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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004 n. 1867
Dott. Maurizio Nicolosi Pres.f.f. Dott. Andrea Migliozzi Est.
Rossi Tiziana (Avv.ti Piero Antonio Peruzzi e Giancarlo Cascella) contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Lucca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti di Perissi Patrizia (non costituita)


Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego privatizzato – Impugnazione di graduatoria – Competenza del G.A. - Sussistenza

Nella materia del pubblico impiego privatizzato, ai fini del riparto della giurisdizione, occorre distinguere tra le controversie relative a rapporti di lavoro in atto e quelle riguardanti l’attività amministrativa finalizzata all’instaurazione dei rapporti stessi. In quest’ultimo caso la graduatoria costituisce il momento finale e conclusivo di un più ampio procedimento concorsuale nel quale confluiscono diverse procedure tutte finalizzate alle successive immissioni in ruolo e pertanto la sua impugnazione è devoluta alla cognizione del G.A..


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 65/2002 proposto da

 

Rossi Tiziana, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Antonio Peruzzi e Giancarlo Cascella, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Firenze, via La Marmora n°. 14;

 

contro

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore e il Provveditorato agli Studi di Lucca, in persona del Provveditore agli studi di Lucca, in persona del Provveditore agli Studi pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede, in Firenze, via degli Arazzieri n°. 4;

 

e nei confronti di

 

Perissi Patrizia, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento
della graduatoria permanente per operatore scolastico di cui al D.M. n°. 75 del 19/04/01 pubblicata dal Provveditorato agli Studi di Lucca 1l 12 /10/01,

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 10 dicembre 2003, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi, l’avv. G.Cascella e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti per la Pubblica Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La ricorrente, sig.ra Rossi Tiziana espone di essere stata inserita nella graduatoria per operatore scolastico di cui al D.M. n°. 75/01 venendo collocata al 274 posto con punti 7,35.
L’attribuzione di un tale punteggio sarebbe però errata avendo l’Amministrazione attribuito all’interessata per il servizio reso presso la scuola materna di Viareggio per 11 mesi punti 0,55, anziché 2,75 come correttamente spettanti.
La sig.ra Rossi ha impugnato tale graduatoria deducendone il vizio di violazione di legge per aver l’Amministrazione scolastica statale nel valutare i titoli per l’inclusione nella graduatoria, erroneamente applicata la previsione normativa di cui alla tabella A/4 del D.M. 430 del 13/12/2000.
Si sono costituite in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli Studi di Lucca che hanno in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.5079 del 10 giugno 2003 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio processuale nonchè l’acquisizione da parte del Comune di Viareggio di documentati chiarimenti.
A tale incombente è stato dato adempimento da parte della ricorrente che ha provveduto ad effettuare la procedura di notifica per pubblici proclami e da parte del Comune di Viareggio con l’invio dei chiesti chiarimenti a mezzo della nota prot.n.50051 del 3 novembre 2003.
All’odierna udienza pubblica il ricorso viene trattenuto per la definitiva decisione.

 

DIRITTO

 

Il Collegio deve preliminarmente occuparsi dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della resistente Amministrazione. Essa è infondata.
Sulla questione, la Sezione ritiene di dover rivedere il proprio precedente avviso lì dove ha ritenuto di declinare, in materia di impugnativa di graduatorie scolastiche finalizzate al conferimento di incarichi di docenza, la giurisdizione.
Invero, la “rivisitazione” del precedente assunto appare consigliabile alla luce dell’ultimo orientamento giurisprudenziale intervenuto in subjecta materia, lì dove è stato statuito (vedi Cons.Stato Sez.VI 21 luglio 2003 n.4207, ma soprattuto Cass.Sez.Unite 15/10/03) che le controversie aventi ad oggetto procedure a carattere selettivo riguardanti soggetti che aspirano ad essere assunti dall’Amministrazione con un contratto di lavoro rientrano, ai sensi dell’art.68 del D.Lgs. n.29 del 1993 come modificato dall’art.29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80 nella giurisdizione del giudice amministrativo (in tal senso, recentemente Cons.Stato Sez.VI 14.11.2003 n.7274).
Invero nella materia di pubblico impiego privatizzato occorre distinguere ai fini del riparto della giurisdizione tra controversie relative a rapporti di lavoro in atto e quelle riguardanti l’attività amministrativa finalizzata all’instaurazione dei rapporti stessi, lì dove, in quest’ultimo caso, così come avviene nella fattispecie all’esame, la graduatoria costituisce il momento finale e conclusivo di un più ampio procedimento concorsuale nel quale confluiscono diverse procedure tutte finalizzate alle successive immissioni in ruolo e ciò vale a radicare in capo a questo giudice il potere di conoscere della questione giuridica introdotta col proposto gravame.
Passando al merito del ricorso, il medesimo si appalesa fondato in relazione alla dedotta censura di violazione di legge e specificatamente di erronea applicazione della tabella A/4 del D.M. n.430 del 13.12.2000.
L’Amministrazione scolastica ha ritenuto di valutare il servizio prestato dalla ricorrente presso il Comune di Viareggio, ai sensi della tabella all.A/4 lettera b5 (come generico servizio prestato alle dirette dipendenze degli Enti Locali) anzichè ai sensi della lettera b3 di detta tabella annessa al D.M. n.75/01 (che prende in considerazione il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico, con la previsione, in quest’ultimo caso di un punteggio maggiore rispetto a quello sopra indicato) ma un siffatto operato si appalesa illegittimo in quanto fondato su erronei presupposti.
Invero, come precisato dal Dirigente del Settore Organizzazione del Personale del Comune di Viareggio, le mansioni svolte dalla ricorrente alle dipendenze dell’Amministrazione comunale nel periodo interessato “sono quelle elencate sulla declaratoria delle qualifiche funzionali indicate nell’allegato A del DPR 347/83”.
Ebbene quest’ultima normativa a proposito proprio della figura professionale di operatore prevede per tale qualifica funzionale l’espletamento di funzioni consistenti in iniziative e complementari e sussidiarie e all’attività educativa e assistenziale, ivi comprese funzioni di collaborazione inerenti la presenza nei vari servizi scolastici e/o socio-assistenziali.
Occorre allora sulla scorta dell’anzidetta declaratoria convenire che, in ragione delle funzioni riconosciute come connesse alla qualifica funzionale rivestita dalla ricorrente presso il Comune di Viareggio, la ricorrente ha prestato un servizio non come operatore generico, ma come operatore tecnico, con lo svolgimento cioè di funzioni di collaborazione che rendono il servizio stesso perfettamente inquadrabile in quello prestato in qualità di collaboratore scolastico, così come previsto dalla citata lett.B ) della tabella in parola.
Essendoci, quindi, una perfetta corrispondenza tra il servizio reso con quello sotteso al profilo professionale di collaboratore scolastico, non c’è ragione per attribuire alla ricorrente in relazione al servizio prestato dal 1989 al 1992 presso il Comune di Viareggio un diverso (minor) punteggio rispetto a quello appositamente previsto dalla normativa disciplinante la procedura concorsuale di che trattasi, dovendosi riconoscere alla sig.ra Rossi Tiziana, il maggior punteggio rivendicato col ricorso all’esame.
Le spese e competenze del giudizio relativamente all’Amministrazione resistente seguono la regola della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato per la parte che interessa.
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione (ora dell’Istruzione) alla rifusione in favore della ricorrente delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in €. 2.000,00 (duemila/00 euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 10 dicembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Maurizio NICOLOSI - Presidente f.f.
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, rel.est.
Dott.ssa Eleonora DI SANTO - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004



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