| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 14 giugno 2004
n. 3721
Antonio CAVALLARI – Presidente, Tommaso CAPITANIO – Estensore
HERA s.p.a. e altro (avv. G. Pellegrino, L. Lentini, F.
Ferrentino) c. COMUNE DI TARANTO (avv. P.G. Relleva), CITELUM
s.p.a. e altro (avv. E. Sticchi Damiani, L. Nilo), ENEL
SO.L.E. s.p.a. e altro (n.c.), S.M.E. IMPIANTI s.p.a. (n.c.),
ACEA LUCE s.p.a. e altro (n.c.), ARISTEA SERVICE s.c.a.r.l.
(n.c.), ENEL SO.L.E. s.p.a. (avv. F. Flascassovitti) [interveniente
ad adiuvandum]; CITELUM s.p.a. e altro (avv. E. Sticchi
Damiani, L. Nilo) c. HERA s.p.a. e altro (avv. G. Pellegrino,
L. Lentini, F. Ferrentino), COMUNE DI TARANTO (avv. P.G.
Relleva). |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Aggiudicazione della gara – Appalto di servizio – Dichiarazione
di presa visione degli impianti e delle condizioni locali
– Natura – E’ una dichiarazione di scienza.
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2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province comuni ed enti locali – Servizi pubblici locali
– Art.35, l. n.448 del 2001 – Servizi aventi rilevanza industriale
– Enti locali – Funzioni – Individuazione.
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3. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province comuni ed enti locali – Servizi pubblici locali
– Art.113, d.lg. n.267 del 2000 – Questione di legittimità
costituzionale – Infondatezza.
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4. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni
di province comuni ed enti locali – Servizi pubblici locali
– Società miste – Attività extra moenia – Divieto – Non
è più in vigore.
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5. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Appalti pubblici – Gare – Imprese
partecipanti – Norme a tutela della libera concorrenza –
Violazione – Conseguenze – Esclusione dalla gara – Inammissibilità.
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6. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Appalti pubblici misti – Lavori
– Rilevanza – Inferiore al 50% - Disciplina sugli appalti
di lavori pubblici – Ambito di applicazione – Individuazione.
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7. Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Appalti pubblici – Gare –
Impresa partecipante – Acquiescenza – Presupposti.
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8. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Appalti pubblici – Gara – Capitolato
di gara – Progetti tecnici – Valutazione – In modo rigoroso.
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9. Contratti della pubblica amministrazione
– Disciplina normativa – Appalti di servizi – Requisiti
di partecipazione – Ammissione alla gara – Nuova valutazione
dei medesimi requisiti ai fini dell’aggiudicazione – Illegittimità.
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10. Autonomia e decentramento – Organi e
funzioni di province comuni ed enti locali – Appalto pubblico
– Commissione di gara – Componenti – Nomina – Norma comunale
che attribuisce il potere al Sindaco – E’ illegittima.
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11. Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Appalto pubblico – Atti di
gara – Annullamento – Effetti sul contratto – Nullità ex
art.1418, c.c..
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1. Nella procedura di affidamento di un appalto
di servizio, la dichiarazione di presa visione degli impianti
e delle condizioni locali è una dichiarazione di scienza,
ossia un atto con il quale si comunica ad un altro soggetto
di essere a conoscenza di un certo fatto, per cui esso può
provenire solo dal soggetto che quel certo fatto ha verificato
essere esistente.
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2. A seguito della riforma prevista dall’art.35,
l. 28 dicembre 2001 n.448, in tema di servizi pubblici locali
aventi rilevanza industriale, gli enti locali non sono più
titolari del servizio, ma debbono assumere solo il ruolo
di regolamentazione del mercato, di indirizzo e vigilanza
sui gestori.
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3. E’ infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art.113, d.lg. 18 agosto 2000 n.267
(anche nella formulazione risultante dalle modifiche apportate
dal d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella l. 24
dicembre 2003 n.350), sollevata con riferimento allo spostamento
in avanti nel tempo del divieto di affidamento diretto dei
servizi pubblici locali quale misura che perpetuerebbe il
vulnus arrecato al principio di libera concorrenza, in quanto
il legislatore ha previsto un processo graduale nell’apertura
del mercato alla concorrenza che non si appalesa irragionevole.
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4. In tema di attività extra moenia delle
società miste locali, non vige alcun divieto legislativamente
sancito, in quanto l’originaria previsione dell’art.35,
l. 28 dicembre 2001 n.448, non ha avuto applicazione a causa
della mancata adozione del regolamento di esecuzione, mentre
nella nuova formulazione introdotta dalle modifiche del
d.l. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella l. 24 dicembre
2003 n.350, il divieto non è più previsto.
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5. Nella legislazione antitrust, non si rinviene
la sanzione accessoria dell’esclusione dalle gare ad evidenza
pubblica per quelle imprese che violino i precetti, di derivazione
comunitaria, dettati dalla l. 10 ottobre 1990 n.287, a tutela
della libera concorrenza.
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6. In caso di appalti pubblici misti nei
quali i lavori abbiano rilevanza inferiore al 50%, le disposizioni
relative agli appalti di lavori pubblici si applicano limitatamente
alla qualificazione delle imprese chiamate ad eseguire i
lavori stessi.
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7. In tema di gare per l’affidamento di appalti
pubblici, si ha acquiescenza solo quando il concorrente
non impugna tempestivamente una clausola che ha effetto
escludente della sua partecipazione alla competizione.
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8. Nelle gare ad evidenza pubblica (soprattutto
in quelle da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa), la Stazione appaltante deve elaborare
il capitolato di gara e valutare in maniera rigorosa i progetti
tecnici (se del caso escludendo quelli che non raggiungono
un livello minimo di sufficienza), ma non può sindacare
(salvo i casi di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art.25,
d.lg. 17 marzo 1995 n.157) il modo con il quale la singola
impresa -stabilendo il prezzo al quale è disposta ad eseguire
l’appalto- intende conseguire l’utile economico e l’equilibrio
fra costi e ricavi.
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9. Posto che negli appalti di servizi è previsto
un sistema in cui le imprese possono liberamente partecipare
alle gare salva la previa dimostrazione del possesso di
determinati requisiti di moralità, capacità tecnica, economica
e finanziaria secondo quanto fissato dagli artt. 12, 13
e 14, d.lg. 17 marzo 1995 n.157, una volta che l’impresa
sia stata ammessa a partecipare alla gara, i requisiti suddetti
non possono essere nuovamente valutati ai fini dell’aggiudicazione,
perché l’art.23, d. lg. n.157 del 1995, stabilisce che altri
siano i parametri attraverso cui determinare l’offerta economicamente
più vantaggiosa.
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10. Posto che la nomina di una Commissione
di gara rientra fra gli atti amministrativi di gestione
ordinaria di un Ente, la norma di un regolamento comunale
che attribuisce il relativo potere al sindaco è illegittima
ed è sostituita ad opera dell’art.107 comma 5, d.lg. 18
agosto 2000 n.267.
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11. A seguito dell’annullamento degli atti
di gara di un appalto pubblico, va dichiarata la nullità
del contratto nelle more stipulato fra la Stazione appaltante
e la controinteressata, in quanto la violazione delle norme
sull’evidenza pubblica implica la nullità, ex art.1418,
c.c., del detto contratto.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
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Registro Decis.: 3721/04
Registro Gen.: 348/2004
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA - LECCE
SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI,
Presidente; GIUSEPPINA ADAMO, Consigliere; TOMMASO CAPITANIO,
Referendario - relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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a) sul ricorso n. 348/2004 proposto da:
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HERA S.p.A., in proprio e quale mandataria
della costituenda A.T.I. con GEMMO IMPIANTI S.p.A., COIMI
S.r.l. e I.T. - Innovazioni e Tecnologie S.r.l. in persona
del legale rappresentante p.t. rappresentate e difese da:
GIOVANNI PELLEGRINO LORENZO LENTINI FELICIANA FERRENTINO
con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
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contro
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COMUNE DI TARANTO in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso da: PIERO G. RELLEVA con domicilio
eletto presso lo studio dell’Avv. Vantaggiato, in Lecce
VIA ZANARDELLI, 7 e nei confronti di CITELUM S.A., in proprio
e quale mandataria della costituenda A.T.I. con CO.GEI.
S.r.l. e SIRAM S.p.A. in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentate e difese da: ERNESTO STICCHI DAMIANI
LUIGI NILO con domicilio eletto presso lo studio del primo,
in Lecce VIA S. FRANCESCO D’ASSISI, 33 e di
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– ENEL SO.L.E. S.p.A., in proprio
e quale mandataria della costituenda ATI con Emilio Alfano
S.p.A., S.I.R.E.T. S.r.l., Elettrovit S.r.l.
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– SME Impianti S.p.A.
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– ACEA LUCE S.p.A., in proprio e quale
mandataria della costituenda ATI con UTILITAS S.r.l.
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– ARISTEA SERVICE S.c.a.r.l. in persona
dei legali rappresentanti p.t., non costituite,
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e con intervento ad adiuvandum di:
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ENEL SO.L.E. S.p.A. in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa da: FRANCESCO
FLASCASSOVITTI con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo, in Lecce VIA 95° REGGIMENTO FANTERIA, 1
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per l’annullamento, previa sospensione:
dei verbali di gara per l’affidamento dell’appalto
misto per la gestione tecnologica integrata e la manutenzione
degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Taranto
n. 1 del 12/05/2003; n. 2 del 19/05/2003; n. 3 del 29/05/2003;
n. 4 del 16/06/2003; n. 5 del 24/06/2003; n. 6 del 27/06/2003;
n. 7 del 07/07/2003; n. 8 del 21/07/2003; n. 9 del 29/07/2003;
n. 10 del 17/09/2003; n. 11 del 22/09/2003; n. 12 del 29/09/2003;
n. 13 del 06/10/2003; n. 14 del 16/10/2003; n. 15 del 21/10/2003;
n. 16 del 06/11/2003; n. 17 del 28/11/2003; n. 18 del 04/12/2003;
n. 19 del 10/12/2003; n. 20 del 16/12/2003;
del provvedimento, non conosciuto, di aggiudicazione
della gara e del contratto di appalto, ove stipulato;
di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi
e consequenziali, ivi compresi:
la determinazione del dirigente Settore LL.PP. del Comune
di Taranto n. 89 del 15/07/2002, con la quale sono stati
approvati gli atti di gara per l’appalto misto per la gestione
tecnologica integrata e la manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione del Comune di Taranto (relazione
tecnica – Capitolato Speciale di Appalto – bando di gara
– avviso di gara – lettera d’invito);
ove occorra, la relazione tecnica, il Capitolato Speciale
di Appalto, il bando di gara, l’avviso di gara, la lettera
d’invito, approvati con la determinazione dirigenziale n.
89/02;
la determinazione del dirigente del Settore Gestione del
Patrimonio e LL.PP. n. 182 del 25/10/2002 di integrazione
e riapprovazione dell’avviso di gara;
la determinazione del dirigente Studi Pianificazione Controllo
Servizio Appalti – Contratti del Comune di Taranto n. 8
del 02/05/2003 di nomina della Commissione giudicatrice
dell’esame delle offerte della gara d’appalto in questione;
ove occorra, la deliberazione di G.M. n. 141 del 31/01/2003
di istituzione del Servizio Appalti – Contratti;
con ricorso per motivi aggiunti, notificato il
13/03/2004 e depositato il 16/03/2004, sono stati impugnati
altresì:
la determinazione dirigenziale n. 25 del 02/03/2004, con
cui il dirigente responsabile ha preso atto del contenuto
dei verbali della Commissione di gara e delle sue determinazioni,
ha approvato la graduatoria ed ha aggiudicato definitivamente
il servizio all’ATI con capogruppo Citélum S.A.;
per quanto occorra, la delibera di Giunta n. 50 del 10/01/2003,
non conosciuta;
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b) sul ricorso incidentale proposto da:
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CITELUM S.A., in proprio e quale mandataria
della costituenda A.T.I. con CO.GEI. S.r.l. e SIRAM S.p.A.
rappresentate e difese come sopra,
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contro
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HERA S.p.A., in proprio e quale mandataria
della costituenda A.T.I. con GEMMO IMPIANTI S.p.A., COIMI
S.r.l. e I.T. Innovazioni e Tecnologie S.r.l., rappresentate
e difese come sopra,
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e nei confronti di
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COMUNE DI TARANTO rappresentato e
difeso come sopra,
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per l’annullamento, previa sospensiva:
della determinazione dirigenziale n. 65 del 19/03/2003
- Direzione Risanamento Città Vecchia e Progetti Speciali
- con la quale è stato approvato l’elenco delle imprese
da invitare alla gara in argomento, nella parte in cui è
stata disposta l’ammissione dell’ATI H.e.r.a. S.p.A. con
Gemmo Impianti S.p.A., I.T. S.r.l. e Co.I.MI. S.r.l.;
della nota del 23/03/2003 con cui è stato inoltrato
l’invito a partecipare alla gara alla suddetta ATI;
del provvedimento di ammissione alla gara dell’ATI
ricorrente ed in particolare del verbale di gara n. 1 del
12/05/2003 nella parte in cui la suddetta ATI è stata ammessa
con riserva e del verbale di gara n. 20 del 16/12/2003,
nella parte in cui, sciolta la riserva in senso favorevole
all’ATI ricorrente, quest’ultima è stata ammessa in via
definitiva alla gara;
nonché, ove occorra, dell’avviso di gara del 25/10/2002,
nella parte in cui, relativamente all’esecuzione dei lavori,
tutte le categorie sono state definite scorporabili ed è
stato omesso di indicare la categoria OG10, classifica V,
come categoria prevalente, illegittimamente annoverandola
tra i lavori scorporabili.
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Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti
gli atti di causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata e delle imprese controinteressate;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla costituenda
ATI con mandataria CITELUM S.A.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della ENEL - SO.L.E.
S.p.A.;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visto il dispositivo n. 10/2004 del 29/05/2004;
Uditi nell’udienza pubblica del 13/05/2004 il relatore,
Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli
Avv. Lentini, Gianluigi Pellegrino, in sostituzione dell’Avv.
Giovanni Pellegrino, Flascassovitti, Relleva, Sticchi Damiani
e Nilo.
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FATTO
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1. Il Comune di Taranto, con determinazione
dirigenziale n. 89 del 15/07/2002, ha indetto una procedura
di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata
degli impianti di pubblica illuminazione (importo a base
d’asta € 30.212.729,56, IVA esclusa), per un periodo di
nove anni. Il bando di gara prevedeva in particolare:
– che alla gara fossero ammesse persone fisiche e/o giuridiche,
associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese che
svolgono attività di gestione integrata e manutenzione di
impianti di pubblica illuminazione;
– che l’attività prevalente, ai fini dell’individuazione
della disciplina applicabile, fosse quella dei servizi gestionali,
regolati quindi dalla Direttiva n. 92/50/CEE e dal D. Lgs.
n. 157/95;
– quale ulteriore elemento dell’appalto, la realizzazione
di lavori scorporabili, ricompresi nelle seguenti categorie
(ai sensi del DPR n. 34 del 2000): CAT. OG10 classifica
V; CAT. OG11 classifica IV e CAT. OG1 classifica III;
– l’aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 23 D. Lgs. n. 157/95), previa attribuzione
dei seguenti punteggi massimi: valutazione economica, 40
punti; valutazione tecnica, 60 punti.
Per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica,
era stata prevista l’applicazione della seguente formula
aritmetica:
Pc = 40 – 10 x (Ctx – Ct min)
Ct max – Ct min
(dove Pc è il punteggio da attribuire all’offerta del concorrente
da valutare; Ct min è il valore dell’offerta più economica;
Ct max è il valore dell’offerta più alta e Ctx il valore
dell’offerta del concorrente da valutare); per l’offerta
tecnica erano stati invece individuati i seguenti elementi
di valutazione:
▪ progetto dell’attività di gestione globale: massimo
30 punti;
▪ progetto tecnico degli interventi di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza degli impianti: massimo
25 punti;
▪ descrizione dell’organizzazione aziendale: massimo
5 punti.
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2. Alla gara sono stati invitati sette raggruppamenti
temporanei di imprese, dei quali solo cinque hanno inviato
offerta nei termini previsti. In sede di verifica della
documentazione allegata all’offerta, è stata esclusa l’ATI
con capogruppo SME Impianti. Le quattro ATI ammesse alla
fase successiva hanno conseguito i seguenti punteggi relativi
all’offerta tecnica:
– ATI con capogruppo Citélum: punti 60;
– ATI con capogruppo ENEL SO.L.E.: punti 42,6;
– ATI con capogruppo Hera: punti 40,8;
– ATI con capogruppo ACEA Luce: punti 25,65.
Successivamente, applicando la formula suindicata, la Commissione
di gara ha assegnato i seguenti punteggi relativi alle offerte
economiche:
– ATI Citélum: punti 30;
– ATI SO.L.E.: punti 35,5;
– ATI Hera: punti 35,9;
– ATI ACEA Luce: punti 40,
per cui la graduatoria finale ha visto primeggiare l’ATI
capeggiata da Citélum, con un punteggio totale di 90, seguita
da ENEL SO.L.E. con 78,13.
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3. L’esito della gara e i provvedimenti che
ne hanno scandito le varie fasi sono impugnati dall’ATI
con mandataria Hera (terza classificata con 76,7 punti),
sulla base dei seguenti motivi:
– violazione di legge (art. 23, comma 1, let. b) del D.Lgs.
n. 157/95).
Eccesso di potere (illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà,
sviamento, iniquità). Violazione dei principi di imparzialità,
par condicio e trasparenza.
La ricorrente sostiene che la formula applicata dalla Commissione
per valutare l’offerta economica è illegittima, perché provoca
un effetto di “schiacciamento” nell’attribuzione del relativo
punteggio: infatti, qualunque sia il prezzo offerto da un
concorrente, la differenza massima fra l’offerta più conveniente
e quella più alta è comunque pari a 10 punti, il che, a
giudizio di Hera, è contro la ratio del sistema di aggiudicazione
con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
perché finisce con il privilegiare in modo quasi assoluto
il merito tecnico (per il quale, invece, il range valutativo
è compreso fra 0 e 60 punti).
In secondo luogo, la ricorrente afferma che anche la fase
di valutazione delle offerte tecniche è stata viziata, in
quanto, da un lato, il bando di gara prevedeva fra le voci
da considerare alcuni elementi attinenti più propriamente
alla fase di prequalificazione (quindi non utilizzabili
nella fase di valutazione delle offerte, come ritenuto dalla
giurisprudenza prevalente), dall’altro, la Commissione di
gara ha enucleato un sub-criterio di valutazione che non
era indicato nel bando (in particolare si tratta della voce
“Analisi dello stato dell’impianto esistente”, di cui al
verbale di gara n. 6 in data 27/06/2003), attribuendogli
per di più un “peso” notevole (8 punti su 25, relativi alla
voce “Progetto tecnico degli interventi di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza degli impianti”);
– violazione di legge (art. 15 Regolamento Comunale per
la disciplina dei contratti, anche in relazione all’art.
8 dello Statuto del Comune di Taranto ed all’art. 45 della
L.R. n. 27/85). Incompetenza. Eccesso di potere per difetto
del presupposto e arbitrarietà.
La procedura sarebbe viziata anche in relazione alle modalità
di nomina della Commissione ed ai requisiti soggettivi di
alcuni suoi membri. Sotto il primo profilo, si asserisce
che il vigente Regolamento comunale dei contratti riserva
la nomina delle commissioni di gara al Sindaco (mentre nel
caso di specie la Commissione è stata nominata dal dirigente
del Servizio Appalti e Contratti), mentre sotto il secondo
profilo viene rilevata la violazione delle disposizioni
(in particolare, l’art. 45 della L.R. n. 27/85) che stabiliscono
che le Commissioni di gara debbono essere composte da tecnici
della materia oggetto della gara (nel caso in esame, tale
requisito sussisterebbe solo riguardo a due membri). Da
ciò discenderebbe l’illegittimità di tutti gli atti formati
da un organo così illegittimamente nominato e composto.
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4. Si sono costituiti il Comune di Taranto
(che sostiene la piena legittimità del suo operato, ed in
particolare della formula utilizzata per la valutazione
delle offerte, che sarebbe funzionale ad una maggiore valorizzazione
del merito tecnico dei singoli progetti rispetto all’offerta
economica, secondo una valutazione rimessa alla discrezionalità
della stazione appaltante e non sindacabile dal giudice)
e l’ATI aggiudicataria, la quale, oltre a chiedere il rigetto
del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale,
teso a contestare l’ammissione alla gara dell’ATI ricorrente
ed affidato ai seguenti motivi:
violazione degli artt. 3, 4, 43, 49, 81, 82 e 86
del Trattato CE. Violazione dei principi di non discriminazione,
imparzialità, libera concorrenza. Violazione art. 35, comma
2, della L. n. 448/01. Violazione degli artt. 3, 41, 117
e 118 Cost. Violazione degli artt. 2 e ss. e dell’art. 8
della L. 10/10/1990 n. 287 e s.m.i.
L’ATI ricorrente non doveva essere ammessa alla gara in
quanto la sua capogruppo (Hera S.p.A.) è una società multiservizi
a capitale pubblico-privato con sede a Bologna, nata dall’aggregazione
di alcune società miste locali operanti in Emilia Romagna.
In questo senso, essa ha conseguito il suo fatturato e la
capacità tecnico-finanziaria in virtù di affidamenti diretti
dei servizi pubblici locali che le varie amministrazioni
locali emiliano-romagnole hanno attribuito alle società
miste locali poi confluite in Hera nel corso degli anni.
Pertanto, godendo di privilegi definiti “genetici”, essa
non può concorrere alle gare che si svolgono extra moenia,
perchè la sua presenza falsa il gioco della concorrenza;
in ogni caso, la sua ammissione alla gara viola il disposto
dell’art. 35 della L. n. 448/01, che, nel riformulare l’art.
113 del T.U. n. 267 del 2000, ha stabilito che le società
di capitali nelle quali la partecipazione pubblica è superiore
al 50% (nel caso di Hera il capitale pubblico è pari al
55,5%), se sono ancora affidatarie dirette di servizi pubblici
locali, non possono partecipare ad attività imprenditoriali
al di fuori del proprio territorio. Poiché però il Legislatore
del 2001 aveva previsto un periodo transitorio, da determinarsi
a seguito di specifica disposizione regolamentare (mai emanata
dal Governo), nel caso il Tribunale non ritenesse ancora
vigente il suddetto divieto, la ricorrente incidentale solleva
questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della
L. n. 448/01 (abrogato dall’art. 14 del D.L. n. 269 del
2003, ma applicabile ratione temporis alla gara in questione),
nella parte in cui differisce l’operatività del divieto
alla previa adozione del regolamento.
In subordine, la ricorrente incidentale rileva la violazione
dell’art. 8, comma 2-bis, della L. n. 287 del 1990, secondo
cui “...Le imprese di cui al comma 2, [ossia le imprese
che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di
servizi di interesse economico generale ovvero operano in
regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente
connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati
– N.d.R.] qualora intendano svolgere attività in mercati
diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo
comma 2, operano mediante società separate...”. Pertanto,
la Hera (che è un monopolista legale) poteva partecipare
alla gara solo per il tramite di una società controllata
o collegata, ma non direttamente;
violazione degli artt. 8 e 13 della L. n. 109/94
e s.m.i. Violazione degli artt. 73, 74 e 95 del DPR n. 554/99.
Violazione del DPR n. 34/00.
Violazione del bando di gara e della lettera d’invito. Violazione
del principio della par condicio.
L’ATI ricorrente non poteva essere ammessa alla gara anche
per carenza del requisito della qualificazione obbligatoria
ex DPR n. 34/00 in capo alla mandataria, la quale è dichiaratamente
sprovvista di attestazione SOA (tanto che inizialmente la
Commissione di gara aveva dubitato circa la possibilità
di ammetterla alla licitazione e aveva sciolto la riserva
in senso favorevole solo perché l’impresa aveva dichiarato
che essa non avrebbe eseguito direttamente i lavori previsti
dal bando). Laddove il Collego ritenesse legittima, sotto
questo profilo, l’ammissione alla gara della ricorrente,
l’ATI Citélum impugna la clausola del bando che non ha indicato
la categoria prevalente ai sensi dell’art. 73 del DPR n.
554/99;
violazione dell’art. 18 della L. n. 55/90. Violazione
dell’art. 95 del DPR n. 554/99 sotto altro profilo. Violazione
e falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/95.
Violazione del bando di gara e della lettera d’invito. L’offerta
dell’ATI ricorrente doveva essere esclusa anche per violazione
delle norme in materia di subappalto e di dichiarazioni
da rendere a tale riguardo in sede di gara, visto che la
ricorrente ha dichiarato di voler subappaltare la quasi
totalità delle lavorazioni oggetto dell’appalto (privando
così di qualsiasi compito operativo nell’ambito dell’ATI
le mandanti Gemmo Impianti e CO.I.MI., le quali sono però
in possesso di attestazione SOA per alcune categorie di
lavori previste dal bando);
violazione della lex specialis di gara. Violazione
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 sotto altro profilo.
L’offerta presentata dall’ATI ricorrente non conteneva l’espresso
impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alle
disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 157/95 e
pertanto essa andava esclusa;
violazione della lettera d’invito sotto altro profilo.
Infine, l’offerta dell’ATI ricorrente andava esclusa perché
la dichiarazione di presa visione degli impianti e delle
condizioni locali non è stata sottoscritta dal legale rappresentante
della società ricorrente o da un procuratore speciale, ma
da un tecnico sprovvisto di potere rappresentativo e ciò
in violazione dei punti 1.c. e 3 della lettera d’invito.
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5. L’ATI capeggiata da ENEL SO.L.E. S.p.A.
(classificata al secondo posto della graduatoria finale)
ha spiegato intervento ad adiuvandum, preannunciando peraltro
la proposizione di un autonomo ricorso (poi effettivamente
proposto ed iscritto al n. 523/2004 del R.G.).
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6. All’udienza pubblica del 13/05/2004 la
causa è stata trattenuta per la decisione.
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DIRITTO
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1. La disamina delle numerose questioni sottoposte
all’attenzione del Collegio deve prendere le mosse, per
ragioni di economia processuale, dall’esame del ricorso
incidentale, poiché l’eventuale accoglimento di quest’ultimo
priverebbe di interesse la pronuncia sulla domanda principale.
Infatti, l’ATI capeggiata da Citélum sostiene che la ricorrente
non aveva titolo a partecipare alla gara per carenza di
alcuni requisiti fondamentali previsti dalla vigente legislazione
e dal bando di gara, e quindi, se tale asserzione fosse
condivisa dal Tribunale, il raggruppamento capeggiato da
Hera non avrebbe titolo a censurare le operazioni di gara,
alle quali non avrebbe potuto comunque prendere parte o
dalle quali avrebbe dovuto essere esclusa in sede di esame
della documentazione allegata all’offerta (sull’ordine con
cui vanno esaminati il ricorso principale e quello incidentale
in casi analoghi a quello in esame, vedasi, ex multis, Cons.
Stato, sez. V, sent. n. 2468 del 2002).
Come detto, il ricorso incidentale è affidato ai seguenti
motivi: a) violazione del divieto di partecipazione alle
gare extra moenia per le società miste locali (anche in
relazione alle norme del Trattato CEE poste a presidio della
libera concorrenza fra operatori economici);
b) violazione dell’art. 113 del T.U. n. 267/00, come modificato
dall’art. 35 della L. n. 448/01 e, in subordine, incostituzionalità
delle citate disposizioni nel caso in cui il Collegio ritenga
che il divieto di partecipazione alle gare ivi previsto
si applichi solo al termine del periodo transitorio (attualmente
fissato nel 31 dicembre 2006, per effetto del disposto dell’art.
14, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003 e dall’art. 4, comma
234, della L. n. 350 del 2003);
c) violazione dell’art. 8, comma 2-bis, della L. n. 287/90;
d) violazione delle norme in materia di qualificazione delle
imprese partecipanti alle gare per l’affidamento di appalti
di lavori pubblici (sotto tre distinti profili: mancato
possesso di adeguata attestazione SOA in capo alla mandataria;
mancata indicazione nel bando della categoria prevalente;
violazione dei principi in materia di suddivisione dei compiti
operativi nell’ambito di un’ATI e delle norme in materia
di subappalto);
e) violazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 157/95, relativamente
alla dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI e ad
attenersi alle disposizioni di cui alla citata norma;
f) violazione della lettera d’invito (relativamente alle
modalità di sottoscrizione della dichiarazione di presa
visione degli impianti e delle condizioni locali).
Anticipando le conclusioni che si andranno a rassegnare,
tutti i motivi suindicati sono da ritenere infondati.
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1.a. Partendo dalle ultime due censure, il
Collegio ritiene insussistenti i vizi lamentati, in quanto,
da un lato, la dichiarazione rilasciata dall’ATI ricorrente
di costituirsi in associazione temporanea di imprese ai
sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 157/95 implica l’impegno
ad accettare tutte le clausole contenute nella citata norma
(come si desume dal comma 2 dell’art. 11), dall’altro, con
riferimento alla ratio della norma, si osserva che la stazione
appaltante ha la possibilità di verificare, prima della
stipula del contratto, se l’ATI si è effettivamente costituita
e se, negli atti di costituzione, sono chiaramente riportati
gli impegni di cui ai commi 4 e ss. dell’art. 11, senza
di che può decretare la decadenza dell’aggiudicatario.
L’altra censura, invece, è infondata per la semplice ragione
che la dichiarazione prevista dal punto 1.c. della lettera
d’invito (ossia la dichiarazione di presa visione degli
impianti e delle condizioni locali) è una dichiarazione
di scienza, ossia, secondo l’insegnamento della dottrina
civilistica più avvertita, un atto con il quale si comunica
ad un altro soggetto di essere a conoscenza di un certo
fatto, per cui esso può provenire solo dal soggetto che
quel certo fatto ha verificato essere esistente. Nel caso
di specie, tenuto conto della funzione che il bando di gara
aveva assegnato a tale dichiarazione (cioè quella di garantire
la stazione appaltante che le imprese partecipanti formulassero
l’offerta avendo ben presente l’oggetto dell’appalto), essa
poteva provenire solo da un dipendente tecnico dell’impresa,
non necessariamente da identificare nel legale rappresentante,
chiamato a osservare e valutare questioni di natura eminentemente
specialistica, sulla base delle quali l’impresa avrebbe
poi redatto il progetto tecnico e l’offerta economica. D’altro
canto, la lettera d’invito ha previsto specifiche modalità
per la compilazione della dichiarazione, dalle quali si
desume implicitamente che il regime della stessa era diverso
da quello degli altri documenti da allegare all’offerta
(vedasi punto 1.c., in cui è detto chiaramente che il sopralluogo
tecnico doveva essere compiuto da un rappresentante qualsiasi
dell’impresa, munito di delega da esibire al momento della
visita, e che la dichiarazione avrebbe dovuto essere vistata
dal responsabile del procedimento. Quindi la previsione
di cui al successivo punto 3 della lettera d’invito - nella
parte in cui si prevede la possibilità che gli atti di gara
siano sottoscritti da un procuratore dell’impresa, debitamente
autorizzato dal legale rappresentante, oltre che da quest’ultimo
- non è chiaramente applicabile alla dichiarazione di avvenuto
sopralluogo).
Per cui le previsioni di cui ai punti 1.c. e 3 della lettera
d’invito (che sembrano in contrasto fra di loro) vanno correttamente
interpretate nel senso che il legale rappresentante dell’impresa
concorrente (o il procuratore speciale) fa propria la dichiarazione
di avvenuto sopralluogo (compiuto da un qualsiasi dipendente
della impresa, opportunamente qualificato) al momento in
cui sottoscrive l’offerta e acclude ad essa i documenti
richiesti dal bando.
Solo in questo momento, infatti, la dichiarazione di scienza
viene a confluire in una dichiarazione di volontà dell’impresa
(ossia, nell’offerta), quest’ultima certamente sottoscrivibile
solo dal legale rappresentante o da un procuratore appositamente
delegato.
Ogni altra interpretazione della lettera d’invito (peraltro
difficilmente sostenibile) sarebbe da considerare formalistica
e contraria al principio del favor partecipationis che presidia
immanentemente le gare ad evidenza pubblica.
Per cui, sotto questi profili il ricorso incidentale è infondato.
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1.b. Venendo all’esame dei primi due profili,
attinenti alla presunte violazione della normativa comunitaria
in materia di concorrenza e dell’art. 113 T.U. n. 267/00,
il Collegio osserva quanto segue.
L’infondatezza dei motivi suddetti deriva dalla insussistenza
della premessa assiomatica da cui muove l’ATI controinteressata,
la quale intende accreditare l’idea secondo cui la partecipazione
di una società mista locale ad una gara extra moenia produce
di per sé stessa un effetto distorsivo della concorrenza,
tesi che è invece tutta da dimostrare.
In realtà, la normativa comunitaria richiamata a sostegno
dal ricorrente incidentale non viene in evidenza nella vicenda
oggetto del presente giudizio, in quanto Hera (in ATI con
altre imprese) ha preso parte ad una gara fuori del territorio
in cui essa godrebbe ed abuserebbe della posizione dominante,
in ciò spendendo la generale capacità di agire che l’ordinamento
riconosce ad ogni persona fisica e giuridica; alcune delle
norme del Trattato CEE richiamate da Citélum (artt. 43 e
49) sembrano addirittura portare argomenti a favore di Hera,
visto che esse prevedono la libertà di stabilimento e il
divieto di restrizione alla libera prestazione di servizi.
Premesso che non sembrano applicabili a Hera nemmeno le
disposizioni di cui agli artt. 81 e 82 (poiché non è stata
affermata e provata una diretta violazione delle norme tipicamente
antitrust dettate dai citati articoli), bisogna esaminare
le disposizioni dell’art. 86 del Trattato (il quale prevede
che: “1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei
confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono
diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle
norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate
dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi. 2. Le imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale
o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte
alle norme del presente trattato, e in particolare alle
regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione
di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo
degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria
agli interessi della Comunità... 3. [...]”), da leggere
in stretta correlazione con quanto dispone, sul fronte interno,
l’art. 113 del T.U. n. 267/00.
La richiamata disposizione comunitaria, infatti, riconosce
la possibilità dell’esistenza di imprese pubbliche o comunque
riservatarie di diritti speciali o esclusivi, a condizione
che le stesse non godano di privilegi contrari ai principi
comunitari; in particolare, poi, le imprese chiamate a gestire
servizi di interesse economico generale (quali sono sicuramente
le società miste locali) o in regime di monopolio fiscale
sono soggette alle norme sulla concorrenza purché ciò non
sia di ostacolo allo svolgimento della loro missione.
Considerando però che la gara in epigrafe è stata indetta
da un Comune per l’affidamento di un servizio pubblico locale,
bisogna verificare se le disposizioni che lo Stato italiano
ha emanato nello specifico settore in applicazione dei suindicati
precetti comunitari (a partire dalla previsione originaria
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 267/00) siano affette dai vizi
di legittimità costituzionale denunciati in via subordinata
nel ricorso incidentale.
L’art. 113, prima delle modifiche introdotte dalla L. n.
448/01, ripeteva in pratica il contenuto dell’art. 22 della
L. n. 142/90, con la sola aggiunta della let. f) (ossia,
il modulo delle società per azioni senza il vincolo della
proprietà pubblica maggioritaria, introdotte nel nostro
ordinamento dalla L. n. 498 del 1992) e quindi legittimava
gli enti locali ad affidare direttamente alle società miste
locali i servizi pubblici, anche a rilevanza industriale
e commerciale; la giurisprudenza amministrativa, dal canto
suo, aveva interpretato tali norme in modo da garantire
che la concorrenzialità che si perdeva nella fase dell’affidamento
senza gara del servizio, venisse recuperata al momento iniziale
della scelta del partner privato, per la quale è stato sempre
riconosciuto l’obbligo di indizione della gara, che invece
il DPR n. 533 del 1996 prevede solo per le società miste
a capitale pubblico minoritario (sull’obbligo di indizione
della gara per la scelta del partner privato vedasi, ex
multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2297 del 2002).
L’art. 35 della L. n. 448/01 (“legge finanziaria 2002”),
adottato sulla spinta del diritto comunitario (come è noto,
la Commissione CEE aveva avviato una procedura di infrazione
nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale,
in attesa dell’intervento del Legislatore, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri aveva emanato una circolare in
cui si affermava l’obbligo di indizione di una gara per
l’affidamento del servizio alle società miste locali) ha
stravolto il quadro di riferimento, modificando radicalmente
l’art. 113 del T.U.E.L. e introducendo l’art. 113-bis: in
sostanza, è stata introdotta la summa divisio fra servizi
pubblici aventi rilevanza industriale (art. 113) e servizi
pubblici privi di tale rilevanza (art. 113-bis). Per quanto
riguarda i primi, come è noto, la novità principale è la
separazione fra proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni
patrimoniali, gestione delle reti e affidamento del servizio;
tralasciando i primi due aspetti, l’art. 113, comma 5, prevede
che per l’affidamento del servizio sia esperita una pubblica
gara, vietando quindi l’affidamento diretto, il che significa
che, a seguito della riforma del 2001, gli enti locali non
sono più titolari del servizio, ma debbono assumere solo
il ruolo di regolamentazione del mercato, di indirizzo e
vigilanza sui gestori (i quali, in base all’attuale formulazione
dell’art. 113, comma 5, debbono essere, alternativamente,
società di capitali individuate attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica, oppure società
a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato
venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza
o, infine, società a capitale interamente pubblico a condizione
che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano – c.d. “in house providing”).
A completamento della riforma, il comma 5-bis prevede che
le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici,
possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità
nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri
di gradualità nella scelta della modalità di conferimento
del servizio, mentre il comma 6 prevede espressamente che:
“... Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica,
o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende
alle società controllate o collegate, alle loro controllanti,
nonché alle società controllate o collegate con queste ultime..”;
infine, il successivo comma 15-bis subordina la piena operatività
del divieto alla scadenza di un periodo transitorio (fissato
al 31/12/2006).
L’aspetto più rilevante della riforma, ai fini del presente
giudizio, è proprio la regolamentazione del periodo transitorio.
Cogliendo le ovvie difficoltà insite in una rivoluzione
davvero epocale del settore dei servizi pubblici locali,
il Legislatore aveva infatti previsto che l’entrata in vigore
delle nuove disposizioni fosse innanzitutto subordinata
all’adozione di un regolamento governativo che individuasse
i servizi aventi rilevanza industriale (regolamento mai
emanato) e poi al decorso di periodi transitori ”...non
inferiori a tre anni e non superiori ai cinque anni, di
scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata
con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da
tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo
articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui
si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per
oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla
gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni
per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio
senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione
che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità
e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei
relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo
periodo, è comunque vietato alle società di capitali in
cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento,
se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività
imprenditoriali al di fuori del proprio territorio...” (art.
35, comma 2, della L. n. 448/01). Poiché il fatto di aver
subordinato l’entrata in vigore del nuovo sistema all’adozione
di un regolamento governativo che definisse i servizi pubblici
a rilevanza industriale o commerciale (regolamento mai emanato)
ha suscitato numerose critiche, il Legislatore è nuovamente
intervenuto nel 2003 - D.L. n. 269 e L. n. 350 - introducendo
la nuova definizione di servizio pubblico avente rilevanza
economica (la cui definizione non è più rimessa ad un regolamento,
ma desunta dall’interprete caso per caso, anche alla luce
della giurisprudenza comunitaria) e stabilendo direttamente
il termine di scadenza del periodo transitorio.
Tali disposizioni (ove venissero ritenute dal Collegio ostative
all’applicazione del divieto di partecipazione alla gara
in questione a carico di Hera) vengono censurate (anche
nella nuova versione risultante dalle modifiche apportate
dal D. L. n. 269/03 e dalla L. n. 350/03) di illegittimità
costituzionale da Citélum, sul presupposto che esse, spostando
avanti nel tempo il divieto di affidamento diretto dei servizi
pubblici locali, perpetuano irragionevolmente il vulnus
arrecato al principio di libera concorrenza dalla pratica
degli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali.
Il Collegio non reputa fondata la predetta questione di
legittimità costituzionale, per le seguenti ragioni.
Le riforme introdotte negli ultimi anni nel nostro ordinamento
economico, tese all’apertura dei mercati alla concorrenza,
hanno imposto la trasformazione delle imprese in mano pubblica
(spesso monopoliste legali) in soggetti aventi natura privatistica
(si pensi alle Ferrovie dello Stato o all’ENEL) e questo
processo ha riguardato da ultimo anche la realtà dei servizi
pubblici locali, dei quali era consentito in passato l’affidamento
diretto a società appositamente costituite. Avendo ritenuto
di aprire anche tali mercati alla concorrenza, il Legislatore
ha previsto un processo graduale, scandito da varie tappe,
rispetto al quale la fissazione di un periodo transitorio
non si appalesa irragionevole, anche in relazione all’estrema
varietà delle situazioni locali, desumibile dal comma 15-bis
dell’art. 113 (che prevede delle deroghe alla previsione
di cessazione automatica degli affidamenti diretti alla
data del 31/12/2006. La norma, infatti, fa salvi gli affidamenti
a società miste il cui socio privato sia stato scelto con
procedura ad evidenza pubblica espletata nel rispetto delle
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza o
quelli c.d. “in house”, e quelli affidati alla data del
1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle
da esse direttamente partecipate a tale data a condizione
che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché
a società originariamente a capitale interamente pubblico
che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare
sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica. In questi due ultimi casi, le concessioni cessano
comunque allo spirare del termine equivalente a quello della
durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso
settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva
la possibilità di determinare caso per caso la cessazione
in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata
ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati
da parte del gestore).
Inoltre (a differenza di quanto sostenuto a pagina 13 del
ricorso incidentale), si deve evidenziare che la questione
del divieto di attività extra moenia per le società miste
locali affidatarie dirette dei servizi non è sorta in relazione
alla possibile lesione del principio della libera concorrenza,
ma in relazione alla paventata rottura del vincolo funzionale
che connota il rapporto fra la società mista e gli enti
locali titolari di quote del capitale sociale ed esponenziali
delle collettività che dei servizi erogati dalla società
mista debbono usufruire (cfr., in tal senso, la sentenza
della sez. I del TAR Toscana n. 24 del 2001, annullata dalla
sez. V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4586 del
2001, e la sentenza n. 240 del 2002 del TAR Emilia Romagna,
sez. di Parma).
Tuttavia, anche sotto questo profilo il ricorso incidentale
è infondato, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, perché Hera ha partecipato alla gara indetta
dal Comune di Taranto in proprio ed in ATI con altre imprese
(fra cui la IT S.r.l., precedente appaltatrice del servizio
di gestione di pubblica illuminazione del comune ionico),
mentre, a quanto risulta dal ricorso incidentale, in Emilia
Romagna i servizi pubblici locali sono gestiti da società
controllate da Hera (si parla di circa 30 società operative),
la quale non ha quindi distolto risorse a danno dei Comuni
aderenti al patto di sindacato. A sommesso avviso del Collegio,
poi, si deve presumere che la volontà di prendere parte
ad una gara extra moenia venga deliberata dagli organi societari
competenti, in seno ai quali gli enti locali titolari di
quote societari, sufficientemente rappresentati, hanno la
possibilità di valutare se autorizzare o meno tale partecipazione
(a similitudine di quanto prevede l’art. 5 del DPR n. 902
del 1986 a proposito dell’attività extra moenia delle aziende
speciali comunali).
Inoltre, perché la questione dei limiti all’attività extra
moenia delle società miste locali, con specifico riguardo
al caso in esame, può essere risolta sotto due profili:
– non è mai entrato in vigore e non vige attualmente alcun
divieto legislativamente sancito di svolgere tale attività,
in quanto l’originaria previsione dell’art. 35 della L.
n. 448/01 non ha avuto applicazione a causa della mancata
adozione del regolamento di esecuzione, mentre nella nuova
formulazione introdotta dalle modifiche del 2003 il divieto
in questione non è più previsto (in quanto l’ultimo periodo
del comma 2 dell’art. 35 è stato abrogato dall’art. 14,
comma 3, del D.L. n. 269/03 e non è stato riprodotto nel
comma 15-bis dell’art. 113 T.U. n. 267/00, che, come detto
in precedenza, disciplina attualmente il periodo transitorio);
– dal punto di vista processuale, invece, la controinteressata
non ha provato in alcun modo le sue affermazioni, ossia
non ha dimostrato che Hera è affidataria diretta di servizi
pubblici locali in Emilia Romagna, essendosi limitata ad
una semplice enunciazione di tale situazione.
Infine, è noto che la sanzione dell’esclusione dalle gare
ad evidenza pubblica o il divieto di parteciparvi debbono
essere previsti da specifiche disposizioni di legge o da
clausole del bando, poiché esse introducono una limitazione
alla capacità di agire che l’ordinamento riconosce in generale
a tutte le persone fisiche e giuridiche. Nel caso di specie,
poi, Hera non ha approfittato di quelli che Citélum chiama
privilegi genetici, visto che ha preso parte alla gara come
impresa singola (in costituenda ATI) e non come impresa
capogruppo di un’articolata organizzazione di società controllate,
ed è risultata terza classificata (a riprova del fatto che
anche le imprese ex monopoliste legali o comunque sorte
dalla privatizzazione di enti pubblici economici possono
essere battute quando partecipano alle gare in posizione
di parità con le altre), in base a valutazioni di merito
sulla bontà dei progetti tecnici, operate dalla Commissione
di gara e non contestate da Hera (se non per particolari
profili di cui si dirà esaminando il ricorso principale).
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1.c. Non è fondata nemmeno la censura attinente
alla presunta violazione della L. n. 287/90. A questo riguardo,
il Collegio osserva che l’art. 8, comma 2-quinquies prevede
che: “...Nei casi di cui ai commi 2-bis, [ossia, quello
che sarebbe applicabile nei confronti di Hera – N.d.R.]
2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo
14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3,
le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni
di cui all'articolo 15...”, mentre il successivo art. 14
assegna all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
i relativi poteri istruttori e sanzionatori.
Al riguardo, bisogna dubitare in primo luogo dell’applicabilità
della predetta norma al caso di specie, visto che Hera (per
stessa ammissione della ricorrente incidentale - vedasi
precedente punto 1.b.) non gestisce direttamente i servizi
pubblici locali nei comuni emiliano-romagnoli aderenti al
patto di sindacato e, pertanto, viene meno il presupposto
principale a cui è subordinata l’applicazione dell’art.
8, comma 2-bis, della legge antitrust.
Inoltre, non si comprende nemmeno quale interesse avrebbe
l’ATI capeggiata da Citélum al rispetto da parte di Hera
di tale norma, visto che anche una eventuale società controllata
- che partecipasse alla gara in luogo della capogruppo -
si gioverebbe di quei privilegi “genetici” di cui sopra.
In secondo luogo (ed anche questa circostanza è ritenuta
decisiva dal Collegio), in tutto il sistema della legislazione
antitrust, non si rinviene la sanzione accessoria dell’esclusione
dalle gare ad evidenza pubblica per quelle imprese che violino
i precetti, di derivazione comunitaria, dettati dalla L.
n. 287/90 a tutela della libera concorrenza.
Pertanto, in disparte l’altra questione controversa (ossia,
se per mercato diverso ai sensi del citato art. 8 della
L. n. 287/90 si possa intendere anche un mercato geograficamente
diverso, come sostiene l’ATI controinteressata), la Commissione
di gara non avrebbe potuto decretare l’esclusione dell’ATI
capeggiata da Hera per violazione della legislazione antitrust
in assenza di specifica previsione normativa o di apposita
clausola del bando (in questo senso, Cons. Stato, sez. V,
sent. n. 4750 del 2003, in cui si afferma che la circostanza
che un’impresa partecipante alla gara per un appalto di
servizi sia stata in precedenza sanzionata dall’Autorità
Antitrust, per avere tenuto condotte anticoncorrenziali,
non è di per sé idonea a giustificarne l’esclusione dalla
licitazione, in quanto la suddetta condotta non rientra
fra quelle che, ai sensi del D. Lgs. n. 157/95, sono impeditive
della partecipazione). Tra l’altro, nell’ordinamento nazionale
e comunitario, gli unici organismi deputati a garantire
l’applicazione dei principi e delle norme sulla concorrenza
sono l’Antitrust italiano e la Commissione CEE (oltre al
Governo, nei casi previsti dall’art. 25 della L. n. 287/90),
per cui non rientra nei poteri delle Commissioni di gara
sanzionare con l’esclusione le imprese che abbiano abusato
della posizione dominante o abbiano posto in essere, senza
parere favorevole preventivo, operazioni di concentrazione
oggetto di notifica ai sensi della legislazione antitrust.
Al limite potrebbe affermarsi a carico delle stazioni appaltanti
un obbligo di segnalazione alle suddette autorità di situazioni
in cui si possano ravvisare profili inerenti la violazione
delle norme poste a presidio della concorrenza, ma non altro.
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1.d. Venendo all’esame delle doglianze relative
alla presunta violazione, da parte dell’ATI ricorrente,
delle disposizioni in materia di qualificazione ai sensi
del DPR n. 34/00 e di quelle in materia di subappalto, il
Collegio ritiene che anch’esse siano infondate.
Bisogna rilevare innanzitutto che dalla vigente normativa
- art. 3 del D. Lgs. n. 157/95, art. 2, comma 1, e art.
8, comma 11-septies, della L. n. 109/94 - si desume che:
– le norme della L. n. 109/94 si applicano solo agli appalti
misti nei quali i lavori abbiano rilievo economico superiore
al 50% dell’importo a base d’asta. In questo caso, le norme
sui LL.PP. si applicano integralmente, ivi comprese le disposizioni
di cui agli artt. 71 e ss. del DPR n. 554/99, che prescrivono
l’indicazione nel bando di gara della categoria prevalente,
a qualificazione obbligatoria;
– quando invece (come nel caso di specie) i lavori hanno
rilevanza inferiore al 50%, le disposizioni relative agli
appalti di lavori pubblici si applicano limitatamente alla
qualificazione delle imprese chiamate ad eseguire i lavori
stessi. Ciò significa che in questi casi le attestazioni
SOA per le categorie di opere scorporabili indicate nel
bando debbono essere possedute solo dalle imprese esecutrici.
Pertanto, non è condivisibile l’interpretazione di Citélum,
secondo la quale le suddette norme impongono in ogni caso
l’indicazione della categoria prevalente dei lavori, anche
quando la componente “lavori” sia di rilievo economico inferiore
al 50% nell’ambito dell’appalto misto (in pratica si dovrebbe
individuare sempre la categoria prevalente, anche nell’ambito
di prestazioni di per sé non prevalenti, in quanto aventi
rilievo inferiore al 50% dell’appalto).
Questa tesi è smentita proprio dall’art. 8, comma 11-septies,
della L. n. 109/94 (il quale prevede che: “...Nel caso di
forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo
economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente
articolo...”), norma che sarebbe del tutto inutile se dovessero
trovare in ogni caso applicazione le disposizioni della
L. n. 109/94 e del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto,
il bando di gara è legittimo nella parte in cui non ha indicato
la categoria prevalente (a qualificazione obbligatoria)
per la componente “lavori”, non essendovi tenuto ai sensi
della legislazione richiamata in precedenza. Altrettanto
legittimo è da considerare l’operato della Commissione di
gara, che, dopo una iniziale perplessità, ha ammesso alla
gara l’ATI capeggiata da Hera nel momento in cui la mandataria
ha chiarito che essa non avrebbe eseguito direttamente i
lavori e che quindi non aveva necessità di possedere l’attestazione
SOA; quali esecutrici dei lavori sono state indicate le
altre imprese appartenenti alla costituenda ATI, le quali
sono invece in possesso delle attestazioni richieste.
La predetta conclusione introduce l’esame della doglianza
relativa all’asserita violazione delle norme e dei principi
in materia di subappalto. La censura si riferisce al fatto
che l’ATI ricorrente, nell’indicare la suddivisione dei
compiti fra le imprese associate, ha dichiarato che in caso
di aggiudicazione avrebbe subappaltato, nel rispetto dell’art.
33 del Capitolato speciale, gli interventi di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza e risparmio energetico
e quelli di valorizzazione ambientale, ossia quegli interventi
che, nell’ambito dell’ATI, dovrebbero essere affidati a
Gemmo Impianti e Co.I.MI. (le quali sarebbero quindi prive
di qualsiasi ruolo operativo nell’ambito dell’ATI, con conseguente
fondato dubbio che Hera abbia utilizzato i loro requisiti
di qualificazione SOA solo per poter partecipare alla gara).
In questo modo l’ATI avrebbe violato l’art. 18 della L.
n. 55/90, che stabilisce il limite massimo (30% dell’importo
a base d’asta), che è possibile subappaltare.
La censura è infondata, per le seguenti ragioni.
L’art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 157/95 (testo legislativo
applicabile ratione materiae all’appalto in questione) stabilisce
che l’offerta presentata da un’ATI deve specificare le parti
dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese
(e tale onere è stato assolto dall’ATI capeggiata da Hera),
mentre il successivo art. 18 prevede che: “1. Nel capitolato
d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente
di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda
eventualmente subappaltare a terzi. 2. [...]. 3. La disciplina
del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta
nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi
di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi...”.
L’art. 33 del Capitolato speciale di gara, poi, prevedeva
che: “ [...] E’ consentito ricorrere a subappalti di qualsiasi
tipo essi siano secondo quanto disposto dalle normative
vigenti fatta esclusione per i servizi di esercizio, manutenzione
ordinaria, reperibilità e pronto intervento. Qualora intendesse
procedere con subappalti, l’Appaltatore sarà tenuto a formulare
richiesta scritta all’E.A. e ad attendere la conseguente
autorizzazione. La richiesta di subappalto e l’autorizzazione
allo stesso avverranno secondo i dettami della legislazione
vigente...”.
Pertanto, alla luce della suesposta normativa, il subappalto
può riguardare una parte qualsiasi dell’appalto e quindi
anche quelle parti (consistenti in lavori) per cui sono
state indicate quali esecutrici imprese in possesso di attestazione
SOA. Nel caso di specie, l’ATI ricorrente ha testualmente
dichiarato di voler subappaltare le suddette lavorazioni
scorporabili nei limiti stabiliti dall’art. 33 del Capitolato,
per cui, a fronte di tali chiarissime disposizioni, davvero
non si comprende in che modo l’ATI ricorrente abbia violato
la vigente legislazione in materia di subappalto, avendo
le opere da subappaltare un valore inferiore al 30% di quello
posto a base di gara e non essendo state indicate fra le
lavorazioni da subappaltare quelle espressamente escluse
dall’art. 33 del Capitolato (ossia quelle relative all’esercizio,
alla manutenzione ordinaria, alla reperibilità ed al pronto
intervento).
Di conseguenza, è infondata anche la censura relativa al
fatto che due delle imprese facenti parte dell’ATI non svolgerebbero
compiti operativi in caso di aggiudicazione, sia perché
la dichiarazione di voler subappaltare una parte dei lavori
non implica che poi ciò avvenga effettivamente e sia perché
il raggruppamento capeggiato da Hera si è impegnato a rispettare
il limite massimo del 30% (superato il quale la stazione
appaltante non autorizzerebbe alcun subappalto, con conseguente
obbligo di eseguire le lavorazioni da parte di Gemmo Impianti
o di Co.I.MI.).
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2. Ugualmente infondata è l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per acquiescenza al bando di
gara, formulata dalla difesa del Comune, soprattutto in
relazione ai motivi del ricorso principale con cui si contestano
la formula utilizzata per la valutazione delle offerte economiche
e la procedura di nomina della Commissione di gara (trattandosi
di vizi che erano desumibili già al momento della lettura
dell’avviso di gara o, quantomeno, al momento in cui la
Commissione di gara ha iniziato le proprie operazioni, ossia
dal 12/05/2003, data del verbale n. 1).
In disparte la considerazione che la giurisprudenza prevalente
- che il Collegio condivide - è molto prudente nell’individuare,
in generale, ipotesi di acquiescenza, proprio perché essa
implica la perdita della possibilità di agire in giudizio
a tutela dell’interesse leso da un provvedimento amministrativo
(rispetto al quale l’interessato ha mostrato chiara ed inequivoca
volontà di adesione), bisogna sottolineare come in materia
di gare d’appalto di acquiescenza al bando si può parlare
solo quando il concorrente non impugna tempestivamente una
clausola che ha effetto escludente della sua partecipazione
alla competizione (in tal senso, vedasi, per tutte, Cons.
Stato, Ad. Plen. n. 1 del 2003, in cui il massimo Organo
della giustizia amministrativa ha affermato che: “...I bandi
di gara, di concorso e le lettere di invito vanno di regola
impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione,
dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto
il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale
e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato;
a fronte della clausola illegittima del bando di gara o
del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale
non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione,
dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale
illegittimità della predetta clausola si risolverà in un
esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale,
e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva,
che solo da tale esito può derivare...”), situazione che
non sussiste nel caso di specie, visto che le clausole del
bando contestate da Hera non hanno avuto tale effetto escludente;
la loro lesività, invece, si è manifestata solo all’esito
della valutazione delle offerte, per cui l’eccezione è da
respingere. In questo senso, il Collegio condivide le conclusioni
raggiunte dall’Adunanza Plenaria nella citata decisione
n. 1 del 2003, con cui è stato composto un contrasto giurisprudenziale
(creatosi in particolare in seno alla Sezione V, che soprattutto
in alcune pronunce abbastanza risalenti – sentenze n. 1757
del 1998 e n. 302 del 1999 - aveva affermato l’onere di
impugnazione preventiva di qualsiasi clausola del bando
avente un contenuto illogico o comunque contra legem, ritenendo
che tali clausole siano ex se produttive di effetti lesivi
per ogni impresa accorrente e dunque da rimuovere immediatamente,
al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento della
gara), riaffermando in fondo la regola aurea del processo
amministrativo, secondo cui è sempre l’interesse ad agire
il discrimen in base al quale individuare la sussistenza
o meno dell’onere di tempestiva impugnazione e rigettando
qualsiasi interpretazione che, spostando all’indietro il
momento dell’impugnazione, sembri accreditare una visione
“oggettiva” della giurisdizione amministrativa (configurando
quasi un interesse alla legalità della procedura, distinto
dalla pretesa all’aggiudicazione e predicabile solo in una
giurisdizione di tipo oggettivo).
Poiché quella amministrativa è una giurisdizione di tipo
“soggettivo” (come affermato anche dalla Sezione nella recente
sentenza n. 302 del 2004), è solo la lesione concreta ed
attuale dell’interesse sostanziale a pretendere la tempestiva
impugnazione del provvedimento lesivo.
Pertanto, anche l’eccezione di acquiescenza al bando di
gara è da rigettare.
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3. Passando quindi all’esame del ricorso
principale, il Collegio ritiene fondati i primi due motivi,
con cui l’ATI ricorrente ha censurato sia la formula prevista
dal Capitolato di gara per la valutazione economica dell’offerta,
sia la fissazione di alcuni dei parametri in base ai quali
sono state valutate le offerte tecniche.
Si tratta, come evidenziato nel ricorso, di questioni sulle
quali la giurisprudenza (ed in particolare la Sezione, con
la recente sentenza n. 8903 del 2003) ha ormai elaborato
consolidati principi, che il Collegio ritiene di riaffermare
anche nella presente controversia:
per quanto concerne il primo motivo di ricorso,
la formula aritmetica prevista dall’art. 40 del Capitolato
per la valutazione delle offerte economiche produce quello
che viene definito “schiacciamento” della griglia di valutazione
teoricamente a disposizione della Commissione di gara; infatti,
in base al Capitolato speciale di gara, ma comunque nello
spirito del criterio di aggiudicazione con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 23 del D. Lgs. n. 157/95),
la stazione appaltante deve valutare, secondo una scala
di valori prefissata nel bando o nella lettera d’invito,
sia la componente tecnica, sia quella economica delle offerte.
A tale scopo, nella presente gara il bando prevedeva che,
per la parte tecnica, il range di valutazione fosse compreso
fra 0 e 60 punti, mentre, per la parte economica, il punteggio
fosse compreso fra 0 e 40 punti. Affinché le operazioni
di gara siano legittime, occorre che la Commissione possa
disporre interamente di tali punteggi, altrimenti il criterio
utilizzato dalla stazione appaltante è illegittimo, perché
rende quasi completamente inutile la valutazione dell’offerta
economica, il che è contrario al criterio di cui all’art.
23 D. Lgs. n. 157 del 1995, che il Comune di Taranto ha
affermato di voler applicare. Infatti, come dimostrato nel
ricorso, il punteggio conseguibile dal concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica (nel
caso di specie, l’ATI controinteressata), non viene per
nulla influenzato (o meglio, lo è in misura estremamente
ridotta) nella successiva fase di valutazione dell’offerta
economica; in tal modo, il concorrente che ha ottenuto uno
scarto di punti superiore a 10 nella prima fase rispetto
al secondo classificato (come è avvenuto nel caso di specie
per l’ATI controinteressata) è già sicuro di risultare aggiudicatario,
perché, in base alla formula di cui al citato art. 40 del
Capitolato, conseguirà non meno di 30 punti (su 40) per
l’offerta economica.
A questo proposito il Comune ha osservato che la scelta
di privilegiare in modo assolutamente prevalente la componente
tecnica del progetto si giustifica alla luce della estrema
complessità dell’appalto (che prevede una serie di prestazioni
notevolmente diversificate, molte delle quali caratterizzate
da notevole contenuto specialistico). Tale giustificazione
è priva di fondamento, per due ragioni:
▪ in primis, perché se avesse voluto dare maggior
peso alla componente tecnica delle offerte, la stazione
appaltante avrebbe potuto distribuire diversamente i punteggi
relativi, rispettivamente, alle offerte tecniche ed a quelle
economiche (invece di 60 e 40 punti, avrebbe potuto prevedere,
ad esempio, 70 e 30 punti) oppure addirittura bandire un
appalto-concorso (lasciando quindi alle concorrenti maggiore
libertà nella redazione del progetto tecnico e quindi anche
nell’indicazione del corrispettivo dell’appalto);
▪ in secondo luogo, perché l’asserita complessità
dell’appalto non rileva nei confronti di imprese specializzate
nel settore, per le quali, anzi, la gestione della pubblica
illuminazione di una città di medie dimensioni come Taranto
rappresenta “il pane quotidiano” (tanto è vero che i progetti
tecnici sono stati redatti in maniera accurata ed esaustiva
da tutte le ATI accorrenti). In realtà, nella gare ad evidenza
pubblica (soprattutto in quelle da aggiudicare con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa), la stazione
appaltante deve elaborare il capitolato di gara e valutare
in maniera rigorosa i progetti tecnici (se del caso escludendo
quelli che non raggiungono un livello minimo di sufficienza),
ma non può sindacare (salvo i casi di verifica dell’anomalia,
ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 157/95) il modo con
il quale la singola impresa - stabilendo il prezzo al quale
è disposta ad eseguire l’appalto - intende conseguire l’utile
economico e l’equilibrio fra costi e ricavi. E non è neppure
detto che ad un maggior pregio tecnico corrisponda necessariamente
un corrispettivo più elevato: ogni impresa, come detto,
realizza il proprio equilibrio economico come meglio crede
e la stazione appaltante deve valutare la bontà dei progetti
e scegliere quello ritenuto migliore, realizzando, altresì,
un risparmio di risorse finanziarie pubbliche.
In questo modo, il Collegio ritiene di poter superare anche
l’asserzione dell’ATI controinteressata, la quale, mediante
perizia di parte, ha cercato di dimostrare che la formula
aritmetica prevista dall’art. 40 del Capitolato era comunque
rispettosa della realtà concreta dell’appalto, affermando
anche (a pagina 16 del controricorso) che la formula era
comunque legittima in quanto produce risultati sostanzialmente
analoghi a quella di cui all’allegato B del DPR n. 554/99.
Il perito di parte, in particolare, asserisce che, stimati
in circa € 23.098.131,00 i costi fissi minimi discendenti
dalla corretta esecuzione dell’appalto stesso ed essendo
tale importo pari a circa il 76% del valore complessivo
a base di gara, la formula suddetta riproduce esattamente
tale rapporto percentuale fra l’offerta più conveniente
e quella più alta (infatti 30 punti rappresentano il 75%
di 40 punti). Al riguardo, basta osservare che:
▪ la formula prevista dal Comune non è uguale a quella
di cui al DPR n. 554/99 (che è molto più complessa di quella
prevista dall’art. 40 del Capitolato e contiene anche, ma
non solo, la c.d. interpolazione lineare);
▪ in ogni caso, ed in aggiunta a quanto detto in precedenza,
non è convincente la valutazione compiuta dal perito di
parte, il quale ha in pratica operato, dall’importo complessivo
a base d’asta, uno scorporo dei costi fissi dell’appalto,
a cui ritiene attribuibile comunque un punteggio minimo
di 30 punti. L’operazione non è logicamente corretta, in
quanto il punteggio astrattamente previsto dal bando (40
punti) deve essere tutto attribuibile, ovviamente in relazione
ai ribassi praticati dai concorrenti, altrimenti si verifica
una indebita frammentazione in più segmenti distinti delle
offerte, il che è contrario alla logica unitaria con la
quale ogni impresa (perseguendo, come detto in precedenza,
il proprio utile aziendale), elabora il progetto tecnico
e stabilisce l’entità del corrispettivo contrattuale al
quale è disposta ad eseguire l’appalto.
Pertanto, il criterio utilizzato dal Comune di Taranto per
la valutazione delle offerte economiche è da ritenere illegittimo,
con conseguente annullamento dell’art. 40 del Capitolato
speciale di gara;
ugualmente fondato è il secondo motivo di ricorso,
relativo sia alla illegittima commistione fra requisiti
di prequalificazione e criteri di valutazione dei progetti
tecnici, sia alla introduzione, in sede di attribuzione
del punteggio tecnico, di un elemento non indicato nel bando.
Per quanto concerne il primo profilo, si tratta, occorre
evidenziare, di un vizio che si riscontra spesso nelle gare
per l’affidamento degli appalti di servizi, dovuto forse
ad una non chiara comprensione delle disposizioni di origine
comunitaria che disciplinano la materia, nel caso di specie
il D. Lgs. n. 157/95. Il Legislatore italiano, dovendo recepire
le direttive comunitarie, ha abolito il precedente sistema
basato sugli albi dei fornitori (previsto in particolare
nel campo dei lavori pubblici, ma non solo, poiché molte
Amministrazioni pubbliche disponevano di elenchi di fornitori
più o meno ufficiali da cui attingere i nominativi delle
imprese da invitare alle gare per le forniture o i servizi)
ed ha previsto un sistema in cui le imprese possono liberamente
partecipare alle gare, naturalmente previa dimostrazione
del possesso di determinati requisiti di moralità, capacità
tecnica, economica e finanziaria (a garanzia della loro
affidabilità). Nel caso degli appalti di servizi, tali requisiti
sono indicati agli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 157/95.
Una volta che l’impresa si è “qualificata” e dunque è ammessa
a partecipare alla gara, i requisiti suddetti non possono
essere nuovamente valutati ai fini dell’aggiudicazione (tranne
che per l’affidamento degli incarichi di progettazione,
dove, però è proprio la valutazione del curriculum del professionista
o della società di professionisti a costituire l’unico criterio
di aggiudicazione), perché l’art. 23 del D. Lgs. n. 157/95
prevede che altri siano i parametri attraverso cui determinare
l’offerta economicamente più vantaggiosa (in questo senso,
ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1993 del 2003,
in cui è stato dichiarato illegittimo l’inserimento, fra
i criteri di valutazione dell’offerta economica, del requisito
relativo alle esperienze simili maturate nel triennio antecedente
alla gara, in quanto esso è un criterio soggettivo che esprime
la capacità tecnica dell’impresa). Del resto, se fosse consentito
privilegiare, ad esempio, il fatturato conseguito negli
ultimi tre anni, le imprese di minori dimensioni o di più
recente costituzione non avrebbero modo di entrare nel mercato,
risultando quasi sempre superate da quelle di maggiori dimensioni
o che hanno maturato una più risalente esperienza nel settore.
Ciò però non significa che l’interesse pubblico ad individuare
un contraente capace ed affidabile venga in tal modo obliterato,
perché la stazione appaltante può e deve valutare approfonditamente
la bontà del progetto tecnico, secondo i criteri di cui
al citato art. 23 del D. Lgs. n. 157/95. Nel caso di specie,
invece, il bando prevedeva, fra i criteri di valutazione
dell’offerta tecnica, alcune voci sicuramente riconducibili
ai requisiti di prequalificazione: si tratta, in particolare,
delle voci “fatturato in servizi”, “numero di punti luce
complessivamente in gestione o in manutenzione” e “certificati
di buona esecuzione riferiti a servizi identici”.
A questo proposito, il Comune e l’ATI controinteressata
hanno cercato di dimostrare che tale commistione non c’è
stata, in quanto le suddette voci relative al progetto tecnico,
in realtà facevano riferimento non già all’esperienza passata
delle imprese, bensì alle modalità di espletamento del servizio
posto in gara (cioè erano elementi attraverso cui era possibile
valutare meglio la bontà del progetto relativo all’appalto
in questione).
Tali affermazioni non sono da condividere, perché non è
possibile negare che, ad esempio, il “fatturato in servizi”
sia un dato prettamente riferito al passato, in quanto non
si capisce in base a quale logica sarebbe da valutare con
un punteggio maggiore il concorrente che abbia conseguito
un fatturato più alto (o abbia gestito un maggior numero
di punti luce) negli anni precedenti, se non ponendo in
essere quella commistione fra requisiti di prequalificazione
ed elementi dell’offerta tecnica che il Tribunale ritiene
illegittima. Tra l’altro è possibile immaginare come tali
elementi condizionino inconsciamente la Commissione di gara,
la quale è portata a premiare con un punteggio più alto
il concorrente in possesso di maggiore esperienza pregressa,
il che, come detto in precedenza, danneggia potenzialmente
i concorrenti che operano sul mercato da meno tempo, anche
se hanno presentato un progetto di pari valore tecnico.
Pertanto, il bando di gara e la lettera d’invito sono illegittimi
in parte qua. Anche per quanto riguarda l’altro profilo
del secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene sussistente
il vizio lamentato, poiché la Commissione di gara, in sede
di specificazione dei sub-elementi relativi al progetto
tecnico, ha indicato, fra gli altri, l’“analisi dello stato
dell’impianto esistente”, attribuendogli ben 8 punti su
un massimo di 25. Tale voce non era però indicata né all’art.
39 del Capitolato, né al punto 2, let. c) della lettera
d’invito, per cui è stata violata la par condicio fra i
concorrenti, visto che, in assenza di specifico richiamo
a tale elemento di valutazione, i concorrenti non erano
tenuti a descrivere dettagliatamente l’impianto esistente
nella redazione dell’offerta tecnica. Di conseguenza, solo
il caso fortuito ha determinato l’attribuzione di un maggior
punteggio per tale voce (per la quale la Commissione ha
stabilito di assegnare un massimo di ben 8 punti su un totale
di 25) a favore dei concorrenti che avevano ritenuto di
descrivere in maniera più approfondita l’analisi sullo stato
dell’impianto esistente.
Al riguardo, il Comune eccepisce che, in realtà, per analisi
dello stato dell’impianto esistente si intende il computo
metrico non estimativo, che le imprese dovevano allegare
obbligatoriamente all’offerta ai sensi della lettera d’invito,
per cui nessun danno le concorrenti hanno subito a causa
della individuazione, da parte della Commissione, di tale
ulteriore sub-criterio di valutazione. Questa affermazione
non può essere condivisa, perché il computo metrico non
estimativo era menzionato dal Capitolato e dalla lettera
d’invito come documento accessorio all’offerta tecnica,
per cui le imprese concorrenti non erano in grado di sapere
con assoluta certezza che esso avrebbe costituito oggetto
di specifica valutazione (con attribuzione, fra l’altro,
di un punteggio numericamente rilevante).
Non è invece fondato il motivo riferito alla voce “Risorse
tecniche, strumenti ed attrezzature no out per l’espletamento
dell’appalto”, in quanto (come convincentemente spiegato
dalla difesa del Comune), la Commissione di gara ha utilizzato
per tutte le ATI partecipanti la medesima dizione (“...Le
risorse umane e tecniche disponibili nell’organizzazione
risultano rispondere alle esigenze dell’appalto...”) per
significare che tutte avevano dimostrato adeguate potenzialità
in tal senso, mentre poi, essendo il punteggio finale riservato
a tale voce la media dei punteggi assegnati da ciascun commissario,
si sono avuti lievi scostamenti fra i concorrenti (nell’ordine
massimo di 0,8 punti), da considerare irrilevanti nell’economia
generale della valutazione. Pertanto, nei limiti suindicati,
anche sotto questo profilo il bando di gara è illegittimo.
Trattandosi di vizi che inficiano in maniera radicale i
criteri di valutazione stabiliti dalla stazione appaltante,
l’accoglimento del ricorso implica la ripetizione della
gara, previa fissazione di una nuova griglia di valutazione
delle offerte, non essendo sufficiente procedere ad una
semplice correzione dei punteggi attribuiti dalla Commissione.
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4. In relazione alla necessità di ripetere
la gara, a seguito dell’annullamento degli atti impugnati
per i suddetti motivi, il Collegio ritiene di esaminare
brevemente anche le restanti censure, relative alle modalità
di nomina ed alla composizione della Commissione di gara.
Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna osservare
che il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti del comune di Taranto (art. 15) prevede che le
Commissioni di gara siano costituite con provvedimento del
Sindaco, ma tale previsione contrasta con il disposto degli
artt. 107 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 2000, perché
consente una indebita ingerenza dell’Organo di vertice politico
nella gestione amministrativa dell’Ente, in contrasto con
le linee di tendenza dell’ordinamento giuridico, che, a
partire dalla fondamentale riforma operata dal D. Lgs. n.
29 del 1993, impongono la separazione fra le competenze
degli organi politici (Consiglio, Giunta e Sindaco) e quelle
dell’apparato burocratico (in particolare i dirigenti).
Poiché non c’è dubbio che la nomina di una Commissione di
gara rientri fra gli atti amministrativi di gestione ordinaria
di un Ente, la previsione dell’art. 15 del Regolamento comunale
è illegittima e si deve intendere comunque modificata dall’art.
107, comma 5, del D. Lgs. n. 267/00 (e ciò a prescindere
dalla questione relativa alla competenza della Giunta a
modificare tale Regolamento, modifica che l’Organo esecutivo
comunale ha comunque approvato con la delibera n. 141 del
2003).
Per ciò che riguarda, invece, la composizione della Commissione
nominata nel caso di specie dal Comune di Taranto, il Collegio
premette che l’art. 16 del citato Regolamento comunale rimanda
alle disposizioni di cui all’art. 45, comma 2, L.R. n. 27/85,
che effettivamente prevede la presenza obbligatoria di almeno
tre membri esperti nella materia (anche se la norma è riferita
espressamente all’appalto-concorso, essa può essere applicata
analogicamente alle gare per le quali è stato prescelto
un altro sistema di aggiudicazione, sempre che comporti
una valutazione tecnica); tuttavia (a parte che la L.R.
n. 27/85 è stata abrogata dalla L.R. n. 13 del 2001, che
non contiene un’analoga disposizione), tale requisito non
deve essere inteso in senso formalistico e strumentale,
di modo che la questione relativa alla maggiore o minore
competenza dei membri prescelti possa condizionare in maniera
decisiva le sorti delle gare ad evidenza pubblica (salvo
il caso, ovviamente, in cui vengano prescelti soggetti che,
palesemente, non hanno alcuna competenza nella materia oggetto
dell’appalto). Inoltre, nel caso di specie, i vizi che l’ATI
ricorrente imputa all’amministrazione in relazione al mancato
rispetto dell’obbligo stabilito dall’art. 45 L.R. n. 27/85
esulano completamente da eventuali carenze manifestatesi
in sede di giudizio tecnico operato dalla Commissione, visto
che sono stati contestati criteri di valutazione previsti
dal Capitolato speciale (quindi da norme che la Commissione
doveva limitarsi solo ad applicare) o introdotti illegittimamente
dalla stessa Commissione in sede di specificazione dei criteri
generali fissati anch’essi dal Capitolato.
In ogni caso, tenuto conto della tipologia di prestazioni
previste dal Capitolato che disciplina il servizio de quo,
non appare fuori luogo la nomina a membro della Commissione
del prof. Liberti, Preside della Facoltà di Ingegneria di
Taranto, dal cui curriculum vitae si evince che lo stesso
(laureato in Chimica Industriale) ha maturato una più che
trentennale esperienza nei settori della tecnologia delle
acque e della chimica applicata alla tutela dell’ambiente,
partecipando altresì a numerosi gruppi di lavoro, finalizzati
allo studio di progetti inerenti i settori suindicati; in
tal senso (anche in considerazione del fatto che l’appalto
contempla interventi di valorizzazione ambientale) il prof.
Liberti possiede le nozioni necessarie per valutare con
cognizione di causa i progetti tecnici relativi all’appalto
de quo. Analogo discorso va fatto per il dr. Di Maso (dottore
commercialista, nominato evidentemente per la sua innegabile
competenza professionale a valutare nel merito la congruità
economica dei progetti, soprattutto nel caso in cui si fosse
reso necessario procedere a verifica dell’anomalia). Rilevato
che la ricorrente non ha censurato la competenza degli ingegneri
Barrotta e Scarlino, resta da verificare la competenza del
presidente della Commissione (dr. Santo Barracato, dirigente
del Servizio Appalti e Contratti, individuato ex lege dal
Regolamento Comunale sui contratti, non impugnato sul punto),
che il Collegio ritiene idoneo a svolgere i compiti relativi
alla valutazione delle offerte della presente gara in quanto
si tratta di un soggetto che svolge quotidianamente attività
analoghe a quelle in questione, essendo tra l’altro tenuto
ratione muneris a conoscere la normativa in tema di appalti
pubblici.
Pertanto, fermo restando che il Tribunale non può esprimere
giudizi di merito sulla competenza della Commissione (perché
in questo modo sovrapporrebbe il proprio punto di vista
a quello dell’amministrazione), si deve ritenere che, nel
caso di specie, il Comune di Taranto ha designato soggetti
in possesso di un bagaglio culturale e professionale adeguato
all’incarico; da ciò consegue la reiezione della censura.
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5. In conseguenza dell’annullamento degli
atti di gara impugnati dall’ATI ricorrente, deve essere
dichiarata la nullità del contratto nelle more stipulato
fra il Comune e l’ATI capeggiata da Citélum, alla luce di
quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa,
soprattutto di primo grado (ex multis, TAR Campania, Napoli,
sez. I, sent. n. 3177 del 2002). In particolare, anche la
Sezione, con sentenze n. 2857 e n. 6303 del 2003, ha avuto
modo di riaffermare il principio secondo cui la violazione
delle norme sull’evidenza pubblica implica la nullità, ai
sensi dell’art. 1418 c.c., del contratto stipulato a seguito
dell’illegittima aggiudicazione.
A questo proposito, il Collegio non ignora che il giudice
di appello ha, soprattutto nell’ultimo periodo (Cons. Stato,
sez. VI, sent. n. 2992 del 2003; id. sez. IV, sent . 6666
del 2003), sposato la tesi dell’inefficacia relativa del
contratto nelle more stipulato fra l’amministrazione e l’aggiudicatario
illegittimo, applicando altresì le disposizioni di cui agli
artt. 23, comma 2, e 25, comma 2, c.c. a tutela dei terzi
di buona fede. Questa tesi (lucidamente esposta nella citata
sentenza della sez. IV n. 6666/03) si fa carico di alcuni
problemi derivanti dall’applicazione della categoria della
nullità (in particolare, per quanto attiene alla legittimazione
all’azione, al termine entro cui può essere proposta la
domanda ed agli effetti della declaratoria di nullità),
a cominciare dal fatto che sarebbe difficilmente configurabile
una nullità sopravvenuta.
Peraltro, premesso che sostanzialmente gli effetti non sono
troppo diversi a seconda che si accolga l’una o l’altra
tesi (visto che anche il Consiglio di Stato è mosso dall’esigenza
di privare di effetti un contratto stipulato al termine
di una procedura viziata dalla violazione di norme poste
a presidio dell’interesse pubblico - vedasi, in tal senso,
Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2332 del 2003) e che con
la recentissima e articolata ordinanza n. 3355/04 della
Sez. IV del Consiglio di Stato è stata rimessa all’Adunanza
Plenaria la definizione della questione relativa agli effetti
che l’annullamento dell’aggiudicazione produce sul contratto
medio tempore stipulato, si deve innanzitutto rilevare il
rapporto di specialità che intercorre fra le citate disposizioni
degli artt. 23 e 25 c.c. e quelle dell’art. 1418 c.c.;
quest’ultima è una norma speciale, dettata espressamente
per i contratti e dunque applicabile ratione materiae alla
tematica in discorso, mentre le prime due sono norme di
portata generale, che riguardano tutti gli atti compiuti
da un’associazione o da una fondazione in esecuzione di
delibere assembleari successivamente annullate. Pertanto,
considerato che la questione oggetto di analisi riguarda
gli effetti che l’annullamento della gara ad evidenza pubblica
produce sul contratto nelle more stipulato, vanno applicate
le disposizioni civilistiche sulla invalidità dei contratti;
una volta superata la tesi dell’annullabilità (sostenuta
in passato dalla Corte di Cassazione, ma decisamente respinta
dalla consolidata giurisprudenza amministrativa), il Collegio
ritiene che il contratto sia nullo ai sensi dell’art. 1418
c.c., per violazione delle norme imperative in materia di
evidenza pubblica (dettate, come è noto, non solo nell’interesse
della P.A., ma soprattutto a tutela della concorrenza fra
gli operatori economici). Né si possono desumere argomenti
di segno contrario dall’art. 14 del D. Lgs. n. 190 del 2002
(attuativo della legge delega n. 443 del 2001), che prevede,
come è noto, che l’annullamento dell’aggiudicazione di gare
inerenti le infrastrutture di importanza strategica non
determina la risoluzione del contratto eventualmente già
stipulato con l’aggiudicatario e che, in questi casi, il
risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; infatti, in disparte la formulazione impropria
utilizzata dal Legislatore (e sottolineata anche nella recentissima
sentenza n. 3465 del 2004 della Sez. V del Consiglio di
Stato), la norma ha natura eccezionale, visto che (in ragione
dell’importanza che il Legislatore annette alla realizzazione
di opere pubbliche di rilevanza strategica) esclude la possibilità
per il giudice amministrativo di apprestare un rimedio che,
nel nostro ordinamento, ha valenza generale (dal che è lecito
anche supporre un possibile contrasto dell’art. 14 D. Lgs.
n. 190/02 con l’art. 113 Cost.).
Per quanto riguarda gli aspetti problematici individuati
nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6666/03, si può
replicare alle suesposte obiezioni, facendo riferimento
innanzitutto ad alcune note innovazioni introdotte negli
ultimi anni in materia di contratti dei consumatori. Il
capo XIV-bis del c.c., introdotto dalla L. n. 52 del 1996,
infatti, prevede specifiche ipotesi di nullità relativa
delle clausole abusive (cioè, nullità operanti solo a favore
di una delle parti del contratto, ossia del consumatore
- vedasi art. 1469-quinquies, il quale parla testualmente
di inefficacia delle clausole abusive, ma la migliore dottrina
civilistica è propensa a ritenere che si tratti di inefficacia
derivante dalla nullità delle clausole stesse per violazione
di norme imperative), la quale rappresenta un’evidente novità
rispetto alla categoria storicamente conosciuta dalla dottrina
civilistica; si tratta di una nullità che non opera erga
omnes, ma solo a favore della parte debole del rapporto
negoziale (per cui il professionista non potrebbe eccepire
la nullità della clausola per sottrarsi all’obbligo di eseguire
il contratto), così come la nullità del contratto che discende
dall’annullamento dell’aggiudicazione può essere fatta valere
solo dal ricorrente vittorioso nel giudizio impugnatorio
e non da chiunque vi abbia interesse, come prevede invece
l’art. 1421 c.c. Inoltre, occorre precisare che, nel caso
di specie, non si deve parlare di nullità sopravvenuta (come
si afferma nella citata sentenza n. 2992/03 della sez. VI),
in quanto la pronuncia del giudice amministrativo si limita
a dichiarare la nullità di un negozio che è già nato invalido
(a causa del vizio della procedura con cui è stato prescelto
il contraente privato, vizio che, afferendo alla legittimità
di un provvedimento amministrativo, deve essere accertato
nel corso di un giudizio impugnatorio. Tra l’altro, poi,
avendo la pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione
effetto ex tunc, solo impropriamente si può dire che la
nullità di cui si discute è una nullità sopravvenuta, sussistendo
essa, invece, fin dal momento in cui il contratto viene
stipulato).
Per quanto riguarda il termine, poi, la questione va risolta
in base alla regola della c.d. pregiudiziale amministrativa
(Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4 del 2003), per cui di fronte
al giudice amministrativo (il distinguo è importante, in
quanto non si può escludere che la questione possa venire
in evidenza anche di fronte al giudice ordinario, soprattutto
in sede di esecuzione del contratto e quando non si è avuto
un previo giudizio impugnatorio di fronte al giudice amministrativo.
Ciò potrebbe accadere, ad esempio, quando l’amministrazione,
ad appalto già avviato, annulli in autotutela l’aggiudicazione
e poi chieda al giudice ordinario di dichiarare la nullità
del contratto) l’actio nullitatis non può essere proposta
separatamente dall’azione impugnatoria degli atti di gara
(da esercitare nel breve termine decadenziale), per cui
il problema dell’imprescrittibilità dell’azione (che metterebbe
a repentaglio l’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici
nei quali è parte una pubblica amministrazione) di fatto
non si pone.
Per quanto riguarda, invece, l’ultimo aspetto, si ritiene
che l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
23 e 25 c.c. introduca un ingiustificato limite ai poteri
ripristinatori del giudice amministrativo, il quale, a seguito
delle riforme del 1998-2000, ha la possibilità di assicurare
la reintegrazione in forma specifica in favore del ricorrente
vittorioso.
Nelle gare ad evidenza pubblica tale possibilità si traduce
proprio nella declaratoria di nullità del contratto, di
modo che, a seguito dell’esito favorevole della nuova gara,
il ricorrente vittorioso possa conseguire l’aggiudicazione
dell’appalto; se però si introduce il limite della buona
fede del terzo (da individuare ovviamente nell’aggiudicatario
illegittimo), questa possibilità di reintegrazione in forma
specifica viene svuotata di contenuto, perché è pressoché
impossibile provare che il controinteressato fosse a conoscenza
dei vizi della procedura e che quindi fosse in mala fede
al momento della stipula del contratto (e ciò anche se,
al momento della stipula, il ricorso sia stato già notificato
al controinteressato, in quanto questi non è tenuto a condividere
le doglianze del ricorrente - che potrebbe aver agito anche
per fini meramente ostruzionistici o addirittura proposto
una lite temeraria - o a rinviare la realizzazione del proprio
interesse alla conclusione del processo).
Il limite, invece, va individuato di volta in volta (ai
sensi dell’art. 2058 c.c., applicabile analogicamente) nell’avanzato
stato di esecuzione dell’appalto, che potrebbe ostare ad
una sostituzione dell’aggiudicatario illegittimo con un
altro soggetto (aprendo però la possibilità per il ricorrente
vittorioso di agire per ottenere il risarcimento per equivalente).
Nei contratti di durata, invece, tale limite in generale
non opera, in quanto il lungo periodo di durata dell’appalto
consente di solito il subentro di un altro soggetto al precedente
gestore, salvo l’eventuale obbligo per la stazione appaltante
di tenere indenne quest’ultimo delle spese sostenute e delle
prestazioni eseguite.
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6. Premesso quanto sopra, il ricorso principale
va accolto nei limiti di cui in motivazione, e vanno pertanto
annullati gli atti di gara in epigrafe, fra cui l’art. 40
del Capitolato di gara, nella parte in cui stabilisce il
criterio di valutazione delle offerte economiche, i verbali
di gara e le determinazioni dirigenziali con cui è stato
approvato l’esito della gara. Va invece respinto il ricorso
incidentale. Il contratto n. 7960 di rep. del 12/03/2004,
stipulato fra il Comune di Taranto e l’ATI capeggiata da
Citélum deve essere invece dichiarato nullo, ai sensi dell’art.
1418 c.c.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, accoglie il ricorso
principale e respinge il ricorso incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 13 maggio 2004.
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Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore
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Pubblicata il 14 giugno 2004
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