| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 giugno
2004 n. 1113
Pres. Perricone, Est. Testori
Nuhi Arben contro Ministero dell’Interno e Questura di Bologna
(art.7 legge n. 241/1990) |
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Immigrazione – revoca permesso di soggiorno
lavorativo–mancato avviso di avvio del procedimento – Illegittimità.
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È illegittimo il provvedimento di revoca
del permesso di soggiorno lavorativo, qualora il relativo
procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto impugnato,
non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di
cui all’art.7 legge n. 241 del 1990, la cui applicazione
conosce qualche eccezione nel caso in cui sussistano particolari
esigenze di celerità, che impediscano di fatto l’osservanza
del suddetto obbligo, ragioni di speditezza, peraltro, non
ravvisabili nel caso si specie. La necessità di tale adempimento
da parte dei pubblici poteri si evince altresì dalla stessa
natura giuridica della revoca: trattasi, infatti, di provvedimento
di secondo grado sul cui contenuto discrezionale l’apporto
partecipativo dell’interessato può incidere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1205/2000 Reg. Ric.
N. Reg. Sez.
N. 1113 Reg. Sent.
Anno 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone
- Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino - Consigliere; Dott.
Carlo Testori - Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1205 del 2000 proposto da
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Nuhi Arben, rappresentato e difeso
dall’Avv. Nazzarena Zorzella, presso lo studio della quale
è elettivamente domiciliato in Bologna, via della Zecca
n. 1,
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contro
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il Ministero dell’Interno e la Questura
di Bologna, costituitisi in giudizio in persona dei
legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi
ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna,
presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,
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per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto datato 8/5/2000 con cui il Questore di Bologna
ha disposto la revoca del permesso di soggiorno lavorativo
del ricorrente, contestualmente intimando di lasciare l'Italia
entro 15 giorni, pena l'espulsione; nonché degli atti presupposti,
connessi e/o conseguenziali ed in particolare dell'art.
12 comma 12 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1998
nella parte in cui consente al questore di concedere allo
straniero un termine, non superiore 15 giorni lavorativi,
per lasciare l'Italia.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 6 maggio 2004 l’Avv. N.
Zorzella e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1) Con il ricorso in epigrafe il cittadino
albanese Nuhi Arben, titolare di permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di
Bologna con validità fino al 7/10/2000, ha impugnato il
decreto del Questore di Bologna, datato 8/5/2000 e notificato
il 19/7/2000, di revoca del permesso in questione, motivato
con riferimento alla ritenuta appartenenza dell'interessato
a una delle categorie di cui alla legge n. 1423/1956.
Nel ricorso si censura l'illegittimità di tale provvedimento
sotto diversi profili e si contesta anche l'art. 12 comma
12 del D.P.R. n. 394/1998, nella parte in cui consente al
questore di concedere allo straniero un termine non superiore
15 giorni lavorativi per lasciare l'Italia.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo
la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 23 agosto 2000 questo Tribunale,
con ordinanza n. 798, ha accolto l'istanza cautelare formulata
dal ricorrente.
All'udienza del 6 maggio 2004 la causa è passata in decisione.
2) E’ fondata e assorbente la prima censura dedotta nel
ricorso, relativa alla violazione degli artt. 7 ss. della
legge n. 241/1990, per non avere l'Amministrazione dato
comunicazione all'interessato dell’avvio del procedimento
conclusosi con il provvedimento impugnato.
Sulla sussistenza dell'obbligo di osservare le norme in
questione nel procedimento finalizzato alla revoca del permesso
di soggiorno la giurisprudenza amministrativa è costante:
si vedano, tra le ultime, TAR Marche 8 luglio 2003 n. 892;
TAR Lazio, Sez. I ter, 5 luglio 2003 n. 5976; TAR Napoli,
Sez. III, 14 aprile 2003 n. 3825; TAR Veneto, Sez. III,
14 marzo 2003 n. 1824; per quanto riguarda questo Tribunale,
in particolare, si richiamano le sentenze 31 marzo 2003
n. 314 e 28 febbraio 2003 n. 170; nonché le decisioni della
Sezione di Parma 18 settembre 2003 n. 439 e 3 aprile 2003
n. 196.
Tale consolidato orientamento si fonda sulla considerazione
che le norme citate introducono un principio di carattere
generale, da applicare ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
(alle quali, nel caso di specie, il provvedimento impugnato
non fa riferimento e che comunque non sembrano ravvisabili,
tenuto conto in particolare che tra la data di adozione
e quella di notifica dell'atto sono intercorsi oltre due
mesi); e che è giurisprudenza pacifica quella secondo cui
sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento,
qualora finalizzato all'adozione di provvedimenti di secondo
grado (annullamento, revoca, decadenza), quantomeno nel
caso in cui tali provvedimenti siano espressivi di potere
discrezionale, che possa essere utilmente influenzato dall'apporto
partecipativo dei destinatari dell'atto (si vedano in proposito
Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2001 n. 2823; C.G.A.R.S.
16 ottobre 2002 n. 596; TAR Napoli, Sez. II, 24 dicembre
2002 n. 2386; TAR Catania, Sez. I, 9 aprile 2002 n. 638).
Il vizio in questione inficia dunque il provvedimento impugnato
ed ha carattere assorbente rispetto ad ogni altro motivo
di ricorso; in tal senso si è espressa la giurisprudenza
sia del Consiglio di Stato (Sez. VI, 14 gennaio 2003 n.
98; 17 settembre 2001 n. 4877), sia dei giudici amministrativi
di primo grado (TAR Milano, Sez. I, 15 luglio 2003 n. 3582;
TAR Catanzaro, Sez. I, 24 giugno 2003 n. 2127; TAR Bologna
7 maggio 2001 n. 364).
Tanto basta per accogliere il ricorso e per annullare il
decreto di revoca datato 8 maggio 2000, emesso dal Questore
di Bologna nei confronti dell'odierno ricorrente.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente
annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 6 maggio 2004.
Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori
Depositata in Segreteria in data 09/06/2004
Bologna, li 09/06/2004
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