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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 7 giugno 2004 n. 1881
Dott. Giovanni Vacirca Pres. - Dott. Bernardo Massari Est.
CML COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. Riccardo Barberis) contro A.N.A.S. s.p.a. (Avv. Euro Bartalucci) e nei confronti di PROFACTA s.p.a. (non costituita)


Contratti della P.A. – Disciplina normativa – Art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 – False dichiarazioni – Decorrenza del termine annuale

Il dies a quo dal quale deve essere computato il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e dalla stipula dei relativi contratti per quei soggetti che “nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici” (ex art. 75, comma 1, lett. h D.P.R. 554/1999) decorre dalla data in cui è stata resa la dichiarazione in argomento. Non è condivisibile l’assunto per cui tale dies a quo sarebbe quello in cui l’illecito viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza o, al più, quello dell’accertamento dello stesso da parte della stazione appaltante, sia perché questa interpretazione contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché in questo modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento dell’impresa interessata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 353/04 proposto da

 

CML COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Capua (CE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Barberis ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R.,

 

contro

 

l’A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Euro Bartalucci presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze, Lungarno Corsini n. 6,

 

e nei confronti

 

di PROFACTA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del verbale di gara del 27 novembre 2003 con cui l’ANAS – Compartimento per la Toscana ha escluso la società ricorrente dalla gara n. 94 per pubblico incanto relativa all’appalto di lavori di messa in sicurezza delle strutture del viadotto S. Giovanni per l’importo di € 2.551.479,40;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara alla controinteressata, la sanzione di comunicazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e l’escussione della cauzione provvisoria;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza n. 290/04 di accoglimento della domanda cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Cinti, per delega dell’avv. Barberis, e l’avv. Baronti, per delega dell’avv. Bartalucci;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

La società ricorrente impugna gli atti, in epigrafe precisati, con cui l’ANAS – Compartimento per la Toscana ha escluso la società ricorrente dalla gara n. 94 per pubblico incanto relativa all’appalto di lavori di messa in sicurezza delle strutture del viadotto S. Giovanni con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. h), del DPR n. 554/1999, a tenore del quale “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:…h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici”.
Deduce, in proposito, la società ricorrente che tale norma sia stata erroneamente invocata, difettando nella fattispecie la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 290/04, depositata il 9 marzo 2004, veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e contestualmente fissata l’udienza pubblica per discussione del merito della controversia.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che, in effetti, la società ricorrente risulta essere stata precedentemente esclusa da una gara bandita dall’ANAS - Compartimento della viabilità per la Sardegna, con provvedimento in data 4 novembre 2002, per avere la medesima ditta, in tale occasione, reso dichiarazioni non veritiere, trovandosi in situazione di collegamento sostanziale con altre imprese partecipanti allo stesso esperimento concorsuale.
Peraltro, tale dichiarazione, come consta dalla certificazione del Casellario dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici prodotta in atti, è stata resa dalla deducente in data 2 settembre 2002 e pertanto, avendo la sanzione in argomento avuto decorrenza a partire dalla stessa data, essa risulta avere cessato i suoi effetti in data anteriore a quella di pubblicazione del bando relativo alla gara per cui è causa, cioè il 27 ottobre 2003.
Non può pertanto essere condiviso l’assunto difensivo dell’Amministrazione resistente secondo cui la data dalla quale andrebbe computato il periodo di esclusione sarebbe quella in cui l’illecito viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza o, al più, quella dell’accertamento dello stesso da parte della Stazione appaltante, sia perché tale interpretazione contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché in tal modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento dell’impresa interessata.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Viene altresì avanzata domanda di risarcimento del danno subito.
Anche a prescindere dall’assoluta indeterminatezza di tale domanda, tanto in relazione ai presupposti che la sorreggerebbero, quanto agli elementi di prova che ne suffragherebbero l’accoglimento, il Collegio rileva che l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente obbligo per l’Amministrazione intimata di ripetizione della gara e valutazione dell’offerta della ricorrente, appare sufficiente a consentire il pieno soddisfacimento della posizione giuridica dedotta in giudizio.
Tale domanda va pertanto rigettata.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.


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