di vista logico.
Per vero, si apprezzano espressamente (pag. 2 del provvedimento
impugnato) l'offerta formativa nel suo complesso (cpv. 3°
e 5°), le compatibilità finanziarie, l'organizzazione scolastica
anche in relazione a progetti di riorganizzazione (cpv.
3° e 5°), le specifiche esigenze territoriali in rapporto
alla domanda formativa (cpv. 6°9 l'impatto, negativo per
eccessiva frammentazione, sulla rete scolastica (cpv. 7°).
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15- Con questo, non si vuol dire che le conclusioni
raggiunte nel provvedimento impugnato siano in assoluto
le migliori, ma pare indubitabile che esse siano ragionevolmente
e compiutamente giustificate.
Qui si arresta il sindacato di questo Tribunale e quanto
sin qui esposto è sufficiente per rigettare il ricorso.
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16- Analoghe considerazioni valgono per rigettare
il ricorso n. 20/2004. Invero, anche la delibera regionale
con la quale si rigetta l'istanza dell'Istituto ricorrente
per l'anno scolastico 2004/2005 appare logicamente motivata.
Infatti, in essa si recepiscono le ampie considerazioni
formulate sia dalla Terza Commissione Consiliare, sia dalla
Giunta Regionale, giudicando inopportuno un aumento degli
indirizzi di studio in un'area nella quale non si prevede
un aumento della domanda di formazione.
Ciò, anche in vista della ristrutturazione organizzativa
della rete scolastica in esecuzione del decreto legislativo
n. 112/1998.
Orbene, dette motivazioni appaiono logiche e congruenti.
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17- A tacer d'altro, invero, appare indubbio
che un'Amministrazione, prima di istituire un corso di istruzione
ad indirizzo specifico, in aggiunta ad altri già esistenti
in un territorio regionale di modeste dimensioni, debba
valutare lo sviluppo demografico ed il prevedibile incremento
della domanda formativa per quell'indirizzo.
Questo è quanto ha fatto la Regione nel provvedimento avversato.
Se tali valutazioni siano poi condivisibili nel merito è
questione estranea al presente giudizio.
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18- Inoltre, è proficuo notare come il fatto
che la Provincia di Perugia, fosse d’avviso diverso dalla
Regione (Del. N. 311/2003) non infici la legittimità della
scelta regionale.
Alla Regione compete, invero, il potere decisorio in materia
e questo è stato esercitato dopo aver tenuto conto anche
del parere della Provincia (v. delibera regionale impugnata
pag.2, terzo capoverso).
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19- Il fatto, poi, che non si contestino
punto per punto le considerazioni provinciali non si traduce
in un vizio d’insufficienza della motivazione giacché sono
state comopiutamente espresse le ragioni sulle quali si
fonda la decisione contestata.
Per tutte le considerazioni che precedono debbono essere
rigettati ambedue i ricorsi qui riuniti e giudicati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria,
definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, riunitili,
li rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio complessivamente liquidate in € 6.000 (seimila),
oltre agli oneri di legge ed alle spese occorrende
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Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio
del giorno 10 marzo 2004 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore
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ANNALISA
GIUSTI
(Dottoranda di ricerca Università degli Studi
di Perugia)
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| Analogie e differenze fra
la natura dell’attività svolta dal commissario ad acta nei
giudizi sul silenzio e di ottemperanza
| Con
la sentenza n. 642 del 2003, il Tribunale amministrativo
per l’Umbria ordinava alla Regione Umbria di pronunciarsi
sull’istanza presentata dall’Istituto Gattapone
nel gennaio 2002, finalizzata all’istituzione di
un corso di studi ad indirizzo turistico( ITER)
in sostituzione del corso IGEA, ad indirizzo amministrativo.
Con la medesima pronuncia, si provvedeva altresì
alla nomina di un commissario ad acta, per far fronte
ad un’eventuale inadempienza dell’amministrazione
(1) .
Alla citata sentenza seguivano due ulteriori ordinanze.
Con la prima, la n. 37/2003, il Tribunale, verificata
l’elusività del provvedimento emanato nelle more
dalla Regione, ordinava al commissario di insediarsi;
con la seconda, la n. 49/2003, il medesimo carattere
elusivo veniva contestato all’atto commissariale
adottato in esecuzione della precedente ordinanza
n. 37/2003. La vicenda trovava il suo (apparente)
epilogo con il provvedimento emesso dal commissario
ad acta il 12 dicembre 2003 e censurato avanti al
Tar Umbria, con il ricorso n. 562/2003, “sotto il
duplice profilo dell’elusività e dell’eccesso di
potere in varie figure sintomatiche”. Il suddetto
giudizio, per ragioni di connessione oggettiva e
soggettiva, veniva riunito con la successiva impugnativa
(ric.n.20/2004) del provvedimento di diniego all’istanza
presentata per l’anno scolastico 2004-2005, con
cui si reiterava la richiesta di attivazione del
corso ITER.
Le considerazioni che seguono hanno comunque ad
oggetto la sola parte del decisum, relativa al primo
dei due ricorsi, nella quale il giudice umbro ha
preso posizione sull’eccezione di difetto di legittimazione
passiva sollevata dall’amministrazione regionale,
fondata, in sintesi, sull’asserita qualifica del
commissario ad acta come organo ausiliario del giudice.
Nel rigettare la riferita eccezione, il Collegio
compie un’ampia disamina della figura del commissario
ad acta, analizzando le due diverse fattispecie
nell’ipotesi del ricorso avverso il silenzio, disciplinato
dall’art. 21 bis della legge 1034 del 1971, ed in
quella del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art.27,
n.4, testo unico n.1054 del 1924.
Le due figure commissariali, seguendo la ricostruzione
del giudice umbro, sono fra loro assimilabili solo
nominativamente, trattandosi di vicende nettamente
distinte.
Il commissario ad acta, nei giudizi sul silenzio,
è una figura espressamente prevista dalla legge
a causa del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione
obbligata, con sentenza, a provvedere; nel procedimento
di ottemperanza, invece, si è in presenza di una
creazione giurisprudenziale, la cui nomina è rimessa
alla discrezionalità dell’organo decidente.
Ancora, mentre nei giudizi ex art. 27 n.4 t.u. cit.,
il commissario altri non sarebbe se non un ausiliario
del giudice, il rito speciale introdotto dalla legge
n. 205 del 2000 avrebbe previsto una nuova tipologia
di organo straordinario dell’amministrazione.
Infine, quanto ai rimedi esperibili avverso le determinazioni
commissariali, mentre in sede di ottemperanza l’unica
forma di tutela ammessa sarebbe il reclamo, nelle
ipotesi ex art.21 bis, al reclamo, valido per i
casi di mera elusione, si affiancherebbe, in tutte
le altre ipotesi, l’impugnazione ordinaria.
In conclusione, sempre secondo la prospettazione
del giudice umbro, un omologo della figura commissariale
prevista dall’art.21 bis legge t.a.r. non sarebbe
tanto da ravvisarsi nel procedimento di ottemperanza,
quanto in quelle figure “tradizionali e ben note”
dei commissari nominati dall’autorità tutoria a
rimedio dell’inerzia di un ente locale o altro ente
pubblico (2) .
Le differenze fra le due fattispecie sinteticamente
descritte trovano il loro fondamento nella giurisdizione
di merito del giudice dell’ottemperanza, chiamato
ad assumere, in luogo dell’amministrazione, autonomamente
o attraverso l’ausilio del commissario, tutti i
provvedimenti necessari a dare attuazione al giudicato.
In quel contesto di piena fungibilità fra l’attività
giurisdizionale e amministrativa che caratterizza
la giurisdizione di merito, il commissario ad acta
agisce pertanto come longa manus dell’organo giudiziario,
al pari di un esperto o di un consulente nominato
in altri processi. I suoi atti, pur non potendosi
definire come giurisdizionali, in quanto emessi
da un ausiliario del giudice, ineriscono comunque
al giudizio di esecuzione, nel cui ambito deve dunque
avanzarsi ogni eventuale pretesa di tutela, attraverso
lo strumento del reclamo.
Nel ricorso sul silenzio della p.a., invece, utilizzando
i medesimi termini figurativi espressi dalla sentenza,
il giudice si colloca su una linea più arretrata,
limitandosi ad accertare l’inerzia dell’amministrazione
e a dichiararne l’obbligo di provvedere. La previsione
legislativa della nomina del commissario ad acta,
su espressa richiesta di parte, appare così necessitata
dall’impossibilità per il giudice di emettere un
provvedimento che tenga luogo dell’operato dell’amministrazione.
Da qui, la natura amministrativa degli atti emanati
dal commissario ad acta come organo straordinario
e, in quanto tali, impugnabili autonomamente, in
un giudizio che al soggetto leso veda contrapposti,
quali parti resistenti, il commissario medesimo
accanto all’ente sostituito.
In definitiva, avverso le statuizioni del commissario
dell’inottemperanza, in quanto ausiliario del giudice,
è ammesso il solo reclamo; nei ricorsi ex art.21
bis, la nomina di un organo straordinario della
p.a., impone invece la proposizione di un autonomo
giudizio.
La linearità della distinzione sembra però smentita
dallo stesso T.a.r. Umbria, nella parte in cui suggerisce
una scissione, a dire il vero dai contorni incerti,
fra quei profili dell’operato commissariale che
appaiano semplicemente elusivi dell’obbligo di provvedere
ed “ogni altra questione ipotizzabile”. I primi,
infatti, sarebbero censurabili con il reclamo, le
seconde, attraverso l’impugnazione ordinaria.
E’ evidente che l’asserita esperibilità del reclamo
metta in dubbio la sicura estraneità al momento
giurisdizionale della fase affidata al commissario
e, con essa, la netta qualificazione di quest’ultimo
come organo straordinario della p.a., rendendo ragionevole
l’ipotesi, respinta con il rigetto dell’eccezione,
di una sua diversa configurazione come organo ausiliario
del giudice.
Si ripropongono allora quegli elementi di ambiguità
che, anche per l’ipotesi dell’ottemperanza, hanno
condotto parte della dottrina e della giurisprudenza
a sostenere la tesi dell’organo straordinario -
almeno nei casi in cui questi sia chiamato a compiere
delle valutazioni amministrative in senso stretto
(3) - ovvero a suggerire soluzioni “intermedie”,
in grado di contemplare le due diverse nature dell’organo
e le distinte forme di tutela ad essa connesse.
Il riferimento va dunque a quelle pronunce (4) nelle
quali si è proposto di scomporre l’attività del
commissario in due parti, separando quella di stretta
attuazione del comando vincolato del giudice da
quella, ulteriore, di esercizio di attività amministrativa.
Nel primo caso, l’attività svolta dal commissario
sarebbe soggetta alla verifica del giudice dell’ottemperanza,
in quanto da questi compiuta come suo ausiliario;
nel secondo, invece, gli atti compiuti come organo
straordinario della p.a. verrebbero sottoposti all’ordinario
controllo in sede di legittimità.
Pur senza far ad essa riferimento e nel diverso
contesto di un giudizio sul silenzio, la soluzione
proposta dalla sentenza in nota sembra, di fatto,
inserirsi proprio in questo terzo filone intermedio,
allorché il Collegio propone la ricordata scissione,
nell’atto impugnato, fra gli aspetti più propriamente
elusivi e le “altre questioni” di legittimità, ammettendo
la proponibilità, con il medesimo atto, non solo
del reclamo ma anche del ricorso ordinario (5) ,
l’uno in via principale, l’altro in via subordinata.
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| 1.
Nonostante il tenore letterale dell’art.21 bis lasci
intendere una fase successiva e ulteriore per la
nomina del commissario, il Collegio umbro adotta
l’ interpretazione razionalizattrice proposta da
Cons.Stato, sez.V, 16 gennaio 2003, in www.giustizia-amministrativa.it.,
2. Cfr. Con.Giu.Amm.Reg.Sic., 4 luglio 2000, n.329,
in Foro Amm., 2001, p.913. Volendo invece individuare
un corrispondente normativo il richiamo è,ad esempio,
agli artt. 136 e 137 del T.U. sugli Enti Locali
(Dlg 267/2000).
3. Cons.Stato, sez.V, 6 ottobre 1990, n.70 in Giur.It.,
1991, III, 1, P.24.Contra, si veda, ex multis: Cons.Stato,
sez.VI, 29 marzo 2001, n.1871, in Foro Amm., 2001,
p.651; Cass.Sez.Un., 12 marzo 2001, n.108, in Foro
It., Rep., 2001, voce Giustizia amministrativa,
n.1071.
4. Cons.Stato, sez.V, 17 aprile 2002, n.2005, in
Cons.Stato, 2002, p.822; Cons.Stato, sez.VI, 30marzo
2000, n.1834, ibidem, 2000, I, p.718; Contra, ID,
7 febbraio 1995n.153, ivi 1995, I, 247.
5. Legittimando così una possibilità esclusa in
sede di ottemperanza da Cons.Stato, sez.V, 6 aprile
1998, n.430, in Foro amm, 1998, p.1053. |
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