Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 9 giugno 2004 n. 1113
Pres. Perricone, Est. Testori
Nuhi Arben contro Ministero dell’Interno e Questura di Bologna (art.7 legge n. 241/1990)


Immigrazione – revoca permesso di soggiorno lavorativo–mancato avviso di avvio del procedimento – Illegittimità.

È illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno lavorativo, qualora il relativo procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto impugnato, non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art.7 legge n. 241 del 1990, la cui applicazione conosce qualche eccezione nel caso in cui sussistano particolari esigenze di celerità, che impediscano di fatto l’osservanza del suddetto obbligo, ragioni di speditezza, peraltro, non ravvisabili nel caso si specie. La necessità di tale adempimento da parte dei pubblici poteri si evince altresì dalla stessa natura giuridica della revoca: trattasi, infatti, di provvedimento di secondo grado sul cui contenuto discrezionale l’apporto partecipativo dell’interessato può incidere.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1205/2000 Reg. Ric.
N. Reg. Sez.
N. 1113 Reg. Sent.
Anno 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I

 

composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone - Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino - Consigliere; Dott. Carlo Testori - Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1205 del 2000 proposto da

 

Nuhi Arben, rappresentato e difeso dall’Avv. Nazzarena Zorzella, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via della Zecca n. 1,

 

contro

 

il Ministero dell’Interno e la Questura di Bologna, costituitisi in giudizio in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,

 

per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto datato 8/5/2000 con cui il Questore di Bologna ha disposto la revoca del permesso di soggiorno lavorativo del ricorrente, contestualmente intimando di lasciare l'Italia entro 15 giorni, pena l'espulsione; nonché degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ed in particolare dell'art. 12 comma 12 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1998 nella parte in cui consente al questore di concedere allo straniero un termine, non superiore 15 giorni lavorativi, per lasciare l'Italia.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 6 maggio 2004 l’Avv. N. Zorzella e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) Con il ricorso in epigrafe il cittadino albanese Nuhi Arben, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Bologna con validità fino al 7/10/2000, ha impugnato il decreto del Questore di Bologna, datato 8/5/2000 e notificato il 19/7/2000, di revoca del permesso in questione, motivato con riferimento alla ritenuta appartenenza dell'interessato a una delle categorie di cui alla legge n. 1423/1956.
Nel ricorso si censura l'illegittimità di tale provvedimento sotto diversi profili e si contesta anche l'art. 12 comma 12 del D.P.R. n. 394/1998, nella parte in cui consente al questore di concedere allo straniero un termine non superiore 15 giorni lavorativi per lasciare l'Italia.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 23 agosto 2000 questo Tribunale, con ordinanza n. 798, ha accolto l'istanza cautelare formulata dal ricorrente.
All'udienza del 6 maggio 2004 la causa è passata in decisione.
2) E’ fondata e assorbente la prima censura dedotta nel ricorso, relativa alla violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990, per non avere l'Amministrazione dato comunicazione all'interessato dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.
Sulla sussistenza dell'obbligo di osservare le norme in questione nel procedimento finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno la giurisprudenza amministrativa è costante: si vedano, tra le ultime, TAR Marche 8 luglio 2003 n. 892; TAR Lazio, Sez. I ter, 5 luglio 2003 n. 5976; TAR Napoli, Sez. III, 14 aprile 2003 n. 3825; TAR Veneto, Sez. III, 14 marzo 2003 n. 1824; per quanto riguarda questo Tribunale, in particolare, si richiamano le sentenze 31 marzo 2003 n. 314 e 28 febbraio 2003 n. 170; nonché le decisioni della Sezione di Parma 18 settembre 2003 n. 439 e 3 aprile 2003 n. 196.
Tale consolidato orientamento si fonda sulla considerazione che le norme citate introducono un principio di carattere generale, da applicare ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (alle quali, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non fa riferimento e che comunque non sembrano ravvisabili, tenuto conto in particolare che tra la data di adozione e quella di notifica dell'atto sono intercorsi oltre due mesi); e che è giurisprudenza pacifica quella secondo cui sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, qualora finalizzato all'adozione di provvedimenti di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), quantomeno nel caso in cui tali provvedimenti siano espressivi di potere discrezionale, che possa essere utilmente influenzato dall'apporto partecipativo dei destinatari dell'atto (si vedano in proposito Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2001 n. 2823; C.G.A.R.S. 16 ottobre 2002 n. 596; TAR Napoli, Sez. II, 24 dicembre 2002 n. 2386; TAR Catania, Sez. I, 9 aprile 2002 n. 638).
Il vizio in questione inficia dunque il provvedimento impugnato ed ha carattere assorbente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso; in tal senso si è espressa la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato (Sez. VI, 14 gennaio 2003 n. 98; 17 settembre 2001 n. 4877), sia dei giudici amministrativi di primo grado (TAR Milano, Sez. I, 15 luglio 2003 n. 3582; TAR Catanzaro, Sez. I, 24 giugno 2003 n. 2127; TAR Bologna 7 maggio 2001 n. 364).
Tanto basta per accogliere il ricorso e per annullare il decreto di revoca datato 8 maggio 2000, emesso dal Questore di Bologna nei confronti dell'odierno ricorrente.
Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna il 6 maggio 2004.
Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori
Depositata in Segreteria in data 09/06/2004
Bologna, li 09/06/2004



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina