| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004
n. 1867
Dott. Maurizio Nicolosi Pres.f.f. Dott. Andrea Migliozzi
Est.
Rossi Tiziana (Avv.ti Piero Antonio Peruzzi e Giancarlo
Cascella) contro il Ministero della Pubblica Istruzione
ed il Provveditorato agli Studi di Lucca (Avvocatura Distrettuale
dello Stato) e nei confronti di Perissi Patrizia (non costituita)
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Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego
privatizzato – Impugnazione di graduatoria – Competenza
del G.A. - Sussistenza
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Nella materia del pubblico impiego privatizzato,
ai fini del riparto della giurisdizione, occorre distinguere
tra le controversie relative a rapporti di lavoro in atto
e quelle riguardanti l’attività amministrativa finalizzata
all’instaurazione dei rapporti stessi. In quest’ultimo caso
la graduatoria costituisce il momento finale e conclusivo
di un più ampio procedimento concorsuale nel quale confluiscono
diverse procedure tutte finalizzate alle successive immissioni
in ruolo e pertanto la sua impugnazione è devoluta alla
cognizione del G.A..
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 65/2002 proposto da
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Rossi Tiziana, rappresentata e difesa
dagli avvocati Piero Antonio Peruzzi e Giancarlo Cascella,
con elezione di domicilio presso lo studio del secondo,
in Firenze, via La Marmora n°. 14;
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contro
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Il Ministero della Pubblica Istruzione,
in persona del Ministro pro tempore e il Provveditorato
agli Studi di Lucca, in persona del Provveditore agli studi
di Lucca, in persona del Provveditore agli Studi pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria per legge nella sua sede, in Firenze,
via degli Arazzieri n°. 4;
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e nei confronti di
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Perissi Patrizia, non costituita in
giudizio;
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per l’annullamento
della graduatoria permanente per operatore scolastico di
cui al D.M. n°. 75 del 19/04/01 pubblicata dal Provveditorato
agli Studi di Lucca 1l 12 /10/01,
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 10 dicembre
2003, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi, l’avv. G.Cascella
e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti per la Pubblica Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente, sig.ra Rossi Tiziana espone
di essere stata inserita nella graduatoria per operatore
scolastico di cui al D.M. n°. 75/01 venendo collocata al
274 posto con punti 7,35.
L’attribuzione di un tale punteggio sarebbe però errata
avendo l’Amministrazione attribuito all’interessata per
il servizio reso presso la scuola materna di Viareggio per
11 mesi punti 0,55, anziché 2,75 come correttamente spettanti.
La sig.ra Rossi ha impugnato tale graduatoria deducendone
il vizio di violazione di legge per aver l’Amministrazione
scolastica statale nel valutare i titoli per l’inclusione
nella graduatoria, erroneamente applicata la previsione
normativa di cui alla tabella A/4 del D.M. 430 del 13/12/2000.
Si sono costituite in giudizio il Ministero della Pubblica
Istruzione e il Provveditorato agli Studi di Lucca che hanno
in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione
di questo giudice concludendo nel merito per la reiezione
del ricorso.
Con ordinanza n.5079 del 10 giugno 2003 la Sezione ha disposto
l’integrazione del contraddittorio processuale nonchè l’acquisizione
da parte del Comune di Viareggio di documentati chiarimenti.
A tale incombente è stato dato adempimento da parte della
ricorrente che ha provveduto ad effettuare la procedura
di notifica per pubblici proclami e da parte del Comune
di Viareggio con l’invio dei chiesti chiarimenti a mezzo
della nota prot.n.50051 del 3 novembre 2003.
All’odierna udienza pubblica il ricorso viene trattenuto
per la definitiva decisione.
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DIRITTO
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Il Collegio deve preliminarmente occuparsi
dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla
difesa della resistente Amministrazione. Essa è infondata.
Sulla questione, la Sezione ritiene di dover rivedere il
proprio precedente avviso lì dove ha ritenuto di declinare,
in materia di impugnativa di graduatorie scolastiche finalizzate
al conferimento di incarichi di docenza, la giurisdizione.
Invero, la “rivisitazione” del precedente assunto appare
consigliabile alla luce dell’ultimo orientamento giurisprudenziale
intervenuto in subjecta materia, lì dove è stato statuito
(vedi Cons.Stato Sez.VI 21 luglio 2003 n.4207, ma soprattuto
Cass.Sez.Unite 15/10/03) che le controversie aventi ad oggetto
procedure a carattere selettivo riguardanti soggetti che
aspirano ad essere assunti dall’Amministrazione con un contratto
di lavoro rientrano, ai sensi dell’art.68 del D.Lgs. n.29
del 1993 come modificato dall’art.29 del D.Lgs. 31 marzo
1998 n.80 nella giurisdizione del giudice amministrativo
(in tal senso, recentemente Cons.Stato Sez.VI 14.11.2003
n.7274).
Invero nella materia di pubblico impiego privatizzato occorre
distinguere ai fini del riparto della giurisdizione tra
controversie relative a rapporti di lavoro in atto e quelle
riguardanti l’attività amministrativa finalizzata all’instaurazione
dei rapporti stessi, lì dove, in quest’ultimo caso, così
come avviene nella fattispecie all’esame, la graduatoria
costituisce il momento finale e conclusivo di un più ampio
procedimento concorsuale nel quale confluiscono diverse
procedure tutte finalizzate alle successive immissioni in
ruolo e ciò vale a radicare in capo a questo giudice il
potere di conoscere della questione giuridica introdotta
col proposto gravame.
Passando al merito del ricorso, il medesimo si appalesa
fondato in relazione alla dedotta censura di violazione
di legge e specificatamente di erronea applicazione della
tabella A/4 del D.M. n.430 del 13.12.2000.
L’Amministrazione scolastica ha ritenuto di valutare il
servizio prestato dalla ricorrente presso il Comune di Viareggio,
ai sensi della tabella all.A/4 lettera b5 (come generico
servizio prestato alle dirette dipendenze degli Enti Locali)
anzichè ai sensi della lettera b3 di detta tabella annessa
al D.M. n.75/01 (che prende in considerazione il servizio
prestato in qualità di collaboratore scolastico, con la
previsione, in quest’ultimo caso di un punteggio maggiore
rispetto a quello sopra indicato) ma un siffatto operato
si appalesa illegittimo in quanto fondato su erronei presupposti.
Invero, come precisato dal Dirigente del Settore Organizzazione
del Personale del Comune di Viareggio, le mansioni svolte
dalla ricorrente alle dipendenze dell’Amministrazione comunale
nel periodo interessato “sono quelle elencate sulla declaratoria
delle qualifiche funzionali indicate nell’allegato A del
DPR 347/83”.
Ebbene quest’ultima normativa a proposito proprio della
figura professionale di operatore prevede per tale qualifica
funzionale l’espletamento di funzioni consistenti in iniziative
e complementari e sussidiarie e all’attività educativa e
assistenziale, ivi comprese funzioni di collaborazione inerenti
la presenza nei vari servizi scolastici e/o socio-assistenziali.
Occorre allora sulla scorta dell’anzidetta declaratoria
convenire che, in ragione delle funzioni riconosciute come
connesse alla qualifica funzionale rivestita dalla ricorrente
presso il Comune di Viareggio, la ricorrente ha prestato
un servizio non come operatore generico, ma come operatore
tecnico, con lo svolgimento cioè di funzioni di collaborazione
che rendono il servizio stesso perfettamente inquadrabile
in quello prestato in qualità di collaboratore scolastico,
così come previsto dalla citata lett.B ) della tabella in
parola.
Essendoci, quindi, una perfetta corrispondenza tra il servizio
reso con quello sotteso al profilo professionale di collaboratore
scolastico, non c’è ragione per attribuire alla ricorrente
in relazione al servizio prestato dal 1989 al 1992 presso
il Comune di Viareggio un diverso (minor) punteggio rispetto
a quello appositamente previsto dalla normativa disciplinante
la procedura concorsuale di che trattasi, dovendosi riconoscere
alla sig.ra Rossi Tiziana, il maggior punteggio rivendicato
col ricorso all’esame.
Le spese e competenze del giudizio relativamente all’Amministrazione
resistente seguono la regola della soccombenza e liquidate
come in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l’effetto annulla
il provvedimento in epigrafe indicato per la parte che interessa.
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione (ora dell’Istruzione)
alla rifusione in favore della ricorrente delle spese e
competenze del giudizio che si liquidano complessivamente
in €. 2.000,00 (duemila/00 euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 10 dicembre 2003,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Maurizio NICOLOSI - Presidente f.f.
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, rel.est.
Dott.ssa Eleonora DI SANTO - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004
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