| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004
n. 1868
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Conti Vittorio (Avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi) contro
l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale
dello Stato) |
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Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità
– Incarichi di supplenza – Retribuzione degli stessi – In
base alle disponibilità finanziarie attuali dell’Ente –
Illegittimità – È comunque dovuta tranne che sia svolta
a titolo gratuito col consenso dell’interessato
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Dal combinato disposto degli artt. 12, comma
3, della L. 19 novembre 1990, n. 341 e 9, comma 5, del D.P.R.
11 luglio 1980, n. 382, emerge che lo svolgimento di incarichi
di supplenza deve essere retribuito, a prescindere dalle
disponibilità finanziarie dell’Ente, salvo che esso sia
affidato a titolo gratuito dietro consenso dell’interessato
ovvero perché compiuto nei limiti di impegno dell’orario
complessivo previsto dalla legge, ossia le 250 ore annuali
stabilite dall’art. 10 del DPR n. 382/1980
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 754/94 proposto da
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CONTI Vittorio, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via
Gino Capponi n. 44,
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contro
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l’ Università degli studi di Firenze,
in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege,
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per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione
spettantegli per l’insegnamento, svolto presso la Facoltà
di Magistero nell’anno accademico 1992/93, di Storia delle
dottrine politiche, affidato con deliberazione del Consiglio
di facoltà del 22 giugno 1992, con conseguente condanna
la pagamento di quanto dovuto,
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e per l’annullamento
per quanto possa occorrere, della deliberazione del Consiglio
di facoltà di Magistero del 26 gennaio 1993, nella parte
in cui disciplina le retribuzioni delle supplenze affidate
sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”, nonché
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso
con quello impugnato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile
2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Baldi e l’avv. dello
Stato Lumetti. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto
quanto segue:
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FATTO
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Con domanda del 28 maggio 1992 il prof. Vittorio
Conti, professore associato di Storia moderna nella Facoltà
di Magistero dell’Università degli studi di Firenze, chiedeva
il conferimento della supplenza dell’insegnamento del corso
di Storia delle dottrine politiche presso il corso di laurea
in Pedagogia della stessa Facoltà.
Nell’adunanza del 22 giugno 1992 il Consiglio di facoltà
di Magistero, riconosciuta l’affinità tra le discipline
appena indicate, deliberava di attribuire per l’anno accademico
1992/93 l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle
dottrine politiche al prof. Conti, a titolo retribuito,
“compatibilmente con gli ordinari stanziamenti dello stato
di previsione del MURST ai sensi della l. n. 341/90”, precisando
che l’incarico “sarà svolto oltre i limiti dell’impegno
orario complessivo ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DPR
382/80 richiamato dall’art. 12 della l. 341/90”. Successivamente,
con deliberazione del 26 gennaio 1993, il Consiglio di facoltà
di Magistero ha stabilito di retribuire le supplenze affidate
sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”, escludendo
di corrispondere ogni compenso al ricorrente per l’insegnamento
prestato.
Contro tale atto ricorre il sig. Conti chiedendone l’annullamento,
domandando, altresì, l’accertamento del proprio diritto
alla corresponsione della retribuzione spettantegli per
l’insegnamento svolto, con vittoria di spese e deducendo
i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 6,
del DPR 11 luglio 1980, n. 382, degli artt. 12, III e VII
comma, e 114, III comma della l. 19 novembre 1990, n. 341.
Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento e travisamento
dei fatti, falso presupposto. Violazione dei principi di
uguaglianza, di imparzialità e del diritto alla giusta retribuzione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame viene domandato l’accertamento
del diritto del ricorrente alla retribuzione relativa all’incarico
di insegnamento di Storia delle dottrine politiche svolto
presso la Facoltà di Magistero nell’anno accademico 1992/93,
e, in subordine, in quanto eventualmente lesiva viene impugnata
la deliberazione del Consiglio di facoltà di Magistero del
26 gennaio 1993, nella parte in cui disciplina le retribuzioni
delle supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità
finanziarie”.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di irricevibilità
del ricorso avanzata dalla difesa erariale.
L’eccezione va disattesa.
Nonostante l’impugnazione della deliberazione del Consiglio
di facoltà del 26 gennaio 1993, il ricorso propone in via
principale un’azione di accertamento tesa al riconoscimento
dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di corrispondere
all’interessato la retribuzione spettantegli quale corrispettivo
delle prestazioni lavorative rese in pregresso.
E’ del tutto incontroverso, infatti, che la tutela dei diritti
soggettivi a contenuto patrimoniale è esperibile, nell'ambito
della giurisdizione esclusiva, fino a che tali diritti non
siano estinti per prescrizione, indipendentemente dall'impugnazione
nei termini di legge degli atti amministrativi non autoritativi
aventi ad oggetto quei diritti e ciò in quanto il diritto
vantato scaturisca direttamente dalla legge o da altra fonte
normativa (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 novembre 2002, n.
10729; Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5742;
id., 3 ottobre 1997, n. 1095).
Nel merito il ricorso è fondato.
Non è in contestazione l’effettivo svolgimento da parte
del prof. Conti dell’incarico di supplenza per l’insegnamento
sopra rammentato, né che esso sia stato affidato, con la
deliberazione del 22 giugno 1992 del Consiglio di facoltà
di Magistero, “a titolo retribuito” e che l’incarico stesso
sia stato svolto dall’interessato oltre l’impegno relativo
alle 250 ore di insegnamento previste per il proprio ordinario
insegnamento di Storia moderna.
Orbene, la favorevole delibazione dell’azione proposta dal
ricorrente trova, in primo luogo, fondamento nel principio
costituzionale di adeguatezza della retribuzione alla qualità
e quantità del lavoro prestato di cui all’art. 36 della
Carta fondamentale, nonché nel sinallagma contrattuale il
cui fatto costitutivo sta esclusivamente nell'esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato, gravando sul datore
di lavoro, in questo caso la Pubblica Amministrazione l'onere
di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure
che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse (Cassazione
civile, sez. lav., 5 maggio 2001, n. 6332).
Nel caso di specie, peraltro, appare violata anche la normativa
che regola il conferimento dei posti di insegnamento rimasti
vacanti, così come lamentato dal ricorrente.
Infatti, l’art. 12, comma 3, della l. 19 novembre 1990,
n. 341 stabilisce che “ferma restando per i professori la
responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento,
le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione
didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori
confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso
dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori
corsi o moduli…”, precisando al successivo comma 7 che “la
supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino
nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per
i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme,
sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti
che superino i predetti limiti possono essere retribuiti
esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti
dello stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la
possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382”. Tale ultima disposizione stabilisce che “I
consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare
a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso
ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà,
lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine”.
Se ne deduce, evidentemente, che
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto
essere accolto conseguendone l’accertamento del diritto
del prof. Conti a vedersi corrispondere la retribuzione
spettante per l’incarico di supplenza svolto nell’anno accademico
1992/93, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento
delle corrispondenti somme.
Quanto agli accessori del credito rivendicato, esclusa la
vigenza, ratione temporis, dell'art. 22, comma 36, secondo
periodo, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, deve ritenersi
applicabile la previgente normativa, che consentiva il cumulo
di interessi e rivalutazione nel caso in cui gli emolumenti
retributivi, maturati entro il 31 dicembre 1994, siano pagati
(limitatamente alla sorte capitale) in epoca successiva
a tale data (Cons. Stato, Ad. plen. 15 giugno 1998, n. 3;
id. V Sez., 26 gennaio 1999 n. 65). Si ravvisano giusti
motivi per disporre la compensazione tra le parti delle
spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accerta il diritto
del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettante,
come precisato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle
somme corrispondenti, oltre alla rivalutazione monetaria
e agli interessi come in motivazione specificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004
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