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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004 n. 1868
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Conti Vittorio (Avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità – Incarichi di supplenza – Retribuzione degli stessi – In base alle disponibilità finanziarie attuali dell’Ente – Illegittimità – È comunque dovuta tranne che sia svolta a titolo gratuito col consenso dell’interessato

Dal combinato disposto degli artt. 12, comma 3, della L. 19 novembre 1990, n. 341 e 9, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, emerge che lo svolgimento di incarichi di supplenza deve essere retribuito, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell’Ente, salvo che esso sia affidato a titolo gratuito dietro consenso dell’interessato ovvero perché compiuto nei limiti di impegno dell’orario complessivo previsto dalla legge, ossia le 250 ore annuali stabilite dall’art. 10 del DPR n. 382/1980


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 754/94 proposto da

 

CONTI Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via Gino Capponi n. 44,

 

contro

 

l’ Università degli studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,

 

per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettantegli per l’insegnamento, svolto presso la Facoltà di Magistero nell’anno accademico 1992/93, di Storia delle dottrine politiche, affidato con deliberazione del Consiglio di facoltà del 22 giugno 1992, con conseguente condanna la pagamento di quanto dovuto,

 

e per l’annullamento
per quanto possa occorrere, della deliberazione del Consiglio di facoltà di Magistero del 26 gennaio 1993, nella parte in cui disciplina le retribuzioni delle supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Baldi e l’avv. dello Stato Lumetti. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con domanda del 28 maggio 1992 il prof. Vittorio Conti, professore associato di Storia moderna nella Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Firenze, chiedeva il conferimento della supplenza dell’insegnamento del corso di Storia delle dottrine politiche presso il corso di laurea in Pedagogia della stessa Facoltà.
Nell’adunanza del 22 giugno 1992 il Consiglio di facoltà di Magistero, riconosciuta l’affinità tra le discipline appena indicate, deliberava di attribuire per l’anno accademico 1992/93 l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche al prof. Conti, a titolo retribuito, “compatibilmente con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del MURST ai sensi della l. n. 341/90”, precisando che l’incarico “sarà svolto oltre i limiti dell’impegno orario complessivo ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DPR 382/80 richiamato dall’art. 12 della l. 341/90”. Successivamente, con deliberazione del 26 gennaio 1993, il Consiglio di facoltà di Magistero ha stabilito di retribuire le supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”, escludendo di corrispondere ogni compenso al ricorrente per l’insegnamento prestato.
Contro tale atto ricorre il sig. Conti chiedendone l’annullamento, domandando, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione spettantegli per l’insegnamento svolto, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 6, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, degli artt. 12, III e VII comma, e 114, III comma della l. 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento e travisamento dei fatti, falso presupposto. Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e del diritto alla giusta retribuzione. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso in esame viene domandato l’accertamento del diritto del ricorrente alla retribuzione relativa all’incarico di insegnamento di Storia delle dottrine politiche svolto presso la Facoltà di Magistero nell’anno accademico 1992/93, e, in subordine, in quanto eventualmente lesiva viene impugnata la deliberazione del Consiglio di facoltà di Magistero del 26 gennaio 1993, nella parte in cui disciplina le retribuzioni delle supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dalla difesa erariale.
L’eccezione va disattesa.
Nonostante l’impugnazione della deliberazione del Consiglio di facoltà del 26 gennaio 1993, il ricorso propone in via principale un’azione di accertamento tesa al riconoscimento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di corrispondere all’interessato la retribuzione spettantegli quale corrispettivo delle prestazioni lavorative rese in pregresso.
E’ del tutto incontroverso, infatti, che la tutela dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale è esperibile, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, fino a che tali diritti non siano estinti per prescrizione, indipendentemente dall'impugnazione nei termini di legge degli atti amministrativi non autoritativi aventi ad oggetto quei diritti e ciò in quanto il diritto vantato scaturisca direttamente dalla legge o da altra fonte normativa (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 novembre 2002, n. 10729; Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5742; id., 3 ottobre 1997, n. 1095).
Nel merito il ricorso è fondato.
Non è in contestazione l’effettivo svolgimento da parte del prof. Conti dell’incarico di supplenza per l’insegnamento sopra rammentato, né che esso sia stato affidato, con la deliberazione del 22 giugno 1992 del Consiglio di facoltà di Magistero, “a titolo retribuito” e che l’incarico stesso sia stato svolto dall’interessato oltre l’impegno relativo alle 250 ore di insegnamento previste per il proprio ordinario insegnamento di Storia moderna.
Orbene, la favorevole delibazione dell’azione proposta dal ricorrente trova, in primo luogo, fondamento nel principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato di cui all’art. 36 della Carta fondamentale, nonché nel sinallagma contrattuale il cui fatto costitutivo sta esclusivamente nell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, gravando sul datore di lavoro, in questo caso la Pubblica Amministrazione l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse (Cassazione civile, sez. lav., 5 maggio 2001, n. 6332).
Nel caso di specie, peraltro, appare violata anche la normativa che regola il conferimento dei posti di insegnamento rimasti vacanti, così come lamentato dal ricorrente.
Infatti, l’art. 12, comma 3, della l. 19 novembre 1990, n. 341 stabilisce che “ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli…”, precisando al successivo comma 7 che “la supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”. Tale ultima disposizione stabilisce che “I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine”.
Se ne deduce, evidentemente, che
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’accertamento del diritto del prof. Conti a vedersi corrispondere la retribuzione spettante per l’incarico di supplenza svolto nell’anno accademico 1992/93, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle corrispondenti somme.
Quanto agli accessori del credito rivendicato, esclusa la vigenza, ratione temporis, dell'art. 22, comma 36, secondo periodo, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, deve ritenersi applicabile la previgente normativa, che consentiva il cumulo di interessi e rivalutazione nel caso in cui gli emolumenti retributivi, maturati entro il 31 dicembre 1994, siano pagati (limitatamente alla sorte capitale) in epoca successiva a tale data (Cons. Stato, Ad. plen. 15 giugno 1998, n. 3; id. V Sez., 26 gennaio 1999 n. 65). Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettante, come precisato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle somme corrispondenti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come in motivazione specificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004



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