| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004
n. 1881
Dott. Giovanni Vacirca Pres. - Dott. Bernardo Massari Est.
CML COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. Riccardo Barberis) contro A.N.A.S.
s.p.a. (Avv. Euro Bartalucci) e nei confronti di PROFACTA
s.p.a. (non costituita) |
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Contratti della P.A. – Disciplina normativa
– Art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 – False
dichiarazioni – Decorrenza del termine annuale
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Il dies a quo dal quale deve essere
computato il periodo di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
e dalla stipula dei relativi contratti per quei soggetti
che “nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei lavori pubblici” (ex art. 75, comma 1, lett. h D.P.R.
554/1999) decorre dalla data in cui è stata resa la dichiarazione
in argomento. Non è condivisibile l’assunto per cui tale
dies a quo sarebbe quello in cui l’illecito viene annotato
nel Casellario dell’Autorità di vigilanza o, al più, quello
dell’accertamento dello stesso da parte della stazione appaltante,
sia perché questa interpretazione contrasta con la lettera
della norma sopra citata, sia perché in questo modo si finirebbe
col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva
da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato
dal concreto comportamento dell’impresa interessata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 353/04 proposto da
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CML COSTRUZIONI s.r.l., con sede in
Capua (CE), in persona del legale rappresentante, rappresentata
e difesa dall’avv. Riccardo Barberis ed elettivamente domiciliata
presso la Segreteria di questo T.A.R.,
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contro
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l’A.N.A.S. s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Euro Bartalucci presso lo studio del quale ha
eletto domicilio, in Firenze, Lungarno Corsini n. 6,
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e nei confronti
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di PROFACTA s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
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per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del verbale di gara
del 27 novembre 2003 con cui l’ANAS – Compartimento per
la Toscana ha escluso la società ricorrente dalla gara n.
94 per pubblico incanto relativa all’appalto di lavori di
messa in sicurezza delle strutture del viadotto S. Giovanni
per l’importo di € 2.551.479,40;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso
con quello impugnato, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria
e definitiva della gara alla controinteressata, la sanzione
di comunicazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
e l’escussione della cauzione provvisoria;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Vista l’ordinanza n. 290/04 di accoglimento della domanda
cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile
2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Cinti, per delega dell’avv.
Barberis, e l’avv. Baronti, per delega dell’avv. Bartalucci;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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La società ricorrente impugna gli atti, in
epigrafe precisati, con cui l’ANAS – Compartimento per la
Toscana ha escluso la società ricorrente dalla gara n. 94
per pubblico incanto relativa all’appalto di lavori di messa
in sicurezza delle strutture del viadotto S. Giovanni con
conseguente incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione
all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 75, comma 1, lett. h), del DPR n. 554/1999, a
tenore del quale “Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:…h)
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei lavori pubblici”.
Deduce, in proposito, la società ricorrente che tale norma
sia stata erroneamente invocata, difettando nella fattispecie
la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 290/04, depositata il 9 marzo 2004, veniva
accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia
degli atti impugnati e contestualmente fissata l’udienza
pubblica per discussione del merito della controversia.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che, in effetti, la società ricorrente
risulta essere stata precedentemente esclusa da una gara
bandita dall’ANAS - Compartimento della viabilità per la
Sardegna, con provvedimento in data 4 novembre 2002, per
avere la medesima ditta, in tale occasione, reso dichiarazioni
non veritiere, trovandosi in situazione di collegamento
sostanziale con altre imprese partecipanti allo stesso esperimento
concorsuale.
Peraltro, tale dichiarazione, come consta dalla certificazione
del Casellario dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
prodotta in atti, è stata resa dalla deducente in data 2
settembre 2002 e pertanto, avendo la sanzione in argomento
avuto decorrenza a partire dalla stessa data, essa risulta
avere cessato i suoi effetti in data anteriore a quella
di pubblicazione del bando relativo alla gara per cui è
causa, cioè il 27 ottobre 2003.
Non può pertanto essere condiviso l’assunto difensivo dell’Amministrazione
resistente secondo cui la data dalla quale andrebbe computato
il periodo di esclusione sarebbe quella in cui l’illecito
viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza
o, al più, quella dell’accertamento dello stesso da parte
della Stazione appaltante, sia perché tale interpretazione
contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché
in tal modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza
della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando
e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento
dell’impresa interessata.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso merita
di essere accolto con conseguente annullamento degli atti
impugnati.
Viene altresì avanzata domanda di risarcimento del danno
subito.
Anche a prescindere dall’assoluta indeterminatezza di tale
domanda, tanto in relazione ai presupposti che la sorreggerebbero,
quanto agli elementi di prova che ne suffragherebbero l’accoglimento,
il Collegio rileva che l’annullamento degli atti impugnati,
con conseguente obbligo per l’Amministrazione intimata di
ripetizione della gara e valutazione dell’offerta della
ricorrente, appare sufficiente a consentire il pieno soddisfacimento
della posizione giuridica dedotta in giudizio.
Tale domanda va pertanto rigettata.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.
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