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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 giugno 2004 n. 1120
Pres. Perricone, Est. Testori
Omar Nicolini contro U.S.L. n. 16 di Modena (art.54, comma 12 e 55 D.P.R. n. 348/1983)


Pubblico impiego - Trattamento economico - passaggio a qualifica superiore - nuovo contratto di lavoro - corresponsione scaglionata del “maggiore beneficio teorico” che ne deriva -riferimento alla sola differenza conseguente ai miglioramenti introdotti dalla nuova disciplina contrattuale – Ammissibilità.

Non è ammissibile l’interpretazione dell’art.54, comma 12, D.P.R. n. 348 del 1983, laddove si stabilisce che l’espressione 'maggiore beneficio teorico' corrisponde a tutto il miglioramento conseguente al passaggio di qualifica, la locuzione va, invero, intesa, come l'incremento contrattuale che differenzia i diversi trattamenti economici (precedente e successivo all'entrata in vigore del nuovo contratto) relativi alla medesima qualifica; perciò il relativo scaglionamento della corresponsione va applicato solo sull’incremento contrattuale ex D.P.R. n. 348/1983 relativo al livello in questione e non invece anche sull'importo dovuto per il passaggio alla posizione superiore, che non costituisce beneficio contrattuale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1522/1986 Reg. Ric.
N. Reg. Sez.
N.1120 Reg. Sent.
Anno 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I

 

composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone - Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino - Consigliere; Dott. Carlo Testori - Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1522 del 1986 proposto da

 

Nicolini Omar, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Sacco, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via S. Felice n. 6,

 

contro

 

- la U.S.L. n. 16 di Modena, ora in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale p.t. dell’Azienda U.S.L. di Modena, non costituitasi in giudizio;

 

- la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio

 

per l'annullamento
- del foglio della U.S.L. n. 16 di Modena in data 18/8/1986, prot. n. 6220/Serv.Pers., con cui è stato comunicato al ricorrente il criterio di interpretazione adottato dalla predetta U.S.L. in merito al D.P.R. n. 348/1983, art. 54 comma 12 e art. 55;
- del foglio dell'Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna in data 8 maggio 1986, prot. n. 61.6.3/6122, avente ad oggetto indicazioni relative all'applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 348/1983.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Udita alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 l’Avv. N. Zorzella, in sostituzione dell’Avv. G. Sacco;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) Il dott. Omar Nicolini, già dipendente della U.S.L. n. 16 di Modena, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, contestando l'interpretazione e le modalità di applicazione del D.P.R. n. 348/1983 (art. 54 comma 12 e art. 55) seguite nei suoi confronti dalla predetta U.S.L., sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna; in particolare, il ricorrente lamenta di avere subito, in conseguenza dell'interpretazione e dell'applicazione contestate, indebite trattenute di somme che invece gli spettavano; e perciò chiede la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle somme medesime, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 9 ottobre 2003; con ordinanza n. 120 del 27 ottobre 2003 questo Tribunale ha disposto istruttoria a carico della Gestione liquidatoria della ex U.S.L. n. 16 di Modena. Intervenuto l’adempimento, all'udienza del 6 aprile 2004 la causa è passata in decisione.
2) Il ricorrente, all'epoca dei fatti in servizio presso la U.S.L. n. 16 di Modena inquadrato come "tecnico strumentista" del 5° livello retributivo, fu incaricato come "biologo collaboratore" interino dal 16 gennaio 1983, con riconoscimento della differenza economica tra il livello di appartenenza ed il 9°, corrispondente all'incarico conferito.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale di lavoro di cui al D.P.R. n. 348/1983, la predetta U.S.L. ha applicato al dott. Nicolini una serie di ritenute a partire dal luglio 1984 conseguenti all'applicazione dell’art. 54 comma 12 del citato D.P.R., che dispone:
"Ove per effetto di passaggio di qualifica nelle forme previste il dipendente acquisisca entro il 1° gennaio 1985 una nuova posizione economica tabellare, il maggiore beneficio teorico che ne deriva verrà corrisposto, a partire dal 1° del mese successivo alla data nel quale è stato maturato, nelle percentuali previste secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 55 che saranno appresso indicate".
Come esplicitato nella impugnata nota del 18 agosto 1986, l'Amministrazione di appartenenza ha ritenuto di applicare la norma citata "nel senso di dover scaglionare tutta la differenza tabellare tra il vecchio e il nuovo livello, nelle percentuali previste dal successivo art. 55". Al contrario, secondo il ricorrente, il "maggiore beneficio teorico" a cui fa riferimento il comma 12 dell’art. 54 corrisponde ai soli benefici contrattuali risultanti dalla differenza tra l'inquadramento economico a regime nella nuova posizione economico-tabellare e quanto spetta all'interino in virtù del conferimento della posizione superiore; lo scaglionamento andrebbe disposto quindi solo sulla differenza conseguente ai miglioramenti introdotti dal nuovo contratto di lavoro.
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e l'interpretazione della norma di cui si controverte fornita dal ricorrente va condivisa. Per "maggiore beneficio teorico" va inteso l'incremento contrattuale che differenzia i diversi trattamenti economici (precedente e successivo all'entrata in vigore del nuovo contratto) relativi alla medesima qualifica; perciò il relativo scaglionamento non può riguardare tutto il miglioramento conseguente al passaggio di qualifica, come è avvenuto nei confronti del dott. Nicolini. In sostanza, a seguito del passaggio ad una posizione corrispondente al 9° livello retributivo, nei confronti del predetto lo scaglionamento previsto dall’art. 54 co. 12 andava applicato solo sull’incremento contrattuale ex D.P.R. n. 348/1983 relativo al livello in questione e non invece anche sull'importo dovuto per il passaggio alla posizione superiore, che non costituisce beneficio contrattuale.
3) Il ricorso merita dunque accoglimento. Conseguentemente vanno annullati gli atti impugnati, in quanto lesivi per l'interessato e, soprattutto, va accolta la domanda di accertamento e di condanna formulata dal ricorrente. A quest'ultimo proposito va peraltro precisato:
- la domanda in questione, proposta nel ricorso contro l'Amministrazione di appartenenza del dott. Nicolini - all'epoca la U.S.L. n. 16 di Modena - investe ora la Gestione liquidatoria della predetta U.S.L. (in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale p.t. dell’Azienda U.S.L. di Modena), nei confronti della quale il ricorso è stato peraltro riassunto; e riguarda altresì la Regione Emilia-Romagna (parte del giudizio fin dall'origine), tenuto conto che in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 6 comma 1 della legge n.724/1994 e 2 comma 14 della legge n. 549/1995 il peso economico dei rapporti debitori e creditori facenti capo alle uu.ss.ll. preesistenti nell'ambito regionale grava sulle regioni, delle quali le gestioni liquidatorie (e le precedenti gestioni a stralcio) costituiscono emanazione;
- la predetta Gestione liquidatoria va dunque condannata, in solido con la Regione Emilia-Romagna, alla corresponsione al dott. Nicolini delle somme indebitamente trattenute per effetto dell'erronea applicazione nei confronti del predetto dipendente dell’art. 54 co. 12 del D.P.R. n. 348/1983; tali somme, che nel ricorso sono quantificate il lire 2.488.887, vanno determinate dall’Amministrazione in base ad un puntuale raffronto tra la documentazione depositata in giudizio dall’interessato, quella ulteriore che eventualmente il predetto sia in grado di esibire all’Amministrazione stessa e quella che risulta agli atti della U.S.L.;
- sulle somme predette vanno altresì corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, posto che si controverte di crediti retributivi maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 724/1994 (che all'art. 22 comma 36 ha introdotto, per i crediti in questione, il divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi); rivalutazione ed interessi vanno calcolati separatamente sui singoli importi delle ritenute indebitamente operate, a far tempo dalla data delle ritenute stesse e fino al soddisfo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 15 giugno 1998 n. 3).
4) Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle Amministrazioni intimate, in solido, per una misura che può essere equitativamente liquidata in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente condanna la Gestione liquidatoria della U.S.L. n. 16 di Modena e, in solido, la Regione Emilia-Romagna, alla corresponsione al ricorrente delle somme indebitamente trattenute per effetto dell'erronea applicazione nei suoi confronti dell’art. 54 co. 12 del D.P.R. n. 348/1983, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali; il tutto secondo le modalità indicate in motivazione.
Condanna altresì le Amministrazioni intimate, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, nella misura liquidata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna il 6 aprile 2004.
Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori

 

Depositata in Segreteria in data 11/06/2004
Bologna, li 11/06/2004



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